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Document 32006R1899
Regulation (EC) No 1899/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 377 del 27.12.2006, p. 1–175
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 377/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (3) stabilisce una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti, in particolare, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che tali aeromobili siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive, per i settori che non erano menzionati nell'allegato II di detto regolamento, l'adozione di regole tecniche e procedure amministrative comuni sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato. |
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (4), stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri che dovranno essere stabiliti in un futuro regolamento. È ora opportuno definire tali criteri. |
(4) |
Le autorità aeronautiche comuni hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale, dette JAR-OPS 1 (norme aeronautiche comuni — trasporto aereo commerciale (velivoli)), successivamente modificate. Tali norme (modifica 8 del 1o gennaio 2005) definiscono il livello minimo di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la normativa comunitaria sull'esercizio dei velivoli. È stato necessario modificare le JAR-OPS 1 per renderle conformi alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle loro molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il nuovo testo non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio alle JAR-OPS 1 nel regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato che contenga le norme comuni. |
(5) |
Ai vettori aerei dovrebbe essere accordato un margine di discrezionalità sufficiente per poter far fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o a esigenze operative di breve durata, oppure per dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui all'allegato, in seguito denominato allegato III. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad ammettere deroghe o variazioni alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe e variazioni potrebbero pregiudicare le norme comuni di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, si dovrebbe delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione a un adeguato controllo comunitario. Pertanto dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia. |
(6) |
I casi in cui gli Stati membri andrebbero autorizzati ad adottare o conservare le proprie disposizioni nazionali in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e di requisiti di riposo sono ben definiti, purché siano rispettate le procedure comuni e finché non siano state stabilite regole comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi. |
(7) |
L'obiettivo del presente regolamento è predisporre criteri armonizzati di sicurezza ad alto livello, anche in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo. In alcuni Stati membri vigono contratti collettivi di lavoro e/o normative che prevedono migliori condizioni per quanto riguarda i limiti di volo e di servizio nonché le condizioni di lavoro dell'equipaggio di cabina. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come una limitazione della possibilità di concludere o mantenere tali contratti. Gli Stati membri possono mantenere una normativa che preveda disposizioni più favorevoli di quelle stabilite dal presente regolamento. |
(8) |
Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (5) è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative alla procedura del comitato. |
(9) |
È opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative al campo di applicazione dello stesso per tener conto del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (6) e delle relative norme di attuazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (7), come pure del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (8). |
(10) |
Il presente regolamento, ed in particolare le disposizioni in materia di limiti di volo e di servizio e di requisiti di riposo di cui all'allegato III, capo Q, tiene conto dei limiti e delle norme minime già stabiliti dalla direttiva 2000/79/CE (9). I limiti prescritti da tale direttiva dovrebbero essere sempre rispettati nei confronti del personale di volo nell'aviazione civile. In nessun caso le disposizioni dell'allegato III, capo Q e le altre disposizioni approvate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere meno rigorose e quindi determinare un livello di protezione inferiore per tale personale. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio, purché i limiti stabiliti da tali disposizioni nazionali siano inferiori ai limiti massimi e superiori ai limiti minimi fissati nell'allegato III, capo Q. |
(12) |
Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio nei settori che attualmente non rientrano nell'allegato III, capo Q, per es. il periodo massimo di servizio giornaliero in volo per operazioni con un solo pilota e operazioni mediche d'emergenza, disposizioni riguardanti la riduzione dei periodi di servizio in volo o l'aumento dei periodi di riposo nell'attraversamento di zone orarie multiple. |
(13) |
Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento è opportuno effettuare una valutazione medico-scientifica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, ove opportuno, delle disposizioni relative ai membri dell'equipaggio di cabina. |
(14) |
Il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di disposizioni sulle ispezioni come previsto dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e dalla direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (10). |
(15) |
Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora diventare operativi. |
(16) |
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è così modificato:
1) |
è inserito il considerando seguente subito dopo il considerando (9): «L'applicazione delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio può portare a notevoli turbative dei turni di servizio delle imprese i cui modelli operativi si basano esclusivamente sull'esercizio notturno. La Commissione dovrebbe, sulla base di prove prodotte dagli interessati, procedere a una valutazione e proporre un adeguamento delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, al fine di tenere conto di tali modelli specifici di esercizio.»; |
2) |
sono inseriti i considerando seguenti subito dopo il considerando (10): «Entro il 16 gennaio 2009, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe concludere una valutazione medico-scientifica dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. Sulla base dei risultati di tale valutazione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione, se necessario, dovrebbe elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle relative disposizioni tecniche. Nel contesto della revisione di talune disposizioni di cui all'articolo 8 bis, la tendenza verso l'ulteriore armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina finora adottati andrebbe proseguita, al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità. In tale contesto, è opportuno riesaminare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle qualifiche dei membri dell'equipaggio di cabina.»; |
3) |
l'ultimo considerando è sostituito dal seguente: «Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11), |
4) |
l'articolo 1 è così modificato:
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5) |
nell'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:
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6) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III. 2. I riferimenti al capo M dell'allegato III o alle disposizioni dello stesso si intendono fatti alla parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, porti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (12) o alle sue disposizioni pertinenti. |
7) |
l'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i settori non menzionati nell'allegato III, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, sono adottate regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.»; |
8) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli aeromobili utilizzati in virtù di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni possono essere utilizzati alle stesse condizioni in altri Stati membri senza imporre altre esigenze tecniche o procedere a una nuova valutazione da parte di tali altri Stati membri.»; |
9) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Gli Stati membri riconoscono la certificazione rilasciata a norma del presente regolamento da un altro Stato membro, o da un organismo che agisce a suo nome, agli organismi o alle persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità, incaricati della manutenzione dei prodotti e dell'esercizio di aeromobili.»; |
10) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Se il problema di sicurezza è dovuto a un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi il mantenimento in vigore delle misure adottate in forza del primo comma del presente paragrafo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, conformemente all'articolo 4 oppure all'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione. 2. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe concesse non appena queste diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi. La Commissione esamina se le deroghe concesse da uno Stato membro a norma del secondo comma, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario. Se ritiene che le deroghe concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme pertinenti di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis. In questo caso lo Stato membro interessato revoca tali deroghe. 3. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza. In questo caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, le relative motivazioni e le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza. Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 al fine di decidere se possa essere rilasciata la proposta omologazione della misura. In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura. Gli articoli 6 e 7 si applicano a tale misura. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni relative all'OPS 1.1105, punto 6, all'OPS 1.1110, punti 1.3 e 1.4.1, all'OPS 1.1115 e all'OPS 1.1125, punto 2.1, dell'allegato III, capo Q, fino a che non siano state stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che decidono di mantenere in vigore. Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 di cui al primo comma e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell'allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e se possano essere applicate. In questo caso, essa notifica la decisione di omologare la misura a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura. Gli articoli 6 e 7 si applicano a detta misura.»; |
11) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1. Entro il 16 gennaio 2009 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. 2. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (13), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, capo Q e capo O. |
12) |
l'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»; |
13) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea, in seguito denominato il “comitato”. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»; |
14) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE. Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato. Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.»; |
15) |
il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fermo restando il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3922/91, l'allegato III si applica a decorrere dal 16 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Josep BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
Mauri PEKKARINEN
(1) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 33.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 103), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 2006 (GU C 179 E dell'1.8.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006).
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
(4) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(6) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(7) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).
(8) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).
(9) Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).
(10) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;
(12) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.»;
(13) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).»;
ALLEGATO
«ALLEGATO III
REQUISITI TECNICI COMUNI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL TRASPORTO COMMERCIALE MEDIANTE AEROMOBILI
OPS 1: TRASPORTO AEREO COMMERCIALE (VELIVOLI)
Indice
CAPO A |
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CAPO B |
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CAPO C |
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CAPO D |
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CAPO E |
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CAPO F |
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CAPO G |
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CAPO H |
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CAPO I |
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CAPO J |
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CAPO K |
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CAPO L |
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CAPO M |
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CAPO N |
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CAPO O |
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CAPO P |
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CAPO Q |
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CAPO R |
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CAPO S |
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CAPO A
APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI
OPS 1.001
Applicabilità
La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell'attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono qui di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:
1) |
ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né |
2) |
ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né |
3) |
ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un'attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell'equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell'attività di lavoro aereo. |
OPS 1.003
Definizioni
a) |
Ai fini del presente allegato si intende per:
|
b) |
La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003. |
CAPO B
GENERALITÀ
OPS 1.005
Generalità
a) |
L'operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a). |
b) |
L'operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale. |
c) |
Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio Certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell'ambito dei limiti approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM). |
d) |
Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L'operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l'approvazione dell'Autorità. |
OPS 1.020
Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'operatore
L'operatore deve garantire che:
1) |
tutto il personale impiegato sia consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e |
2) |
tutti i membri d'equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti. |
OPS 1.025
Lingua comune
a) |
L'operatore deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune. |
b) |
L'operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità. |
OPS 1.030
Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell'operatore
a) |
L'operatore stabilisce, per ogni velivolo, la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Senza essere meno restrittiva, tale lista deriva dalla lista base degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità. |
b) |
L'operatore non utilizza un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL. |
OPS 1.035
Sistema di qualità
a) |
L'operatore stabilisce un unico Sistema di qualità e designa un unico responsabile della qualità (Quality Manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riferire le risultanze al dirigente responsabile (Accountable Manager) (vedi anche la norma OPS 1.175, lettera h)) in modo da garantire, in funzione delle necessità, l'adozione delle misure correttive. |
b) |
Il Sistema di qualità deve includere un Programma di garanzia della qualità (Quality Assurance Programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili. |
c) |
Il Sistema di qualità ed il responsabile della qualità devono essere accettati dall'Autorità. |
d) |
Il Sistema di qualità deve essere descritto nei documenti pertinenti. |
e) |
In deroga alla precedente lettera a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della qualità, uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'operatore abbia creato un'unica unità per la gestione della qualità al fine di garantire che il Sistema di qualità sia applicato uniformemente al complesso delle operazioni. |
OPS 1.037
Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli
a) |
L'operatore elabora e mantiene un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, che può essere integrato nel Sistema di qualità, che comprenda:
|
b) |
Le proposte relative a misure correttive derivanti dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli competono alla persona responsabile della gestione del programma. |
c) |
L'efficacia degli interventi derivanti dalle proposte relative a misure correttive individuate dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli è verificata dal responsabile della qualità. |
OPS 1.040
Membri d'equipaggio
a) |
L'operatore garantisce che tutti i membri d'equipaggio di condotta e di cabina siano stati addestrati e sappiano svolgere i compiti loro assegnati. |
b) |
In presenza di membri d'equipaggio non facenti parte dell'equipaggio di cabina e che svolgano le loro funzioni nel compartimento passeggeri di un velivolo, l'operatore assicura che questi:
|
OPS 1.050
Informazioni su ricerca e soccorso
L'operatore garantisce che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di ricerca e soccorso relative al volo da svolgere siano facilmente accessibili nella cabina di pilotaggio.
