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Document 32019R0413

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/1884

GU L 73 del 15.3.2019, p. 98–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/413/oj

15.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/413 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008.

(2)

Lo stesso regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell'allegato di detto regolamento.

(3)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni.

(4)

La Commissione ha ricevuto conferma dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che esso manterrà le proprie disposizioni e norme in materia di sicurezza aerea equivalenti alla normativa dell'Unione dopo la data del suo recesso dall'Unione europea il 30 marzo 2019.

(5)

La Commissione ha verificato che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord soddisfa i criteri di cui alla parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.

(6)

La Commissione ha stabilito la procedura adeguata per riassegnare agli altri Stati membri la responsabilità della designazione dei vettori aerei, degli agenti regolamentati di paesi terzi e dei mittenti conosciuti di paesi terzi, attualmente designati dal Regno Unito rispettivamente ACC3, RA3 e KC3, e che tale procedura debba essere disciplinata da disposizioni di attuazione transitorie.

(7)

La Commissione e gli Stati membri riconoscono il valido contributo fornito dai validatori della sicurezza aerea UE approvati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al funzionamento della catena logistica sicura dell'UE degli ACC3, RA3 e KC3, nonché l'opportunità di provvedere a che gli Stati membri assumano la responsabilità di approvare tali figure a partire dal 30 marzo 2019.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, fatto salvo qualsiasi eventuale accordo di recesso concluso a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

2)

al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

3)

al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Stato d'Israele, per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Ben Gurion

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

4)

al capitolo 6, è aggiunto il seguente punto 6.8.1.6:

«6.8.1.6.

In seguito alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE, le designazioni ACC3 rilasciate da tale Stato membro sono soggette alle seguenti disposizioni:

a)

la responsabilità delle designazioni attuali è trasferita all'autorità competente dello Stato membro figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, quale modificato ai fini del recesso del Regno Unito dall'Unione;

b)

la responsabilità delle designazioni ACC3 dei vettori aerei che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, quale modificato, è trasferita all'autorità competente individuata al punto 6.8.1.1, lettera c);

c)

l'autorità competente dello Stato membro di cui alle lettere a) e b) può convenire con l'autorità sua omologa in un altro Stato membro che quest'ultima accetti la responsabilità della designazione ACC3 di un dato vettore aereo. In tal caso gli Stati membri interessati informano senza indugio la Commissione;

d)

la Commissione informerà l'autorità competente del Regno Unito in merito agli Stati membri che assumono la responsabilità delle sue designazioni ACC3;

e)

l'autorità competente del Regno Unito mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro subentrante copia della documentazione necessaria in base alla quale essa aveva designato ACC3 i vettori aerei di cui alla lettera a). Tale documentazione comprende almeno la relazione di convalida completa, il programma di sicurezza e, se del caso, la tabella di marcia concordata con il vettore aereo interessato;

f)

purché gli obblighi di cui alla lettera e) siano soddisfatti, il trasferimento della responsabilità delle designazioni ACC3 ha luogo il giorno del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

g)

le designazioni ACC3 dei vettori aerei che operano esclusivamente verso il Regno Unito sono revocate;

h)

le designazioni ACC3 trasferite rimangono valide fino alla loro scadenza e lo Stato membro subentrante si assume le responsabilità e gli obblighi descritti nel presente regolamento;

i)

la Commissione faciliterà la transizione amministrativa, compreso l'inserimento delle informazioni relative agli ACC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.»;

5)

al capitolo 6, è aggiunto il seguente punto 6.8.4.10:

«6.8.4.10.

