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Document 32006R1899

Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 377 del 27.12.2006, p. 1–175 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1899/oj

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 377/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (3) stabilisce una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti, in particolare, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che tali aeromobili siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive, per i settori che non erano menzionati nell'allegato II di detto regolamento, l'adozione di regole tecniche e procedure amministrative comuni sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (4), stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri che dovranno essere stabiliti in un futuro regolamento. È ora opportuno definire tali criteri.

(4)

Le autorità aeronautiche comuni hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale, dette JAR-OPS 1 (norme aeronautiche comuni — trasporto aereo commerciale (velivoli)), successivamente modificate. Tali norme (modifica 8 del 1o gennaio 2005) definiscono il livello minimo di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la normativa comunitaria sull'esercizio dei velivoli. È stato necessario modificare le JAR-OPS 1 per renderle conformi alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle loro molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il nuovo testo non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio alle JAR-OPS 1 nel regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato che contenga le norme comuni.

(5)

Ai vettori aerei dovrebbe essere accordato un margine di discrezionalità sufficiente per poter far fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o a esigenze operative di breve durata, oppure per dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui all'allegato, in seguito denominato allegato III. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad ammettere deroghe o variazioni alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe e variazioni potrebbero pregiudicare le norme comuni di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, si dovrebbe delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione a un adeguato controllo comunitario. Pertanto dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia.

(6)

I casi in cui gli Stati membri andrebbero autorizzati ad adottare o conservare le proprie disposizioni nazionali in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e di requisiti di riposo sono ben definiti, purché siano rispettate le procedure comuni e finché non siano state stabilite regole comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

(7)

L'obiettivo del presente regolamento è predisporre criteri armonizzati di sicurezza ad alto livello, anche in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo. In alcuni Stati membri vigono contratti collettivi di lavoro e/o normative che prevedono migliori condizioni per quanto riguarda i limiti di volo e di servizio nonché le condizioni di lavoro dell'equipaggio di cabina. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come una limitazione della possibilità di concludere o mantenere tali contratti. Gli Stati membri possono mantenere una normativa che preveda disposizioni più favorevoli di quelle stabilite dal presente regolamento.

(8)

Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (5) è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative alla procedura del comitato.

(9)

È opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative al campo di applicazione dello stesso per tener conto del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (6) e delle relative norme di attuazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (7), come pure del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (8).

(10)

Il presente regolamento, ed in particolare le disposizioni in materia di limiti di volo e di servizio e di requisiti di riposo di cui all'allegato III, capo Q, tiene conto dei limiti e delle norme minime già stabiliti dalla direttiva 2000/79/CE (9). I limiti prescritti da tale direttiva dovrebbero essere sempre rispettati nei confronti del personale di volo nell'aviazione civile. In nessun caso le disposizioni dell'allegato III, capo Q e le altre disposizioni approvate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere meno rigorose e quindi determinare un livello di protezione inferiore per tale personale.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio, purché i limiti stabiliti da tali disposizioni nazionali siano inferiori ai limiti massimi e superiori ai limiti minimi fissati nell'allegato III, capo Q.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio nei settori che attualmente non rientrano nell'allegato III, capo Q, per es. il periodo massimo di servizio giornaliero in volo per operazioni con un solo pilota e operazioni mediche d'emergenza, disposizioni riguardanti la riduzione dei periodi di servizio in volo o l'aumento dei periodi di riposo nell'attraversamento di zone orarie multiple.

(13)

Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento è opportuno effettuare una valutazione medico-scientifica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, ove opportuno, delle disposizioni relative ai membri dell'equipaggio di cabina.

(14)

Il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di disposizioni sulle ispezioni come previsto dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e dalla direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (10).

(15)

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora diventare operativi.

