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Document 01995R1238-20230701

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1238/2023-07-01

01995R1238 — IT — 01.07.2023 — 012.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(GU L 121 del 1.6.1995, pag. 31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 329/2000 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2000

  L 37

19

12.2.2000

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 569/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2003

  L 82

13

29.3.2003

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2005 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2005

  L 189

26

21.7.2005

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2005 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2005

  L 328

33

15.12.2005

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 572/2008 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2008

  L 161

7

20.6.2008

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 510/2012 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2012

  L 156

38

16.6.2012

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 623/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2013

  L 177

20

28.6.2013

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2014

  L 349

30

5.12.2014

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2206 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015

  L 314

22

1.12.2015

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2141 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2016

  L 332

13

7.12.2016

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1978 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2019

  L 308

58

29.11.2019

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1104 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2023

  L 147

65

7.6.2023



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali



Articolo 1

Campo d'applicazione

1.  
Le tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento di base o del regolamento di procedura vengono applicate in conformità del presente regolamento.
2.  
Le tasse dovute sono fissate, richieste e pagata in ►M5  euro ◄ .
3.  
Le stesse disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle soprattasse dovute all'Ufficio.
4.  
Le tasse riscosse dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento di base o del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni di diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5.  
Le decisioni sugli importi delle tasse e sulle modalità di pagamento adottate dal presidente dell'Ufficio in forza del presente regolamento sono pubblicate nel bollettino dell'Ufficio stesso.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.  
Le parti del procedimento ai sensi delle norme di procedura sono tenute al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per ciascun fatto rilevante. Se più parti agiscono congiuntamente, o sono rappresentate congiuntamente ciascuna di esse è tenuta al pagamento in qualità di obbligata solidale.
2.  
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alla procedura dinnanzi all'Ufficio, segnatamente in materia di lingue, contenute nel regolamento di base e nel regolamento di procedura.

Articolo 3

Modalità di pagamento

1.  
Le tasse e soprattasse dovute all'Ufficio sono pagate mediante versamento su conto bancario intestato all'Ufficio.

▼M11

2.  
Il presidente dell’Ufficio può autorizzare modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio.

▼B

Articolo 4

Data alla quale l'importo si considera pervenuto all'Ufficio

▼M11

1.  
L’importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all’Ufficio il giorno in cui l’importo del versamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio.

▼B

2.  
Qualora autorizzi altri modi di pagamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il presidente indica nel contempo il momento cui l'importo si considera pervenuto.

▼M2

3.  
Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato quando, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio entro il termine.

▼M2 —————

▼M2

5.  
Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciato da un istituto bancario ovvero da un ufficio postale. Tuttavia, nel caso in cui per l'ordine di versamento sia stato utilizzato il sistema elettronico di pagamento bancario SWIFT, la conferma dell'avvenuto ordine di versamento si effettua con una copia della ricevuta SWIFT, timbrata e firmata da un funzionario debitamente autorizzato della banca o dell'ufficio postale.

▼B

Articolo 5

Nome del pagatore e casuale del pagamento

1.  
Il pagatore delle tasse o soprattasse deve indicare per iscritto il proprio nome e la casuale del pagamento.

▼M11

2.  
Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di un mese. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.

▼M9

3.  
Se, effettuate ricerche presso la banca interessata, non si può stabilire l'identità della persona che ha effettuato il pagamento e l'importo non può essere rimborsato ad una persona precisa, l'importo è attribuito alle «altre entrate» entro i termini delle disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio di cui all'articolo 112 del regolamento di base, adottate dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.

▼B

Articolo 6

Pagamento incompleto

Il termine per il pagamento delle tasse e soprattasse si considera in linea di massima rispettato se l'importo della tassa e/o soprattassa sia stato integralmente versato entro il termine prestabilito. Qualora non sia stata pagata la totalità dell'importo dovuto, la somma versata sarà rimborsata dopo la scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento. L'Ufficio può tuttavia prescindere, se lo ritiene giustificato, dalla mancanza eventuale di un importo di modesta entità, salvaguardando così i diritti del pagatore.

Articolo 7

Tassa di domanda

▼M11

1.  
Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (il richiedente) è tenuto a pagare una tassa dell’ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.

