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Document 52023XC0424(03)

    Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione 2023/C 141/10

    PUB/2023/248

    GU C 141 del 24.4.2023, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 141/27


    Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

    (2023/C 141/10)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

    Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

    «Barèges-Gavarnie»

    N.°UE: PDO-FR-0306-AM01 - 2.2.2023

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Nome del prodotto

    «Barèges-Gavarnie»

    2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

    Francia

    3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

    Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare

    4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

    1.   Delimitazione della zona geografica

    Descrizione

    La parte che riguarda la descrizione della vegetazione e del clima è soppressa. È stata inoltre soppressa la disposizione secondo la quale i confini della zona di pascolo estivo sono stati approvati dal comitato nazionale. È stata aggiunta la data del codice geografico ufficiale cui fa riferimento la delimitazione dei comuni elencati nel disciplinare di produzione.

    La modifica interessa il documento unico.

    2.   Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica

    Descrizione

    Sottosezione «Identificazione delle carni come DOP»

    La disposizione è modificata al fine di rimuovere l'obbligo inerente il controllo organolettico sistematico, sostituito da un controllo a campione.

    La modifica interessa il documento unico.

    3.   Metodo di ottenimento del prodotto

    Descrizione

    Sottosezione «Conduzione del gregge»

    È presentata una modifica della disposizione che regola il rinnovo delle femmine, con la cancellazione del termine «rimonta» e la precisazione del concetto di «media» con riferimento alla «proporzione». Il calcolo va effettuato non in rapporto al numero totale delle pecore madri (comprendenti in precedenza le femmine di età superiore a un anno) bensì in relazione al numero totale delle madri nel corso delle due ultime annate. Per coerenza con le altre parti del disciplinare, nella sezione «Razza» è soppressa la seguente disposizione: «Una pecora è una pecora di età superiore a un anno».

    Tale modifica non comporta modifiche al documento unico.

    La proporzione dei maschi castrati è ridotta dal 20 al 10 %. La data fissata «al più tardi al 31 dicembre 2012» è sostituita da una data «precedente alla salita ai pascoli estivi». Il calendario stabilito per raggiungere la percentuale suddetta è soppresso.

    Tale modifica non comporta modifiche al documento unico.

    Sottosezione «Alimentazione»

    Al paragrafo sulla deroga prevista per le aziende agricole miste è proposta la riformulazione seguente: il termine «bovini» è sostituito da «animali non ovini» e poi da «altre specie»; oltre a ciò, la deroga annuale che poteva essere accordata dai servizi dell'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) su richiesta del produttore interessato è stata sostituita dall'espressione «a condizione che tale produzione sia dichiarata presso il gruppo».

    Tale modifica non comporta modifiche al documento unico.

    La quantità somministrata di mangimi a base di cereali o schiacciati passa da 100 a 300 grammi, ossia da 18 a 54 kg per capo. Questa razione non è più riservata unicamente alle pecore e ai maschi castrati, ma si applica a tutti gli animali di oltre 160 giorni. Allo scopo di regolamentare l'alimentazione è aggiunto un elenco restrittivo delle materie prime, ad esempio per quanto riguarda i cereali, che sono stati finora i soli mangimi autorizzati, ed è specificato che tale alimentazione non deve derivare da prodotti transgenici.

    Tale modifica non comporta modifiche al documento unico.

    Per quanto riguarda la seconda categoria di animali, cioè gli esemplari da considerare ancora agnelli, il margine di età è aumentato da quattro mesi a 160 giorni (ovvero cinque mesi e mezzo).

    La quantità di mangime somministrata a questi animali, precedentemente fissata a 150 g di avena, orzo o mais al giorno per un periodo massimo di 90 giorni, è sostituita da un elenco di materie prime, minerali e additivi autorizzati. È precisato che l'urea e i suoi derivati sono vietati.

    Il documento unico è stato modificato.

    4.   Legame

    Descrizione

    La sezione «Legame con la zona geografica» è stata riscritta in modo da risultare più concisa (riduzione della cronologia storica, rielaborazione di determinate parti per una migliore uniformità) e per dare maggiore evidenza alla dimostrazione del legame tra la DOP «Barèges-Gavarnie» e la rispettiva zona geografica, senza che il legame stesso subisca modifiche nella sostanza.