(16)

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è così modificato:

1)

è inserito il considerando seguente subito dopo il considerando (9):

«L'applicazione delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio può portare a notevoli turbative dei turni di servizio delle imprese i cui modelli operativi si basano esclusivamente sull'esercizio notturno. La Commissione dovrebbe, sulla base di prove prodotte dagli interessati, procedere a una valutazione e proporre un adeguamento delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, al fine di tenere conto di tali modelli specifici di esercizio.»;

2)

sono inseriti i considerando seguenti subito dopo il considerando (10):

«Entro il 16 gennaio 2009, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe concludere una valutazione medico-scientifica dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. Sulla base dei risultati di tale valutazione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione, se necessario, dovrebbe elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle relative disposizioni tecniche.

Nel contesto della revisione di talune disposizioni di cui all'articolo 8 bis, la tendenza verso l'ulteriore armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina finora adottati andrebbe proseguita, al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità. In tale contesto, è opportuno riesaminare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle qualifiche dei membri dell'equipaggio di cabina.»;

3)

l'ultimo considerando è sostituito dal seguente:

«Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),

4)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, relative all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili e alle persone e imprese interessate a tali attività.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

4.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 diventano operativi. I Governi del Regno di Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.»;

5)

nell'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«i)

“Autorità” nell'allegato III: l'autorità competente che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (COA).»;

6)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III.

2.   I riferimenti al capo M dell'allegato III o alle disposizioni dello stesso si intendono fatti alla parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, porti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (12) o alle sue disposizioni pertinenti.

7)

l'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per i settori non menzionati nell'allegato III, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, sono adottate regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.»;

8)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli aeromobili utilizzati in virtù di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni possono essere utilizzati alle stesse condizioni in altri Stati membri senza imporre altre esigenze tecniche o procedere a una nuova valutazione da parte di tali altri Stati membri.»;

9)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati membri riconoscono la certificazione rilasciata a norma del presente regolamento da un altro Stato membro, o da un organismo che agisce a suo nome, agli organismi o alle persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità, incaricati della manutenzione dei prodotti e dell'esercizio di aeromobili.»;

10)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Se il problema di sicurezza è dovuto a un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi il mantenimento in vigore delle misure adottate in forza del primo comma del presente paragrafo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, conformemente all'articolo 4 oppure all'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.

2.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata.

La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe concesse non appena queste diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.

La Commissione esamina se le deroghe concesse da uno Stato membro a norma del secondo comma, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario.

Se ritiene che le deroghe concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme pertinenti di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis.

In questo caso lo Stato membro interessato revoca tali deroghe.

3.   Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza.

In questo caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, le relative motivazioni e le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 al fine di decidere se possa essere rilasciata la proposta omologazione della misura.

In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a tale misura.

4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni relative all'OPS 1.1105, punto 6, all'OPS 1.1110, punti 1.3 e 1.4.1, all'OPS 1.1115 e all'OPS 1.1125, punto 2.1, dell'allegato III, capo Q, fino a che non siano state stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che decidono di mantenere in vigore.

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 di cui al primo comma e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell'allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e se possano essere applicate.

In questo caso, essa notifica la decisione di omologare la misura a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a detta misura.»;

11)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1.   Entro il 16 gennaio 2009 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O.

2.   Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (13), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, capo Q e capo O.

12)

l'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

13)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea, in seguito denominato il “comitato”.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»;

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.

Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato.

Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.»;

15)

il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3922/91, l'allegato III si applica a decorrere dal 16 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

Mauri PEKKARINEN


(1)  GU C 14 del 16.1.2001, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 103), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 2006 (GU C 179 E dell'1.8.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006).

