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Document 91998E001813

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1813/98 degli onn. Luigi VINCI , Lucio MANISCO alla Commissione. Applicazione della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

    GU C 386 del 11.12.1998, p. 162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E1813

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1813/98 degli onn. Luigi VINCI , Lucio MANISCO alla Commissione. Applicazione della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

    Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0162


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1813/98

    di Luigi Vinci (GUE/NGL) e Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

    (11 giugno 1998)

    Oggetto: Applicazione della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

    L'articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE(1) sui rifiuti pericolosi stabilisce che, conformemente all'articolo 11, comma 1, lettera b della direttiva 75/442/CEE(2), uno Stato membro può dispensare le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE. Le condizioni per la concessione dell'esecuzione dell'autorizzazione sono descritte nello stesso articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE. L'articolo 3, comma 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che, qualora uno Stato membro intenda avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo siano comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri.

    Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. La direttiva 83/189/CEE(3) ha istituito una specifica procedura di notifica delle norme e regolamentazioni tecniche.

    1. Come interpreta la Commissione il sopracitato articolo 3, paragrafo 4? E in particolare se, trascorso il periodo di tre mesi dalla data della notifica delle norme alla Commissione, le stesse possono essere adottate, anche in assenza di una decisione della Commissione di approvazione o di rigetto di tali norme?

    2. Risponde al vero che l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di norme tecniche per l'applicazione di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi?

    3. In quale data è stata presentata tale notifica, sia in relazione all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4 della direttiva 91/689/CEE che in relazione alla direttiva 83/189/CEE?

    4. È al corrente la Commissione se il periodo di "standstill" relativo alla notifica delle sopracitate norme italiane è ancora in corso e, in caso negativo, il termine dello "standstill", sia in base alla direttiva 91/689/CEE che in base alla direttiva 83/189/CEE?

    Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

    (17 luglio 1998)

    L'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE dispone che, alla scadenza del periodo di tre mesi previsto allo stesso articolo, le norme nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 possono essere adottate anche se la Commissione non ha ancora preso una decisione in merito alla loro approvazione o al loro rigetto. Qualora, trascorso il periodo di tre mesi, uno Stato membro adotti norme che in seguito non vengono approvate dalla Commissione, queste devono essere modificate allo scopo di evitare una violazione del diritto comunitario.

    L'Italia ha notificato alla Commissione progetti di norme in applicazione degli articoli 31-33 del decreto italiano 22/1997 sui rifiuti. La notifica è stata effettuata il 27 agosto 1997 ai sensi alla della direttiva 83/189/CEE e il 17 ottobre 1997 ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Un allegato supplementare è stato notificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE in data 12 febbraio 1998. I periodi di standstill previsti dalle direttive 83/189/CEE e 91/689/CEE sono scaduti rispettivamente il 28 novembre 1997 e il 17 gennaio 1998; per l'allegato notificato in data 12 febbraio 1998, questo periodo è scaduto il 12 maggio 1998.

    (1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

    (2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

    (3) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

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