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Document 32023D2787

Decisione (PESC) 2023/2787 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche

ST/15730/2023/INIT

GU L, 2023/2787, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2787/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/01/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2787/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2787

11.12.2023

DECISIONE (PESC) 2023/2787 DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2023

che modifica la decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/732 (1), che prevedeva un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione, per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 («periodo di attuazione»).

(2)

Il periodo di attuazione doveva concludersi il 14 dicembre 2023.

(3)

Il 22 settembre 2023 l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2020/732, ha chiesto di prorogare di 13 mesi, a costo zero, il periodo di attuazione.

(4)

La proroga del periodo di attuazione fino al 14 gennaio 2025 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/732,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2020/732, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 14 gennaio 2025.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Decisione (PESC) 2020/732 del Consiglio del 2 giugno 2020 a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (GU L 172 I del 3.6.2020, pag. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2787/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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