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Document 02015R2205-20240211

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/2024-02-11

02015R2205 — IT — 11.02.2024 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 314 del 1.12.2015, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/751 DELLA COMMISSIONE  del 16 marzo 2017

  L 113

15

29.4.2017

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE  del 19 dicembre 2018

  L 113

1

29.4.2019

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/447 DELLA COMMISSIONE  del 16 dicembre 2019

  L 94

5

27.3.2020

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/237 DELLA COMMISSIONE  del 21 dicembre 2020

  L 56

6

17.2.2021

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE  dell'8 febbraio 2022

  L 138

6

17.5.2022

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/315 DELLA COMMISSIONE  del 25 ottobre 2022

  L 43

4

13.2.2023

►M7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/363 DELLA COMMISSIONE  dell’11 ottobre 2023

  L 

1

22.1.2024




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

1.  
Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

▼M3 —————

▼B

Articolo 2

1.  

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) 

categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;

b) 

categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:

i) 

controparti finanziarie; o

ii) 

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che sono controparti non finanziarie;

c) 

categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:

i) 

controparti finanziarie; o

ii) 

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;

d) 

categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.

2.  
Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.
3.  
Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1.  

In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a) 

21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b) 

21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

▼M1

c) 

21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

▼B

d) 

21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.

▼M5

bis.  
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.
ter.  
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.

▼M7

1 quater.  
In deroga al paragrafo 1, ed esclusi i contratti di cui al paragrafo 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dal 11 febbraio 2024.

▼M5

2.  

In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

▼M6

(a) 

30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

▼M5

(b) 

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i) 

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) 

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

▼B

Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

b) 

la controparte stabilita nell'Unione è:

i) 

una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o

ii) 

una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

c) 

entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d) 

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

e) 

la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

▼M5

3.  

In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) 

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;

(b) 

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

▼M4 —————

▼B

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

▼M5




ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione



Tabella 1

Categorie di swap di base

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.1.1

Base

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile



Tabella 2

Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.2.1

Fixed- to-Float

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile



Tabella 3

Categorie di forward rate agreement

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile



Tabella 4

Categorie di overnight index swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

▼M7 —————

▼M7

E.4.1

OIS

SOFR

USD

7D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

E.4.2

OIS

TONA

JPY

7D-30Y

Valuta unica

No

Costante o variabile



( 1 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

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