Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0603(01)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2022/C 219/03

    C/2022/3652

    GU C 219 del 3.6.2022, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 219/4


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2022/C 219/03)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

    Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    «Carne Arouquesa»

    N. UE: PDO-PT-0235-AM01 – 24.4.2019

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    ANCRA – Associação Nacional dos Criadores da Raça Arouquesa

    L’ANCRA - Associação Nacional dos Criadores da Raça Arouquesa (Associazione nazionale degli allevatori di bovini di razza Arouquesa), è un’associazione di produttori di «Carne Arouquesa». È il gruppo riconosciuto dal governo della Repubblica portoghese ed è identificato come tale nella banca dati DOOR della Commissione europea.

    Indirizzo: Mercado Municipal, Apartado 12 - 4694-909 Cinfães

    Paese: Portogallo

    Tel. +351 255562197

    E-mail: ancra@hotmail.com

    URL: http://www.ancra.pt/

    2.   Stato membro o paese terzo

    Portogallo

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Nome del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro (definizione amministrativa della zona geografica, presentazione per la vendita, misure di controllo e ispezione).

    4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    5.   Modifica (modifiche)

    5.1.   Descrizione del prodotto

    1.   Modifica

    Modifica 1

    Formulazione precedente: «Carni refrigerate ottenute da animali di razza Arouquesa [...]»

    Nuova formulazione: «La “Carne Arouquesa” è carne ottenuta da animali di razza bovina Arouquesa [...]»

    La parola «refrigerate» è eliminata poiché l’intenzione è quella di consentire il congelamento nel futuro.

    2.   Modifica

    Modifica 2

    Formulazione precedente:

    «Vitello: peso della carcassa - compreso tra 70 e 135 kg»

    «Manzo giovane: peso della carcassa - compreso tra 135 e 230 kg»

    «Vacca: peso della carcassa - minimo 150 kg»

    «Vitellone: peso della carcassa - minimo 150 kg»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    I riferimenti al peso della carcassa delle categorie di età sono stati soppressi perché, come indicato nel regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007, «il peso degli animali al momento della macellazione sembra rivestire meno importanza» ai fini della caratterizzazione delle carni che ne vengono ottenute.

    3.   Modifica

    Modifica 3

    Semplificazione della descrizione della consistenza della carne (descrizione del prodotto).

    Formulazione precedente:

    «Consistenza - la carne di vitello deve avere una consistenza soda, così come la carne di manzo giovane, di vitellone e di vacca; in tutte le categorie la carne deve essere leggermente umida, segno della sua succulenza. Nel manzo giovane, nel vitellone e nella vacca il grasso intramuscolare non deve essere eccessivo.»

    «Aroma e sapore – l’aroma e il sapore di tutte le categorie devono essere specifici, indicativi dell’alimentazione naturale con cui sono stati allevati gli animali. Non saranno ammessi sapori o odori strani, attivi o spiacevoli.»

    Nuova formulazione:

    «La “Carne Arouquesa” presenta una consistenza soda e una leggera umidità, che è indicativa della sua succulenza.»

    La descrizione delle caratteristiche organolettiche è stata semplificata al fine di facilitare i controlli del caso.

    4.   Modifica

    Modifica 4

    Formulazione precedente:

    «Vacca – [...] Fascia d’età: – da 2 a 4 anni [...]»

    «Vitellone – [...] Fascia d’età: – da 2 a 5 anni [...]»

    Nuova formulazione:

    «Le carni bovine ottenute da vacche provengono da animali femmine di età superiore a 24 mesi [...]»

    «Le carni bovine ottenute da vitelloni provengono da animali maschi castrati di età superiore a 24 mesi [...]»

    Per le categorie di età «vacca» e «vitellone» è stato soppresso il limite massimo di età per permettere di soddisfare le nuove preferenze del mercato, dove si osserva una domanda crescente di carne di animali più anziani, la cui carne è più soda e, in una certa misura, più grassa, con un sapore più pronunciato di carne, per la preparazione di piatti speciali. L’eliminazione del limite massimo di età non influisce sulla specificità del prodotto, dato che i miglioramenti genetici apportati contribuiscono ad aumentare la qualità della carcassa degli animali più vecchi, assicurando così una qualità uniforme del prodotto, a prescindere dall’età dell’animale.

    5.   Modifica

    Modifica 5

    Formulazione precedente:

    «Vitello – [...] Fascia d’età - dallo svezzamento (5-7 mesi) a 9 mesi [...]»

    Nuova formulazione:

    «La carne di vitello proviene da bovini giovani maschi e femmine svezzati di età inferiore a 9 mesi [...]»

    Il limite massimo di età per la categoria «vitello» è stato indicato per allinearlo con le indicazioni del disciplinare.

    6.   Modifica

    Modifica 6

    Formulazione precedente:

    «Manzo giovane - [...] Fascia d’età: da 9 mesi a 2 anni [...]»

    Nuova formulazione:

    «Le carni bovine ottenute da bovini di un anno provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi [...]»

    «Le carni bovine ottenute da animali giovani provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi [...]»

    È stata introdotta la categoria di età «bovini di un anno» (in precedenza inclusa nella categoria di età «manzo giovane»), in linea con l’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di migliorare le informazioni fornite al consumatore.

    7.   Modifica

    Modifica 7

    Formulazione precedente:

    «Vitellone – Maschi castrati [...]»

    Nuova formulazione:

    «Le carni bovine ottenute da vitelloni provengono da maschi castrati [...]»

    «Le carni bovine ottenute da tori provengono da maschi non castrati [...]»

    È stata introdotta la categoria di età «toro» (in precedenza inclusa nella categoria di età «vitelloni»), in linea con l’allegato I del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, al fine di migliorare le informazioni fornite al consumatore.

    8.   Modifica

    «Per il presente prodotto son accettate quattro specifiche differenti: vitello, manzo giovane, vitellone e vacca, secondo le norme di seguito elencate.»

    «Vitello – Animali giovani in possesso delle caratteristiche seguenti al momento della macellazione: Fascia d’età – dallo svezzamento (5-7 mesi) a 9 mesi [...]»

    «Manzo giovane – Vitelloni e giovenche in possesso delle caratteristiche seguenti al momento della macellazione: Fascia d’età – da 9 mesi a 2 anni [...]»

    «Vacca – Vacche, che abbiano figliato o no, in possesso delle caratteristiche seguenti al momento della macellazione: Fascia d’età – da 2 a 4 anni [...]»

