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Document 32023R0204

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per il sistema di interfaccia unica marittima europea a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/7649

GU L 33 del 3.2.2023, pp. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/204/oj

3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/204 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2022

che stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per il sistema di interfaccia unica marittima europea a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato per un’agevolazione digitale dei trasporti e del commercio,

considerando quanto segue:

(1)

Le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero fornire ai dichiaranti interfacce grafiche utente con tutte le funzionalità necessarie per adempiere gli obblighi di dichiarazione di cui all’allegato del regolamento (UE) 2019/1239. Al fine di garantire un’esperienza utente analoga, è opportuno definire un elenco comune di funzionalità e tali funzionalità dovrebbero essere a disposizione dei dichiaranti in tutti gli Stati membri. Tuttavia, per ridurre al minimo i costi e garantire la compatibilità con le interfacce esistenti, gli Stati membri possono offrire funzionalità aggiuntive nella loro interfaccia grafica utente.

(2)

I fogli elettronici digitali sono ampiamente utilizzati nel settore marittimo. Aiutano i dichiaranti a inserire manualmente i dati e ad adempiere i loro obblighi di dichiarazione. Per garantire che i dichiaranti possano riutilizzare modelli di fogli elettronici in diverse interfacce uniche marittime nazionali, le caratteristiche di tali fogli elettronici dovrebbero essere armonizzate e le versioni dei fogli elettronici dovrebbero essere gestite a livello centrale dalla Commissione. Inoltre, quando sono conformi alle caratteristiche armonizzate e ai requisiti della serie di dati EMSWe, i modelli di fogli elettronici dovrebbero essere accettati da tutte le interfacce grafiche utente, indipendentemente dalla lingua utilizzata.

(3)

Le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi dovrebbero riguardare la comunicazione da utente a sistema e da sistema a sistema. Ciò consentirà agli utenti lungo la catena logistica di beneficiare degli orari di arrivo e di partenza delle navi (resi pubblici in formato elettronico) e di garantire l’armonizzazione a livello UE.

(4)

È opportuno definire una struttura comune per i siti internet di sostegno, comprese le relative funzionalità. Ciò garantirà un’esperienza utente analoga in tutte le interfacce uniche marittime nazionali. Una struttura comune contribuirà inoltre a fornire sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e sui requisiti tecnici per le interfacce uniche marittime nazionali e le loro interfacce.

(5)

Gli indirizzi internet delle interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero utilizzare un formato comune adeguato alle esigenze future per quanto riguarda domini e sottodomini al fine di facilitare la navigazione degli utenti tra gli stessi, tenendo conto degli indirizzi internet esistenti utilizzati negli Stati membri. Al fine di agevolare l’accessibilità delle interfacce uniche marittime nazionali, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe stilare e tenere aggiornato un elenco di indirizzi internet.

(6)

Al fine di garantire il corretto funzionamento e la rapida disponibilità della banca dati EMSWe per le navi, è opportuno stabilire la banca dati comune dei siti e la banca dati comune Hazmat, le misure di sicurezza del sistema e i requisiti minimi di prestazione del sistema.

(7)

Per garantire che le informazioni e i dettagli di identificazione della nave possano essere raccolti, archiviati, aggiornati e resi disponibili rapidamente, la banca dati EMSWe per le navi dovrebbe essere in grado di comunicare con le interfacce uniche marittime nazionali, utilizzando una comunicazione da sistema a sistema e da utente a sistema. Qualsiasi modifica delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave, sulla base dei dati trasmessi dai dichiaranti a un’interfaccia unica marittima nazionale, dovrebbe rispecchiarsi nella banca dati EMSWe per le navi.

(8)

Le esenzioni dalle dichiarazioni sono concesse dalle autorità pertinenti e non sono richieste ai dichiaranti durante uno scalo in un porto. Poiché tali informazioni sono già disponibili nel sistema SafeSeaNet (2), la banca dati EMSWe per le navi dovrebbe essere in grado di connettersi a tale sistema, recuperarle automaticamente e metterle a disposizione delle interfacce uniche marittime nazionali.

(9)

Per garantire che i codici dei siti e i codici degli impianti portuali possano essere raccolti, archiviati, aggiornati e resi disponibili rapidamente, la banca dati comune dei siti dovrebbe essere in grado di inviare informazioni alle interfacce uniche marittime nazionali, utilizzando una comunicazione da sistema a sistema e da utente a sistema. La banca dati comune dei siti dovrebbe essere sincronizzata con altre fonti di informazione pertinenti.

(10)

Per garantire che le informazioni di riferimento Hazmat possano essere raccolte, archiviate, aggiornate e rese disponibili rapidamente, la banca dati comune Hazmat dovrebbe essere in grado di inviare informazioni alle interfacce uniche marittime nazionali, utilizzando una comunicazione da sistema a sistema e da utente a sistema. La banca dati comune Hazmat dovrebbe essere sincronizzata con altre fonti di informazione pertinenti, compresa la banca dati MAR-CIS (3) sviluppata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).

(11)

L’EMSA dovrebbe fornire assistenza alla Commissione nella creazione della banca dati EMSWe per le navi, della banca dati comune dei siti e della banca dati comune Hazmat, tenendo conto delle sinergie con le banche dati esistenti gestite dall’EMSA e del suo obiettivo di contribuire all’efficienza complessiva del trasporto marittimo quale definito nel regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il regolamento EMSWe conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire un elenco di informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) da mettere a disposizione delle interfacce uniche marittime nazionali. Poiché il regolamento EMSWe è specificamente limitato al settore marittimo, dovrebbero essere considerate pertinenti soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata di cui all’allegato B, colonne F10, F11, F12 e F13, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6) presentate dai vettori marittimi o dai loro rappresentanti a livello di intestazione della dichiarazione e di spedizione master, comprese le informazioni sugli articoli della spedizione master. Ciò significa che le dichiarazioni sommarie di entrata presentate da soggetti diversi da quelli di cui sopra o le informazioni a livello di spedizione house non dovrebbero essere considerate pertinenti.

(13)

Le informazioni della dichiarazione sommaria di entrata da mettere a disposizione delle interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero provenire unicamente dai documenti commerciali e di trasporto, rilasciati dal vettore marittimo, che possono essere richiesti nel contesto di altri obblighi di dichiarazione in relazione allo scalo in un porto in questione. Al fine di garantire l’interoperabilità dei dati scambiati, tali informazioni dovrebbero essere associate agli elementi di dati della serie di dati EMSWe di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239.

(14)

Poiché il regolamento (UE) 2019/1239 si applica a decorrere dal 15 agosto 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1239. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

«formalità»: una serie coerente di elementi di dati che un dichiarante deve dichiarare all’interfaccia unica marittima nazionale al fine di adempiere uno o più obblighi di dichiarazione;

«area utente»: un’area nell’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale che impone a una persona fisica di effettuare un’autenticazione inserendo credenziali di accesso;

«foglio elettronico»: un documento elettronico in cui i dati sono disposti in righe e colonne e possono essere manipolati e utilizzati nei calcoli;

«file di foglio elettronico»: un file elettronico contenente uno o più fogli elettronici;

«cella di dati»: l’intersezione di una riga e di una colonna in un foglio elettronico con un indirizzo unico costituito dalla lettera della colonna e dal numero di riga per fini di immissione dei dati;

«record della nave»: la raccolta di elementi di dati relativi alla stessa nave archiviati nella banca dati EMSWe per le navi.

