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Document 52012XC0605(01)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 [SWD(2012) 130 final] [SWD(2012) 131 final] Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 158 del 5.6.2012, p. 4–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/4


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012

[SWD(2012) 130 final]

[SWD(2012) 131 final]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 158/04

INDICE

INTRODUZIONE

POLITICA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E DIRETTIVA ETS

1.

MISURE SPECIFICHE CONTEMPLATE DAI PRESENTI ORIENTAMENTI

1.1.

Aiuti alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette)

1.2.

Aiuti agli investimenti a favore di centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le nuove centrali elettriche attrezzate per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (predisposte per CCS)

1.3.

Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

1.4.

Aiuti connessi all'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.

Campo di applicazione dei presenti orientamenti

2.2.

Definizioni

3.

MISURE DI AIUTO COMPATIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

3.1.

Aiuti alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette)

3.2.

Aiuti agli investimenti a favore di nuove centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le nuove centrali elettriche predisposte per CCS

3.3.

Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

3.4.

Aiuti connessi all'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE

3.5.

Proporzionalità

4.

CUMULO

5.

DISPOSIZIONI FINALI

5.1.

Relazioni annuali

5.2.

Trasparenza

5.3.

Controllo

5.4.

Periodo di applicazione e revisione

ALLEGATO I

Definizioni

ALLEGATO II

Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette

ALLEGATO III

Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti corrispondenti ai codici NACE di cui all'allegato II

ALLEGATO IV

Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO2/MWh)

INTRODUZIONE

POLITICA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E DIRETTIVA ETS

1.

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 (1), ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (in appresso «ETS-UE») mentre la direttiva 2009/29/CE (2) lo ha perfezionato e esteso con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013. La direttiva 2003/87/CE modificata (3) è in appresso denominata «la direttiva ETS» La direttiva 2009/29/CE fa parte di un pacchetto legislativo contenente misure per combattere il cambiamento climatico e promuovere le energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Il pacchetto era stato principalmente concepito per raggiungere l'obiettivo globale dell'Unione in materia ambientale: ridurre le emissioni di gas serra del 20 % rispetto al 1990 e raggiungere una quota pari al 20 % di energie rinnovabili nel consumo energetico totale dell'Unione entro il 2020.

2.

La direttiva ETS prevede le seguenti misure speciali e temporanee per talune imprese: aiuti per compensare l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica derivante dall'integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell'ETS-UE (generalmente denominati «costi delle emissioni indirette»), aiuti all'investimento a favore di centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le nuove centrali elettriche attrezzate per la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 in modo ambientalmente sicuro (predisposte per CCS), quote opzionali a titolo gratuito per un periodo transitorio nel settore dell'energia elettrica in alcuni Stati membri e esclusione di alcuni impianti di piccole dimensioni dall'ETS-UE se la riduzione delle emissioni di gas serra può essere ottenuta fuori dal quadro di tale sistema con costi amministrativi inferiori.

3.

Le misure speciali e temporanee previste nel contesto dell'attuazione della direttiva ETS implicano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 108 del trattato, gli aiuti di Stato devono essere notificati dagli Stati membri alla Commissione e non devono essere eseguiti prima dell'approvazione di quest'ultima.

4.

Al fine di assicurare la trasparenza e la certezza giuridica, i presenti orientamenti illustrano i criteri di compatibilità che saranno applicati a queste misure di aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, perfezionato ed esteso dalla direttiva 2009/29/CE.

5.

Conformemente alla valutazione comparata formulata nel piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato del 2005 (4), l'obiettivo principale del controllo sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuazione dell'ETS-UE consiste nel garantire che tali aiuti si traducano in una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra più significativa di quanto avverrebbe in mancanza di tali aiuti e nel far sì che i loro effetti positivi compensino quelli negativi in termini di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Gli aiuti di Stato devono essere necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'ETS-UE (necessità degli aiuti) e devono limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato (proporzionalità dell'aiuto) senza dare luogo a distorsioni indebite della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

6.

Poiché le disposizioni introdotte dalla direttiva 2009/29/CE entreranno in vigore a partire dal 1o gennaio 2013, gli aiuti di Stato non possono essere ritenuti necessari ad alleggerire alcun onere derivante da tale direttiva prima di tale data. Di conseguenza le misure interessate dai presenti orientamenti possono solamente essere autorizzate per i costi sostenuti a partire dal 1o gennaio 2013, eccetto per gli aiuti di Stato connessi all’assegnazione transitoria facoltativa di quote a titolo gratuito ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica (in alcuni Stati membri) che possono comprendere, a determinate condizioni, gli investimenti realizzati a partire dal 25 giugno 2009 e che figurano nel piano nazionale.

1.   MISURE SPECIFICHE CONTEMPLATE DAI PRESENTI ORIENTAMENTI

1.1.   Aiuti alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette)

7.

A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva ETS, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (in appresso denominati «costi delle emissioni indirette»), onde compensare tali costi conformemente alle norme sugli aiuti di Stato. Ai fini dei presenti orientamenti, la «rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica» si riferisce a uno scenario caratterizzato dall'incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese trasferiscono la produzione al di fuori dell'Unione perché non possono trasferire l'aumento dei costi provocato dall'ETS-UE alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.

8.

Affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica si persegue un obiettivo ambientale, in quanto gli aiuti mirano a evitare un incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra a causa del trasferimento della produzione al di fuori dell'Unione, in assenza di un accordo internazionale vincolante in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Al tempo stesso, gli aiuti per i costi delle emissioni indirette potrebbero avere un impatto negativo sull'efficacia dell'ETS-UE. Se non adeguatamente mirati, gli aiuti potrebbero sollevare i beneficiari dai costi delle proprie emissioni indirette, limitando in tal modo gli incentivi per ridurre le emissioni e innovare il settore. Di conseguenza, i costi per ridurre le emissioni sarebbero sostenuti principalmente da altri settori dell'economia. Inoltre, tali aiuti di Stato potrebbero provocare distorsioni significative della concorrenza nel mercato interno, in particolare quando le imprese di uno stesso settore sono trattate in maniera differente nei vari Stati membri a causa dei diversi vincoli di bilancio. Pertanto, i presenti orientamenti devono perseguire tre obiettivi specifici: ridurre al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica, mantenere l’obiettivo dell'ETS-UE di procedere a una decarbonizzazione efficace in termini di costi e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

9.

