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Document 52020XC0220(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 57/08

    PUB/2019/212

    GU C 57 del 20.2.2020, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 57/17


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 57/08)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Saumur-Champigny»

    PDO-FR-A0147-AM02

    Data della comunicazione: 18 novembre 2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Denominazione geografica

    Nel capitolo I, alla sezione II e alla sezione XII, punto 2, lettera b), l’aggettivo «complementare» è rimosso dopo le parole «denominazione geografica».

    Alcuni disciplinari della denominazione «Val de Loire» autorizzano il riferimento alla grande regione della Valle della Loira attraverso l’utilizzo del nome geografico eponimo la cui etichettatura è soggetta a disposizioni specifiche previste dal disciplinare. In alcuni casi esistono denominazioni geografiche complementari che si riferiscono a unità geografiche più piccole e a condizioni di produzione più restrittive. Nel caso di specie, al fine di evitare confusione, l’aggettivo «complementare» è stato soppresso.

    La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza al punto 9.

    2.   Zona geografica

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, la frase «La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:» è sostituita da «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni, in base al codice geografico ufficiale del 2018:». È aggiunta anche la frase: «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité

    La formulazione proposta del punto relativo alla zona geografica mira a semplificare la presentazione ed elimina ogni ambiguità in merito alla definizione delle fasi (vinificazione, elaborazione, affinamento...).

    Modifica redazionale: l’elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento, tale elenco fa riferimento alla versione vigente del codice geografico ufficiale pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.

    Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

    La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

    3.   Superficie parcellare delimitata

    Nel capitolo I, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» è aggiunto «e del 19 gennaio 2017».

    Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    4.   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:

    ipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

    dipartimento d’Indre-et-Loire: Chinon;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-laMadeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Terranjou (ex territorio del comune delegato di Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay;

    dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    Tale modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare di produzione. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.

    La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza al punto 9.

    5.   Disposizione agroambientale

    Nel capitolo I, sezione VI, punto 2, dopo «vegetazione spontanea» è aggiunto il seguente testo: «o dimostra di utilizzare di prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.»

    Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di terroir.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    6.   Divieto di raccolta

    Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).»

    Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    7.   Tenore in zuccheri

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), dopo «(glucosio + fruttosio)» è aggiunto «dei vini, dopo la fermentazione,».

    Tale modifica viene apportata per evitare confusione con il tenore in zuccheri prima della fermentazione; infatti, è importante specificare che tale tenore deve essere verificato dopo la fermentazione.

    La parte del documento unico relativa alla descrizione dei vini è modificata di conseguenza al punto 4.

    8.   Trucioli di legno

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 1, lettera d), del disciplinare di produzione, dopo le parole «è vietato l’uso di trucioli di legno» sono aggiunte le parole «fatta eccezione durante la vinificazione».

    Tale modifica mira a eliminare il divieto di introdurre trucioli di rovere durante la vinificazione dei vini rossi della denominazione. Così facendo, i produttori vogliono consolidare la tipicità dei vini della denominazione come prodotti fruttati e morbidi, di pronta beva fin dalla giovane età. Utilizzati durante la vinificazione, i tannini del legno consentono una migliore espressione dell’aroma fruttato e sviluppano la struttura dei vini apportando rotondità e persistenza al palato, garantendo allo stesso tempo la stabilità del colore in caso di invecchiamento.

    La parte del documento unico relativa alle pratiche enologiche specifiche è modificata di conseguenza al punto 5.

    9.   Capacità del locale di vinificazione

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato negli ultimi cinque anni.»

    Nel disciplinare di produzione non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) bensì a una resa, ossia a un volume di raccolto diviso per la superficie di produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza(il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    10.   Commercializzazione dei vini

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b), riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati, è soppressa.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    11.   Legame con la zona geografica

    La parola «Agricole» è aggiunta nel nome «Société Agricole et Industrielle d’Angers» dato che il titolo di tale pubblicazione era incompleto. La correzione proposta consente di porre rimedio a tale omissione.

    La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

    12.   Misure transitorie

    La misura transitoria di cui alla sezione XI, punto 1, del disciplinare, essendo giunta a scadenza nel 2017, è soppressa.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    13.   Norme in materia di etichettatura

    È aggiunto un punto 1:

    «1 -

    Disposizioni generali

    I vini per i quali, ai sensi del presente disciplinare, viene rivendicata la denominazione di origine controllata “Saumur-Champigny” possono essere dichiarati dopo la raccolta, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti solo se tale denominazione di origine controllata è iscritta nella dichiarazione di raccolta, su annunci, prospetti, etichette, fatture e contenitori di qualsiasi tipo".»

