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Document 32020R0270

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/982

    GU L 56 del 27.2.2020, p. 20–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/270/oj

    27.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 56/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/270 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (2) ha introdotto requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri istituita a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (3). Esso ha altresì aggiunto misure di gestione dei rischi di sicurezza per le imprese responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di un certificato di operatore aereo.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 ha stabilito misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e componenti in vista del conseguimento della piena conformità alle nuove norme e procedure da esso introdotte. È opportuno modificare le misure transitorie per chiarire i requisiti in materia di sorveglianza di tali imprese.

    (3)

    È altresì opportuno rettificare alcuni riferimenti mancanti o errati tra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383.

    (4)

    Poiché l’intenzione della Commissione è quella di non prorogare ulteriormente il periodo di transizione, la data di applicazione della presente modifica dovrebbe essere allineata a quella stabilita nel regolamento (UE) 2019/1383.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità [degli aeromobili]

    1.   Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall’autorità competente conformemente ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.

    2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l’approvazione da parte dell’autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 settembre 2021.

    3.   I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*1) e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell’allegato II (parte 145) del presente regolamento.

    4.   Come indicato nell’allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, l’autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quinquies (parte CAO).

    Le attribuzioni di tali imprese nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un’impresa di cui all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A.

    In deroga al punto CAO.B.060 dell’allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell’allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell’allegato II (parte 145).

    Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

    5.   Come indicato nell’allegato V quater (parte CAMO), l’autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO).

    In deroga all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quater (parte CAMO) e non inclusi nell’allegato I (parte M), capitolo G.

    Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

    6.   Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento.

    Articolo 2

    Gli allegati I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono così rettificati:

    1)

    l’allegato I è così rettificato:

    a)

    il punto M.1 è così rettificato:

    i)

    al punto 3 ii), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    l’autorità responsabile della sorveglianza dell’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o con la quale il proprietario ha concluso un contratto a durata limitata ai sensi del punto M.A.201, lettera i), punto 3.»;

    ii)

    è aggiunto il punto 4:

    «4)

    per la verifica di un’impresa incaricata della gestione dell’aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M):

    i)

    l’autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività di tale impresa, nel caso in cui l’approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;

    ii)

    l’autorità designata dallo Stato membro dell’operatore, nel caso in cui l’approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;

    iii)

    l’Agenzia, nel caso in cui l’impresa si trovi in un paese terzo.»;

    b)

    il punto M.A.201 è così rettificato:

    i)

    le lettere e), f), g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

    «e)

    Nel caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 (*1), l’operatore è responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile che esso opera e deve:

    1)

    assicurare che nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

    2)

    adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione come impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation — “CAMO”) a norma dell’allegato V quater (parte CAMO) o del presente allegato (parte M), capitolo G, come parte del certificato di operatore aereo per l’aeromobile che opera;

    3)

    adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione in conformità all’allegato II (parte 145) o concludere un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con un’impresa approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145).

    f)

    Per gli aeromobili complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate, per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da organizzazioni di addestramento a fini commerciali autorizzate (“ATO”) e organizzazioni di addestramento dichiarate (“DTO”) di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 (*2), l’operatore assicura che:

    1)

    nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

    2)

    gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; l’operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all’esecuzione di tali interventi conformemente al presente allegato, appendice I, con un’impresa approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;

    3)

    la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un’approvazione per la manutenzione dell’aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all’allegato II (parte 145).

    g)

    Per gli aeromobili complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e f), il proprietario assicura che:

    1)

    nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

    2)

    gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; il proprietario, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all’esecuzione di tali interventi conformemente all’appendice I del presente allegato con un’impresa approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;

    3)

    la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un’approvazione per la manutenzione dell’aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all’allegato II (parte 145).

    h)

    Per gli aeromobili non complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da ATO e DTO a fini commerciali di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, l’operatore assicura che:

    1)

    nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

    2)

    gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o da un’impresa di aeronavigabilità combinata (“CAO”) approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO); l’operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o una CAO approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO), conclude un contratto scritto conformemente al presente allegato, appendice I, con una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o con una CAO approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO);

    3)

    la CAMO o la CAO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o come CAO con attribuzioni di manutenzione, oppure la CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con organizzazioni approvate in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) con attribuzioni di manutenzione.

    i)

    Per gli aeromobili non complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e h), oppure utilizzati per “operazioni limitate”, il proprietario assicura che siano effettuati voli solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a). A tal fine il proprietario deve:

    1)

    affidare l’esecuzione degli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al punto M.A.301 a una CAMO o una CAO mediante un contratto scritto concluso conformemente all’appendice I; o