Durante il processo d'adozione della direttiva 2009/29/CE, la Commissione ha reso pubblica una dichiarazione (5) che definisce i principi essenziali che intende applicare in materia di aiuti di Stato per i costi delle emissioni indirette al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

10.

La Commissione ha valutato, a livello dell'Unione, la misura in cui un settore o sottosettore sia in grado di trasferire i costi delle emissioni indirette sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio, situati al di fuori del territorio dell’Unione.

11.

L’importo massimo dell’aiuto che gli Stati membri possono concedere deve essere calcolato secondo una formula che prenda in considerazione i livelli della produzione di base dell'impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell'impianto, secondo la definizione dei presenti orientamenti, nonché il fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato. Tale formula garantisce che l’aiuto sia proporzionato e che mantenga gli incentivi per l'efficienza in materia di energia elettrica e per il passaggio dall'energia elettrica «grigia» all'energia elettrica «verde», in conformità del considerando 27 della direttiva 2009/29/CE.

12.

Inoltre, per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno e mantenere l'obiettivo dell'ETS-UE di procedere ad una decarbonizzazione efficace in termini di costi, l'aiuto non deve compensare integralmente i costi delle quote UE trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica e deve venire progressivamente ridotto. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il fatto che le intensità di aiuto siano decrescenti è fondamentale per evitare la dipendenza dagli aiuti. Inoltre, le intensità di aiuto decrescenti manterranno sia gli incentivi di lungo periodo per la piena internalizzazione delle esternalità ambientali che gli incentivi a breve termine per favorire il passaggio a tecnologie a basse emissioni di CO2, sottolineando al tempo stesso il carattere temporaneo dell'aiuto e contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

1.2.   Aiuti agli investimenti a favore di centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le nuove centrali elettriche attrezzate per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (predisposte per CCS)

13.

Secondo la dichiarazione della Commissione al Consiglio europeo (6) per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS sull’uso delle entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote, gli Stati membri possono utilizzare tali entrate, tra il 2013 e 2016, per finanziare la costruzione di centrali elettriche altamente efficienti, comprese nuove centrali elettriche attrezzate per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS). L’articolo 33 della direttiva 2009/31/CE del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (7), prevede tuttavia che gli Stati membri provvedano affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 MW abbiano accertato che siano soddisfatte alcune condizioni, ovverosia la disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, la fattibilità tecnica ed economica delle strutture di trasporto e la possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2. Se la valutazione è positiva, un’area sufficiente del sito dell'impianto deve essere dedicata all'attrezzatura necessaria per la cattura e la compressione di CO2  (8).

14.

Tale misura di aiuto deve mirare a migliorare la tutela dell'ambiente, riducendo le emissioni di CO2 rispetto alle tecnologie più avanzate, e a correggere un fallimento del mercato, grazie a un impatto sostanziale sull'ambiente. Gli aiuti devono essere necessari, proporzionati ed avere un effetto di incentivazione. Gli aiuti per la realizzazione della cattura e dello stoccaggio di CO2 non rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti e vengono già valutati alla luce di altre norme vigenti in materia di aiuti di Stato, in particolare la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (9).

15.

Al fine di garantire la proporzionalità dell’aiuto, l’intensità massima di aiuto deve variare a seconda del contributo all’aumento della protezione dell'ambiente e della riduzione delle emissioni di CO2 (obiettivo della direttiva ETS) della nuova centrale elettrica. Pertanto, l’avvio entro il 2020 dell’attuazione dell’intera catena di CCS (ovverosia, costruzione ed effettivo avvio delle operazioni di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2) da parte delle nuove centrali elettriche deve essere ricompensata rispetto ad una situazione in cui le nuove centrali elettriche siano predisposte per CCS, ma non avviino l’attuazione della catena CCS entro il 2020. Inoltre, valutando due progetti simili relativi a nuove centrali elettriche predisposte per CCS, le intensità massime di aiuto ammesse devono essere più elevate per i progetti selezionati a seguito di una procedura di gara autenticamente competitiva, fondata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca che gli aiuti si limitino effettivamente al minimo necessario e promuova la concorrenza sul mercato della produzione di energia elettrica. In queste circostanze, è possibile ritenere che le rispettive offerte rispecchino tutti i possibili benefici che potrebbero derivare dall’investimento supplementare.

1.3.   Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

16.

Ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva ETS, gli Stati membri che soddisfano determinate condizioni relative all'interconnettività della loro rete elettrica nazionale, alla loro quota di combustibili fossili nella produzione di energia elettrica e al livello di PIL pro capite in relazione alla media dell’Unione, hanno la possibilità di derogare temporaneamente al principio della messa all'asta integrale e di concedere quote a titolo gratuito a produttori di energia elettrica che sono in attività al 31 dicembre 2008, o che hanno fisicamente avviato il processo d'investimento per la modernizzazione entro il 31 dicembre 2008. In cambio della possibilità di concedere quote a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica, gli Stati membri ammissibili devono presentare un piano di investimento nazionale (in appresso, «piano nazionale») che stabilisce gli investimenti effettuati da parte dei beneficiari delle quote a titolo gratuito o da altri operatori nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture, nelle tecnologie pulite e nella diversificazione del loro mix energetico e delle fonti di approvvigionamento.

17.

Questa deroga al principio della messa all’asta integrale mediante l'assegnazione delle quote a titolo gratuito per un periodo transitorio comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, poiché gli Stati membri rinunciano a delle entrate concedendo le quote gratuitamente e accordano un vantaggio selettivo ai produttori di energia elettrica che possono essere in concorrenza con i produttori di energia di altri Stati membri, cosa che può di conseguenza falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nel mercato interno. Elementi di aiuto di Stato sono altresì presenti a livello degli investimenti che i beneficiari delle quote gratuite realizzeranno a costi inferiori.