    «Vitellone – Bovini maschi castrati in possesso delle caratteristiche seguenti al momento della macellazione: Fascia d’età – da 2 a 5 anni [...]»

    «La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse è adottata conformemente al regolamento (CEE) n. 1026/91. Per la certificazione sono accettate le classi seguenti: vitello – classi U, R, O, Ρ; manzo giovane – classi S, E, U, R, O; vacca – classi E, U, R, O; vitellone – classi E, U, R, O, Ρ.»

    «Colore – La carne di vitello deve presentare un colore rosa pallido o rosa chiaro, con grasso di colore bianco distribuito uniformemente e muscolo a grana fine. La carne di manzo giovane deve presentare un colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore da bianco a panna. La carne di vitellone e vacca deve presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.»

    Nuova formulazione:

    «La “Carne Arouquesa” può essere carne di vitello o di manzo ottenuta da bovini di un anno, bovini giovani, vitelloni, tori o vacche, in conformità con le norme indicate di seguito.»

    «La carne di vitello proviene da bovini giovani maschi e femmine svezzati di età inferiore a 10 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione U, R, O o P e deve presentare un colore rosa pallido o rosa chiaro, con grasso di colore bianco distribuito uniformemente e muscolo a grana fine.»

    «Le carni bovine ottenute da bovini di un anno provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 10 mesi ma inferiore a 12 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione S, E, U, R od O e devono presentare un colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore da bianco a panna.»

    «Le carni bovine ottenute da animali giovani provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione S, E, U, R od O e devono presentare un colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore da bianco a panna.»

    «Le carni bovine ottenute da vacche provengono da bovini femmine di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R od O e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.»

    «Le carni bovine ottenute da vitelloni provengono da bovini maschi castrati di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R, O o P e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.»

    «Le carni bovine ottenute da tori provengono da bovini maschi non castrati di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R, O o P e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.»

    La descrizione del prodotto è stata migliorata per facilitare l’identificazione delle caratteristiche di ogni categoria.

    9.   Modifica

    Modifica 9

    Formulazione precedente:

    «Le carcasse di classe 4 possono essere certificate solo quando sono destinate a essere sezionate. Sono escluse le carcasse della classe 5.»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    Sono stati soppressi i riferimenti alle classi di ingrassamento. Tale modifica ha lo scopo di rispondere alle nuove tendenze e preferenze dei consumatori, tenendo conto dei processi tecnologici attualmente disponibili che permettono l’utilizzo di tale carne.

    10.   Modifica

    Modifica 10

    Formulazione precedente:

    «Per tutte le classi di cui sopra, sarà adottata la classificazione dei tagli di macelleria di seguito indicata: - Extra: lombata, filetto; - 1a classe: controfiletto, polpa reale, scamone, fesa, noce, sottofesa, spalla (copertina, girello, fesone); - 2a classe: stinco, bavetta, punta di petto; traverso di spalla, collo, geretto anteriore e posteriore; - 3a classe: pancia, biancostato, petto posteriore, coda.»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    È soppresso il riferimento alla classificazione dei tagli delle carni, trattandosi di informazioni di carattere generale che non sono in alcun modo specifiche della «Carne Arouquesa».

    11.   Modifica

    Modifica 11

    Formulazione precedente:

    «Le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche della carne saranno definite meglio in futuro, perché sono in corso degli studi su questi temi nell’ambito di un accordo firmato dall’associazione nazionale degli allevatori di bovini di razza Arouquesa con l’istituto nazionale portoghese dell’allevamento animale.»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    Tale paragrafo superfluo è stato soppresso, poiché privo di contenuto normativo o informativo.

    5.2.   Prova dell’origine

    1.   Modifica

    PROVA DELL’ORIGINE

    Modifica 12

    Formulazione precedente:

    «Sono considerati materia prima per la produzione di “Carne Arouquesa” solo gli animali che soddisfano le condizioni sopra esposte e la cui provenienza è dimostrata dalla presentazione di documenti attestanti l’effettiva iscrizione nel registro zootecnico o nel libro genealogico della razza bovina, oltre a una tessera sanitaria, debitamente aggiornata, che menzioni i test sanitari obbligatori ufficiali. L’organismo di certificazione esaminerà e accetterà tali documenti.»

    «Tutti gli animali devono essere identificati con un marchio metallico del sistema di identificazione animale apposto al margine superiore dell’orecchio sinistro, o tramite altri mezzi approvati dalle autorità (tatuaggio, azoto liquido, marchiatura, ecc.)».

    «All’orecchio destro possono essere apposti altri mezzi complementari di identificazione relativi al registro zootecnico o al libro genealogico della razza bovina, per esempio marchi in plastica.»

    «Le procedure di identificazione degli animali saranno basate sui regolamenti relativi all’identificazione degli animali e alle misure sanitarie e profilattiche, in conformità con l’allegato di cui al paragrafo 1 del decreto ministeriale di attuazione n. 121/92.»

    «I bovini possono essere trasportati solo da vettori e veicoli accreditati dall’organismo di certificazione, alle condizioni che tale organismo può specificare e lungo le strade più adatte, in modo che il percorso sia il più rapido e confortevole possibile.»

    «La macellazione del bestiame sarà programmata secondo: - la domanda del mercato; - il calendario del mattatoio per la macellazione, il taglio e il disossamento, e con il suo accordo; - la disponibilità degli animali per la macellazione.»

    «Il bestiame destinato alla produzione della “Carne Arouquesa” sarà macellato insieme al mattatoio, preferibilmente all’inizio di ogni giornata di lavoro. Lo stesso principio si applica alle operazioni di taglio, disossamento e confezionamento. Le carcasse saranno refrigerate in una cella frigorifera esclusiva.»

    «I produttori aderenti innanzitutto registreranno i loro animali con l’associazione degli allevatori sull’apposito modulo che riporta, tra le altre voci, la classe di animali da macellare (vitello, manzo giovane, vitellone e vacca), e la settimana prevista per la macellazione. L’associazione degli allevatori provvederà a organizzare la raccolta e il trasporto degli animali al macello scegliendo i percorsi più adatti.»

    «Per garantire che la qualità della carne non sia compromessa da un trattamento e una conservazione inadeguati, l’ente di certificazione ispezionerà e supervisionerà la vendita all’ingrosso e al dettaglio.»