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(7)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

(8)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

(9)  Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

(10)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

(12)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.»;

(13)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).»;


ALLEGATO

«ALLEGATO III

REQUISITI TECNICI COMUNI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL TRASPORTO COMMERCIALE MEDIANTE AEROMOBILI

OPS 1: TRASPORTO AEREO COMMERCIALE (VELIVOLI)

Indice

CAPO A

Applicabilità e definizioni

CAPO B

Generalità

CAPO C

Certificazione e supervisione dell'operatore

CAPO D

Procedure operative

CAPO E

Operazioni in ogni condizione meteorologica

CAPO F

Prestazioni — Parte generale

CAPO G

Prestazioni di classe A

CAPO H

Prestazioni di classe B

CAPO I

Prestazioni di classe C

CAPO J

Massa e bilanciamento

CAPO K

Strumenti ed equipaggiamenti

CAPO L

Apparati di comunicazione e di navigazione

CAPO M

Manutenzione del velivolo

CAPO N

Equipaggio di condotta

CAPO O

Equipaggio di cabina

CAPO P

Manuali, documentazione e giornali di bordo, registrazioni.

CAPO Q

Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo

CAPO R

Trasporto di merci pericolose per via aerea

CAPO S

Sicurezza (Security)

CAPO A

APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

OPS 1.001

Applicabilità

La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell'attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono qui di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:

1)

ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né

2)

ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né

3)

ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un'attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell'equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell'attività di lavoro aereo.

OPS 1.003

Definizioni

a)

Ai fini del presente allegato si intende per:

1)

“Accettato/accettabile”: soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale l'Autorità non ha espresso obiezioni giudicandolo adeguato per il fine prefissato.

2)

“Approvato (dall'Autorità)”: soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale è stato espresso in forma documentata (dall'Autorità) un giudizio di adeguatezza per il fine prefissato.

3)

“Lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL)”: un elenco di riferimento (preceduto da un preambolo) pertinente ad un tipo di aeromobile che stabilisce gli strumenti, gli elementi di equipaggiamento o le funzioni che, pur mantenendo il livello di sicurezza previsto dalle specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, possono temporaneamente essere inoperativi grazie alla ridondanza intrinseca del progetto e/o in virtù delle procedure operative e di manutenzione, delle condizioni e limitazioni specificate e conformemente alle procedure applicabili per l'aeronavigabilità continua.

4)

“Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)”: un elenco (preceduto da un preambolo) che stabilisce i termini per l'impiego degli aeromobili in determinate condizioni, con particolari strumenti, elementi o funzioni dell' equipaggiamento inoperativi all'inizio del volo. Questo elenco è predisposto dall'operatore per il proprio specifico aeromobile, tenendo conto della configurazione dell'aeromobile e delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione, conformemente ad una procedura approvata dall'Autorità.

b)

La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003.

CAPO B

GENERALITÀ

OPS 1.005

Generalità

a)

L'operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a).

b)

L'operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.

c)

Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio Certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell'ambito dei limiti approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM).

d)

Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L'operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l'approvazione dell'Autorità.

OPS 1.020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire che:

1)

tutto il personale impiegato sia consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e

2)

tutti i membri d'equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.025

Lingua comune

a)

L'operatore deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.

b)

L'operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1.030

Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell'operatore

a)

L'operatore stabilisce, per ogni velivolo, la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Senza essere meno restrittiva, tale lista deriva dalla lista base degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità.

b)

L'operatore non utilizza un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1.035

Sistema di qualità

a)

L'operatore stabilisce un unico Sistema di qualità e designa un unico responsabile della qualità (Quality Manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riferire le risultanze al dirigente responsabile (Accountable Manager) (vedi anche la norma OPS 1.175, lettera h)) in modo da garantire, in funzione delle necessità, l'adozione delle misure correttive.

b)

Il Sistema di qualità deve includere un Programma di garanzia della qualità (Quality Assurance Programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili.

c)

Il Sistema di qualità ed il responsabile della qualità devono essere accettati dall'Autorità.

d)

Il Sistema di qualità deve essere descritto nei documenti pertinenti.

e)

In deroga alla precedente lettera a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della qualità, uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'operatore abbia creato un'unica unità per la gestione della qualità al fine di garantire che il Sistema di qualità sia applicato uniformemente al complesso delle operazioni.