    2)

    provvedere esso stesso all’esecuzione di tali interventi; o

    3)

    provvedere esso stesso all’esecuzione di tali interventi, fatta eccezione per gli interventi connessi all’elaborazione e al trattamento dell’approvazione dell’AMP solo se tali interventi sono eseguiti da una CAMO o da una CAO mediante un contratto a durata limitata concluso in conformità al punto M.A.302.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;"

    ii)

    la lettera k) è sostituita dalla seguente:

    «k)

    Qualora un aeromobile incluso in un certificato di operatore aereo sia utilizzato per operazioni non commerciali o per operazioni specializzate ai sensi dell’allegato III, punto ORO.GEN.310, o dell’allegato VII, punto NCO.GEN.104, del regolamento (UE) n. 965/2012, l’operatore assicura che i compiti connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolti, a seconda dei casi, dalla CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o dall’impresa di aeronavigabilità combinata (“CAO”) approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO) del titolare del certificato di operatore aereo.»;

    c)

    al punto M.A.302, lettera c), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

    «Quando il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile è gestito da una CAMO o da una CAO, o quando esiste un contratto a durata limitata tra il proprietario e una CAMO o una CAO, concluso conformemente al punto M.A.201, lettera i), punto 3, l’AMP e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

    In tal caso la procedura di approvazione indiretta è stabilita dalla CAMO o dalla CAO interessata nell’ambito del manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Exposition, “CAME”) di cui all’allegato V quater, punto CAMO.A.300, o al presente allegato, punto M.A.704, o del manuale sull’aeronavigabilità combinata (Combined Airworthiness Exposition, “CAE”) di cui all’allegato V quinquies, punto CAO.A.025, e deve essere approvata dall’autorità competente responsabile di tale CAMO o CAO.»;

    d)

    al punto M.A.306, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    La versione iniziale del quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile deve essere approvata dall’autorità competente indicata all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.105 o al presente allegato (parte M), punto M.1, o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.1, punto 1, a seconda dei casi. Qualsiasi successiva modifica di tale quaderno tecnico deve essere gestita in conformità al punto CAMO.A.300, lettera c), o al punto M.A.704, lettere b) e c), o al punto CAO.A.025, lettera c)»;

    e)

    il punto M.A.502 è così rettificato:

    i)

    alla lettera b), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1.»;

    ii)

    alla lettera d), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2.»;

    f)

    al punto M.A.503, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale di utilizzo installati non devono superare la limitazione approvata indicata nell’AMP e nelle AD, a eccezione di quanto previsto al punto M.A.504, lettera b).»;

    g)

    al punto M.A.604, lettera a), il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.

    un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo oggetto dell’approvazione.»;

    h)

    il punto M.A.606 è così rettificato:

    i)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione e di revisione dell’aeronavigabilità.»;

    ii)

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    Se l’impresa effettua revisioni dell’aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità qualificato e autorizzato, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

    1.

    è titolare di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l’aeromobile corrispondente;

    2.

    ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;

    3.

    è indipendente dal processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile interessato o complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile completo interessato;

    4.

    ha preso conoscenza del capitolo C del presente allegato (parte M) o del capitolo C dell’allegato V ter (parte ML);

    5.

    può dimostrare di conoscere le procedure dell’impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell’aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità;

    6.

    è stato formalmente accettato dall’autorità competente dopo aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell’autorità competente o del personale dell’impresa addetto alla revisione dell’aeronavigabilità in conformità a una procedura approvata dall’autorità competente;

    7.

    ha eseguito almeno una revisione dell’aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.»;

    i)

    al punto M.A.614, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    L’impresa di manutenzione approvata registra in modo circostanziato le attività svolte. Deve conservare i registri richiesti per documentare la conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell’aeronavigabilità.

    b)

    L’impresa di manutenzione approvata deve fornire una copia di ciascun CRS al proprietario o all’operatore dell’aeromobile, unitamente a una copia dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.»;

    j)

    al punto M.A.614, lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Inoltre, l’impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell’aeromobile.»;

    k)

    al punto M.A.618, lettera a), le frasi introduttive sono sostituite dalla seguente:

    «a)

    Un’approvazione rimane valida fino al 24 settembre 2021, alle seguenti condizioni:»;

    l)

    il punto M.A.704, lettera a), è così rettificato:

    i)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’impresa opera in ogni momento in conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.»;

    ii)

    il punto 7) è sostituito dal seguente:

    «7.

    le procedure che specificano in che modo l’impresa garantisce la conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;»;

    m)

    il punto M.A.706 è così rettificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    L’impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell’autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, in conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.»;

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l’impresa operi sempre in conformità dei requisiti relativi alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, alla revisione dell’aeronavigabilità e ai permessi di volo del presente allegato (parte M) e dell’allegato V ter (parte ML). Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile.»;

    iii)

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    Le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera a), punto 4, e punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell’autorità competente.»;

    n)

    al punto M.A.707, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, un’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo I, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo I, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo in conformità al punto M.A.711, lettera c):»;

    o)

    il punto M.A.708 è così rettificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    L’impresa deve garantire che la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità sia effettuata in conformità al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo C, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo C, a seconda dei casi.»;

    ii)

    la lettera b) è così rettificata:

    i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.