    «Determinazione dell’origine individuale. L’origine della carne sarà controllata per mezzo del sistema di identificazione individuale degli animali applicato alle carcasse, fino ai punti vendita al dettaglio e dal punto vendita all’animale.»

    «Ogni azienda agricola è tenuta a detenere la documentazione seguente: - carta d’identità riportante la genealogia dell’animale, e libretto sanitario per ogni animale; - registro di stalla elencante gli animali presenti per categoria, con i numeri dei marchi auricolari, le date di tutti gli interventi sanitari, gli acquisti e le vendite, i decessi e le sostituzioni.»

    «Ogni mattatoio è tenuto a detenere la documentazione seguente: - registro dei numeri di macellazione degli animali e relativa corrispondenza con i numeri dei marchi auricolari.»

    «Ogni impianto di confezionamento è tenuto a detenere la documentazione seguente: - registro delle consegne e delle spedizioni dei prodotti; - registro di corrispondenza tra i numeri dei certificati di garanzia ricevuti e quelli rilasciati.»

    «Ogni punto vendita è tenuto a detenere la documentazione seguente, aggiornata giornalmente: - registro delle consegne e delle spedizioni di carne certificata; - elenchi dei certificati di garanzia trattenuti e di quelli trasmessi al cliente.»

    «L’istituto di certificazione è tenuto a detenere i registri e i documenti seguenti: - registro delle aziende agricole; - prova dell’appartenenza del produttore al regime di denominazione di origine; - registro dei macelli; - registro degli impianti di confezionamento; - registro dei punti vendita; - elenco dei certificati di garanzia rilasciati (con la data di rilascio, il numero del certificato, e il destinatario); - elenco dei libretti di spedizione numerati rilasciati (che dovrebbero consentire la ricostruzione della carcassa) per registrare la corrispondenza tra la spedizione e i certificati di garanzia rilasciati per accompagnare e identificare le carcasse, le mezzene o i quarti di carcassa dal mattatoio all’impianto di confezionamento o al macellaio. I dati contenuti in tali libretti saranno raccolti a livello centrale ogni mese; - elenchi di macellazione, inviati mensilmente dall’agente accreditato dall’istituto di certificazione (attestanti i numeri di identificazione dell’animale e i corrispondenti numeri d’ordine del mattatoio); - la corrispondenza tra i certificati di garanzia utilizzati da ciascuno degli anelli della catena produttiva; - per ogni mattatoio, i codici, i nomi degli allevatori e gli indirizzi e i numeri delle aziende agricole di origine degli animali macellati.»

    Nuova formulazione:

    «La “Carne Arouquesa” può essere prodotta solo da produttori le cui aziende agricole siano situate all’interno della zona geografica, che rispettino le disposizioni del disciplinare in oggetto e che consentano all’intera azienda agricola di essere oggetto del sistema di ispezione pertinente.»

    «I produttori devono detenere una documentazione aggiornata che consenta l’identificazione del sistema di allevamento, degli animali presenti nell’azienda agricola (identificazione, razza ed età degli animali, acquisti e vendite, decessi e sostituzioni), degli interventi sanitari, delle condizioni di manipolazione e gestione e dell’alimentazione fornita (origine, quantità e caratteristiche). Devono anche detenere una documentazione aggiornata che consenta l’identificazione degli animali che devono essere macellati, la loro categoria (vitello, bovino di un anno, manzo giovane, vacca, vitellone, toro) e la settimana di macellazione programmata.»

    «I macelli devono detenere una documentazione aggiornata che consenta l’esecuzione di controlli incrociati tra i numeri di identificazione degli animali che entrano nel macello per la macellazione, i numeri del macello e le carcasse, le mezzene e i quarti, i tagli e/o le loro porzioni presenti in loco e spediti.»

    «Gli operatori devono garantire di tenere separati in termini di tempo e spazio: - gli animali idonei alla produzione di “Carne Arouquesa”, durante il trasporto e al macello, anche nei periodi di riposo; - la macellazione di animali idonei alla produzione di “Carne Arouquesa”; - la refrigerazione di carcasse di “Carne Arouquesa”; - il taglio, il disossamento e il confezionamento di “Carne Arouquesa”.»

    «Gli operatori devono garantire il mantenimento della tracciabilità specifica della “Carne Arouquesa” in tutte le fasi della produzione fino alla sua immissione sul mercato.»

    I requisiti individuati nella presente sezione sono stati riveduti al fine di eliminare disposizioni superate o ridondanti alla luce della normativa vigente o che dovrebbero far parte delle procedure ispettive anziché del disciplinare.

    5.3.   Metodo di produzione

    1.   Modifica

    Modifica 13

    Formulazione precedente:

    «Perché la carne possa essere protetta dalla denominazione di origine “Carne Arouquesa”, il bestiame per il macello deve essere stato allevato in aziende agricole in cui sono seguite le pratiche tradizionali di pascolo. Per la carne di categoria VITELLO, gli animali devono rimanere con le madri ed essere allattati almeno fino a 5-7 mesi.»

    «I mangimi integrativi dovrebbero essere composti da prodotti naturali quali mais (germogli laterali, pannocchie, mais verde e paglia), loglio (fresco e fieno), fieno canino, foraggio verde (segale e avena, o segale e loglio), erba e fieno da terreni golenali irrigati o naturali, paglia e fieno di segale e orzo, erbe selvatiche del promontorio, baccelli di fagioli ed erbe selvatiche e cespugli tipici di brughiere e terreni collettivi, quali erica, ginestrone e ginestra tridentata, e ginestra giovane.»

    «In caso di utilizzo di mangimi composti, preparati in azienda agricola o prodotti in fabbrica, tali mangimi devono rispettare: 1) le disposizioni dei regolamenti sulla produzione, la commercializzazione e l’utilizzo di additivi nell’alimentazione degli animali, approvati dal decreto legge 440/89 del 27 dicembre (direttiva 89/23/CEE della Commissione del 21 dicembre 1988); 2) le disposizioni dei regolamenti sulla commercializzazione e l’utilizzo di prodotti proteici ottenuti da microorganismi, composti azotati non-proteici, aminoacidi e loro sali, e idrossilati analoghi di aminoacidi nella nutrizione animale, approvati dal decreto legge 441/89 del 27 dicembre (direttiva 88/485/CEE); 3) le disposizioni dei regolamenti relativi a sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti semplici, materie prime e alimenti composti destinati all’alimentazione degli animali, approvati dal decreto legge 442/89 del 27 dicembre (direttiva 87/519/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1987); 4) il divieto totale di utilizzo dei prodotti seguenti: agenti anti-tiroidei, ormoni e beta-agonisti.»

