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Document 32020R0910
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/910 of 30 June 2020 amending Implementing Regulations (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 and (EU) 2019/1583 as regards the re-designation of airlines, operators and entities providing security controls for cargo and mail arriving from third countries, as well as the postponement of certain regulatory requirements in the area of cybersecurity, background check, explosive detection systems equipment standards, and explosive trace detection equipment, because of the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione del 30 giugno 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione del 30 giugno 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/4276
GU L 208 del 1.7.2020, p. 43–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/910 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2020
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’impatto devastante dell’attuale pandemia di Covid-19 sull’aviazione civile internazionale ed europea sta incidendo pesantemente sulla capacità degli Stati membri e dell’Unione europea nel suo insieme di mantenere una catena di fornitura in entrata efficace ed efficiente. La continuità e la fluidità dei servizi di trasporto merci sono di fondamentale importanza strategica per l’Unione e svolgono un ruolo centrale nella consegna di beni essenziali, tra cui farmaci, attrezzature mediche e altri materiali e sostanze. |
(2) |
Il regime in entrata dell’Unione nel settore della sicurezza della merce e della posta aerea, di cui al punto 6.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2), impone che i vettori aerei che trasportano merci e posta nell’Unione europea debbano essere designati ogni cinque anni come «vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un paese terzo» (ACC3) e i relativi prestatori di assistenza a terra debbano essere designati ogni tre anni come «agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (RA3) o «mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (KC3). |
(3) |
La convalida ai fini della sicurezza aerea UE per la designazione di ACC3, RA3 e KC3 richiede, nell’ambito del procedimento, una visita in loco effettuata da un validatore della sicurezza aerea UE presso i locali dell’operatore per confermare l’effettiva attuazione delle misure. |
(4) |
Nel corso dell’attuale pandemia di Covid-19, l’effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi è seriamente influenzata e/o ostacolata a causa di ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità o dalla volontà di tali vettori od operatori. |
(5) |
Numerose designazioni come ACC3, RA3 e KC3 sono in scadenza nei prossimi mesi o sono già scadute, senza possibilità di effettuare la necessaria visita di convalida in loco. In assenza del pertinente status dell’Unione, tali operatori non possono più effettuare operazioni all’interno della catena logistica sicura in entrata dell’Unione, rendendo impossibile il proseguimento delle operazioni essenziali nel momento critico attuale. |
(6) |
È necessario adottare misure urgenti che stabiliscano l’adeguata base giuridica per attuare un procedimento alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla situazione attuale. |
(7) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/103 (3) e 2019/1583 (4), recanti entrambi modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, hanno introdotto prescrizioni regolamentari applicabili a decorrere dal 31 dicembre 2020 rispettivamente nei settori del controllo dei precedenti personali per il personale dell’aviazione civile e della cibersicurezza. Gli effetti delle restrizioni imposte a seguito della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità delle autorità e degli operatori di preparare l’attuazione tempestiva di tali prescrizioni a tal punto che la data di applicazione deve essere rinviata. |
(8) |
Il punto 12.4.2.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 fissa al 1o settembre 2020 la data di scadenza dei sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 2. Le restrizioni imposte a seguito degli effetti della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità di una serie di aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione e attivazione dei sistemi EDS di standard 3 a tal punto che la data di scadenza deve essere rinviata. Poiché i sistemi EDS di standard 3 offrono capacità di rilevamento e prestazioni più elevate che possono contribuire a una maggiore sicurezza, la Commissione e gli Stati membri confermano l’impegno a completare l’attuazione di tale tecnologia senza ulteriori indugi. |
(9) |
Il punto 12.6.3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 fissa al 1o luglio 2020 la data fino alla quale l’autorità competente può consentire l’impiego di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) non conformi all’allegato 12-L. Le restrizioni imposte a seguito degli effetti della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità di una serie di aeroporti dell’Unione di completare il processo di messa in funzione dei nuovi dispositivi ETD a tal punto che la data di scadenza deve essere rinviata per evitare conseguenze giuridiche senza determinare rischi indebiti per la sicurezza aerea. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583. |
(11) |
Poiché lo status dell’Unione di alcuni operatori ACC3, RA3 e KC3 è già scaduto durante la prima fase dell’attuale pandemia di Covid-19 o nel periodo immediatamente precedente, quando il pertinente procedimento di convalida ai fini della sicurezza aerea UE avrebbe dovuto essere avviato ed effettuato, il presente regolamento dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente, consentendo agli operatori la cui posizione è già scaduta di beneficiare delle misure da esso previste. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano gli interessi o i diritti legittimi, né limitano le aspettative di altri vettori aerei, operatori, soggetti o Stati. |
(13) |
Al fine di fornire agli Stati membri la base giuridica per avviare immediatamente il procedimento alternativo e accelerato di convalida e designazione degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione, necessario affinché possano riprendere le operazioni merci nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
All’articolo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2021».
Articolo 3
All’allegato, punto 26), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103, le date «31 dicembre 2020» e «30 giugno 2023» al punto 11.1.12 sono sostituite da «31 dicembre 2021» e «30 giugno 2024».
Articolo 4
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2021».
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l’armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza aerea (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
1) |
sono aggiunti i seguenti punti da 6.8.1.7 a 6.8.1.9:
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2) |
sono aggiunti i seguenti punti 6.8.4.11 e 6.8.4.12:
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3) |
il punto 11.1.2 è sostituito dal seguente:
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4) |
il punto 12.4.2.2 è sostituito dal seguente:
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5) |
il punto 12.4.2.4 è sostituito dal seguente:
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6) |
il punto 12.4.2.6 è sostituito dal seguente:
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7) |
il punto 12.6.3 è sostituito dal seguente:
|