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Document 62017TN0728
Case T-728/17: Action brought on 24 October 2017 — Marinvest and Porting v Commission
Causa T-728/17: Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione
Causa T-728/17: Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione
GU C 22 del 22.1.2018, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/46 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione
(Causa T-728/17)
(2018/C 022/62)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovenia) e Porting d.o.o. (Izola-Isola) (rappresentanti: G. Cecovini Amigoni e L. Daniele, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (State Aid SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Alleged aid in favor of Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (Aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Presunto aiuto a favore di Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017.
1. |
Primo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dall’utilizzo nella decisione impugnata di elementi del tutto nuovi, non menzionati dalla Commissione nella lettera di invito a presentare osservazioni, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio e alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589
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2. |
Secondo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dal diniego di accedere al fascicolo e di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione finale, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio, alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589 e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
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3. |
Terzo motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero, alla violazione dell’art. 107, par. 1, TFUE, alla violazione della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, alla violazione del principio generale del legittimo affidamento e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
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4. |
Quarto motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio alla concorrenza e al commercio transfrontaliero, all’errata ricostruzione e snaturamento dei fatti e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
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