    garantire che sia elaborato e controllato un programma di manutenzione dell’aeromobile che comprenda tutti i programmi di affidabilità applicabili, come prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi;

    2.

    fornire, per gli aeromobili non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, una copia del programma di manutenzione dell’aeromobile al proprietario o all’operatore responsabile, conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.201, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, a seconda dei casi;»;

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati in conformità al programma di manutenzione approvato e certificati secondo quanto prescritto al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo H, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo H, a seconda dei casi;»;

    iii)

    le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    «c)

    In caso di aeromobili complessi a motore o aeromobili usati per CAT, o aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni commerciali ATO o DTO, quando la CAMO non è debitamente approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO), l’impresa, in consultazione con l’operatore, stipula per iscritto un contratto di manutenzione con un’impresa approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) o con un altro operatore, in cui siano precisate le funzioni specificate al presente allegato (parte M), punto M.A.301, lettere b), c), f) e g), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.301, lettere da b) a e), assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano effettuate unicamente da un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) e che sia definito il supporto delle funzioni di qualità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.712, lettera b).

    d)

    Fatta salva la lettera c), il contratto può assumere la forma di singoli ordini di lavoro trasmessi all’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) nei casi seguenti:

    1.

    aeromobile che necessita di una manutenzione di linea non programmata;

    2.

    manutenzione di componenti, inclusa la manutenzione dei motori.»;

    p)

    il punto M.A.709 è sostituito dal seguente:

    «M.A.709

    Documentazione

    a)

    L’impresa approvata per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.401, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell’esecuzione degli interventi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.708. Tali dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, fatto salvo quanto prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.714.

    b)

    Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l’impresa approvata per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione “di riferimento” o “generici”, o di entrambi i tipi, per consentire l’approvazione iniziale o l’estensione dell’ambito di applicazione di un’approvazione senza disporre dei contratti di cui al presente allegato (parte M), appendice I, o all’allegato V ter (parte ML), appendice I, a seconda dei casi. Tali programmi di manutenzione “di riferimento” e “generici” non escludono tuttavia la necessità di istituire, in tempo utile prima di usufruire delle attribuzioni di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.711, un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi.»;

    q)

    il punto M.A.710 è sostituito dal seguente:

    «M.A.710

    Revisione dell’aeronavigabilità

    Quando l’impresa approvata conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera b), effettua revisioni dell’aeronavigabilità, esse devono essere eseguite in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.»;

    r)

    il punto M.A.711 è così rettificato:

    i)

    alla lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    estendere, alle condizioni previste al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall’autorità competente o da altra impresa o persona, a seconda dei casi;»;

    ii)

    alla lettera a), è aggiunto il punto 5:

    «5.

    approvare l’AMP conformemente al punto ML.A.302, lettera b), punto 2, per gli aeromobili gestiti in conformità all’allegato V ter (parte ML).»;

    iii)

    alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    a rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e prorogarlo in tempo utile, nel rispetto delle condizioni fissate al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera c), punto 2, o punto M.A.901, lettera e), punto 2, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, e»;

    s)

    al punto M.A.714, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a registrare in modo circostanziato tutte le attività svolte. Devono essere conservati i registri richiesti, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, come pure, se del caso, al presente allegato (parte M), punto M.A.306.»;

    t)

    al punto M.A.715, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Un’approvazione rimane valida fino al 24 settembre 2021, alle seguenti condizioni:»;

    u)

    al punto M.A.716, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.

    b)

    Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), che potrebbe ridurre il livello di sicurezza e costituire eventualmente un pericolo per la sicurezza del volo.»;

    v)

    al punto M.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Fatta eccezione per i componenti riammessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), il CRS deve essere rilasciato al completamento di qualsiasi intervento di manutenzione eseguito su un componente dell’aeromobile in conformità al punto M.A.502 del presente allegato (parte M).»;

    w)

    il punto M.A.901 è così rettificato:

    i)

    alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Per tutti gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b), punto 1, che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile può, in conformità al punto CAMO.A.125, lettera e), dell’allegato V ter o al punto M.A.711, lettera b), del presente allegato o al punto CAO.A.095, lettera c), punto 1, dell’allegato V quinquies, a seconda dei casi e fatta salva la conformità alla lettera j):»;

    ii)

    alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e per gli aeromobili con MTOM uguale o inferiore a 2 730 kg, qualsiasi CAMO o CAO scelta dal proprietario o dall’operatore può, conformemente al punto CAMO.A.125, lettera e), dell’allegato V quater o al punto M.A.711, lettera b), del presente allegato o al punto CAO.A.095, lettera c), dell’allegato V quinquies, a seconda dei casi e fatta salva la conformità alla lettera j):»;

    x)

    al punto M.B.104, lettera d), il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    raccomandazioni di revisione dell’aeronavigabilità emesse da CAO o CAMO;»;

    y)

    al punto M.B.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1139.»;

    z)

    al punto M.B.301, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    In caso di approvazione indiretta ai sensi del punto M.A.302, lettera c), l’autorità competente approva la procedura di approvazione dell’AMP della CAO o della CAMO attraverso il manuale dell’impresa di cui al punto CAO.A.025 dell’allegato V quinquies, al punto M.A.704 del presente allegato o al punto CAMO.A.300 dell’allegato V quater, a seconda dei casi.»;

    aa)

    il punto M.B.302 è sostituito dal seguente:

    «M.B.302

    Esenzioni

    Tutte le esenzioni accordate in base all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.»;

    bb)

    al punto M.B.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Per consentire all’impresa di apportare modifiche al quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile senza la preventiva approvazione dell’autorità competente, l’autorità competente approva la procedura pertinente di cui al punto CAMO.A.300, lettera c), dell’allegato V quater o al punto M.A.704, lettera c), del presente allegato o al punto CAO.A.025, lettera c), dell’allegato V quinquies.»;

    cc)

    il punto M.B.703 è sostituito dal seguente:

    «M.B.703

    Rilascio dell’approvazione

    a)

    Nel momento in cui l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l’autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14-MG AESA (appendice VI del presente allegato) al richiedente, specificando i termini dell’approvazione.

    b)

    L’autorità competente deve indicare la validità dell’approvazione nel certificato di approvazione (modulo 14-MG AESA).

    c)

    Il codice di riferimento sarà riportato nel certificato di approvazione (modulo 14-MG) nel modo indicato dall’Agenzia.

    d)

    Nel caso di vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, le informazioni contenute nel modulo 14-MG AESA devono essere incluse nel certificato dell’operatore aereo.»;

    dd)

    al punto M.B.705, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «a)

    In presenza di non conformità riscontrate in sede di audit o in un’altra sede di verifica a un requisito di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), l’autorità competente deve intraprendere le seguenti azioni:»;

    ee)

    al punto M.B.706, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità:

    1.

    in caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.704, lettera b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica che le procedure contenute nel manuale siano conformi al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;

    2.

    se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.704, lettera c), l’autorità competente assicura:

    i)

    che le modifiche siano di piccola entità;

    ii)

    che un controllo adeguato sia esercitato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti del presente allegato (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.»;

    ff)

    L’appendice III è così rettificata:

    i)

    nel modulo 15b AESA, la frase relativa alla certificazione è sostituita dalla seguente:

    «A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio la seguente impresa, approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO), sezione A, o all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, o all’allegato V ter (parte CAO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione,

    [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA APPROVATA]

    [RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE]

    certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I, punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:»;

    ii)

    il riferimento alla versione del modulo 15b AESA è sostituito da «versione 6»;

    gg)

    all’appendice IV, punto 13, la tabella è così rettificata:

    i)

    le caselle corrispondenti all’abilitazione A2 sono sostituite dalle seguenti:

    «CLASSE

    ABILITAZIONE

    LIMITAZIONI

    BASE

    LINEA

    AEROMOBILI

    Aeroplani A2 di massa uguale o inferiore a 5 700 kg

    [Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

    Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

    Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato o no

    [SÌ/NO] (*)

    [SÌ/NO] (*)»;

    ii)

    le caselle corrispondenti all’abilitazione A4 sono sostituite dalle seguenti:

    «CLASSE

    ABILITAZIONE

    LIMITAZIONI

    BASE

    LINEA

    AEROMOBILI

    Aeromobile A4 diverso da A1, A2 e A3

    [Indicare categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), produttore o gruppo o serie o tipo dell’aeromobile e/o gli interventi di manutenzione]

    Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato o no

    [SÌ/NO] (*)

    [SÌ/NO] (*)»;

    hh)

    l’appendice V è sostituita dalla seguente:

    «Appendice V

    Certificato dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F — modulo 3-MF AESA

    Pagina 1 di 2

    [STATO MEMBRO (*)]

    Stato membro dell’Unione europea (**)

    CERTIFICATO DELL’IMPRESA DI MANUTENZIONE

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

    A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

    [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

    in quanto impresa di manutenzione in conformità all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, approvata per l’esecuzione della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di approvazione allegate e per il rilascio dei relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono nonché, quando previsto, per il rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione per gli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate.

    CONDIZIONI:

    1.

    Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all’entità delle attività del manuale dell’impresa di manutenzione approvata di cui all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

    2.

    Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell’impresa di manutenzione approvata.

    3.

    Il presente certificato è valido fintanto che l’impresa di manutenzione approvata è conforme all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

    4.

    Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato restituito, sostituito, sospeso o revocato prima di tale data.

