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Document 32021R0943
Regulation (EU) 2021/943 of the European Central Bank of 14 May 2021 amending Regulation (EU) 2015/534 on reporting of supervisory financial information (ECB/2021/24)
Regolamento (UE) 2021/943 della Banca centrale europea del 14 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)
Regolamento (UE) 2021/943 della Banca centrale europea del 14 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)
GU L 210 del 14.6.2021, p. 1–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 210/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/943 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 maggio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2021/24)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dei progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall’Autorità bancaria europea (ABE), la Commissione europea ha di recente adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4). |
(2) |
Dato che il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (5) (il «regolamento FINREP della BCE») prevede l'uso, ai suoi fini, di modelli sviluppati dall'ABE e recepiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è necessario aggiornare di conseguenza i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 nel regolamento FINREP della BCE. È altresì necessario tenere conto di altre modifiche che richiedono aggiornamenti dei riferimenti incrociati al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per garantire che il regolamento FINREP della BCE resti coerente con il regolamento di esecuzione della Commissione applicabile. Tali modifiche includono alcune modifiche della denominazione e della struttura di alcuni modelli negli allegati del regolamento FINREP della BCE in modo da allineare la denominazione e la struttura dei modelli negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. |
(3) |
In data 20 maggio 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2019/876 (6), che modifica il regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). I riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel regolamento FINREP della BCE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza. |
(4) |
Per garantire certezza del diritto, è necessario che le modifiche nei riferimenti si applichino a partire dalla stessa data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il 28 giugno 2021. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:
1) |
L’articolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 In conformità all’articolo 430, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 su base consolidata.»; |
3) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE In conformità all’articolo 430, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all’articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»; |
4) |
L’articolo 6 è modificato come segue:
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5) |
L’articolo 7 è modificato come segue:
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6) |
nelle lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; |
7) |
l’articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:
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8) |
Nell’articolo 10, paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; |
9) |
L’articolo 11 è modificato come segue:
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10) |
nelle lettere a) e b) dell’articolo 12, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; |
11) |
L’articolo 13 è modificato come segue:
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12) |
L’articolo 14 è modificato come segue:
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13) |
nelle lettere a) e b) dell’articolo 15, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; |
14) |
Gli allegati del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 maggio 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97, del 19.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, del 28.6.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
(6) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7 giugno 2019, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati dell’indirizzo (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata 1. Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata” include i modelli di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 1. 2. Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata” include i modelli di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 1. 2bis. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. 4. I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti solo per enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Il modello 40.1 nelle tabelle 1 e 2 è fornito per gli enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e per gli enti creditizi che non fanno parte di un gruppo che effettua le segnalazioni su base individuale. 5. Ai fini del calcolo della soglia indicata nella parte 2 delle tabelle 1 e 2 del presente allegato, si applica l’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.Tabella 1
Tabella 2
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2) |
L’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata 1. Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata” include i modelli di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 3.Tabella 3
2. Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, la “segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata” include i modelli di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 elencati nella tabella 4.Tabella 4
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. 4. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:
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3) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza 1. Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, i “punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza” includono i punti di dati di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/451 identificati nell'allegato IV al presente regolamento. 2. Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diverse da quelle comprese nel paragrafo 1, i “punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza” includono i punti di dati di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/451 identificati nell'allegato V al presente regolamento. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. |
4) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV «Punti di dati FINREP» in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS
1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria] 1.1 Attività
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