    Si tratta di una dimenticanza riguardante una norma presente in tutti i disciplinari di produzione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    14.   Registri

    Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

    Per coerenza con la modalità di redazione utilizzata in tutti i disciplinari di produzione per la zona di Anjou Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    15.   Punti principali da verificare

    Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Saumur-Champigny

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Si tratta di vini rossi fermi che presentano:

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %;

    un tenore massimo di zuccheri fermentescibili, in seguito alla fermentazione, di 3 g/l.

    Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

    La fermentazione malolattica è obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico ≤ 0,4 g/l.

    I vini hanno spesso un colore rubino scuro, frequentemente indice di aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.

    Gli altri criteri sono conformi alla normativa vigente.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    Pratiche enologiche specifiche

    Densità di impianto - Distanza

    Pratica colturale

    La densità minima d’impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

    Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

    Norme di potatura

    Pratica colturale

    Le vigne vengono potate, con la tecnica della potatura mista, entro il 30 aprile, secondo le regole che seguono:

    vitigno Pineau d’Aunis N: con un massimo di 10 gemme franche per ceppo e un massimo di 6 gemme franche sul capo a frutto oppure con un massimo di 12 gemme franche per ceppo e un massimo di 4 gemme franche sul capo a frutto;

    vitigni Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N: con un massimo di 12 gemme franche per ceppo e un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto oppure con un massimo di 14 gemme franche per ceppo e un massimo di 5 gemme franche sul capo a frutto.

    Arricchimento

    Pratica enologica specifica

    Sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.

    Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

    Uso di trucioli di legno

    Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di trucioli di legno, fatta eccezione durante la vinificazione.

    b.   Rese massime

    69 ettolitri per ettaro.

    6.   Zona geografica delimitata

    Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.

    I documenti cartografici che rappresentano le zone geografiche possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Cabernet Franc N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    1.   Informazioni sulla zona geografica

    a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    I vigneti fanno parte dell’ex provincia dell’Anjou (Angiò), nel punto di incontro tra l’estremo sud-ovest del bacino parigino e i contrafforti del massiccio armoricano. Tradizionalmente questa giustapposizione di suoli biancastri gessosi a suoli più scuri di scisti di ardesia ha permesso di distinguere la regione di «Anjou Blanc» (Angiò bianco), Saumurois, da quella di «Anjou Noir» (Angiò nero), la regione di Angers. I vigneti sono limitati a nord dalla Loira e sono attraversati, da sud a nord, dalla valle del Thouet e dal suo affluente, la Dive. Tale rete idrografica ha scolpito il paesaggio in un susseguirsi di pendii con varie esposizioni, la cui altitudine varia da 40 metri a 110 metri. La zona geografica si estende su 8 comuni nel dipartimento di Maine-et-Loire. Tali comuni, che corrispondono alla cuesta turonienne (costa turoniana) e alle formazioni che la sovrastano, fanno parte della zona geografica della denominazione di origine controllata «Saumur».

    Occupando le esposizioni favorevoli, le vigne hanno e modellato il paesaggio che mantiene, in cima alle colline, boschi di conifere e caducifoglie dominati da querce e castagni. Al centro delle parcelle vitate vi è un camino di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie. Questo paesaggio è caratterizzato dall’armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell’«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

    Le parcelle selezionate per la raccolta delle uve sono delimitate in maniera precisa sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti come il Senoniano o l’Eocene. I suoli presentano un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica e sono privi di qualsiasi segno di idromorfia.

    Il clima della regione di Saumur è oceanico, ma il massiccio dei Mauges, ad ovest dei vigneti, attenua questa caratteristica tramite l’effetto Föhn. Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria annuale oscilla tra i 550 millimetri e i 600 millimetri, mentre supera gli 800 millimetri sulle colline dei Mauges. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo delle vendemmie. Situato a sud della zona geografica, il «Seuil du Poitou» apporta un’influenza meridionale che si riflette nella presenza di una vegetazione che può essere sorprendente vedere lungo le rive della Loira (lecci, ulivi, mandorli, ecc.). Le temperature medie annue sono relativamente alte (circa 12 °C).

    b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    La storia della viticultura del Saumur è legata fino alla metà del Medioevo a quella delle vigne angioine, appartenenti ai conti d’Anjou. Geologicamente somigliante alla Touraine, sono le caratteristiche storiche e umane che legano la regione di Saumur all’Anjou. I vigneti di «SaumurChampigny» hanno origine nel 1066 con il dissodamento del pendio di «Bois Doré» che sovrasta la Loira, da Saumur a Montsoreau, da parte dei monaci di Saint-Florent. Le vigne allora denominate «Coteaux de Saumur» acquisirono una notevole reputazione per la qualità dei loro vini bianchi.