OPS 1.055
Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo
L'operatore garantisce che siano disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni specificano, se del caso, il numero, colore e tipo dei canotti di salvataggio e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.
OPS 1.060
Ammaraggio
L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza dalla costa, che consenta un atterraggio di emergenza, superiore alla distanza percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, a seconda di quale delle due è la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammaraggio, prescritti dal codice di aeronavigabilità applicabile.
OPS 1.065
Trasporto di armi e munizioni da guerra
a) |
L'operatore non trasporta armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati. |
b) |
L'operatore garantisce che sia le armi che le munizioni da guerra siano:
|
c) |
L'operatore garantisce che al comandante sia stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare. |
OPS 1.070
Trasporto di armi e munizioni da sport
a) |
L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare di essere messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo. |
b) |
L'operatore, nell'accettare il trasporto di armi da sport, assicura che queste siano:
|
c) |
Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni tecniche (cfr. norma OPS 1.1160, lettera b), punto 5)) definite nella norma OPS 1.1150, lettera a), punto 15). |
OPS 1.075
Modalità per il trasporto di persone
L'operatore adotta tutte le misure per garantire che durante il volo nessuna persona debba trovarsi in zone del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non abbia concesso l'accesso temporaneo a qualsiasi parte del velivolo:
1) |
al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, degli animali o delle cose trasportati, oppure |
2) |
in cui siano trasportate merci o provviste e che sia predisposta per l'accesso di persone durante il volo. |
OPS 1.080
Richiesta di trasporto aereo di merci pericolose
L'operatore prende tutti i provvedimenti possibili al fine di garantire che nessuno offra o accetti merci pericolose per il trasporto aereo a meno che la persona sia stata debitamente addestrata e che le merci siano state classificate, documentate, certificate, descritte, imballate, contrassegnate ed etichettate in modo corretto e si trovino nelle condizioni idonee al trasporto secondo quanto previsto dalle Istruzioni tecniche e dalla pertinente normativa comunitaria.
OPS 1.085
Responsabilità dell'equipaggio
a) |
Un membro d'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:
|
b) |
Un membro d'equipaggio:
|
c) |
Nulla nella lettera b) precedente obbliga un membro d'equipaggio a notificare un evento che è già stato notificato da un altro membro d'equipaggio. |
d) |
Nessun membro d'equipaggio presta servizio su un velivolo:
|
e) |
Un membro d'equipaggio è sottoposto ad appropriati requisiti in materia di consumo di alcolici, requisiti che devono essere stabiliti dall'operatore e accettabili per l'Autorità e che non sono meno restrittivi dei seguenti:
|
f) |
Il comandante:
|
g) |
il comandante effettua, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. |
OPS 1.090
Autorità del comandante
L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscano a tutti i legittimi ordini dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.
OPS 1.095
Autorizzazione al rullaggio di un velivolo
L'operatore prende tutte le iniziative ragionevoli per garantire che un velivolo di cui è responsabile non rulli nell'area di movimento di un aeroporto ad opera di una persona diversa dal membro dell'equipaggio di condotta a meno che tale persona, seduta ai comandi:
1) |
sia stata debitamente autorizzata dall'operatore o da un agente designato e sia competente a:
|
2) |
abbia ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell'aeroporto, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo, alla fraseologia e alle procedure e sia in grado di conformarsi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo all'aeroporto. |
OPS 1.100
Ammissione in cabina di pilotaggio
a) |
L'operatore deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, sia ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:
|
b) |
Il comandante assicura che:
|
c) |
Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio. |
OPS 1.105
Trasporto non autorizzato
L'operatore adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduca di nascosto o introduca di nascosto merce a bordo di un velivolo.
OPS 1.110
Dispositivi elettronici portatili
L'operatore non permette a nessuna persona di usare dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usi, a bordo di un velivolo, tali dispositivi.
OPS 1.115
Alcolici, droghe e farmaci
L'operatore non permette a nessuna persona, e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o sia a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.
OPS 1.120
Pericoli per la sicurezza
L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca in maniera avventata o negligente o ometta di agire
1) |
in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo; |
2) |
in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose. |
OPS 1.125
Documenti obbligatori a bordo
a) |
L'operatore assicura che su ogni volo siano presenti i seguenti documenti o copie di essi:
|
b) |
Ogni membro d'equipaggio di condotta porta con sé, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo. |
OPS 1.130
Manuali obbligatori a bordo
L'operatore assicura che:
1) |
le parti in corso di validità del Manuale delle operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio siano presenti su ogni volo; |
2) |
le parti del Manuale delle operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo; |
3) |
il Manuale di volo del velivolo in corso di validità sia presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale delle operazioni prescritto nella norma OPS 1.1045, appendice 1, parte B contenga le pertinenti informazioni per quel velivolo. |
OPS 1.135
Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo
a) |
L'operatore assicura che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle norme OPS 1.125 e 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:
|
b) |
l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nella precedente lettera a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, fruibilità e affidabilità. |
OPS 1.140
Informazioni da trattenere a terra
a) |
L'operatore assicura che: almeno per la durata di ogni volo o serie di voli:
|
b) |
Le informazioni di cui alla precedente lettera a) includono:
|
OPS 1.145
Ispezioni in volo
L'operatore assicura che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità sia concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a suo giudizio, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.