Il richiedente accetta le condizioni di utilizzo della piattaforma di comunicazioni elettroniche sicure gestito dall’Ufficio e usa la piattaforma per presentare le domande di cui al primo comma e altri documenti, ricevere le notifiche e i documenti inviati dall’Ufficio, rispondere a tali notifiche ed effettuare altre azioni.

Il richiedente è tenuto a pagare una tassa di 800 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.

▼M9

2.  
Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 del presente regolamento entro il giorno della presentazione della domanda, presso l'Ufficio o presso una delle sezioni distaccate istituite o uno degli organismi nazionali incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

▼B

3.  
Se l'importo della tasse di domanda non si considera pervenuto all'Ufficio all'atto del ricevimento della domanda, l'Ufficio fissa, a norma dell'articolo 51 del regolamento di base un termine di due settimane entro il quale la data attribuita alla domanda rimane invariata. L'Ufficio non invia all'interessato una nuova richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base prima della scadenza di detto termine.
4.  
Se l'importo della tassa si considera pervenuto dopo la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3, la data di ricezione dell'importo si considera come data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

▼M2

5.  
Il disposto del paragrafo 4 non si applica quando il richiedente abbia fornito, congiuntamente alla domanda, prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

▼B

6.  
Fintantoché l'importo della tassa non si considera pervenuto dall'Ufficio, questo non pubblica la correlativa domanda e posticipa l'esecuzione dell'esame tecnico.

▼M11

7.  
Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento di base, l’Ufficio rimborsa la tassa di domanda al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.

▼B

Articolo 8

Tasse relative all'esame tecnico

▼M8

1.  
Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato I, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato I deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale.

▼B

2.  
La tassa di esame per il primo ciclo vegetativo deve essere pagata ►M1  ————— ◄ dal termine ultimo di ricezione del materiale necessario per l'esame tecnico.
3.  
Per ciascuno dei cicli vegetativi successivi, la tassa di esame deve essere pagata quanto meno oltre un mese prima dell'inizio del ciclo vegetativo, salvo diversa disposizione dell'Ufficio.
4.  
Il presidente dell'Ufficio pubblica le date per il pagamento delle tasse d'esame tecnico nel bollettino dell'ufficio.
5.  
Per le relazioni d'esame sui risultati di esami tecnici già effettuati, a norma dell'articolo 27 del regolamento di procedura prima della data di deposito della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, deve essere pagata una tassa amministrativa entro il termine fissato dall'Ufficio.

▼M9

L'importo della tassa è determinato dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione ed è pubblicato nel bollettino dell'Ufficio.

▼B

Articolo 9

Tassa annuale

▼M12

1.  
L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 380 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.

▼M2

2.  

La tassa annuale deve essere pagata:

a) 

per quanto concerne il primo anno di validità della privativa comunitaria, entro 60 giorni dalla concessione della privativa; e

b) 

per quanto concerne gli anni successivi della validità della privativa comunitaria, il primo giorno del mese civile anteriore al mese dell'anniversario della concessione.

▼B

3.  
L'Ufficio invia al titolare una richiesta di pagamento indicante le clausole del pagamento, nonché un ragguaglio sull'applicazione eventuale di una soprattassa a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

▼M11

4.  
L’Ufficio non rimborsa gli importi pagati in relazione alla tassa annuale allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali, a meno che l’Ufficio non abbia ricevuto una rinuncia a una privativa comunitaria per varietà vegetali tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione, come specificato al paragrafo 2, lettera b). Le rinunce pervenute dopo la data di scadenza annuale della concessione non saranno prese in considerazione per tali pagamenti.

▼B

Articolo 10

Tasse per richieste particolari

1.  

