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Document 32021R1060

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

PE/47/2021/INIT

GU L 231 del 30.6.2021, p. 159–706 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj

30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/159


REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177, l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l’Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un’attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L’articolo 175 TFUE impone all’Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l’azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L’articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

(2)

Per promuovere ulteriormente l’attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all’articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi») , specificando chiaramente l’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all’articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.

(3)

Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell’ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici relativi ai fondi») per integrare il presente regolamento.

(4)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensarne la situazione strutturale socioeconomica e gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all’articolo 349 TFUE.

(5)

Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

(6)

È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e nell’articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità coerentemente in particolare con l’articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»). Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. La povertà è una sfida che riveste particolare importanza nell’Unione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero pertanto essere perseguiti al fine di contribuire all’eliminazione della povertà nonché al fine di fornire un sostegno adeguato, in particolare alle autorità locali e regionali delle aree costiere e urbane, per affrontare le sfide socioeconomiche connesse all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e al fine di fornire un sostegno adeguato alle zone e comunità svantaggiate nelle aree urbane.

(7)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE), Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(8)

Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri in qualsiasi forma nell’ambito del presente regolamento siano incompleti o non conformi ai requisiti del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano i requisiti normativi. Inoltre, poiché alla Commissione è preclusa la possibilità di effettuare pagamenti per le spese, incluse nelle domande di pagamento, sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, il termine per l’esecuzione dei pagamenti da parte della Commissione non dovrebbe essere attivato per tali spese.

(9)

Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell’Unione, i fondi dovrebbero concentrare il loro sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici relativi ai fondi. Il JTF e le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite su base volontaria come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico.

(10)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Meccanismi adeguati per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell’attuazione dei fondi.

(11)

Data l’importanza di arginare la perdita di biodiversità, i fondi dovrebbero contribuire a integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(12)

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

(13)

È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell’attuazione dei programmi. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari.

(14)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (8) («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi.

(15)

A livello dell’Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali riforme. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell’Unione, o con entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dal Programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento InvestEU») .

(16)

Nella preparazione dei documenti di programmazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, per quanto riguarda l’AMF, l’ISF e il BMVI, di altre pertinenti raccomandazioni dell’Unione rivolte allo Stato membro. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 («periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per i loro programmi, anche in sede di riesame intermedio, oltre che per le esigenze finanziarie in materia di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del contenuto dei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima che dovranno elaborare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nonché dell’esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell’Unione in relazione a tali piani.

(18)

L’accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull’elaborazione dei programmi nell’ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell’accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell’accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso.

(19)

Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell’esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato.

(20)

Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel contribuire al programma InvestEU per alimentare la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento.

(21)

Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l’impiego efficace ed efficiente del sostegno dell’Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l’obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Fatte salve le norme sul disimpegno, se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare regolarmente che le condizioni abilitanti siano soddisfatte in modo continuativo. Su richiesta di uno Stato membro la BEI dovrebbe essere in grado di contribuire alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari che sono alla base delle condizioni abilitanti soddisfatte, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell’Unione.

(22)

Nel perseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, il sostegno alla connettività di rete da parte del FESR e del Fondo di coesione dovrebbe mirare a completare i collegamenti mancanti alla rete transeuropea dei trasporti.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di sorvegliare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Tale quadro dovrebbe consentire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance durante l’attuazione e contribuire a misurare la performance generale dei fondi.

(24)

Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione interessati, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale oppure sfide demografiche e dei progressi compiuti anche verso il conseguimento degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima a livello nazionale. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati del riesame intermedio, compresa la valutazione dell’applicazione dei costi e delle commissioni di gestione nell’ambito degli strumenti finanziari gestiti da organismi selezionati mediante aggiudicazione diretta.

(25)

Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell’Unione e la governance economica dell’Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. L’obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia stata attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale nell’ambito del patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire l’attuazione uniforme delle misure imposte, e data l’importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l’adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica, si dovrebbe ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Dato il tipo di operazioni sostenute dal FSE+ e dai programmi Interreg, il FSE+ e tali programmi dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tali meccanismi.

(26)

Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai fondi in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi dei fondi. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l’attuazione e valutare l’adeguatezza di tali misure.

(27)

È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Tali prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento Interreg») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi Interreg.

(28)

Al fine di consentire flessibilità nell’attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.

(29)

Al fine di rafforzarne l’efficacia, dovrebbe essere possibile mettere a disposizione del JTF risorse complementari del FESR e del FSE+ su base volontaria. Tali risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento volontario specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l’uso delle risorse del JTF, alla costituzione delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («regolamento JTF») dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento FESR e FC) né il regolamento (UE) 2021/1060del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («regolamento FSE+») . Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FESR e FC e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui al regolamento FESR e FC. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FSE+.

(30)

Per rafforzare l’approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato «Leader» nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i piccoli comuni intelligenti. Ai fini degli investimenti territoriali integrati e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell’attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere, o essere coinvolti in tale selezione. Nel promuovere iniziative di turismo sostenibile, le strategie territoriali dovrebbero assicurare l’opportuno equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti, ad esempio il collegamento delle reti ciclabili a quelle ferroviarie.

(31)

Al fine di affrontare efficacemente le sfide in materia di sviluppo nelle zone rurali, dovrebbe essere agevolato il sostegno coordinato dei fondi e del FEASR. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che gli interventi sostenuti dai fondi e dal FEASR siano complementari e siano attuati in modo coordinato allo scopo di creare sinergie e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e i beneficiari.