1.4.   Aiuti connessi all'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE

18.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva ETS, gli Stati membri possono escludere gli impianti di piccole dimensioni e gli ospedali dal sistema ETS-UE, purché siano soggetti a misure che permettano di ottenere una riduzione equivalente delle emissioni di gas serra. Gli Stati membri possono proporre misure applicabili agli impianti di piccole dimensioni e agli ospedali che contribuiranno alla riduzione delle emissioni in misura equivalente al sistema ETS-UE. Questa possibilità di escluderli dall'ETS-UE è intesa a offrire il massimo beneficio in termini di riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente esclusa dal sistema.

19.

L'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE può implicare aiuti di Stato. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire se escludere o meno gli impianti di piccole dimensioni dall'ETS-UE, ed eventualmente quale tipo escludere, e per decidere quali misure richiedere. Pertanto, non si può escludere che le misure imposte dagli Stati membri possano costituire un vantaggio economico a favore di impianti di dimensioni ridotte ed ospedali esclusi dall'ETS-UE che potrebbe falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nel mercato interno.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione dei presenti orientamenti

20.

I presenti orientamenti si applicano esclusivamente alle specifiche misure di aiuto previste nel quadro dell'attuazione della direttiva ETS. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (10) non si applica a tali misure.

2.2.   Definizioni

21.

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

3.   MISURE DI AIUTO COMPATIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

22.

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se hanno per effetto un incremento della tutela ambientale (riduzione delle emissioni dei gas serra) senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto, la Commissione valuta gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune rispetto ai suoi effetti potenzialmente negativi, quali la distorsione degli scambi e della concorrenza. Per questo motivo, la durata dei regimi di aiuto non deve oltrepassare quella dei presenti orientamenti, fatta salva la possibilità, per uno Stato membro, di notificare nuovamente una misura per prolungarla oltre la scadenza del termine previsto dalla decisione della Commissione che autorizza il regime di aiuti.

3.1.   Aiuti alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette)

23.

Per i settori e i sottosettori elencati nell’allegato II, gli aiuti destinati a compensare i costi delle quote ETS-UE trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica a seguito dell'attuazione della direttiva ETS a partire dal 1o gennaio 2013 saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente sezione.

Obiettivo e necessità dell'aiuto

24.

Ai fini dei presenti orientamenti, l’obiettivo dell’aiuto è quello di prevenire rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote UE sui prezzi dell’energia elettrica sostenuti dal beneficiario, se i suoi concorrenti di paesi terzi non sostengono simili costi di CO2 nel prezzo dell'energia elettrica e il beneficiario non è in grado di trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.

25.

Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che esistano rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori o dei sottosettori elencati nell'allegato II.

Intensità massima dell'aiuto

26.

L’intensità dell’aiuto non deve superare l'85 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2013, 2014 e 2015, l'80 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2016, 2017 e 2018 e il 75 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2019 e 2020.

Calcolo dell'importo massimo di aiuto

27.

L'importo massimo dell'aiuto per impianto che fabbrica i prodotti oggetto dei settori e dei sottosettori di cui all'allegato II deve essere calcolato in base alla seguente formula:

a)

se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l’importo massimo dell’aiuto per impianto per i costi sostenuti nell’anno t è uguale a:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO

dove, AIt è l’intensità di aiuto nell’anno t, espressa in forma frazionaria (es. 0,8), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) (nell'anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2), E è il parametro applicabile di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica specifico del prodotto di cui all'allegato III e BO è la produzione di base. Tali concetti vengono definiti all'allegato I;

b)

se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l’importo massimo dell’aiuto per impianto per i costi sostenuti nell’anno t è uguale a:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC

dove, AIt è l’intensità di aiuto nell’anno t, espressa in forma frazionaria (es. 0,8), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 (tCO2/MWh) (nell'anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno t-1 (EUR/tCO2), EF è il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica e BEC è il consumo di base di energia elettrica (MWh). Tali concetti vengono definiti all'allegato I.

28.

Se un impianto fabbrica prodotti ai quali è applicabile un parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III e prodotti ai quali è applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica pari a 0,7, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto.

29.

Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioè nei settori e sottosettori elencati nell’allegato II che prodotti che non sono ammissibili agli aiuti, l’importo massimo dell’aiuto sarà calcolato soltanto per i prodotti ammissibili.

30.

L'aiuto potrà essere versato al beneficiario l'anno in cui i costi sono sostenuti o l'anno successivo. Se l’aiuto è versato nell'anno in cui i costi sono sostenuti, deve essere previsto un meccanismo di adeguamento dei pagamenti ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell'anno successivo.

Effetto di incentivazione

31.

La condizione dell’effetto di incentivazione si ritiene soddisfatta se tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 risultano soddisfatte.

3.2.   Aiuti agli investimenti a favore di nuove centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le nuove centrali elettriche predisposte per CCS

32.

Gli aiuti agli investimenti concessi tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 per nuove centrali elettriche altamente efficienti saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente sezione.

33.

Gli aiuti agli investimenti a favore delle nuove centrali elettriche ad elevata efficienza possono essere concessi soltanto qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la nuova centrale elettrica ad elevata efficienza supera il valore di rendimento di riferimento armonizzato delle centrali di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o il valore di rendimento di riferimento pertinente in vigore alla data in cui l'aiuto è concesso. Le nuove centrali elettriche ad elevata efficienza che si limitano a rispettare tali valori di rendimento di riferimento non sono ammissibili agli aiuti; e

b)

la decisione di approvazione dell’autorità che concede gli aiuti viene adottata tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016.

Obiettivo e necessità dell'aiuto

34.

