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Document 32020R0111

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile

C/2020/22

GU L 21 del 27.1.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/111/oj

27.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/111 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008.

(2)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato di detto regolamento.

(3)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni.

(4)

La Commissione ha verificato che la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.

(5)

La Commissione ha verificato che lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili e lo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano.

(6)

Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 comprendono procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.

(7)

Le misure adottate per garantire che le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile soddisfino gli standard di prestazione richiesti dovrebbero essere armonizzate per garantire la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(8)

La Commissione riconosce la procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile come un requisito preliminare obbligatorio per l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile. Le attrezzature di sicurezza sottoposte a tale procedura dovrebbero pertanto beneficiare di un regime di approvazione dell’UE consistente nell’apposizione di un marchio visivo e nell’inserimento in una banca dati dell’Unione consolidata che consentano l’impiego immediato delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile in tutta l’Unione.

(9)

Poiché l’approvazione definitiva delle attrezzature dell’aviazione civile sarà accordata adottando un atto giuridico, l’installazione e l’uso di tali attrezzature di sicurezza dovrebbe essere giuridicamente consentito con status «in attesa» fino all’approvazione definitiva.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia il punto 1), lettera b), e il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

l’elenco del capitolo 3, appendice 3-B, è così modificato:

a)

dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente:

«Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»;

b)

dopo la voce relativa a Singapore è inserita la voce seguente:

«Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion»;

2)

l’elenco del capitolo 4, appendice 4-B, è così modificato:

a)

dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente:

«Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»;

b)

dopo la voce relativa a Singapore è inserita la voce seguente:

«Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion»;

3)

all’elenco del capitolo 5, appendice 5-A, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente:

«Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»;

4)

all’elenco del capitolo 6, appendice 6-F, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente:

«Repubblica di Serbia»;

5)

al capitolo 12, il capitolo 12.0 è sostituito dal seguente:

«12.0.   DISPOSIZIONI GENERALI E APPROVAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA

12.0.1.   Disposizioni generali

12.0.1.1.

L’autorità, l’operatore o il soggetto che utilizza le attrezzature per l’attuazione delle misure delle quali è responsabile in conformità al programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, deve garantire che le attrezzature soddisfino gli standard specificati nel presente capitolo.

Le informazioni contenute nel presente capitolo e classificate in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 (*1) devono essere messe a disposizione dall’autorità competente ai fabbricanti in base alla necessità di conoscere.

12.0.1.2.

Devono essere effettuate prove di routine per ogni singola attrezzatura di sicurezza.

12.0.1.3.

I fabbricanti devono fornire un metodo operativo e le attrezzature devono essere valutate e usate in conformità ad esso.

12.0.1.4.

Se sono combinate varie attrezzature di sicurezza, ciascuna di esse deve ottemperare alle specifiche stabilite e soddisfare gli standard di cui al presente capitolo, sia usate separatamente sia in combinazione come un sistema.

12.0.1.5.

Le attrezzature devono essere posizionate, installate e mantenute conformemente alle prescrizioni dei rispettivi fabbricanti.

12.0.2.   Approvazione delle attrezzature di sicurezza

12.0.2.1.

Fatto salvo il punto 12.0.5, le seguenti attrezzature di sicurezza possono essere installate dopo il 1o ottobre 2020 solo se sono stati loro accordati il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» come previsto ai punti 12.0.2.5 e 12.0.2.6:

a)

portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD);

b)

sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS);

c)

dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);

d)

sistemi per il rilevamento di esplosivi liquidi (LEDS);

e)

dispositivi per la rilevazione dei metalli (MDE);

f)

scanner di sicurezza;

g)

dispositivi di scansione delle calzature; e

h)

dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).

12.0.2.2.

La Commissione deve approvare le attrezzature di sicurezza elencate al punto 12.0.2.1 e accordare il «marchio UE».

12.0.2.3.

Il «marchio UE» può essere accordato solo alle attrezzature di sicurezza sottoposte a prova dai centri di controllo per i quali un’autorità competente è responsabile delle misure di controllo della qualità in conformità alla procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile.

12.0.2.4.

La Commissione può accordare un «marchio UE» alle attrezzature di sicurezza solo dopo aver ricevuto i verbali delle prove per le attrezzature in questione o le relazioni di livello 2 della procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile.

La Commissione può chiedere ulteriori informazioni relative ai verbali delle prove.

12.0.2.5.

La Commissione può accordare un «marchio UE» alle attrezzature di sicurezza confermate dalla valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile. Tali attrezzature devono poter automaticamente fruire del «marchio UE» e devono ricevere uno status temporaneo «in attesa di marchio UE» fino all’approvazione definitiva.

Devono essere consentiti l’installazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza con uno status «in attesa di marchio UE».

12.0.3.    «Marchio UE» e banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza

12.0.3.1.

Le attrezzature di sicurezza elencate al punto 12.0.2.1 a cui è stato accordato il «marchio UE» devono essere inserite nella «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza».

12.0.3.2.

Il «marchio UE» deve essere apposto dai fabbricanti sulle attrezzature di sicurezza approvate dalla Commissione e visibile su un lato.

12.0.3.3.

Le attrezzature con «marchio UE» devono essere installate con versioni hardware e software corrispondenti alla relativa descrizione nella «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza».

12.0.3.4.

Fatti salvi i punti 12.0.4 e 12.0.5, le attrezzature di sicurezza con «marchio UE» beneficiano del riconoscimento reciproco e devono essere riconosciute in termini di disponibilità, distribuzione e uso in tutti gli Stati membri.

12.0.3.5.

La Commissione deve mantenere la «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza».

12.0.3.6.

Una voce nella «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza» deve contenere le informazioni seguenti:

a)

un codice alfanumerico identificativo unico;

b)

il nome del fabbricante;

c)

la designazione;

d)

la configurazione dettagliata con almeno:

i.

la versione dell’hardware;

ii.

l’algoritmo di rilevamento;

iii.

se necessario, la versione del software di sistema;

iv.

se necessario, la versione dell’hardware ausiliario; e

v.

se necessario, la versione del metodo operativo;

e)

lo standard ottenuto;

f)

lo status dell’attrezzatura, che indica uno degli elementi seguenti:

i.

«marchio UE»;

ii.

«in attesa di marchio UE»;

iii.

«marchio UE sospeso»;

iv.

«marchio UE ritirato»;

v.

«marchio UE obsoleto»;

g)

la data di rilascio dello status dell’attrezzatura.

12.0.4.   Sospensione e ritiro del «marchio UE»

12.0.4.1.

Su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa, la Commissione può sospendere senza preavviso il «marchio UE» e lo status «in attesa di marchio UE» di un’attrezzatura di sicurezza se viene informata che tale attrezzatura non è conforme allo standard per cui è stata approvata. Così facendo, la Commissione aggiorna di conseguenza lo status nella «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza».

12.0.4.2.

Le attrezzature di sicurezza il cui «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» è stato sospeso non possono più essere distribuite e le unità già installate devono essere utilizzate con l’aggiunta di misure compensative, a seconda dei casi.

12.0.4.3.

Su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa, la Commissione può ritirare il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» di un’attrezzatura di sicurezza se ritiene che tale attrezzatura di sicurezza non sia più conforme allo standard per cui è stata approvata.

12.0.4.4.

Le attrezzature di sicurezza il cui «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» è stato ritirato o è diventato obsoleto non possono più essere utilizzate dalla data di rilascio dello status come indicato nella «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza».

12.0.4.5.

La Commissione può ripristinare il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» se viene informata che un’attrezzatura è nuovamente conforme allo standard per cui è stata approvata.

12.0.5.   Misure più severe in materia di attrezzature di sicurezza e approvazione nazionale

12.0.5.1.

Gli Stati membri possono derogare al principio del riconoscimento reciproco applicando misure più severe in materia di attrezzature di sicurezza. Essi devono notificare alla Commissione tali misure, le approvazioni delle attrezzature di sicurezza e le misure adottate per garantire che le attrezzature di sicurezza approvate siano conformi agli standard di cui al presente capitolo.

12.0.5.2.

Gli Stati membri possono derogare al principio del riconoscimento reciproco applicando il proprio meccanismo di approvazione nazionale delle attrezzature di sicurezza. Essi devono notificare alla Commissione tale meccanismo, le approvazioni delle attrezzature e le misure aggiuntive adottate per garantire che le attrezzature di sicurezza siano conformi agli standard di cui al presente capitolo.

12.0.5.3.

Le attrezzature di sicurezza approvate a livello nazionale sulla base dei punti 12.0.5.1 o 12.0.5.2 non ricevono il «marchio UE».

(*1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"

6)

al capitolo 12 è aggiunta l’appendice 12-N seguente:

«APPENDICE 12-N

Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi SED sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

7)

al capitolo 12 è aggiunta l’appendice 12-O seguente:

«APPENDICE 12-O

Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi EVD sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.».


(*1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;»


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