OPS 1.150
Ispezione di documentazione e registrazioni
a) |
L'operatore:
|
b) |
Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante consegna a tale persona la documentazione che deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo. |
OPS 1.155
Conservazione della documentazione
L'operatore assicura che:
1) |
ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, sia effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'operatore del velivolo; e |
2) |
qualora un membro dell'equipaggio cambi operatore, la documentazione che lo riguarda in termini di registrazioni di tempo di volo, tempo di servizio e periodi di riposo sia messa a disposizione del nuovo operatore. |
OPS 1.160
Conservazione, consegna e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo
a) |
Conservazione delle registrazioni
|
b) |
Consegna delle registrazioni L'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo consegna, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, tutte le registrazioni disponibili o conservate fatte da un registratore di volo. |
c) |
Uso delle registrazioni
|
OPS 1.165
Noleggio
a) |
Terminologia I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato:
|
b) |
Noleggio (leasing) di velivoli fra operatori comunitari
|
c) |
Noleggio (leasing) di velivoli tra un operatore comunitario e un soggetto che non sia un altro operatore comunitario
|
Appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a)
Operazioni dei velivoli con prestazioni di classe B
a) |
Terminologia
|
b) |
Le operazioni alle quali è applicabile la presente appendice possono essere condotte in conformità alle attenuazioni dei requisiti esposte qui di seguito.
|
CAPO C
CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'OPERATORE
OPS 1.175
Certificato di operatore aereo — Regole generali
Nota 1: l'appendice 1 alla presente norma specifica il contenuto e le condizioni del COA.
Nota 2: l'appendice 2 alla presente norma specifica i requisiti in materia di gestione e organizzazione.
a) |
L'operatore non utilizza un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in base e in conformità ai termini e alle condizioni di un certificato di operatore aereo (COA). |
b) |
Il richiedente di un COA o di una modifica del COA permette all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle operazioni proposte. |
c) |
Il richiedente di un COA deve:
|
d) |
Se l'operatore è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, vengono adottate misure atte a garantire una adeguata sorveglianza ai fini della sicurezza. |
e) |
L'operatore permette all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e assicura, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutte le imprese di manutenzione certificate parte 145 collegate, al fine di determinare la continua conformità alla norma OPS 1. |
f) |
Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'operatore possa continuare ad operare in condizioni di sicurezza. |
g) |
L'operatore deve dimostrare all'Autorità che:
|
h) |
L'operatore deve avere nominato un dirigente responsabile accettabile per l'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate alle operazioni e alla manutenzione possono essere finanziate e condotte secondo le norme richieste dall'Autorità. |
i) |
L'operatore deve avere nominato dei responsabili (Post Holders), accettabili per l'Autorità, incaricati della gestione e supervisione dei seguenti settori::
|
(j) |
Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile per l'Autorità tuttavia, per gli operatori che impiegano 21 o più persone a tempo pieno, sono necessarie almeno due persone per ricoprire i quattro settori di responsabilità. |
(k) |
Per gli operatori che impiegano fino a 20 dipendenti a tempo pieno, uno o più incarichi possono essere ricoperti, se accettabile per l'Autorità, dal dirigente responsabile. |
l) |
L'operatore deve assicurare che ogni volo sia compiuto conformemente alle istruzioni contenute nel Manuale delle operazioni. |
m) |
L'operatore deve predisporre adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli. |
n) |
L'operatore deve assicurare che l'equipaggiamento dei propri velivoli e le qualifiche dei propri equipaggi siano tali da rispondere alle esigenze relative all'area e al tipo di operazioni. |
o) |
L'operatore deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente alla parte M, per tutti i velivoli impiegati in accordo al proprio COA. |
p) |
L'operatore deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle operazioni conformemente al disposto capo P, nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni. |
q) |
L'operatore deve predisporre nella base principale delle operazioni mezzi di assistenza operativa adeguati all'area e al tipo di operazioni. |
OPS 1.180
Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA
a) |
L'operatore non può ottenere un COA o una modifica del COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
b) |
In deroga alle disposizioni della norma OPS 1.185, lettera f), l'operatore deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi della norma OPS 1.185, lettera a). |
c) |
Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui alla lettera a) della presente norma siano soddisfatti, può richiedere l'effettuazione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale. |
OPS 1.185
Requisiti amministrativi
a) |
L'operatore assicura che le seguenti informazioni siano incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:
|
b) |
Per quanto riguarda specificamente il sistema di manutenzione dell'operatore, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare, devono essere incluse le seguenti informazioni:
|
c) |
La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data. |
d) |
La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, o come diversamente concordato. |
e) |
La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, o come diversamente concordato. |
f) |
Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso. |
Appendice 1 alla norma OPS 1.175
Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo
Il COA specifica:
a) |
il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore; |
b) |
la data di rilascio e il periodo di validità; |
c) |
il tipo di operazioni autorizzate; |
d) |
il tipo o i tipi di velivoli autorizzati all'impiego; |
e) |
le marche di immatricolazione del velivolo o dei velivoli autorizzati; tuttavia gli operatori possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati nell'ambito del proprio COA; |
f) |
le aree di operazioni autorizzate; |
g) |
le limitazioni specifiche; e |
h) |
le autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:
|
Appendice 2 alla norma OPS 1.175
Gestione e organizzazione di un titolare di COA
a) |
Generalità L'operatore deve disporre di una struttura di gestione ben organizzata ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni di volo. I responsabili (Post Holders) designati devono possedere competenza manageriale e adeguate qualifiche tecniche e operative in materia di aviazione. |
b) |
Responsabili (Post Holders) designati
|
c) |
Adeguatezza e supervisione del personale
|
d) |
Infrastrutture
|
e) |
Documentazione L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla preparazione dei manuali, degli emendamenti e di altra documentazione. |
CAPO D
PROCEDURE OPERATIVE
OPS 1.195
Controllo delle operazioni
L'operatore:
a) |
stabilisce e mantiene il metodo per l'esercizio del controllo delle operazioni approvato dall'Autorità. |
b) |
esercita il controllo delle operazioni su tutti i voli compiuti conformemente al proprio COA. |
OPS 1.200
Manuale delle operazioni
L'operatore prepara il Manuale delle operazioni, conforme al capo P, ad uso e guida del personale addetto alle operazioni.