Articolo 2

Disposizioni relative alle interfacce armonizzate

Le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente e il contenuto dei modelli di fogli elettronici digitali armonizzati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1239 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni relative alle interfacce uniche marittime nazionali

Le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui all’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

La struttura armonizzata per il sito internet di sostegno di cui all’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figura nell’allegato III del presente regolamento.

Il formato uniforme per gli indirizzi internet di cui all’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/1239 figura nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4

Altri servizi comuni

Le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati EMSWe per le navi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1239 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave nonché delle registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni figurano nell’allegato V del presente regolamento.

Le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune dei siti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1239 con riguardo alla raccolta, archiviazione e comunicazione dei codici dei siti e dei codici degli impianti portuali figurano nell’allegato VI del presente regolamento.

Le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune Hazmat di cui all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1239 con riguardo alla raccolta, archiviazione e comunicazione delle informazioni di riferimento Hazmat figurano nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 5

Elenco delle informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata

Le informazioni della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono limitate alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’allegato B, colonne F10, F11, F12 e F13, del regolamento (UE) 2015/2446 a livello di intestazione della dichiarazione e di spedizione master, comprese le informazioni sugli articoli della spedizione master, presentate direttamente dal vettore marittimo o dal suo rappresentante. Le restanti informazioni della dichiarazione sommaria di entrata non sono messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale.

L’elenco delle informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 da mettere a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1239 figura nell’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

(2)  https://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html

(3)  https://www.emsa.europa.eu/mar-ice-network/mar-cis-infosheets.html

(4)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

FUNZIONALITÀ COMUNI DELL’INTERFACCIA GRAFICA UTENTE E CONTENUTI DEI MODELLI DEI FOGLI ELETTRONICI DIGITALI ARMONIZZATI

L’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale deve disporre di una «pagina di destinazione» e di un’«area utente».

La «pagina di destinazione» deve essere resa pubblicamente disponibile e deve contenere:

informazioni sull’interfaccia unica marittima nazionale;

un collegamento al sito internet di sostegno online e agli orari di arrivo e di partenza stimati ed effettivi delle navi;

una sezione di accesso per l’autenticazione dell’utente per l’accesso all’«area utente».

Dopo l’avvenuta autenticazione, l’«area utente», che offre le funzionalità comuni seguenti, è messa a disposizione dei dichiaranti:

Elenco delle navi

Questa funzionalità deve consentire la consultazione di:

un elenco di navi durante la creazione di un nuovo scalo in un porto;

informazioni e dettagli di identificazione della nave, comprese le esenzioni dalle dichiarazioni, da rendere disponibili a partire dalla banca dati EMSWe per le navi, o in alternativa a partire da un’altra banca dati pertinente.

Deve essere messo a disposizione un filtro per effettuare ricerche all’interno dell’elenco in base ai criteri seguenti:

numero IMO della nave;

identificativo di chiamata della nave;

numero MMSI;

nome della nave.

Elenco degli scali nei porti

L’elenco degli scali nei porti deve essere accessibile per un determinato periodo di tempo, come specificato nelle norme nazionali in materia di conservazione dei dati. Devono essere disponibili quanto meno le informazioni seguenti: porto di scalo, ID visita, identificazione della nave, orari di arrivo e di partenza stimati ed effettivi della nave. Utilizzando tali criteri deve essere messo a disposizione un filtro per effettuare ricerche all’interno dell’elenco.

Panoramica dello scalo in un porto

Lo scalo in un porto selezionato deve contenere le informazioni sullo stato delle formalità e sulle risposte delle autorità relative a tale scalo in un porto, compreso il modello di sdoganamento (sistematico o tacito) applicato dall’interfaccia unica marittima nazionale.

Creazione di uno scalo in un porto

Tale funzionalità deve consentire di creare uno scalo in un porto selezionando una nave dalla funzionalità «elenco delle navi» o compilando manualmente le informazioni di identificazione della nave e il porto di scalo partendo dalle informazioni che l’interfaccia unica marittima nazionale ha recuperato dalla banca dati comune dei siti. Con la creazione dello scalo in un porto deve essere fornito un ID di visita collegato alla nave e al porto di scalo selezionati.

Fornitura di una nuova formalità

Questa funzionalità deve consentire ai dichiaranti di fornire una nuova formalità per lo scalo in un porto selezionato dall’elenco degli scali nei porti.

Qualora, ai fini del soddisfacimento degli obblighi di dichiarazione, siano necessarie le informazioni e i dettagli di identificazione di una nave o i record delle esenzioni dalle dichiarazioni, l’interfaccia unica marittima nazionale deve rendere disponibili nell’interfaccia grafica utente le informazioni pertinenti recuperandole dalla banca dati EMSWe per le navi o, in alternativa, da un’altra banca dati pertinente, precompilando i campi pertinenti.

Qualora, ai fini dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione, sia richiesto un codice del sito o dell’impianto portuale, l’interfaccia unica marittima nazionale deve rendere disponibili nell’interfaccia grafica utente le informazioni pertinenti recuperandole dalla banca dati comune dei siti.

Qualora, ai fini dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione, siano necessarie informazioni in merito a merci pericolose e inquinanti, l’interfaccia unica marittima nazionale deve rendere disponibili nell’interfaccia grafica utente le informazioni pertinenti recuperandole dalla banca dati comune Hazmat:

precompilando le informazioni richieste sulle merci pericolose e inquinanti sulla base del numero UN o del riferimento testuale di un articolo di merci pericolose e inquinanti inserito dal dichiarante;

fornendo un elenco di merci pericolose e inquinanti in base al modo di trasporto e al tipo di prodotto inseriti dal dichiarante.

Caricamento di informazioni da fogli elettronici

Quando forniscono o aggiornano una o più formalità, i dichiaranti devono essere in grado di caricare informazioni da fogli elettronici digitali.

L’interfaccia unica marittima nazionale deve garantire che la versione del modello di foglio elettronico sia conforme all’ultima versione disponibile o, durante un periodo transitorio nel quale viene rilasciata una nuova versione dei modelli, a una delle due ultime versioni consecutive dei modelli di fogli elettronici. Di conseguenza una versione dei modelli è eliminata alla data di fine del periodo transitorio.

Dopo aver caricato il file di foglio elettronico, l’interfaccia unica marittima nazionale verifica che il formato, la cardinalità e le regole operative degli elementi di dati siano conformi a quelli definiti nella serie di dati EMSWe.

Se un foglio elettronico non è conforme alle regole di controllo delle versioni o ai requisiti della serie di dati EMSWe, l’interfaccia unica marittima nazionale deve rifiutare le informazioni del foglio elettronico e deve fornire un messaggio di errore con un’indicazione chiara dei motivi dell’errore nel controllo.

A seguito del superamento dei controlli dell’interfaccia unica marittima nazionale, gli elementi di dati estratti dal foglio elettronico devono sostituire quelli precedentemente compilati nell’interfaccia grafica utente. Prima della trasmissione, l’interfaccia grafica utente deve offrire la possibilità di leggere, rivedere e correggere le informazioni estratte da tale foglio elettronico.