    La sottosezione «Specificità del prodotto» è stata completata introducendo elementi descrittivi delle carni. Le note di carattere storico legate ai prezzi di vendita sono state soppresse.

    La modifica interessa il documento unico.

    5.   Etichettatura

    Descrizione

    Sono introdotte le modifiche seguenti:

    il simbolo grafico europeo e la dicitura «Denominazione di origine protetta» o «DOP» sostituiscono la dicitura «Denominazione di origine controllata» o «DOC»;

    le informazioni relative alla marcatura delle carcasse sono spostate alla sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica».

    La modifica interessa il documento unico.

    6.   Servizio competente dello Stato membro

    Descrizione

    Sono aggiunti i recapiti dell'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.

    La modifica interessa il documento unico.

    7.   Struttura di controllo

    Descrizione

    In applicazione delle norme vigenti a livello nazionale volte ad armonizzare la redazione dei disciplinari, sono eliminati il nome e i recapiti dell'organismo di certificazione.

    La sezione riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il nome e i recapiti dell'organismo di certificazione sono consultabili sul sito web dell'INAO e nella banca dati della Commissione europea.

    La modifica interessa il documento unico.

    8.   Requisiti nazionali

    Descrizione

    Questa sezione è stata aggiornata in considerazione delle variazioni apportate nel disciplinare di produzione.

    La modifica interessa il documento unico.

    9.   Indice

    Descrizione

    L'indice è stato rimosso.

    Tale modifica non incide sul documento unico.

    DOCUMENTO UNICO

    «Barèges-Gavarnie»

    N.°UE: PDO-FR-0306-AM01 - 2.2.2023

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Nome

    «Barèges-Gavarnie»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Francia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

    Il nome «Barèges-Gavarnie» designa le carni di ovini adulti di razza Barégeoise ottenute da:

    pecore di età variabile dai due ai sei anni che hanno trascorso almeno due stagioni sui pascoli estivi e che hanno partorito al massimo cinque volte; non devono inoltre essere abbattute entro i sei mesi dopo il parto, fatta eccezione per le pecore il cui agnello è morto alla nascita;

    maschi castrati detti «doublons» di età superiore ai 18 mesi che hanno trascorso almeno due stagioni nei pascoli estivi, e che nel corso della seconda stagione non vanno abbattuti entro la data del 1° luglio.

    Il peso minimo della carcassa è di 22 kg per le pecore e di 23 kg per i maschi castrati. La carcassa è longilinea, i cosciotti sono allungati e piatti e la sella è larga alla base. Il grasso di copertura è lucido e di un bel bianco. Sono conservate solo le carcasse che presentano:

    una conformazione corrispondente alle classi R e O della griglia EUROP;

    uno stato di ingrassamento corrispondente alle classi 2, 3 o 4 della griglia EUROP.

    La carne può essere commercializzata in carcassa intera o in pezzi tagliati, in forma fresca. La carne ha un colore rosso pronunciato, sostenuto, vivo e brillante. Presenta una marezzatura non eccessiva, senza avere l'odore forte della carne di montone o del grasso.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    L'alimentazione è costituita essenzialmente dal pascolo all'aperto sui prati da sfalcio, alle basse altitudini, e sugli alpeggi estivi.

    Quando le condizioni climatiche del periodo invernale (da novembre a marzo) non consentono l'uscita degli animali al pascolo, la loro alimentazione è costituita essenzialmente da fieno e fieno di secondo taglio essiccato, raccolto nella zona di produzione.

    A complemento dei foraggi secchi e solamente durante l'inverno, è consentito l'apporto a base di cereali in grani interi o schiacciati per gli animali di più di 160 giorni, in quantità massima quotidiana di 300 g per un periodo non superiore a 180 giorni, vale a dire 54 kg al massimo per capo e per anno di calendario. Per tale apporto sono autorizzati solo gli ingredienti di materie prime e gli additivi elencati in appresso:

    granelle di cereali e prodotti derivati: orzo, mais, grano, triticale, avena;

    semi o frutti oleosi e prodotti derivati: soia, girasole, colza, lino;

    semi di leguminose e prodotti derivati: piselli, lupini, favino;

    tuberi, radici e prodotti derivati: barbabietola (il contenuto di melasso non deve rappresentare più del 5 % del peso dei mangimi);

    foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati: erba medica;

    minerali e prodotti derivati, eccetto le farine di ossa e le ceneri di ossa;

    sottoprodotti della fermentazione di microorganismi: lieviti e loro parti (lieviti di birra), borlande (solubili di melasso condensato);

    vari: amido;

    additivi nutrizionali: vitamine, composti di oligoelementi; sono vietati l'urea e i suoi derivati;

    additivi tecnologici: antiossidanti, leganti, antiagglomeranti;

    additivi organolettici: aromatizzanti;

    additivi zootecnici: promotori della digestione, stabilizzatori della flora intestinale.