OPS 1.205
Competenza del personale addetto alle operazioni
L'operatore assicura che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un'adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.
OPS 1.210
Criteri per stabilire le procedure
a) |
L'operatore stabilisce, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni relative ai compiti del personale di terra e dei membri d'equipaggio per tutti i tipi di operazioni a terra ed in volo. |
b) |
L'operatore stabilisce un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d'equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, non normali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative riportate nel Manuale delle operazioni. |
c) |
Durante le fasi critiche del volo, l'operatore non richiede ai membri d'equipaggio di eseguire alcuna attività se non quelle relative alla condotta in sicurezza del velivolo. |
OPS 1.215
Uso dei servizi del traffico aereo
L'operatore assicura che, ogniqualvolta disponibili, i servizi del traffico aereo siano utilizzati per tutti i voli.
OPS 1.216
Istruzioni operative in volo
L'operatore assicura che le istruzioni operative in volo da lui impartite e tali da comportare una modifica del piano di volo ATS siano, ove possibile, coordinate con l'appropriata unità dei servizi del traffico aereo prima di essere trasmesse al velivolo.
OPS 1.220
Autorizzazione all'uso di aeroporti
L'operatore autorizza esclusivamente l'uso di aeroporti che siano adeguati ali) tipoi) di velivolo e di operazioni interessate.
OPS 1.225
Minimi operativi di aeroporto
a) |
L'operatore specifica i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della norma OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternato il cui uso è autorizzato in conformità della norma OPS 1.220. |
b) |
Ogni eventuale maggiorazione prescritta dall'Autorità deve essere aggiunta ai minimi stabiliti conformemente alla precedente lettera a). |
c) |
Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:
|
OPS 1.230
Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento
a) |
L'operatore assicura che siano utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto. |
b) |
In deroga al disposto della precedente lettera a), un comandante può accettare un'autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L'avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita. |
c) |
Possono essere applicate dall'operatore procedure diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) solo a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall'Autorità. |
OPS 1.235
Procedure antirumore
a) |
L'operatore stabilisce procedure operative antirumore per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611). |
b) |
Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'operatore per un dato tipo di velivolo dovrebbero essere le stesse per tutti gli aeroporti. |
OPS 1.240
Rotte e aree delle operazioni
a) |
L'operatore assicura che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:
|
b) |
L'operatore assicura che le operazioni siano condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree delle operazioni imposte dall'Autorità. |
OPS 1.241
Operazioni in uno spazio aereo definito con separazioni verticali minime ridotte (RVSM)
L'operatore non impiega un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, si applica una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche la norma OPS 1.872.)
OPS 1.243
Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione
L'operatore non impiega un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme di prestazioni minime di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione MNPS/RNP/RNAV). (Vedi anche la norma OPS 1.865, lettera c), punto 2) e la norma OPS 1.870.)
OPS 1.245
Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS
a) |
Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla norma OPS 1.246, lettera a) (approvazione ETOPS), l'operatore non impiega un velivolo bimotore su una rotta che comprende un punto la cui distanza da un aeroporto adeguato è superiore, nel caso di:
|
b) |
L'operatore determina una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di velivolo bimotore impiegato, non superiore a VMO, in base all'effettiva velocità aerodinamica (true airspeed) che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:
|
c) |
L'operatore assicura che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, siano inclusi nel Manuale delle operazioni:
|
Nota: le velocità e le altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.
OPS 1.246
Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)
a) |
L'operatore non intraprende operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla norma OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS). |
b) |
Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'operatore assicura che sia disponibile un aeroporto alternato in rotta ETOPS raggiungibile entro il tempo di dirottamento approvato o entro il tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, a seconda di quale dei due è il più corto. (Vedi anche la norma OPS 1.297, lettera d).) |
OPS 1.250
Determinazione delle altitudini minime di volo
a) |
L'operatore stabilisce le altitudini minime di volo e definisce i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I. |
b) |
Ciascun metodo per definire le altitudini minime di volo deve essere approvato dall'Autorità. |
c) |
Qualora le altitudini minime di volo stabilite dagli Stati sorvolati siano più alte di quelle stabilite dall'operatore, si applicano i valori più alti. |
d) |
Per stabilire le altitudini minime di volo, l'operatore considera i seguenti fattori:
|
e) |
Nel soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera d) si tengono in debito conto i seguenti fattori:
|
OPS 1.255
Rifornimento di combustibile
a) |
L'operatore stabilisce, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, le linee guida per il rifornimento al fine di garantire che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata. |
b) |
L'operatore assicura che la pianificazione del volo sia basata almeno sui seguenti punti 1) e 2):
|
c) |
L'operatore assicura che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:
|
d) |
L'operatore assicura che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella pianificata inizialmente, includano:
|
OPS 1.260
Trasporto di persone con mobilità ridotta
a) |
L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta. |
b) |
L'operatore assicura che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:
|
c) |
Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta. |
OPS 1.265
Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia
L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.