Riutilizzo di formalità esistenti

Nel predisporre nuove formalità per uno scalo in un porto, i dichiaranti devono poter riutilizzare il contenuto disponibile di formalità relative alla stessa nave che hanno precedentemente presentato alla medesima interfaccia unica marittima nazionale.

Salvataggio di formalità in bozza

I dichiaranti devono poter salvare le formalità in formato bozza prima della presentazione.

Presentazione delle formalità

I dichiaranti devono essere in grado di presentare le formalità all’interfaccia unica marittima nazionale. Dopo la presentazione delle informazioni, l’interfaccia unica marittima nazionale deve mostrare i risultati dei controlli semantici effettuati a livello di Stato membro.

Gestione delle formalità

Questa funzionalità deve consentire ai dichiaranti di consultare e aggiornare le formalità precedentemente presentate o salvate in bozza. Laddove consentito, essi devono poter ritirare o annullare le loro singole formalità.

Tutte le formalità che sono state presentate utilizzando il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni sono disponibili anche nell’interfaccia grafica utente. L’interfaccia grafica utente deve visualizzare le informazioni (data e ora di presentazione) di tutte queste formalità, comprese le risposte delle autorità.

Cancellazione di uno scalo in un porto

I dichiaranti devono essere in grado di cancellare uno scalo in un porto precedentemente creato e di ritirare o annullare le formalità precedentemente presentate associate a tale scalo in un porto.

Configurazione delle impostazioni personali

I dichiaranti devono essere in grado di configurare informazioni personali aggiuntive stabilite a livello nazionale che non sono gestite dal sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti.

L’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale deve consentire ai dichiaranti di cambiare la versione linguistica dell’interfaccia grafica utente. L’inglese deve essere sempre supportato.

Gli Stati membri possono fornire funzionalità aggiuntive nella loro interfaccia grafica utente.

Contenuto dei modelli di fogli elettronici

La Commissione deve sviluppare e mettere a disposizione i tipi di modelli di fogli elettronici seguenti:

notifica prima dell’arrivo;

notifica prima della partenza;

notifica prima dell’arrivo per le navi soggette a ispezione estesa;

notifica di sicurezza;

notifica dei rifiuti;

ricevuta di conferimento dei rifiuti;

ruolo dell’equipaggio ed effetti personali e merci dell’equipaggio;

elenco dei passeggeri;

provviste di bordo;

dichiarazione di carico generale;

merci pericolose e inquinanti;

dichiarazione sanitaria marittima;

itinerario della nave da crociera;

informazioni sul bunker.

I modelli di fogli elettronici devono essere conformi ai nomi, ai formati e alle regole operative degli elementi della serie di dati EMSWe.

La serie di modelli di fogli elettronici deve essere resa disponibile congiuntamente e deve esserle assegnato un numero di versione che deve essere indicato nel foglio elettronico. Ciascuna versione della serie di modelli di fogli elettronici corrisponde a una versione della serie di dati EMSWe.

Ciascuna cella di dati o ciascun gruppo di celle di dati deve essere associata o associato ad un elemento della serie di dati EMSWe e deve essere identificata o identificato da un codice, un formato e un nome (etichetta) in lingua inglese. Gli Stati membri possono tradurre i modelli di fogli elettronici con etichette in lingue diverse dall’inglese. I valori contenuti nelle celle che non sono concepite per l’immissione di dati non devono essere modificati.

I modelli di fogli elettronici devono comprendere il controllo di base dei dati dei valori delle celle di dati. Il modello di foglio elettronico deve consentire la possibilità di copiare e incollare il contenuto dalle celle di dati o nelle celle di dati.

Quando una cella di dati richiede l’immissione di un valore scelto da un elenco di codici, ove pertinente, il valore deve poter essere selezionato da un elenco a discesa.

Quando gli elementi di dati devono essere dichiarati in più record, la prima colonna deve indicare il numero di sequenza di ciascun record.

Ciascun modello di foglio elettronico deve comprendere l’indicazione del suo tipo.

Il formato del file di foglio elettronico deve essere codificato nel formato di file Office Open XML (estensione «XLSX»). Il file di foglio elettronico deve comprendere soltanto caratteristiche supportate dalle specifiche ufficiali di Office Open XML. Il file di foglio elettronico non deve contenere script o codici eseguibili.

L’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale deve offrire la possibilità di dichiarare tutti i fogli elettronici necessari in un unico file di foglio elettronico oppure di dichiarare un singolo foglio elettronico per ciascun file di foglio elettronico.


ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER RENDERE PUBBLICAMENTE DISPONIBILI GLI ORARI DI ARRIVO E DI PARTENZA

1.   Requisiti dell’interfaccia

Gli Stati membri devono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza stimati ed effettivi delle navi in un sito internet accessibile dalla pagina di destinazione dell’interfaccia grafica utente della loro interfaccia unica marittima nazionale in un formato leggibile nonché in un formato da sistema a sistema.

2.   Serie di dati da rendere pubblicamente disponibili

Gli orari di arrivo e di partenza delle navi devono comprendere le categorie e la serie minima di elementi di dati seguenti:

Categoria

Informazioni da fornire

Informazioni sulla nave

Numero IMO della nave

Nome della nave

Informazioni sul viaggio

Porto di scalo, codificato

Data e ora di arrivo — stimate ed espresse nell’ora locale

Data e ora di partenza — stimate ed espresse nell’ora locale

Dettagli della notifica di arrivo

Data e ora di arrivo — effettive ed espresse nell’ora locale

Dettagli della notifica di partenza

Data e ora di partenza — effettive ed espresse nell’ora locale

Stato dello scalo in un porto

Stato dello scalo in un porto (con valori: arrivo previsto, arrivata, partita, cancellato)

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive unitamente alla serie minima di elementi di dati di cui sopra.

Se un’informazione non è ancora disponibile, il campo dati corrispondente può essere lasciato vuoto.

Gli Stati membri devono stabilire il periodo entro il quale devono essere rese pubblicamente disponibili le informazioni sugli orari di arrivo e di partenza delle navi.

Gli Stati membri possono aggiungere clausole di esclusione della responsabilità in relazione agli orari di arrivo e di partenza pubblicati al fine di chiarire la fonte, la tempestività o la finalità degli orari stimati o effettivi delle navi resi disponibili.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1239, le disposizioni concernenti la serie di dati da rendere pubblicamente disponibili non si applicano alle navi che trasportano carichi sensibili.

3.   Specifiche per l’interazione tra utente e sistema

Il sito internet degli orari di arrivo e di partenza delle navi comprende gli elementi di dati e fornisce le funzionalità illustrate di seguito.

3.1.   Funzione di ricerca

Deve essere disponibile un motore di ricerca che contempli i filtri seguenti al fine di restringere i risultati visualizzati:

porto di scalo — da selezionare da un elenco predefinito oppure inserendo il porto di scalo in un campo di immissione;

intervallo di data e ora — selezionabile tra un intervallo di date e orari;

nome della nave — da inserire in un campo di immissione;

numero IMO della nave — da inserire in un campo di immissione;

stato dello scalo in un porto — selezionabile da un elenco di valori predefiniti.