    Nell'alimentazione degli animali allevati nell'azienda agricola sono ammessi solo i vegetali e loro derivati e i mangimi provenienti da prodotti non transgenici.

    L'apporto di mangimi completi non è autorizzato per gli animali di oltre 160 giorni destinati alla produzione di carni recanti la denominazione di origine «Barèges-Gavarnie».

    Gli animali con meno di 160 giorni possono ricevere l'alimentazione complementare.

    Nella composizione di tale alimentazione sono autorizzati gli ingredienti di materie prime e gli additivi seguenti:

    granelle di cereali e prodotti derivati;

    semi o frutti oleaginosi e loro derivati, tranne se provenienti da oli di palma e di palmisti che sono esclusi, per mangimi;

    semi di leguminose e prodotti derivati,

    tuberi, radici e prodotti derivati;

    altri semi e frutti e prodotti derivati;

    foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati: foraggi disidratati;

    altri vegetali, alghe e prodotti derivati: melasso di canna da zucchero; melasso di canna da zucchero parzialmente dezuccherato, zucchero di canna (saccarosio), cascami di canna da zucchero;

    minerali e prodotti derivati, eccetto le farine di ossa e le ceneri di ossa;

    sottoprodotti della fermentazione di microorganismi: proteina ottenuta da Methylophilus methylotrophus, proteina ottenuta da Methylococcus capsulatus (Bath), lieviti e loro parti, borlande, sottoprodotti della produzione di acido L-glutammico, sottoprodotti della produzione di monocloridrato di L-lisina;

    vari: amido, amido pregelatinizzato, Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi;

    additivi vietati: l'urea e suoi derivati.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    Gli ovini sono nati, allevati a macellati nella zona geografica della DOP «Barèges-Gavarnie».

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

    Le carcasse e i pezzi tagliati sono accompagnati da un'etichetta su cui devono figurare almeno:

    il simbolo grafico europeo e la dicitura «Denominazione di origine protetta» o «DOP»;

    il nome della denominazione: «Barèges-Gavarnie»;

    la dicitura «doublon» quando la carne proviene da maschi castrati che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare;

    il numero di identificazione specifico dell'animale;

    la data di macellazione;

    l'indicazione chiara del nome dell'allevatore;

    il nome e l'indirizzo del laboratorio di sezionamento o del macello;

    l'indicazione «la carcassa non può essere sezionata prima che sia trascorso un periodo di cinque giorni dalla data di macellazione».

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona geografica comprende i comuni facenti parte del dipartimento Hautes-Pyrénées indicati di seguito:

    Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie-Gèdre, Grust, Luz-St-Sauveur, Saligos Vizos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, e una parte del comune di Cauterets. Per quest'ultimo comune occorre fare riferimento alle mappe catastali depositate in municipio.

    5.   Legame con la zona geografica

    Il legame con l'origine del prodotto «Barèges-Gavarnie» è fondato sulla reputazione e sulla marezzatura delle sue carni, che sono di colore rosso pronunciato, sostenuto, vivo e brillante; si tratta di carni che non presentano l'odore forte della carne di montone o del grasso in virtù di un'alimentazione improntata al pascolo, in particolare della flora alpina estiva, e grazie al patrimonio delle competenze maturate dagli allevatori di ovini in questa vallata dei Pirenei.

    L'utilizzo della razza Barégoise, particolarmente adeguata a questo territorio soprattutto per la sua attitudine alla transumanza, conferisce alle carni di ovini adulti (pecore e maschi castrati denominati «doublons») una carcassa longilinea poco conformata con cosciotti allungati e piatti, la sella larga alla base e un grasso di copertura lucido e di un bel bianco.

    La zona di produzione, interamente situata in alta e media montagna, è costituita dall'alto bacino idrografico del Gave de Gavarnie.