    Data del primo rilascio: …

    Data della presente revisione: …

    Revisione n.: …

    Firma: …

    Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

    Modulo 3-MF AESA versione 5

    (*)

    O “AESA” se quest’ultima è l’autorità competente.

    (**)

    Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.

    Pagina 2 di 2

    CONDIZIONI DI APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI MANUTENZIONE

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.XXXX

    Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

    CLASSE

    ABILITAZIONE

    LIMITAZIONI

    AEROMOBILE (**)

    (***)

    (****)

    (***)

    (****)

    MOTORI (**)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    SERVIZI SPECIALIZZATI (**)

    (***)

    (***)

    (***)

    (***)

    Le presenti condizioni di approvazione sono limitate ai prodotti, alle parti e alle pertinenze nonché alle attività specificate nella sezione dedicata all’entità delle attività del manuale dell’impresa di manutenzione approvata.

    Riferimento al manuale dell’impresa di manutenzione: …

    Data del primo rilascio: …

    Data dell’ultima revisione approvata: … Revisione n.: …

    Firma: …

    Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

    Modulo 3-MF AESA versione 5

    (*)

    O “AESA” se quest’ultima è l’autorità competente.

    (**)

    Cancellare la dicitura inutile se l’impresa non è approvata.

    (***)

    Indicare l’abilitazione e le limitazioni appropriate.

    (****)

    Indicare le limitazioni appropriate e specificare se il rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l’impresa esegua la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza dell’ispezione annuale di cui all’AMP).
    ;

    ii)

    è inserita la seguente appendice VI:

    «Appendice VI

    Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo GModulo 14-MG AESA

    [STATO MEMBRO (*)]

    Stato membro dell’Unione europea (**)

    CERTIFICATO DELL’IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX (rif. COA XX.XXXX)

    Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

    [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

    in quanto impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014, approvata per gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate e, se previsto, per rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell’aeronavigabilità dopo una revisione dell’aeronavigabilità, come specificato all’allegato I (parte M), punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901 e, se previsto, per rilasciare permessi di volo, come specificato all’allegato I (parte M), punto M.A.711, lettera c), di detto regolamento.

    CONDIZIONI

    1.

    Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all’entità delle attività del manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvato di cui all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    2.

    Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvato in conformità all’allegato I (parte M), capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    3.

    Il presente certificato è valido fintanto che l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata è conforme all’allegato I (parte M) e, se del caso, all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

    4.

    Se l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito del proprio sistema di qualità, appalta il servizio di una o più imprese, il presente certificato rimane valido a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.

    5.

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

    Se il presente modulo è utilizzato anche per vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, deve essere aggiunto al riferimento il numero del certificato di operatore aereo (COA), oltre al numero standard, e la condizione 5 deve essere sostituita dalle condizioni supplementari 6, 7 e 8:

    6.

    Il presente certificato non costituisce un’autorizzazione all’impiego dei tipi di aeromobili di cui alla condizione 1. L’autorizzazione all’impiego dell’aeromobile è costituita dal COA.

    7.

    La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nullo il presente certificato in relazione alle registrazioni dell’aeromobile specificate nel COA, salvo diversa indicazione esplicita da parte dell’autorità competente.

    8.

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, 6 e 7, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

    Data del primo rilascio: …

    Firma: …

    Data della presente revisione: … Revisione n.: …

    Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

    Pagina 1 di 2

    Modulo 14-MG AESA versione 5

    Pagina 1 di 2

    IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

    CONDIZIONI DI APPROVAZIONE

    Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX

    (rif.: COA XX.XXXX)

    Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

    Aeromobile tipo/serie/gruppo

    Revisione dell’aeronavigabilità autorizzata

    Permessi di volo autorizzati

    Imprese operanti in base al sistema di qualità

     

    [SÌ/NO] (***)

    [SÌ/NO] (***)

     

     

    [SÌ/NO] (***)

    [SÌ/NO] (***)

     

     

    [SÌ/NO] (***)

    [SÌ/NO] (***)

     

     

    [SÌ/NO] (***)

    [SÌ/NO] (***)

     

    Le presenti condizioni di approvazione sono limitate a quanto specificato nella sezione …, dedicata all’entità delle attività del manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvato

    Riferimento al manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità: …

    Data del primo rilascio: …

    Firma: …

    Data della presente revisione: … Revisione n.: …

    Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

    Modulo 14-MG AESA versione 5

    (*)

    O AESA se è quest’ultima l’autorità competente.

    (**)

    Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.

    (***)

    Cancellare la dicitura inutile se l’impresa non è approvata.
    ;

    jj)

    all’appendice VIII, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3)

    Il pilota-proprietario (o la CAMO o CAO da esso incaricata) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia aggiornato tempestivamente.»;

    2)

    l’allegato II è così rettificato:

    a)

    il punto 145.A.30 è così rettificato:

    i)

    alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «L’impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, revisioni dell’aeronavigabilità, gestione e/o audit di qualità, in conformità a una procedura e a uno standard concordati con l’autorità competente.»;

    ii)

    la lettera k) è sostituita dalla seguente:

    «k)

    Se l’impresa effettua revisioni dell’aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente in conformità all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità qualificato e autorizzato, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

    1.