In seguito alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE, le designazioni RA3 e KC3 rilasciate da tale Stato membro sono soggette alle seguenti disposizioni:

a)

la responsabilità della designazione RA3 o KC3 di un soggetto costituito da una filiale o da una società controllata di un operatore aereo o dello stesso vettore aereo è trasferita all'autorità competente dello Stato membro individuato al punto 6.8.1.1 del presente regolamento;

b)

la responsabilità della designazione RA3 o KC3 di un soggetto non direttamente collegato a un vettore aereo è trasferita all'autorità competente dello Stato membro individuata al punto 6.8.1.1 in quanto responsabile del vettore aereo nazionale o principale del paese terzo in cui opera il soggetto designato RA3 o KC3;

c)

la responsabilità della designazione RA3 o KC3 di un soggetto non rientrante nei casi di cui alle lettere a) o b) è trasferita all'autorità competente dello Stato membro individuata al punto 6.8.1.1 in quanto responsabile di uno dei vettori aerei dell'Unione che operano dall'aeroporto in cui opera il soggetto designato RA3 o KC3, o dall'aeroporto più vicino al sito di tale soggetto;

d)

l'autorità competente dello Stato membro di cui alle lettere da a) a c) può convenire con l'autorità sua omologa in un altro Stato membro che quest'ultima accetti la responsabilità della designazione RA3 o KC3 di un dato soggetto o operatore aereo. In tal caso gli Stati membri interessati informano senza indugio la Commissione;

e)

la Commissione informerà l'autorità competente del Regno Unito in merito agli Stati membri che si assumono la responsabilità delle sue designazioni RA3 e KC3;

f)

l'autorità competente del Regno Unito mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro subentrante copia della documentazione necessaria in base alla quale essa aveva designato RA3 o KC3 un soggetto o un operatore aereo. Tale documentazione comprende almeno la relazione completa di convalida e il programma di sicurezza del pertinente soggetto o operatore aereo;

g)

purché gli obblighi di cui alla lettera f) siano soddisfatti, il trasferimento della responsabilità delle designazioni RA3 e KC3 ha luogo il giorno del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

h)

le designazioni RA3 e KC3 trasferite rimangono valide fino alla loro scadenza e lo Stato membro subentrante si assume le responsabilità e gli obblighi descritti nel presente regolamento;

i)

la Commissione faciliterà la transizione amministrativa, compreso l'inserimento delle informazioni relative ai soggetti RA3 e KC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.»;

6)

al capitolo 6, l'appendice 6-F è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-F

MERCI E POSTA

6-Fi

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda le merci e la posta i seguenti paesi terzi si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile:

 

Montenegro

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.

6-Fii

I PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI NELLA DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)8005 DELLA COMMISSIONE

6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHÉ DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA AEREA UE

Non è stata ancora adottata alcuna disposizione.»;

7)

al capitolo 11, sono aggiunti i punti 11.6.3.9 e 11.6.3.10:

«11.6.3.9.

A partire dalla data del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE, le seguenti disposizioni si applicano ai validatori della sicurezza aerea UE approvati da tale Stato membro per effettuare convalide riguardanti compagnie aeree, operatori e soggetti che hanno richiesto, rispettivamente, la designazione ACC3, RA3 e KC3:

a)

essi non sono più riconosciuti nell'Unione;

b)

le convalide ai fini della sicurezza aerea UE effettuate prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, comprese le relazioni di convalida dell'UE rilasciate prima di tale data, restano valide ai fini della designazione di vettori aerei, operatori e soggetti convalidati da detti validatori.

11.6.3.10.

Gli individui e i soggetti di cui al punto precedente possono chiedere di essere approvati in qualità di validatori della sicurezza aerea UE dall'autorità competente di uno Stato membro. Lo Stato membro che rilascia l'approvazione:

a)

ottiene dall'autorità competente del Regno Unito la documentazione necessaria in base alla quale l'individuo o il soggetto giuridico era stato approvato in qualità di validatore della sicurezza aerea UE;

b)

verifica che il richiedente soddisfi i requisiti dell'Unione di cui al presente capitolo. Se l'autorità competente constata che i requisiti sono soddisfatti, essa può approvare l'individuo o il soggetto giuridico in qualità di validatore della sicurezza aerea UE per una durata non superiore a quella dell'approvazione che era stata concessa dall'autorità competente del Regno Unito;

c)

informa immediatamente la Commissione, che provvederà all'inserimento del validatore della sicurezza aerea UE nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.».


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