    «La “Carne Arouquesa” sarà lasciata frollare per almeno 7 giorni dalla data di macellazione fino alla messa in vendita al consumatore.»

    Nuova formulazione:

    «Gli animali da macellare di età inferiore a 7 mesi devono rimanere con le madri ed essere allattati fino alla macellazione.»

    «Gli animali dovrebbero nutrirsi nei pascoli della regione.»

    «I mangimi integrativi dovrebbero essere composti da prodotti quali mais (germogli laterali, pannocchie, mais verde e paglia), loglio (fresco e fieno), fieno canino, foraggio verde (segale e avena, o segale e loglio), erba e fieno da terreni golenali irrigati o naturali, paglia e fieno di segale e orzo, erbe selvatiche del promontorio, baccelli di fagioli ed erbe selvatiche e cespugli tipici di brughiere e terreni collettivi, quali erica, ginestrone e ginestra tridentata, e ginestra giovane.»

    «Il mangime può essere integrato da mangimi composti preparati in azienda agricola o prodotti in fabbrica.»

    «La “Carne Arouquesa” deve essere lasciata frollare per almeno 7 giorni dalla data di macellazione fino alla sua immissione sul mercato.»

    Formulazione precedente:

    «I produttori non dovrebbero cercare di ottenere tassi di crescita eccessivamente rapidi.»

    «Oltre agli standard nazionali e internazionali in vigore, devono essere tenuti in considerazione i principi seguenti: le stalle devono essere ben illuminate e ventilate, con una temperatura compresa tra 15 e 18 gradi Celsius e un’umidità relativa di oltre il 75 %, con buone condizioni igieniche. Il mangime animale fornito deve essere bilanciato in quantità e qualità. L’acqua di abbeveraggio deve essere di qualità potabile.»

    «Trasporto e pre-macellazione. Tali operazioni non solo devono essere effettuate rigorosamente in conformità con la normativa vigente, ma saranno anche soggette alle condizioni seguenti: [...] »

    «Il mattatoio deve prevedere uno spazio del magazzino riservato al solo bestiame appartenente al regime, dove possa riposare dopo il viaggio come disposto dalla legge; se necessario, il riposo può essere prolungato in modo che gli animali siano nelle condizioni ottimali quando sono macellati.»

    «Macellazione, refrigerazione, taglio, disossamento e confezionamento. Tali operazioni non solo devono essere effettuate rigorosamente in conformità con la normativa vigente, ma saranno anche soggette alle condizioni seguenti: [...]»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    I requisiti individuati nella presente sezione sono stati riveduti al fine di eliminare disposizioni superflue o ridondanti alla luce della normativa vigente o che dovrebbero far parte delle procedure ispettive anziché del disciplinare.

    2.   Modifica

    Modifica 14

    Formulazione precedente: (assente)

    Nuova formulazione: «Come regola generale, il mangime prodotto al di fuori della zona geografica non è utilizzato. Tuttavia, in caso di carenza di mangime prodotto nella regione, è autorizzato l’utilizzo di mangime animale proveniente dall’esterno della zona geografica, a condizione che non superi il 50 % della sostanza secca ogni anno.»

    Le condizioni in base alle quali è autorizzato l’utilizzo di mangime animale proveniente dall’esterno della zona geografica sono state chiarite, tenendo conto dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013.

    Tale modifica è giustificata dal fatto che l’attuale disciplinare non è chiaro relativamente all’origine geografica del mangime animale, e in particolare del mangime composto. L’attuale disciplinare stabilisce che il mangime animale composto può essere «preparato in azienda agricola o prodotto in fabbrica» senza imporre restrizioni quantitative sul suo utilizzo o restrizioni geografiche sull’ubicazione di tali fabbriche.

    La modifica è inoltre necessaria per garantire il benessere degli animali in situazioni in cui si riscontra una carenza generale di mangime animale prodotto nella zona geografica, e costituisce una possibilità di rispondere a situazioni in cui si riscontra una specifica carenza di produzione, all’interno della zona geografica, di mangime animale che risponda al disciplinare per un altro regime di qualità (ad esempio produzione biologica) o regime di certificazione.

    3.   Modifica

    Modifica 15

    Formulazione precedente:

    «All’interno della zona di produzione dei bovini di razza Arouquesa attualmente non sono presenti macelli in grado di effettuare le operazioni di macellazione, taglio, disossamento e confezionamento della carne secondo gli standard tecnici e i livelli di igiene richiesti per un prodotto di alta qualità come la “Carne Arouquesa”.»

    «Il macello CARNAGRI (Matadouro Regional de Vale do Sousa e Baixo Tâmega, SA) a Penafiel è la struttura più vicina e più adatta. L’associazione nazionale degli allevatori di bovini di razza Arouquesa sta negoziando un accordo con l’azienda perché effettui le operazioni in questione secondo i regolamenti sin dall’inizio del lavoro.»

    «In futuro la macellazione sarà estesa ad altri mattatoi della rete nazionale dei macelli le cui aree di competenza coprono totalmente o in parte la zona di produzione Arouquesa, come sopra definita.»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    Tale modifica è stata fatta per eliminare il riferimento a disposizioni generali, quali «standard tecnici e livelli di igiene», «operazioni [...] secondo i regolamenti», ecc., che non incidono sulle caratteristiche specifiche del prodotto.

    4.   Modifica

    Modifica 16

    Formulazione precedente:

    «Il congelamento delle carcasse, dei tagli o di loro porzioni è espressamente vietato in qualsiasi fase della lavorazione, salvo in casi definiti dall’ente di certificazione.»

    Nuova formulazione:

    «Il congelamento è consentito.»

    Il congelamento deve essere consentito senza limitazioni. Il congelamento è un processo di conservazione comprovato e il corretto congelamento e scongelamento della carne non ne riducono la qualità in modo percettibile. Inoltre i produttori saranno in grado di rispondere alla domanda crescente dei consumatori di nuove forme di presentazione del prodotto più in linea con le loro abitudini di consumo.