    La produzione di vino rosso apparve all’inizio del XVII secolo. Intorno al 1630, il cardinale Richelieu, allora in Guienna, invia al proprio fattore in Touraine diverse migliaia di piante del vitigno più apprezzato nella regione di Bordeaux, il Cabernet Franc N, da piantare nei cantoni di Chinon, Bourgueil e Saumur. Tuttavia, sembra che il vitigno sia arrivato nella regione antecedentemente a tale data passando per il porto di Nantes (da cui il suo nome locale «Breton»), a seguito dell’unione tra l’Aquitania, sua regione di origine, e l’Anjou, in occasione del matrimonio tra Enrico II Plantageneto ed Eleonora d’Aquitania.

    Il XVIII secolo registra un aumento significativo del consumo di vino rosso, con il conseguente moltiplicarsi degli impianti di Cabernet Franc N. Nel 1845 il conte Odart, nel suo «Traité des cépages», in merito al Cabernet Franc N afferma: «è questa pianta, estremamente diffusa nella Francia occidentale, che conferisce al vino Bordeaux, così come ai vini rossi di Chinon, Bourgueil e Champigny, il loro carattere distintivo». Tuttavia, nel 1861, Guillory Ainé ci informa che i vini rossi vengono raccolti in quantità notevolmente inferiori a quelle dei vini bianchi, affermando, in un «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers» (Bollettino della Società Agricola e Industriale di Angers): «sulla riva sinistra della Loira, i vitigni a bacca rossa più rinomati sono il Souzay, il Champigny e il Dampierre».

    L’evoluzione del vitigno Cabernet Franc N è lenta ma costante, grazie in particolare ad Antoine Cristal, viticoltore all’avanguardia della fine del XIX secolo che operava nel comune di Parnay. I suoi sforzi per controllare, adattare e sviluppare tale vitigno hanno consentito alla denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» di prosperare a partire dagli anni Sessanta, confermando così l’opinione espressa dal dottor Maisonneuve nella sua opera risalente al 1925 «L’Anjou, ses vignes et ses vins»: «cresce meravigliosamente nelle terre calcaree della regione del Saumur alle quali regala i grandi vini di Champigny».

    La creazione di una cantina cooperativa nel 1957 ha consentito lo sviluppo dei mercati, inizialmente nella zona di Parigi e successivamente in tutta la Francia, e all’esportazione fuori dal territorio nazionale a partire dagli anni Ottanta. Nel 2009 la produzione della denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» registrava, mediamente, 70 000 ettolitri.

    2.   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

    I vini di «Saumur-Champigny» sono vini rossi molto piacevoli. Un colore spesso rubino scuro preannuncia di frequente aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sanno esprimere il proprio fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.

    3.   Interazioni causali

    La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che consentono un buon drenaggio e favoriscono un approvvigionamento idrico regolare ma non eccessivo, ha permesso al vitigno Cabernet Franc N di affermarsi sui pendii meglio esposti, garantendo precocità e ventilazione delle uve che favoriscono una maturazione ottimale. Adattando le tecniche di vinificazione, gli operatori hanno inoltre assimilato molto rapidamente quelle tecniche che permettevano loro di estrarre il meglio dalle uve. Tali tecniche, che oggi sono diventate pratiche correnti nella maggior parte dei casi, sono state esposte da Sébille-Auger, eminente enologo, al congresso di Bordeaux nel 1843, mediante la presentazione di un’azienda agricola di Souzay-Champigny.

    Durante la seconda parte del XX secolo, la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» ha registrato un significativo aumento delle superfici vitate e delle vendite fuori dal territorio nazionale, con esportazioni in oltre 40 paesi.

    Gli sforzi della comunità locale volti a perpetuare i loro vigneti sono stati premiati dall’iscrizione della regione vinicola nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Oggi la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny», riconosciuta tra le più prestigiose della regione «Val de Loire», conferma le parole di Georges Clémenceau nell’assaggiare per la prima volta il vino prodotto dall’amico Antoine Cristal: «un paese che produce questo vino è un grande paese, perché non esiste un grande paese senza storia e senza una grande civiltà».

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Denominazione geografica «Val de Loire»

    Quadro normativo:

    Legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

    Descrizione della condizione:

    il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Unità geografica più piccola

    Quadro normativo:

    Legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

    Descrizione della condizione:

    l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

    che si tratti di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    Legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

    Descrizione della condizione:

    la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

    dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

    dipartimento d’Indre-et-Loire: Chinon;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-enAnjou (ex territori dei comuni delegati di Concourson-surLayon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, RouMarson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay;

    dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e0411ee-1698-4400-9eda-5fc7e90883b0


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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