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Document 52019XC1210(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione2019/C 414/11

    PUB/2019/57

    GU C 414 del 10.12.2019, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/33


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2019/C 414/11)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «COUR-CHEVERNY»

    PDO-FR-A0304-AM02

    Data della comunicazione: 18.9.2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Norme di potatura

    Nella sezione VI, punto 1, lettera b), del disciplinare della denominazione «Cour-Cheverny», la frase «Il numero di tralci fruttiferi dopo la fioritura (fase fenologica 23 secondo Lorenz) è inferiore o uguale a 11» viene eliminata.

    Questa cancellazione mira a tenere maggiormente conto dei cambiamenti climatici garantendo una maggiore flessibilità nelle norme di potatura al fine di fronteggiare meglio i rischi climatici.

    Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.1.

    2.   Circolazione tra depositari autorizzati

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    3.   Punti principali da verificare

    Il capitolo 3 è stato rivisto per semplificare le metodologie di controllo dei punti principali da verificare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    4.   Riferimento INAO

    Nel capitolo 3, sezione II, il comune «Montreuil sous-bois» è sostituito dal comune di «Montreuil».

    Questa modifica ha lo scopo di tenere conto della variazione del nome del comune.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Denominazione del prodotto

    Cour-Cheverny

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Vini bianchi secchi tranquilli

    I vini secchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

    Dopo il confezionamento, i vini secchi hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro e un tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio).

    I vini con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 % presentano, dopo il confezionamento, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 6 grammi per litro.

    Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Si tratta di vini bianchi tranquilli, con caratteristiche di vivacità nei vini più giovani.

    Gli altri criteri sono conformi alla normativa vigente.

    Al naso esprimono spesso aromi di agrumi, di frutta a polpa gialla o di fiori bianchi. A volte possono rivelare note di rabarbaro, di spezie o di mentolo. Tuttavia la loro originalità si esprime appieno con il tempo e alcuni anni di invecchiamento regalano spesso aromi di miele, limone, cera o prugna, oltre ad alcune note dolci di ossidazione, tutte caratteristiche del vitigno Romorantin B. La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente ancora maggiori quando contengono zuccheri fermentescibili.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    Vini bianchi tranquilli, amabili e dolci

    I vini amabili e dolci hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %.

    Dopo il confezionamento, i vini amabili e dolci presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 20 grammi per litro, ma inferiore o uguale a 45 grammi per litro.

    I vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 20 grammi per litro sono prodotti senza arricchimento. I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Gli altri criteri sono conformi alla normativa vigente.

    Al naso esprimono spesso aromi di agrumi, di frutta a polpa gialla o di fiori bianchi. A volte possono rivelare note di rabarbaro, di spezie o di mentolo. Tuttavia la loro originalità si esprime appieno con il tempo e alcuni anni di invecchiamento regalano spesso aromi di miele, limone, cera o prugna, oltre ad alcune note dolci di ossidazione, tutte caratteristiche del vitigno Romorantin B. La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente ancora maggiori quando contengono zuccheri fermentescibili.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

    a.    Pratiche enologiche essenziali

    Pratica enologica specifica

    I vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 20 grammi per litro sono prodotti senza alcun arricchimento. È vietato l’uso di pezzi di legno. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    Pratica colturale

    a) —Densità di impianto. I vigneti presentano una densità minima all’impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari non superiore a 2,10 metri. La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 metri. b) — Norme di potatura. Le viti sono potate con un massimo di 13 gemme franche per pianta in base alle seguenti tecniche: — potatura a Guyot con un solo capo a frutto e al massimo due speroni; — potatura a 2 tralci; — potatura a sperone (conduzione a palmetta o in cordone di Royat).

    b.    Rese massime

    Vini secchi

    72 ettolitri per ettaro

    Vini amabili e dolci

    60 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher: Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Huisseausur-Cosson, Montlivault, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne, Vineuil.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Romorantin B - Daner

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    Situata sulla riva sinistra della Loira, la zona geografica si estende tra le sponde del fiume, a nord, e i comuni di Cherverny e Cour-Cheverny, a sud. È delimitata, a nord-ovest, dalla Loira e dalla foresta di Russy e, a est e sud, dalla Grande Sologne (in particolare dall’area boschiva ininterrotta del parco di Chambord e del bosco di Cheverny). I boschi rivestono una grande importanza nella zona geografica e i vigneti, quando non sono vicini alla Loira, si trovano nel cuore delle radure tra macchie boschive più o meno ampie.

    La zona geografica sorge su un altopiano dolcemente ondulato, drenato da est a ovest dai due affluenti della Loira, il Cosson e il Beuvron, e da alcuni loro affluenti. Il substrato geologico è costituito essenzialmente da formazioni argillose-silicee del Senoniano, sormontate dai calcari di Beauce (Aquitaniano), a loro volta coperti dalle formazioni argillose-sabbiose di Sologne (Burdigaliano). Il tutto è a tratti sovrastato da alte terrazze della Loira e da sabbie eoliche.

    Le parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, presentano: - suoli prevalentemente sabbiosi o argillosi-sabbiosi, che poggiano in profondità su un orizzonte argilloso (formazioni di Sologne) - suoli da bruni calcarei a bruni calcici (calcari di Beauce).