    5.4.   Etichettatura

    1.   Modifica

    Modifica 17

    Formulazione precedente:

    «Su tutti i pezzi di carne bovina confezionati sarà apposta un’etichetta secondo il modello presentato qui sotto: “CARNE AROUQUESA” – Denominazione di origine – (fotografia o disegno, da decidere) – Peso netto: – Da consumarsi entro: – Confezionato da: – PRODOTTO DEL PORTOGALLO»

    Nuova formulazione:

    «In qualunque forma sia presentata la “Carne Arouquesa”, l’etichetta deve:

    riportare una delle seguenti diciture: “CARNE AROUQUESA – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA” [CARNE AROUQUESA – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA] o “CARNE AROUQUESA DOP” [CARNE AROUQUESA DOP];

    identificare l’organismo di controllo.»

    Le norme specifiche sull’etichettatura sono state chiarite e le disposizioni che sono superflue o ridondanti alla luce della normativa vigente sono state soppresse in modo da consentire agli operatori una maggiore libertà d’azione nell’adattare il prodotto al mercato.

    5.5.   Altro

    1.   Modifica

    Modifica 18 (delimitazione amministrativa della zona geografica)

    Formulazione precedente:

    «Per essere considerati materia prima per la produzione di “Carne Arouquesa”, gli animali devono essere nati, allevati e detenuti [...] all’interno della zona geografica del Portogallo definita di seguito:»

    «Tutti i distretti dei comuni seguenti: Baião, Cinfães, Castelo de Paiva, Arouca, Castro Daire, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra, Sever do Vouga, Oliveira de Frades e Vouzela.»

    «Tutti i distretti del comune di Resende escluso Barro.»

    «I distretti di Gagos, Molares, Ourilhe, Infesta, Gémeos, Britelo, Carvalho, Santa Tecla, Arnoia e Moreira do Castelo, nel comune di Celorico de Basto.»

    «I distretti di Aboim, Telões, Vila Garcia, Chapa, Fridão, Gatão, Vila Chã do Marão, Sanche, Aboadela, Fregim, S. Gonçalo, Madalena, Lufrei, Gondar, Várzea, Candemil, Ansiães, Louredo, Vila Caiz, Salvador do Monte, Cepelos, Lomba, Jazente, Padronelo, S. Simão de Gouveia, Carvalho de Rei e Carneiro, nel comune di Amarante.»

    «I distretti di Folhada, Várzea de Ovelha e Aliviada, Tabuado e Soalhães, nel comune di Marco de Canaveses.»

    «I distretti di Vale e Louredo, nel comune di Vila da Feira.»

    «I distretti di Fajões, Carregosa, Ossela e Palmaz, nel comune di Oliveira de Azeméis.»

    «Il distretto di Ribeira de Fráguas, nel comune di Albergaria-a-Velha.»

    «I distretti di Ferreiros de Avões, Avões, Almacave, Sé, Vila Nova do Souto D’El Rei, Penude, Cepões, Magueija, Meijinhos, Melcões, Pretarouca, Bigorne, Lazarim e Lalim, nel comune di Lamego.»

    «Il distretto di Várzea da Serra, nel comune di Tarouca.»

    «I distretti di Pendilhe, Vila Cova à Coelheira e Touro, nel comune di Vila Nova de Paiva.»

    «I distretti di Cota, Calde, Ribafeita, Bodiosa, Lordosa e Campo, nel comune di Viseu.»

    «I distretti di Caparrosa, Silvares, Guardão, S. João do Monte e Mosteirinho, nel comune di Tondela.»

    Nuova formulazione:

    La zona geografica definita per la produzione di «Carne Arouquesa» comprende i distretti seguenti:

    Comuni di Baião, Cinfães, Castelo de Paiva, Arouca, Castro Daire, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra, Sever do Vouga, Oliveira de Frades e Vouzela: tutti i distretti.

    Comune di Resende: tutti i distretti escluso il distretto di Barrô.

    Comune di Celorico de Basto: Arnoia; Moreira do Castelo; União das Freguesias de Veade, Gagos e Molares (escluso l’ex distretto di Veade); União das Freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe; União das Freguesias de Caçarilhe e Infesta (escluso l’ex distretto di Caçarilhe); União das Freguesias de Carvalho e Basto (Santa Tecla).

    Comune di Amarante: Telões; Fridão; Vila Chã do Marão; Fregim; Lufrei; Gondar; Candemil; Ansiães; Louredo; Vila Caiz; Salvador do Monte; Lomba; Jazente; Padronelo; São Simão de Gouveia; União das Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa; União das Freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão; União das Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea; União das Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei (escluso l’ex distretto di Bustelo).

    Comune di Marco de Canaveses: Tabuado; Soalhães; Várzea, Aliviada e Folhada.

    Comune di Santa Maria da Feira: União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior (esclusi gli ex distretti di Canedo e Vila Maior); União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande (esclusi gli ex distretti di Lobão, Gião e Guisande).

    Comune di Oliveira de Azeméis: Fajões; Carregosa; Ossela; União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz (esclusi gli ex distretti di Pinheiro da Bemposta e Travanca).

    Comune di Albergaria-a-Velha: Ribeira de Fráguas.

    Comune di Lamego: Ferreiros de Avões; Avões; Vila Nova do Souto D’El-Rei; Penude; Lazarim; Lalim; Lamego (Almacave e Sé); União das Freguesias de Cepões, Meijinhos e Melcões; União das Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca.

    Comune di Tarouca: Várzea da Serra.

    Comune di Vila Nova de Paiva: Pendilhe; Vila Cova à Coelheira; Touro.

    Comune di Viseu: Cota; Calde; Ribafeita; Bodiosa; Lordosa; Campo.

    Comune di Tondela: União das Freguesias de São João do Monte e Mosteirinho; Guardão; União das Freguesias de Caparrosa e Silvares.

    La delimitazione amministrativa della zona geografica è stata aggiornata per tenere conto della riorganizzazione amministrativa del territorio dei distretti secondo la legge n. 11-A/2013 del 28 gennaio 2013. La zona geografica è rimasta invariata.

    2.   Modifica

    Modifica 19 (presentazione)

    Formulazione precedente:

    «La “Carne Arouquesa” può essere commercializzata sotto forma di carcasse intere, mezzene, quarti o tagli confezionati sottovuoto.»

    Nuova formulazione:

    «La “Carne Arouquesa” può essere presentata alla vendita sotto forma di carcasse, mezzene o quarti, oppure in tagli o in porzioni confezionate (affettate, a pezzi, a listarelle, a cubetti, tritate, ecc.).»