Chiunque presenti una richiesta particolare è tenuto al pagamento di una tassa secondo le modalità seguenti:

a) 

domanda di licenza obbligatoria, comprese eventuali iscrizioni nei registri, domanda di licenza concedibile dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base, oppure domanda di modifica di tali licenze (tassa per licenza obbligatoria), eccettuale le richieste della Commissione o degli Stati membri, presentate nei casi previsti dall'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base: 1 500 ►M5  EUR ◄

b) 

richiesta d'iscrizione dei seguenti atti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali (tassa di registro):

— 
trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
— 
licenza contrattuale;
— 
identificazione delle varietà quali varietà iniziali ed essenziali derivate;
— 
azioni relative alle rivendicazioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 99 del regolamento;
— 
garanzia o altro diritto reale sulla privativa comunitaria;
oppure
— 
esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di base: ►M2  100 EUR ◄
c) 

ogni richiesta d'iscrizione nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o nel registro delle private comunitarie per ritrovati vegetali, diversa da quelle menzionate alle lettere a) e b): 100 ►M5  EUR ◄

d) 

richiesta di fissazione dell'importo delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 5 del regolamento di base: 100 ►M5  EUR ◄

2.  
Le tasse di cui al paragrafo 1 sono dovute alla data di ricezione della richiesta relativa all'atto ufficiale corrispondente. Se il pagamento non è pervenuto in tempo utile, si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base.

▼M2

3.  
Qualora una richiesta d'iscrizione di cui alle lettere b) o c) del paragrafo 1 riguardi più di una domanda o di un diritto registrato, richiesto o detenuto dalla stessa persona, va applicata soltanto una tassa.

▼B

Articolo 11

Tassa di ricorso

▼M12

1.  
Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 2 100  EUR per l’espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

▼B

2.  
La tassa di ricorso deve essere pagata per un terzo alla data in cui il ricorso è ricevuto dall'Ufficio; a questa terza parte della tassa si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base. I rimanenti due terzi devono essere pagati, a richiesta dell'Ufficio, entro il mese successivo alla trasmissione del ricorso alla commissione di ricorso da parte del servizio competente dell'Ufficio stesso.
3.  
È disposto il rimborso della tassa di ricorso già versata, per ordine del presidente dell'Ufficio, in caso di revisione interlocutoria e da parte della commissione di ricorso negli altri casi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 83, paragrafo 4 del regolamento di base.
4.  
Il paragrafo 1 non si applica se il ricorso è presentato dalla Commissione o da uno Stato membro avverso una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 12

Tasse fissate dal presidente dell'Ufficio

▼M12

1.  

Il presidente dell’Ufficio fissa l’importo delle seguenti tasse:

a) 

la tassa amministrativa prevista all’articolo 8, paragrafo 5;

b) 

le tasse per il rilascio di copie certificate di documenti;

c) 

la tassa amministrativa di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura;

d) 

la tassa amministrativa relativa alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di cui all’articolo 20 del regolamento di base;

e) 

la tassa amministrativa relativa all’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per varietà vegetali, di cui all’articolo 59 del regolamento di base.

2.  
Il presidente dell’Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere da a), ad e) al pagamento anticipato.

▼M9 —————

▼B

Articolo 14

Deroghe

1.  
In deroga all'articolo 7, la data di presentazione attribuita alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base rimane invariata per tutte le domande presentate in conformità dell'articolo 116, paragrafo 1 o paragrafo 2, dello stesso regolamento. Se entro il 30 settembre 1995 viene fornita la prova sufficiente del fatto che il richiedente la privativa abbia espletato tutti gli atti necessari per il pagamento della tassa di domanda.
2.  
In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, deve essere pagata una tassa amministrativa di 100 ►M5  EUR ◄ nel caso in cui l'esame tecnico della varietà venga effettuato sulla base dei risultati disponibili di eventuali lavori svolti per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3 del regolamento di base. Questa tassa amministrativa deve essere pagata entro il 30 novembre 1995.

▼M9 —————

▼B

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M12




ALLEGATO I

Tasse relative all’esame tecnico di cui all’articolo 8

La tassa da pagare per l’esame tecnico di una varietà è stabilita nel rispetto della seguente tabella:



(in EUR)

 

Gruppo di spesa

Tassa

Gruppo agricolo

1

Patata

2 580

2

Graminacee

3 650

3

Altre specie agricole

1 980

Gruppo della frutta

4

Mela

4 130

5

Altre specie di frutta

4 130

Gruppo ornamentale

6

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 390

7

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

3 070

8

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 760

9

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

2 890

10

Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali

3 550

Gruppo di ortaggi

11

Ortaggi, prove di campo in serra

3 570

12

Ortaggi, prove di campo all’aperto

3 280

▼M2 —————

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