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Document 52022PC0150

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

COM/2022/150 final

Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

2022/0099(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'UE ha aumentato la sua ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119 (la Normativa europea sul clima) 1 , che è stato adottato nel 2021. La normativa sul clima stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990 e la neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050. L'UE ha inoltre rafforzato il suo iniziale contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, passando da una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 a una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %. Per conseguire tali obiettivi e avere la possibilità di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 ºC, è necessario rafforzare tutti gli strumenti pertinenti per la decarbonizzazione dell'economia dell'UE; il regolamento sui gas fluorurati è uno strumento fondamentale per quanto riguarda le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati).

I gas fluorurati sono sostanze chimiche di origine antropica che sono gas a effetto serra molto potenti, spesso diverse migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica (CO2). Insieme all'anidride carbonica, al metano e all'ossido di azoto, appartengono al gruppo di emissioni di gas a effetto serra contemplato dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Oggi le emissioni di gas fluorurati rappresentano il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE, ma sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014 rispetto ad altre emissioni di gas a effetto serra, che sono diminuite. Ciò è dovuto al fatto che in passato i gas fluorurati hanno generalmente sostituito le sostanze che riducono lo strato di ozono nelle zone in cui l'uso di tali sostanze è stato vietato nell'UE per proteggere lo strato di ozono stratosferico, come previsto dal protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (in seguito denominato "il protocollo").

Il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra 2 (in seguito denominato "il regolamento sui gas fluorurati") è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Gli idrofluorocarburi (HFC) sono il gruppo più importante di gas fluorurati in termini di emissioni rilevanti per il clima e la principale novità del regolamento sui gas fluorurati è stata l'istituzione di una "eliminazione graduale degli HFC dell'UE", vale a dire un sistema di quote per attuare un calendario di riduzione graduale del quantitativo di HFC che gli importatori e i produttori possono immettere sul mercato ogni anno.

La politica dell'UE in materia di gas fluorurati deve essere considerata nel contesto della recente relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 3 . I percorsi da seguire per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC richiedono riduzioni delle emissioni di gas fluorurati fino al 90 % entro il 2050 a livello mondiale rispetto al 2015.

Al fine di invertire l'aumento delle emissioni di HFC e il relativo impatto sul clima, e anche se gli HFC non riducono lo strato di ozono, nel 2016 le parti del protocollo hanno deciso, con l'emendamento di Kigali, di attuare un'eliminazione graduale degli HFC a livello mondiale che ridurrà la produzione e il consumo di HFC di oltre l'80 % nei prossimi 30 anni a livello globale. Ciò implica che ciascuna parte deve rispettare un calendario di riduzione del consumo e della produzione di HFC nonché concedere licenze per l'importazione/esportazione e comunicare informazioni in materia di HFC. Gli scienziati hanno stimato che l'emendamento di Kigali da solo consentirà di evitare fino 0,4 ºC di ulteriore riscaldamento entro la fine del secolo.

Come concluso dalla valutazione preparata dalla Commissione 4 , il regolamento sui gas fluorurati ha portato a un'inversione e a diminuzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a partire dal 2015. Inoltre la fornitura di HFC sul mercato dell'UE è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in termini di tonnellate di CO2 equivalente dal 2015 al 2019. In molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati si è verificato un chiaro passaggio all'uso di alternative con un minore potenziale di riscaldamento globale (in seguito denominato "GWP"), comprese le alternative naturali (ad esempio CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua). Tuttavia le riduzioni di emissioni previste entro il 2030 non saranno conseguite pienamente e vi è un potenziale non sfruttato di maggiore risparmio di emissioni. Inoltre, sebbene il regolamento sui gas fluorurati sia stato adottato prima dell'emendamento di Kigali e sebbene sia stato determinante per il raggiungimento di tale accordo globale, il regolamento non può garantire pienamente il rispetto di tutti gli obblighi (in particolare dopo il 2030).

Infine, la pluriennale esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento e i riscontri ricevuti dai portatori di interessi confermano la necessità di affrontare una serie di sfide correlate al sistema di quote. Tali sfide spaziano dalle attività illecite, tra cui il contrabbando e i commercianti disonesti che operano con motivazioni puramente speculative, fino alla mancanza di tecnici qualificati. Occorre inoltre colmare alcune lacune a livello di monitoraggio, migliorare l'efficienza delle attività di comunicazione e verifica e chiarire ulteriormente diverse norme esistenti, dato che la maggior parte dei portatori di interessi dell'industria, delle ONG e delle autorità lo ritiene un importante obiettivo del riesame. Era quindi chiaro che gli elementi principali del regolamento dovevano essere mantenuti, ma era necessario perfezionare e aggiungere diverse disposizioni.

Gli obiettivi generali delle politiche dell'UE in materia di gas fluorurati sono:

(1)prevenire ulteriori emissioni di gas fluorurati, contribuendo in tal modo agli obiettivi climatici dell'UE;

(2)garantire il rispetto del protocollo per quanto riguarda gli obblighi relativi agli idrofluorocarburi ("HFC").

La prevenzione delle emissioni può essere effettuata in due modi: in primo luogo evitando che i gas fluorurati siano usati (ossia ridurre la domanda di gas fluorurati) e garantendo l'adozione di misure volte a prevenire le emissioni o le perdite quando i gas sono prodotti, usati e smaltiti ("contenimento"). Pertanto la politica in materia di gas fluorurati ha gli obiettivi specifici di:

·scoraggiare l'uso di gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale e incoraggiare l'uso di sostanze o tecnologie alternative quando comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra senza compromettere la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza energetica;

·prevenire fughe dalle apparecchiature e il corretto trattamento di fine vita dei gas fluorurati nelle applicazioni;

·promuovere la crescita sostenibile, stimolare l'innovazione e sviluppare tecnologie verdi migliorando le opportunità di mercato per le tecnologie alternative e i gas con un basso potenziale di riscaldamento globale.

Sulla base delle conclusioni di una valutazione del regolamento, la Commissione persegue i seguenti obiettivi per il riesame:

(1)realizzare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per contribuire a conseguire la riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 e la neutralità carbonica netta entro il 2050;

(2)allinearsi pienamente al protocollo;

(3)facilitare un'attuazione e un'applicazione rafforzate in materia di commercio illecito, il funzionamento del sistema di quote e le esigenze di formazione in materia di alternative ai gas fluorurati;

(4)migliorare il monitoraggio e la comunicazione per colmare le lacune esistenti e migliorare la qualità dei dati e dei processi ai fini della conformità;

(5)aumentare la chiarezza e la coerenza interna per favorire una migliore attuazione e comprensione delle norme.

L'iniziativa contribuisce all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare alla "lotta contro il cambiamento climatico".

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Per conseguire gli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti della normativa europea sul clima, la Commissione ha proposto di rafforzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 in una modifica del cosiddetto regolamento sulla condivisione degli sforzi. Il regolamento sulla condivisione degli sforzi tratta le emissioni provenienti da settori non soggetti all'attuale sistema di scambio delle emissioni dell'UE (ETS) 5 e le emissioni di gas fluorurati rappresentano quasi il 5 % delle emissioni contemplate da tale regolamento. Gli obiettivi individuali degli Stati membri si riferiscono a questo paniere complessivo di gas a effetto serra. Di conseguenza l'UE o gli Stati membri non hanno obiettivi vincolanti specifici per le emissioni di gas fluorurati. Tuttavia è fondamentale che le emissioni di gas fluorurati siano ridotte principalmente attraverso il regolamento sui gas fluorurati, poiché tale azione si è dimostrata efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi a livello europeo. Tale azione integrerà ulteriori misure volte a ridurre i gas fluorurati che sono meglio adottate a livello nazionale in linea con il principio di sussidiarietà, ad esempio misure supplementari in materia di politica dei rifiuti, un controllo più rigoroso dei settori o incentivi finanziari per le alternative. Insieme, le misure adottate a livello unionale e nazionale relative a tutti i tipi di emissioni devono garantire che ciascuno Stato membro possa conseguire in modo efficace i propri obiettivi nazionali in materia di emissioni di gas a effetto serra, quali definiti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Il regolamento sui gas fluorurati riguarda tutti i settori le cui emissioni di gas fluorurati sono rilevanti, ma è integrato dalla direttiva 2006/40/CE 6 sugli impianti mobili di condizionamento d'aria (MAC), che vieta specificamente l'uso di refrigeranti con GWP superiore a 150 nelle autovetture nuove dal 2017. Prima di tale divieto, il refrigerante usato era un HFC con GWP pari a 1 430.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di regolamento (così come l'attuale regolamento sui gas fluorurati) presenta molte analogie con il regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 7 (il regolamento sulle ODS), che è oggetto di una revisione parallela. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l'Unione rispetti i propri obblighi in materia di HFC e ODS ai sensi del protocollo. Sebbene i due riesami non abbiano un impatto diretto l'uno sull'altro, essi riguardano portatori di interessi e settori simili, nonché attività analoghe (commercio, uso di apparecchiature, ecc.) e utilizzano misure di controllo simili, compreso un sistema di licenze commerciali come richiesto dal protocollo. Sia l'industria che le autorità hanno pertanto chiesto che le loro norme pertinenti siano strettamente allineate (ad esempio per quanto riguarda i controlli doganali, le norme in materia di fughe, le definizioni, ecc.).

Il contributo del regolamento sui gas fluorurati riveduto al conseguimento degli obiettivi in materia di gas a effetto serra a livello degli Stati membri nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi è integrato dalla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED: direttiva 2010/75/UE), che riguarderà le attività responsabili di circa il 15 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra dell'UE non coperte dal sistema ETS. La direttiva IED si concentra principalmente sulle emissioni di inquinanti e sulle emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti industriali che non rientrano nell'EU ETS 8 . Per contro, il regolamento sulle ODS e quello sui gas fluorurati si concentrano principalmente, ma non esclusivamente, sull'immissione sul mercato e sull'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati al fine di prevenire le emissioni delle sostanze chimiche che sono gas a effetto serra molto potenti. La direttiva IED offre la possibilità di considerare sistematicamente le emissioni di gas fluorurati come parametro ambientale fondamentale nell'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per i settori industriali. Questi ultimi costituiscono la base per la fissazione di valori limite di emissione per le installazioni industriali al fine di limitare le loro emissioni di gas fluorurati e ODS. Inoltre il regolamento E-PRTR (regolamento (CE) n. 166/2006) sarà modernizzato per migliorare la comunicazione e la disponibilità pubblica di informazioni sulle emissioni di inquinanti e gas a effetto serra e dovrebbe in futuro consentire una maggiore granularità dei dati sulle emissioni di gas fluorurati e ODS provenienti da tali installazioni.

Vi sono inoltre strette sinergie con le politiche energetiche, in particolare con la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile 9 , data l'importanza delle emissioni indirette derivanti dall'uso di energia delle apparecchiature a gas fluorurati. La proposta segue il "principio dell'efficienza energetica al primo posto" tenendo conto soltanto delle alternative che sono almeno altrettanto efficienti sotto il profilo energetico delle apparecchiature che usano gas fluorurati tradizionali. È stata inoltre prestata particolare attenzione al fatto che la decarbonizzazione del sistema energetico determinerà elevati tassi di crescita per le pompe di calore attualmente commercializzate nell'Unione con gas fluorurati. Ciò è dovuto in particolare ai recenti sviluppi geopolitici che richiedono una maggiore crescita nel settore delle pompe di calore per ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas, come indicato nella comunicazione RePowerEU 10 . Al fine di conseguire la neutralità climatica, è importante disporre di politiche che aumentino il più possibile l'efficienza energetica e limitino le emissioni dirette di gas fluorurati. Ciò è particolarmente importante in quanto qualsiasi apparecchiatura a pompa di calore con gas fluorurati messa in funzione oggi comporterà emissioni dirette di gas a effetto serra per molti anni a venire a causa delle fughe, della necessaria manutenzione con ulteriori gas fluorurati e delle emissioni che possono verificarsi quando le apparecchiature entrano nel flusso di rifiuti. Ove possibile ciò dovrebbe essere evitato, motivo per cui sono inclusi divieti specifici per taluni prodotti. Nel complesso, si stima che la proposta di revisione del sistema di quote, seguendo l'opzione preferita dalla valutazione d'impatto, disponga di un margine sufficiente per consentire tale aumento nella diffusione delle pompe di calore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di importazione e comunicazione, vi sono sinergie con la legislazione REACH 11 , in quanto gli importatori di gas fluorurati sono interessati da entrambe. I dati più granulari raccolti e i rigorosi requisiti in materia di importazione connessi al sistema di quote di cui al regolamento sui gas fluorurati potrebbero essere utilizzati per migliorare la visione d'insieme e la conformità agli obblighi di registrazione REACH, come sottolineato dall'industria chimica.

La proposta rafforza fortemente i legami con le dogane, la vigilanza del mercato, la criminalità ambientale e le segnalazioni, precisando gli obblighi concreti degli operatori economici e delle autorità competenti di ridurre le attività illecite, compreso il contrabbando, e di salvaguardare l'integrità ambientale del regolamento.

Vi sono inoltre collegamenti diretti con la politica in materia di rifiuti, in quanto la fine del ciclo di vita è una fase cruciale in cui vengono prodotte molte emissioni in caso di mancato rispetto degli obblighi esistenti. Gli obblighi di recupero di cui al regolamento sui gas fluorurati sono integrati da riferimenti nella pertinente legislazione sui rifiuti (ad esempio la direttiva RAEE 12 e la direttiva sulle spedizioni di rifiuti 13 ). I regimi di responsabilità rafforzata del produttore promossi dal regolamento sui gas fluorurati potrebbero contribuire in modo significativo a migliorare le pratiche attuali e a ridurre le emissioni a fine vita. Si tratta di un'opportunità alla luce della revisione in corso della direttiva quadro sui rifiuti.

Da ultimo, ma non meno importante, l'aggiornamento continuo e tempestivo delle norme di sicurezza, dei codici e della legislazione a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, è fondamentale per tenere il passo con il rapido sviluppo delle tecnologie e per garantire che l'uso di refrigeranti rispettosi del clima possa essere massimizzato senza compromettere la sicurezza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente; proteggere la salute umana; e promuovere sul piano internazionale misure volte a fronteggiare i cambiamenti climatici.   

Sussidiarietà 

La proposta integra la legislazione dell'UE in vigore a livello dell'UE dal 2006 e rispetta chiaramente il principio di sussidiarietà per i seguenti motivi.

In primo luogo la protezione del sistema climatico è una questione transfrontaliera e la portata del problema richiede un'azione a livello mondiale. In secondo luogo le misure più efficaci sono il divieto o la limitazione dell'uso o dell'immissione sul mercato di gas fluorurati o di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati. Per il funzionamento del mercato interno dell'UE e la libera circolazione delle merci, è altamente preferibile che tali misure siano adottate a livello dell'UE. In terzo luogo il protocollo considera l'UE un'organizzazione regionale di integrazione economica (REIO) e l'UE deve pertanto rispettare gli obblighi del protocollo al proprio livello di Unione (ad esempio, comunicazione, sistema di licenze, eliminazione graduale dei consumi). Ciò richiede una normativa emanata allo stesso livello: sarebbe molto difficile, se non impossibile, conseguire la conformità attraverso 27 diversi sistemi nazionali. L'unica eccezione alla clausola REIO è il calendario di eliminazione graduale della produzione di HFC previsto dal protocollo, che implica il rispetto da parte degli Stati membri 14 . Tuttavia alcuni Stati membri hanno chiesto che anche la produzione sia regolamentata a livello dell'UE, in quanto ciò aumenterebbe la flessibilità per le imprese interessate.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La proposta garantisce che le emissioni di gas fluorurati siano ulteriormente ridotte e che l'UE continui a rispettare gli obblighi internazionali previsti dal protocollo di eliminare gradualmente la produzione e il consumo di HFC. Le misure proposte si basano su una valutazione approfondita della loro efficienza in termini di costi, il che dimostra che i costi marginali di abbattimento delle emissioni per qualsiasi settore rientrano nell'intervallo che altri settori dell'economia dovrebbero affrontare per garantire la necessaria transizione verso la neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, a lungo termine, le misure di mitigazione si tradurranno in un risparmio complessivo sui costi. Alcune misure aumenteranno leggermente gli oneri amministrativi a carico dell'industria, ma alcune di esse sono essenziali per il rispetto del protocollo, mentre altre sono necessarie per facilitare un'adeguata applicazione delle norme e monitorare le minacce future. Nessuna di queste ultime misure comporta costi elevati. Non sono previste disposizioni dettagliate nei settori in cui gli obiettivi potrebbero essere conseguiti meglio mediante interventi in altri settori normativi, ad esempio la legislazione sui rifiuti. Il livello dei benefici ottenuti mediante tali misure non avrebbe potuto essere conseguito con la stessa efficienza in termini di costi per l'industria e gli Stati membri con l'introduzione di 27 diverse politiche aggiuntive in materia di gas fluorurati negli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico scelto è un regolamento in quanto la proposta mira a sostituire e migliorare il regolamento sui gas fluorurati mantenendo nel contempo la sua struttura generale sulle misure di controllo. Il regolamento sui gas fluorurati si è dimostrato efficace. Poiché la proposta comprende diverse modifiche nonché adeguamenti alla struttura del regolamento sui gas fluorurati, è opportuno abrogare il regolamento sui gas fluorurati e sostituirlo con un nuovo regolamento per garantire chiarezza giuridica. Qualsiasi modifica importante (come l'abrogazione o la trasformazione in una direttiva) costituirebbe un onere eccessivo per gli Stati membri e creerebbe ulteriore incertezza per le imprese attive in questo settore.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione ex post

La Commissione ha effettuato una valutazione del regolamento sui gas fluorurati in linea con i requisiti per "legiferare meglio" e ha risposto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sui gas fluorurati, che impone alla Commissione di pubblicare una relazione completa sui suoi effetti entro il 31 dicembre 2022.

