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Document 02015R2205-20240211
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205 of 6 August 2015 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02015R2205 — IT — 11.02.2024 — 008.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2015 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 314 del 1.12.2015, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/751 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2017 |
L 113 |
15 |
29.4.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 |
L 113 |
1 |
29.4.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/447 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 |
L 94 |
5 |
27.3.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/237 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2020 |
L 56 |
6 |
17.2.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2022 |
L 138 |
6 |
17.5.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/315 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2022 |
L 43 |
4 |
13.2.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/363 DELLA COMMISSIONE dell’11 ottobre 2023 |
L |
1 |
22.1.2024 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2015
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione
▼M3 —————
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
controparti finanziarie; o
fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che sono controparti non finanziarie;
categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:
controparti finanziarie; o
fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.
Articolo 3
Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione
In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:
21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;
21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.
Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.
In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.
Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:
la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
la controparte stabilita nell'Unione è:
una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o
una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.
In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
▼M4 —————
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
ALLEGATO
Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione
Tabella 1
Categorie di swap di base
|
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
|
A.1.1 |
Base |
EURIBOR |
EUR |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
Tabella 2
Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap
|
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
|
A.2.1 |
Fixed- to-Float |
EURIBOR |
EUR |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
Tabella 3
Categorie di forward rate agreement
|
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
|
A.3.1 |
FRA |
EURIBOR |
EUR |
3D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
Tabella 4
Categorie di overnight index swap
|
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
|
A.4.2 |
OIS |
FedFunds |
USD |
7D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
|
D.4.1 |
OIS |
€STR |
EUR |
7D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
|
D.4.2 |
OIS |
SONIA |
GBP |
7D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
|
▼M7 ————— |
|||||||
|
E.4.1 |
OIS |
SOFR |
USD |
7D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
|
E.4.2 |
OIS |
TONA |
JPY |
7D-30Y |
Valuta unica |
No |
Costante o variabile |
( 1 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).