Gli Stati membri devono dimostrare che l’aiuto mira a rimediare ad un fallimento del mercato grazie ad un sostanziale impatto sulla tutela ambientale. L'aiuto deve avere un effetto di incentivazione che determini un cambiamento del comportamento del beneficiario dell’aiuto; l'effetto di incentivazione sarà dimostrato mediante uno scenario controfattuale che fornisca la prova che, senza l’aiuto, il beneficiario non avrebbe effettuato l’investimento. Inoltre, il progetto sovvenzionato non deve essere avviato prima della presentazione della domanda di aiuto. Infine, gli Stati membri devono dimostrare che gli aiuti non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in particolare se gli aiuti sono concentrati su un numero limitato di beneficiari e se sono in grado di rafforzare la posizione dei beneficiari sul mercato (a livello di gruppo d'imprese).

Costi ammissibili

35.

I costi ammissibili saranno limitati ai costi totali degli investimenti nel nuovo impianto (attività materiali e immateriali) che sono strettamente necessari per la costruzione della nuova centrale. Inoltre, in caso di costruzione di una centrale elettrica predisposta per CCS, saranno ammissibili i costi connessi alla dimostrazione della fattibilità economica e tecnica complessiva dell'attuazione dell'intera catena di CCS. Ai sensi dei presenti orientamenti, i costi di installazione delle apparecchiature per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 non sono costi ammissibili, in quanto gli aiuti per l'attuazione del CCS vengono già valutati alla luce della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

Intensità massime dell'aiuto

36.

Per le nuove centrali elettriche altamente efficienti che sono predisposte per CCS e che iniziano l'attuazione dell'intera catena di CCS entro il 2020, l’aiuto non deve superare il 15 % dei costi ammissibili.

37.

Per le nuove centrali elettriche altamente efficienti che sono predisposte per CCS ma che non cominciano ad attuare l’intera catena CCS prima del 2020 e alle quali l'aiuto è concesso in seguito a una procedura di gara autenticamente competitiva che promuove i) l'installazione nella nuova centrale delle tecnologie di produzione di energia più ecologiche e che producono emissioni di CO2 inferiori rispetto alle tecnologie più avanzate e ii) la concorrenza sul mercato della generazione dell’energia elettrica, l’aiuto non deve superare il 10 % dei costi ammissibili. Detta procedura di gara deve basarsi su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori ed essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti.

38.

Per le nuove centrali elettriche ad elevata efficienza che non soddisfano le condizioni di cui ai punti 36 e 37, l’aiuto non deve superare il 5 % dei costi ammissibili.

39.

Qualora l'attuazione dell'intera catena di CCS non inizi prima del 2020, l'aiuto deve essere ridotto al 5 % dei costi ammissibili dell'investimento ovvero al 10 %, se risultano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 3.2, punto 37. In caso di versamento anticipato dell'aiuto, gli Stati membri devono recuperare gli importi versati in eccesso.

3.3.   Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

40.

Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2019 gli aiuti di Stato connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica e gli investimenti previsti nei piani nazionali, a norma dell'articolo 10 quater, della direttiva ETS, saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

le quote a titolo gratuito per un periodo transitorio sono concesse a norma dell’articolo 10 quater della direttiva ETS e in conformità della decisione della Commissione sugli orientamenti metodologici per l'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 3, della direttiva ETS (12), nonché della comunicazione della Commissione sull'applicazione facoltativa dell'articolo 10 quater della direttiva ETS (13);

b)

il piano nazionale persegue un obiettivo d'interesse comune, come una maggiore tutela ambientale alla luce degli obiettivi generali della direttiva ETS;

c)

il piano nazionale comprende investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture, nelle tecnologie pulite e nella diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento conformemente alla direttiva ETS effettuati dopo il 25 giugno 2009;

d)

il valore di mercato (a livello di gruppi di imprese) delle quote gratuite per tutto il periodo di assegnazione [calcolato secondo la comunicazione della Commissione del 29 marzo 2011 (14) o secondo i pertinenti orientamenti in vigore al momento della concessione degli aiuti] non supera il costo totale degli investimenti effettuati dal beneficiario delle quote gratuite (a livello di gruppi di imprese). Se i costi totali dell'investimento sono inferiori al valore di mercato delle quote o se il destinatario delle quote gratuite non intraprende alcun investimento ammissibile nel quadro del piano nazionale, i destinatari delle quote gratuite devono trasferire la differenza verso un meccanismo che consenta di finanziare altri investimenti ammissibili a norma dei piani nazionali; e

e)

gli aiuti non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in particolare se gli aiuti sono concentrati su un numero limitato di beneficiari e se sono in grado di rafforzare la posizione dei beneficiari sul mercato (a livello di gruppo d'imprese).

Effetto di incentivazione

L’effetto di incentivazione si ritiene soddisfatto per gli investimenti effettuati a partire dal 25 giugno 2009.

Costi ammissibili

41.

I costi ammissibili devono limitarsi ai costi degli investimenti totali (attività materiali e immateriali) elencati nel piano nazionale corrispondenti al valore di mercato delle quote gratuite [calcolato secondo la comunicazione della Commissione del 29 marzo 2011 (15) o secondo i pertinenti orientamenti in vigore al momento della concessione degli aiuti] concesse a ciascun beneficiario, indipendentemente dai costi e dai benefici di esercizio dell'impianto in questione.

Intensità massima dell'aiuto

42.

L'aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

3.4.   Aiuti connessi all'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE

43.

Gli aiuti connessi all’esclusione degli impianti di dimensioni ridotte o degli ospedali esentati dal sistema ETS-UE a partire dal 1o gennaio 2013 saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché gli impianti di dimensioni ridotte e gli ospedali siano soggetti a misure che permettano di ottenere una riduzione equivalente delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 27 della direttiva ETS e purché lo Stato membro rispetti le condizioni di cui all’articolo 27 della direttiva ETS.

Effetto di incentivazione

44.

La condizione dell’effetto di incentivazione si ritiene soddisfatta se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla sezione 3.4.

3.5.   Proporzionalità

45.

