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Document 32021R0943

Regolamento (UE) 2021/943 della Banca centrale europea del 14 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)

GU L 210 del 14.6.2021, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/943/oj

14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/943 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dei progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall’Autorità bancaria europea (ABE), la Commissione europea ha di recente adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).

(2)

Dato che il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (5) (il «regolamento FINREP della BCE») prevede l'uso, ai suoi fini, di modelli sviluppati dall'ABE e recepiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è necessario aggiornare di conseguenza i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 nel regolamento FINREP della BCE. È altresì necessario tenere conto di altre modifiche che richiedono aggiornamenti dei riferimenti incrociati al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per garantire che il regolamento FINREP della BCE resti coerente con il regolamento di esecuzione della Commissione applicabile. Tali modifiche includono alcune modifiche della denominazione e della struttura di alcuni modelli negli allegati del regolamento FINREP della BCE in modo da allineare la denominazione e la struttura dei modelli negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(3)

In data 20 maggio 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2019/876 (6), che modifica il regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). I riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel regolamento FINREP della BCE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(4)

Per garantire certezza del diritto, è necessario che le modifiche nei riferimenti si applichino a partire dalla stessa data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il 28 giugno 2021.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*)

(*)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità all’articolo 430, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 su base consolidata.»;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE

In conformità all’articolo 430, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all’articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»;

4)

L’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.»;

c)

nei paragrafi 7 e 8, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

5)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

l'ultimo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato I.»;

b)

nel paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.»;

d)

nel paragrafo 5, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

6)

nelle lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

7)

l’articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»;

b)

l'ultimo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»;

8)

Nell’articolo 10, paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

9)

L’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.»;

b)

nel paragrafo 3, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

c)

l'ultimo periodo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.»;

d)

nel paragrafo 5, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

10)

nelle lettere a) e b) dell’articolo 12, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

11)

L’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.»;

c)

nei paragrafi 3 e 6, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451» ;

12)

L’articolo 14 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.»;

c)

nei paragrafi 3 e 6, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451» ;

13)

nelle lettere a) e b) dell’articolo 15, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

14)

Gli allegati del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 maggio 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)   GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97, del 19.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7 giugno 2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati dell’indirizzo (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati come segue:

1)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata

1.   

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata” include i modelli di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 1.

2.   

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata” include i modelli di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 1.

2bis.   

In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:

a)

le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

b)

le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

c)

le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

d)

le informazioni specificate nel modello 16.3 o le informazioni specificate nel modello 16.4 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

3.   

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

4.   

I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti solo per enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Il modello 40.1 nelle tabelle 1 e 2 è fornito per gli enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e per gli enti creditizi che non fanno parte di un gruppo che effettua le segnalazioni su base individuale.

5.   

Ai fini del calcolo della soglia indicata nella parte 2 delle tabelle 1 e 2 del presente allegato, si applica l’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Tabella 1

Numero del modello

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

4.4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

Attività finanziarie subordinate

5.1

Prestiti e anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita per prodotto

6.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita alle società non finanziarie per codici NACE

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — Negoziazione e coperture economiche

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.1

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

 

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione di garanzie reali e garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

13.2.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

13.3.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

14

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.3

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività e passività finanziarie per negoziazione per strumento

 

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate — Prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

 

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

 

PARTE 4 [ANNUALE]

 

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: “entità per entità”

Tabella 2

Numero del modello

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1,3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

4.4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte:

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie e non derivate non per negoziazione

5.1

Prestiti e anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita per prodotto

6.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita alle società non finanziarie per codici NACE

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.1.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — Negoziazione e coperture economiche

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: Disaggregazione per tipo di rischio

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

12

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale in base ai GAAP nazionali

12.1

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

 

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione di garanzie reali e garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

13.2.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

13.3.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

14

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.3

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività e passività finanziarie per negoziazione per strumento

16.4

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività e passività finanziarie per negoziazione per rischio

 

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Passività

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate — Prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

 

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

 

PARTE 4 [ANNUALE]

 

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: “entità per entità”:

»

2)

L’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata

1.   

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata” include i modelli di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 3.

Tabella 3

Numero del modello

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

4.4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

Attività finanziarie subordinate

5.1

Prestiti e anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita per prodotto

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — Negoziazione e coperture economiche

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

12.1

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

14

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate — Prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

2.   

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata” include i modelli di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 4.

Tabella 4

Numero del modello

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

4.4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte:

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie e non derivate non per negoziazione

5.1

Prestiti e anticipazioni diversi da posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita per prodotto

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.1.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — Negoziazione e coperture economiche

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: Disaggregazione per tipo di rischio

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

12

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale in base ai GAAP nazionali

12.1

Movimenti riguardanti svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate — Prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

3.   

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

4.   

In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:

a)

le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

b)

le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

c)

le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451;

»;

3)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza

1.   

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, i “punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza” includono i punti di dati di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/451 identificati nell'allegato IV al presente regolamento.

2.   

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, i “punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza” includono i punti di dati di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/451 identificati nell'allegato V al presente regolamento.

3.   

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

»;

4)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

«Punti di dati FINREP» in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

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1.     Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività