EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0558

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

PE/7/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/558/oj

24.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 130/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177 e 178 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche.

(2)

Per far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3) e (UE) n. 1303/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sono già stati modificati, con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i "fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi sanitaria pubblica.

(3)

Gli effetti negativi gravi sulle economie e sulle società dell'Unione stanno tuttavia peggiorando. Pertanto, affinché gli Stati membri possano rispondere a questa crisi sanitaria pubblica che non conosce precedenti, è necessario fornire loro un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.

(4)

Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, dovrebbe essere consentito in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. La Commissione potrebbe proporre una proroga della presente misura sulla base di una valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.

(5)

È opportuno introdurre o potenziare la possibilità di operare trasferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, al fine di fornire agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva nella riassegnazione delle risorse per consentire loro di rispondere in modo mirato alla crisi sanitaria pubblica. Dato l'impatto generalizzato della crisi sanitaria pubblica, è opportuno inoltre fornire in via eccezionale agli Stati membri maggiori possibilità di trasferimento tra categorie di regioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi della politica di coesione fissati dal trattato. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche, il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile o il Fondo di aiuti europei agli indigenti.

(6)

Affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere all'epidemia di COVID-19 e considerato che, data la fase avanzata di attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, la riassegnazione può riguardare soltanto le risorse disponibili per la programmazione del 2020, è giustificato dispensare, in via eccezionale, gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica per la parte rimanente del periodo di programmazione.

(7)

È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta all'epidemia di COVID-19 e per ridurre gli oneri amministrativi. In particolare, per la parte rimanente del periodo di programmazione, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati, né per rispecchiare precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre qualsiasi altra variazione. È opportuno posticipare i termini per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione per il 2019 e per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione su tale base. Relativamente ai fondi e al FEAMP, è opportuno altresì prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità offerta alle autorità di audit di impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile 2019-2020.

(8)

È opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere autorizzata in via eccezionale per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19. Dovrebbe essere possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma. Dovrebbero essere previste modalità specifiche per invocare l'epidemia di COVID-19 quale causa di forza maggiore per il disimpegno.

(9)

Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti. Dovrebbero essere estese le possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(10)

Affinché gli Stati membri possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi e dal FEAMP, è opportuno fornire un supplemento di flessibilità per il calcolo del saldo finale da pagare al termine del periodo di programmazione.

(11)

Per favorire i trasferimenti autorizzati a norma del presente regolamento, a essi non dovrebbe applicarsi la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

Per garantire la coerenza fra la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia durante l'attuale epidemia di COVID-19 e gli aiuti de minimis, da un lato, e le condizioni per fornire alle imprese in difficoltà sostegno nell'ambito del FESR, dall'altro, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 per permettere l'erogazione di sostegno a tali imprese in tali specifiche circostanze.

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica introducendo misure di flessibilità nell'erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"), non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Considerata l'urgenza della situazione determinata dall'epidemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Considerate l'epidemia di COVID-19 e l'urgenza di far fronte alla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e alle sue conseguenze sociali ed economiche, si è considerato opportuno applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

All'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (*1) o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (*2), (UE) n. 1408/2013 (*3) e (UE) n. 717/2014 (*4) della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera;

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

nella parte II, titolo II, è aggiunto il capo seguente:

«CAPO V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Articolo 25 bis

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

1.   In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2.   In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4.   Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5.   In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6.   In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7.   L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8.   Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9.   In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10.   In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11.   Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12.   Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(*5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 130 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Parlamento europeo

Il president

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Parere del 14 aprile 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

(3)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


Top