    Le forme di presentazione ammesse sono state chiarite e specificate per facilitare il loro adeguamento ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

    3.   Modifica

    Modifica 20 (controllo)

    Formulazione precedente:

    «L’organismo di certificazione sarà “Norte e Qualidade” - Instituto para a Certificação de Produtos Agro-Alimentares [“Norte e Qualidade” - Istituto di certificazione di prodotti agroalimentari].»

    Nuova formulazione:

    «Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la conformità al disciplinare è verificata dall’organismo di controllo, il cui nome e indirizzo sono pubblicamente disponibili sulla banca dati della Commissione europea.»

    La modifica ha aggiornato i riferimenti dell’organismo di controllo. Poiché tale informazione (che non ha contenuto normativo dato il quadro giuridico vigente in materia nell’ambito dei controlli ufficiali) diventa rapidamente obsoleta, si ritiene opportuno inserire un riferimento al luogo in cui è possibile reperire il nome e l’indirizzo dell’organismo di controllo, in quanto ciò consente di rispettare i termini dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 mantenendo aggiornate le informazioni sulla struttura di controllo.

    4.   Modifica

    Modifica 21 (controllo)

    Formulazione precedente:

    «I.

    Misure di ispezione per garantire la conformità con il disciplinare.»

    a)

    «Valutazione delle condizioni nelle aziende agricole che desiderano aderire al regime di denominazione di origine, e ispezione delle aziende agricole approvate:»

    «L’istituto di certificazione verificherà se i produttori che desiderano aderire al regime sono conformi alle disposizioni previste dalle norme del disciplinare riguardanti: - l’ubicazione dell’azienda agricola all’interno della zona di produzione; - il sistema di produzione; - le razze detenute nell’azienda agricola; - il piano di profilassi raccomandato, e il trattamento e/o le vaccinazioni considerati necessari.»

    «In seguito alla visita all’azienda agricola l’istituto di certificazione presenterà una relazione all’associazione dei produttori.»

    «L’istituto di certificazione, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezionerà le aziende agricole che producono carne bovina per la certificazione secondo la particolare denominazione di origine. Le visite di ispezione devono tenere conto del regime di lavoro dei sistemi di produzione operativa.»

    «Le ispezioni riguarderanno specificamente le aziende agricole e concerneranno: - l’identificazione e l’età (gli animali devono essere registrati entro l’età di tre mesi) del bestiame presente in azienda agricola; - una verifica della veridicità delle informazioni riportate sulle carte di identità e sulle tessere sanitarie e della corretta compilazione dei registri di stalla; - la manipolazione e la gestione degli animali; - l’alimentazione fornita (ispezione delle mangiatoie); - il prelievo di campioni di feci, urine e sangue a scopo di analisi.»

    «L’associazione dei produttori sarà informata immediatamente di qualsiasi irregolarità rilevata. Le aziende agricole da visitare saranno scelte casualmente ogni mese, e saranno eseguite almeno due visite a ciascuna azienda.»

    «b)

    Valutazione delle condizioni esistenti e ispezione dei mattatoi:»

    «Perché i macelli possano aderire ed essere registrati nel regime di denominazione di origine, l’istituto di certificazione garantirà la previa conformità con le condizioni definite nel disciplinare della denominazione di origine. In seguito alla visita ai macelli, l’istituto di certificazione presenterà una relazione all’associazione dei produttori. Un ispettore dell’istituto di certificazione deve essere presente al momento della macellazione degli animali per cui è richiesto lo stato di denominazione di origine. Tale operazione può essere effettuata solo in mattatoi registrati.»

    «Ogni volta che un ispettore dell’istituto di certificazione visita il mattatoio per presenziare alla macellazione degli animali, garantirà il rispetto degli standard definiti nel disciplinare, soprattutto relativamente ai punti seguenti:" - una verifica della corretta compilazione e della veridicità dei dati contenuti nella documentazione che dovrebbe essere detenuta, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei certificati di garanzia; - la possibilità di macellare gli animali rispettando i periodi di sicurezza previsti per i trattamenti veterinari prescritti; - le condizioni per il riposo prima della macellazione, e la disposizione di una sistemazione separata per gli animali iscritti nei registri della denominazione di origine; - la conformità con le condizioni tecniche e sanitarie definite nella normativa vigente per i macelli, in particolare le condizioni di sistemazione, igiene e pulizia, le procedure tecniche durante la macellazione e la preparazione della carcassa, e le condizioni di refrigerazione; - l’identificazione (con un timbro di controllo), la marcatura e la classificazione delle carcasse intere, delle mezzene e dei quarti sia nella catena di macellazione che nelle celle frigorifere; - la destinazione delle carcasse, dei quarti e dei tagli spediti; - la corrispondenza tra i numeri di identificazione degli animali che entrano nel mattatoio per la macellazione, i numeri di macellazione, le carcasse, le mezzene, i quarti, i tagli e/o le loro porzioni presenti o spediti e i certificati di garanzia rilasciati.»

    «Una volta al mese un ispettore dell’istituto di certificazione presenzierà all’arrivo degli animali al mattatoio e garantirà il rispetto degli standard di trasporto, scarico e manipolazione nonché delle condizioni di riposo per gli animali nel mattatoio definite nella normativa vigente. Tali visite saranno effettuate senza preavviso. Inoltre una volta al mese un ispettore dell’istituto di certificazione verificherà i libretti di spedizione pre-numerati. Nel mattatoio l’ispettore dell’istituto di certificazione sarà responsabile della timbratura delle carcasse, delle mezzene e dei tagli e del rilascio dei certificati di garanzia. La forma e la dimensione del timbro e la procedura per la sua apposizione su carcasse, mezzene, quarti e/o tagli saranno definite dall’istituto di certificazione. In seguito a ogni ispezione, l’istituto di certificazione presenterà una relazione all’associazione dei produttori. L’associazione dei produttori sarà informata immediatamente di qualsiasi irregolarità rilevata.»

    «c)

    Valutazione delle condizioni esistenti e ispezione degli impianti di confezionamento:»

    «Perché gli impianti di confezionamento possano aderire ed essere registrati nel regime di denominazione di origine, l’istituto di certificazione garantirà la conformità delle condizioni esistenti con le disposizioni fornite nel disciplinare della denominazione di origine. In seguito a una visita all’impianto di confezionamento, l’istituto di certificazione presenterà una relazione all’associazione dei produttori. Ogni impianto di confezionamento sarà visitato almeno sei volte all’anno, senza preavviso e quando l’istituto di certificazione lo riterrà opportuno.»