La valutazione conclude che il regolamento sui gas fluorurati è stato per lo più efficace nel conseguire i suoi obiettivi originari di ridurre le emissioni di gas fluorurati e di contribuire a raggiungere un accordo internazionale per ridurre gli HFC. Inoltre le singole misure sono risultate efficaci nell'insieme per conseguire tali obiettivi. Come conseguenza diretta della legislazione, le emissioni di gas fluorurati sono diminuite su base annua a partire dal 2015, dopo un decennio di aumento dei quantitativi. Tali riduzioni di emissioni sono state realizzate a costi di abbattimento molto bassi legati ai cambiamenti tecnologici (ossia in media 6 EUR per tonnellata di CO2 equivalente) e senza ridurre l'efficienza energetica delle apparecchiature in questione. Il regolamento sui gas fluorurati ha salvaguardato un elevato livello di ambizione ambientale mantenendo gli stessi obblighi in tutta l'UE e garantendo nel contempo parità di condizioni nel mercato interno delle industrie e delle imprese interessate.

Allo stesso tempo, la valutazione conclude che, dall'adozione del regolamento, una serie di importanti sviluppi (in particolare il Green Deal europeo e un contesto politico internazionale mutato con l'accordo di Parigi e l'emendamento di Kigali) hanno modificato il quadro strategico pertinente, il che implica che il regolamento dell'UE sui gas fluorurati non è del tutto adatto allo scopo, in termini di sfruttamento del potenziale di maggiore risparmio di emissioni e di garanzia del rispetto del protocollo in futuro. La modellazione indica che le riduzioni delle emissioni di gas fluorurati nel 2030 saranno inferiori a quanto previsto nella valutazione d'impatto del 2012 15 , che aveva l'obiettivo di contribuire al conseguimento del precedente obiettivo climatico per il 2030 (almeno -40 % rispetto al 1990). Inoltre alcuni settori continuano a usare ed emettere gas fluorurati ad elevato potenziale di riscaldamento, dove ciò potrebbe essere evitato (ad esempio alla luce del progresso tecnologico) e vi sono emissioni provenienti da settori o sostanze che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

La valutazione individua anche altre sfide, tra cui le importazioni illegali di HFC che eludono il sistema di quote e i "commercianti disonesti" (il moltiplicarsi di importatori di prodotti sfusi spesso senza legami con il settore, che entrano nel mercato per motivi speculativi e/o beneficiano in modo sproporzionato del sistema di quote). Inoltre l'adozione di alternative rispettose del clima è ostacolata dalla mancanza di personale in possesso delle competenze necessarie per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature che funzionano con alternative rispettose del clima, nonché da norme di sicurezza che non sono pienamente aggiornate in base al progresso tecnologico. Un migliore controllo delle emissioni potrebbe anche essere utile per affrontare alcune delle preoccupazioni relative alle possibili conseguenze ecotossicologiche dei prodotti di degradazione atmosferica degli HFC e delle idro(cloro)fluoroolefine (H(C)FO). Si potrebbero inoltre colmare alcune lacune a livello di sostanze e attività contemplate dalle misure di monitoraggio e comunicazione. In più, alcuni obblighi connessi agli obblighi di comunicazione e verifica potrebbero essere resi più efficienti. Infine, il fatto che attualmente non vi sia flessibilità per reagire prontamente in caso di effetti indesiderati del sistema di quote, come la significativa mancanza di fornitura di HFC, è stato percepito come una minaccia.

In generale, il regolamento sui gas fluorurati è risultato conforme e coerente a livello esterno con altri interventi aventi obiettivi simili, sebbene in alcuni settori vi siano alcune incoerenze che dovrebbero essere affrontate. Un settore importante è quello del diritto doganale, in cui dovrebbero essere sfruttate le sinergie con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e dovrebbero essere agevolati controlli efficienti alle frontiere per porre fine alle attività illecite. Un'altra importante sinergia è quella con il regolamento REACH, nell'ambito del quale gli Stati membri stanno attuando iniziative per esaminare la pertinenza dei prodotti di degradazione persistenti provenienti dalle H(C)FO. La coerenza interna del regolamento è buona, ma sono necessari alcuni chiarimenti e allineamenti.

Sulla base di tali risultanze sono stati individuati i cinque obiettivi del riesame di cui alla sezione 1.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto un'ampia consultazione con i portatori di interessi. La consultazione sulla tabella di marcia per il riesame tenutasi dal 29 giugno 2020 al 7 settembre 2020 e la consultazione pubblica online tenutasi dal 15 settembre 2021 al 29 dicembre 2021 hanno offerto a tutti i portatori di interessi l'opportunità di esprimere pareri sul regolamento sui gas fluorurati, a prescindere dal livello di conoscenza del regolamento dei rispondenti. Queste attività hanno ricevuto rispettivamente 76 e 241 risposte. Le singole risposte e una sintesi delle stesse sono disponibili al pubblico sul sito web della Commissione "Dì la tua" 16 . È stata condotta una consultazione mirata attraverso 34 interviste semistrutturate su misura per le autorità competenti in materia di gas fluorurati, le autorità doganali, le ONG, le associazioni e le organizzazioni di imprese dell'UE, nonché diverse imprese individuali. Il 6 maggio 2021 si è tenuto un seminario aperto con i portatori di interessi a cui hanno preso parte 355 partecipanti, nel corso del quale sono stati presentati i risultati preliminari della valutazione e della valutazione d'impatto. L'ordine del giorno, il materiale informativo e la presentazione del seminario sono disponibili sul sito web della DG CLIMA 17 .

Tramite tali consultazioni sono stati raccolti pareri sui risultati ottenuti finora dal regolamento per quanto riguarda la sua pertinenza, efficacia, efficienza, il valore aggiunto dell'UE e la coerenza interna ed esterna. Sono stati inoltre raccolti riscontri sulle potenziali misure e sul loro probabile impatto ambientale, economico e sociale, tenendo conto del Green Deal europeo e dei suoi obiettivi più ambiziosi, nonché degli obblighi in materia di idrofluorocarburi previsti dal protocollo.

I portatori di interessi hanno generalmente convenuto che il regolamento sui gas fluorurati ha avuto grande successo, ma che potrebbe e dovrebbe essere migliorato. Inoltre è stato chiaramente osservato che gli obiettivi del regolamento non potevano essere conseguiti meglio con un'azione a livello degli Stati membri (piuttosto che a livello dell'UE).

La maggior parte dei portatori di interessi, e in particolare le autorità competenti, ha affermato che il regolamento dovrà essere in linea con il protocollo dopo il 2030 per garantire la coerenza e la conformità future. Mentre alcuni portatori di interessi dell'industria e delle imprese che lavorano comunemente con i gas fluorurati nel settore della refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore non hanno voluto innalzare ulteriormente il livello di ambizione dell'attuale regolamento sui gas fluorurati, i fabbricanti di apparecchiature che usano refrigeranti alternativi e le ONG hanno fortemente sostenuto un livello di ambizione più elevato. In tutte le attività di consultazione, i portatori di interessi del settore industriale hanno espresso un forte sostegno a varie misure volte a contrastare il commercio illecito e le sfide al sistema di quote, mettendo in luce il fatto che ritengono che si tratti di una questione chiave per migliorare il regolamento (mentre diverse misure hanno ricevuto diversi livelli di sostegno). Inoltre tali portatori di interessi hanno sostenuto fortemente una formazione supplementare e certificazione dei tecnici in materia di alternative ai gas fluorurati, sottolineando che permetterebbe di superare un ostacolo fondamentale all'adozione di alternative.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha raccolto un'ampia gamma di pareri tecnici da numerosi studi di esperti, tra cui relazioni della Commissione 18 in materia di sistemi di condizionamento d'aria, commutatori, disponibilità di HFC, refrigerazione commerciale, assegnazione di quote, norme di sicurezza e formazione del personale di servizio. Inoltre, dei consulenti esterni hanno condotto un ampio studio preparatorio per il riesame del regolamento, che comprendeva un modello delle scorte dettagliato dal basso verso l'alto dei settori che usano gas fluorurati (modello AnaFgas) al fine di calcolare gli scenari di domanda e di emissione per i gas fluorurati, per lo scenario di base e le opzioni strategiche, nonché il consumo energetico delle pertinenti apparecchiature, per l'UE a 27 + Regno Unito nel periodo 2000-2050. Un modulo dei costi allegato consente di quantificare i relativi costi per gli operatori di apparecchiature che usano gas fluorurati o loro alternative. Gli effetti macroeconomici sono stati modellati utilizzando il modello GEM-E3 del Centro comune di ricerca 19 . Questo studio preparatorio e i relativi allegati (Öko-Recherche et al., 2021) con i dati, le ipotesi e i risultati dettagliati sono disponibili al pubblico sul sito web della DG CLIMA. Il settore industriale, le autorità degli Stati membri e la società civile hanno fornito ampio contributo e sostegno tecnico allo studio. 

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto analizzando tre opzioni strategiche in termini di efficacia nel conseguimento degli obiettivi perseguiti e di impatto ambientale, economico e sociale. Per ciascun obiettivo del riesame è stata individuata una serie di misure. Le misure, che sono complementari e non si escludono a vicenda, sono state raggruppate in tre opzioni strategiche sulla base dei costi (di abbattimento) previsti.

Tutte e tre le opzioni comprendono i miglioramenti volti a chiarire le norme o a renderle più coerenti. Le tre opzioni sono le seguenti:

·opzione 1: allineamento al protocollo - misure a basso costo. Comprende tutte le misure volte a garantire il rispetto a lungo termine del protocollo. Questa opzione comprende anche eventuali misure vantaggiose per tutti gli obiettivi che avrebbero dovuto comportare costi e sforzi molto bassi, se del caso;

·opzione 2: riduzioni proporzionate delle emissioni e miglioramento dell'attuazione. Oltre a quanto previsto dall'opzione 1, comprende misure per ridurre le emissioni e migliorare l'attuazione con costi e sforzi moderati, al punto che un sottosettore non dovrebbe pagare più dei costi marginali di abbattimento di settore previsti per l'economia nel suo complesso per raggiungere la neutralità carbonica nel 2050. I livelli delle quote di HFC sono pertanto più restrittivi rispetto all'opzione 1 e ulteriori divieti relativi ai gas fluorurati con date e limiti specifici per il potenziale di riscaldamento globale integrano il processo di eliminazione graduale. L'opzione comprende anche un maggior numero di misure volte a migliorare l'applicazione delle norme e il monitoraggio, purché non comportino costi elevati;

·opzione 3: massima fattibilità e miglioramenti dell'attuazione. L'opzione 3 è molto costosa. Oltre a tutte le precedenti misure delle opzioni 1 e 2, l'opzione 3 includerà quelle che mirano a conseguire le massime riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sulla base della fattibilità tecnica odierna, tenendo conto nel contempo degli aspetti relativi all'efficienza energetica e alla sicurezza, ma a prescindere dal loro costo. Questa opzione prevede il sistema di quote più rigido. In questa opzione sono incluse anche tutte le misure ritenute fattibili per migliorare l'applicazione delle norme e il monitoraggio.

Sebbene tutte le opzioni salvaguardino il pieno rispetto del protocollo, la valutazione d'impatto dettagliata mostra chiaramente che l'opzione 2 si tradurrà nel miglior rapporto costi/benefici, interessando un quantitativo molto consistente di emissioni aggiuntive rispetto all'attuale regolamento (ossia lo scenario di riferimento) a un prezzo modesto ed evitando inutili difficoltà per i settori interessati. Nel contesto del 2030, si stima che il regolamento proposto comporterà risparmi aggiuntivi pari cumulativamente a 40 Mt di CO2 equivalente. È importante tenere presente che tali risparmi andranno ad aggiungersi alle 430 Mt di CO2 equivalente che, secondo le stime, risulteranno dall'attuale regolamento. Entro il 2050 i risparmi supplementari dell'opzione 2 ammonteranno a circa 310 Mt di CO2 equivalente. Ciò significa che le emissioni annue residue di gas fluorurati nel 2050 sono stimate a soli 14 Mt di CO2 equivalente. L'opzione 2 è pertanto considerata compatibile con il conseguimento della neutralità climatica netta entro il 2050, riducendo la necessità di politiche di assorbimento del carbonio per compensare le emissioni che non possono essere evitate nel 2050 per conseguire la neutralità climatica netta.

Il necessario adeguamento tecnologico comporta una riduzione dei costi in generale e in molti sottosettori, grazie alla riduzione dei costi dell'energia per gli utilizzatori. Tuttavia, vi sono alcuni costi per gli utilizzatori finali che non passano alle alternative a causa dei prezzi più elevati degli idrofluorocarburi nell'ambito di un sistema di quote rafforzato. Ciononostante, a più lungo termine, alcuni settori dell'economia beneficeranno della conversione tecnologica, con un conseguente aumento della produzione, dell'innovazione e dell'occupazione. L'opzione 2 è pertanto la più coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il principio "non arrecare un danno significativo". Come confermato dai portatori di interessi, le tipologie di misure di cui all'opzione 2 presentano un valore aggiunto per l'UE. Ne consegue che il livello dei benefici ottenuti non avrebbe potuto essere raggiunto in modo altrettanto efficiente sotto il profilo dei costi per l'industria e gli Stati membri tramite l'introduzione di 27 diverse politiche aggiuntive in materia di gas fluorurati negli Stati membri. Risulta che l'opzione 1 non consente ulteriori riduzioni cumulative delle emissioni rispetto all'attuale regolamento e, considerando il potenziale di risparmio mostrato dalle opzioni 2 e 3, l'opzione 1 sarebbe semplicemente meno adeguata alla luce degli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE. D'altro canto, l'opzione 3 consentirebbe una riduzione delle emissioni leggermente più elevata rispetto all'opzione 2, ma tali risparmi supplementari si realizzerebbero a scapito di alcuni settori che dovrebbero sostenere costi molto elevati (costi marginali di abbattimento di settore entro il 2050, fino a 2 111 EUR/t di CO2 equivalente per l'opzione 3, rispetto a un massimo di 336 EUR/t di CO2 equivalente per l'opzione 2; costi di adeguamento tecnologico per tutti i settori pari a 113 milioni di EUR all'anno per l'opzione 3 rispetto ai 12 milioni di EUR all'anno per l'opzione 2) ed è preferibile cercare altri modi per contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'opzione 2 garantirà un migliore controllo con un moderato aumento degli oneri amministrativi per l'industria e le autorità (i costi netti totali sono stati stimati a 7,6 milioni di EUR per l'industria come costi annuali ricorrenti, oltre ai costi una tantum di 3 milioni di EUR). Le modifiche dovrebbero consentire un'applicazione efficace delle norme facendo fronte alle sfide esistenti individuate, in particolare quelle legate al commercio illecito. Inoltre le norme di monitoraggio diventeranno più snelle e complete, coprendo nuovi aspetti che sono diventati pertinenti. I risultati dettagliati dell'impatto ambientale, economico e sociale sono presentati nella valutazione d'impatto.

Nel settore del monitoraggio sono state realizzate varie semplificazioni, fra cui i risparmi derivanti dalle modifiche della procedura di dichiarazione delle quote (1,2 milioni di EUR di costi risparmiati all'anno), l'allineamento delle soglie di comunicazione e autorizzazione per gli importatori di apparecchiature (0,09 milioni di EUR all'anno), l'allentamento della soglia di verifica per gli importatori di apparecchiature (1,7 milioni di EUR all'anno) e la digitalizzazione della procedura di verifica (1,5 milioni di EUR all'anno).

