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Document 52022XC0517(01)
Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector, as referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2022/C 199/10
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 199/10
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 199/10
PUB/2022/193
GU C 199 del 17.5.2022, p. 12–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/12 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 199/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Penedès»
PDO-ES-A1551-AM05
Data della comunicazione: 18.2.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifiche della descrizione dei vini spumanti di qualità
DESCRIZIONE
Si aggiunge che i vini spumanti prodotti con il metodo ancestrale e di lungo invecchiamento, non inferiore a quattro anni dal tiraggio, in cui quest’ultimo sia realizzato utilizzando tappi di sughero, possono essere immessi in commercio senza sboccatura e con il divieto di utilizzare coadiuvanti. Sono altresì specificati i prodotti con cui è possibile produrre lo sciroppo di dosaggio conformemente alla normativa dell’UE.
La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
MOTIVAZIONE
La modifica mira a proteggere i vini spumanti di qualità invecchiati a lungo su fecce dopo la fermentazione in bottiglia e che possono essere immessi in commercio senza sboccatura purché non siano utilizzati coadiuvanti.
Si tiene inoltre conto di tutti i prodotti che la normativa comunitaria consente di utilizzare per produrre lo sciroppo di dosaggio.
2. Inclusione di unità geografiche minori
DESCRIZIONE
Sono riconosciute e delimitate 10 unità geografiche minori. Sono inoltre introdotte norme in merito all’eventuale presenza dei relativi nomi nell’etichettatura (riguardanti in particolare l’appartenenza dei vigneti a una determinata unità e la loro coltivazione con viticoltura ecologica, i luoghi e le modalità di produzione, tra gli altri) e alla modalità con cui figureranno tali nomi e varietà utilizzate.
Sono aggiunti i nuovi punti 4.2, 8.5.2 e 8.7.2 nel disciplinare di produzione e modificati i punti 6 e 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
MOTIVAZIONE
Con questa modifica del disciplinare si intende definire le 10 unità geografiche minori in cui si divide il territorio della denominazione di origine protetta «Penedès», un processo avviato nel 2010 sulla base delle differenze dei vini prodotti in ciascuna di esse. Nel 1995 è stato condotto uno studio esaustivo dei suoli e del clima di tutta la superficie della DOP «Penedès» che consisteva nel dividere tale superficie in unità di 5 ha e per ognuna realizzare un profilo scavato e 12 analisi del suolo. A questa attività è stato unito uno studio esistente del clima della DOP «Penedès», tenendo conto allo stesso tempo dell’orientamento e del versante dei vigneti, delle varietà di uve e dei portainnesti presenti in ciascuna unità. Dati tutti questi parametri, sulla base di questo lavoro tra il 2010 e il 2018 si è operata la suddivisione nelle 10 unità geografiche minori.
Si valorizzano così i vini della DOP «Penedès» informando i consumatori in merito alle uve utilizzate.
3. Inclusione delle indicazioni «Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas»
DESCRIZIONE
Nascono le indicazioni per l’etichettatura «Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas», di cui si disciplinano le condizioni d’uso (resa massima per ettaro minore, condizioni di produzione e requisiti di etichettatura); l’elenco dei vini riconosciuti tali sarà regolarmente aggiornato e questi saranno soggetti a condizioni speciali di verifica del rispetto del disciplinare.
La modifica interessa i punti 5.1, 8.5.3, 8.7.1., 8.7.3, 8.9.3 e 9.2.2 del disciplinare di produzione e i punti 5.2 e 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
MOTIVAZIONE
Si tratta di un modo per differenziare i vini della DOP «Penedès» coltivati in aziende agricole legate alle masserie tipiche del territorio della DOP, chiamate Mas (o Masía). Si tratta di una struttura costituita da una masseria (casa dotata di magazzini agricoli) e dall’azienda agricola, ritenuta la predominante nel Penedès prima della diffusione della filossera.
Attualmente i vini della DOP «Penedès» vinificati con uve provenienti da queste strutture agricole del passato sono diversi e godono di prestigio a livello internazionale e locale.