    è titolare di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l’aeromobile corrispondente;

    2.

    ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;

    3.

    è indipendente dal processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile interessato o complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile completo interessato;

    4.

    ha preso conoscenza del capitolo C del presente allegato (parte M) o del capitolo C dell’allegato V ter (parte ML);

    5.

    può dimostrare di conoscere le procedure dell’impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell’aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità;

    6.

    è stato formalmente accettato dall’autorità competente dopo aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell’autorità competente o del personale dell’impresa addetto alla revisione dell’aeronavigabilità in conformità a una procedura approvata dall’autorità competente;

    7.

    ha eseguito almeno una revisione dell’aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.»;

    b)

    al punto 145.A.48, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    il danno sia valutato e le modifiche e riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati all’allegato I (parte M), punto M.A.304, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.304, a seconda dei casi.»;

    c)

    al punto 145.A.50, lettera d), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Il certificato identificato come “Modulo 1 AESA” di cui all’allegato I (parte M), appendice II, costituisce il certificato di riammissione in servizio del componente salvo se diversamente indicato all’allegato I (parte M), punto M.A.502, o all’allegato V ter, (parte ML), punto ML.A.502, a seconda dei casi.»;

    d)

    il punto 145.A.55 è così rettificato:

    i)

    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    L’impresa registra in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti. L’impresa conserva perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto, e per il rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità.

    b)

    L’impresa deve fornire una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio al proprietario o all’operatore dell’aeromobile, unitamente a una copia dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.»;

    ii)

    alla lettera c), la prima frase è sostituita dalle seguenti:

    «L’impresa conserva una copia di tutti i registri di manutenzione dettagliati e dei dati di manutenzione attinenti per tre anni dalla data di rilascio del certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. L’impresa conserva inoltre copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell’aeromobile.»;

    e)

    al punto 145.A.70, lettera a), il punto 12 è sostituito dal seguente:

    «12

    le procedure e il sistema di qualità istituiti dall’impresa in conformità al presente allegato (parte 145), punti da 145.A.25 a 145.A.90, ed eventuali procedure ulteriori applicate in conformità all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;»;

    f)

    L’appendice III è così rettificata:

    i)

    nel modulo 3-145 AESA, a pagina 1 di 2, la frase relativa alla certificazione è sostituita dalla seguente:

    «A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

    [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

    in quanto impresa di manutenzione in conformità all’allegato II (parte 145), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, approvata per eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di approvazione allegate e per rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, per rilasciare certificati di revisione dell’aeronavigabilità in seguito a una revisione come specificato all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, di tale regolamento, per gli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate.»;

    ii)

    nel modulo 3-145 AESA, a pagina 2 di 2, colonna «LIMITAZIONI», il contenuto delle righe «AEROMOBILE» è sostituito da «(****)»;

    3)

    all’allegato III (parte 66), appendice I, punto 2, il modulo 10 è sostituito dal seguente:

    «MODULO 10. LEGISLAZIONE AERONAUTICA

     

    LIVELLO

    A

    B1

    B2

    B2L

    B3

    10.1

    Quadro normativo

    Ruolo dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

    Ruolo della Commissione europea.

    Ruolo dell’AESA.

    Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali.

    Regolamento (UE) 2018/1139, regolamento (UE) n. 748/2012, regolamento (UE) n. 1321/2014 e regolamento (UE) n. 376/2014.

    Correlazione tra i diversi allegati (parti) del regolamento (UE) n. 748/2012, del regolamento (UE) n. 1321/2014 e del regolamento (UE) n. 965/2012.

    1

    1

    1

    1

    10.2

    Personale autorizzato a certificare — Manutenzione

    Comprensione approfondita della parte 66.

    2

    2

    2

    2

    10.3

    Imprese di manutenzione approvate

    Comprensione approfondita della parte 145 e della parte M, capitolo F.

    2

    2

    2

    2

    10.4

    Operazioni di volo

    Conoscenza generale del regolamento (UE) n. 965/2012.

    Certificati di operatore aereo.

    Responsabilità dell’operatore, in particolare in merito al mantenimento dell’aeronavigabilità e alla manutenzione.

    Programma di manutenzione dell’aeromobile.

    MEL/CDL.

    Documenti da trasportare a bordo.

    Targhette aeronautiche (contrassegni).

    1

    1

    1

    1

    10.5

    Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze

     

     

     

     

    a)

    Generalità

    Comprensione generale della parte 21 e delle specifiche di certificazione CS-23, 25, 27, 29 dell’AESA.