OPS 1.037

Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli

a)

L'operatore elabora e mantiene un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, che può essere integrato nel Sistema di qualità, che comprenda:

1)

programmi atti a far acquisire e a mantenere la consapevolezza dei rischi presso tutte le persone che partecipano alle operazioni; e

2)

un sistema di notifica degli eventi atto a consentire la raccolta e la valutazione degli inconvenienti pertinenti e delle notifiche degli incidenti per individuare le tendenze sfavorevoli o colmare le lacune nell'interesse della sicurezza dei voli. Il sistema protegge l'identità del notificatore e comprende la possibilità che i rapporti possano essere presentati in modo anonimo; e

3)

una valutazione delle informazioni di rilievo sugli incidenti e gli inconvenienti e diffusione delle relative informazioni ma non attribuzione di colpa; e

4)

un programma di controllo dei dati relativi al volo per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 27 000 kg MCTOM. Il controllo dei dati relativi al volo (FDM) è l'utilizzo proattivo dei dati digitali di volo relativi alle operazioni di routine per migliorare la sicurezza dell'aviazione. Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la o le fonti dei dati; e

5)

la nomina di una persona responsabile della gestione del programma.

b)

Le proposte relative a misure correttive derivanti dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli competono alla persona responsabile della gestione del programma.

c)

L'efficacia degli interventi derivanti dalle proposte relative a misure correttive individuate dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli è verificata dal responsabile della qualità.

OPS 1.040

Membri d'equipaggio

a)

L'operatore garantisce che tutti i membri d'equipaggio di condotta e di cabina siano stati addestrati e sappiano svolgere i compiti loro assegnati.

b)

In presenza di membri d'equipaggio non facenti parte dell'equipaggio di cabina e che svolgano le loro funzioni nel compartimento passeggeri di un velivolo, l'operatore assicura che questi:

1)

non siano scambiati per membri dell'equipaggio di cabina da parte dei passeggeri,

2)

non occupino postazioni assegnate all'equipaggio di cabina minimo richiesto;

3)

non intralcino i membri dell'equipaggio di cabina nello svolgimento delle loro funzioni.

OPS 1.050

Informazioni su ricerca e soccorso

L'operatore garantisce che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di ricerca e soccorso relative al volo da svolgere siano facilmente accessibili nella cabina di pilotaggio.

OPS 1.055

Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L'operatore garantisce che siano disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni specificano, se del caso, il numero, colore e tipo dei canotti di salvataggio e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.

OPS 1.060

Ammaraggio

L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza dalla costa, che consenta un atterraggio di emergenza, superiore alla distanza percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, a seconda di quale delle due è la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammaraggio, prescritti dal codice di aeronavigabilità applicabile.

OPS 1.065

Trasporto di armi e munizioni da guerra

a)

L'operatore non trasporta armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati.

b)

L'operatore garantisce che sia le armi che le munizioni da guerra siano:

1)

stivate in una zona inaccessibile ai passeggeri durante il volo; e

2)

scariche, qualora si tratti di armi da fuoco, a meno che prima dell'inizio del volo non sia stata concessa approvazione, da tutti gli Stati interessati, che tali armi e munizioni da guerra possano essere trasportate in condizioni diverse in parte o in tutto da quelle indicate in questo paragrafo.

c)

L'operatore garantisce che al comandante sia stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare.

OPS 1.070

Trasporto di armi e munizioni da sport

a)

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare di essere messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo.

b)

L'operatore, nell'accettare il trasporto di armi da sport, assicura che queste siano:

1)

stivate in una zona del velivolo inaccessibile ai passeggeri durante il volo, a meno che l'Autorità non abbia accertato che ciò non è possibile ed abbia autorizzato l'applicazione di altre procedure; e

2)

scariche, qualora si tratti di armi da fuoco o altre armi che possano contenere munizioni.

c)

Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni tecniche (cfr. norma OPS 1.1160, lettera b), punto 5)) definite nella norma OPS 1.1150, lettera a), punto 15).