Con queste nuove diciture si intende riconoscere questi vini a condizione che sia possibile dimostrarne il prestigio, la tracciabilità e la qualità.
Le indicazioni «Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» mirano a consentire a viticoltori e cantine di produrre vini identificati con il Mas e riconosciuti dal consumatore.
4. Nuove norme di etichettatura
DESCRIZIONE
L’indicazione «Denominación de Origen» (Denominazione di origine) non può superare gli 1,2 mm di altezza, mentre in precedenza doveva misurare la metà della scritta «Penedès».
Non è necessario rispettare l’obbligo di riportare la dicitura «Penedès» sull’etichetta principale nel caso in cui nell’etichettatura sia utilizzato il contrassegno di controllo rettangolare con dimensioni di 60 x 13 mm in cui figura la dicitura «Penedès Denominación de Origen» di dimensioni regolamentari.
L’indicazione «Clàssic Penedès» deve sempre essere accompagnata da «Penedès. Denominación de Origen».
È stabilita la dicitura «No degollado» (Non sboccato) per i vini spumanti prodotti con il metodo ancestrale che hanno soddisfatto le condizioni per non essere sottoposti a sboccatura.
Viene stabilito quali varietà possono figurare nell’etichetta principale e quali nella controetichetta dei vini spumanti.
La modifica interessa il punto 8.7.1 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
MOTIVAZIONE
Con tale modifica si mira a migliorare la presentazione dei vini della DOP «Penedès», facilitando in tal modo l’identificazione da parte del consumatore.
5. Migliorie nella metodologia di controllo
DESCRIZIONE
È introdotto l’obbligo di verifica della tracciabilità di tutti i vini riconosciuti come di «Finca Calificada» e «Gran Vino de Mas» e di almeno un vino riconosciuto come «Vino de Mas». Questa verifica, da realizzarsi durante l’audit annuale, si aggiunge a quella obbligatoria per gli altri vini.
La modifica interessa il punto 9.2.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
MOTIVAZIONE
Il maggiore riconoscimento dei vini che riportano queste indicazioni deve essere unito a un maggiore controllo.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Penedès
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
16. |
Vino di uve stramature |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. VINO - Vino bianco e rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Bianco: ASPETTO Colore da giallo pallido a giallo scuro. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. Nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío» (un tipo di crioestrazione): colore ambrato, dorato, rosso e tostato. AROMA Aromi primari di frutta bianca, tropicale. Nel caso di invecchiamento in botte presenterà aromi di frutta matura e aromi terziari. Il vino prodotto con il metodo «dulce de frío» presenta aromi di frutta candita propri di questa varietà. Note di invecchiamento in botte. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato. Acidulo, tatto morbido e fresco, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Rosato: ASPETTO Colore rosso dal rosa pallido al rosso ciliegia. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aroma di frutta, di frutti rossi. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato, acidulo, tatto morbido e fresco. Senza difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
* |
Il vino prodotto con il metodo «dulce de frío» avrà un titolo alcolometrico effettivo minimo di 9,5 % vol e un tenore di zuccheri riducenti da 70 a 150 g/l. |
* |
I vini invecchiati o prodotti in botte non possono superare un’acidità volatile di 20 mEq/l mentre quelli prodotti con il metodo «dulce de frío» non potranno superare i 33,33 mEq/l. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. VINO - Vino rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
ASPETTO Colore granata per i vini giovani. Colore rosso tostato per i vini invecchiati. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aroma di frutti rossi. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
* |
I vini invecchiati o prodotti in botte non possono superare un’acidità volatile di 20 mEq/l. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. VINO LIQUOROSO
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
ASPETTO Giallo, ambrato, dorato, rosso, tostato. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aromi di frutta candita propri della varietà. Note di invecchiamento, se del caso, e di botte. Senza cattivi odori né difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
4. VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
ASPETTO Colore giallo o rosa pallido, senza raggiungere il color ambra o rosso ciliegia. Con spuma continua e non tumultuoso. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aromi primari, di frutta bianca, tropicale. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. VINO FRIZZANTE
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
ASPETTO Giallo pallido o rosa pallido, con spuma continua e non tumultuoso. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aromi primari, di frutta bianca, tropicale. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
6. VINO DI UVE STRAMATURE
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
ASPETTO Giallo, ambrato, dorato, rosso, tostato. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. AROMA Aromi di frutta matura candita propri della varietà. Senza cattivi odori né difetti. SAPORE Fruttato, acidulo, tatto untuoso, caldo e senza difetti.