(32)

Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l’innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l’utilizzo integrato dei fondi e del FEASR per realizzare strategie di sviluppo locale. È di importanza cruciale che ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, siano responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi e del FEASR alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di facilitarne l’attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». Quando è selezionato come fondo capofila, il FEASR dovrebbe seguire le norme stabilite per l’approccio basato sul «fondo capofila».

(33)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l’assistenza tecnica collegata all’attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell’attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. Tuttavia, al fine di semplificare l’attuazione dei programmi a titolo dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI e dei programmi Interreg, è opportuno utilizzare solamente il metodo basato sul tasso forfettario. Per facilitare la gestione finanziaria, è opportuno che gli Stati membri dispongano della possibilità di indicare uno o più organismi a favore dei quali dovrebbero essere effettuati i relativi rimborsi. Poiché tali rimborsi sono basati sull’applicazione di un tasso forfettario, le verifiche e gli audit dovrebbero limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione, ma le spese sottostanti non dovrebbero essere soggette a verifiche o audit. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell’attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell’ambito dei programmi. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell’accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica, valida per l’intero periodo di programmazione. Indipendentemente dall’opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l’assistenza tecnica sia integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, con l’utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe altresì essere possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell’Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo.

(34)

Quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità di finanziamento non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti effettivi intrapresi nell’ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In particolare, in relazione all’adeguatezza degli importi collegati al soddisfacimento delle rispettive condizioni o al conseguimento di risultati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate per gli investimenti intrapresi. Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all’attuazione di tale modalità non dovrebbero essere soggetti a verifiche o audit dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati al soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento di risultati nel programma o in un atto delegato. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione.

(35)

Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza, la composizione dei quali comprenda i rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, le relazioni di attuazione annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull’attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF.

(36)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16), i fondi dovrebbero essere valutati in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul campo. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere.

(37)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull’attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche efficaci e tempestive su dati quantitativi.

(38)

Al fine di fornire sostegno all’elaborazione di programmi e attività correlati del successivo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni retrospettive dei fondi, che dovrebbero concentrarsi sull’impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere resi pubblici.

(39)

Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri dovrebbero accrescere la consapevolezza sui risultati dei finanziamenti dell’Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul campo e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Affinché tali prescrizioni possano essere vincolanti, le autorità del programma e, in caso di inadempienza, la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive.

(40)

Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l’operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(41)

Al fine di semplificare l’utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell’Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità di gestione fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi se tali sovvenzioni sono coperte dal rimborso del contributo dell’Unione sulla base della stessa forma, al fine di aumentare l’esperienza con tale possibilità di semplificazione.

(42)

Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell’operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Se un’autorità di gestione intende proporre il ricorso a un’opzione semplificata in materia di costi in un invito a presentare proposte, dovrebbe essere possibile consultare il comitato di sorveglianza. Gli importi e i tassi stabiliti dagli Stati membri devono essere un indicatore attendibile dei costi reali. Gli adeguamenti periodici costituiscono una buona prassi nel contesto dell’attuazione del programma pluriennale per tener conto dei fattori che incidono sui tassi e sugli importi. Al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia.

(43)

Al fine di consentire l’applicazione immediata dei tassi forfettari, i forfettari fissi stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(44)

Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell’ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) («regolamento Orizzonte Europa») e di altri programmi dell’Unione.

(45)

Al fine di garantire la chiarezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni completate. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all’inizio di una catastrofe naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta a tale catastrofe. Nel contempo, è opportuno che l’attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell’Unione o nella stessa categoria di regioni all’interno di uno Stato membro.

(46)

Al fine di fornire la flessibilità necessaria per l’attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l’accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l’attuazione dell’operazione PPP.

(47)

Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano il requisito della durata nel tempo.

(48)

Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l’attuazione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

(49)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(50)

Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti.

(51)

La decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi obbligatori delle valutazioni ex ante, per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite per il periodo 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

(52)

Al fine di agevolare l’attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un’operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento.

(53)

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. Inoltre, al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto a banche o istituti di proprietà dello Stato che soddisfano le stesse rigorose condizioni previste dal regolamento finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020. Il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni chiare per garantire che la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno. In tale contesto la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

(54)

Dato il protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria da parte di tali organismi, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi con le risorse rimborsate allo strumento finanziario. Attraverso una gestione attiva della tesoreria, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero cercare di ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo gli addebiti, entro un livello di rischio accettabile.

(55)

Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull’uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

(56)

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova.

(57)

Per sostenere l’utilizzo efficace dei fondi, il sostegno della BEI dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all’individuazione, alla preparazione e all’attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.

(58)

Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, di propria iniziativa, di individuare un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

(59)

Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l’integrazione della funzione contabile con quelle dell’autorità di gestione per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.

(60)

Poiché l’autorità di gestione ha la responsabilità principale dell’attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un ampio spettro di funzioni, è opportuno definire dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell’Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. Al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare priorità alle operazioni che rispettano il principio dell’efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti.

(61)

Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20).

(62)

Per assicurare un adeguato equilibrio tra l’attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell’Unione.

(63)

L’autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei conti. Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit dovrebbe costituire la base della garanzia globale di affidabilità che l’autorità di audit fornisce alla Commissione, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore conformemente all’articolo 127 del regolamento finanziario.

(64)

Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(65)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell’audit unico.