Il 25 febbraio 2022 il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo con riserve sulla valutazione d'impatto. Le raccomandazioni finali volte a spiegare meglio i collegamenti con il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la necessità di aumentare l'ambizione, una descrizione più dettagliata della metodologia e l'indicazione dei parametri di successo sono state affrontate in un testo riveduto della valutazione d'impatto. Tutte le osservazioni dettagliate del comitato e il modo in cui sono state affrontate sono riportate nella valutazione d'impatto. Questa valutazione d'impatto completa e una versione sintetica sono disponibili sul sito web della DG CLIMA.

Diritti fondamentali

Le norme proposte per questa iniziativa garantiscono il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta prevede un prezzo fisso delle quote per gran parte delle quote di HFC assegnate ogni anno agli importatori e ai produttori. Le entrate annue massime sono indicate nella tabella seguente.

milioni di EUR/anno

2025 - 2026    125

2027 - 2029    53

2030 - 2032    27

2033 - 2035    25

2036 - 2038    20

Tuttavia, saranno necessarie risorse aggiuntive per l'ulteriore sviluppo, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza informatica del sistema di quote di HFC e del sistema di licenze per i gas fluorurati e le ODS di cui al protocollo di Montreal, nonché i necessari collegamenti con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e l'agevolazione di una migliore applicazione delle norme. Si propone pertanto che le entrate derivanti dalla vendita delle quote siano usate per coprire i costi relativi a tali attività e che le restanti entrate derivanti dalla vendita delle quote confluiscano nel bilancio dell'UE come entrate generali.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione futuri del regolamento possono basarsi sui dati annuali comunicati dalle imprese ai sensi del regolamento, i quali sono raccolti e aggregati ogni anno dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 20 . L'agenzia prepara una relazione sulle attività relative ai gas fluorurati destinata ai rappresentanti degli Stati membri e alla Commissione (DG CLIMA), che comprende, tra l'altro, dati su importazioni, esportazioni, produzione, distruzione e recupero dei gas fluorurati sfusi e delle apparecchiature che contengono tali gas. Inoltre, per conformarsi al protocollo, la Commissione sta usando i dati per riferire annualmente al segretariato per l'ozono del protocollo, a nome dell'UE, sulla produzione, le materie prime, la distruzione, le importazioni e le esportazioni di HFC. È inoltre disponibile una versione pubblica della relazione sotto forma di un indicatore web dei gas fluorurati, pubblicato e aggiornato periodicamente dall'AEA. Le misure proposte in materia di monitoraggio e comunicazione migliorerebbero ulteriormente questa base di dati in futuro.

Le modifiche all'ambito della comunicazione (nuove sostanze; destinatari della quota esentata; impianti di rigenerazione) completeranno il quadro dei gas e degli usi pertinenti. Le banche dati per la comunicazione delle emissioni miglioreranno le conoscenze sulle emissioni e quindi l'impatto del settore dei gas fluorurati, oltre a garantire una migliore qualità dei dati comunicati alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). La razionalizzazione delle norme in materia di comunicazione e verifica dovrebbe inoltre contribuire a migliorare in modo più efficiente la qualità dei dati.

Inoltre la Commissione continuerà a monitorare attentamente i prezzi, il funzionamento del sistema di quote e altri sviluppi del mercato del settore sulla base di contratti con esperti esterni. Gli Stati membri aggiornano regolarmente il comitato di applicazione istituito dal regolamento in merito alle attività pertinenti svolte, quali i) la raccolta e l'uso dei dati per determinare le emissioni, ii) i regimi di responsabilità del produttore, iii) l'esecuzione e altre misure adottate in relazione ad attività illecite, comprese le sanzioni. 

Infine la Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte. In tale contesto la Commissione collaborerà strettamente con le autorità nazionali, ad esempio gli esperti nazionali in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato. Il comitato cui fa riferimento la proposta assisterà la Commissione nei suoi lavori e discuterà, se del caso, le questioni relative all'applicazione armonizzata delle norme proposte. Sarà inoltre monitorata l'evoluzione della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché qualsiasi decisione del comitato di applicazione del protocollo di Montreal relativa alla conformità dell'UE e dei suoi Stati membri.

Una buona esecuzione del regolamento significherebbe che:

·le emissioni di gas fluorurati dovrebbero diminuire come previsto dalla modellazione effettuata nell'ambito della valutazione d'impatto allegata, ossia nel 2030 le emissioni annue dovrebbero essere pari a 37 Mt di CO2 equivalente;

·non dovrebbero esservi problemi di conformità con il protocollo di Montreal per quanto riguarda gli obblighi in materia di HFC;

·la corretta attuazione del sistema di quote e la riduzione del commercio illecito per evitare danni ambientali, economici o alla reputazione;

·le attività di monitoraggio e comunicazione sostengono la valutazione delle politiche e il controllo della conformità in modo più efficace ma anche più efficiente.

Gli impatti del regolamento dovrebbero essere valutati periodicamente; la prima valutazione, basata su tali dati, dovrebbe essere pubblicata entro il 2033. In tale contesto sarebbe necessaria una perizia per stimare i progressi compiuti nelle banche di schiuma. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare l'evoluzione dei costi amministrativi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le misure stabilite dal regolamento sui gas fluorurati per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra non sono messe in discussione nella presente proposta. La proposta garantisce principalmente che il regolamento proposto sarà allineato agli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE e che sarà garantito il rispetto a lungo termine degli obblighi internazionali. Le norme esistenti sono chiarite e rafforzate per garantire una migliore applicazione.

Capo I

La proposta stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento e include le necessarie definizioni.

Capo II

La proposta comprende norme in materia di contenimento (prevenzione delle emissioni, controlli delle fughe, sistema di rilevamento delle fughe e norme sul recupero). La prevenzione delle emissioni riguarda i gas fluorurati elencati negli allegati I e II ed è imposta a tutti gli attori interessati coinvolti nella produzione, nello stoccaggio, nel trasporto, nella fabbricazione e nell'uso dei gas fluorurati e delle apparecchiature che li contengono. I controlli delle perdite e la tenuta dei registri riguardano anche i gas elencati nell'allegato II, parte 1. Gli obblighi di recupero dei gas fluorurati a effetto serra sono estesi anche alle schiume contenute nei pannelli a sandwich e nei pannelli laminati rimossi dagli edifici. La proposta stabilisce inoltre obblighi in materia di formazione e certificazione che includono anche compiti in relazione alle apparecchiature contenenti gas usati in sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra (gas alternativi) al fine di promuoverne l'uso e la manipolazione sicuri. I programmi di formazione e certificazione dovrebbero riguardare anche gli aspetti dell'efficienza energetica.

Capo III

La proposta prevede restrizioni e divieti all'immissione sul mercato dei gas fluorurati e dei prodotti e delle apparecchiature d'interesse. Precisa che vige il divieto di uso o ulteriore fornitura dei prodotti e delle apparecchiature immessi sul mercato illegalmente. Per i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato legalmente, trascorsi due anni dalla data del divieto l'ulteriore fornitura è consentita solo se è dimostrata la liceità dell'immissione (iniziale)sul mercato. Sono vietati l'ingresso nel territorio doganale di contenitori non ricaricabili e il loro successivo uso o fornitura.

La proposta comprende anche obblighi di etichettatura per l'immissione sul mercato di gas fluorurati all'interno di contenitori e di determinate apparecchiature. Tali prescrizioni comprendono gli idrofluorocarburi esentati dagli obblighi delle quote per consentire l'applicazione di tali esenzioni. La proposta vieta inoltre gli usi specifici di taluni gas fluorurati.

Capo IV

La proposta stabilisce un calendario di riduzione della produzione degli HFC, conformemente alle norme vincolanti del protocollo di Montreal. I produttori che mantengono oggi la produzione riceveranno diritti basati sullo scenario storico di riferimento del periodo 2011-2013, mentre la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro ed entro i limiti di produzione di tale Stato stabiliti dal protocollo, assegnare diritti supplementari ai nuovi entranti. Ciò non esenta gli HFC esportati all'interno di prodotti e apparecchiature.

La proposta stabilisce inoltre un calendario di riduzione per l'immissione sul mercato degli HFC stabilendo limiti quantitativi individuali (quote) per i produttori e gli importatori. Gli importatori e i produttori devono garantire di disporre di quote sufficienti per coprire le quantità di HFC immesse sul mercato, al momento dell'immissione sul mercato (ossia, per gli importatori, al momento dell'immissione in libera pratica). Gli HFC per determinati usi sono esentati dagli obblighi delle quote. Tuttavia l'esenzione dall'eliminazione graduale degli aerosol dosatori per uso farmaceutico è eliminata per allinearla al programma di eliminazione graduale del consumo previsto dal protocollo di Montreal, in cui questi ultimi prodotti non sono esentati. L'uso degli HFC come propellenti per aerosol dosatori è altamente emissivo, ossia l'intera quantità di HFC presente in questi prodotti finirà nell'atmosfera, ed è cresciuta del 45 % tra il 2015 e il 2019. Sebbene siano disponibili due alternative adeguate e rispettose del clima che non richiederebbero alcun adattamento per l'uso degli aerosol dosatori da parte dei pazienti e per le quali il processo di approvazione da parte dell'autorità sanitaria (EMA) è in corso, l'industria si attende una lenta diffusione sul mercato in assenza di un segnale politico. Includendo gli aerosol dosatori nel sistema di quote, entro il 2050 sarà possibile risparmiare un quantitativo considerevole di emissioni, con costi molto bassi a carico dei fabbricanti e dei pazienti 21 .

Le quote sono assegnate ogni anno ai nuovi entranti esclusivamente sulla base di una dichiarazione e agli importatori e produttori storici (operatori storici) sulla base dei loro valori di riferimento (e, se del caso, di una dichiarazione). A tutti gli importatori e produttori si applicano alcune condizioni per l'assegnazione delle quote, compreso il pagamento di un importo per assegnazione. Gli importatori e i produttori che condividono lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerati un'unica impresa ai fini della determinazione dei valori di riferimento e dell'assegnazione delle quote. Anche gli HFC caricati in determinate apparecchiature dovrebbero essere considerati all'interno del sistema di quote.

Gli importatori e i produttori che hanno un valore di riferimento possono trasferire una parte o la totalità delle quote loro assegnate a un'altra impresa ai fini dell'immissione sul mercato di HFC sfusi e possono anche autorizzare un'altra impresa a usare la totalità o una parte della loro quota ai fini dell'immissione sul mercato di apparecchiature caricate con HFC.

La proposta prevede inoltre l'uso del portale F-Gas per l'attuazione del sistema di assegnazione delle quote, gli obblighi in materia di licenze e comunicazione e la sua interconnessione con lo sportello unico dell'UE per le dogane. Gli importatori e i produttori registrati hanno accesso alle loro assegnazioni individuali di quote, alle sanzioni, alle quantità immesse sul mercato come indicato, nonché ai trasferimenti e alle autorizzazioni a usare le quote registrate da tali imprese. I presunti errori materiali nella registrazione delle informazioni da parte delle imprese e nei dati da esse comunicati devono essere suffragati da prove e devono essere presentati tempestivamente alla Commissione.

Capo V

La proposta impone come condizione per lo scambio una licenza valida da presentare alle autorità doganali in caso di importazione ed esportazione.

La proposta chiarisce inoltre il ruolo delle autorità doganali e delle autorità di vigilanza del mercato nell'esecuzione dei controlli sugli scambi ivi previsti. Sono elencate le informazioni che dovrebbero essere fornite in caso di importazioni ed esportazioni, nonché le informazioni che le autorità doganali dovrebbero verificare, in particolare durante i controlli doganali effettuati sulla base del rischio. I contenitori non ricaricabili dovrebbero essere confiscati, sequestrati o ritirati dal mercato. Per le altre merci le autorità doganali e di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie, compresa la confisca o il sequestro se del caso, affinché le merci vietate non siano reintrodotte nel mercato da un altro ufficio doganale dell'UE. È vietata la riesportazione di gas o prodotti illegali contemplati dal regolamento. Solo i luoghi e gli uffici doganali designati o autorizzati sono abilitati a trattare i casi di importazione ed esportazione di gas fluorurati; solo gli uffici e luoghi designati sono autorizzati ad aprire o chiudere un regime di transito.

Infine la proposta impone un divieto di commercio degli HFC con parti non contraenti del protocollo, in linea con gli obblighi stabiliti nel protocollo, a partire dal 2028.

Capo VI

La proposta stabilisce obblighi di comunicazione, in particolare per i produttori, gli importatori di gas sfusi e caricati in prodotti e apparecchiature, gli esportatori, gli utilizzatori di materie prime, gli impianti di distruzione e di rigenerazione e le imprese che hanno ricevuto idrofluorocarburi che rientrano nelle esenzioni dalle norme sulle quote. La comunicazione è effettuata per via elettronica attraverso il portale F-Gas. Anche la verifica, soggetta a limiti quantitativi, dei dati comunicati è effettuata attraverso il portale F-Gas.

La proposta impone agli Stati membri di raccogliere i dati sulle emissioni per via elettronica, ove possibile.

Capo VII

La proposta specifica i casi in cui sono necessari lo scambio di informazioni e la cooperazione con le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, nonché tra gli Stati membri e con le autorità competenti di paesi terzi.

La proposta stabilisce inoltre l'obbligo per le autorità competenti di verificare il rispetto del regolamento da parte delle imprese sulla base del rischio e laddove siano disponibili prove concrete.

La proposta garantisce inoltre che le segnalazioni degli informatori in relazione a violazioni del regolamento beneficino del livello di protezione previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937.

Capo VIII

La proposta stabilisce che le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento debbano essere effettive, dissuasive e proporzionate per livello e tipo e tenere conto anche dei criteri pertinenti (quali la natura e la gravità della violazione). In particolare propone l'imposizione di una sanzione amministrativa in caso di produzione, uso o commercio illeciti di gas e dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Le disposizioni proposte sono allineate alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente mediante sanzioni penali, adottata dalla Commissione il 15 dicembre 2021 22 , e la completano.

La proposta istituisce inoltre un forum consultivo rappresentato dagli Stati membri e da rappresentanti della società civile, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate, che forniranno pareri e consulenze alla Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

2022/0099 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'UE è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

(2)I gas fluorurati a effetto serra sono sostanze chimiche di origine antropica che sono gas a effetto serra molto potenti, spesso diverse migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica (CO2). Insieme alla CO2, al metano e all'ossido di azoto, appartengono al gruppo di emissioni di gas a effetto serra contemplato dall'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi") 25 . Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione rappresentano oggi il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, ma sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014, contrariamente alle altre emissioni di gas a effetto serra che sono diminuite.

(3)Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione elaborata dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi ("HFC") è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale ("GWP"), fra cui le alternative naturali (ad esempio CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua).

(4)La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 27 ha concluso che sarebbe necessario ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra in una percentuale fino al 90 % entro il 2050 a livello mondiale rispetto al 2015. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'Unione ha innalzato l'ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (la Normativa europea sul clima) 28 . Tale regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990 e di neutralità climatica entro il 2050. L'Unione ha altresì aumentato l'iniziale contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, passando da una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 a una riduzione di almeno il 55 %. Tuttavia la valutazione del regolamento (UE) n. 517/2014 indica che le riduzioni di emissioni previste entro il 2030 in base agli obiettivi climatici dell'Unione ormai superati non saranno conseguite.

(5)A causa dell'aumento delle emissioni di HFC a livello mondiale, le parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ("protocollo") hanno deciso nel 2016, con l'emendamento di Kigali 29 , di diminuire gradualmente gli HFC riducendone la produzione e il consumo di oltre l'80 % nei prossimi 30 anni. Ciò implica che ciascuna parte deve rispettare un calendario di riduzione della produzione e del consumo di HFC prevedere un sistema di licenze d'importazione e di esportazione e comunicare informazioni sugli HFC. Si stima che l'emendamento di Kigali da solo consentirà di evitare fino a 0,4 ºC di ulteriore riscaldamento entro la fine del secolo.

(6)È importante che il presente regolamento assicuri che l'Unione ottemperi a lungo termine agli obblighi internazionali che le incombono in virtù dell'emendamento di Kigali del protocollo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del consumo e della produzione di HFC e gli obblighi di informazione e di licenza, segnatamente introducendo la diminuzione graduale della produzione e aggiungendo misure di riduzione quanto all'immissione di HFC sul mercato per il periodo successivo al 2030.

(7)Ai fini della coerenza con gli obblighi di informazione previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altre sostanze dovrebbe essere usata la relazione di valutazione dell'IPCC più recente. Ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze contemplate dal presente regolamento.