    Il clima, di tipo oceanico degradato, presenta una sfumatura continentale leggermente più pronunciata rispetto al clima delle denominazioni di origine controllata della Loira-Turenna a valle: un clima un po’ più secco (da 25 a 50 mm di precipitazioni annue in meno) e significativamente più fresco (durante il periodo vegetativo, le temperature medie sono inferiori di 0,5-1 °C e le temperature minime più basse di 1 °C). Questo clima risente dell’influenza locale delle estensioni boschive e delle valli del Beuvron, del Cosson e dei loro piccoli affluenti.

    Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Nel 1519 Francesco I avrebbe introdotto 80 000 piante di un vitigno bianco della Borgogna nella sua residenza di Romorantin. È questa città, situata a una quarantina di chilometri a sud-est di Cour-Cheverny, ad aver poi dato il nome al vitigno. Recenti studi genetici dimostrano che questo vitigno è frutto di un incrocio tra i vitigni Gouais B e Pinot noir N, come altri vitigni di Borgogna (Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N e Melon B), il che rende molto plausibile la sua origine borgognona.

    Nel 1577 il Parlamento di Parigi promulgò un editto che vietava ai parigini di acquistare vini prodotti a meno di venti leghe (88 chilometri) dalla capitale. Per soddisfare la domanda, in un primo momento le piantagioni furono estese intorno alla città di Orléans e poi sempre più a valle, verso Blois e Tours. Nel XVII secolo l’apertura del canale di collegamento tra la Loira e la Senna contribuì ad agevolare il trasporto del vino. Aumentarono le piantagioni di vitigni di grande produzione, tanto che nel XVIII secolo la carta di Cassini mostrava un vigneto continuo su entrambe le rive della Loira. Tuttavia, a differenza dell’antica Beauce viticola (situata sull’altra riva della Loira) dove si erano sviluppate soprattutto le piantagioni di Teinturier N (chiamato localmente «Gros noir», vitigno tintorio estremamente potente e produttivo), la zona geografica di «Cour-Cheverny» conserva una tradizione viticola di qualità e i viticoltori restano legati alla coltivazione della varietà Romorantin B: un vitigno precoce la cui rusticità ben si addice all’ambiente naturale. In sovramaturazione permette di produrre vini con un tenore più o meno elevato di zuccheri fermentescibili. Questo vitigno non viene coltivato in modo significativo in nessun altro posto della Francia e del mondo. Nel 2008 il vigneto di «Cour-Cheverny» si estendeva su 60 ettari coltivati da una trentina di operatori, per una produzione di poco superiore a 1 500 ettolitri. Si tratta di vini bianchi tranquilli, con caratteristiche di vivacità nei vini più giovani. Al naso esprimono spesso aromi di agrumi, di frutta a polpa gialla o di fiori bianchi. A volte possono rivelare note di rabarbaro, di spezie o di mentolo. Tuttavia la loro originalità si esprime appieno con il tempo e alcuni anni di invecchiamento regalano spesso aromi di miele, limone, cera o prugna, oltre ad alcune note dolci di ossidazione, tutte caratteristiche del vitigno Romorantin B. La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente ancora maggiori quando contengono zuccheri fermentescibili. La presenza di suoli poveri, difficili da lavorare e con basse rese cerealicole, ma favorevoli alla viticoltura, è stato un fattore determinante per l’impianto del vigneto. Fortemente influenzata dall’azione della Loira (erosione e deposizione di terrazze), la geologia della zona geografica è originale rispetto a quella delle altre denominazioni di origine controllata della Loira.

    Riprendendo usi ancestrali, la superficie parcellare delimitata classifica le parcelle con suoli essenzialmente sabbiosi, poco profondi, poco fertili, con una buona capacità di drenaggio e una scarsa riserva idrica. Queste parcelle garantiscono una buona maturazione dell’uva.

    L’osservazione e l’analisi condotta dai viticoltori sul comportamento delle proprie viti li mette nella condizione di definire un corretto impianto del vigneto favorendo il vitigno Romorantin B: una varietà rara e particolare, che contribuisce in modo significativo all’originalità del profilo aromatico dei vini. Questo vitigno, che è l’unico destinato alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata, presenta una rusticità e una capacità di adattamento al difficile ambiente naturale della zona geografica che hanno portato i viticoltori a sfruttarlo oltre i suoi limiti di maturazione per produrre vini dolci di alta qualità.

    Cinque secoli di attaccamento a questo vitigno hanno permesso ai produttori di valorizzare le riconosciute caratteristiche originali dei loro prodotti, attraverso una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale di produzione che si esprime nella conduzione della vigna e in rigide norme di potatura.

    La denominazione di origine controllata «Cour-Cheverny», riconosciuta nel 1993, è oggi uno dei fiori all’occhiello dei vini della Valle della Loira. Per far conoscere questi vini, i produttori hanno istituito un’originale Maison des Vins nel castello di Cheverny che ogni anno attira più di 300 000 visitatori.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo:

    Legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Maslives, Les Montils, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur e la sezione catastale E del comune di Monthou-sur-Bièvre.

    Quadro normativo:

    Legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    a)

    Il vitigno non è indicato sulle etichette sotto il nome della denominazione di origine controllata.

    b)

    I vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 20 grammi per litro devono recare obbligatoriamente l’indicazione «amabile» o «dolce» corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE.

    c)

    Le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    d)

    Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    e)

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-449162c2-914f-4ae7-a61a-51f9e03d691b


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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