    Questa regione dei Pirenei centrali presenta caratteristiche climatiche particolari di tipo oceanico riparato a tendenza continentale, caratterizzato dalla luminosità e da una relativa siccità dovuta all'azione di venti violenti (effetto «Föhn» o Venturi). L'influenza preponderante sul clima dell'altitudine e dell'orientamento delle valli genera una diversificazione della vegetazione (periodo di crescita, flora specifica in base ai diversi livelli e su ciascun pendio).

    Si distinguono quindi il piano collinare, il livello montano e le zone subalpine e alpine.

    Il piano collinare, situato a fondovalle, è interessato da una pluviometria importante e ben distribuita.

    Al livello montano, in una fascia compresa tra 1 000 e 1 800 metri di altitudine, si registra un'igrometria elevata e una presenza frequente di neve che si scioglie precocemente in primavera. Qui si manifesta il carattere antropico, evidente dai disboscamenti effettuati dall'uomo per creare zone di pascolo.

    La zona subalpina corrisponde alle grandi distese di lande e prati destinati ai pascoli estivi e si sviluppa da 1 800 a 2 500 metri circa. Proprio nell'ambito della zona geografica Barèges-Gavarnie costituisce l'area più sviluppata a livello dei Pirenei. È connotata da una nuvolosità ridotta e presenta un periodo vegetativo limitato a causa dell'innevamento.

    La zona alpina ha inizio intorno a un'altitudine di 2 400 metri; qui le condizioni sono assai rigide per la vegetazione, che risulta pertanto sensibilmente adattata all'ambiente (piante basse, ecc.).

    L'allevamento è la vera fonte di sostentamento in questa valle ed è all'origine stessa dell'insediamento dell'uomo e della sua sussistenza nel cuore del territorio di Barèges.

    La zona geografica della denominazione di origine in questione, che comprende solo alcuni comuni, è una unità alquanto chiusa.

    Fino al XX secolo questa valle era molto isolata, soprattutto d'inverno, cosa che rendeva tanto più indispensabile per gli abitanti doversi organizzare per viverci nella quasi totale autarchia.

    La funzione del gregge, oltreché agricola, è sociale, economica e ambientale. Il gregge permette di mantenere vive le relazioni nelle zone pirenaiche attraverso il commercio (il bestiame venduto alle fiere era una delle principali fonti di guadagno) e la transumanza, sia in direzione della pianura sia verso le vallate aragonesi della Spagna.

    Per proteggere e gestire al meglio i pascoli, i boschi e l'acqua in comune, la popolazione si è aggregata formando una comunità valligiana. I montanari di Barèges hanno istituito un sistema fondato sull'utilizzo collettivo del territorio circostante e lo hanno valorizzato, nello specifico grazie all'allevamento ovino, che consentiva del resto di rendere più produttivi i terreni coltivati.

    Da allora non vi è mai stata alcuna suddivisione dei beni comuni e la gestione collettiva degli spazi è continuata in forma diversa, ossia tramite la Commission syndicale de la vallée de Barèges (commissione sindacale della valle di Barèges), creata nel 1873 per la gestione dei terreni della collettività e per far fronte al problema dell'eccessivo sfruttamento dell'ambiente.

    Attualmente quasi il 95 % del territorio resta indiviso. Tale sistema lascia poco margine alla proprietà individuale ma offre agli allevatori di questa valle il vantaggio di poter sfruttare gratuitamente lo spazio in qualunque villaggio.

    Con il miglioramento delle vie di comunicazione e quindi delle possibilità di commercio con la pianura e le zone pedemontane, nel XX secolo vi è stata una forte diminuzione delle colture destinate all'alimentazione, che nel 1970 sono scomparse del tutto. Al loro posto si sono sviluppate le praterie, di pari passo con l'allevamento ovino che consentiva di trarre il massimo beneficio dalle montagne circostanti. Da allora, il numero delle pecore madri è aumentato costantemente.

    La carcassa è longilinea, i cosciotti sono allungati e piatti e la sella è larga alla base. Il grasso di copertura è lucido e di un bel bianco.

    La carne ha un colore rosso pronunciato, sostenuto, vivo e brillante. Presenta una marezzatura non eccessiva, senza avere l'odore forte della carne di montone o del grasso.