OPS 1.075

Modalità per il trasporto di persone

L'operatore adotta tutte le misure per garantire che durante il volo nessuna persona debba trovarsi in zone del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non abbia concesso l'accesso temporaneo a qualsiasi parte del velivolo:

1)

al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, degli animali o delle cose trasportati, oppure

2)

in cui siano trasportate merci o provviste e che sia predisposta per l'accesso di persone durante il volo.

OPS 1.080

Richiesta di trasporto aereo di merci pericolose

L'operatore prende tutti i provvedimenti possibili al fine di garantire che nessuno offra o accetti merci pericolose per il trasporto aereo a meno che la persona sia stata debitamente addestrata e che le merci siano state classificate, documentate, certificate, descritte, imballate, contrassegnate ed etichettate in modo corretto e si trovino nelle condizioni idonee al trasporto secondo quanto previsto dalle Istruzioni tecniche e dalla pertinente normativa comunitaria.

OPS 1.085

Responsabilità dell'equipaggio

a)

Un membro d'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:

1)

sono connessi con la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

2)

sono specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel Manuale delle operazioni.

b)

Un membro d'equipaggio:

1)

riferisce al comandante qualsiasi errore, guasto, cattivo funzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego del velivolo in sicurezza compresi i sistemi di emergenza;

2)

riferisce al comandante qualsiasi incidente che abbia minacciato o rischiato di minacciare la sicurezza dell'operazione;

3)

fa uso dei sistemi attivati dall'operatore in materia di notifica degli eventi conformemente alla norma OPS 1.037, lettera a), punto 2. In tutti questi casi è comunicata al comandante interessato una copia del o dei rapporti.

c)

Nulla nella lettera b) precedente obbliga un membro d'equipaggio a notificare un evento che è già stato notificato da un altro membro d'equipaggio.

d)

Nessun membro d'equipaggio presta servizio su un velivolo:

1)

se sotto l'effetto di farmaci che possano influenzare le sue facoltà in modo da compromettere la sicurezza;

2)

dopo un'immersione in acque profonde, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

3)

dopo una donazione di sangue, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

4)

se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili o se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati;

5)

se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.

e)

Un membro d'equipaggio è sottoposto ad appropriati requisiti in materia di consumo di alcolici, requisiti che devono essere stabiliti dall'operatore e accettabili per l'Autorità e che non sono meno restrittivi dei seguenti:

1)

nessun tipo di alcolico è consumato nelle 8 ore precedenti l'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;

2)

il tasso di alcolemia non è superiore a 0,2 per mille all'inizio del turno di volo;

3)

nessun tipo di alcolico può essere consumato durante un turno di volo o di riserva.

f)

Il comandante:

1)

è responsabile della sicurezza di tutti i membri d'equipaggio, dei passeggeri e delle merci a bordo dal momento in cui arriva a bordo fino a quando lascia il velivolo al termine del volo;

2)

è responsabile dell'impiego e della sicurezza del velivolo dal momento in cui il velivolo è pronto a muoversi a scopo di rullaggio prima del decollo fino al momento in cui infine si ferma al termine del volo e il motore o i motori impiegati come unità di propulsione primaria si spengono;

3)

ha l'autorità di impartire tutti gli ordini ritenuti necessari a garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate;

4)

ha l'autorità di sbarcare qualsiasi persona o qualsiasi parte del carico che, a suo avviso, possa costituire un pericolo potenziale per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

5)

vieta la presenza a bordo di persone che appaiano sotto l'influenza di alcolici o droghe al punto da mettere in pericolo la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

6)

ha il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia se tale trasporto può comportare un rischio per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

7)

si assicura che tutti i passeggeri ricevano istruzioni sulla posizione delle uscite di emergenza e sulla posizione ed uso degli equipaggiamenti di emergenza;

8)

si assicura che tutte le procedure operative e liste dei controlli siano completate conformemente al Manuale delle operazioni;