Lo Stato membro deve dimostrare che l'importo degli aiuti a favore del beneficiario si limita al minimo necessario. In particolare, gli Stati membri possono concedere aiuti con intensità di aiuto inferiori a quelle menzionate nei presenti orientamenti.

4.   CUMULO

46.

I massimali d'aiuto fissati dai presenti orientamenti non devono essere superati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente da risorse statali o sia parzialmente cofinanziato dall'Unione.

47.

Gli aiuti considerati compatibili in forza dei presenti orientamenti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato né con altre forme di finanziamento dell'Unione, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dai presenti orientamenti. Tuttavia, quando le spese ammissibili agli aiuti a titolo di misure che rientrano nei presenti orientamenti sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

5.1.   Relazioni annuali

48.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (16) e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (17), gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.

49.

Oltre a quanto previsto dai suddetti regolamenti, le relazioni annuali sulle misure di aiuto per la tutela ambientale devono contenere informazioni supplementari relative ai rispettivi regimi approvati. In particolare, gli Stati membri devono fornire nelle loro relazioni annuali le seguenti informazioni:

il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprietà,

i settori o i sottosettori in cui opera il beneficiario,

l'anno per il quale è concesso l'aiuto e l'anno in cui l'aiuto è effettivamente erogato,

la produzione di base per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente,

gli incrementi o diminuzioni sostanziali della capacità, se del caso,

la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base,

la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del settore o del sottosettore pertinente per l'anno per il quale è erogato l'aiuto,

la produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni impianto sovvenzionato che non sono oggetto del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica),

il consumo di base di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica),

il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli anni utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica),

il consumo annuo di energia elettrica dell’impianto per l'anno per il quale è concesso l'aiuto (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica),

il prezzo a termine delle quote UE utilizzato per calcolare l'importo dell'aiuto per beneficiario,

l'intensità di aiuto,

il fattore nazionale di emissione di CO2 .

50.

La Commissione procederà ad un controllo periodico degli aiuti concessi alle imprese operanti in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica di cui alla sezione 3.1. Contestualmente, essa aggiornerà i dati sull'entità dei costi indiretti trasferiti e sulle eventuali conseguenze a livello di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

51.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per nuove centrali elettriche altamente efficienti, comprese quelle predisposte per CCS, gli Stati membri devono fornire nelle loro relazioni annuali le seguenti informazioni:

i nomi dei beneficiari,

l'importo degli aiuti per beneficiario,

l'intensità di aiuto,

la verifica della conformità alle condizioni di cui alla sezione 3.2, punto 32, per quanto riguarda il calendario della concessione dell'aiuto,

la verifica della conformità alle condizioni di cui alla sezione 3.2, punto 36 per quanto riguarda l'inizio dell'attuazione dell'intera catena di CCS prima del 2020.

5.2.   Trasparenza

52.

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nell'Unione. In particolare, è necessario garantire agli Stati membri, agli operatori economici, alle parti interessate e alla Commissione un accesso immediato al testo integrale di tutti i regimi di aiuti applicabili in materia di tutela ambientale.

53.

Tale obiettivo è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti internet. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto, la Commissione richiede sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicarle l'indirizzo Internet della pubblicazione.

5.3.   Controllo

54.

Gli Stati membri si impegnano a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione di aiuti per tutte le misure. Tali documenti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservati per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti e essere messi a disposizione della Commissione su richiesta della medesima.

5.4.   Periodo di applicazione e revisione

55.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

56.

I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2020. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione potrà modificarli prima di tale scadenza sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o di politica ambientale, ovvero per tenere conto di altre politiche dell'Unione o di impegni internazionali. Modifiche potrebbero infatti rendersi necessarie alla luce di futuri accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici e della futura normativa in materia adottata nell’Unione. Successivamente alla loro adozione, la Commissione può effettuare una revisione dei presenti orientamenti ogni due anni.

57.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione degli orientamenti medesimi nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa. A tutti gli aiuti illegalmente concessi la Commissione applicherà le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (18).


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(3)  Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag 18); direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag 3); regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag 109).

(4)  Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005) 107 definitivo, del 7.6.2005.

(5)  Allegato II all'allegato 15713/1/08REV1 del 18 novembre 2008 (25.11) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0610+0+DOC+XML+V0//IT

(6)  Addendum alla nota punto I/A nota del segretariato generale del Consiglio al COREPER/CONSIGLIO 8033/09 ADD 1 REV 1 del 31 marzo 2009.

(7)  Direttiva 2009/31/CE, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(8)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(9)  Cfr. nota 8.

(10)  Cfr. nota 8.

(11)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.

(12)  Comunicazione della Commissione, del 29 marzo 2011, sugli orientamenti metodologici per l'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, C(2011) 1983 definitivo, del 29.3.2011.

(13)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'applicazione facoltativa dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (GU C 99 del 31.3.2011, pag. 9).

(14)  Cfr. nota 13.

(15)  Cfr. nota 13.

(16)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(18)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

per «aiuti» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato,

per «periodo di concessione dell'aiuto» si intende uno o più anni compresi nel periodo 2013-2020. Se uno Stato membro intende concedere aiuti per un periodo più breve, deve prendere come riferimento l'esercizio sociale dei beneficiari e concedere gli aiuti su base annua,

per «intensità massima di aiuto» si intende l'importo totale dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione in termini di valore. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore attuale netto totale al momento dell'erogazione della prima rata, utilizzando il pertinente tasso di attualizzazione della Commissione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario,

per «autogenerazione» si intende la produzione di energia elettrica da parte di un impianto che non costituisce un «impianto di produzione di energia elettrica» ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE,

per «beneficiario» s'intende un'impresa che riceve un aiuto,

per «predisposto per CCS» s'intende che un impianto ha dimostrato la disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, la fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture di trasporto e dell'installazione a posteriori di strutture per la cattura di CO2, non appena vengano raggiunti sufficienti incentivi di mercato sotto forma di prezzo limite della CO2. In particolare, per un impianto predisposto per CCS occorre:

