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Document 32020R0910

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione del 30 giugno 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/4276

GU L 208 del 1.7.2020, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/910/oj

1.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/910 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’impatto devastante dell’attuale pandemia di Covid-19 sull’aviazione civile internazionale ed europea sta incidendo pesantemente sulla capacità degli Stati membri e dell’Unione europea nel suo insieme di mantenere una catena di fornitura in entrata efficace ed efficiente. La continuità e la fluidità dei servizi di trasporto merci sono di fondamentale importanza strategica per l’Unione e svolgono un ruolo centrale nella consegna di beni essenziali, tra cui farmaci, attrezzature mediche e altri materiali e sostanze.

(2)

Il regime in entrata dell’Unione nel settore della sicurezza della merce e della posta aerea, di cui al punto 6.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2), impone che i vettori aerei che trasportano merci e posta nell’Unione europea debbano essere designati ogni cinque anni come «vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un paese terzo» (ACC3) e i relativi prestatori di assistenza a terra debbano essere designati ogni tre anni come «agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (RA3) o «mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (KC3).

(3)

La convalida ai fini della sicurezza aerea UE per la designazione di ACC3, RA3 e KC3 richiede, nell’ambito del procedimento, una visita in loco effettuata da un validatore della sicurezza aerea UE presso i locali dell’operatore per confermare l’effettiva attuazione delle misure.

(4)

Nel corso dell’attuale pandemia di Covid-19, l’effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi è seriamente influenzata e/o ostacolata a causa di ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità o dalla volontà di tali vettori od operatori.

(5)

Numerose designazioni come ACC3, RA3 e KC3 sono in scadenza nei prossimi mesi o sono già scadute, senza possibilità di effettuare la necessaria visita di convalida in loco. In assenza del pertinente status dell’Unione, tali operatori non possono più effettuare operazioni all’interno della catena logistica sicura in entrata dell’Unione, rendendo impossibile il proseguimento delle operazioni essenziali nel momento critico attuale.

(6)

È necessario adottare misure urgenti che stabiliscano l’adeguata base giuridica per attuare un procedimento alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla situazione attuale.

(7)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/103 (3) e 2019/1583 (4), recanti entrambi modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, hanno introdotto prescrizioni regolamentari applicabili a decorrere dal 31 dicembre 2020 rispettivamente nei settori del controllo dei precedenti personali per il personale dell’aviazione civile e della cibersicurezza. Gli effetti delle restrizioni imposte a seguito della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità delle autorità e degli operatori di preparare l’attuazione tempestiva di tali prescrizioni a tal punto che la data di applicazione deve essere rinviata.

(8)

Il punto 12.4.2.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 fissa al 1o settembre 2020 la data di scadenza dei sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 2. Le restrizioni imposte a seguito degli effetti della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità di una serie di aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione e attivazione dei sistemi EDS di standard 3 a tal punto che la data di scadenza deve essere rinviata. Poiché i sistemi EDS di standard 3 offrono capacità di rilevamento e prestazioni più elevate che possono contribuire a una maggiore sicurezza, la Commissione e gli Stati membri confermano l’impegno a completare l’attuazione di tale tecnologia senza ulteriori indugi.

(9)

Il punto 12.6.3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 fissa al 1o luglio 2020 la data fino alla quale l’autorità competente può consentire l’impiego di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) non conformi all’allegato 12-L. Le restrizioni imposte a seguito degli effetti della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità di una serie di aeroporti dell’Unione di completare il processo di messa in funzione dei nuovi dispositivi ETD a tal punto che la data di scadenza deve essere rinviata per evitare conseguenze giuridiche senza determinare rischi indebiti per la sicurezza aerea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583.

(11)

Poiché lo status dell’Unione di alcuni operatori ACC3, RA3 e KC3 è già scaduto durante la prima fase dell’attuale pandemia di Covid-19 o nel periodo immediatamente precedente, quando il pertinente procedimento di convalida ai fini della sicurezza aerea UE avrebbe dovuto essere avviato ed effettuato, il presente regolamento dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente, consentendo agli operatori la cui posizione è già scaduta di beneficiare delle misure da esso previste.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano gli interessi o i diritti legittimi, né limitano le aspettative di altri vettori aerei, operatori, soggetti o Stati.

(13)

Al fine di fornire agli Stati membri la base giuridica per avviare immediatamente il procedimento alternativo e accelerato di convalida e designazione degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione, necessario affinché possano riprendere le operazioni merci nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All’articolo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2021».

Articolo 3

All’allegato, punto 26), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103, le date «31 dicembre 2020» e «30 giugno 2023» al punto 11.1.12 sono sostituite da «31 dicembre 2021» e «30 giugno 2024».

Articolo 4

All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2021».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l’armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza aerea (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

sono aggiunti i seguenti punti da 6.8.1.7 a 6.8.1.9:

«6.8.1.7.

Nel periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2020, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.2 e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da Covid-19 e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:

a)

il vettore aereo abbia uno status ACC3 attivo nel pertinente sito di un paese terzo, o abbia avuto uno status ACC3, purché esso non sia scaduto prima del 1o febbraio 2020;

b)

il vettore aereo presenti istanza di nuovo status all’autorità competente di cui al punto 6.8.1.1 o responsabile della designazione in scadenza, confermando l’esistenza di ragioni obiettive indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo che ostacolano o ritardano il rispetto dei requisiti di cui al punto 6.8.2;

c)

il vettore aereo presenti un programma di sicurezza che sia pertinente e completo in relazione a tutti i punti di cui all’appendice 6-G, o confermi che il programma vigente è ancora aggiornato;

d)

il vettore aereo presenti una dichiarazione firmata nella quale conferma l’impegno a continuare la piena ed efficace attuazione dei requisiti di sicurezza per i quali aveva ottenuto lo status ACC3 vigente o scaduto;

e)

la designazione di un vettore aereo come ACC3 a norma del presente punto sia concessa per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della designazione vigente o della designazione precedente, a seconda dei casi;

f)

l’istanza, il programma di sicurezza del vettore aereo e la dichiarazione di impegno siano presentati per iscritto o in formato elettronico.