9)

vieta ai membri d'equipaggio di effettuare qualunque attività durante il decollo, la salita iniziale, l'avvicinamento finale e l'atterraggio ad eccezione dei compiti necessari all'impiego del velivolo in sicurezza;

10)

non permette che:

i)

il registratore dei dati di volo venga scollegato, spento o che i dati siano cancellati durante il volo, né permette che, nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, i dati registrati vengano cancellati dopo il volo;

ii)

il fonoregistratore in cabina di pilotaggio venga scollegato o spento durante il volo a meno che non ritenga che i dati registrati, che altrimenti si cancellerebbero automaticamente, debbano essere conservati per l'indagine di incidenti o inconvenienti, né permette che i dati registrati vengano manualmente cancellati durante o dopo il volo in caso di incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica;

11)

è il responsabile della decisione finale di accettare o meno un velivolo con anomalie consentite dalle CDL o MEL;

12)

si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata.

g)

il comandante effettua, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti.

OPS 1.090

Autorità del comandante

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscano a tutti i legittimi ordini dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.

OPS 1.095

Autorizzazione al rullaggio di un velivolo

L'operatore prende tutte le iniziative ragionevoli per garantire che un velivolo di cui è responsabile non rulli nell'area di movimento di un aeroporto ad opera di una persona diversa dal membro dell'equipaggio di condotta a meno che tale persona, seduta ai comandi:

1)

sia stata debitamente autorizzata dall'operatore o da un agente designato e sia competente a:

i)

rullare il velivolo;

ii)

utilizzare il radiotelefono; e

2)

abbia ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell'aeroporto, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo, alla fraseologia e alle procedure e sia in grado di conformarsi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo all'aeroporto.

OPS 1.100

Ammissione in cabina di pilotaggio

a)

L'operatore deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, sia ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:

1)

un membro dell'equipaggio in servizio operativo;

2)

un rappresentante dell'Autorità responsabile delle certificazioni, licenze o ispezioni se il suo accesso é necessario per lo svolgimento dei propri compiti ufficiali;

3)

autorizzata e trasportata conformemente alle istruzioni del Manuale delle operazioni.

b)

Il comandante assicura che:

1)

per motivi di sicurezza, l'ammissione in cabina di pilotaggio non distragga e/o interferisca con le operazioni di volo;

2)

tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio siano rese familiari con le relative procedure di sicurezza.

c)

Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio.

OPS 1.105

Trasporto non autorizzato

L'operatore adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduca di nascosto o introduca di nascosto merce a bordo di un velivolo.

OPS 1.110

Dispositivi elettronici portatili

L'operatore non permette a nessuna persona di usare dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usi, a bordo di un velivolo, tali dispositivi.

OPS 1.115

Alcolici, droghe e farmaci

L'operatore non permette a nessuna persona, e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o sia a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

OPS 1.120

Pericoli per la sicurezza

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca in maniera avventata o negligente o ometta di agire

1)

in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo;

2)

in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose.

OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

a)

L'operatore assicura che su ogni volo siano presenti i seguenti documenti o copie di essi:

1)

il Certificato di immatricolazione

2)

il Certificato di navigabilità;

3)

l'originale o una copia del Certificato acustico (se applicabile), compresa una traduzione in lingua inglese, fornita dall'Autorità responsabile del rilascio di tale certificato;

4)

l'originale o una copia del Certificato di Operatore Aereo;

5)

la Licenza di stazione radio; e

6)

l'originale o una copia della Nota di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

b)

Ogni membro d'equipaggio di condotta porta con sé, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo.

OPS 1.130

Manuali obbligatori a bordo

L'operatore assicura che:

1)

le parti in corso di validità del Manuale delle operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio siano presenti su ogni volo;

2)

le parti del Manuale delle operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo;

3)

il Manuale di volo del velivolo in corso di validità sia presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale delle operazioni prescritto nella norma OPS 1.1045, appendice 1, parte B contenga le pertinenti informazioni per quel velivolo.