Gli Stati membri possono scegliere di includere filtri aggiuntivi nel motore di ricerca.

3.2.   Ordinamento delle colonne

Per gli elenchi relativi ad arrivi e partenze deve essere disponibile una funzionalità di ordinamento delle colonne per elemento di dati di cui al punto 2. Per l’ordinamento devono essere disponibili tanto l’ordine alfabetico quanto quello per data ed ora in ordine crescente e decrescente. Per impostazione predefinita, gli elenchi sono ordinati per ora di arrivo o partenza in ordine crescente (stimata o effettiva, in base a quale sia quella corrente).

4.   Interazione da sistema a sistema

L’interazione da sistema a sistema deve essere basata su un’API web HTTP RESTful con un payload formattato in formato JSON.

5.   Requisiti non funzionali

5.1.   Progettazione delle pagine web

Le pagine web degli orari di arrivo e di partenza da rendere pubblicamente disponibili devono adottare un layout e un aspetto tali da adattarsi a schermi e riquadri di visualizzazione di dimensioni diverse. Quando viene utilizzato un browser non compatibile devono essere visualizzati messaggi «Non supportato».

5.2.   Lingue

Gli orari di arrivo e di partenza delle navi devono essere resi pubblicamente disponibili nelle lingue utilizzate dall’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale.


ALLEGATO III

STRUTTURA ARMONIZZATA PER IL SITO INTERNET DI SOSTEGNO DELL’INTERFACCIA UNICA MARITTIMA NAZIONALE

1.   Funzionalità comuni del sito internet di sostegno online

Il sito internet di sostegno online dell’interfaccia unica marittima nazionale include l’insieme di funzionalità comuni illustrato di seguito.

1.1.   Selezione della lingua

Gli utenti devono essere in grado di cambiare la lingua su qualsiasi pagina nella mappa ad albero del sito internet di sostegno. Tutti i contenuti, fatta eccezione per i riferimenti alle leggi nazionali e regionali sugli obblighi di dichiarazione e altre informazioni provenienti da fonti esterne, devono essere disponibili per consentire all’utente di scegliere la lingua.

1.2.   Funzione di ricerca

Il sito internet di sostegno deve disporre di una funzione di ricerca al fine di consentire la ricerca di tutte le informazioni pertinenti disponibili sul sito stesso.

2.   Struttura delle informazioni del sito internet di sostegno online

Il sito internet di sostegno dell’interfaccia unica marittima nazionale deve fornire informazioni sull’utilizzo di tale interfaccia. Le informazioni devono essere raggruppate secondo la struttura seguente.

 

Pagina principale del sito internet di sostegno: deve contenere informazioni introduttive sull’interfaccia unica marittima nazionale e un menu con i collegamenti alle sezioni seguenti:

 

Orientamenti sull’utilizzo dell’interfaccia unica marittima nazionale: questa sezione deve fornire istruzioni e orientamenti sui canali di dichiarazione disponibili per uno scalo in un porto, compresi gli orientamenti sull’utilizzo che seguono:

utilizzo dell’interfaccia grafica utente, comprese le condizioni di utilizzo (informazioni sul processo di registrazione), manuali e collegamenti ad altre fonti di informazione pertinenti e fogli elettronici digitali armonizzati nonché la spiegazione del loro utilizzo;

utilizzo del modulo di interfaccia delle dichiarazioni, comprese le condizioni di utilizzo (informazioni sul processo di registrazione), informazioni non sensibili sui messaggi richiesti e, come minimo, informazioni su dove ottenere ulteriori dettagli sui processi di invio dei messaggi;

utilizzo di altri canali di dichiarazione — compresi orientamenti e informazioni su altri canali di dichiarazione, se presenti, sui porti nei quali sono disponibili altri canali di dichiarazione nonché collegamenti ad informazioni pertinenti di tali altri canali di dichiarazione come i sistemi per gli operatori portuali.

 

Domande frequenti: questa sezione deve fornire informazioni agli utenti in merito a servizi e informazioni commerciali oppure per ottenere assistenza nella risoluzione di questioni note. Questa sezione deve soddisfare le prescrizioni seguenti:

le domande devono essere suddivise per settori tematici;

a ogni domanda deve essere fornita una risposta;

se del caso, le risposte fornite alle domande devono comprendere anche collegamenti ad altre domande, ad altre risorse o ad altri file correlati.

 

Dati di contatto delle autorità: questa sezione fornisce i dati di contatto delle autorità coinvolte nei gateway o nei processi di scalo in un porto:

nome dell’autorità e breve descrizione delle sue competenze e responsabilità;

sito internet.

 

Contatti dell’helpdesk dell’interfaccia unica marittima nazionale: questa sezione deve fornire le informazioni di contatto (sotto forma di indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono o un modulo web) del punto di supporto dell’helpdesk nazionale incaricato di fornire assistenza agli utenti.

 

Legislazione nazionale pertinente: questa sezione deve fornire i riferimenti alla legislazione nazionale e locale pertinente e ad altre prescrizioni che stabiliscono una relazione con gli obblighi di dichiarazione durante gli scali nei porti nello Stato membro.

3.   Accessibilità

Il sito internet di sostegno online dell’interfaccia unica marittima nazionale deve essere disponibile pubblicamente con un proprio indirizzo internet. La pagina di destinazione dell’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale deve fornire il collegamento a tale indirizzo internet.


ALLEGATO IV

FORMATO UNIFORME PER GLI INDIRIZZI INTERNET

L’indirizzo internet di ciascuna interfaccia unica marittima nazionale è composto da un dominio di primo livello specifico per paese (ccTLD), un dominio limitato a livello nazionale di secondo livello {xyz} e un nome di dominio armonizzato di terzo livello « mnsw » (Maritime National Single Window, interfaccia unica marittima nazionale) che compongono il formato uniforme seguente:

mnsw.{xyz}.{ccTLD}

Gli utenti possono essere reindirizzati da mnsw.{xyz}.{ccTLD} ad altri indirizzi internet dell’interfaccia unica marittima nazionale utilizzando un formato diverso da quello definito nel presente allegato.

Gli utenti che accedono a mnsw.{xyz}.{ccTLD} tramite browser web devono essere indirizzati alla pagina di destinazione dell’interfaccia grafica utente di tale interfaccia unica marittima nazionale.

Ciascun modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni dell’interfaccia unica marittima nazionale deve utilizzare il formato seguente di indirizzo internet:

rim.mnsw.{xyz}.{ccTLD}

Il sito internet di sostegno online di cui all’allegato III e il sito web per gli orari di arrivo e di partenza delle navi di cui all’allegato II devono rispettare il formato seguente di indirizzo internet:

 

sito internet di sostegno online: mnsw.{xyz}.{ccTLD}/info

 

sito web per gli orari di arrivo e di partenza delle navi: mnsw.{xyz}.{ccTLD}/arrivals_departures


ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE, NORME E PROCEDURE RELATIVE ALLA CREAZIONE DELLA BANCA DATI EMSWE PER LE NAVI

1.   Panoramica della banca dati EMSWe per le navi

La banca dati EMSWe per le navi deve consentire la raccolta, l’archiviazione, l’aggiornamento e la comunicazione di quanto segue:

informazioni e dettagli di identificazione della nave, composti da elementi della serie di dati EMSWe relativi a una nave che sono statici o soggetti a modifiche limitate nel tempo;

informazioni sulle esenzioni dalle dichiarazioni emesse dagli Stati membri e dichiarate nel sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui alla direttiva 2002/59/CE.

