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Document 52023XC0221(03)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 64/15

    PUB/2022/1528

    GU C 64 del 21.2.2023, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 64/51


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2023/C 64/15)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Anjou-Coteaux de la Loire»

    PDO-FR-A0405-AM03

    Data della comunicazione: 23.11.2022

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Codice geografico ufficiale

    I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

    Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

    Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

    2.   Distanza tra i ceppi

    La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.

    La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

    Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

    Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

    Il documento unico è modificato al punto 5.

    3.   Potatura

    Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

    Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

    Il documento unico è modificato al punto 5.

    4.   Maturazione delle uve

    Il tenore zuccherino minimo delle uve passa da 221 a 238 g/l. Tale aumento è realizzato per migliorare la qualità dei vini, nei quali sono presenti residui di zucchero.

    Per tenere conto delle difficoltà di fermentazione dei mosti più ricchi di zuccheri, il limite del titolo alcolometrico volumico effettivo è stato soppresso per i vini che hanno un titolo alcolometrico volumico naturale superiore o uguale al 18 %.

    Il documento unico è modificato al punto 4.

    5.   Legame

    Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.

    Il documento unico è modificato al punto 8.

    6.   Misure transitorie

    Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

    Il documento unico non è modificato.

    7.   Punti principali da verificare

    Ai punti principali da verificare è aggiunta la raccolta manuale per cernite successive.

    Il documento unico non è modificato.

    8.   Modifiche redazionali

    Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

    Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

    9.   Riferimento alla struttura di controllo

    La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

    Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    10.   Etichettatura

    Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

    Il documento unico è modificato al punto 9.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Anjou-Coteaux de la Loire

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta, con o senza muffa nobile), caratterizzati da eleganza e grande complessità aromatica (aromi floreali, aromi di frutta fresca o secca o candita) che combinano al palato delicatezza e freschezza. Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l. Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è dell'11 % per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %. I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

    18

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   Arricchimento

    Pratica enologica specifica

    L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

    2.   Uso di scaglie di legno

    Pratica enologica specifica

    È vietato l'uso di scaglie di legno. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    3.   Densità

    Pratica colturale

    La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m.

    Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.

    Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

    4.   Potatura

    Pratica colturale

    Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

    Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 12.

    5.   Raccolta

    Pratica colturale

    L'uva viene raccolta manualmente mediante cernite successive.

    6.   Irrigazione

    Pratica colturale

    È vietata l'irrigazione.

    7.   Affinamento

    Pratica enologica specifica

    I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

    5.2.   Rese massime

    40 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés. I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Chenin B

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    8.1.   Informazioni sulla zona geografica

    a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica corrisponde alle aree di colline scistose lungo la Loira. Si tratta della parte più occidentale dei vigneti della denominazione di origine controllata «Anjou». Dal 2021 la zona copre il territorio di 8 comuni della parte occidentale del dipartimento Maine-et-Loire, iniziando alla periferia di Angers, nel comune di Bouchemaine, nel punto di confluenza tra la Loira e la Maine, per poi estendersi su entrambe le sponde del fiume, fino a Ingrandes e a Le Mesnil-en-Vallée, in direzione di Nantes.

    Il mesoclima è fortemente influenzato dal fiume. I vigneti sorgono sui versanti più vicini che lo costeggiano e non distano mai più di 3 km dal fiume. Più lontano, sia a nord che a sud, il paesaggio è principalmente costituito da prati e boschi. Il nome «Coteaux de la Loire» illustra bene la topografia dei vigneti con le loro varie pendenze: mentre le colline del comune di Bouchemaine sono molto scoscese, quelle dei comuni di Ingrandes e di Saint-Georges-sur-Loire presentano declivi molto più dolci.

    I suoli delle parcelle delimitate con precisione per la vendemmia sono il risultato di diverse formazioni primarie del massiccio Armoricano. Si tratta di suoli poco evoluti, scistosi o scisto-arenacei. Sono localmente presenti alcuni suoli sviluppati, formati da rocce eruttive e alcuni suoli bruni calcarei del Devoniano. Questi terreni sono molto superficiali e il più delle volte la roccia madre si trova a una profondità inferiore a 0,40 m. Sono privi di qualsiasi segno di idromorfia e presentano una riserva idrica molto moderata.

    Il clima è di tipo oceanico. Il massiccio dei Mauges, a ovest dei vigneti, attenua il carattere oceanico con l'effetto «Föhn». Poiché la zona è riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. La Loira esercita una funzione termoregolatrice durante tutto l'anno.

    Insieme alla topografia, l'esposizione delle colline svolge un ruolo essenziale: sulla sponda destra, i vigneti esposti a sud sono riparati dai venti freddi del nord e beneficiano quindi di condizioni molto favorevoli, mentre sulla sponda sinistra l'effetto drenante del fiume sull'aria fredda influenza in maniera preminente il riscaldamento dei pendii orientati a nord. Alcune zone ad anfiteatro riparate dai venti godono di condizioni termiche particolarmente vantaggiose. La Loira svolge infine un ruolo essenziale favorendo, durante il periodo della vendemmia, la comparsa di nebbie mattutine essenziali allo sviluppo della «muffa nobile».

    b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Se la storia dei vigneti dell'Anjou risale al IX secolo, la menzione precisa dei vigneti «Coteaux de la Loire» appare per la prima volta nel 1749 nel «Traité sur la nature et la culture de la vigne» di Bidet e Duhamel de Monceau, dove si legge che in questi vigneti: «Il territorio, molto difficile da dissodare, è mantenuto perfettamente coltivato e interamente piantato a vite [...]».