6.8.1.8.

Se del caso, l’autorità competente può concordare con il pertinente vettore aereo il rinvio delle convalide ai fini della sicurezza aerea UE annuali di cui al punto 6.8.2.2, sottopunto 2), lettera d), aggiungendole al numero di aeroporti da convalidare nel corso dell’anno successivo della tabella di marcia del vettore aereo.

6.8.1.9.

Nel corso del periodo di designazione temporanea di cui al punto 6.8.1.7, l’autorità competente deve effettuare, nell’aeroporto o negli aeroporti dello Stato membro di arrivo dal sito dell’ACC3, almeno tre attività di monitoraggio della conformità concernenti i controlli di sicurezza effettuati dall’ACC3 e dall’RA3 e dal KC3 che fanno parte della relativa catena logistica. In assenza di voli diretti operati dall’ACC3 nello Stato membro preposto alla designazione, l’effettuazione delle attività di monitoraggio della conformità deve essere coordinata con un altro Stato membro in cui opera l’ACC3.»;

2)

sono aggiunti i seguenti punti 6.8.4.11 e 6.8.4.12:

«6.8.4.11.

Nel periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2020, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.5 e designare temporaneamente un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da Covid-19 e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:

a)

il soggetto abbia uno status RA3 o KC3 attivo, o abbia avuto uno status RA3 o KC3, purché esso non sia scaduto prima del 1o febbraio 2020;

b)

il soggetto presenti istanza di nuovo status all’autorità competente attualmente responsabile della relativa designazione in scadenza o scaduta, confermando l’esistenza di ragioni obiettive indipendenti dalla responsabilità del soggetto che ostacolano o ritardano il rispetto dei requisiti di cui al punto 6.8.5;

c)

il soggetto presenti un programma di sicurezza che sia pertinente e completo in relazione alle operazioni svolte, o confermi che il programma vigente è ancora aggiornato;

d)

il soggetto presenti una dichiarazione firmata nella quale conferma l’impegno a continuare la piena ed efficace attuazione dei requisiti di sicurezza per i quali aveva ottenuto lo status RA3 o KC3 vigente o scaduto;

e)

la designazione di un soggetto come RA3 o KC3 a norma del presente punto sia concessa per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della designazione vigente o della designazione precedente, a seconda dei casi;

f)

l’istanza, il programma di sicurezza del soggetto e la dichiarazione di impegno siano presentati per iscritto o in formato elettronico.

6.8.4.12.

I soggetti di cui al punto 6.8.4.8 il cui status RA3 o KC3 sia scaduto nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 marzo 2020, che per le ragioni obiettive di cui al punto 6.8.4.11 non hanno potuto essere sottoposti al procedimento di convalida ai fini della sicurezza aerea UE di cui al punto 6.8.5 e alla successiva designazione da parte di un’autorità competente di cui al punto 6.8.4, possono presentare istanza di designazione temporanea concessa dalla Commissione a condizione che:

a)

il soggetto presenti istanza per lo status RA3 o KC3 alla Commissione, confermando l’esistenza di ragioni obiettive indipendenti dalla propria responsabilità che ostacolano o ritardano il rispetto dei requisiti di cui al punto 6.8.5;

b)

il soggetto presenti una dichiarazione firmata nella quale conferma sia l’impegno a continuare la piena ed efficace attuazione dei requisiti di sicurezza per i quali aveva ottenuto lo status RA3 o KC3 scaduto, sia il continuo aggiornamento del proprio programma di sicurezza;

c)

l’istanza e la dichiarazione di impegno siano presentate per iscritto o in formato elettronico;

d)

la designazione di un soggetto come RA3 o KC3 a norma del presente punto sia concessa per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della designazione precedente.»;

3)

il punto 11.1.2 è sostituito dal seguente:

«11.1.2.

Le persone che vengono selezionate per effettuare o avere la responsabilità dell’effettuazione dello screening, dei controlli d’accesso o di altri controlli di sicurezza in una zona diversa da un’area sterile devono aver superato il controllo dei precedenti personali.

Le persone che hanno completato un controllo preliminare all’assunzione sono sottoposte ad un controllo dei precedenti personali al più tardi entro il 30 giugno 2021.»;

4)

il punto 12.4.2.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2.2.

Lo standard 2 scade il 1o settembre 2021.»;

5)

il punto 12.4.2.4 è sostituito dal seguente:

«12.4.2.4.

L’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’utilizzo dei sistemi EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2021 deve informarne la Commissione.»;

6)

il punto 12.4.2.6 è sostituito dal seguente:

«12.4.2.6.

Tutti i sistemi EDS devono soddisfare lo standard 3 a partire dal 1o settembre 2021 al più tardi, eccetto il caso in cui si applichi il punto 12.4.2.3.»;

7)

il punto 12.6.3 è sostituito dal seguente:

«12.6.3.

L’autorità competente può consentire fino al 1o luglio 2021 l’impiego di dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato e che sono privi del certificato di conformità all’allegato 12-L purché in funzione anteriormente al 1o luglio 2014.».


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