Al fine di garantire un corretto funzionamento e un’adeguata disponibilità delle informazioni, la banca dati EMSWe per le navi deve rispettare i requisiti minimi di prestazione del sistema di cui al punto 4 e le misure minime di sicurezza del sistema di cui al punto 5.

La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, deve:

assicurare che la banca dati EMSWe per le navi, le sue interfacce, i suoi servizi e la sua gestione degli utenti siano configurati;

assicurare che le interfacce uniche marittime nazionali siano in grado di stabilire la connessione con la banca dati EMSWe per le navi;

coordinare l’esecuzione delle prove di messa in servizio;

assicurare che la documentazione operativa e tecnica della banca dati EMSWe per le navi sia messa a disposizione dei coordinatori nazionali e tenuta aggiornata.

2.   Interfacce e servizi della banca dati EMSWe per le navi

Al fine di scambiare informazioni e dettagli di identificazione della nave ed esenzioni dalle dichiarazioni, la banca dati EMSWe per le navi deve mettere a disposizione un’interfaccia da sistema a sistema e un’interfaccia web di cui ai punti 2.1 e 2.2.

La Commissione, in consultazione con i coordinatori nazionali, deve pubblicare una guida alle interfacce di sistema (System Interface Guide, SIG) che definisce i messaggi da sistema a sistema, le misure di messa in servizio e le procedure per stabilire la connessione con la banca dati EMSWe per le navi, comprese le politiche sui diritti di accesso degli utenti e il processo di registrazione degli utenti.

2.1.   Interfaccia da sistema a sistema

1)

L’interfaccia da sistema a sistema deve essere disponibile per le interfacce uniche marittime nazionali ai fini dello scambio di informazioni in modo automatizzato utilizzando una serie di messaggi predefiniti. L’interfaccia da sistema a sistema deve supportare il servizio di avvisi e il servizio di notifica delle informazioni sulla nave di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2.

2)

Gli Stati membri devono stabilire e mantenere una connessione da sistema a sistema tra l’interfaccia unica marittima nazionale e la banca dati EMSWe per le navi in conformità con la guida alle interfacce di sistema.

2.1.1.   Servizio di avvisi

La banca dati EMSWe per le navi deve utilizzare il servizio di avvisi per distribuire alle interfacce uniche marittime nazionali, che hanno precedentemente sottoscritto il servizio, i dettagli più recenti ad ogni modifica (creazione, aggiornamento o cancellazione) delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave e delle esenzioni dalle dichiarazioni. L’elenco completo delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave e delle esenzioni dalle dichiarazioni deve essere distribuito all’interfaccia unica marittima nazionale al momento della sottoscrizione del servizio.

2.1.2.   Servizio di notifica delle informazioni sulla nave

Il servizio di notifica delle informazioni sulla nave deve essere utilizzato dalle interfacce uniche marittime nazionali per fornire alla banca dati EMSWe per le navi le informazioni e i dettagli di identificazione della nave sulla base dei dati presentati dai dichiaranti in adempimento degli obblighi di dichiarazione.

In alternativa al servizio di notifica delle informazioni sulla nave, le informazioni e i dettagli di identificazione della nave possono essere forniti alla banca dati EMSWe per le navi tramite SafeSeaNet, a condizione che quest’ultimo sistema consenta lo scambio di tali informazioni.

2.2.   Interfaccia web

L’interfaccia web deve essere accessibile agli utenti autorizzati al fine di:

consultare il contenuto della banca dati EMSWe per le navi;

scaricare informazioni sulla nave in base a criteri diversi in formati diversi.

L’accesso all’interfaccia web della banca dati EMSWe per le navi deve essere concesso ai coordinatori nazionali su richiesta.

3.   Procedure per l’aggiornamento delle informazioni della banca dati EMSWe per le navi

Occorre seguire le procedure che seguono.

Informazioni e dettagli di identificazione della nave

La banca dati EMSWe per le navi deve verificare la conformità dei dati ricevuti dalle interfacce uniche marittime nazionali secondo le definizioni e le regole della serie di dati EMSWe. I dati non conformi devono essere respinti dalla banca dati EMSWe per le navi e una notifica dell’errore deve essere restituita all’interfaccia unica marittima nazionale pertinente.

Quando un record della nave viene accettato dalla banca dati EMSWe per le navi, le informazioni e i dettagli di identificazione della nave esistenti corrispondenti devono essere aggiornati in tale banca dati. Se non esiste un record della nave corrispondente, la banca dati EMSWe per le navi ne crea uno nuovo. Il record della nave deve utilizzare come identificatore il numero IMO della nave o, in alternativa, il numero MMSI e l’identificativo di chiamata. Se gli identificativi non vengono forniti, la banca dati EMSWe per le navi deve ignorare le informazioni ricevute e restituire un messaggio di errore all’interfaccia unica marittima nazionale pertinente.

La banca dati EMSWe per le navi deve confrontare gli elementi di dati delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave ricevuti con gli elementi di dati esistenti del record della nave corrispondente presente nella banca dati stessa. La banca dati EMSWe per le navi deve aggiornare ogni elemento di dati il cui valore ricevuto differisca da quello presente nella banca dati stessa. Gli elementi di dati delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave non ricevuti devono essere mantenuti invariati nella banca dati EMSWe per le navi.

Un record della nave può contenere informazioni provenienti da dichiaranti diversi.

Informazioni sulle esenzioni dalle dichiarazioni

La banca dati EMSWe per le navi recupera da SafeSeaNet tutti gli aggiornamenti delle informazioni sulle esenzioni dalle dichiarazioni dichiarate dagli Stati membri.

4.   Requisiti minimi di prestazione del sistema

Tempistiche per la disponibilità dei dati: la banca dati EMSWe per le navi deve essere sostenuta da collegamenti e reti di comunicazione dei dati che consentano il trasferimento di informazioni tra i due sistemi entro 1 minuto.

Tempistiche per l’archiviazione dei dati: l’elenco delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave e le esenzioni dalle dichiarazioni devono essere disponibili nella banca dati EMSWe per le navi senza alcun limite di tempo.

Requisiti di disponibilità del sistema: la banca dati EMSWe per le navi deve essere mantenuta in funzione come minimo per il 99 % del tempo nell’arco di un periodo di un anno, con un periodo massimo consentito di interruzione di 12 ore.

Le informazioni della banca dati EMSWe per le navi devono essere recuperabili nella misura massima possibile dopo un periodo di inattività.

Gli Stati membri devono essere informati in caso di guasto o di interruzione programmata.

5.   Misure minime di sicurezza del sistema

Identificazione: deve essere attuato un meccanismo di identificazione affidabile per identificare in modo univoco gli utenti della banca dati EMSWe per le navi con un ID utente univoco.

Autenticazione: il processo di autenticazione per l’interfaccia da sistema a sistema della banca dati EMSWe per le navi si deve basare su metodi di autenticazione riconosciuti mediante l’implementazione di un protocollo SSL bidirezionale. Per l’interfaccia utente web, gli utenti devono autenticarsi utilizzando una serie di credenziali.