    In una nota al Conseil d'État relativa alle misure amministrative adottate nel 1804 si legge che questa regione produce solo vini bianchi: «Se le colline della Loira sono favorevoli unicamente alla coltivazione delle uve a bacca bianca e se questi vini costituiscono una parte importante del commercio [...]». In questa nota si fa inoltre riferimento al Belgio e alla sua passione all'epoca per i vini dei «Coteaux de la Loire».

    Più recentemente, nel 1842, Auguste Petit-Lafitte afferma che: «Il Gros pineau o Chenin è il vitigno di base». I vigneti angioini sono la culla dello Chenin B: vitigno rustico il cui potenziale varia notevolmente in base al tipo di suolo o, più in generale, al luogo in cui viene piantato. I viticoltori hanno inoltre presto compreso l'interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l'uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, che giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda».

    La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nel caso dei buoni cru, la vendemmia viene effettuata a più riprese: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all'estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».

    8.2.   La coltivazione della vite in questi vigneti ha registrato lo stesso sviluppo che nel resto dell’Anjou. Con l’arrivo degli intermediari olandesi nel XVI secolo nasce infatti un mercato dei «vini per il mare» (destinati all’estero) ottenuti da viti con potature corte (uno o due nodi), ma anche il mercato interno si sviluppa, orientato principalmente all’approvvigionamento di Parigi, con vini di minore reputazione ottenuti da viti con potature lunghe (sei o sette nodi).

    Alla fine della Seconda guerra mondiale la produzione era fondamentalmente orientata alla ricerca di vini «abboccati» simili ai «vini per Parigi» di un tempo. A partire dagli anni ottanta si presenta nuovamente la tendenza a produrre vini caratterizzati da una forte identità e da un'alta concentrazione di zuccheri.

    I vini della denominazione di origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» sono considerati grandi vini «dolci» dell'Anjou (localmente chiamati «liquoreux»).

    Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

    La caratteristica principale di questi vini è l'eleganza. Di grande complessità aromatica, questi vini evocano il clima mite dell'Anjou, la cosiddetta «douceur angevine», associando il più delle volte aromi floreali e aromi di frutta fresca, secca o candita. Al palato combinano delicatezza e freschezza. Docili come la Loira d'estate o dilaganti come la Loira nelle piene d'inverno, i vini della denominazione d'origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» svelano il loro fascino nel tempo.

    Interazioni causali

    La combinazione di terreni poco profondi e di una topografia che offre un'eccellente esposizione e che favorisce un regolare approvvigionamento idrico permette al vitigno Chenin B di esprimere appieno il suo potenziale.

    L'ubicazione dei vigneti nelle immediate vicinanze della Loira, che esercita un effetto termoregolatore durante tutto il ciclo vegetativo, unita a una specifica conduzione del vigneto, grazie in particolare alla potatura corta, rende possibile la maturazione ottimale delle uve. La presenza del fiume permette inoltre di raggiungere la sovramaturazione, sia attraverso i venti che incanala favorendo l'appassimento meccanico dell'uva, sia attraverso la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea e quindi della «muffa nobile».

    La capacità di attendere la sovramaturazione delle uve, di ritardare la vendemmia fino ad autunno avanzato e di ricorrere a cernite manuali successive sulla stessa parcella per selezionare gli acini naturalmente concentrati o interessati dalla «muffa nobile» («rôties») testimonia la competenza dei produttori e una particolare attitudine del vitigno Chenin B, quale descritta nel 1861 da Guillory aîné: «Tranne qualche rara eccezione, la vendemmia è effettuata in ottobre, quando l'uva ha raggiunto il miglior grado di maturazione possibile e quando è stramatura per almeno un quarto».

    Dalla combinazione di un ambiente così caratteristico, di un vitigno perfettamente idoneo e di viticoltori che sanno sfruttarne tutte le qualità si possono ottenere vini di particolare originalità. Numerosi scritti testimoniano la notorietà di questi vini, come quelli di Petit-Lafitte che afferma: «Quando queste viti sono potate a uno o due nodi, producono vini liquorosi e delicati, tanto ricercati in Belgio».

    Nel «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers», Guillory aîné ricorda nel 1861 che: «Queste terre non sono in grado di accogliere altre coltivazioni senza grandi spese a causa della loro scarsa fertilità; per lo stesso motivo danno anche produzioni poco abbondanti di vino; se non fosse per la loro qualità che ne mantiene il prezzo un po' elevato, anche la coltivazione della vite avrebbe dovuto essere abbandonata».

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

    dipartimento Loire-Atlantique: Vair-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Anetz);

    dipartimento Maine-et-Loire: Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil e Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (solo il territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).

    Etichettatura

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Specificità della denominazione «Val de Loire»

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Etichettatura: Unità geografica più piccola

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-875a2642-735c-41b5-9f24-f1587eff7895


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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