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Document 32020R0111
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile
C/2020/22
GU L 21 del 27.1.2020, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 21/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/111 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato di detto regolamento. |
(3) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
(4) |
La Commissione ha verificato che la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009. |
(5) |
La Commissione ha verificato che lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili e lo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano. |
(6) |
Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 comprendono procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile. |
(7) |
Le misure adottate per garantire che le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile soddisfino gli standard di prestazione richiesti dovrebbero essere armonizzate per garantire la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(8) |
La Commissione riconosce la procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile come un requisito preliminare obbligatorio per l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile. Le attrezzature di sicurezza sottoposte a tale procedura dovrebbero pertanto beneficiare di un regime di approvazione dell’UE consistente nell’apposizione di un marchio visivo e nell’inserimento in una banca dati dell’Unione consolidata che consentano l’impiego immediato delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile in tutta l’Unione. |
(9) |
Poiché l’approvazione definitiva delle attrezzature dell’aviazione civile sarà accordata adottando un atto giuridico, l’installazione e l’uso di tali attrezzature di sicurezza dovrebbe essere giuridicamente consentito con status «in attesa» fino all’approvazione definitiva. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia il punto 1), lettera b), e il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
1) |
l’elenco del capitolo 3, appendice 3-B, è così modificato:
|
2) |
l’elenco del capitolo 4, appendice 4-B, è così modificato:
|
3) |
all’elenco del capitolo 5, appendice 5-A, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»; |
4) |
all’elenco del capitolo 6, appendice 6-F, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia»; |
5) |
al capitolo 12, il capitolo 12.0 è sostituito dal seguente: «12.0. DISPOSIZIONI GENERALI E APPROVAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA 12.0.1. Disposizioni generali
12.0.2. Approvazione delle attrezzature di sicurezza
12.0.3. «Marchio UE» e banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza
12.0.4. Sospensione e ritiro del «marchio UE»
12.0.5. Misure più severe in materia di attrezzature di sicurezza e approvazione nazionale
(*1) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;" |
6) |
al capitolo 12 è aggiunta l’appendice 12-N seguente: «APPENDICE 12-N Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi SED sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»; |
7) |
al capitolo 12 è aggiunta l’appendice 12-O seguente: «APPENDICE 12-O Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi EVD sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.». |
(*1) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;»