(8)Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente; gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la fuga di tali sostanze, anche controllando le fughe dalle apparecchiature di maggiore interesse.

(9)Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.

(10)Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 30 Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.

(11)Per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima che possono comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, è opportuno che la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che comportano gas fluorurati a effetto serra comprenda le tecnologie di sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra o di riduzione del loro uso, fra cui informazioni sugli aspetti di efficienza energetica e le regolamentazioni e norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza.

(12)È opportuno mantenere i divieti vigenti sugli usi specifici dell'esafluoruro di zolfo, la sostanza più dannosa per il clima nota, e integrarli con ulteriori restrizioni d'uso nel settore critico della distribuzione dell'energia.

(13)Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas. Se non sono disponibili alternative o non possono essere usate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato.

(14)Al fine di ridurre l'impatto indiretto del funzionamento delle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria sul clima, il consumo massimo di energia di tali apparecchiature stabilito nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 dovrebbe continuare a essere considerato un motivo valido per esentare determinati tipi di apparecchiature dal divieto di usare gas fluorurati a effetto serra.

(15)Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.

(16)È importante stabilire i necessari obblighi di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, anche se immessi sul mercato in contenitori, al fine di agevolare l'applicazione dei relativi divieti di immissione sul mercato e restrizioni.

(17)Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.

(18)Inizialmente il calcolo dei valori di riferimento e l'assegnazione delle quote ai singoli produttori e importatori si basavano sulle quantità di HFC che quegli stessi produttori e importatori avevano dichiarato di aver immesso sul mercato nel periodo di riferimento 2009-2012. Per non precludere alle imprese l'accesso al mercato o l'espansione delle attività, una parte più piccolo del quantitativo massimo complessivo dovrebbe tuttavia essere riservata agli importatori e produttori che in precedenza non avevano immesso HFC sul mercato e agli importatori e produttori aventi un valore di riferimento che intendono aumentare la quota loro assegnata.

(19)Nel ricalcolare i valori di riferimento e le quote a cadenza triennale, la Commissione dovrebbe assicurare che le imprese siano in grado di proseguire le attività sulla base dei volumi medi da esse immessi sul mercato negli ultimi anni, considerando anche le imprese che in precedenza non avevano un valore di riferimento.

(20)È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano della fornitura di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento. Le entrate dovrebbero essere usate per coprire i costi amministrativi.

(21)Per mantenere la flessibilità del mercato degli HFC sfusi, dovrebbe essere possibile trasferire quote dalle imprese che hanno ricevuto un valore di riferimento ad altri produttori o importatori nell'Unione o ad altri produttori o importatori rappresentati nell'Unione da un rappresentante esclusivo.

(22)La Commissione dovrebbe istituire e usare un cosiddetto portale F-Gas centrale per gestire le quote per l'immissione sul mercato degli HFC, la registrazione delle imprese interessate e la comunicazione di tutte le sostanze e di tutte le apparecchiature immesse sul mercato, in particolare se le apparecchiature sono precaricate con HFC che non erano stati immessi sul mercato prima del caricamento. È opportuno stabilire condizioni specifiche per garantire che sul portale F-Gas si registrino soltanto operatori effettivi. La registrazione valida nel portale F-Gas dovrebbe costituire una licenza, la quale in virtù del protocollo è un requisito indispensabile per il monitoraggio del commercio e la prevenzione delle attività illecite in tale ambito.

(23)Al fine di garantire controlli doganali automatici, in tempo reale, a livello di spedizione, nonché uno scambio elettronico e l'archiviazione di informazioni su tutte le spedizioni di gas fluorurati a effetto serra e sui prodotti e le apparecchiature d'interesse presentate in dogana, è necessario interconnettere il portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento completo da inserire dopo l'adozione] 32 .

(24)Al fine di consentire il monitoraggio dell'efficacia del presente regolamento, è opportuno estendere gli obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un considerevole potenziale di riscaldamento globale o che potrebbero sostituire l'uso dei gas fluorurati a effetto serra. Per lo stesso motivo è opportuno notificare la distruzione di gas fluorurati a effetto serra e l'importazione nell'Unione di tali gas se contenuti in prodotti e apparecchiature. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, è opportuno fissare soglie minime, sempre che non ne derivi l'inosservanza del protocollo.

(25)È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.

(26)L'uso di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale ai fini della qualità della comunicazione delle emissioni nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra assicurerebbe la coerenza con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . I dati sulle fughe di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature raccolti dalle imprese a norma del presente regolamento potrebbero migliorare sensibilmente i sistemi di comunicazione delle emissioni. Ciò dovrebbe determinare una migliore stima delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra negli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

(27)Per agevolare i controlli doganali è importante specificare le informazioni che devono essere presentate alle autorità doganali per l'importazione ed esportazione dei gas e dei prodotti contemplati dal presente regolamento, così come i compiti delle autorità doganali nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione e all'esportazione di tali sostanze e dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento.

(28)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, compresi la confisca e il sequestro, per impedire l'ingresso o l'uscita illeciti nell'Unione o dall'Unione dei gas e dei prodotti contemplati dal presente regolamento. Dovrebbe essere in ogni caso vietata la riesportazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento importati illegalmente.

(29)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.

(30)Per contrastare le violazioni del presente regolamento, in particolare il commercio illecito, sono estremamente importanti la cooperazione e lo scambio, fra gli Stati membri e con la Commissione, delle necessarie informazioni tra tutte le autorità competenti che intervengono nell'attuazione del presente regolamento, vale a dire le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione. Data la natura riservata dello scambio di informazioni relative ai rischi doganali, è opportuno servirsi del sistema di gestione dei rischi doganali. 

(31)La Commissione, nell'assolvere i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento e al fine di promuovere la cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra essa e le autorità competenti in caso di controlli di conformità e di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe essere assistita dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti.

(32)A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. È così anticipato il divieto parallelo previsto dal protocollo a partire dal 2033, affinché le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.

(33)È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(34)È necessario prevedere sanzioni amministrative di entità e tipologia tali da scoraggiare effettivamente le violazioni del presente regolamento.

(35)Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 34

(36)Le autorità competenti degli Stati membri, tra cui le autorità ambientali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, dovrebbero effettuare controlli secondo un approccio basato sul rischio al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento. Tale approccio è necessario al fine di focalizzarsi sulle attività che presentano il rischio più alto di commercio o rilascio illecito de gas fluorurati a effetto serra disciplinati dal presente regolamento. Inoltre le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti in merito a potenziali casi di non conformità. Ove opportuno e nella misura del possibile, tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali per procedere a un'analisi dei rischi prima dei controlli, a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . È importante provvedere a che le autorità competenti responsabili dell'imposizione delle sanzioni siano informate quando altre autorità competenti hanno accertato casi di violazione del presente regolamento.

(37)Le segnalazioni di informatori possono portare all'attenzione delle autorità competenti nuovi elementi in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere nel presente regolamento che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.

(38)Per rafforzare la certezza del diritto, l'applicabilità a norma del presente regolamento della direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le effettuano dovrebbe trovare riscontro nella direttiva (UE) 2019/1937. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937. Spetta agli Stati membri garantire che la modifica trovi riscontro nelle misure di recepimento adottate conformemente alla direttiva, sebbene né la modifica né l'adeguamento delle misure nazionali di recepimento costituiscano una condizione per l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1937 alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione dei segnalanti.

(39)Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo per assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della società civile, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate.

(40)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di fabbricazione di altre sostanze fluorurate; i requisiti per il controllo delle perdite; il formato dei registri, la loro istituzione e conservazione; i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione; le deroghe per i prodotti e le apparecchiature che rientrano in un divieto di immissione sul mercato; il formato delle etichette; la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC; le esenzioni dagli obblighi delle quote per gli HFC da usare in applicazioni specifiche o per categorie specifiche di prodotti o apparecchiature; la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC; le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto; le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori; il corretto funzionamento del registro; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento dei verificatori e il formato per la presentazione delle segnalazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 37

(41)Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda: la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione delle tecnologie da applicare; gli obblighi di etichettatura; l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo; gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti; le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali; le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 38 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(42)La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

(43)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data in cui è stato espresso il parere].

(44)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera della problematica ambientale trattata e degli effetti del regolamento sul commercio infraunionale e con l'estero, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 517/2014, a fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.

(46)In considerazione dell'assegnazione annuale delle quote e della procedura di comunicazione ivi stabilite, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio [OP: inserire l'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

(a)stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, e agevola l'uso sicuro di sostanze alternative;

(b)impone condizioni per l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, l'ulteriore fornitura e uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;

(c)impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;

(d)stabilisce limiti quantitativi per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi;

(e)stabilisce norme in materia di comunicazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e II, soli o in miscela.

2.Il presente regolamento si applica ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"potenziale di riscaldamento globale" o "GWP": il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni, se non diversamente specificato, di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2 secondo gli allegati I, II, III e VI o, nel caso delle miscele, calcolato secondo l'allegato VI;

(2)"miscela": fluido composto di due o più sostanze di cui almeno una è una sostanza elencata negli allegati I, II o III;

(3)"tonnellata di CO2 equivalente": la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;

(4)"idrofluorocarburi" o "HFC": le sostanze elencate nell'allegato I, parte 1, o le miscele contenenti una o più di tali sostanze;

(5)"operatore": l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;

(6)"immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione in libera pratica nell'Unione e l'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio;

(7)"importazione": l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(8)"esportazione": l'uscita, di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

(9)"apparecchiature ermeticamente sigillate": apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati;

(10)"contenitore": prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;

(11)"recupero": la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e da apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento del prodotto o dell'apparecchiatura;

(12)"riciclo": il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione e essiccazione;

(13)"rigenerazione": il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto della destinazione d'uso;

(14)"distruzione": il processo tramite il quale un gas fluorurato a effetto serra è permanentemente trasformato o decomposto completamente, per quanto possibile, in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;

(15)"smantellamento": l'interruzione del funzionamento o dell'uso di un prodotto o di un'apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra, compresa la chiusura definitiva di un'installazione;

(16)"riparazione": il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas che risultano danneggiati o in cui si sono verificate fughe, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;

(17)"installazione": l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuito contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; l'attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito;

(18)"manutenzione o assistenza": tutte le attività, tranne il recupero a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, che comportano l'apertura di circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, l'immissione nel sistema di gas fluorurati a effetto serra, la rimozione di una o più parti del circuito o dell'apparecchiatura, il riassemblaggio di due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e la riparazione di perdite;

(19)"sostanze vergini": le sostanze che non sono state usate in precedenza;

(20)"fisso": solitamente non in transito durante il funzionamento e comprensivo dei sistemi movibili di climatizzazione;

(21)"mobile": solitamente in transito durante il funzionamento;

(22)"schiuma monocomponente": schiuma contenuta in un unico generatore di aerosol allo stato liquido non reagito o reagito in parte e che si espande e indurisce all'uscita dal generatore;

(23)"autocarro frigorifero": veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;

(24)"rimorchio frigorifero": veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;

(25)"sistema di rilevamento delle fughe": dispositivo meccanico, elettrico o elettronico tarato per il rilevamento delle fughe di gas fluorurati a effetto serra, che avverte l'operatore in caso di rilevamento di fuga;

(26)"impresa": la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente regolamento;

(27)"materia prima": ogni gas fluorurato a effetto serra elencato negli allegati I e II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

(28)"uso commerciale": uso finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;

(29)"apparecchiature di protezione antincendio": apparecchiature e sistemi usati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di incendio, compresi gli estintori;

(30)"ciclo Rankine a fluido organico": ciclo contenente sostanze condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di energia elettrica o meccanica;

(31)"materiale militare": armi, munizioni e materiale destinati specificamente a fini militari e necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;

(32)"commutatori elettrici": dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica;

(33)"sistemi di refrigerazione centralizzati multipack": sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffrescamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;

(34)"circuito refrigerante primario di sistemi a cascata": il circuito primario di sistemi indiretti a media temperatura in cui due o più circuiti di refrigerazione separati in combinazione sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore versato al condensatore da un circuito secondario a media temperatura;

(35)"uso": l'impiego di gas fluorurati a effetto serra nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività di cui al presente regolamento;

(36)"stabilimento nell'Unione": per una persona fisica, la residenza abituale nell'Unione; per una persona giuridica, la stabile organizzazione nell'Unione di cui all'articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013.

CAPO II

CONTENIMENTO

Articolo 4

Prevenzione delle emissioni

1.Il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.

2.Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature e installazioni contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I o II e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio prendono tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le fughe di gas.

3.In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro o a un'apparecchiatura o installazione, l'impresa prende tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II risultano come sottoprodotti.

4.Se è rilevata una fuga di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I o II, l'operatore, il fabbricante di apparecchiature e installazioni e l'impresa in possesso dell'apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'installazione sia riparata senza indebito ritardo.

Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore provvede a che quest'ultima sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all'articolo 10 entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.

5.Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, è vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o importatore non dimostri all'autorità competente, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di fabbricazione, compreso nella fabbricazione delle materie prime usate nella sua produzione, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa relativa all'impianto di produzione e alle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

6.Le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la fuga di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II.

Le imprese che effettuano l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la fuga di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II.

Articolo 5

Controlli delle perdite

1.Gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti:

(a)presentano un comprovato tasso di fuga inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali;

(b)sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità;

(c)contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.

2.Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, parte 1:

(a)apparecchiature fisse di refrigerazione;

(b)apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;

(c)pompe di calore fisse;

(d)apparecchiature fisse di protezione antincendio;

(e)celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;

(f)cicli Rankine a fluido organico;

(g)commutatori elettrici.

Per le apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a f), i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate secondo i criteri previsti all'articolo 10.

3.I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:

(a)per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle fughe, almeno ogni 24 mesi;

(b)per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o tra 10 e 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle fughe, almeno ogni 12 mesi;

(c)per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o più di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle fughe, almeno ogni sei mesi.

4.Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le due condizioni seguenti:

(a)il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e

(b)l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.

5.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare a norma del paragrafo 1 per ogni tipo di apparecchiature di cui al paragrafo 2 e individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 6

Sistemi di rilevamento delle fughe

1.Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga.

2.Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga.

3.Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), e lettera f), cui si applica il paragrafo 1 o 2 provvedono a che i sistemi di rilevamento delle fughe siano controllati almeno ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

4.Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), cui si applica il paragrafo 2 provvedono a che i sistemi di rilevamento delle fughe siano controllati almeno ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.

Articolo 7

Tenuta dei registri

1.Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:

(a)la quantità e il tipo di gas installati;

(b)le quantità di gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a seguito di fughe;

(c)se le quantità di gas siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

(d)la quantità di gas recuperati;

(e)l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;

(f)le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;

(g)se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.

2.A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:

(a)gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni;

(b)le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.

I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione su richiesta.

3.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d'interesse relative agli acquirenti di detti gas, compresi:

(a)i numeri dei certificati degli acquirenti;

(b)le rispettive quantità di detti gas acquistate.

Le imprese che forniscono detti gas conservano i registri per almeno cinque anni.

Le imprese che forniscono detti gas mettono i registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione su richiesta.

4.La Commissione può, mediante atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 8

Recupero e distruzione

1.Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

Detto obbligo si applica agli operatori delle apparecchiature seguenti:

(a)circuiti di raffrescamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisse e di pompe di calore fisse;

(b)circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;

(c)apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;

(d)apparecchiature fisse di protezione antincendio;

(e)commutatori elettrici fissi.

2.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, recuperati non sono usati per caricare o ricaricare le apparecchiature a meno che il gas sia stato riciclato o rigenerato.

3.L'impresa che usa un contenitore con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, immediatamente prima di smaltirlo provvede al recupero dei gas residui per garantirne il riciclo, la rigenerazione o la distruzione.

4.A decorrere dal 1º gennaio 2024 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli con rivestimento metallico contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate mediante il recupero per il riutilizzo o la distruzione delle schiume e dei gas ivi contenuti. Il recupero è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.

5.A decorrere dal 1º gennaio 2024 i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate mediante il recupero per il riutilizzo o la distruzione delle schiume e dei gas ivi contenuti. Il recupero è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni e è messa a disposizione delle autorità competenti di uno Stato membro e della Commissione, su richiesta. 

6.Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati ai paragrafi 1, 6 e 7 contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, organizzano il recupero dei gas, a meno che sia possibile stabilire che ciò non è tecnicamente praticabile o comporta costi sproporzionati. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti o ne organizzano la distruzione senza previo recupero.

Il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE, sono considerate adeguatamente qualificate soltanto le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2.