OPS 1.270
Stivaggio del bagaglio e delle merci
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.270)
a) |
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro. |
b) |
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti. |
OPS 1.275
Intenzionalmente in bianco
OPS 1.280
Sistemazione dei passeggeri
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo.
OPS 1.285
Informazioni ai passeggeri
L'operatore assicura che:
a) |
Generalità
|
b) |
Prima del decollo
|
c) |
Dopo il decollo
|
d) |
Prima dell'atterraggio
|
e) |
Dopo l'atterraggio
|
f) |
In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza. |
OPS 1.290
Preparazione del volo
a) |
L'operatore assicura che venga compilato il Piano di volo operativo per ogni volo che si intende effettuare. |
b) |
Il comandante non inizia il volo se non si è assicurato di quanto segue:
|
OPS 1.295
Scelta degli aeroporti
a) |
Per la pianificazione del volo, l'operatore stabilisce le procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla norma OPS 1.220. |
b) |
L'operatore sceglie e indica sul Piano di volo operativo un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo è ubicato entro:
|
c) |
L'operatore sceglie almeno un aeroporto alternato alla destinazione per ciascun volo IFR a meno che:
|
d) |
L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:
|
e) |
L'operatore indica nel Piano di volo operativo tutti gli aeroporti alternati richiesti. |
OPS 1.297
Minimi di pianificazione per voli IFR
a) |
Minimi di pianificazione per aeroporti alternati al decollo. L'operatore non sceglie un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due non indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo su tale aeroporto, le condizioni meteorologiche sullo stesso saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla norma OPS 1.225. La base delle nubi (ceiling) deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo. |
b) |
Minimi di pianificazione per aeroporti di destinazione e alternati alla destinazione. L'operatore sceglie l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i alla destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione applicabili, come segue:
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c) |
Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra. |
d) |
Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto ed in accordo all'approvazione ETOPS dell'operatore. Tabella 2 Minimi di pianificazione — ETOPS
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OPS 1.300
Presentazione del piano di volo ATS
L'operatore assicura che nessun volo inizi senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.
OPS 1.305
Rifornimento/prelevamento di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.305)
L'operatore assicura che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non venga effettuata nessuna operazione di rifornimento o prelevamento di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili wide-cut (ad esempio Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi due tipi di combustibile. In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e attuabile possibile.
OPS 1.307
Rifornimento/prelevamento di combustibile in caso di combustibile wide-cut
L'operatore stabilisce le procedure di rifornimento/prelevamento per combustibile wide-cut (ad esempio Jet B o equivalente), se necessario.
OPS 1.308
Push back e traino
a) |
L'operatore assicura che tutte le procedure di push back e traino siano conformi alle pertinenti norme e procedure aeronautiche. |
b) |
L'operatore assicura che il posizionamento del velivolo prima e dopo il rullaggio non sia effettuato da un trattore senza asta di rimorchio a meno che:
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OPS 1.310
Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro
a) |
Equipaggio di condotta
|
b) |
Equipaggio di cabina. In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate durante le fasi critiche del volo. |
OPS 1.315
Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, siano armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.
OPS 1.320
Sedili, cinture e bretelle di sicurezza
a) |
Membri d'equipaggio
|
b) |
Passeggeri
|
OPS 1.325
Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio
a) |
L'operatore stabilisce le procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti. |
b) |
Il comandante assicura che, prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli siano correttamente stivati. |
OPS 1.330
Accessibilità degli equipaggiamenti di emergenza
Il comandante assicura che gli equipaggiamenti di emergenza necessari siano facilmente accessibili per un utilizzo immediato.
OPS 1.335
Autorizzazione a fumare a bordo
a) |
Il comandante assicura che nessuna persona a bordo sia autorizzata a fumare:
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OPS 1.340
Condizioni meteorologiche
a) |
In un volo IFR il comandante non:
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b) |
In un volo IFR il comandante non prosegue oltre:
|
c) |
In un volo IFR il comandante non prosegue verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili. |
d) |
In un volo VFR il comandante non inizia la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione, o qualsiasi combinazione delle due, non indichino che le condizioni meteorologiche sulla rotta o sulla parte di rotta da seguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto, saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole. |
OPS 1.345
Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure a terra
a) |
L'operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni del velivolo. |
b) |
Il comandante non inizia la corsa di decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo. |
OPS 1.346
Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure in volo
a) |
L'operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali. |
b) |
Il comandante non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni. |
OPS 1.350
Rifornimento di combustibile e lubrificante
Il comandante non inizia il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.
OPS 1.355
Condizioni per il decollo
Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.
OPS 1.360
Applicazione dei minimi di decollo
Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo sia uguale o superiore ai minimi applicabili.
OPS 1.365
Altitudini minime di volo
Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo non conducono il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.