* |
Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
33,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
La pratica dell’irrigazione potrà essere realizzata unicamente con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’uva in circostanze in cui il regime idrico delle parcelle e le condizioni ecologiche della vigna non consentano di ottenere il miglior livello qualitativo; sarà pertanto necessario accertare che le produzioni e le rese ottenute si adeguino a quanto disposto nel disciplinare. L’organismo di gestione di questa denominazione di origine potrà vietare tale pratica in una parcella specifica se considera che potrebbe compromettere la qualità o determinare un’infrazione della normativa.
Le superfici vitate potranno essere riequilibrate dal punto di vista idrico rispettando sia le condizioni idriche del suolo sia le condizioni ecologiche della vigna.
In nessun caso sarà possibile autorizzare l’irrigazione dopo l’invaiatura delle uve.
Le varietà Forcada e Moneu, nel caso di nuovi impianti a partire dal 1o agosto 2019, possono essere coltivate unicamente con allevamento tradizionale nella tipologia a vaso o a vaso semi-allevato. Tutti gli impianti delle varietà Forcada e Moneu devono essere certificati dal Consell Català de la Producció Agrària Ecològica o da qualsiasi altro ente debitamente accreditato per certificare la produzione ecologica.
Per le varietà Forcada e Moneu la vendemmia sarà realizzata in modo manuale.
La resa di estrazione non può superare 66,6 litri di vino per le varietà bianche e 70 litri di vino per le varietà rosse per ogni 100 kg di vendemmia.
5.2. Rese massime
1. |
Varietà bianche e vino spumante di qualità 12 000 chilogrammi di uve per ettaro 79,92 ettolitri per ettaro |
2. |
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà bianche e vino spumante di qualità 10 200 chilogrammi di uve per ettaro 67,93 ettolitri per ettaro |
3. |
Varietà rosse 9 000 chilogrammi di uve per ettaro 63 ettolitri per ettaro |
4. |
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà rosse 7 650 chilogrammi di uve per ettaro 53,55 ettolitri per ettaro |
5. |
Varietà Forcada 8 000 chilogrammi di uve per ettaro 53,28 ettolitri per ettaro |
6. |
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti dalla varietà Forcada 6 800 chilogrammi di uve per ettaro 45,29 ettolitri per ettaro |
7. |
Varietà Moneu 7 650 chilogrammi di uve per ettaro 53,55 ettolitri per ettaro |
8. |
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti dalla varietà Moneu 6 503 chilogrammi di uve per ettaro 45,52 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Zona di produzione costituita dai seguenti comuni della provincia di Barcellona o di Tarragona (secondo quanto indicato di seguito):
— |
Abrera (1) |
— |
Aiguamúrcia (2) |
— |
Albinyana (2) |
— |
L’Arboç (2) |
— |
Avinyonet del Penedès (1) |
— |
Banyeres del Penedès (2) |
— |
Begues (1) |
— |
Bellvei (2) |
— |
La Bisbal del Penedès (2) |
— |
Bonastre (2) |
— |
Les Cabanyes (1) |
— |
Calafell (2) |
— |
Canyelles (1) |
— |
Cabrera d’Igualada (1) |
— |
Castellet i la Gornal (1) |
— |
Castellví de la Marca (1) |
— |
Castellví de Rosanes (1) |
— |
Cervelló (1) |
— |
Corbera de Llobregat (1) |
— |
Cubelles (1) |
— |
Cunit (2) |
— |
Font-rubí (1) |
— |
Gelida (1) |
— |
La Granada (1) |
— |
Els Hostalets de Pierola (1) |
— |
La Llacuna (1) |
— |
Llorenç del Penedès (2) |
— |