    «In ogni impianto di confezionamento saranno ispezionati in particolare i punti seguenti: - la corretta compilazione della documentazione che dovrebbe essere detenuta in loco e la veridicità dei dati in essa contenuti, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei certificati di garanzia; - la conformità con le condizioni igieniche e sanitarie richieste dalla normativa vigente; - l’identificazione (tramite la denominazione di origine) e la provenienza dei tagli con denominazione di origine e/o loro porzioni riscontrati nei locali, sia nelle celle frigorifere che sezionati o confezionati; - la corrispondenza tra carcasse, mezzene e/o quarti consegnati e spediti; - la conformità con gli standard di sezionamento e confezionamento stabiliti dall’istituto di certificazione e dalla normativa vigente; - il tipo di imballaggio utilizzato (dovrebbe essere trasparente).»

    «In seguito a ogni ispezione, l’istituto di certificazione presenterà una relazione all’associazione dei produttori. L’associazione dei produttori sarà informata immediatamente di qualsiasi irregolarità rilevata.»

    «d)

    Valutazione delle condizioni esistenti e ispezione dei punti vendita:»

    «Perché i punti vendita possano aderire ed essere registrati nel regime di denominazione di origine, l’istituto di certificazione effettuerà una visita per valutare se il potenziale punto vendita rispetta le condizioni definite nel disciplinare della denominazione di origine.»

    «L’ispezione dei punti vendita riguarderà nello specifico: - la conformità con le condizioni igieniche e sanitarie definite nella normativa vigente; - l’identificazione esterna dei punti vendita; - la corretta compilazione della documentazione che dovrebbe essere detenuta in loco e la veridicità dei dati in essa contenuti; - la corrispondenza tra i tagli e/o le loro porzioni consegnati e quelli venduti; - l’identificazione e la provenienza dei tagli con denominazione di origine e/o loro porzioni riscontrati nei locali, sia nelle celle frigorifere che esposti; - il confezionamento e l’etichettatura dei tagli in vendita; - nel caso di commercio al dettaglio, la separazione della carne certificata dalla denominazione di origine e il rispetto dei giorni esclusivi di vendita eventualmente previsti; - il confronto dei certificati di garanzia rilevati sulla carne certificata in ogni punto vendita con la documentazione della carne consegnata e della carne venduta; - la verifica delle clausole contrattuali.»

    «e)

    Altri aspetti dell’ispezione:»

    «Ogni procedura di ispezione deve essere organizzata ed effettuata in conformità con le disposizioni del disciplinare della denominazione di origine. In generale tutte le procedure di ispezione saranno organizzate in modo tale che sia possibile determinare facilmente in ogni fase della produzione l’origine del prodotto e identificare chiaramente tutti gli anelli a monte della catena di produzione. In qualsiasi fase della produzione l’organismo di certificazione può declassare animali, tagli o loro porzioni, come stabilito nel disciplinare della denominazione di origine e conformemente alla decisione dell’istituto di certificazione. Tutti i punti di ispezione menzionati sono soggetti a verifica e valutazione da parte dell’istituto di certificazione, che invierà la sua relazione all’associazione dei produttori. Tutti i produttori, mattatoi, impianti di confezionamento e punti vendita registrati hanno il diritto di essere informati di tutte le valutazioni effettuate. Nelle situazioni non previste dal presente regolamento, la decisione finale spetterà all’istituto di certificazione.»

    «II.

    Analisi eseguite per garantire la conformità con il disciplinare della denominazione di origine»

    «Saranno eseguite analisi fisiche e chimiche per garantire la conformità con il disciplinare della denominazione di origine rispetto alla gestione degli animali e alle condizioni della macellazione.»

    Le analisi nello specifico riguarderanno: - sangue, feci e urine (prelevati nell’azienda agricola); - fegato, muscolo e grasso (prelevati al mattatoio)."

    «Ogni mese sarà selezionato circa il 10 % delle aziende agricole per il prelievo di campioni da analizzare. In ciascun mattatoio ogni mese saranno prelevati campioni dal 2 % degli animali macellati per la certificazione con la denominazione di origine. Il campionamento sarà organizzato in modo che ogni sei mesi siano prelevati campioni dagli animali di tutte le aziende agricole.»

    Nuova formulazione: (soppresso)

    Sono state soppresse le disposizioni sul controllo superate o ridondanti alla luce della normativa vigente, quelle meno coerenti con le norme del quadro di riferimento in tale area all’interno del contesto di controlli ufficiali, o che non dovrebbero fare parte della procedura ispettiva o del disciplinare.

    DOCUMENTO UNICO

    «Carne Arouquesa»

    N. UE: PDO-PT-0235-AM01 – 24.4.2019

    DOP (X) IGP ( )

    1.   Nome

    «Carne Arouquesa»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Portogallo

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

    La «Carne Arouquesa» è la carne ottenuta da animali della razza bovina Arouquesa che sono stati iscritti nel registro zootecnico per la razza Arouquesa, sono figli di un padre e una madre iscritti nel registro zootecnico e sono nati e allevati nella zona geografica definita in conformità con il disciplinare corrispondente.

    La «Carne Arouquesa» presenta una consistenza soda e una leggera umidità, che è indicativa della sua succulenza e tenerezza.

    La «Carne Arouquesa» può essere carne di vitello o di manzo ottenuta da bovini di un anno, bovini giovani, vitelloni, tori o vacche, in conformità con le norme indicate di seguito.

    La carne di vitello proviene da bovini giovani maschi e femmine svezzati di età inferiore a 10 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione U, R, O o P e deve presentare un colore rosa pallido o rosa chiaro, con grasso di colore bianco distribuito uniformemente e muscolo a grana fine.

    Le carni bovine ottenute da bovini di un anno provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 10 mesi ma inferiore a 12 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione S, E, U, R od O e devono presentare un colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore da bianco a panna.

    Le carni bovine ottenute da animali giovani provengono da bovini maschi e femmine di età superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione S, E, U, R od O e devono presentare un colore da rosa a rosso chiaro, con grasso di colore da bianco a panna.

    Le carni bovine ottenute da vacche provengono da bovini femmine di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R od O e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.

    Le carni bovine ottenute da vitelloni provengono da bovini maschi castrati di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R, O o P e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.