    Il sistema e la sua organicità si fondano essenzialmente sui fattori che sono descritti in appresso.

    Un ambiente delimitato da rilievi montani dalle caratteristiche climatiche particolari.

    Un ambiente situato nel cuore di una regione caratterizzata da una grande ricchezza floristica, con una componente di piante endemiche piuttosto elevata che raggiunge il 24 % nella zona alpina e il 34 % in quella subalpina. I fattori ecologici determinano uno sviluppo verticale dei piani vegetazionali ben riconoscibile nel paesaggio.

    La pratica secolare della pastorizia di ovini ha modellato l'attuale paesaggio tra il piano collinare e la zona alpina, mantenendo spazi aperti di tipo prativo.

    Una razza ovina locale, la Barégeoise, che si è adattata alle condizioni di pascolo e di vita alle differenti altitudini dell'area montana grazie alle sue caratteristiche morfologiche, metaboliche e comportamentali. È stata selezionata in particolare per la sua attitudine alla transumanza verso i pascoli estivi e alla riproduzione fuori stagione (l'agnellatura avviene soprattutto in autunno nelle zone delle «granges foraines», ossia «degli ovili all'aperto», dove è presente l'erba). Questa razza permette di rispondere agli obiettivi di produzione di carne di ovini adulti (pecore e maschi castrati denominati «doublons») dalle caratteristiche peculiari.

    Le pratiche pastorali di origine antichissima, strettamente legate alle condizioni ambientali e applicate collettivamente, che consentono di beneficiare delle diverse altitudini attraverso il pascolo degli animali.

    Tali pratiche traggono origine dalla ricerca dell'autonomia alimentare del gregge nel corso delle stagioni.

    Durante l'inverno il gregge è ricoverato nell'ovile, alla quota più bassa dell'azienda agricola. Durante questo periodo gli animali escono quotidianamente a pascolare sui prati vicini, tranne in caso di forti nevicate. La conduzione degli animali in primavera alla quota intermedia, cioè verso gli ovili all'aperto, consente di liberare quanto prima possibile i prati di fondovalle.

    La destinazione d'uso delle zone a quota intermedia è specifica: gli animali vi pascolano in primavera e in autunno, mentre in estate, quando gli animali sono sugli alpeggi, queste superfici sono falciate per la produzione di foraggio secco. Il periodo di svernamento è in tal modo limitato al minimo indispensabile. Le tradizionali strutture di stabulazione che si trovano alla quota intermedia degli ovili all'aperto, permettono di conservare il fieno che qui si raccoglie e di dare riparo temporaneo al gregge in caso di nevicate, permettendo l'adattamento alle variazioni climatiche improvvise tipiche del clima dei Pirenei nelle stagioni intermedie.

    In base all'inerbimento, verso il mese di maggio il gregge lascia gli ovili all'aperto per raggiungere i pascoli estivi di montagna, la cui superficie rappresenta il 60 % dell'area totale della zona geografica.

    Qui gli animali pascolano liberamente sia di giorno che di notte, secondo una pratica in uso dalla metà del XIX secolo. Questa libertà permette loro di scegliere autonomamente gli spazi di pascolo a seconda della vegetazione e della diversa esposizione. Oltre al percorso quotidiano, gli animali determinano i loro tempi di alimentazione e riposo, seguendo il proprio ritmo biologico. Infatti, durante i periodi caldi di giugno, luglio e agosto, gli animali smettono di pascolare a fine mattinata per riprendere a metà pomeriggio. Si dice che il gregge «acalura», cioè che gli animali combattono il caldo restando immobili all'ombra delle rocce; in questi casi completano la loro alimentazione con un pasto notturno, nelle ore fresche che precedono l'alba. È sui pascoli estivi in quota che gli animali raggiungono uno stato di ingrassamento soddisfacente.

    Tale utilizzo degli spazi dedicati alla pastorizia favorisce infatti lo sviluppo degli animali, che presentano così una carne dalle caratteristiche peculiari, quali:

    un colore rosso pronunciato, sostenuto, vivo e brillante;

    la marezzatura, non eccessiva;

    l'assenza dell'odore forte della carne di montone o del grasso.

    Le qualità di queste carni sono indiscutibili, riconosciute e apprezzate.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dbd75c68-b1f3-42db-93eb-5a36cedbf367


    (1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


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