dimostrare la fattibilità tecnica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2. Deve essere effettuato uno studio tecnico specifico per ogni sito dal quale risulti, in maniera sufficientemente dettagliata sotto il profilo ingegneristico, che l'impianto è tecnicamente in grado di essere pienamente adattato per la cattura di CO2 a un tasso di cattura dell'85 % o superiore, utilizzando uno o più tipi di tecnologia collaudati su scala precommerciale o le cui prestazioni possono essere ritenute con sicurezza adeguate,

controllare la presenza di sufficienti spazi supplementari nel luogo in cui verrà installata l'attrezzatura per la cattura,

individuare uno o più gasdotti o altre modalità di trasporto tecnicamente ed economicamente fattibili per lo stoccaggio geologico in sicurezza di CO2,

individuare uno o più potenziali siti di stoccaggio che sono stati valutati come idonei per lo stoccaggio geologico sicuro dei volumi stimati di CO2 catturati sull'intera durata dell'impianto e i tassi di cattura previsti,

dimostrare la fattibilità economica di installare a posteriori un dispositivo CCS integrato alla piena/parziale capacità dell'impianto, in base a una valutazione economica. La valutazione deve fornire prova di scenari ragionevoli, tenendo conto delle previsioni dei prezzi della CO2, dei costi della tecnologia e delle varie opzioni di stoccaggio individuate negli studi tecnici, dei loro margini di errore e delle entrate di esercizio previste. La valutazione indicherà le circostanze alle quali la cattura e lo stoccaggio di CO2 sarebbe economicamente fattibile nel corso della durata dell'impianto proposto. Essa comprenderà inoltre un potenziale piano di attuazione del CCS, compreso l'eventuale calendario di entrata in funzione,

dimostrare che tutti i permessi pertinenti per attuare il CCS possono essere ottenuti e individuare le procedure e i tempi di espletamento di tale processo,

per «tutela ambientale» si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili,

per «quote di emissione dell'Unione europea (quote UE)» s'intende un diritto trasferibile di emettere una tonnellata di equivalente anidride carbonica per un periodo determinato,

per «valore aggiunto lordo (VAL)» s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il valore della produzione meno il valore dei consumi intermedi. Si tratta di una misura del contributo al PIL di un singolo produttore, industria o settore. Il VAL al costo dei fattori è il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate (1),

per «attuazione dell'intera catena CCS» si intende la costruzione delle apparecchiature per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e l'effettivo inizio del loro utilizzo,

per «impianti di dimensioni ridotte» si intendono gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di misure equivalenti in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva ETS,

per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno stabile ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità,

per «attività materiali» si intendono, ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti in terreni, immobili, impianti ed attrezzature,

per «attività immateriali» si intendono, ai fini del calcolo dei costi ammissibili, le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, purché soddisfino le seguenti condizioni:

le attività immateriali sono elementi patrimoniali ammortizzabili,

sono acquisite a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto,

sono iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permangono e sono sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto,

per «intensità degli scambi» s'intende il rapporto tra la somma del valore totale delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per l'Unione (fatturato annuo interno delle imprese dell'Unione più importazioni totali dai paesi terzi), in base alle statistiche Eurostat,

per «prezzo a termine delle quote UE», in EUR, s'intende la media semplice dei prezzi giornalieri a un anno di una quota UE (prezzi di conclusione dell'offerta) per il dicembre dell’anno per il quale è concesso l'aiuto, osservati in una determinata borsa di diritti di emissione di carbonio dell'UE, dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale è concesso l'aiuto. Ad esempio, per gli aiuti concessi per il 2016, è la media semplice dei prezzi di conclusione dell'offerta di una quota di emissione dell'UE del dicembre 2016, osservati dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 in una data borsa di diritti di emissione di carbonio dell'UE,

per «fattore di emissione di CO2», in tCO2/MWh, s’intende la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili in aree geografiche diverse. La ponderazione deve riflettere il mix di produzione dei combustibili fossili in una determinata area geografica. Il fattore di CO2 si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO2 equivalenti prodotte dall'industria dell'energia per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili in TWh. Ai fini dei presenti orientamenti, le aree sono definite come zone geografiche a) che consistono in sottomercati collegati mediante borse dell’energia elettrica, o b) nelle quali non esistono congestioni dichiarate e, in entrambi i casi, nelle quali i prezzi sul mercato orario «day-ahead» dell'energia delle zone presentano una divergenza di prezzo in EUR (sulla base dei tassi di cambio giornalieri della BCE) non superiore all'1 % per un numero significativo delle ore in un anno. Tale differenziazione regionale rispecchia la rilevanza degli impianti alimentati da fonti fossili nel prezzo finale all'ingrosso e il loro ruolo come centrali marginali per ordine di merito. Il semplice fatto che l'energia elettrica sia oggetto di scambi commerciali tra due Stati membri non significa automaticamente che essi costituiscono una regione sovranazionale. In assenza di dati pertinenti a livello subnazionale, le zone geografiche comprendono l'intero territorio di uno o più Stati membri. Su tale base, possono essere identificate le seguenti aree geografiche: nordica (Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia), centroccidentale (Austria, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi), iberica (Portogallo e Spagna), ceco-slovacca (Repubblica ceca e Slovacchia) e tutti gli altri Stati membri, separatamente. I corrispondenti fattori di CO2 massimi per regione sono elencati nell'allegato IV,

per «produzione di base», in tonnellate/anno, s'intende la produzione media presso l'impianto per il periodo di riferimento 2005-2011 (produzione di base) per gli impianti che sono stati in funzione ogni anno, dal 2005 al 2011. Da tale periodo di riferimento di 7 anni può essere escluso un determinato anno (ad esempio, il 2009). Se l'impianto non ha funzionato per almeno un anno fra il 2005 e il 2011, allora la produzione di base sarà definita come la produzione annua fino a quando siano raggiunti quattro anni di funzionamento, e successivamente come la media dei precedenti tre anni di tale periodo. Se, nel periodo in cui viene concesso l'aiuto, la capacità produttiva di un impianto viene significativamente incrementata, ai sensi dei presenti orientamenti, la produzione di base può essere aumentata proporzionalmente a tale incremento. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 50 % e il 75 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto la metà dell’importo di aiuto corrispondente alla produzione di base. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 75 % e il 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto il 25 % dell’importo di aiuto corrispondente alla produzione di base. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale superiore al 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto non riceverà alcun aiuto,