7.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, parte 1, e i prodotti che li contengono sono distrutti solo mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ("protocollo") o mediante tecnologie non ancora approvate ma equivalenti sotto il profilo ambientale e conformi alla normativa unionale e nazionale in materia di rifiuti e ai requisiti supplementari da essa previsti.

Gli altri gas fluorurati a effetto serra per i quali non sono state approvate tecnologie di distruzione sono distrutti soltanto mediante la tecnologia di distruzione più accettabile sotto il profilo ambientale, che non comporti costi eccessivi, che sia conforme alla normativa unionale e nazionale in materia di rifiuti e che soddisfi i requisiti supplementari da essa previsti.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.

9.Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1.

Articolo 9

Regimi di responsabilità del produttore

Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e il relativo riciclo, rigenerazione o distruzione.

Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.

Articolo 10

Certificazione e formazione

1.Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:

(a)installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g);

(b)controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

(c)recupero a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

2.Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , in conformità del paragrafo 5.

3.I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti: 

(a)regolamentazione e norme tecniche applicabili;

(b)prevenzione delle emissioni;

(c)recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1;

(d)manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato; e

(e)aspetti di efficienza energetica.

4.Nell'ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5.

5.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi in materia di programmi di certificazione e attestati di formazione. I requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati e degli attestati di formazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

6.Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione per le imprese che effettuano per conto di altre parti l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, e alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

7.Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.

8.Entro il 1º gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.

Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.

9.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

10.L'impresa che affida a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per il compitolo di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.

11.Se gli obblighi di offerta di certificazione e formazione previsti dal presente articolo impongono oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell'esigua entità della popolazione e della conseguente assenza di domanda di tali formazioni e certificazioni, l'adempimento degli obblighi può essere assicurato tramite il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri Stati membri.

Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

12.Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

CAPO III

RESTRIZIONI E CONTROLLO DELL'USO

Articolo 11

Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita

1.L'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.

I prodotti e le apparecchiature immessi illegalmente sul mercato dopo la data di cui al primo comma non sono oggetto di uso o fornitura successivi né messi a disposizione di terzi nell'Unione contro pagamento o gratuitamente né esportati. Tali prodotti e apparecchiature possono essere stoccati o trasportati soltanto per il successivo smaltimento e per il recupero del gas prima dello smaltimento a norma dell'articolo 8.

Due anni dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.

2.Il divieto previsto al paragrafo 1, primo comma, non si applica alle apparecchiature per le quali nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del funzionamento, le emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile.

3.Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi.

Il paragrafo si applica a:

(a)contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti (non ricaricabili); e

(b) contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per ricarica.

4.Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:

(a)per il particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per la particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; o

(b)il ricorso ad alternative tecnicamente praticabili e sicure comporterebbe costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

5.Soltanto le imprese in possesso di un certificato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), o dell'attestato di formazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, ovvero le imprese che impiegano persone in possesso di tale certificato o attestato di formazione sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, parte 1, per effettuare l'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g), e all'articolo 10, paragrafo 2.

Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non effettuano tali attività di raccogliere, trasportare o consegnare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1.

6.Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.

Articolo 12

Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

1.I seguenti prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas elencati negli allegati I e II possono essere immessi sul mercato soltanto se etichettati:

(a)apparecchiature di refrigerazione;

(b)apparecchiature di condizionamento;

(c)pompe di calore;

(d)apparecchiature di protezione antincendio;

(e)commutatori elettrici;

(f)generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli aerosol dosatori;

(g)tutti i contenitori di gas fluorurati a effetto serra;

(h)solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;

(i)cicli Rankine a fluido organico.

2.I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.

3.L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le indicazioni seguenti:

(a)l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il suo funzionamento dipende da tali gas;

(b)la denominazione industriale accettata del gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;

(c)a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità di gas fluorurati a effetto serra, espressa in peso e in CO2 equivalente, contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura, e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

L'etichetta riporta le indicazioni seguenti, se del caso:

(a)il riferimento al fatto che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;

(b)il riferimento al fatto che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di fuga inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

4.L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 è leggibile chiaramente e indelebile ed è posta:

(a)vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o

(b)sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.

L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce deve essere immessa sul mercato.

5.Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II sono immessi sul mercato soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L'etichetta indica chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra. Per i pannelli di schiuma le informazioni sono riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.

6.I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l'indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio nell'Unione.

7.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato per distruzione sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.

8.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e destinati all'esportazione diretta sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.

9.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato per uso in materiale militare sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.

10.I gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II immessi sul mercato per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.

11.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato per uso come materia prima sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato come materia prima.

12.I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato per produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.

13.Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 11 reca l'indicazione "esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]".

In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

14.Nei casi di cui all'allegato IV, punti 3, 8, 18, lettere b) e c), 19 e 20, il prodotto è etichettato con l'indicazione che può essere usato soltanto se richiesto dalle norme di sicurezza da specificare. Nel caso di cui all'allegato IV, punti 20 e 22, il prodotto è etichettato con l'indicazione che può essere usato soltanto se richiesto dall'applicazione medica da specificare.

15.Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nel manuale d'uso del prodotto o dell'apparecchiatura.

Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.

16.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 14. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

17.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare gli obblighi di etichettatura previsti ai paragrafi da 4 a 14 se opportuno alla luce dell'evoluzione commerciale o tecnologica.

Articolo 13

Controllo dell'uso

1.È vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclo delle leghe di magnesio per pressofusione.

2.È vietato l'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento di pneumatici di veicoli.

3.A decorrere dal 1º gennaio 2024 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione.

Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C.

Fino al 1° gennaio 2030 il divieto di cui al primo comma non si applica alle categorie di gas fluorurati a effetto serra seguenti:

(a)gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;

(b)gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

4.L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2026, tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'utilizzatore fornisce prove della giustificazione medica all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta.

CAPO IV

CALENDARIO DI PRODUZIONE E RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI IDROFLUOROCARBURI IMMESSA SUL MERCATO

Articolo 14

Produzione di idrofluorocarburi

1.La produzione di idrofluorocarburi è consentita nella misura in cui la Commissione abbia assegnato ai produttori diritti di produzione come stabilito nel presente articolo.

2.La Commissione assegna, mediante atti di esecuzione, diritti di produzione sulla base dell'allegato V ai produttori che hanno prodotto idrofluorocarburi nel 2022, sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

3.Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 per assegnare diritti di produzione supplementari ai produttori di cui al paragrafo 2 o a altra impresa stabilita nell'Unione, fermi restando i limiti di produzione dello Stato membro in virtù del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

4.Tre anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, e in seguito ogni tre anni, la Commissione li riesamina e se necessario li modifica tenendo conto delle modifiche dei diritti di produzione a norma dell'articolo 15 intervenute nel corso dei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 15

Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale

1.Ai fini della razionalizzazione industriale in uno Stato membro, i produttori possono trasferire in tutto o in parte i propri diritti di produzione a altra impresa dello stesso Stato membro, purché siano rispettati i limiti di produzione delle parti in virtù del protocollo. I trasferimenti sono approvati dalla Commissione e dalle pertinenti autorità competenti e sono effettuati tramite il portale F-Gas.

2.Ai fini della razionalizzazione industriale tra Stati membri, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente dello Stato membro in cui sono disponibili diritti di produzione in eccesso, può autorizzare il produttore, tramite il portale F-Gas, a superare di un determinato quantitativo la produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto delle condizioni stabilite nel protocollo.

3.La Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente della parte che è paese terzo interessata, può autorizzare il produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione autorizzati al produttore della parte che è paese terzo in virtù del protocollo e della normativa nazionale di questo secondo produttore ai fini della razionalizzazione industriale con la parte che è paese terzo, a condizione che la combinazione dei livelli di produzione dei due produttori calcolati non comporti un superamento dei diritti di produzione in virtù del protocollo di Montreal e che sia rispettata la normativa nazionale applicabile.

Articolo 16

Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato

1.L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato quote ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17.

I produttori e gli importatori assicurano che le quantità di idrofluorocarburi che immettono sul mercato non superino la rispettiva quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato.

2.Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi:

(a)importati nell'Unione per distruzione;

(b)usati in applicazioni come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso in applicazioni come materia prima;

(c)forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di terzi nell'Unione prima dell'esportazione;

(d)forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare;

(e)forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare il paragrafo 2 ed escludere idrofluorocarburi dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 conformemente alle decisioni delle parti del protocollo.

4.Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:

(a)per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e

(b)non può essere garantita una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

5.Le emissioni di idrofluorocarburi durante la produzione sono considerate immesse sul mercato l'anno in cui si verificano.

6.Il presente articolo e gli articoli 17, da 20 a 29, e 31 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato.

Articolo 17

Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi

1.Entro il 31 ottobre [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni tre anni, la Commissione determina i valori di riferimento per i produttori e gli importatori conformemente all'allegato VII per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi.

La Commissione determina, mediante atto di esecuzione, i valori di riferimento per tutti gli importatori e produttori che hanno importato o prodotto idrofluorocarburi nei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2.L'importatore o produttore può comunicare alla Commissione la successione permanente o l'acquisizione della parte dell'attività d'interesse ai fini del presente articolo che comporta una modifica dell'attribuzione dei suoi valori di riferimento e di quelli del suo successore legale.

La Commissione può richiedere la documentazione d'interesse a tal fine. I valori di riferimento adeguati sono messi a disposizione sul portale F-Gas.

3.Entro il 1° aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni tre anni, i produttori e gli importatori possono presentare tramite il portale F-Gas una dichiarazione per ricevere quote attinte alla riserva di cui all'allegato VIII.

4.Entro il 31 dicembre [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, la Commissione assegna a ciascun importatore e produttore una quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in conformità dell'allegato VIII. Le quote sono comunicate agli importatori e ai produttori tramite il portale F-Gas.

5.L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Gli importatori e i produttori possono pagare soltanto per parte della rispettiva assegnazione massima di quote calcolata che è offerta loro. In tal caso, agli importatori e ai produttori è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine stabilito.

La Commissione ridistribuisce gratuitamente la quota per la quale il pagamento non è stato effettuato entro il termine stabilito soltanto agli importatori e ai produttori che hanno pagato l'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata di cui al primo comma e che hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3. La ripartizione è effettuata in base alla percentuale spettante a ciascun importatore o produttore della somma di tutte le quote massime calcolate offerte loro e da loro pagate integralmente.

La Commissione è autorizzata a non assegnare integralmente il quantitativo massimo di cui all'allegato VII o ad assegnare quote supplementari come misura di emergenza qualora si verifichino problemi di attuazione durante il periodo di assegnazione.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari.

7.Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.

Articolo 18

Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate

1.Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 . 

2.Soltanto gli importatori e i produttori che hanno maturato esperienza nel commercio dei prodotti chimici per tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote sono autorizzati a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, o a ricevere su tale base un'assegnazione di quote in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4. Gli importatori e i produttori presentano alla Commissione, su sua richiesta, prove in tal senso.

3.Ai fini della registrazione nel portale F-Gas, gli importatori e i produttori forniscono un indirizzo fisico presso il quale è ubicata l'impresa e dal quale svolge l'attività. Una sola impresa è registrata presso uno stesso indirizzo fisico.

Ai fini della presentazione della dichiarazione sulle quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e della ricezione di un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, così come ai fini della determinazione dei valori di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate un'unica impresa. Soltanto quell'unica impresa, che, salva diversa indicazione del titolare effettivo, è quella iscritta per prima nel registro, ha diritto a un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 19

Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi

1.Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo.

2.All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.

I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.

3.Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature, gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.

L'organismo di controllo indipendente è:

(a)accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 ; o

(b)accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla normativa dello Stato membro interessato.

4.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 2, della verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente e dell'accreditamento dei verificatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

5.Gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

6.Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Portale F-Gas

1.La Commissione istituisce un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, della concessione delle licenze di importazione e di esportazione e della comunicazione delle informazioni ("portale F-Gas"), e ne assicura.

2.La Commissione garantisce l'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito di detto sportello istituito dal regolamento (UE) n. …/… [inserire il riferimento completo dopo l'adozione].

3.Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ai fini dello scambio di informazioni con il portale F-Gas.

4.Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne in caso di custodia temporanea e per le seguenti attività:

(a)presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

(b)ricevere un'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o effettuare o ricevere un trasferimento di quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, o effettuare o ricevere l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, o delegare l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

(c)fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a e);

(d)svolgere le attività che richiedono la comunicazione dei dati a norma dell'articolo 26;

(e)ricevere diritti di produzione a norma dell'articolo 14 ed effettuare o ricevere un trasferimento e un'autorizzazione di diritti di produzione di cui all'articolo 15;

(f)verificare le comunicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 8.

La registrazione è valida soltanto dopo che la Commissione la convalida e finché non sia sospesa o revocata dalla Commissione o ritirata dall'impresa.

5.La registrazione valida nel portale F-Gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce una licenza a norma dell'articolo 22.

6.Ove necessario, la Commissione assicura, mediante atti di esecuzione, il corretto funzionamento del portale F-Gas. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

7.Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, hanno accesso al portale F-Gas ai fini dell'attuazione dei pertinenti obblighi e controlli. Le autorità doganali accedono al portale F-Gas tramite gli ambienti dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. 

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas.

8.Le richieste degli importatori e dei produttori di rettificare autonomamente le informazioni registrate nel portale F-Gas relative ai trasferimenti di quote di cui all'articolo 21, paragrafo 1, alle autorizzazioni a usare le quote di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o alle deleghe delle autorizzazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono, con il consenso di tutte le imprese coinvolte nell'operazione, comunicate alla Commissione senza indebito ritardo e al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di registrazione del trasferimento delle quote o dell'autorizzazione a usare le quote e sono suffragate da prove che dimostrano che si tratta di un errore materiale. 

Nonostante le condizioni stabilite al primo comma, le richieste di rettifica dei dati che incidono negativamente sui diritti di altri importatori e produttori non coinvolti nell'operazione sono respinte.

Articolo 21

Trasferimento di quote e autorizzazione a usare quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate

1.Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può trasferire nel portale F-Gas, in tutto o in parte, la quota assegnatagli sulla base dell'articolo 17, paragrafo 4, a un altro produttore o importatore nell'Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Le quote trasferite di cui al primo comma non possono essere trasferite una seconda volta.

2.Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può autorizzare nel portale F-Gas un'impresa nell'Unione o rappresentata nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a usare in tutto o in parte la sua quota ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19.

Le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che dà l'autorizzazione al momento dell'autorizzazione.

3.L'impresa che la riceve può delegare l'autorizzazione a usare le quote ricevuta nel portale F-Gas conformemente al paragrafo 2 a un'altra impresa ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19. L'autorizzazione delegata non può essere delegata una seconda volta.

4.I trasferimenti di quote, le autorizzazioni a usare quote e le deleghe di autorizzazioni effettuati tramite il portale F-Gas sono validi solo previa accettazione dell'impresa ricevente tramite lo stesso portale F-Gas.

CAPO V

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 22

Importazioni ed esportazioni

L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati, tranne nei casi di custodia temporanea, alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.

I gas fluorurati a effetto serra importati nell'Unione sono considerati gas vergini.

Articolo 23

Controlli del commercio

1.Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento.

2.Ai fini dell'immissione in libera pratica, l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento e registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana.

Ai fini delle importazioni diverse dall'immissione in libera pratica, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana.

Ai fini dell'esportazione, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana.

3.In caso di importazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importatore o, se non disponibile, il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:

(a)il numero di registrazione nel portale F-Gas;

(b)il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);

(c)la massa netta dei gas sfusi e dei gas caricati nei prodotti e nelle apparecchiature;

(d)il codice delle merci con il quale le merci sono classificate;

(e)le tonnellate di CO2 equivalente dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti.

4.Le autorità doganali verificano in particolare che, in caso di immissione in libera pratica, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana disponga delle quote o delle autorizzazioni a usare le quote previste dal presente regolamento prima di immettere le merci in libera pratica. Le autorità doganali provvedono a che, in caso di importazione, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana o, se non disponibile, il dichiarante e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana sia registrato nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20.

5.Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

6.Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. 

7.Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione, le prove di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

8.La dichiarazione di conformità e la documentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sono messe a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.

9.Quando effettuano i controlli basati sull'analisi dei rischi nel contesto del quadro di gestione dei rischi doganali e in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. L'analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra e sui precedenti di conformità dell'impresa.

10.Sulla base dell'analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sui gas e sui prodotti disciplinati dal presente regolamento, l'autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni:

(a)le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana;

(b)il prodotto o l'apparecchiatura presentato o presentata non sia soggetto o soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3;

(c)le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell'articolo 12 prima dell'immissione in libera pratica. 

L'importatore o, se non disponibile, il dichiarante, o l'esportatore mette la propria licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013.     