(66)

Al fine di rafforzare il ruolo preventivo degli audit, di fornire trasparenza giuridica e di condividere buone pratiche, la Commissione dovrebbe poter condividere le relazioni di audit su richiesta degli Stati membri, con il consenso degli Stati membri sottoposti ad audit.

(67)

Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione del programma.

(68)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario di domande di pagamento. I versamenti della Commissione dovrebbero essere soggetti a una ritenuta del 5 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa accertarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità.

(69)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.

(70)

Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell’Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. Se non le è possibile quantificare con precisione l’importo di spesa irregolare al fine di applicare rettifiche finanziarie collegate ai singoli casi, la Commissione dovrebbe applicare una rettifica finanziaria sulla base di un tasso forfettario o per estrapolazione statistica. La sospensione dei pagamenti intermedi, sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE, dovrebbe essere possibile a condizione che vi sia un nesso sufficientemente diretto tra la questione trattata nel parere motivato e la spesa in questione, in grado di metterne a rischio la legittimità e la regolarità.

(71)

Gli Stati membri dovrebbero altresì prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (22) e n. 2185/96 (23) del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 (24), di indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell’OLAF.

(72)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

(73)

In linea con l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (26), allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell’Unione e di Next Generation EU dalle irregolarità, comprese le frodi, è opportuno introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari dei finanziamenti dell’Unione a fini di controllo e audit. La raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’Unione in regime di gestione concorrente, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione, è necessaria per assicurare controlli e audit efficaci.

(74)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione contro le irregolarità, compresa la frode, è necessario trattare i dati personali dei titolari effettivi che sono persone fisiche. In particolare, per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali frodi o porre rimedio alle irregolarità, è necessario poter identificare i titolari effettivi che sono persone fisiche che in ultima analisi traggono vantaggio dalle irregolarità, compresa la frode. A tal fine, e a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adempiere i loro obblighi per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi ai sensi del presente regolamento impiegando i dati conservati nel registro già in uso ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). A tale riguardo, le finalità del trattamento dei dati personali dei titolari effettivi a norma del presente regolamento, vale a dire prevenire, individuare, rettificare e segnalare irregolarità, comprese le frodi, sono compatibili con le finalità del trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2015/849.

(75)

Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.

(76)

Al fine di concedere agli Stati membri il tempo adeguato per dichiarare alla Commissione le spese fino al livello di risorse disponibili in caso di adozione delle nuove norme o dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente dopo il 1o gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 dovrebbero essere riportati in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (28).

(77)

Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

(78)

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) dovrebbero essere destinate agli Stati membri sulla base della metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera. Inoltre, al fine di garantire la continuità dei programmi esistenti, nel pertinente regolamento specifico del Fondo dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per definire le aree del programma e l’ammissibilità delle regioni nell’ambito delle diverse sezioni dell’Interreg.

(79)

Si dovrebbero stabilire criteri oggettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione (30).

(80)

Al fine di istituire un quadro finanziario appropriato per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, e il JTF, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», unitamente all’elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

(81)

I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 («regolamento MCE») devono continuare ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l’Europa («MCE»). Sulla base dell’approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR dovrebbero essere trasferiti dal Fondo di coesione all’MCE a tal fine.

(82)

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea che dovrebbe essere attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

(83)

Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, e in via di principio, le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero ammettere trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione e, in tal caso, dovrebbero indicare i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro, tranne nei casi rigorosamente definiti nel regolamento.

(84)

Se una regione era classificata come una regione più sviluppata per il periodo 2014-2020 ma è classificata come regione in transizione per il periodo 2021-2027, e pertanto riceverebbe meno sostegno per il periodo 2021-2027 sulla base della metodologia di assegnazione, lo Stato membro interessato è invitato a tenere conto di questo fattore al momento di decidere in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti.

(85)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell’isola d’Irlanda, e nell’intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell’accordo del Venerdì santo, il programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l’opera dei precedenti programmi Peace e Interreg tra le zone di frontiera dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, tale programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell’Irlanda a titolo di Interreg.

(86)

Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.

(87)

Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta europeo in materia di partenariato, gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti.

(88)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, il modello della relazione annuale di audit, il modello per le previsioni delle domande di pagamento presentate alla Commissione, l’uso dell’emblema dell’Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di gestione, per il parere annuale di audit, per la relazione annuale di controllo, per il modello di relazione annuale di audit per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da un’altra istituzione finanziaria internazionale, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti, per le modalità dettagliate e il modello di segnalazione delle irregolarità e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.

(89)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE anche riguardo alla modifica del codice di condotta europeo in materia di partenariato al fine di adeguarlo al presente regolamento, alla definizione a livello dell’Unione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso.

(90)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti i portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(91)

Al fine di garantire condizioni uniformi di adozione degli accordi di partenariato, l’adozione o la modifica dei programmi e l’applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l’applicazione di una metodologia di calcolo predefinita. Analogamente, il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l’uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l’ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento.

(92)

È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Sebbene l’atto di esecuzione sia di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva per la sua adozione, in quanto esso stabilisce solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica.

(93)

Poiché il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 e poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell’operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l’autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per l’operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento.