Autorizzazione: al fine di accedere alle interfacce della banca dati EMSWe per le navi gli utenti devono essere autorizzati applicando misure di controllo degli accessi. Ogni accesso deve essere registrato. Le autorizzazioni devono essere riesaminate regolarmente.

Tracciabilità e responsabilizzazione: la banca dati EMSWe per le navi deve garantire la non disconoscibilità delle azioni eseguite dagli utenti attraverso le sue interfacce. A tale fine, la banca dati EMSWe per le navi deve tenere traccia di qualsiasi accesso, evento e modifica dei propri dati. Per ciascun evento si devono registrare l’identificazione dell’utente, la marca temporale e l’azione eseguita.

Integrità: la banca dati EMSWe per le navi deve effettuare controlli di integrità del sistema che prevengano eventi dannosi che potrebbero comprometterne le funzionalità.


ALLEGATO VI

SPECIFICHE TECNICHE, NORME E PROCEDURE RELATIVE ALLA CREAZIONE DELLA BANCA DATI COMUNE DEI SITI

1.   Panoramica della banca dati comune dei siti

La banca dati comune dei siti deve consentire la raccolta, l’archiviazione, l’aggiornamento e la comunicazione dei tipi di codici dei siti e degli impianti portuali seguenti:

a)

codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) (1);

b)

impianti portuali della banca dati GISIS dell’IMO;

c)

codici specifici di SafeSeaNet.

Al fine di garantire un corretto funzionamento e un’adeguata disponibilità delle informazioni, la banca dati comune dei siti deve rispettare i requisiti minimi di prestazione del sistema di cui al punto 4 e le misure minime di sicurezza del sistema di cui al punto 5.

La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, deve:

assicurare che la banca dati comune dei siti, le sue interfacce, i suoi servizi e la sua gestione degli utenti siano configurati;

assicurare che le interfacce uniche marittime nazionali siano in grado di stabilire la connessione con la banca dati comune dei siti;

coordinare l’esecuzione delle prove di messa in servizio;

assicurare che la documentazione operativa e tecnica della banca dati comune dei siti sia messa a disposizione dei coordinatori nazionali e tenuta aggiornata.

2.   Interfacce e servizi della banca dati comune dei siti

La banca dati comune dei siti deve comunicare i codici dei siti e degli impianti portuali tramite un’interfaccia da sistema a sistema e un’interfaccia web di cui ai punti 2.1 e 2.2.

La Commissione, in consultazione con i coordinatori nazionali, deve pubblicare una guida alle interfacce di sistema (System Interface Guide, SIG) che definisce i messaggi da sistema a sistema, le misure di messa in servizio e le procedure per stabilire la connessione con la banca dati comune dei siti, comprese le politiche sui diritti di accesso degli utenti e il processo di registrazione degli utenti.

2.1.   Interfaccia da sistema a sistema

L’interfaccia da sistema a sistema deve essere disponibile per le interfacce uniche marittime nazionali ai fini della fornitura di informazioni in modo automatizzato utilizzando una serie di messaggi predefiniti. L’interfaccia da sistema a sistema deve supportare il servizio di avvisi di cui al punto 2.1.1.

2.1.1.   Servizio di avvisi

La banca dati comune dei siti deve utilizzare il servizio di avvisi per distribuire alle interfacce uniche marittime nazionali, che hanno precedentemente sottoscritto il servizio, i dettagli più recenti ad ogni modifica (creazione, aggiornamento o cancellazione) di informazioni sui siti o sugli impianti portuali. L’elenco completo dei codici dei siti e degli impianti portuali deve essere distribuito all’interfaccia unica marittima nazionale al momento della sottoscrizione del servizio.

Interfaccia web

L’interfaccia web deve essere accessibile agli utenti autorizzati al fine di:

consultare il contenuto della banca dati comune dei siti;

scaricare l’elenco dei codici dei siti e degli impianti portuali in base a criteri diversi in formati diversi.

L’accesso all’interfaccia web della banca dati comune dei siti deve essere concesso ai coordinatori nazionali su richiesta.

3.   Procedure per l’aggiornamento delle informazioni della banca dati comune dei siti

La banca dati comune dei siti deve essere aggiornata sincronizzandola con gli elenchi più recenti dei codici dei siti e degli impianti portuali rispettando le procedure seguenti per tipo di codice:

UN/LOCODE: la sincronizzazione della banca dati comune dei siti con l’UN/LOCODE deve essere effettuata almeno due volte l’anno. L’elenco aggiornato dei LOCODE deve essere messo preventivamente a disposizione degli Stati membri per consultazione.

Impianti portuali della banca dati GISIS dell’IMO: deve essere stabilito un collegamento automatico tra la banca dati comune dei siti e la banca dati GISIS dell’IMO in linea con gli orientamenti in materia di trasferimento elettronico di informazioni da e verso il modulo relativo alla sicurezza marittima della banca dati GISIS. La banca dati comune dei siti deve richiedere due volte al giorno un elenco delle modifiche nel modulo relativo alla sicurezza marittima della banca dati GISIS dell’IMO e deve riprodurle di conseguenza al proprio interno.

Codici specifici di SafeSeaNet: l’aggiornamento dei codici specifici di SafeSeaNet deve essere disponibile nella banca dati comune dei siti immediatamente dopo qualsiasi aggiornamento nella banca dati centrale dei siti SafeSeaNet.

4.   Requisiti minimi di prestazione del sistema

Tempistiche per la disponibilità dei dati: la banca dati comune dei siti deve essere sostenuta da collegamenti e reti di comunicazione dei dati che consentano il trasferimento di informazioni tra i due sistemi entro 1 minuto.

Tempistiche per l’archiviazione dei dati: i codici attivi dei siti e degli impianti portuali devono essere disponibili nella banca dati comune dei siti senza alcuna limitazione di tempo. I codici disattivati dei siti e degli impianti portuali devono essere archiviati nella banca dati comune dei siti per almeno 5 anni.

Requisiti di disponibilità del sistema: la banca dati comune dei siti deve essere mantenuta in funzione come minimo per il 99 % del tempo nell’arco di un periodo di un anno, con un periodo massimo consentito di interruzione di 12 ore.

Le informazioni della banca dati comune dei siti devono essere recuperabili nella misura massima possibile dopo un periodo di inattività.

Gli Stati membri devono essere informati in caso di guasto o di interruzione programmata.

5.   Misure minime di sicurezza del sistema

Identificazione: deve essere attuato un meccanismo di identificazione affidabile per identificare in modo univoco gli utenti della banca dati comune dei siti con un ID utente univoco.

Autenticazione: il processo di autenticazione per l’interfaccia da sistema a sistema della banca dati comune dei siti si deve basare su metodi di autenticazione riconosciuti mediante l’implementazione di un protocollo SSL bidirezionale. Per l’interfaccia utente web, gli utenti devono autenticarsi utilizzando una serie di credenziali.

Autorizzazione: al fine di accedere alle interfacce della banca dati comune dei siti gli utenti devono essere autorizzati applicando misure di controllo degli accessi. Ogni accesso deve essere registrato. Le autorizzazioni devono essere riesaminate regolarmente.