OPS 1.370
Simulazione di situazioni anormali in volo
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni non normali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure non normali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non siano effettuate durante voli di trasporto aereo commerciale.
OPS 1.375
Gestione del combustibile in volo
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.375)
a) |
L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli del combustibile e sia applicata una gestione del combustibile. |
b) |
Il comandante verifica che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente durante il volo non sia inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio in sicurezza avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile. |
c) |
Il comandante dichiara emergenza quando la quantità calcolata di combustibile utilizzabile all'atterraggio è inferiore alla riserva finale. |
OPS 1.380
Intenzionalmente in bianco
OPS 1.385
Uso dell'ossigeno supplementare
Il comandante assicura che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.
OPS 1.390
Radiazioni cosmiche
a) |
L'operatore tiene conto dell'esposizione in volo alle radiazioni cosmiche di tutti i membri dell'equipaggio in servizio (compreso il posizionamento) e prende le seguenti misure per i membri dell'equipaggio che potrebbero essere esposti a una dose annua superiore a 1 mSv;
|
b) |
|
OPS 1.395
Rilevamento di prossimità al suolo
Quando un'eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.
OPS 1.398
Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)
L'operatore stabilisce le procedure per assicurare che:
a) |
quando l'ACAS è installato ed efficiente, sia usato in volo in modo tale da permettere l'emissione dell'avviso di risoluzione (RA), a meno che tale emissione sia non opportuna considerate le condizioni del momento; |
b) |
quando l'ACAS rileva un'eccessiva prossimità ad un altro aeromobile ed emette un avviso di risoluzione (RA), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che sia immediatamente iniziata la relativa manovra correttiva per ristabilire una separazione sicura, a meno che l'altro aeromobile non sia stato identificato a vista e sia stato determinato che non costituisce un pericolo. |
OPS 1.400
Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio
Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione dell'avvicinamento, dell'atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle operazioni.
OPS 1.405
Inizio e continuazione di un avvicinamento
a) |
Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità riportata, ma l'avvicinamento non deve essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione (outer marker), o posizione equivalente, se la RVR/visibilità riportata è inferiore ai minimi applicabili. |
b) |
Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.430, lettera h). |
c) |
Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente alla lettera a) di cui sopra, la RVR/visibilità riportata scende sotto i minimi applicabili, l'avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa). |
d) |
In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo decide se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale. Se la MDA/H è pari o superiore a 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto, l'operatore stabilisce, per ogni procedura di avvicinamento, un'altezza al di sotto della quale non si prosegue l'avvicinamento qualora la RVR/visibilità sia inferiore ai minimi applicabili. |
e) |
L'avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista. |
f) |
La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. Se trasmesse e se attinenti, anche la RVR al punto mediano e quella relativa al punto di fine pista sono vincolanti. Il valore minimo della RVR al punto mediano è di 125 m o è pari alla RVR richiesta per la zona di contatto, se inferiore ed è di 75 m per il punto di fine pista. Per i velivoli dotati di un sistema di guida o di controllo della corsa di decelerazione (roll-out) il valore minimo della RVR al punto mediano è di 75 m. |
Nota: “Attinente”, nel presente contesto, si riferisce alla parte della pista usata nella fase ad alta velocità dell'atterraggio e nella fase di decelerazione fino ad una velocità di circa 60 nodi.
OPS 1.410
Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista
L'operatore stabilisce le procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversi la soglia della pista con un margine sicuro, con la configurazione e con l'assetto corretti per l'atterraggio.
OPS 1.415
Giornale di rotta
Il comandante assicura che venga compilato il giornale di rotta.
OPS 1.420
Notifica di eventi
a) |
Terminologia
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b) |
Notifica degli inconvenienti. L'operatore stabilisce le procedure per la notifica degli inconvenienti tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).
|
c) |
Notifica di incidenti e di inconvenienti gravi. L'operatore stabilisce le procedure per la trasmissione dei rapporti di incidenti e di inconvenienti gravi tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).