    1

    1

    1

    b)

    Documenti

    Certificato di aeronavigabilità. Certificati di aeronavigabilità limitati e permesso di volo.

    Certificato di immatricolazione.

    Certificato acustico.

    Tabella del peso.

    Licenza della stazione radio ed approvazione.

    2

    2

    2

    10.6

    Mantenimento dell’aeronavigabilità

    Comprensione approfondita delle disposizioni di cui alla parte 21 relative al mantenimento dell’aeronavigabilità.

    Comprensione approfondita della parte M.

    2

    2

    2

    2

    10.7

    Requisiti nazionali e internazionali applicabili per (se non sostituiti da requisiti UE)

     

     

     

     

    a)

    Programmi di manutenzione, controlli ed ispezioni di manutenzione.

    Direttive di aeronavigabilità.

    Bollettini di servizio, informazioni sul servizio di assistenza del produttore.

    Modifiche e riparazioni.

    Documenti relativi alla manutenzione: manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo illustrato dei componenti ecc.

    Solo per le licenze di categoria da A a B2:

    lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento, lista dell’equipaggiamento minimo, liste delle tolleranze.

    1

    2

    2

    2

    b)

    Mantenimento dell’aeronavigabilità

    Requisiti di equipaggiamento minimo — Voli di prova.

    Solo per le licenze di categoria B1 e B2:

    ETOPS, requisiti di manutenzione e di servizio.

    Operazioni in condizioni di bassa visibilità, operazioni di categoria 2/3.

    1

    1

    4)

    all’allegato IV (parte 147), appendice II, pagina 2 di 2, il riferimento alla versione del modulo 11 AESA è sostituito da «versione 6»;

    5)

    nell’indice dell’allegato V bis (parte T), sezione B, il capitolo A è sostituito dal seguente:

     

    «Capitolo A — GENERALITÀ

    T.B.101

    Ambito di applicazione

    T.B.102

    Autorità competente

    T.B.104

    Conservazione dei registri

    T.B.105

    Scambio reciproco di informazioni»;

    6)

    l’allegato V ter (parte ML) è così rettificato:

    a)

    il punto ML.A.201 è così rettificato:

    i)

    alla lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    essere approvato in qualità di CAMO o di CAO per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità del suo aeromobile in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), all’allegato I (parte M), capitolo G, o all’allegato V quinquies (parte CAO), o stipulare un contratto con un’impresa approvata utilizzando il contratto di cui all’appendice I del presente allegato;»;

    ii)

    alla lettera f), la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Per gli aeromobili non inclusi nella lettera e), ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla lettera a) il proprietario dell’aeromobile può appaltare i compiti connessi alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad un’impresa approvata in qualità di CAMO o di CAO in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), all’allegato I (parte M), capitolo G, o all’allegato V quinquies (parte CAO).»;

    iii)

    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    Nel caso in cui un aeromobile incluso in un certificato di operatore aereo sia utilizzato per operazioni non commerciali o specializzate ai sensi dell’allegato III, punto ORO.GEN.310, o dell’allegato VII, punto NCO.GEN.104, del regolamento (UE) n. 965/2012 (*3), l’operatore assicura che i compiti connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolti, a seconda dei casi, dalla CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o all’allegato I (parte M), capitolo G, o dall’impresa di aeronavigabilità combinata (“CAO”) approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO) del titolare del certificato di operatore aereo.

    (*3)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;"

    b)

    al punto ML.A.901, la lettera b) è così modificata;

    i)

    il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3)

    dall’impresa di manutenzione approvata durante l’ispezione delle 100 ore/annuale prevista dall’AMP;»;

    ii)

    la frase introduttiva del punto 4 è sostituita dalla seguente:

    «4)

    per gli aeromobili utilizzati a norma dell’allegato VII (parte NCO) del regolamento (UE) n. 965/2012 o per i palloni non utilizzati a norma dell’allegato II (parte BOP), sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395 (*4)o per gli alianti non conformi all’allegato II (parte SAO), sottoparte DEC, del regolamento (UE) 2018/1976 (*5), dal personale autorizzato a certificare indipendente durante l’ispezione delle 100 ore/annuale prevista dall’AMP, se in possesso:

    (*4)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10)."