Tracciabilità e responsabilizzazione: la banca dati comune dei siti deve garantire la non disconoscibilità delle azioni eseguite dagli utenti attraverso le sue interfacce. A tale fine, la banca dati comune dei siti deve tenere traccia di qualsiasi accesso, evento e modifica dei propri dati. Per ciascun evento si devono registrare l’identificazione dell’utente, la marca temporale e l’azione eseguita.

Integrità: la banca dati comune dei siti deve effettuare controlli di integrità del sistema che prevengano eventi dannosi che potrebbero comprometterne le funzionalità.


(1)  https://unece.org/trade/cefact/unlocode-code-list-country-and-territory


ALLEGATO VII

SPECIFICHE TECNICHE, NORME E PROCEDURE RELATIVE ALLA CREAZIONE DELLA BANCA DATI COMUNE HAZMAT

1.   Panoramica della banca dati comune Hazmat

La banca dati comune Hazmat consente la raccolta, l’archiviazione, l’aggiornamento e la comunicazione di informazioni sulle merci pericolose e inquinanti derivanti dalle convenzioni e dagli accordi seguenti, comprese le versioni volontarie (se del caso):

codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG);

codice internazionale per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi (IMSBC);

codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (IGC);

codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (IBC);

convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (allegato I della convenzione MARPOL);

accordi tripartiti (Circolare MEPC.2).

Al fine di garantire un corretto funzionamento e un’adeguata disponibilità delle informazioni, la banca dati comune Hazmat deve rispettare i requisiti minimi di prestazione del sistema di cui al punto 4 e le misure minime di sicurezza del sistema di cui al punto 5.

La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, deve:

assicurare che la banca dati comune Hazmat, le sue interfacce, i suoi servizi e la sua gestione degli utenti siano configurati;

assicurare che le interfacce uniche marittime nazionali siano in grado di stabilire la connessione con la banca dati comune Hazmat;

coordinare l’esecuzione delle prove di messa in servizio;

assicurare che la documentazione operativa e tecnica della banca dati comune Hazmat sia messa a disposizione dei coordinatori nazionali e tenuta aggiornata.

2.   Interfacce della banca dati comune Hazmat

La banca dati comune Hazmat deve comunicare informazioni sulle merci pericolose e inquinanti tramite un’interfaccia da sistema a sistema e un’interfaccia web di cui ai punti 2.1 e 2.2.

La Commissione, in consultazione con i coordinatori nazionali, deve pubblicare una guida alle interfacce di sistema (System Interface Guide, SIG) che definisce i messaggi da sistema a sistema, le misure di messa in servizio e le procedure per stabilire la connessione con la banca dati comune Hazmat, comprese le politiche sui diritti di accesso degli utenti e il processo di registrazione degli utenti.

2.1.   Interfaccia da sistema a sistema

L’interfaccia da sistema a sistema deve essere disponibile per le interfacce uniche marittime nazionali ai fini dello scambio di informazioni in modo automatizzato utilizzando una serie di messaggi predefiniti. L’interfaccia da sistema a sistema deve supportare il servizio di avvisi di cui al punto 2.1.1.

2.1.1.   Servizio di avvisi

La banca dati comune Hazmat deve utilizzare il servizio di avvisi per distribuire alle interfacce uniche marittime nazionali, che hanno precedentemente sottoscritto il servizio, i dettagli più recenti ad ogni modifica (creazione, aggiornamento o cancellazione) delle informazioni sulle merci pericolose e inquinanti. L’elenco completo delle informazioni sulle merci pericolose e inquinanti deve essere distribuito all’interfaccia unica marittima nazionale al momento della sottoscrizione del servizio.

2.2.   Interfaccia web

L’interfaccia web deve essere accessibile agli utenti autorizzati al fine di:

consultare l’elenco delle merci pericolose e inquinanti;

consultare le informazioni della banca dati MAR-CIS sui pericoli e i rischi associati alle merci pericolose e inquinanti;

scaricare l’elenco delle merci pericolose e inquinanti in base a criteri diversi in formati diversi.

L’accesso all’interfaccia web della banca dati comune Hazmat deve essere concesso ai coordinatori nazionali su richiesta.

3.   Procedure per l’aggiornamento della banca dati comune Hazmat

La banca dati comune Hazmat deve essere aggiornata sincronizzandola con:

la versione più recente dei codici e delle convenzioni dell’IMO (IMDG, IMSBC, IGC, IBC, allegato I della convenzione MARPOL) disponibile in RuleCheck (1);

l’elenco pubblicato più di recente degli accordi tripartiti (Circolare MEPC.2), esclusi gli accordi tripartiti provvisori.

4.   Requisiti minimi di prestazione del sistema

Tempistiche per la disponibilità dei dati: la banca dati comune Hazmat deve essere sostenuta da collegamenti e reti di comunicazione dei dati che consentano il trasferimento di informazioni tra i due sistemi entro 1 minuto.

Tempistiche per l’archiviazione dei dati: le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti devono essere disponibili nella banca dati comune Hazmat senza alcuna limitazione di tempo.

Requisiti di disponibilità del sistema: la banca dati comune Hazmat deve essere mantenuta in funzione come minimo per il 99 % del tempo nell’arco di un periodo di un anno, con un periodo massimo consentito di interruzione di 12 ore.

Le informazioni della banca dati comune Hazmat devono essere recuperabili nella misura massima possibile dopo un periodo di inattività.

Gli Stati membri devono essere informati in caso di guasto o di interruzione programmata.

5.   Misure minime di sicurezza del sistema

Identificazione: deve essere attuato un meccanismo di identificazione affidabile per identificare in modo univoco gli utenti della banca dati comune Hazmat con un ID utente univoco.

Autenticazione: il processo di autenticazione per l’interfaccia da sistema a sistema della banca dati comune Hazmat si deve basare su metodi di autenticazione riconosciuti mediante l’implementazione di un protocollo SSL bidirezionale. Per l’interfaccia utente web, gli utenti devono autenticarsi utilizzando una serie di credenziali.

Autorizzazione: al fine di accedere alle interfacce della banca dati comune Hazmat gli utenti devono essere autorizzati applicando misure di controllo degli accessi. Ogni accesso deve essere registrato. Le autorizzazioni devono essere riesaminate regolarmente.

Tracciabilità e responsabilizzazione: la banca dati comune Hazmat deve garantire la non disconoscibilità delle azioni eseguite dagli utenti attraverso le sue interfacce. A tale fine, la banca dati comune Hazmat deve tenere traccia di qualsiasi accesso, evento e modifica dei propri dati. Per ciascun evento si devono registrare l’identificazione dell’utente, la marca temporale e l’azione eseguita.

Integrità: la banca dati comune Hazmat deve effettuare controlli di integrità del sistema che prevengano eventi dannosi che potrebbero comprometterne le funzionalità.


(1)  http://www.emsa.europa.eu/rulecheck.html


ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DELLA DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL’INTERFACCIA UNICA MARITTIMA NAZIONALE

Il presente allegato fa riferimento alle informazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata di cui all’allegato B, colonne F10, F11, F12 e F13, del regolamento (UE) 2015/2446 a livello di intestazione della dichiarazione e di spedizione master, comprese le informazioni sugli articoli della spedizione master, presentate solo dal vettore marittimo o dal suo rappresentante. Le informazioni della dichiarazione sommaria di entrata a livello di spedizione house o presentate da altre parti non sono applicabili ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1239.

