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Document 02004R1415-20140821

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1415/2004 del Consiglio del 19 luglio 2004 che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1415/2014-08-21

2004R1415 — IT — 21.08.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

(GU L 258, 5.8.2004, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 902/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2014

  L 245

1

20.8.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie ( 1 ), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1954/2003 stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca in talune zone di pesca e risorse di pesca comunitarie.

(2)

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste nel regolamento (CE) n. 1954/2003 e, in particolare, la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri nelle zone definite nel precitato regolamento e la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri nelle zone biologicamente sensibili definite nello stesso regolamento.

(3)

In sede di valutazione dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1954/2003, per potenza motrice si intende la potenza del motore di un peschereccio, quale definita nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ( 2 ).

(4)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri le informazioni di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003 e, dopo averli consultati, ha valutato i dati ricevuti rispetto alle limitazioni dello sforzo di pesca adottate nell'ambito delle vigenti o delle precedenti misure comunitarie concernenti la gestione dello sforzo di pesca.

(5)

Lo sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, dovrebbe essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell’arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 2

Livelli massimi

1.  I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2.  I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Transito in una zona

1.  Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.

2.  Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.

Articolo 4

Metodologia

Ciascun Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 5

Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003

Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002CappesanteGranciporri e granseole

Zona di pesca [tranne, se del caso, per la zona definita all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003]

Media annuale dello sforzo di pesca, in kW(x) giorni (1), per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiori a 15 metri

Belgio

Danimarca

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Tabella A

totale

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

►M1  50 021 901 ◄

ICES V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

►M1  24 017 229 ◄

ICES VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

►M1  25 756 266 ◄

ICES VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

►M1  248 406 ◄

ICES IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

►M1  0 ◄

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

►M1  0 ◄

CECAF 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

►M1  0 ◄

CECAF 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

►M1  0 ◄

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

►M1  0 ◄

Tabella B

totale

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

ICES V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

ICES VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

ICES VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella C

totale

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

ICES V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

ICES VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

ICES VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1)   Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.




ALLEGATO II



Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati nella zona biologicamente sensibile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003

Specie bersaglio nella zona biologicamente sensibile di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003

Media annuale dello sforzo di pesca, in kW(x) giorni (1), per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri

Belgio

Danimarca

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Cappesante

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Granciporri e granseole

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Totale

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101

(1)   Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.



( 1 ) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

( 2 ) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

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