Martorell (1) |
— |
Masquefa (1) |
— |
Mediona (1) |
— |
Montmell (2) |
— |
Olèrdola (1) |
— |
Olesa de Bonesvalls (1) |
— |
Olivella (1) |
— |
Pacs del Penedès (1) |
— |
Piera (1) |
— |
El Pla del Penedès (1) |
— |
Pontons (1) |
— |
Puigdàlber (1) |
— |
Sant Cugat Sesgarrigues (1) |
— |
Sant Esteve Sesrovires (1) |
— |
Sant Jaume dels Domenys (2) |
— |
Sant Llorenç d’Hortons (1) |
— |
Sant Martí Sarroca (1) |
— |
Sant Pere de Ribes (1) |
— |
Sant Pere de Riudebitlles (1) |
— |
Sant Quintí de Mediona (1) |
— |
Sant Sadurní d’Anoia (1) |
— |
Santa Fe del Penedès (1) |
— |
Santa Margarida i els Monjos (1) |
— |
Santa Maria de Miralles (1) |
— |
Santa Oliva (2) |
— |
Sitges (1) |
— |
Subirats (1) |
— |
Torrelavit (1) |
— |
Torrelles de Foix (1) |
— |
Vallirana (1) |
— |
El Vendrell (2) |
— |
Vilafranca del Penedès (1) |
— |
Vilanova i la Geltrú (1) |
— |
Vilobí del Penedès (1) |
(1) |
Provincia di Barcellona |
(2) |
Provincia di Tarragona |
Di seguito sono indicati i nomi delle unità geografiche minori che è possibile aggiungere come indicazione facoltativa nell’etichettatura in base all’origine delle uve:
|
Alts d’Ancosa |
|
Conca del Foix |
|
Costers de l’Anoia |
|
Costers de Lavernó |
|
Costers del Montmell |
|
Marina del Garraf |
|
Massís del Garraf |
|
Muntanyes d’Ordal |
|
Turons de Vilafranca |
|
Vall Bitlles-Anoia |
Al link seguente sono elencate le parcelle che formano ciascuna delle unità geografiche minori summenzionate:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fincavi.gencat.cat%2F.content%2F005-normativa%2Fplecs-condicions-do-catalanes%2FArxius-plecs%2FUnitats-Geografiques-Menors-DOP-Penedes.xls&data=04%7C01%7Ccristina.aguilar%40gencat.cat%7Cece5eb52d2674b51591008d9efc0405a%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637804431255942038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w3r%2B0CrU5SoJ%2B8p7fukBEvO3MWDfG9LgQAWu1lMsabo%3D&reserved=0
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
MACABEO - VIURA |
|
MERLOT |
|
PARELLADA |
|
XAREL·LO |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
I vini bianchi del Penedès si riconoscono per la freschezza, l’acidità e l’aroma di frutta dovuti al tipo di suolo e al clima unico. Il fattore umano costituito dai vignaioli locali rende impossibile produrre vini uguali con le stesse varietà in altre zone. Le varietà di uva bianca del Penedès possono raggiungere il punto ottimale di maturazione per produrre questi vini solo nella zona del Penedès. La combinazione di suolo, clima e lavoro è unica del Penedès.
Nel caso dei rosati, i vini del Penedès si riconoscono per la colorazione e l’aroma di frutta propri delle varietà che questi vini possono presentare grazie al suolo e al clima. Inoltre, il lavoro umano sia nelle vigne sia nelle cantine rende uniche le caratteristiche dei vini rosati del Penedès.
I vini rossi del Penedès si caratterizzano per la struttura, il corpo, gli antociani, i tannini morbidi e soprattutto per l’aroma intenso e il gusto e retrogusto lunghi.
La combinazione di clima e suolo del Penedès consente un buon processo di maturazione, dovuto anche all’escursione termica tra giorno e notte nei mesi di luglio e agosto, e fanno sì che, una volta mature, le uve a bacca rossa nel Penedès contengano molti antociani e tannini e siano inoltre ricche di aromi di frutti rossi. Non è pertanto possibile replicare i vini rossi del Penedès in altre zone.