per «consumo di base di energia elettrica», in MWh, s'intende il consumo medio di energia elettrica dell'impianto (compreso il consumo di energia elettrica per la fabbricazione di prodotti oggetto di subfornitura ammissibili agli aiuti) per il periodo di riferimento 2005-2011 (consumo di base di energia elettrica) per gli impianti che hanno funzionato ogni anno, dal 2005 al 2011. Da tale periodo di riferimento di 7 anni può essere escluso un determinato anno (ad esempio, il 2009). Se l'impianto non ha funzionato per almeno un anno fra il 2005 e il 2011, il consumo di base di energia elettrica sarà definito come il consumo annuo di energia elettrica fino a quando siano raggiunti quattro anni di funzionamento, e successivamente come la media dei precedenti tre anni di funzionamento. Se, nel periodo in cui viene concesso l'aiuto, la capacità produttiva di un impianto viene significativamente incrementata, la produzione di base può essere aumentata proporzionalmente a tale incremento. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 50 % e il 75 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto la metà dell’importo di aiuto corrispondente al consumo di base di energia elettrica. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale compresa tra il 75 % e il 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto riceverà soltanto il 25 % dell’importo di aiuto corrispondente al consumo di base di energia elettrica. Se in un determinato anno un impianto riduce il livello produttivo di una percentuale superiore al 90 % rispetto alla produzione di base, l’impianto non riceverà alcun aiuto,

per «incremento sostanziale della capacità» si intende un aumento significativo della capacità installata iniziale di un impianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente, e

l’impianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno il 10 % rispetto alla capacità installata iniziale dell’impianto prima della modifica e ciò è l’effetto di un investimento di capitale fisico (o di una serie di investimenti incrementali di capitale fisico).

Il gestore dell’impianto deve fornire all’autorità nazionale che concede gli aiuti elementi di prova che dimostrino che i criteri relativi ad un incremento sostanziale della capacità sono stati soddisfatti e che tale incremento sostanziale della capacità è stato verificato e considerato soddisfacente da un verificatore indipendente. La verifica dovrebbe riguardare l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza dei dati comunicati dal gestore dell’impianto e dovrebbe sfociare in un parere sulla verifica che certifica con ragionevole sicurezza che i dati comunicati sono privi di inesattezze significative:

per «parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica», in MWh/t di produzione e definito a livello Prodcom 8, s'intende il consumo di energia elettrica specifico del prodotto per tonnellata di produzione realizzata con i metodi di produzione più efficienti sotto il profilo dell'energia elettrica per il prodotto considerato. Per i prodotti rientranti nei settori ammissibili rispetto ai quali l’intercambiabilità combustibili/elettricità è stata stabilita nella decisione 2011/278/UE della Commissione (2), la definizione dei parametri di riferimento del consumo di energia elettrica si effettua all’interno degli stessi limiti di sistema, tenendo conto della sola parte di elettricità. I parametri di riferimento del consumo di energia elettrica corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori e dei sottosettori ammissibili sono elencati nell'allegato III,

il «parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica», espresso come percentuale del consumo di base di energia elettrica, verrà fissato mediante decisione della Commissione, assieme ai parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall'applicazione dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo ex ante di energia elettrica). Tale parametro è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori o sottosettori ammissibili ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.


(1)  Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

(2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1. L'allegato I, punto 2, di detta decisione elenca una serie di prodotti per i quali si ritiene esista tale intercambiabilità del combustibile, almeno in una certa misura.


ALLEGATO II

Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette

Ai fini dei presenti orientamenti, l’impianto di un beneficiario di aiuti può ricevere aiuti di Stato per i costi delle emissioni indirette ai sensi della sezione 3.3 dei presenti orientamenti soltanto se opera in uno dei settori o sottosettori seguenti. Nessun altro settore o sottosettore sarà considerato ammissibile a tali aiuti.

 

Codice NACE (1)

Descrizione

1.

2742

Produzione di alluminio

2.

1430

Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la fabbricazione di concimi

3.

2413

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

4.

2743

Produzione di zinco, piombo e stagno

5.

1810

Confezione di vestiario in pelle

6.

2710

Siderurgia

7.

2112

Fabbricazione di carta e di cartone

8.

2415

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

9.

2744

Produzione di rame

10.

2414

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

11.

1711

Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

12.

2470

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

13.

1310

Estrazione di minerali di ferro

14.

 

I seguenti sottosettori appartenenti al settore Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (2416):

24161039

Polietilene a bassa densità (LDPE)

24161035

Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)

24161050

Polietilene ad alta densità (HDPE)

24165130

Polipropilene (PP)

24163010

Cloruro di polivinile (PVC)

24164040

Policarbonato (PC)

15.

 

Il seguente sottosettore appartenente al settore Fabbricazione della pasta-carta (2111):

21111400

Pasta-carta meccanica

Nota esplicativa relativa alla metodologia per definire i settori e i sottosettori ammissibili agli aiuti

1.

A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva ETS, i settori e i sottosettori elencati nella tabella sono ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica ai fini dei presenti orientamenti, in termini quantitativi, se l’intensità degli scambi con paesi terzi è superiore al 10 % e la somma dei costi aggiuntivi indiretti generati dall’attuazione della direttiva ETS può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il 5 %.

2.

Per il calcolo dei costi indiretti ai fini dell'ammissibilità degli interventi nell'ambito dei presenti orientamenti, si applicano lo stesso costo presunto della CO2 e lo stesso fattore medio di emissione dell'UE per l'energia elettrica della decisione della Commissione 2010/2/UE (2). Sono utilizzati gli stessi dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosettore di cui alla decisione della Commissione 2010/2/UE. Il calcolo dell'intensità degli scambi si basa sulle esportazioni e sulle importazioni verso e da tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto se questi paesi hanno un sistema di tariffazione della CO2 (attraverso tasse sulle emissioni di CO2, o sistemi di tipo «cap-and-trade» simili all'ETS). È altresì ipotizzato che il 100 % del costo delle emissioni di CO2 sarà trasferito sui prezzi dell’energia elettrica.