    Le carni bovine ottenute da tori provengono da bovini maschi non castrati di età superiore a 24 mesi, con carcasse nelle classi di conformazione E, U, R, O o P e devono presentare un colore da rosso a rosso scuro, con grasso di colore giallognolo.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    Gli animali da macellare di età inferiore a 7 mesi devono rimanere con le madri ed essere allattati fino alla macellazione.

    Gli animali dovrebbero nutrirsi nei pascoli della regione.

    I mangimi integrativi dovrebbero essere composti da prodotti quali mais (germogli laterali, pannocchie, mais verde e paglia), loglio (fresco e fieno), fieno canino, foraggio verde (segale e avena, o segale e loglio), erba e fieno da terreni golenali irrigati o naturali, paglia e fieno di segale e orzo, erbe selvatiche del promontorio, baccelli di fagioli ed erbe selvatiche e cespugli tipici di brughiere e terreni collettivi, quali erica, ginestrone e ginestra tridentata, e ginestra giovane.

    Il mangime può essere integrato da mangimi composti preparati in azienda agricola o prodotti in fabbrica.

    Come regola generale, il mangime prodotto al di fuori della zona geografica non è utilizzato. Tuttavia l’utilizzo di mangime animale proveniente dall’esterno dell’area geografica è autorizzato in situazioni in cui c’è carenza di mangime prodotto nella regione, a condizione che non superi il 50 % della materia secca ogni anno.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    Tutte le fasi della produzione devono avvenire all’interno della zona geografica identificata.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

    La «Carne Arouquesa» può essere presentata alla vendita sotto forma di carcasse, mezzene o quarti, oppure in tagli o in porzioni confezionate (affettate, a pezzi, a listarelle, a cubetti, tritate, ecc.). Il congelamento è consentito.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

    In qualunque forma sia presentata la «Carne Arouquesa», l’etichetta deve:

    riportare una delle seguenti diciture: «CARNE AROUQUESA – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA» [CARNE AROUQUESA – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA] o «CARNE AROUQUESA DOP» [CARNE AROUQUESA DOP];

    identificare l’organismo di controllo.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona geografica definita per la produzione di «Carne Arouquesa» comprende i distretti seguenti:

    Comuni di Baião, Cinfães, Castelo de Paiva, Arouca, Castro Daire, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra, Sever do Vouga, Oliveira de Frades e Vouzela: tutti i distretti.

    Comune di Resende: tutti i distretti escluso il distretto di Barrô.

    Comune di Celorico de Basto: Arnoia; Moreira do Castelo; União das Freguesias de Veade, Gagos e Molares (escluso l’ex distretto di Veade); União das Freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe; União das Freguesias de Caçarilhe e Infesta (escluso l’ex distretto di Caçarilhe); União das Freguesias de Carvalho e Basto (Santa Tecla).

    Comune di Amarante: Telões; Fridão; Vila Chã do Marão; Fregim; Lufrei; Gondar; Candemil; Ansiães; Louredo; Vila Caiz; Salvador do Monte; Lomba; Jazente; Padronelo; São Simão de Gouveia; União das Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa; União das Freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão; União das Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea; União das Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei (escluso l’ex distretto di Bustelo).

    Comune di Marco de Canaveses: Tabuado; Soalhães; Várzea, Aliviada e Folhada.

    Comune di Santa Maria da Feira: União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior (esclusi gli ex distretti di Canedo e Vila Maior); União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande (esclusi gli ex distretti di Lobão, Gião e Guisande).

    Comune di Oliveira de Azeméis: Fajões; Carregosa; Ossela; União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz (esclusi gli ex distretti di Pinheiro da Bemposta e Travanca).

    Comune di Albergaria-a-Velha: Ribeira de Fráguas.

    Comune di Lamego: Ferreiros de Avões; Avões; Vila Nova do Souto D’El-Rei; Penude; Lazarim; Lalim; Lamego (Almacave e Sé); União das Freguesias de Cepões, Meijinhos e Melcões; União das Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca.

    Comune di Tarouca: Várzea da Serra.

    Comune di Vila Nova de Paiva: Pendilhe; Vila Cova à Coelheira; Touro.

    Comune di Viseu: Cota; Calde; Ribafeita; Bodiosa; Lordosa; Campo.

    Comune di Tondela: União das Freguesias de São João do Monte e Mosteirinho; Guardão; União das Freguesias de Caparrosa e Silvares.

    5.   Legame con la zona geografica

    La qualità della «Carne Arouquesa» è il risultato di fattori naturali presenti nella zona geografica definita.

    Il sistema di produzione utilizzato per il bestiame di razza Arouquesa è ben definito e stabilito nella zona geografica ed è basato sull’utilizzo estensivo delle risorse naturali di tale regione.

    Il clima, dall’umidità e dalla temperatura variabili, influisce sulla traspirazione e sul metabolismo degli animali, consentendo loro di disporre di livelli di energia variabili in diverse fasi della loro vita e determina anche il tipo di flora e il suo ricco valore nutritivo.

    Il clima della regione varia tra atlantico, sub-atlantico e iberico-mediterraneo. La dieta dei bovini Arouquesa allevati nella zona è basata sull’utilizzo di pascoli e prodotti agricoli locali quali mais (germogli laterali, pannocchie, mais verde e paglia), loglio (fresco e fieno), fieno canino, foraggio verde (segale e avena, o segale e loglio), erba e fieno da terreni golenali irrigati o naturali, paglia e fieno di segale e orzo, erbe selvatiche del promontorio, baccelli di fagioli ed erbe selvatiche e cespugli tipici di brughiere e terreni collettivi, quali erica, ginestrone e ginestra tridentata, e ginestra giovane, con la possibilità di integrarvi mangime composto.

    I foraggi e la biada che crescono in tale regione e con cui sono nutriti i bovini Arouquesa che vivono nella zona pertanto determinano lo sviluppo caratteristico degli animali, dando così alla carne la succulenza che è specifica di questa razza.

    La combinazione delle caratteristiche della razza nativa Arouquesa, in particolare le sue caratteristiche genetiche, con la gestione e la nutrizione degli animali nel loro luogo di origine, sulla base dei mangimi della regione, conferisce alla «Carne Arouquesa» le peculiari caratteristiche di tenerezza e succulenza nel prodotto finale.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/carne/docs/CE_CARNE_AROUQUESA_analise.pdf


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


    Top