OPS 1.135

Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo

a)

L'operatore assicura che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle norme OPS 1.125 e 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:

1)

Piano di volo operativo contenente almeno le informazioni prescritte dalla norma OPS 1.1060;

2)

Quaderno tecnico di bordo del velivolo contenente almeno le informazioni prescritte dalla parte M, norma M.A. 306;

3)

dettagli del piano di volo ATS compilato;

4)

appropriata documentazione NOTAM/AIS;

5)

appropriate informazioni meteorologiche;

6)

documentazione relativa alla massa e al bilanciamento come specificato nel capo J;

7)

notifica di speciali categorie di passeggeri, ad esempio personale addetto al servizio di sicurezza, se non considerato parte dell'equipaggio, persone disabili, passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia;

8)

notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, con le relative informazioni scritte per il comandante come prescritto nella norma OPS 1.1215, lettera d);

9)

mappe e carte aggiornate e documenti collegati come prescritto dalla norma OPS 1.290, lettera b), punto 7;

10)

ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo, ad esempio il manifesto di carico o la lista dei passeggeri ecc.;

11)

moduli per effettuare le notifiche richieste dall'Autorità e dall'operatore.

b)

l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nella precedente lettera a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, fruibilità e affidabilità.

OPS 1.140

Informazioni da trattenere a terra

a)

L'operatore assicura che:

almeno per la durata di ogni volo o serie di voli:

i)

siano conservate a terra le informazioni riguardanti il volo e quelle appropriate al tipo di operazione;

ii)

le informazioni siano conservate fino a quando non siano state duplicate nel luogo nel quale saranno archiviate, conformemente alla norma OPS 1.1065;

iii)

le stesse informazioni siano trasportate sul velivolo in un contenitore resistente al fuoco.

b)

Le informazioni di cui alla precedente lettera a) includono:

1)

una copia del Piano di volo operativo, se del caso;

2)

copie della parte pertinente del Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

3)

documentazione NOTAM specifica per la rotta, se specificamente pubblicata dall'operatore;

4)

documentazione relativa alla massa e al bilanciamento, se richiesta (cfr. norma OPS 1.625);

5)

notifiche di carichi speciali.

OPS 1.145

Ispezioni in volo

L'operatore assicura che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità sia concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a suo giudizio, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.

OPS 1.150

Ispezione di documentazione e registrazioni

a)

L'operatore:

1)

permette, ad ogni persona autorizzata dall'Autorità, l'accesso ad ogni documento e alle registrazioni relativi alle operazioni di volo e di manutenzione;

2)

su richiesta dell'Autorità esibisce, entro un ragionevole periodo di tempo, tutti i suddetti documenti e registrazioni.

b)

Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante consegna a tale persona la documentazione che deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo.

OPS 1.155

Conservazione della documentazione

L'operatore assicura che:

1)

ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, sia effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'operatore del velivolo; e

2)

qualora un membro dell'equipaggio cambi operatore, la documentazione che lo riguarda in termini di registrazioni di tempo di volo, tempo di servizio e periodi di riposo sia messa a disposizione del nuovo operatore.

OPS 1.160

Conservazione, consegna e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo

a)

Conservazione delle registrazioni

1)

A seguito di un incidente, l'operatore di un velivolo sul quale è installato un registratore di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

2)

A meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte dell'Autorità, a seguito di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore dei dati di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'inconveniente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

3)

Inoltre, quando l'Autorità lo richiede, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo conserva le registrazioni originali per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

4)

Nel caso in cui un registratore dei dati di volo sia obbligatorio a bordo di un velivolo, l'operatore del velivolo:

i)

conserva le registrazioni per il periodo di tempo operativo specificato dalle norme OPS 1.715, 1.720 e 1.725, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori dei dati di volo, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un'ora delle registrazioni più vecchie al momento della prova; e

ii)

tiene un documento contenente le informazioni necessarie per estrarre e convertire i dati registrati in supporti di indagine tecnica.

b)

Consegna delle registrazioni

L'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo consegna, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, tutte le registrazioni disponibili o conservate fatte da un registratore di volo.

c)

Uso delle registrazioni

1)

Le registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio non possono essere utilizzate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati.