8.2. Vino spumante di qualità
I vini spumanti di qualità della DOP Penedès sono unici e molto diversi da quelli prodotti in altre zone. Questa differenza deriva dalle varietà e soprattutto dal clima, dal sole e dal metodo di lavorazione nella prima e seconda fermentazione. Non è possibile produrre questi spumanti in altre zone.
8.3. Vino frizzante
I vini frizzanti del Penedès sono prodotti in modo tradizionale. Sono vini fortemente adattati alle varietà del Penedès, nonché al clima e al suolo della zona.
8.4. Vino liquoroso
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, consente di produrre vini liquorosi e vino di uve stramature a partire dai mosti maturi. L’invecchiamento proprio del metodo di produzione e il clima della cantina consentono di ottenere vini invecchiati, dolci e morbidi, conservando gli aromi di frutta matura e quelli tipici dell’invecchiamento.
8.5. Vino di uve stramature
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, nonché con il lavoro dell’uomo, permette che le uve possano stramaturare e produrre vini unici, con caratteristiche esclusive.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Dovrà essere realizzato esclusivamente nella zona di produzione della DOP Penedès. Tale condizione si deve al fatto che i vini sfusi non possono essere trasportati su lunghe distanze garantendo al contempo che siano mantenute la qualità e le caratteristiche esclusive dei vini della DOP. Tali qualità e caratteristiche si mantengono dopo l’imbottigliamento; affinché possano essere apprezzate dal consumatore è pertanto necessario che i vini siano imbottigliati in condizioni adeguate.
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
La dimensione dei caratteri utilizzati per la menzione «Penedès» andrà da un minimo di 3 mm a un massimo di 7 mm di altezza; l’indicazione «Denominación de Origen» avrà una dimensione inferiore a 1,2 mm.
In via generale, quando le indicazioni obbligatorie tra cui l’espressione «PENEDÈS Denominación de Origen» si trovano sul retro della bottiglia (controetichetta), nell’etichetta principale in cui è riportato il marchio dovrà figurare obbligatoriamente la scritta «PENEDÈS» con un’altezza compresa tra 3 e 7 mm.
Non è necessario rispettare l’obbligo di riportare la dicitura «Penedès» sull’etichetta principale nel caso in cui nell’etichettatura sia utilizzato il contrassegno di controllo rettangolare con dimensioni di 60 x 13 mm in cui figura la dicitura «Penedès Denominación de Origen» di dimensioni regolamentari. Questi contrassegni di controllo saranno diversi per il «Vino de Mas» e il «Gran Vino de Mas».
Nel caso in cui le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sull’etichetta, insieme al marchio e all’espressione «PENEDÈS Denominación de Origen», la scritta «Penedès» non dovrà obbligatoriamente figurare anche nella controetichetta.
Analogamente, nelle etichette potranno figurare: le varietà (nel caso dei vini spumanti di qualità, solo alcune possono essere riportate sull’etichetta principale), l’annata e l’indicazione «Vino de Finca» in determinate condizioni. Dovranno inoltre essere presenti: i dati dell’imbottigliatore/esportatore, il titolo alcolometrico effettivo, la presenza di solfiti, il numero di registrazione dell’imbottigliatore, l’annata e la data di sboccatura dei vini spumanti di qualità, il numero di lotto, «Vino de Mas» o «Gran Vino de Mas» (sempre nella parte anteriore dell’etichettatura e insieme all’indicazione dell’annata), «Clàssic Penedès» (in base alle relative condizioni d’uso) e la dicitura «No degollado» (nel caso dei vini spumanti di qualità prodotti con il metodo ancestrale che soddisfino determinate condizioni).
Le condizioni d’uso delle unità geografiche minori e delle indicazioni «Vino de Mas» y «Gran Vino de Mas» sono disciplinate in modo dettagliato.
Link al disciplinare di produzione
http://incavi.gencat.cat/web/.content/03-denominacions-origen/documents/plecs/penedes/fitxers-binaris/plec-dop-penedes-mod-04.pdf