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Document 32020R0247

    Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/247 della Commissione del 18 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queso Castellano» (IGP)]

    C/2020/999

    GU L 51 del 25.2.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/247/oj

    25.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 51/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/247 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2020

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queso Castellano» (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Queso Castellano», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Queso Castellano» deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Queso Castellano» (IGP) è registrata.

    La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 359 del 23.10.2019, pag. 8.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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