3.

Analogamente alle disposizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva ETS, per definire i settori e i sottosettori ammissibili elencati nella tabella, alla valutazione dei settori basata sui criteri quantitativi di cui al punto 1 si aggiunge una valutazione qualitativa, se sono disponibili dati pertinenti e i rappresentanti dell'industria o gli Stati membri hanno presentato motivazioni sufficientemente plausibili e giustificate a favore dell'ammissibilità. La valutazione qualitativa è stata applicata, in primo luogo, ai settori considerati casi limite, vale a dire i settori NACE 4 che hanno un incremento dei costi delle emissioni indirette compreso tra il 3 % e il 5 % e un’intensità degli scambi di almeno il 10 %; in secondo luogo, ai settori e sottosettori [anche a livello Prodcom (3)] per i quali mancano dati ufficiali o sono di qualità scadente e, in terzo luogo, ai settori o sottosettori (anche a livello Prodcom) che non erano adeguatamente rappresentati nella valutazione quantitativa. I settori e i sottosettori caratterizzati da costi delle emissioni indirette di CO2 inferiori all’1 % non sono stati presi in considerazione.

4.

La valutazione qualitativa di ammissibilità si è concentrata, in primo luogo, sull'entità dell’impatto asimmetrico dei costi delle emissioni indirette di CO2 come percentuale del valore aggiunto lordo del settore. L’impatto asimmetrico dei costi deve risultare sufficientemente ampio da comportare un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette di CO2. Si è ritenuto che per soddisfare tale criterio i costi delle emissioni indirette di CO2 debbano essere superiori al 2,5 %. In secondo luogo, si è tenuto inoltre conto degli elementi di prova disponibili, relativi al mercato, indicanti che il settore o il sottosettore non è in grado di trasferire i maggiori costi delle emissioni indirette ai suoi clienti senza perdere una consistente quota di mercato a favore dei concorrenti dei paesi terzi. Come indicatore obiettivo, si è ritenuto a tal fine che per soddisfare questo secondo criterio fosse necessaria un'intensità degli scambi sufficientemente alta, pari ad almeno il 25 %. Inoltre, per soddisfare il secondo criterio si è ritenuto necessario disporre di dati attendibili che indicassero che, con buona probabilità, il settore UE in questione si trovasse in generale nella condizione di dover subire i prezzi (se, cioè, i prezzi risultano fissati dalle borse merci o se esistono elementi che indicano che vi sono correlazioni di prezzi tra macroregioni). Tali dati sono stati avallati da altre informazioni, ove disponibili, sulla situazione internazionale della domanda e dell'offerta, sui costi dei trasporti, sui margini di profitto e sulle potenzialità di abbattimento delle emissioni di CO2. In terzo luogo, si è tenuto inoltre conto della intercambiabilità tra combustibili ed elettricità per i prodotti del settore, di cui alla decisione 2011/278/UE della Commissione (4).

5.

Le valutazioni qualitativa e quantitativa hanno permesso di stabilire l’elenco dei settori e dei sottosettori ammissibili di cui al presente allegato. Tale elenco è chiuso e può essere modificato soltanto nel corso della revisione intermedia dei presenti orientamenti.


(1)  Secondo NACE rev. 1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

(2)  Decisione della Commissione del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

(3)  Elenco Production Communautaire, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

(4)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1. L'allegato I, punto 2, di detta decisione elenca una serie di prodotti per i quali si ritiene esista tale intercambiabilità del combustibile, almeno in una certa misura.


ANNEX III

Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti corrispondenti ai codici NACE di cui all'allegato II

Codice NACE

Prodotto definito a livello Prodcom 8

Parametro di riferimento

MWh/T

 

[prodotto 1] …

[prodotto 2] …

[prodotto 3] …

… per [t]

 

[prodotto 1] …

[prodotto 2] …

[prodotto 3] …

 

 

[prodotto 1] …

[prodotto 2] …

[prodotto 3] …

 

 

[prodotto 1] …

[prodotto 2] …

[prodotto 3] …

 


ALLEGATO IV

Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO2/MWh)

 

 

Elettricità

Area geografica Europa centroccidentale

Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo

0,76

Area geografica ceco-slovacca

Repubblica ceca, Slovacchia

1,06

Area geografica iberica

Portogallo, Spagna

0,57

Area geografica nordica

Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia

0,67

Bulgaria

 

1,12

Cipro

 

0,75

Estonia

 

1,12

Grecia

 

0,82

Ungheria

 

0,84

Irlanda

 

0,56

Italia

 

0,60

Lettonia

 

0,60

Lituania

 

0,60

Malta

 

0,86

Polonia

 

0,88

Romania

 

1,10

Slovenia

 

0,97

Regno Unito

 

0,58

Nota esplicativa relativa ai massimi fattori di emissione di CO2 regionali

Al fine di garantire la parità di trattamento delle fonti di energia elettrica e di evitare eventuali abusi, si applica lo stesso fattore di emissione di CO2 a tutte le fonti di approvvigionamento elettrico (autogenerazione, contratti di fornitura di energia elettrica o rete di distribuzione) e a tutti i beneficiari nello Stato membro interessato.

Il metodo da applicare per stabilire l’importo massimo dell’aiuto tiene conto del fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. Tale differenziazione regionale rispecchia la rilevanza degli impianti alimentati da fonti fossili nel prezzo finale all'ingrosso e il loro ruolo come centrali marginali per ordine di merito.

La Commissione ha determinato ex ante il sopracitato valore — o valori — dei fattori di emissione di CO2 per regione, che costituiscono il valore massimo per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare un fattore di emissione di CO2 inferiore per tutti i beneficiari del proprio territorio.


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