Al fine di garantire che al dichiarante sia richiesto di fornire le informazioni a norma del regolamento (UE) 2019/1239 solo una volta per ogni scalo in un porto, le informazioni della dichiarazione sommaria di entrata presentate dal vettore marittimo o dal suo rappresentante ed elencate nel presente allegato devono essere messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale soltanto nel caso in cui tali informazioni possano essere riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione in relazione al medesimo scalo in un porto. Tali informazioni devono essere condivise con le autorità competenti in conformità della legislazione doganale dell’Unione e garantendo la riservatezza delle informazioni commerciali e di altre informazioni sensibili scambiate.

N. del dato CDU

Nome del dato/della categoria Nome del sottodato/della sottocategoria

N. della serie di dati EMSWe

11 03 000 000

Numero di articolo

DE-048-01

12 02 008 000

Menzioni speciali, codice

DE-048-12

12 02 009 000

Menzioni speciali, testo

DE-048-13

12 03 001 000

Documento giustificativo, numero di riferimento

DE-048-14

12 03 002 000

Documento giustificativo, tipo

DE-048-15

12 05 001 000

Documento di trasporto, numero di riferimento

DE-056-02

12 05 002 000

Documento di trasporto, tipo

DE-056-03

12 08 000 000

Numero di riferimento/UCR

DE-047-14

13 02 016 000

Speditore, nome

DE-058-01

13 02 017 000

Speditore, numero di identificazione

DE-058-02

13 02 028 000

Speditore, tipologia di persona

DE-058-03

13 02 018 023

Speditore, indirizzo, via

DE-058-05

13 02 018 024

Speditore, indirizzo, via — riga supplementare

DE-058-06

13 02 018 025

Speditore, indirizzo, numero

DE-058-07

13 02 018 026

Speditore, indirizzo, casella postale

DE-058-08

13 02 018 027

Speditore, indirizzo, sottodivisione

DE-058-11

13 02 018 020

Speditore, indirizzo, paese

DE-058-12

13 02 018 021

Speditore, indirizzo, codice postale

DE-058-09

13 02 018 022

Speditore, indirizzo, città

DE-058-10

13 02 029 015

Speditore, comunicazione, identificativo

DE-058-13

13 02 029 002

Speditore, comunicazione, tipo

DE-058-14

13 03 016 000

Destinatario, nome

DE-059-01

13 03 017 000

Destinatario, numero di identificazione

DE-059-02

13 03 028 000

Destinatario, tipologia di persona

DE-059-03

13 03 018 023

Destinatario, indirizzo, via

DE-059-05

13 03 018 024

Destinatario, indirizzo, via - riga supplementare

DE-059-06

13 03 018 025

Destinatario, indirizzo, numero

DE-059-07

13 03 018 026

Destinatario, indirizzo, casella postale

DE-059-08

13 03 018 027

Destinatario, indirizzo, sottodivisione

DE-059-11

13 03 018 020

Destinatario, indirizzo, paese

DE-059-12

13 03 018 021

Destinatario, indirizzo, codice postale

DE-059-09

13 03 018 022

Destinatario, indirizzo, città

DE-059-10

13 03 029 015

Destinatario, comunicazione, identificativo

DE-059-13

13 03 029 002

Destinatario, comunicazione, tipo

DE-059-14

13 13 016 000

Parte destinataria della notifica, nome

DE-062-01

13 13 017 000

Parte destinataria della notifica, numero di identificazione

DE-062-02

13 13 028 000

Parte destinataria della notifica, tipologia di persona

DE-062-03

13 13 018 023

Parte destinataria della notifica, indirizzo, via

DE-062-04

13 13 018 024

Parte destinataria della notifica, indirizzo, via — riga supplementare

DE-062-05

13 13 018 025

Parte destinataria della notifica, indirizzo, numero

DE-062-06

13 13 018 026

Parte destinataria della notifica, indirizzo, casella postale

DE-062-07

13 13 018 027

Parte destinataria della notifica, indirizzo, sottodivisione

DE-062-10

13 13 018 020

Parte destinataria della notifica, indirizzo, paese

DE-062-11

13 13 018 021

Parte destinataria della notifica, indirizzo, codice postale

DE-062-08

13 13 018 022

Parte destinataria della notifica, indirizzo, città

DE-062-09

13 13 029 015

Parte destinataria della notifica, comunicazione, identificativo

DE-062-12

13 13 029 002

Parte destinataria della notifica, comunicazione, tipo

DE-062-13

13 14 031 000

Attore supplementare della catena di approvvigionamento, ruolo

DE-057-01

13 14 017 000

Attore supplementare della catena di approvvigionamento, numero di identificazione

DE-057-02

15 03 000 000

Data e ora stimate di arrivo  (1)

DE-022-03

16 05 020 000

Luogo di consegna, paese

DE-047-08

16 05 037 000

Luogo di consegna, luogo

DE-047-09

16 13 036 000

Luogo di carico, UN/LOCODE

DE-047-01

16 13 020 000

Luogo di carico, paese

DE-047-02

16 13 037 000

Luogo di carico, luogo

DE-047-03

16 14 036 000

Luogo di scarico, UN/LOCODE

DE-047-04

16 14 020 000

Luogo di scarico, paese

DE-047-05

16 14 037 000

Luogo di scarico, luogo

DE-047-06

16 16 037 000

Luogo di accettazione, luogo

DE-047-11

18 03 000 000

Massa lorda totale

DE-047-16

18 04 000 000

Massa lorda

DE-048-03

18 05 000 000

Descrizione delle merci

DE-048-04

18 06 003 000

Imballaggio, tipo di colli

DE-048-10

18 06 004 000

Imballaggio, numero di colli

DE-048-09

18 06 054 000

Imballaggio, marchi di spedizione

DE-048-08

18 07 055 000

Merci pericolose, numero UN

DE-049-03

18 08 000 000

Codice CUS

DE-048-07

18 09 056 000

Codice delle merci, codice della sottovoce del sistema armonizzato

DE-048-05

18 09 057 000

Codice delle merci, codice della nomenclatura combinata

DE-048-06

19 01 000 000

Indicatore del container

DE-047-15

19 03 000 000

Modo di trasporto fino alla frontiera

DE-014-03

19 07 063 000

Materiale di trasporto, numero di identificazione del container

DE-051-01

19 07 064 000

Materiale di trasporto, tipo di identificazione e dimensioni del container

DE-051-13

19 07 065 000

Materiale di trasporto, stato di riempimento del container

DE-051-03

19 08 017 000

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera, numero di identificazione

DE-005-03

19 08 067 000

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera, tipo di mezzo di trasporto

DE-005-16

19 09 017 000

Mezzo di trasporto passivo alla frontiera, numero di identificazione

DE-065-04

19 09 067 000

Mezzo di trasporto passivo alla frontiera, tipo di mezzo di trasporto

DE-048-11

19 10 068 000

Sigillo, numero di sigilli

DE-051-04

19 10 015 000

Sigillo, identificativo

DE-051-05


(1)  Si può riutilizzare soltanto per la notifica dell’arrivo [articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013].


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