Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2204

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)]

    C/2019/9284

    GU L 332 del 23.12.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2204/oj

    23.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 332/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2204 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2019

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) è registrata.

    La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

    Per la Commissione

    A nome della president

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 283 del 21.8.2019, pag. 3.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


    Top