(94)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire disposizioni finanziarie comuni per la parte del bilancio dell’Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e delle sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite, delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(95)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(96)

In vista dell’adozione del presente regolamento dopo l’inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell’Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

Capo I

Oggetto, Definizioni E Regole Generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Capo II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

Articolo 7

Gestione concorrente

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

Articolo 9

Principi orizzontali

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

Capo I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

Capo II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

Capo III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Capo I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

Articolo 22

Contenuto dei programmi

Articolo 23

Approvazione dei programmi

Articolo 24

Modifica dei programmi

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF

Articolo 26

Trasferimento di risorse

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

Capo II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 29

Strategie territoriali

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 33

Gruppi di azione locale

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

Capo III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Capo I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

Articolo 41

Riesame annuale della performance

Articolo 42

Trasmissione di dati

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

Capo II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

Capo III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Capo I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Capo II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

Capo III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

Articolo 64

Costi non ammissibili

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

Articolo 66

Delocalizzazione

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

Capo I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 71

Autorità del programma

Capo II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

Articolo 76

Funzione contabile

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

Articolo 78

Strategia di audit

Articolo 79

Audit delle operazioni

Articolo 80

Modalità di audit unico

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

Capo III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Capo I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

Articolo 87

Uso dell’euro

Articolo 88

Rimborso

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

Articolo 90

Prefinanziamento

Articolo 91

Domande di pagamento

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Articolo 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 96

Interruzione dei termini di pagamento

Articolo 97

Sospensione dei pagamenti

Capo II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

Articolo 99

Esame dei conti

Articolo 100

Calcolo del saldo

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

Capo III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Capo IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

Articolo 107

Procedura di disimpegno

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Articolo 114

Esercizio della delega

Articolo 115

Procedura di comitato

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 116

Riesame

Articolo 117

Disposizioni transitorie

Articolo 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Articolo 119

Entrata in vigore

ALLEGATO I

DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF — ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5

ALLEGATO II

MODELLO PER L’ACCORDO DI PARTENARIATO — ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6

ALLEGATO III

CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV

CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO V

MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA»), DEL FSE+, DEL JTF, DEL FONDO DI COESIONE E DEL FEAMPA — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VI

MODELLO DI PROGRAMMA PER L’AMIF, L’ISF E IL BMVI — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DI DATI — ARTICOLO 42

ALLEGATO VIII

PREVISIONE DELL’IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L’ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10

ALLEGATO IX

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLI 47, 49 E 50

ALLEGATO X

ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI — ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5

ALLEGATO XI

REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XII

MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XIII

ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6

ALLEGATO XIV

SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8

ALLEGATO XV

SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9

ALLEGATO XVI

MODELLO PER LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 11

ALLEGATO XVII

DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE ELETTRONICAMENTE RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE — ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, LETTERA e)

ALLEGATO XVIII

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE — ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA f)

ALLEGATO XIX

MODELLO PER IL PARERE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

ALLEGATO XX

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

ALLEGATO XXI

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

ALLEGATO XXII

MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT — ARTICOLO 78

ALLEGATO XXIII

MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO — ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XXIV

MODELLO PER I CONTI — ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

ALLEGATO XXV

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FORFETTARIO ED ESTRAPOLATE — ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XXVI

METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO — ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

CAPO I

Oggetto, definizioni e regole generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi») ;

b)

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

2.   Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI, ad eccezione dell’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.   Gli articoli 5, 14, 19, da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all’AMIF, all’ISF o al BMVI.

4.   Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA.

5.   Gli articoli 14, 15, 18, da 21 a 27, da 37 a 42, l’articolo 43, paragrafi da 1 a 4, gli articoli 44 e 50, l’articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli 73, 77, 80 e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg.

6.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:

a)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) («regolamento FESR e Fondo di coesione») ;

b)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) («regolamento FSE+») ;

c)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) («regolamento Interreg») ;

d)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio») (36) («regolamento JTF»);

e)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA») ;

f)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF») ;

g)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF») ;

h)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI») ;

In caso di dubbio sull’applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell’ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;

2)

«condizione abilitante»: una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici;

3)

«diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

4)

«operazione»:

a)

un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione;

b)

nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

5)

«operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

6)

«priorità» nel contesto dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: un obiettivo specifico;

7)

«priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»;

8)

«organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

9)

«beneficiario»:

a)

un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni;

b)

nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;

d)

nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione;

e)

nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

10)

«fondo per piccoli progetti»: l’operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto;

11)

«target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

12)

«target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico;

13)

«indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell’intervento;

14)

«indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell’infrastruttura;

15)

«operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;

16)

«strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;

17)

«prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all’articolo 2 del regolamento finanziario;

18)

«destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

19)

«contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

20)

«fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nell’ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici;

21)

«fondo specifico»: fondo mediante il quale un’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;

22)

«organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

23)

«effetto leva»: l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l’importo del contributo dei fondi;

24)

«coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l’importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

25)

«costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l’attuazione degli strumenti finanziari;

26)

«commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell’accordo di finanziamento tra l’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico;

27)

«delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014;

28)

«contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), dal bilancio dell’Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

29)

«periodo contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030;

30)

«operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

31)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;

32)

«carenza grave»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all’allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

33)

«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

34)

«errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;

35)

«tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit;

36)

«tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti;

37)

«operazione completata»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

38)

«unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un’operazione, un progetto nel contesto di un’operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento;

39)

«conto di garanzia»: nel caso di un’operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall’autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità;

40)

«partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un’operazione senza essere responsabile dell’avvio, o sia dell’avvio che dell’attuazione, dell’operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario;

41)

«efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l’offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell’uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell’energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

42)

«immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;

43)

«sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno;

44)

«BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

45)

«marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l’idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), a seconda dei casi.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)

un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b)

un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

c)

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

d)

un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e)

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l’obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

2.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell’articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:

a)

l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e

b)

l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.   Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell’Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell’attuazione dei fondi.