11.Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze e i prodotti disciplinati dal presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio.

12.Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 .

Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento possono essere adottate misure alternative per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento.

È vietata la riesportazione di gas e di prodotti e apparecchiature non conformi al presente regolamento.

13.Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 19 all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Soltanto i luoghi e gli uffici doganali designati o autorizzati di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o a terminare un regime di transito dei gas e dei prodotti o apparecchiature contemplati dal presente regolamento.

Articolo 24

Misure di sorveglianza del commercio illecito

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure supplementari rispetto a quelle del presente regolamento per la sorveglianza dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati a tali movimenti, comprese metodologie di tracciamento dei gas immessi sul mercato, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure.

Articolo 25

Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non contemplati dal protocollo

1.A decorrere dal 1º gennaio 2028 sono vietate l'importazione e l'esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili a tali gas. 

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all'immissione in libera pratica nell'Unione e all'esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica cui si applica il paragrafo 1, prodotti con idrofluorocarburi ma non contenenti gas inequivocabilmente identificati come idrofluorocarburi, nonché le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature, della consulenza tecnica periodicamente fornita alle parti del protocollo.

3.In deroga al paragrafo 1, gli scambi di idrofluorocarburi e di apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas, o che sono prodotti mediante uno o più di tali gas, con uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica cui si applica il paragrafo 1 possono essere autorizzati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all'articolo 7 del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2

4.Fatte salve le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non contemplati dal protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1.

5.Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino al protocollo e abbiano presentato la relativa documentazione in conformità all'articolo 7 del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPO VI

COMUNICAZIONE E RACCOLTA DEI DATI SULLE EMISSIONI

Articolo 26

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun importatore o produttore al quale è stata assegnata una quota a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione "Nulla".

2.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

3.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

4.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

5.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX. I produttori di tali aerosol dosatori comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti.

6.Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

7.Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3. 

8.Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è:

(a)accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o

(b)accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla normativa dello Stato membro interessato.

Le operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), sono verificate indipendentemente dai quantitativi interessati.

La Commissione può chiedere all'impresa di provvedere a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con un ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente a prescindere dai quantitativi interessati, se necessario per confermare il rispetto delle norme del presente regolamento. 

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i dettagli della verifica delle comunicazioni e dell'accreditamento dei verificatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

9.Tutte le comunicazioni e le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite il portale F-Gas.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato delle comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 27

Raccolta di dati sulle emissioni

Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori d'interesse contemplati dal presente regolamento al fine di acquisire dati sulle emissioni.

Gli Stati membri consentono, se del caso, la registrazione delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 mediante un sistema elettronico centralizzato.

CAPO VII

ESECUZIONE

Articolo 28

Cooperazione e scambio di informazioni

1.Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e le altre autorità con funzioni di ispezione, cooperano tra loro, con le autorità competenti di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

Quando per garantire una corretta attuazione del quadro di gestione dei rischi doganali è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti forniscono tutte le informazioni necessarie alle dogane a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.Le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato o altra autorità competente di uno Stato membro, quando rilevano una violazione del presente regolamento, ne informano l'autorità ambientale o, se non pertinente, qualsiasi altra autorità competente per l'applicazione di sanzioni a norma dell'articolo 31.

3.Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti siano in grado di accedere in modo efficiente a tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e di scambiarle. Dette informazioni comprendono i dati relativi alle dogane, le informazioni sulla proprietà e la situazione finanziaria, eventuali violazioni ambientali nonché i dati registrati nel portale F-Gas. 

Le informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l'applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti informano immediatamente la Commissione delle violazioni dell'articolo 16, paragrafo 1.

4.Le autorità competenti, quando rilevano una violazione del presente regolamento che possa interessare più di uno Stato membro, avvisano le omologhe degli altri Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le omologhe degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto non conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il sequestro, la confisca, il ritiro o il richiamo dal mercato per smaltimento. 

Per lo scambio di informazioni relative ai rischi doganali è usato il sistema di gestione dei rischi doganali.

Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d'interesse relative alla violazione delle disposizioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 46 e, se del caso, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 29

Obbligo di verifica

1.Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

2.Le verifiche sono effettuate secondo un approccio basato sui rischi che tiene conto, in particolare, dei precedenti di conformità delle imprese, del rischio di non conformità di un prodotto specifico al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa dalla Commissione, da autorità nazionali competenti nel settore doganale, di vigilanza del mercato, ambientale o da autorità competenti di paesi terzi.

Le autorità competenti effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate di terzi, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le verifiche che la Commissione ritiene necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento.

3.Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse.

Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l'impresa, tranne quando per garantirne l'efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo.

4.Le autorità competenti tengono registri in cui indicano in particolare la natura e i risultati delle verifiche e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutte le verifiche effettuate sono conservati per almeno cinque anni.

5.Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può condurre verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.

6.Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede. 

7.La Commissione adotta misure atte a incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo. 

Articolo 30

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.

CAPO VIII

SANZIONI, FORUM CONSULTIVO, PROCEDURA DI COMITATO ED ESERCIZIO DELLA DELEGA

Articolo 31

Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 1° gennaio [OP: inserire l'anno = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE, conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative adeguate e di adottare altre misure amministrative in relazione a tali violazioni. 

3.Gli Stati membri garantiscono l'adeguatezza e proporzionalità in termini di livello e tipo delle sanzioni che sono applicate tenendo conto quanto meno dei criteri seguenti:

(a)la natura e la gravità della violazione;

(b)il carattere doloso o colposo della violazione;

(c)le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'impresa tenuta responsabile;

(d)la situazione finanziaria dell'impresa tenuta responsabile;

(e)i vantaggi economici derivati o attesi dall'infrazione.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado quanto meno di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazioni del presente regolamento:

(a)sanzioni pecuniarie;

(b)confisca o sequestro di beni ottenuti illecitamente o di proventi ricavati dall'impresa in ragione della violazione;

(c)sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

5.In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

In caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, il potenziale impatto sul clima si riflette tenendo conto del prezzo del carbonio nella determinazione di una sanzione amministrativa.

6.Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, oppure loro trasferita a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, può essere assegnata soltanto una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento.

Il quantitativo della riduzione è pari al 200 % del quantitativo corrispondente al superamento. Se il quantitativo della riduzione è superiore al quantitativo da assegnare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, come quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non è assegnata alcuna quota e la quota per i periodi di assegnazione successivi è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell'intero quantitativo. La riduzione o le riduzioni sono registrate nel portale F-Gas.

Articolo 32

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Forum consultivo

La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato sui gas fluorurati a effetto serra. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Riesame

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare gli allegati I, II, III e VI per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas elencati, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica del protocollo di Montreal.

Entro il 1º gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (UE) n. 517/2014 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 37

 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, lettera E, punto 2, è aggiunto il punto seguente:

"regolamento (UE) n. [OP: inserire il numero del presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 [OP: inserire il riferimento GU al presente regolamento]".

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio [OP: inserire l'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal:

(a)[[1º marzo 2023] data = data di applicazione specificata nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 nell'allegato per la parte relativa ai gas fluorurati a effetto serra], per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(b)[[1º marzo 2025] data = data di applicazione specificata nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 nell'allegato per la parte relativa ai gas fluorurati a effetto serra], per le procedure di importazione diverse da quelle di cui alla lettera a) e per l'esportazione.

L'articolo 17, paragrafo 5, si applica a decorrere dal [OP: inserire l'anno successivo all'anno di applicazione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA45

1.1.Titolo della proposta/iniziativa45

1.2.Settore/settori interessati45

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:45

1.4.Obiettivi45

1.4.1.Obiettivi generali45

1.4.2.Obiettivi specifici (del riesame)45

1.4.3.Risultati e incidenza previsti46

1.4.4.Indicatori di prestazione47

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa47

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato
per fasi di attuazione dell'iniziativa47

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.49

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe49

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti50

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità
di riassegnazione50

1.6.Durata e incidenza della proposta/iniziativa51

1.7.Modalità di gestione previste51

2.MISURE DI GESTIONE51

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni………...............................51

2.2.Sistema di gestione e di controllo52

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti52

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli52

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)52

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità53

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA54

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate54

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti55

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi55

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi57

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi58

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale61

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento61

3.3.Incidenza prevista sulle entrate62

TOC

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

1.2.Settore/settori interessati 

Azione per il clima

Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente

Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 47  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta di regolamento sui gas fluorurati dell'UE ha l'obiettivo generale di:

prevenire le emissioni di gas fluorurati, contribuendo in tal modo agli obiettivi climatici dell'UE;

garantire il rispetto degli obblighi relativi agli idrofluorocarburi (HFC) previsti dal protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

1.4.2.Obiettivi specifici (del riesame)

Obiettivi specifici del riesame del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (il regolamento sui gas fluorurati):

conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione di almeno il 55 % entro il 2030 e della neutralità carbonica entro il 2050;

allineare pienamente le norme dell'UE sui gas fluorurati al protocollo di Montreal per prevenire la non conformità;

facilitare l'attuazione e l'applicazione rafforzate e il funzionamento del sistema di quote e promuovere la formazione sulle alternative ai gas fluorurati;  

migliorare il monitoraggio e la comunicazione per colmare le lacune esistenti e migliorare la qualità dei dati e dei processi ai fini della conformità;

aumentare la chiarezza e la coerenza interna per favorire una migliore attuazione e comprensione delle norme.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo specifico del riesame A:

riduzione cumulativa delle emissioni di circa 40 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030 e di circa 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2050, in aggiunta alle riduzioni già previste dall'attuale regolamento sui gas fluorurati. Le modifiche proposte permetteranno di ridurre i costi in generale e in molti sottosettori dell'economia e promuoveranno l'innovazione e le tecnologie verdi e alcuni settori beneficeranno a lungo termine di un aumento della produzione, della ricerca e dell'occupazione.

Obiettivo specifico del riesame B:

piena conformità al protocollo di Montreal per quanto riguarda gli obblighi relativi agli idrofluorocarburi.

Obiettivo specifico del riesame C:

le attività illecite saranno ridotte, in particolare grazie a norme più precise in relazione alle importazioni di idrofluorocarburi e al passaggio dall'assegnazione di quote a titolo gratuito all'imposizione di un prezzo per la quota assegnata (3 EUR/tonnellata di CO2 equivalente). Alcune delle nuove misure aumenteranno moderatamente gli oneri amministrativi per l'industria e le autorità degli Stati membri. Inoltre l'applicazione del prezzo delle quote ridurrà il vantaggio ottenuto dai detentori di quote da una differenza di prezzo tra l'UE e il mercato mondiale degli idrofluorocarburi. L'applicazione del prezzo delle quote aumenterà notevolmente l'onere per la Commissione, oltre agli sforzi già considerevoli per ospitare, sviluppare, mantenere e gestire il sistema di quote e per attuare gli obblighi in materia di licenze previsti dal protocollo di Montreal sia per i gas fluorurati che per le sostanze che riducono lo strato di ozono.

Obiettivo specifico del riesame D:

il monitoraggio sarà più completo, il che consentirà di valutare i progressi compiuti e di individuare le minacce future. Sarà inoltre più efficiente grazie all'allineamento delle soglie e delle date degli obblighi di comunicazione e verifica, nonché alla digitalizzazione del processo.

Obiettivo specifico del riesame E:

migliore conformità al regolamento e sinergie con altre politiche.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivo A: confrontare il livello di emissioni modellato entro il 2030 con le emissioni effettive comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

Obiettivo B: evitare qualsiasi decisione del comitato di applicazione del protocollo di Montreal in merito alla conformità dell'UE e dei suoi Stati membri alle norme del protocollo di Montreal in materia di idrofluorocarburi.

Obiettivo C: raccogliere dati sul funzionamento del sistema di quote, nonché sul riscontro dell'industria e degli Stati membri, compreso il livello percepito di attività illecite.

Obiettivo D: riscontro dei portatori di interessi e degli Stati membri sul processo di comunicazione ed esperienza in materia di controllo della conformità.

Obiettivo E: riscontro dei portatori di interessi e degli Stati membri sulla percezione della chiarezza e della coerenza con altre politiche.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Nel 2021 l'UE ha aumentato la sua ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119 (la Normativa europea sul clima). Questa normativa stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica entro il 2050. La normativa si basa sul piano per l'obiettivo climatico 2030 48 , che sottolinea che l'azione per il clima è necessaria in tutti i settori e che tutti gli strumenti strategici utili ai fini della decarbonizzazione dell'economia debbano funzionare in consonanza. A tal fine, la Commissione ha proposto di aumentare gli obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri dal 2021 al 2030 per i settori non coperti dall'attuale sistema di scambio delle emissioni nell'UE (ETS) nella sua proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/842 (il regolamento sulla condivisione degli sforzi). 49  

Le emissioni di gas fluorurati sono gas a effetto serra ad elevato potenziale di riscaldamento che rientrano negli obiettivi nazionali in materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri. Attualmente le emissioni di gas fluorurati rappresentano quasi il 5 % di tutte le emissioni di gas a effetto serra coperte dai loro obiettivi. La proposta di regolamento sui gas fluorurati sosterrà ulteriormente gli Stati membri nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi nazionali in materia di emissioni di gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi. Il regolamento proposto segue gli stessi approcci del regolamento attuale, in quanto è generalmente considerato piuttosto efficace. Tuttavia sarebbe un'occasione perduta non sfruttare tutto il potenziale per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra a costi contenuti. È inoltre necessario garantire il pieno rispetto dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, concordato a livello internazionale dopo l'adozione dell'attuale regolamento sui gas fluorurati. Infine è necessario garantire che il regolamento possa essere applicato in modo più efficace ed efficiente.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e impone loro di aggiornare i programmi di formazione e certificazione in linea con gli atti di esecuzione riveduti entro un anno dalla data di applicazione del regolamento. Gli Stati membri dovranno inoltre adeguare le sanzioni in caso di violazione del regolamento sui gas fluorurati entro un anno dalla data di applicazione del regolamento. Gli obblighi delle autorità competenti, comprese le autorità doganali e di vigilanza, sono chiariti nel regolamento riesaminato al fine di migliorare i controlli e l'applicazione.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) deve adeguare leggermente i propri strumenti di comunicazione per le imprese che comunicano informazioni sui gas fluorurati, a causa delle modifiche degli obblighi di comunicazione.

La Commissione deve continuare a garantire la piena attuazione del sistema di quote e licenze commerciali per gli idrofluorocarburi, che attualmente interessa circa 5 000 imprese. Supponendo che il regolamento proposto diventi applicabile a partire dal 2024, la Commissione deve garantire quanto segue:

2023 - 2024:

hosting, funzionamento e manutenzione continui del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC e gli sviluppi relativi agli scambi di dati tra il portale F-Gas e il sistema di licenze HFC e i sistemi informatici doganali degli Stati membri tramite il sistema di scambio di informazioni dello sportello unico dell'UE per le dogane della DG TAXUD, che è una componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, nonché adeguate misure di sicurezza dei dati;

accertamento delle interconnessioni con il modulo di comunicazione ospitato presso l'AEA e ulteriori sviluppi, se necessario, dovuti al riesame, in particolare del modulo di verifica elettronico;

pre-integrazione degli sviluppi informatici del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC a completamento dell'attuale sistema informatico con nuove funzionalità per attuare le modifiche previste dalla proposta di regolamento e dal diritto derivato, in particolare il processo di pagamento delle quote e il miglioramento dei collegamenti con il regolamento sulle ODS;

sforzi operativi e amministrativi connessi alla preparazione di modifiche degli obblighi di assegnazione e registrazione delle quote, compresa la riscossione delle entrate;

adozione delle pertinenti misure di attuazione.

2025:

ulteriore sviluppo del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC e messa in funzione delle nuove funzionalità;

messa in funzione e avvio di un nuovo modulo di verifica;

prosecuzione dei compiti relativi agli scambi di dati con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e il modulo di comunicazione dell'AEA;

preparazione e attuazione del nuovo sistema proposto di assegnazione delle quote e del processo di riscossione delle entrate.

2026 e oltre:

piena attuazione del sistema di quote di HFC rivisto, del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC;

manutenzione informatica del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC; 

è necessario un livello sufficiente e stabile di risorse per garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento dei sistemi necessari per assicurare il pieno rispetto del protocollo di Montreal.

