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Document 32021R2191
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2191 of 10 December 2021 authorising the placing on the market of fresh plants of Wolffia arrhiza and/or Wolffia globosa as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/8876
GU L 445 del 13.12.2021, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 445/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2191 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che autorizza l’immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi. |
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(3) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(4) |
Il 7 settembre 2020 la società GreenOnyx Ltd. («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che le piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa siano utilizzate come tali dalla popolazione in generale. |
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(5) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 16 ottobre 2020. |
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(6) |
I dati presentati dal richiedente dimostrano che l’uso delle piante fresche di Wolffia arrhiza e/o di Wolffia globosa come tali è storicamente comprovato nel sud-est asiatico, in particolare in Laos, Myanmar e Thailandia. |
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(7) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 20 gennaio 2021 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità»). |
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(8) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all’immissione sul mercato dell’Unione di piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa. |
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(9) |
Il 30 giugno 2021 l’Autorità ha pubblicato la «Relazione tecnica sulla notifica delle piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa come alimento tradizionale da un paese terzo a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283» (4). L’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull’uso storico delle piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa e i dati forniti sugli alimenti tradizionali coltivati nelle condizioni di agricoltura verticale descritte nella notifica non destano preoccupazioni in materia di sicurezza. |
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(10) |
In tale relazione l’Autorità ha osservato che le condizioni ambientali delle acque in cui si coltivano le piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa ne influenza fortemente la sicurezza. Pertanto non si può escludere la presenza di metalli pesanti e microcistine in tali piante fresche. Inoltre alcuni livelli di determinati oligoelementi in essi contenuti, quali rame, molibdeno, zinco, boro e manganese, che possono derivare dall’uso di fertilizzanti nella coltivazione di piante fresche di Wolffia arrhiza e Wolffia globosa, possono porre problemi di sicurezza per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire livelli massimi di metalli pesanti, microcistine, rame, molibdeno, zinco, boro e manganese nelle specifiche di tale alimento tradizionale nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(11) |
La Commissione dovrebbe pertanto autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o di Wolffia globosa come tali e aggiornare di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le piante fresche di Wolffia arrhiza e/o di Wolffia globosa, come specificate nell’allegato del presente regolamento, sono inserite come alimento tradizionale da un paese terzo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e le specifiche indicate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Pubblicazioni di supporto dell’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6658.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
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1) |
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:
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2) |
Nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente: [Si prega l’Ufficio delle pubblicazioni di inserire questa voce nella versione italiana secondo l’ordine alfabetico della versione inglese.]
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(1) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).