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

1.   Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.

2.   L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato.

3.   Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.

4.   Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 7

Gestione concorrente

1.   Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell’Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

2.   La Commissione esegue l’importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa («MCE»), dell’Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l’importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.

3.   Con l’accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

1.   Per l’accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti:

a)

le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;

d)

le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2.   Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l’alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell’articolo 39.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3.   Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.

4.   L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

5.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 9

Principi orizzontali

1.   In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità.

4.   Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

1.   Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.   L’accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato.

3.   Lo Stato membro presenta l’accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa.

4.   L’accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

5.   L’accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento.

6.   Lo Stato membro redige l’accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell’allegato II. Lo Stato membro può inserire l’accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.

7.   I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell’accordo di partenariato.

8.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell’accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

1.   L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi strategici selezionati e l’obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell’indicazione di quali fondi oggetto dell’accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali;

b)

per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l’obiettivo specifico del JTF:

i)

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

ii)

il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell’accordo di partenariato, l’AMIF, l’ISF, il BMVI e altri strumenti dell’Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa;

c)

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l’obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell’articolo 27;

d)

l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2;

e)

se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26 e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;

f)

per l’assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell’Unione conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni;

g)

gli importi dеi contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;

h)

l’elenco dei programmi previsti nell’ambito dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile;

i)

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

j)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree.

Per quanto riguarda l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l’accordo di partenariato contiene solo l’elenco dei programmi previsti.

2.   L’accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all’articolo 15 e agli allegati III e IV.

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

1.   La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l’energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l’accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.

5.   Se, conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, l’accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un’unica decisione in cui si approvano sia l’accordo di partenariato che il programma.

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

1.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio.

2.   La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato modificato.

3.   Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

1.   Nell’accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell’articolo 10 del regolamento InvestEU. Con l’accordo dell’autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1o gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma.

Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell’accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti.

Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell’articolo 26.

2.   Gli Stati membri stabiliscono l’importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l’accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all’anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

4.   Fatto salvo l’articolo 12 del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l’accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell’accordo di partenariato, l’importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell’ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro.

L’accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all’adozione della decisione di modifica del programma.

5.   Se entro nove mesi dalla conclusione dell’accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l’accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell’accordo di contributo è conclusa contestualmente all’adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione.

6.   Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l’accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

8.   Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici.

L’allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L’allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un’efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all’obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante.

3.   Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione.

4.   Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma.

Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l’articolo 105, le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.   Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l’articolo 105 e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

7.   L’allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione consta di:

a)

indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma;

b)

target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output; e

c)

target finali da conseguire entro la fine dell’anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma, eccettuati l’assistenza tecnica e l’obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

3.   I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.   La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende:

a)

i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

b)

i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

c)

i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.   Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia.

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

a)

le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

b)

i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, se del caso;

c)

i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

d)

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;

e)

i principali risultati delle valutazioni pertinenti;

f)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione del programma;

g)

per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma.

3.   Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato.

Le revisioni comprendono:

a)

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

c)

gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile.

La Commissione approva il programma riveduto conformemente all’articolo 24, compresa l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità.

4.   Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione:

a)

adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità; o

b)

chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell’articolo 24.

5.   Fino all’adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni.

6.   Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

1.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

sostenere l’attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

sostenere l’attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3.   Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull’attuazione delle raccomandazioni e sull’attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.

4.   Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.

6.   Se lo Stato membro omette di adottare un’azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un’azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell’ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.

Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.

7.   La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l’esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell’intera Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (42).

8.   La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;

b)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

c)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (43) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

d)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

9.   Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10.   Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo all’adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11.   L’ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell’Unione e dell’impatto della sospensione sull’economia dello Stato membro interessato. L’impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

12.   La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l’anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

a)

nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;

b)

nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d’azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);

c)

in caso di inadempienza dell’azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);

d)

nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

13.   Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:

a)

se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio ha approvato il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’articolo 11 di tale regolamento;

c)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell’importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell’articolo 105 decorre dall’anno in cui l’impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

14.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

15.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

16.   Qualora si verifichino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell’Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell’applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell’articolo 225 o dell’articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

17.   Il presente articolo non si applica al FSE+, all’AMIF, all’ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

1.   Qualora il Consiglio, dopo il 1o luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, all’articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 (45), oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete:

a)

su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all’articolo 40 del regolamento FEAMPA, all’articolo 15 del regolamento AMIF, all’articolo 12 del regolamento ISF e all’articolo 12 del regolamento BMVI;

b)

consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all’autorità di gestione, in deroga all’articolo 63, paragrafo 6, a condizione che l’operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;

c)

prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all’articolo 63, paragrafo 7;

d)

prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli articoli 41, paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma.

2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo. All’atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell’ambito del dialogo strutturato.

4.   Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

1.   Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.   Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di partenariato. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.

3.   Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato V.

Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato VI.

4.   Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), è pubblicato sul sito web del programma di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22

Contenuto dei programmi

1.   Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell’obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.

2.   Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all’obiettivo specifico del JTF oppure all’assistenza tecnica, se attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all’obiettivo specifico del JTF.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all’assistenza tecnica.