Considerando che i detentori di quote beneficiano della quota loro assegnata, è opportuno che le entrate derivanti dal prezzo delle quote, una volta disponibili, siano usate per coprire i costi di attuazione del sistema. Inoltre, dati gli obblighi di cui al protocollo di Montreal per gli idrofluorocarburi e le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), i necessari collegamenti con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e l'agevolazione di una migliore applicazione delle norme, si propone di usare le entrate derivanti dalla vendita di quote per coprire i costi relativi a tali attività richieste. Si propone di restituire le entrate rimanenti al bilancio dell'UE come entrate senza destinazione specifica. Fino a quando l'assegnazione delle quote non genererà entrate, i costi di attuazione dovranno essere sostenuti dalla Commissione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Le misure contenute nel regolamento riguardano prodotti e apparecchiature che sono oggetto di scambi nel mercato unico dell'UE. Le misure riguardano anche la necessità di rispettare gli obblighi del protocollo di Montreal a livello dell'UE. Non solo è più efficace adottare tali misure a livello dell'UE, ma sarebbe praticamente impossibile garantire il rispetto del protocollo di Montreal attraverso 27 diverse norme nazionali e sistemi di licenze commerciali. Ciò è pienamente confermato dalla valutazione (allegato 5 della valutazione d'impatto).

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'attuale regolamento sui gas fluorurati è stato adottato nel 2014 e si basa sul primo regolamento sui gas fluorurati del 2006. La valutazione dell'attuale regolamento sui gas fluorurati dimostra che è stato per lo più efficace.

Tuttavia vi sono alcune sfide che devono essere affrontate (cfr. obiettivi specifici del riesame di cui sopra). La presente proposta affronta tali questioni con varie misure basate sugli insegnamenti tratti. 

Per quanto riguarda l'attuazione del sistema di quote e licenze, i problemi legati all'applicazione delle norme e un livello insoddisfacente di importazioni illegali hanno messo a rischio l'integrità ambientale, la competitività degli operatori commerciali effettivi e la reputazione dell'UE. Inoltre gli sforzi amministrativi necessari alla Commissione per attuare l'attuale regolamento sono stati fortemente sottovalutati in quanto:

si è verificato un forte e imprevisto aumento dei detentori di quote (da 100 a circa 2 000 importatori di idrofluorocarburi);

nel corso della procedura di codecisione sono stati inclusi gli importatori di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi (altre 3 000 imprese);

le importazioni illegali hanno richiesto numerose azioni, tra cui un ampio lavoro per preparare i collegamenti all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;

vi è la costante necessità di rafforzare la sicurezza informatica.

Finora la Commissione ha fatto fronte alla situazione riassegnando le risorse e ricorrendo al mercato per gli appalti di servizi. Tuttavia non si tratta di una soluzione sostenibile a lungo termine, dato che le nuove misure contenute nella presente proposta richiedono alla Commissione risorse ancora maggiori per l'attuazione a livello dell'UE.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta non richiederà lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'UE. Al contrario, una volta riscosso il prezzo delle quote, il sistema di quote inizierà a generare grazie alla vendita delle quote entrate annue che supereranno ampiamente gli importi necessari per coprire tutte le spese per il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di quote per gli idrofluorocarburi e le licenze commerciali richieste dal protocollo di Montreal, così come per i necessari collegamenti con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

Le consistenti entrate residue, dopo aver coperto tali costi informatici e amministrativi, saranno iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate senza destinazione specifica.

Le entrate massime derivanti dalla vendita delle quote (3 EUR per tonnellata di CO2 equivalente) sono gradualmente ridotte da 125 milioni di EUR nel 2024 a 20 milioni di EUR nel 2036 (cfr. tabella nella sezione 3.3).

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Si propone che, fino a quando non si concretizzeranno le entrate derivanti dalla vendita delle quote, la Commissione continui a garantire l'attuazione del sistema di quote di HFC e dei sistemi di licenze commerciali per gli HFC e le ODS previsti dal protocollo di Montreal attraverso la riassegnazione delle risorse. Una volta che le entrate saranno disponibili, una parte dei compiti pertinenti per l'attuazione sarà finanziata dalla vendita di quote alle imprese che usano il sistema e ne beneficiano.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

✓ Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2025,

✓ e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 50  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Per quanto riguarda le comunicazioni di cui all'articolo 26 della proposta, l'AEA è incaricata dell'attuazione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme in materia di monitoraggio e valutazione sono descritte agli articoli 26 e 34 della proposta di regolamento sui gas fluorurati.

La Commissione continuerà inoltre a monitorare e valutare i progressi compiuti nell'applicazione del regolamento sui gas fluorurati, che impone alle imprese soggette all'obbligo di comunicazione di presentare alla Commissione una relazione annuale sulle loro attività al di sotto di determinate soglie.

L'AEA continuerà a gestire il Business Data Repository (BDR) attraverso il quale vengono presentate sia le relazioni delle imprese alla Commissione sia le relazioni di Montreal a livello dell'UE.

Infine la Commissione conduce regolarmente studi su vari aspetti pertinenti della politica dell'UE in materia di clima.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione della presente proposta richiederà la riassegnazione di risorse umane all'interno della Commissione (per la fase preparatoria 2023-2025) mentre, a seguito dell'attuazione della nuova assegnazione delle quote proposta, del processo di riscossione delle entrate e della riscossione delle entrate, nonché di eventuali altri compiti correlati, le risorse necessarie per coprire i costi di gestione dovrebbero essere finanziate dalle entrate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Difficoltà nel tempestivo aggiornamento dei sistemi informatici.

In base all'esperienza acquisita durante lo sviluppo e il funzionamento dell'attuale portale F-Gas e del sistema di licenze HFC, si può prevedere che un fattore cruciale per un adeguamento efficace sarà il tempestivo ulteriore sviluppo del sistema, compresa la creazione del sistema di riscossione delle entrate.

Nella misura del possibile, dovrebbe essere prevista un'esternalizzazione della riscossione delle entrate e dei relativi compiti al fine di ridurre al minimo i rischi.

La Commissione continuerà a garantire che siano predisposte procedure per monitorare lo sviluppo del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC alla luce degli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi e per monitorare il funzionamento del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC, compresa la loro integrazione nell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, alla luce degli obiettivi relativi ai risultati tecnici, al rapporto costi/efficacia, alla sicurezza e alla qualità del servizio.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La proposta non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista nessuna misura specifica oltre l'applicazione del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicherà la strategia della DG CLIMA in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.[1]

di paesi EFTA[2]

di paesi candidati[3]

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 01 01 01

Non diss.

NO

NO

NO

3

09 02 03

Diss.

NO

NO

NO

7

20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: non applicabile

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

DG: CLIMA

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 

09 02 03

Impegni

(1)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Pagamenti

(2)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

09 01 01 01

 

(3)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTALE stanziamenti per la DG CLIMA

Impegni

= 1 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Pagamenti

= 2 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Pagamenti

(5)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 4 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

Pagamenti

= 5 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Impegni

= 4+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Pagamenti

= 5+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271



Rubrica del quadro finanziario

pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: CLIMA

 

Risorse umane (bilancio votato)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Risorse umane (personale esterno retribuito con entrate con destinazione specifica)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Altre spese amministrative  

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

Mio EUR (al terzo decimale)

 

 2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

Pagamenti

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare gli obiettivi e i risultati

RISULTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo[1]

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

Progettazione e ulteriore sviluppo del sistema informatico del portale F-Gas e del sistema di licenze

QTM o contratti di servizio

0,140

2

0,280

2

0,280

 

0,000

 

0,000

 

-

 

0,560

Sviluppo del portale F-Gas e del sistema di licenze HFC e messa in funzione delle nuove funzionalità, compresa l'attuazione del processo di assegnazione e vendita delle quote

QTM o contratti di servizio

0,140

2

0,280

4

0,560

6

0,840

6

0,840

4

0,560

 

3,080

EU CSW-CERTEX/Ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane 51

Protocollo d'intesa TAXUD

 

0,541

 

0,410

 

0,280

 

0,200

 

0,200

 

1,631

TOTALE

4

1,101

6

1,250

6

1,120

6

1,040

4

0,760

0

5,271

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane (bilancio votato)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Risorse umane (personale esterno retribuito con entrate con destinazione specifica)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Altre spese amministrative

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

Totale parziale RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

Esclusa la RUBRICA 7 52

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

-

-

-

-

-

-

Altre spese

amministrative

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

Totale parziale

esclusa la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTALE

1,353

2,300

2,296

2,292

2,012

10,253

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5

6

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 53

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

0

6

6

20 02 01 (AC, END, INT delle entrate con destinazione specifica)

6

6

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   54

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5

12

12

12

12

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione di un'eliminazione graduale più rigorosa, anche per quanto riguarda la produzione, allineamento agli obblighi internazionali e legislazione più completa e complessa in materia di divieti

Personale esterno

Assistenza nella gestione operativa del sistema di quote e licenze, compresa la fissazione dei prezzi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nella dotazione del programma LIFE e/o nelle entrate generate dal prezzo di assegnazione delle quote.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

..

   comporta una revisione del QFP.

..

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche x    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 55

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo 6 2 1 1

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima - Entrate con destinazione specifica

-

-

125,000

125,000

125,000

53,000

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

20 02 01 - (AC, END, INT della dotazione globale)

09 01 01 01 - Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

09 02 03 - Azione per il clima (mitigazione e adattamento)

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Il bilancio comprende le entrate generate dal prezzo di assegnazione delle quote. Si propone che l'ulteriore sviluppo, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza informatica del sistema di quote di HFC, compreso un nuovo modulo di vendita delle quote, e del sistema di licenze per i gas fluorurati e le ODS previsto dal protocollo di Montreal, nonché i necessari collegamenti con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e l'agevolazione di una migliore applicazione delle norme, siano finanziati dalle entrate riscosse.

Le entrate residue dopo aver coperto tali costi informatici e amministrativi saranno iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate senza destinazione specifica.

Le entrate massime derivanti dalla vendita delle quote al prezzo di 3 EUR per tonnellata di CO2 equivalente sono indicate nella tabella seguente. Le entrate effettive saranno leggermente inferiori in quanto una parte (minima) delle quote globali sarà ancora assegnata gratuitamente. La ripartizione tra quota pagata e quota gratuita non sarà nota in anticipo, ma si prevede che una quota molto elevata della quota massima sarà assegnata contro pagamento. Si propone che la Commissione possa modificare il prezzo fissato per le quote se necessario in caso di circostanze molto specifiche.

Importo massimo stimato delle entrate annue in milioni di euro:

2025 - 2026        125

2027 - 2029        53

2030 - 2032        27

2033 - 2035        25

2036 - 2038        20

(1)    GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(2)    GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(3)    Relazione speciale dell'IPCC, Global Warming of 1.5 C (agosto 2021), https://www.ipcc.ch/sr15/ .
(4)    Si veda l'allegato 5 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta.
(5)    COM(2021) 555 final.
(6)    GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
(7)    GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(8)    Direttiva 2003/87/CE (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(9)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(10)    COM(2022) 108 final.
(11)    https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/legislation.
(12)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(13)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(14)    A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo, è possibile una conformità a livello dell'UE nell'ambito della clausola REIO in materia di produzione, ma attualmente ciò non avviene in quanto gli Stati membri non hanno raggiunto un accordo.
(15)    SWD(2012) 364 final.
(16)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation_it.
(17)    https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_it.
(18)    C(2020)6637 final, C(2020) 6635 final, C(2020)8842 final, C(2017)5230 final, COM(2017) 377 final, COM/2016/0749 final, COM/2016/0748 final.
(19)    https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_it.
(20)     https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020 .
(21)    Maggiori informazioni sugli aerosol dosatori sono disponibili nella valutazione d'impatto allegata.
(22)    COM(2021) 851 final.
(23)    GU C del , pag. .
(24)    GU C del , pag. .
(25)     GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4 .
(26)    Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(27)    Relazione speciale dell'IPCC, Global Warming of 1.5 C, agosto 2021.
(28)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(29)    Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1).
(30)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(31)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(32)    Regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU C del , pag. ) [riferimento completo da inserire dopo l'adozione].
(33)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). 
(34)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(35)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).
(36)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(37)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(38)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(39)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(41)    Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12). 
(42)    Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
(43)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(44)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(45)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(46)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(47)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(48)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final.
(49)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, COM(2021) 555 final.
(50)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(51)    A partire dal 2026 è previsto un costo annuale di manutenzione di 0,200 milioni di EUR per mantenere l'interconnessione con l'EU CSW-CERTEX/Ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
(52)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(53)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(54)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(55)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ALLEGATO I

Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1 1

Sostanza

GWP( 2 )

GWP in 20 anni( 3 )
a soli fini di informazione

Designazione industriale

Denominazione chimica
(nome comune)

Formula chimica

Parte 1: idrofluorocarburi (HFC)

HFC-23

trifluorometano (fluoroformio)

CHF3

14 800

12 400

HFC-32

difluorometano

CH2F2

675

2 690

HFC-41

fluorometano (metilfluoruro)

CH3F

92

485

HFC-125

pentafluoretano

CHF2CF3

3 500

6 740

HFC-134

1,1,2,2-tetrafluoroetano

CHF2CHF2

1 100

3 900

HFC-134a

1,1,1,2-tetrafluoroetano

CH2FCF3

1 430

4 140

HFC-143

1,1,2-trifluoroetano

CH2FCHF2

353

1 300

HFC-143a

1,1,1-trifluoroetano

CH3CF3

4 470

7 840

HFC-152

1,2-difluoretano

CH2FCH2F

53

77,6

HFC-152a

1,1-difluoretano

CH3CHF2

124

591

HFC-161

fluoroetano (etilfluoruro)

CH3CH2F

12

17,4

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano

CF3CHFCF3

3 220

5 850

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-esafluoropropano

CH2FCF2CF3

1 340

3 750

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-esafluoropropano

CHF2CHFCF3

1 370

4 420

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-esafluoropropano

CF3CH2CF3

9 810

7 450

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoropropano

CH2FCF2CHF2

693

2 680

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoropropano

CHF2CH2CF3

1 030

3 170

HFC-365mfc

1,1,1,3,3-pentafluorobutano

CF3CH2CF2CH3

794

2 920

HFC-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

3 960

Sostanza

GWP 100(3)

GWP 20(3)

Designazione industriale

Denominazione chimica (nome comune)

Formula chimica

Parte 2: perfluorocarburi (PFC)

PFC-14

tetrafluorometano

(perfluorometano, carbontetrafluoruro)

CF4

7 380

5 300

PFC-116

esafluoroetano (perfluoroetano)

C2F6

12 400

8 940

PFC-218

ottafluoropropano

(perfluoropropano)

C3F8

9 290

6 770

PFC-3-1-10 (R-31-10)

decafluorobutano

(perfluorobutano)

C4F10

10 000

7 300

PFC-4-1-12 (R-41-12)

dodecafluoropentano

(perfluoropentano)

C5F12

9 220

6 680

PFC-5-1-14 (R-51-14)

tetradecafluoroesano

(perfluoroesano)

CF3CF2CF2CF2CF2CF3

8 620

6 260

PFC-c-318

ottafluorociclobutano

(perfluorociclobutano)

c-C4F8

10 200

7 400

PFC-9-1-18 (R-91-18)

perfluorodecalina

C10F18

7 480

5 480

PFC-4-1-14

(R-41-14)

perfluoro-2-metilpentano

CF3CFCF3CF2CF2CF3

(i-C6F14)

7 370( 4 )

( 5*)

Parte 3: altri composti perfluorurati

esafluoruro di zolfo

SF6

25 200

18 300



ALLEGATO II

Altre sostanze fluorurate a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1( 6 )

Sostanza

GWP( 7 )

GWP in 20 anni(2) a soli fini di informazione

Nome comune/designazione industriale

Formula chimica

Parte 1: idro(cloro)fluorocarburi insaturi

HCFC-1224yd(Z)

CF3CF=CHCl

0,06( 8 )

( 9*)

CIS/trans-1,2-difluoroetilene (HFC-1132)

CHF=CF2

0,005

0,017

1,1-difluoroetilene (HFC-1132a)

CH2=CF2

0,052

0,189

1,1,1,2,3,4,5,5,5 (o 1,1,1,3,4,4,5,5,5) -nonafluoro-4 (o 2)-(trifluorometil)pent-2-ene

CF3CF=CFCFCF3CF3

oppure

CF3CF3C=CFCF2CF3

1 Fn ( 10 )

(*)

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

0,501

1,81

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

1,37

4,94

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

17,9

64,3

HCFC-1233zd

CF3CH = CHCl

3,88

14

HCFC-1233xf

CF3CCl = CH2

1 Fn (4)

(*)

Parte 2: sostanze fluorurate usate come anestetici per inalazione

HFE-347mmz1 (sevoflurano) e isomeri

(CF3)2CHOCH2F

195

702

HCFE-235ca2 (enflurano) e isomeri

CHF2OCF2CHFCl

654

2 320

HCFE-235da2 (isoflurano) e isomeri

CHF2OCHClCF3

539

1 930

HFE-236ea2 (desflurano) e isomeri

CHF2OCHFCF3

2 590

7 020

Parte 3: altre sostanze fluorurate

trifluoruro di azoto

NF3

17 400

13 400

fluoruro di solforile

SO2F2

4 630

7 510



ALLEGATO III

Altri gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1 11

Sostanza

GWP( 12 )

