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Document 32022R1621

    Regolamento (UE) 2022/1621 del Consiglio del 20 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    ST/12081/2022/INIT

    GU L 244 del 21.9.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1621/oj

    21.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 244/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/1621 DEL CONSIGLIO

    del 20 settembre 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure di cui alla decisione 2013/798/PESC del Consiglio.

    (2)

    Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe all’embargo sulle armi.

    (3)

    Il 20 settembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1626 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione UNSC 2648 (2022).

    (4)

    Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    In deroga all’articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:

    a)

    destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);

    b)

    relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che la fornitura di assistenza e servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;

    c)

    relativi alla fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;

    d)

    relativi all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    e)

    relativi alla fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

    (2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2022/1626 del Consiglio, del 20 settembre 2022, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 244 del 21.9.2022, pag. 17).


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