3.   Ciascun programma stabilisce:

a)

una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;

ii)

i fallimenti del mercato;

iii)

la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;

iv)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nelle pertinenti strategie nazionali o regionali di tale Stato membro, tra cui il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, in altre raccomandazioni pertinenti dell’Unione destinate allo Stato membro;

v)

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;

vi)

un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;

vii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

viii)

le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

ix)

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell’attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell’Unione e una giustificazione della scelta degli obiettivi specifici;

x)

per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

I punti i), ii) e viii) non si applicano ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

b)

la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

c)

per ciascuna priorità, ad eccezione dell’assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta sostenuti dal JTF;

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

le azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;

v)

un’indicazione dei territori specifici cui è diretta l’azione, compreso l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

vi)

le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione, se pertinente;

vii)

l’utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

viii)

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

ix)

per l’obiettivo specifico del JTF, la giustificazione di eventuali importi trasferiti dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità dell’articolo 27, nonché la sua ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta;

e)

per ciascuna priorità relativa all’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4:

i)

le tipologie di azioni correlate;

ii)

gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

f)

il ricorso previsto all’assistenza tecnica in conformità dell’articolo 37, se applicabile, e le pertinenti tipologie di intervento;

g)

un piano di finanziamento che contenga:

i)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l’intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell’articolo 26 o 27;

ii)

per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni, se applicabile, e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

iii)

per i programmi sostenuti dal FEAMPA, una tabella che specifichi per ciascun obiettivo specifico l’importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv)

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

h)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

i)

per ciascuna condizione abilitante collegata all’obiettivo specifico selezionato, stabilita in conformità dell’articolo 15 e degli allegati III e IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

j)

l’approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

k)

le autorità del programma e l’organo o, in caso di assistenza tecnica a norma dell’articolo 36, paragrafo 5, se del caso, gli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione.

I punti i), ii) e viii) della lettera a) del presente paragrafo non si applicano ai programmi che si limitano a sostenere l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. La lettera d) del presente paragrafo non si applica all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e del relativo calendario.

Se, in conformità della lettera k), viene individuato più di un organismo che riceve i pagamenti della Commissione, lo Stato membro fissa la quota degli importi rimborsati a ciascuno di tali organi.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettere da b) a e), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, sono presentate le informazioni seguenti:

a)

una descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

b)

l’indicazione delle misure di attuazione;

c)

un elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici;

d)

ove applicabile, una giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell’assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento AMIF;

e)

gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

f)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

5.   Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell’allegato I. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

6.   Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera g), punto ii), riporta gli importi per gli anni dal 2021 al 2027, compreso l’importo di flessibilità.

7.   Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera k), senza necessità di una modifica del programma.

8.   Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta nell’ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica.

Articolo 23

Approvazione dei programmi

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 24

Modifica dei programmi

1.   Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.   Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

5.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.

6.   Non è richiesta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

7.   Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all’introduzione di indicatori non richiedono l’approvazione della Commissione.

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 26

Trasferimento di risorse

1.   Gli Stati membri possono chiedere, nell’accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell’atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.

3.   Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l’importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell’impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell’articolo 24.

4.   Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5.   Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

6.   Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8.   Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.

9.   Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

1.   Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 3 del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell’importo della dotazione del JTF di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l’importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni.

2.   I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.

3.   Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

a)

investimenti territoriali integrati;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo; o

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Articolo 29

Strategie territoriali

1.   Le strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area;

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell’articolo 8 nella preparazione e nell’attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.   Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

4.   All’atto dell’elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l’ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5.   Se un’autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è individuata dall’autorità di gestione come organismo intermedio.

6.   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Se una strategia territoriale di cui all’articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato.

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell’articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.   Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

a)

sia concentrato su aree subregionali;

b)

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

c)

sia attuato mediante strategie in conformità dell’articolo 32;

d)

fornisca sostegno alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3.   Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l’attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4.   Quando l’attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

5.   Fatto salvo il rispetto dell’ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall’autorità competente del fondo capofila.

6.   Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all’effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;

b)

il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

c)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

d)

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

e)

le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

f)

un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Essa può anche contenere le tipologie di misure e operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

2.   Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3.   Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all’articolo 33, paragrafo 3, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione del programma o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione dell’ultimo programma interessato.

4.   La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 33

Gruppi di azione locale

1.   I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c).

2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3.   I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti:

a)

sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

b)

redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c)

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d)

selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;

e)

sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

f)

valutare l’attuazione della strategia.

4.   Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, o dell’organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall’autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

a)

lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione della strategia;

b)

l’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia;

c)

la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:

a)

assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b)

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

c)

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

d)

misure connesse all’analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all’esecuzione dei fondi, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;

e)

valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

f)

azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione;

h)

azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)

azioni relative allo svolgimento di audit;

j)

rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti;

k)

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

3.   La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.

5.   La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell’articolo 110 del regolamento finanziario.

6.   A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

7.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l’altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Gli importi relativi all’assistenza tecnica di cui al presente articolo e all’articolo 37 non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell’ambito di uno degli altri fondi.

3.   Il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell’articolo 51, lettera b) o e).

Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica nell’accordo di partenariato in conformità dell’allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell’articolo 51, lettera e).

