This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022H0420(01)
Council Recommendation of 19 April 2022 on the conversion of hryvnia banknotes into the currency of host Member States for the benefit of displaced persons from Ukraine 2022/C 166/01
Raccomandazione del Consiglio del 19 aprile 2022 relativa alla conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina 2022/C 166/01
Raccomandazione del Consiglio del 19 aprile 2022 relativa alla conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina 2022/C 166/01
ST/7880/2022/INIT
GU C 166 del 20.4.2022, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/1 |
RACCOMANDAZIONEDEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2022
relativa alla conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina
(2022/C 166/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, prima e seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Dall’invasione russa dell’Ucraina, in poche settimane sono arrivati nell’Unione europea più di quattro milioni di persone. Sia l’entità che la velocità degli arrivi sono senza precedenti. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (1) ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall’Ucraina a causa di un conflitto armato e ha introdotto una protezione temporanea a loro favore. |
(3) |
Gli sfollati che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata a norma del diritto nazionale, conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, hanno urgente necessità di liquidità per coprire le loro spese essenziali. Molti di loro sono arrivati con banconote in hrivna e incontrano gravi difficoltà per convertirle nella valuta dello Stato membro ospitante. |
(4) |
La Banca nazionale dell’Ucraina ha sospeso il cambio delle banconote in hrivna in contante estero per proteggere le limitate riserve di valuta estera del paese. |
(5) |
Gli enti creditizi degli Stati membri non sono disposti a effettuare le operazioni di cambio di valuta a causa della limitata convertibilità delle banconote in hrivna e dell’esposizione al rischio di cambio. |
(6) |
Alcuni Stati membri stanno valutando la possibilità di istituire regimi nazionali che consentano a ciascuna persona sfollata di convertire un importo limitato in hrivna a tasso fisso. |
(7) |
È opportuno agevolare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti per aiutare le persone sfollate dall’Ucraina a soddisfare le loro esigenze, in particolare quando viaggiano all’interno dell’Unione. |
(8) |
La Banca nazionale dell’Ucraina si è rivolta a diversi Stati membri per introdurre regimi nazionali per acquistare banconote in hrivna al tasso di cambio ufficiale. |
(9) |
È opportuno promuovere un approccio coordinato per quanto riguarda i regimi nazionali predisposti dagli Stati membri allo scopo di offrire agli sfollati provenienti dall’Ucraina le stesse condizioni per la conversione delle banconote in hrivna nella valuta dello Stato membro ospitante, creare condizioni di parità per gli enti creditizi ed evitare eventuali comportamenti speculativi sul mercato. |
(10) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera dell’11 aprile 2022, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente raccomandazione. |
(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
RISPETTANDO LE COMPETENZE NAZIONALI E TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLE PRASSI NAZIONALI, RACCOMANDA:
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Scopo della presente raccomandazione è facilitare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti da parte degli sfollati provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata a norma del diritto nazionale ai sensi dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. |
RACCOMANDAZIONE PRINCIPALE
2. |
Per facilitare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta nazionale, ogni Stato membro dovrebbe istituire un regime nazionale che abbia le caratteristiche seguenti:
|
RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI
3. |
Al fine di garantire un accesso effettivo al regime di conversione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per utilizzare al meglio una rete di enti creditizi partecipanti al regime di conversione al fine di attuare tale regime. Per garantire in particolare il rispetto del limite massimo per persona sfollata, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concordare con gli enti creditizi partecipanti le modalità per registrare e verificare l’identità di ogni persona sfollata che si avvale del regime di conversione. |
4. |
Al fine di garantire una sana governance finanziaria e ove necessario, gli Stati membri dovrebbero prevedere di concordare con la Banca nazionale dell’Ucraina le modalità per la conversione futura di banconote in hrivna. |
Fatto a Bruxelles, 19 aprile 2022,
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(3) Comunicazione della Commissione 2022/C 126 I/01 relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU C 126 I del 21.3.2022, pag. 1).