    (*5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;"

    c)

    al punto ML.A.904, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che agisce per conto di un’impresa di cui all’allegato I (parte M), capitolo F o capitolo G, all’allegato II (parte 145), all’allegato V quater (parte CAMO) o all’allegato V quinquies (parte CAO) deve essere qualificato, rispettivamente, in conformità dell’allegato I (parte M), capitolo F o capitolo G, dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO).»;

    d)

    al punto ML.B.902, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    Durante l’esecuzione della revisione dell’aeronavigabilità, l’autorità competente deve avere accesso ai dati applicabili, come indicato ai punti ML.A.305 e ML.A.401.»;

    e)

    all’appendice III, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

    «Gli interventi di manutenzione complessi che, ai sensi dell’appendice II, non possono essere eseguiti dal pilota-proprietario sono quelli di seguito elencati. Un’impresa di manutenzione approvata o il personale autorizzato a certificare indipendente devono rilasciare il certificato per tali interventi, che sono:»;

    7)

    l’allegato V quater (parte CAMO) è così rettificato:

    a)

    l’indice è così rettificato:

    i)

    il titolo del punto CAMO.A.125 è sostituito dal seguente:

    «Condizioni di approvazione e attribuzioni dell’impresa»;

    ii)

    il titolo del punto CAMO.A.300 è sostituito dal seguente:

    «Manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAME)»;

    iii)

    è aggiunta la seguente voce:

    «Appendice I – Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità — Modulo 14 AESA»;

    b)

    il punto CAMO.A.125 è così rettificato:

    i)

    alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4)

    prorogare un certificato di revisione dell’aeronavigabilità conformemente alle condizioni di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi.»;

    ii)

    alla lettera d), è aggiunto il punto 5:

    «5)

    approvare l’AMP conformemente al punto ML.A.302, lettera b), punto 2, per gli aeromobili gestiti in conformità all’allegato V ter (parte ML).»;

    iii)

    alla lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e prorogarlo in tempo utile, nel rispetto delle condizioni fissate all’allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera c), punto 2, o punto M.A.901, lettera e), punto 2, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi;»;

    c)

    al punto CAMO.A.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Le modifiche del CAME sono gestite secondo le procedure di cui alla lettera a), punti 11) iv) e 11) v). Le modifiche non incluse nell’ambito di applicazione della procedura di cui alla lettera a), punto 11) iv), e quelle connesse alle modifiche di cui al punto CAMO.A.130, lettera a), devono essere approvate dall’autorità competente.»;

    d)

    al punto CAMO.A.315, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2)

    le funzioni richieste all’allegato I (parte M), punto M.A.301, lettere b), c), f) e g) o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.301, a seconda dei casi, siano chiaramente specificate.»;

    e)

    il punto CAMO.A.325 è sostituito dal seguente:

    «CAMO.A.325

    Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

    L’impresa deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.401, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell’esecuzione degli interventi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte CAMO), punto CAMO.A.315. Tali dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve conservare i dati soltanto per la durata del contratto, tranne quando prescritto diversamente al punto CAMO.A.220, lettera a).»;

    8)

    l’allegato V quinquies (parte CAO) è così rettificato:

    a)

    l’indice è così rettificato:

    i)

    la voce relativa al punto CAO.B.015 è soppressa;

    ii)

    il titolo del punto CAO.B.045 è sostituito dal seguente:

    «Procedura di certificazione iniziale»;

    iii)

    il titolo del punto CAO.B.050 è sostituito dal seguente:

    «Rilascio del certificato iniziale»;

    iv)

    il titolo dell’appendice I è sostituito dal seguente:

    «Certificato dell’impresa di aeronavigabilità combinata (CAO) — Modulo 3-CAO AESA»;

    b)

    al punto CAO.A.017, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Un’impresa può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto ai metodi accettabili di rispondenza adottati dall’Agenzia per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.»;

    c)

    il punto CAO.A.080 è sostituito dal seguente:

    «CAO.A.080

    Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

    La CAO deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.401 o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell’esecuzione degli interventi di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte CAO), punto CAO.A.075. Tali dati possono essere forniti dal proprietario in base a un contratto di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.201, lettera h), punto 2, o punto M.A.201, lettera i), punto 1 o 3), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, lettera e), punto 1, o punto ML.A.201, lettera f), nel qual caso la CAO deve conservare tali dati solo per la durata del contratto, a meno che non sia tenuta a conservare i dati ai sensi del presente allegato (parte CAO), punto CAO.A.090, lettera b).»;

    d)

    il punto CAO.A.085 è sostituito dal seguente:

    «CAO.A.085

    Revisione dell’aeronavigabilità

    La CAO effettua revisioni dell’aeronavigabilità conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.»;

    e)

    al punto CAO.A.095, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

    «4)

    Prorogare, in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), un ARC rilasciato dall’autorità competente, da un’altra impresa o persona, a seconda dei casi.»;

    f)

    al punto CAO.B.045, la lettera h) è soppressa;

    g)

    al punto CAO.B.050, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Se l’autorità competente ha stabilito che il richiedente è conforme al punto CAO.B.045, rilascia il certificato utilizzando il modulo 3-CAO AESA di cui all’appendice I e specificando le condizioni di approvazione.»;

    h)

    nell’appendice I, nella tabella a pagina 2 di 2 del modulo 3-CAO AESA, nella colonna «ATTRIBUZIONI (***)», il contenuto della riga «SERVIZI SPECIALIZZATI (**)» è sostituito da «☐ NDT».


    (*1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

    (*2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;

    (*3)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;

    (*4)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

    (*5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;»


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