4.   Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:

a)

l’assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;

b)

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è limitato a quanto segue:

i)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii)

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv)

per il sostegno del JTF: 4 %;

v)

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;

vi)

per il sostegno del FEAMPA: 6 %;

vii)

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

5.   Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:

a)

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è individuato nell’ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMPA, nell’ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;

b)

il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera k):

i)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii)

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv)

per il sostegno del JTF: 4 %;

v)

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l’assistenza tecnica: 6 %;

vi)

per il sostegno del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %;

vii)

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

c)

gli importi destinati all’assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.

6.   Le norme specifiche per l’assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all’articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 95. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l’applicazione del principio di trasparenza.

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull’avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

4.   Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 5.

5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l’esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.

L’elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

3.   Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

c)

il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma;

d)

gli elementi della valutazione ex ante elencati all’articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

e)

i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g)

i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;

h)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

i)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;

j)

le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all’articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all’articolo 26, se del caso.

Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall’autorità di gestione.

2.   Il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d);su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;

b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;

c)

il piano di valutazione e le eventuali modifiche;

d)

le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, e dell’articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

3.   Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.

Articolo 41

Riesame annuale della performance

1.   Una volta all’anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.

La riunione di riesame può riguardare più di un programma.

La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.

Per i programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.

4.   Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.

5.   Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

6.   Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull’attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

7.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

Articolo 42

Trasmissione di dati

1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030.

Per le priorità che sostengono l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio.

Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine.

2.   Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti:

a)

il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l’importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all’articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all’articolo 62;

e)

il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all’articolo 46, lettera b), o sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF dal FEAMPA ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.

2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), di tale paragrafo.

3.   La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l’autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l’autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa l’autorità di gestione dell’accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Ove la Commissione non informi l’autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s’intende accettata.

4.   L’autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 115, paragrafo 2.

CAPO II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.

2.   Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l’impatto.

3.   Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

4.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.

5.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

6.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.

7.   Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull’impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

3.   La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

a)

la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

b)

la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.   Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l’autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell’organismo di cui all’articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;

b)

altri partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3.   La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

2.   L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:

a)

area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;

b)

obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c)

tipologia di richiedenti ammissibili;

d)

importo totale del sostegno per l’invito;

e)

data di apertura e chiusura dell’invito.

3.   L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti:

a)

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;

b)

se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c)

per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47);

d)

la denominazione dell’operazione;

e)

lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti;

f)

la data di inizio dell’operazione;

g)

la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;

h)

il costo totale dell’operazione;

i)

il fondo interessato;

j)

l’obiettivo specifico interessato;

k)

il tasso di cofinanziamento dell’Unione;

l)

l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati;

m)

per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n)

la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4.   I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all`articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5.   Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6.   L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1.   I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62, nei modi seguenti:

a)

fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

i)

operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii)

operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d)

per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e)

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 5.

2.   Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

CAPO I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti:

a)

finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’articolo 95, e basato su uno degli elementi seguenti:

i)

il soddisfacimento di condizioni;

ii)

il conseguimento di risultati;

b)

il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;

c)

costi unitari in conformità dell’articolo 94 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie in conformità dell’articolo 94 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’articolo 94 o dell’articolo 36, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

a)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;

b)

costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso forfettario;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;

f)

finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’articolo 95.

2.   Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii)

sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)

progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200 000 EUR;

c)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e)

tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

a)

fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b)

fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)

fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell’operazione non oggetto di appalto pubblico.

2.   Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a)

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b)

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

3.   Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4.   Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

5.   Per le persone che lavorano all’operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all’operazione mensilmente, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

2.   Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

3.   Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.   Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

2.   I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario.

3.   Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

5.   Le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 88.

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

1.   Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

3.   Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell’autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l’importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;

b)

i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

c)

il gruppo proposto di destinatari finali;

d)

il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.   Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione.

5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

6.   Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7.   La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

1.   Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L’autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell’allegato X.

2.   Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario.

3.   L’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario:

a)

alla BEI;

b)

a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;

ii)

operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

iii)

svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

iv)

operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

v)

garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

vi)

sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

d)

altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

4.   Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.

5.   I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

a)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, dell’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X.

6.   La responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione non supera l’importo impegnato dall’autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento.

7.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l’organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell’investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.

8.   Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

9.   L’autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l’organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62.

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.   Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.

3.   Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

1.   Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell’economia di mercato mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1.   Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all’importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

2.   Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.   Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l’operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all’attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4.   Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma

5.   Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3.

6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all’indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell’articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

7.   Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato I oppure, per il FEAMPA, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8.   Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a)

sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;

b)

sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Articolo 64

Costi non ammissibili

1.   I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a)

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

b)

l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;

c)

l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:

i)

per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

ii)

per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;

iii)

gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

iv)

per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell’ambiente.

2.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1.   Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a)

cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b)

cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)

modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2.   Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all’obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66

Delocalizzazione

1.   Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2.   Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;

b)

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d)

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e)

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2.   Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

b)

l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a);

c)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione;

d)

all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.   Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)

ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b)

alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c)

ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 58, paragrafo 5;

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.   Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

5.   Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

6.   Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell’importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l’azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5.   Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell’Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

6.   Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all’allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 82.

7.   Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l’autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

9.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XV.

10.   Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell’importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell’anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell’allegato VIII.

11.   Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell’allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

12.   Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all’allegato XII.

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

1.   La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l’attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.   La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l’accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

3.   Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4.   Agli audit in loco si applica anche quanto segue:

a)

la Commissione fornisce all’autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell’audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro;

b)

se l’applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all’esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati;

c)

la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell’audit all’autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit;

d)

la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa.

Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell’audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro.

Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l’autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 71

Autorità del programma

1.   Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l’organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

2.   L’autorità di audit è un’autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall’autorità di audit, sotto la responsabilità di quest’ultima. L’autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell’autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all’audit.

3.   L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

4.   Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all’interno di queste.

5.   Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l’organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall’autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

a)

selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d);

b)

svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;

c)

sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;

d)

supervisionare gli organismi intermedi;

e)

registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

2.   Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’articolo 76 all’autorità di gestione o ad un altro organismo.

3.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

1.   Per la selezione delle operazioni l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.   Nella selezione delle operazioni l’autorità di gestione:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d)

verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g)

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h)

garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i)

garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;

j)

garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell’obiettivo strategico 1, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3.   L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4.   Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5.   Quando l’autorità di gestione seleziona un’operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione:

a)

esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:

i)

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;

ii)

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b)

garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;

c)

pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d)

previene, individua e rettifica le irregolarità;

e)

conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f)

redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l’autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell’accordo di PPP.

2.   Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell’articolo 98.

3.   Se l’autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale.

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

L’autorità di gestione:

a)

fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 76

Funzione contabile

1.   Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:

a)

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;

b)

redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità in conformità dell’articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;

c)

convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un’altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell’organismo responsabile dell’esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.   La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un’altra valuta.

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

1.   L’autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2.   Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

3.   L’autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a)

un parere di audit annuale conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell’allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

i)

la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;

ii)

la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii)

il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

b)

una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell’allegato XX del presente regolamento, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4.   Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.

5.   L’autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all’audit.

6.   La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 78

Strategia di audit

1.   Previa consultazione dell’autorità di gestione, l’autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall’articolo 69, paragrafo 11. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell’allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

2.   La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 79

Audit delle operazioni

1.   Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2.   Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all’autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.   Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell’attuazione materiale dell’operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi o le priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), di tale regolamento. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire disposizioni specifiche sull’audit delle operazioni quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale. Il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sugli audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg.

Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell’ambito dell’operazione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 80

Modalità di audit unico

1.   Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2.   Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell’autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell’operato dell’autorità di audit.

3.   Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata la Commissione o l’autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l’AMIF, l’ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell’audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.   In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l’autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

a)

se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;

b)

se è necessario ripetere il lavoro dell’autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;

c)

se vi sono indizi di carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.   L’autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L’autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni.

2.   L’autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all’autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3.   L’autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell` articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell’audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall’autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l’autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.

4.   Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti:

a)

i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

b)

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

5.   L’autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all’autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell’allegato XXI e costituisce la base dell’operato dell’autorità di audit.

6.   La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.

2.   Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all’articolo 84:

a)

in deroga all’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 74, paragrafo 2, l’autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

b)

in deroga all’articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all’articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l’autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato.

Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l’autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell’articolo 79, paragrafo 2.

La Commissione limita i propri audit alla revisione dell’operato dell’autorità di audit mediante ripetizione dell’audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.   Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea.

Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, esso notifica alla Commissione l’applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.

2.   All’inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall’avvio del programma.

3.   Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all’articolo 69, paragrafo 11, e all’articolo 78.

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

1.   Se la Commissione o l’autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all’articolo 84 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive.

2.   Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3.   La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 non si applicano più dal periodo contabile successivo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

1.   La decisione di approvazione del programma in conformità dell’articolo 23 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l’adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell’articolo 18.

2.   Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.   In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 87

Uso dell’euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 88

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso in conformità dell’articolo 98 del regolamento finanziario. La data di scadenza è l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.

2.   Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 90

Prefinanziamento

1.   La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.

2.   Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 0,5 %;

b)

2022: 0,5 %;

c)

2023: 0,5 %;

d)

2024: 0,5 %;

e)

2025: 0,5 %;

f)

2026: 0,5 %.

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell’anno di adozione.

3.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

4.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell’articolo 100.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

6.   Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 91

Domande di pagamento

1.   Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.

2.   Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all’articolo 98.

3.   Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell’allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

a)

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

b)

l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;

c)

l’importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

d)

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 2, o dell’atto delegato di cui all’articolo 95, paragrafo 4;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, o dell’atto delegato di cui all’articolo 94, paragrafo 4;

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5.   In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

a)

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b)

tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c)

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l’importo complessivo versato come anticipo dal programma, l’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità della lettera c) e l’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.   In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto.

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell’allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall’autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:

a)

l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell’importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)

l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’articolo 68, paragrafo 1.

3.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

1.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione.

2.   Ciascun pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell’articolo 100.

3.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l’importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma.

4.   Se il contributo dell’Unione si esplica in una delle forme previste all’articolo 51, la Commissione non versa più dell’importo richiesto dallo Stato membro.

5.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti:

a)

il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

b)

il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;

c)

l’importo richiesto dallo Stato membro.

Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell’articolo 36, paragrafo 5.

6.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1o luglio 2021:

a)

lo Stato membro riceve un prestito dall’Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (52);

b)

lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)

allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell’anno civile nel quale termina l’assistenza finanziaria.

7.   Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.   La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell’articolo 51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall’autorità di audit:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:

i)

su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii)

dati storici verificati;

iii)

l’applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;

b)

progetti di bilancio;

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazioni;

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

3.   La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.

Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.   Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.