|
d) |
Notifica di eventi specifici Gli eventi per i quali sono previsti notifica e specifico modo di trasmissione sono i seguenti:
|
OPS 1.425
A disposizione
Appendice 1 alla norma OPS 1.270
Stivaggio del bagaglio e delle merci
Le procedure stabilite dall'operatore al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:
1) |
ogni oggetto imbarcato in cabina passeggeri dev'essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo; |
2) |
non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi; |
3) |
gli spazi sotto i sedili non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa; |
4) |
non devono essere sistemati oggetti nelle toilette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per impedire agli oggetti di spostarsi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia apposta una targa che indichi la massa massima stivabile; |
5) |
i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da ostacolare la chiusura in sicurezza delle ante; |
6) |
i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e |
7) |
prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta i segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” sono illuminati o è impartito un ordine equivalente devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli siano sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dell'aeromobile o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo. |
Appendice 1 alla norma OPS 1.305
Rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
L'operatore deve stabilire le procedure operative per il rifornimento/scarico del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:
1) |
durante le suddette operazioni con passeggeri a bordo, una persona qualificata rimanga in una determinata postazione. Essa dev'essere in grado di gestire le procedure di emergenza relative a protezione antincendio, estinzione incendi, gestione delle comunicazioni, avvio e guida di un'evacuazione; |
2) |
grazie al sistema di intercomunicazione del velivolo o altro mezzo adeguato venga stabilito e mantenuto un collegamento di comunicazione a due vie tra il personale di terra che sorveglia il rifornimento e il personale qualificato a bordo del velivolo; |
3) |
l'equipaggio, il personale ed i passeggeri siano avvisati che il rifornimento/scarico del combustibile è imminente; |
4) |
i segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” siano spenti; |
5) |
i segnali “VIETATO FUMARE” siano accesi, come pure l'illuminazione interna affinché le uscite di emergenza possano essere individuate; |
6) |
i passeggeri siano informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare; |
7) |
un numero sufficiente di membri d'equipaggio qualificati sia presente a bordo e pronto per un'immediata evacuazione di emergenza; |
8) |
se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/scarico di combustibile, l'operazione sia immediatamente interrotta; |
9) |
l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli rimangano sgombre; e |
10) |
siano presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura. |
Appendice 1 alla norma OPS 1.375
Gestione del combustibile in volo
a) |
Controlli del combustibile in volo
|
b) |
Gestione del combustibile in volo
|
CAPO E
OPERAZIONI IN OGNI CONDIZIONE METEOROLOGICA
OPS 1.430
Minimi operativi di aeroporto — Generalità
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.430)
a) |
L'operatore stabilisce, per ogni aeroporto pianificato per l'impiego, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dev'essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non sono inferiori ai valori eventualmente stabiliti per tali aeroporti dallo Stato in cui l'aeroporto stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato. Nota: quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano stabiliti in volo purché secondo un metodo accettabile. |
b) |
Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione, l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:
|
c) |
Le categorie di velivoli di cui al presente capo devono essere dedotte conformemente al metodo esposto nell'appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera c). |
OPS 1.435
Terminologia
Ai termini usati nel presente capo viene attribuito il seguente significato.
1) |
Circuitazione a vista (circling): fase di un avvicinamento strumentale condotta a vista per portare un aeromobile in posizione per l'atterraggio su una pista collocata in modo tale da non consentire un avvicinamento diretto. |
2) |
Procedure in bassa visibilità (LVP): procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire operazioni sicure durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli in bassa visibilità. |
3) |
Decollo in bassa visibilità (LVTO): decollo con portata visiva di pista (RVR — Runway Visual Range) inferiore a 400 metri. |
4) |
Sistema per la condotta del volo: sistema composto da un sistema di atterraggio automatico e/o da un sistema di atterraggio ibrido. |
5) |
Sistema per la condotta del volo passivo all'avaria (fail-passive): un sistema per la condotta del volo è passivo all'avaria se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria di volo, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo passivo all'avaria, il pilota assume il controllo del velivolo. |
6) |
Sistema per la condotta del volo operativo dopo l'avaria (fail-operational): un sistema per la condotta del volo è del tipo operativo dopo l'avaria se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (alert height), l'avvicinamento, la richiamata e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da fail-operational diventa fail-passive. |
7) |
Sistema per l'atterraggio operativo dopo l'avaria/ibrido (fail-operational hybrid): sistema per l'atterraggio automatico costituito da un sistema primario passivo all'avaria e da un sistema secondario e indipendente di guida che consente il completamento manuale della manovra da parte del pilota in caso di avaria al sistema primario. Nota: un tipico esempio di sistema secondario e indipendente di guida è una visualizzazione frontale che dia indicazioni di guida per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione (o di deviazione). |
8) |
Avvicinamento a vista: avvicinamento in cui tutta o parte della procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene effettuato con riferimento visivo costante al terreno. |
OPS 1.440
Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.440)
a) |
L'operatore può effettuare operazioni di categoria II o III solo se:
|
b) |
L'operatore non effettua decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione da parte dell'Autorità. |
OPS 1.445
Operazioni in bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti
a) |
L'operatore può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se detto aeroporto è stato autorizzato per tali operazioni dallo Stato in cui è ubicato. |
b) |
L'operatore verifica che le procedure in bassa visibilità (LVP) siano state stabilite e siano in uso in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni in bassa visibilità. |
OPS 1.450
Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.450)
Prima di effettuare decolli in bassa visibilità e operazioni di categoria II e III, l'operatore assicura che:
1) |
ogni membro dell'equipaggio di condotta:
|
2) |
l'addestramento ed i controlli siano eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle operazioni; tale addestramento è complementare a quello prescritto nel capo N; e |
3) |
la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta sia specifica per il tipo di operazioni e di velivolo. |
OPS 1.455
Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.445)
a) |
L'operatore deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli in bassa visibilità e le operazioni di categoria II e III. Dette procedure devono essere incluse nel Manuale delle operazioni e devono contemplare i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, richiamata, atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi. |
b) |
Il comandante assicura che:
|
OPS 1.460
Operazioni in bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi
a) |
L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo in bassa visibilità o di un avvicinamento di categoria II o III, conformemente al Manuale di volo del velivolo o documento approvato. |
b) |
Il comandante verifica che lo stato del velivolo e dei relativi sistemi di bordo sia adeguato all'operazione specifica da effettuare. |
OPS 1.465
Minimi operativi VFR
(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.465)
L'operatore assicura che:
1) |
i voli VFR siano condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'appendice 1 alla norma OPS 1.465; |
2) |
i voli in VFR speciale non vengano iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non continuati quando la visibilità è inferiore a 1,5 km. |
Appendice 1 alla norma OPS 1.430
Minimi operativi di aeroporto
a) |
Minimi di decollo
|
b) |
Avvicinamento non di precisione
|
c) |
Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I
|
d) |
Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria II
|