GWP in 20 anni(2) a soli fini di informazione

Nome comune/designazione industriale

Formula chimica

Parte 1: eteri, chetoni e alcoli fluorurati

HFE-125

CHF2OCF3

14 300

13 500

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 630

12 700

HFE-143a

CH3OCF3

2 170

616

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

747

2 630

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

3 060

878

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

328

1 180

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

576

2 020

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

980

3 370

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

277

995

HFE-449s1 (HFE-7100)

C4F9OCH3

460

1 620

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

60,7

219

HFE-7300

(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3

405

1 420

n-HFE-7100

CF3CF2CF2CF2OCH3

544

1 920

i-HFE-7100

(CF3)2CFCF2OCH3

437

1 540

i-HFE-7200

(CF3)2CFCF2OCH2CH3

34,3

124

HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

3 220

8 720

HFE-236cal2 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

6 060

11 700

HFE-338pccl3 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

3 320

9 180

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

392

1 400

2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-olo

CF3CF2CH2OH

34,3

123

1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

(CF3)2CHOH

206

742

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

7 520

9 800

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

1 100

3 670

HFE-245fal

CHF2CH2OCF3

934

3 170

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

2,06

7,43

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

3 770

7 550

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

1 040

3 460

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

3 040

6 500

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

963

3 270

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

264

949

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

8,13

29,3

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

831

2 870

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

484

1 730

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

1,6

5,77

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

12,5

45

2,2,3,3,4,4,5,5- ottafluorociclopentan-1-olo

- (CF2)4CH (OH)-

13,6

49,1

1,1,1,3,4,4,4-eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29( 13 )

(*)

Parte 2: altri composti fluorurati

etere perfluoropolimetilisopropilico (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

7 750

trifluorometilsolforpentafluoruro

SF5CF3

18 500

13 900

perfluorociclopropano

c-C3F6

9 200 ( 14 )

6 850(3)

eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile]

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

perfluorotributilammina (PFTBA, FC43)

C12F27N

8 490

6 340

perfluoro-N-metilmorfolina

C5F11NO

8 800( 15 )

( 16*)

perfluorotripropilammina

C9F21N

9 030

6 750



ALLEGATO IV

Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1

Prodotti e apparecchiature

Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1

Data del divieto

(1)Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori, ovvero usati come solventi

4 luglio 2007

(2)Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti

4 luglio 2007

(3)Apparecchiature di protezione antincendio

contenenti PFC

4 luglio 2007

contenenti HFC-23

1° gennaio 2016

che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza

1° gennaio 2024

(4)Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(5)Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2008

(6)Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.

4 luglio 2006

(7)Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(8)Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2008

(9)Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2009

(10)Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2015

(11)Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)

- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500

1° gennaio 2020

- contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2022

- contenenti altri gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2024

(12)Apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2025

(13)Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1° gennaio 2020

(14)Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali gas, a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50 °C

1° gennaio 2024

(15)Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500

1° gennaio 2022

(16)Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2020

(17)Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore inseribili (plug-in) autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1° gennaio 2025

(18)Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split:

(a)sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas

1° gennaio 2025

(b)sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

(c)sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

1° gennaio 2027

(19)Schiume contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali

- polistirene estruso (XPS)

1° gennaio 2020

- altre schiume

1° gennaio 2023

(20)Aerosol tecnici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche

1° gennaio 2018

(21)Prodotti per la cura della persona (ad esempio, mousse, creme, schiume) contenenti gas fluorurati a effetto serra

1° gennaio 2024

(22)Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche

1° gennaio 2024

(23)Installazione e sostituzione di commutatori elettrici

(a)commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa, gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP pari o superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1° gennaio 2026

(b)commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da più di 24 kV e fino a 52 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1° gennaio 2030

(c)commutatori ad alta tensione da 52 a 145 kV e corrente di corto circuito fino a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000, o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1° gennaio 2028

(d)commutatori ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa, gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1° gennaio 2031

1.Il punto 1 si applica a:

(a)contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti (non ricaricabili);

(b)contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per ricarica.

2.Le prove di cui al punto 23 comprendono la documentazione attestante che, in esito a un bando di gara aperto, non è risultata disponibile per motivi tecnici, date le comprovate specificità dell'applicazione, alcuna alternativa adeguata che potesse soddisfare le condizioni di cui al punto 23. L'operatore conserva la documentazione per almeno cinque anni e la mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro e della Commissione su richiesta.



ALLEGATO V

Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi

Per ciascun produttore i livelli calcolati di produzione di idrofluorocarburi espressi in tonnellate di CO2 equivalente di cui all'articolo 14 sono:

(a)per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, il 60 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;

(b)dal 1º gennaio 2029 al 31 dicembre 2033, il 30 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;

(c)per il periodo dal 1º gennaio 2034 al 31 dicembre 2035, il 20 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;

(d)per il periodo dal 1º gennaio 2036 in poi, il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.

Ai fini del presente allegato, per produzione si intende il quantitativo di idrofluorocarburi prodotto meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti del protocollo, meno il quantitativo interamente usato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici, ma compresi gli idrofluorocarburi risultanti come sottoprodotto, salvo se sono catturati o se il sottoprodotto è distrutto dal produttore durante il processo di fabbricazione o dopo ovvero è ceduto ad 'altra impresa per essere distrutto. Non sono considerati produzione i quantitativi rigenerati.



ALLEGATO VI

Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 1

Il GWP di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo GWP, salvo altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati a effetto serra.

Σ (sostanza X % x GWP) + (sostanza Y % x GWP) + ... (sostanza N % x GWP), dove % è il contributo in peso con una tolleranza ± 1 %.

Ad esempio: applicando la formula a una miscela di gas consistente al 60 % di etere dimetilico, al 10 % di HFC-152a e al 30 % di isobutano:

Σ (60 % x 1) + (10 % x 124) + (30 % x 3)

GWP totale = 13,9.

Per il calcolo del GWP delle miscele sono impiegati i GWP delle sostanze non fluorurate indicate di seguito. Per le altre sostanze non elencate nel presente allegato si applica un valore standard pari a 0.



Sostanza

GWP 100( 17 )

Nome comune

Designazione industriale

Formula chimica

metano

CH4

27,9

ossido di azoto

N20

273

dimetiletere

CH3OCH3

1( 18 )

cloruro di metilene

CH2CI2

11,2

cloruro di metile

CH3CL

5,54

cloroformio

CHC13

20,6

etano

R-170

CH3CH3

0,437

propano

R-290

CH3CH2CH3

0,02

butano

R-600

CH3CH2CH2CH3

0,006

isobutano

R-600a

CH(CH3)2CH3

0( 19 )

pentano

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

0(16)

isopentano

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

0(16)

etossietano (etere dietilico)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4(15)

formiato di metile

R-611

HCOOCH3

11( 20 )

idrogeno

R-702

H2

6(15)

ammoniaca

R-717

NH3

0

etilene

R-1150

C2H4

4(15)

propilene

R-1270

C3H6

0(16)

ciclopentano

C5H10

0(16)



ALLEGATO VII

QUANTITÀ MASSIME E CALCOLO DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO
DI IDROFLUOROCARBURI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

(1)Il quantitativo massimo di HFC che può essere immesso sul mercato dell'Unione in un dato anno è fissato come segue:

Anni

Quantità massima

in tonnellate di CO2 equivalente

2024 - 2026

41 701 077

2027 - 2029

17 688 360

2030 - 2032

9 132 097

2033 - 2035

8 445 713

2036 - 2038

6 782 265

2039 - 2041

6 136 732

2042 - 2044

5 491 199

2045 - 2047

4 845 666

Dal 2048 in poi

4 200 133

(2)Il valore di base 2015 per la quantità massima è fissato a: 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente.

(3)I valori di riferimento e le quote per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi di cui agli articoli 16 e 17 sono calcolati come quantità aggregate di tutti gli idrofluorocarburi, espresse in tonnellate di CO2 equivalente con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

(4)Ogni importatore e produttore riceve valori di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 1, calcolati come segue:

i) un valore di riferimento per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2015 comunicate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 26 del presente regolamento per gli anni disponibili, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per gli usi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili;

ii) inoltre, per gli importatori e i produttori che hanno comunicato l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi per l'uso di cui all'articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità degli idrofluorocarburi per tale uso legalmente immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2020 comunicate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 26 del presente regolamento per gli anni disponibili, sulla base dei dati disponibili.



ALLEGATO VIII

Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17

(1)Determinazione della quantità da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1

Ogni impresa per la quale è stato fissato un valore di riferimento riceve una quota calcolata come segue:

una quota pari all'89 % del valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto i), moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per il valore di base di 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente 21 ;

inoltre, se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto ii), moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2024.

Se dopo l'assegnazione dell'intero quantitativo delle quote di cui al secondo capoverso è superata la quantità massima, tutte le quote sono ridotte proporzionalmente.

(2)Determinazione della quota da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3

La somma totale delle quote assegnate in applicazione del punto (1) è sottratta dalla quantità massima per l'anno prevista nell'allegato VII per determinare il quantitativo della riserva da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

Ciascuna impresa riceve un'assegnazione corrispondente a una quota percentuale della riserva.

La quota percentuale è calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione.

(3)Nei calcoli di cui sopra sono prese in considerazione le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 31.



ALLEGATO IX

DATI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 26

(1)Il produttore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica:

(a)la quantità totale di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha prodotto nell'Unione, compresa la sottoproduzione, distinguendo tra quantitativi catturati e non catturati e indicando le quantità distrutte, dalla produzione o dalla sottoproduzione, dei quantitativi non catturati o, per i quantitativi catturati, le quantità distrutte prima dell'immissione sul mercato, che il produttore le abbia distrutte nei propri impianti ovvero cedute ad altre imprese per distruzione, con indicazione dell'impresa che ha effettuato la distruzione;

(b)le principali categorie di applicazioni in cui la sostanza è usata;

(c)le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha immesso sul mercato nell'Unione, specificando separatamente:

le quantità immesse sul mercato per uso come materia prima, specificando, unicamente per l'HFC-23, se con cattura previa o senza cattura previa;

le esportazioni dirette;

la produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;

l'uso in materiale militare;

l'uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori,

i quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per usi nell'Unione esonerati in virtù del protocollo di Montreal;

(d)le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione, indicando se immesse sul mercato o no.

(2)L'importatore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica:

(a)la quantità totale di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha importato nell'Unione, indicando le principali categorie di applicazioni in cui è usata, specificando separatamente:

i quantitativi importati, non immessi in libera pratica e riesportati dall'impresa segnalante contenuti in prodotti o apparecchiature;

i quantitativi destinati a distruzione, indicando l'impresa che la effettua;

gli usi come materia prima, specificando separatamente i quantitativi di idrofluorocarburi importati per uso come materia prima e indicando l'impresa che li usa come materia prima;

le esportazioni dirette, indicando l'impresa esportatrice;

la produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, indicando il produttore;

l'uso in materiale militare, indicando l'impresa che riceve le quantità per tale uso;

l'uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori, indicando il fabbricante di semiconduttori ricevente;

il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati;

il quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati;

il quantitativo di idrofluorocarburi importati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal;

le quantità di idrofluorocarburi comunicate distintamente per ciascun paese di origine;

(b)le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione, indicando se già immesse sul mercato o no.

(3)L'esportatore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha esportato dall'Unione, specificando se di produzione propria o di importazione ovvero se acquistata da altra impresa nell'Unione.

(4)L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 2, comunica:

(a)le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III distrutte, indicando le rispettive quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

(b)le scorte di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III in attesa di distruzione, indicando le rispettive quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

(c)la tecnologia impiegata per la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I, II e III.

(5)L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 3, comunica le quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I usata come materia prima.

(6)L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 4, comunica:

(a)le categorie di prodotti o apparecchiature contenenti sostanze elencate negli allegati I, II e III;

(b)il numero di unità;

(c)per ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III, le quantità contenute nei prodotti o nelle apparecchiature;

(d)il quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immesse in libera pratica, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal caso la comunicazione indica anche l'impresa esportatrice e l'anno di esportazione, l'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato nell'Unione per la prima volta e l'anno dell'immissione sul mercato.

(7)L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 5, comunica le quantità di ciascuna sostanza ricevuta dagli importatori e dai produttori per distruzione, uso come materia prima, esportazione diretta, uso per aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, uso in materiale militare e uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.

Il fabbricante di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica il tipo di idrofluorocarburi e le quantità usate.

(8)L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 6, comunica:

(a)per ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III, le quantità rigenerate;

(b)le scorte di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III in attesa di rigenerazione.



ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 517/2014

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, punto 2

Articolo 3, punto 4

Articolo 2, punti 3 e 4

-

Articolo 2, punto 5

Articolo 3, punto 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 3, punto 1

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, punto 3

Articolo 2, punto 8

Articolo 3, punto 5

Articolo 2, punto 9

Articolo 3, punto 36

Articolo 2, punto 10

Articolo 3, punto 6

Articolo 2, punto 11

Articolo 3, punto 9

Articolo 2, punto 12

Articolo 3, punto 10

Articolo 2, punto 13

Articolo 11, paragrafo 3 e allegato IV, punto 1

Articolo 2, punto 14

Articolo 3, punto 11

Articolo 2, punto 15

Articolo 3, punto 12

Articolo 2, punto 16

Articolo 3, punto 13

Articolo 2, punto 17

Articolo 3, punto 14

Articolo 2, punto 18

Articolo 3, punto 15

Articolo 2, punto 19

Articolo 3, punto 16

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, punto 17

Articolo 2, punto 21

Articolo 3, punto 18

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, punto 19

Articolo 2, punto 23

Articolo 3, punto 20

Articolo 2, punto 24

Articolo 3, punto 21

Articolo 2, punto 25

Articolo 3, punto 22

Articolo 2, punto 26

Articolo 3, punto 23

Articolo 2, punto 27

Articolo 3, punto 24

Articolo 2, punto 28

-

Articolo 2, punto 29

Articolo 3, punto 25

Articolo 2, punto 30

Articolo 3, punto 26

Articolo 2, punto 31

Articolo 3, punto 27

Articolo 2, punto 32

Articolo 3, punto 28

Articolo 2, punto 33

Articolo 3, punto 29

Articolo 2, punto 34

Articolo 3, punto 30

Articolo 2, punto 35

Articolo 3, punto 31

Articolo 2, punto 36

Articolo 3, punto 32

Articolo 2, punto 37

Articolo 3, punto 33

Articolo 2, punto 38

Articolo 3, punto 34

Articolo 2, punto 39

-

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 4

Articolo 10, paragrafi 1 e 4

Articolo 10, paragrafo 5

-

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

-

Articolo 10, paragrafo 9

-

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 11

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10, paragrafo 12

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 13

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 14

Articolo 10, paragrafo 11

Articolo 10, paragrafo 15

Articolo 10, paragrafo 12

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 6

-

Articolo 12, paragrafi 1 e 12

Articolo 12, paragrafi 1 e 12

Articolo 12, paragrafo 13

Articolo 12, paragrafo 15

Articolo 12, paragrafo 14

Articolo 12, paragrafo 16

Articolo 12, paragrafo 15

Articolo 12, paragrafo 17

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

-

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 19, punto 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1

-

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 3

-

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 26, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 20, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 20

Articolo 27

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 35, primo comma

Articolo 21, paragrafi 2 e 6

-

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24

Articolo 34

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 38

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato IX

(1)    Il presente allegato riporta i gas ivi elencati, soli o in miscela.
(2)    Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(3)    Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(4)    Droste et al. (2019), Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics, https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf .
(5) *    Potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(6)    Il presente allegato riporta i gas ivi elencati, soli o in miscela.
(7)    Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(8)    Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018), Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF═CHCl and CHF2CF═CHCl, The Journal of Physical Chemistry, A 122:3120–3127.
(9) *    Potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(10)    Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(11)    Il presente allegato riporta i gas ivi elencati, soli o in miscela.
(12)    Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(13)    Ren et al. (2019), Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone, Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871.
(14)    WMO et al. (2018), Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(15)    Fascicolo di registrazione REACH: https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1 . 
(16) *    Non ancora disponibile.
(17)    Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(18)    Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(19)    WMO et al. (2018), Scientific Assessment of Ozone Depletion, in cui il valore è dato come <<1.
(20)    WMO et al. (2018), Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(21)    Il numero è la quantità massima stabilita per il 2015, all'inizio dell'eliminazione graduale, tenendo conto della Brexit.
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