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Document 32010R0778
Commission Regulation (EU) No 778/2010 of 2 September 2010 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mela Val di Non (PDO))
Regolamento (UE) n. 778/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010 , recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Val di Non (DOP)]
Regolamento (UE) n. 778/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010 , recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Val di Non (DOP)]
OJ L 233, 3.9.2010, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 270
In force
3.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 778/2010 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2010
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Val di Non (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mela Val di Non», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1665/2003 (3). |
(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(3) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 6.
(4) GU C 315 del 23.12.2009, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Mela Val di Non (DOP)