2)

Le registrazioni del registratore dei dati di volo non possono essere usate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo i casi in cui tali registrazioni sono:

i)

utilizzate dall'operatore unicamente per questioni di aeronavigabilità o di manutenzione; o

ii)

rese anonime; o

iii)

divulgate in condizioni di riservatezza.

OPS 1.165

Noleggio

a)

Terminologia

I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato:

1)

Dry lease (noleggio a scafo nudo) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario.

2)

Wet lease (noleggio con equipaggio) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore.

b)

Noleggio (leasing) di velivoli fra operatori comunitari

1)

Wet lease-out. L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro operatore comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio della licenza ai vettori aerei (1) e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

2)

Tutti i noleggi eccetto il wet lease-out

i)

Ad eccezione del caso contemplato nella precedente lettera b), punto 1), l'operatore comunitario che utilizza un velivolo di un altro operatore comunitario o che fornisce un velivolo ad un altro operatore comunitario deve ottenere l'approvazione preventiva della propria Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii)

Gli elementi del contratto di noleggio che sono approvati dall'Autorità, ad eccezione dei contratti di noleggio che riguardano un velivolo con equipaggio completo e non prevedono alcun trasferimento di funzioni e responsabilità, devono essere considerati tutti, per quanto riguarda il velivolo noleggiato, come modifiche del COA nell'ambito del quale saranno compiuti i voli.

c)

Noleggio (leasing) di velivoli tra un operatore comunitario e un soggetto che non sia un altro operatore comunitario

1)

Dry lease-in (presa a noleggio a scafo nudo)

i)

Un operatore comunitario non prende a noleggio a scafo nudo un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii)

L'operatore comunitario assicura che, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio a scafo nudo, tutte le differenze rispetto ai requisiti di cui ai capitoli K, L e/o alla norma OPS 1.005, lettera b) sono notificate all'Autorità e da questa accettate.

2)

Wet lease-in (presa a noleggio con equipaggio)

i)

Un operatore comunitario non prende a noleggio con equipaggio un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità.

ii)

L'operatore comunitario, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio con equipaggio, assicura che:

A)

le norme di sicurezza del locatore relative alla manutenzione e all'impiego siano equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento;

B)

il locatore è un operatore titolare di COA emesso da uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago;

C)

il velivolo ha un Certificato di navigabilità standard rilasciato conformemente all'allegato 8 dell'ICAO. I Certificati di navigabilità standard rilasciati da uno Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21; e

D)

sono rispettati tutti i requisiti resi applicabili dall'Autorità del locatario.

3)

Dry lease-out (cessione a noleggio a scafo nudo)

Un operatore comunitario può dare a noleggio a scafo nudo un velivolo per trasporto aereo commerciale a qualsiasi operatore di uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

A)

l'Autorità ha esentato l'operatore dai requisiti pertinenti della norma OPS 1 e, dopo che l'Autorità di regolamentazione straniera abbia accettato per iscritto di essere responsabile del controllo della manutenzione e dell'impiego operativo del(i) velivolo(i), ha tolto il velivolo dal suo COA; e

B)

il velivolo è mantenuto conformemente ad un programma di manutenzione approvato.

4)

Wet lease-out (cessione a noleggio con equipaggio)

L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro soggetto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a)

Operazioni dei velivoli con prestazioni di classe B

a)

Terminologia

1)

Operazioni da A ad A — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati nel medesimo luogo.

2)

Operazioni da A a B — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati in luoghi diversi.

3)

Notte — le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile o altro periodo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, così come previsto dalla competente Autorità;

b)

Le operazioni alle quali è applicabile la presente appendice possono essere condotte in conformità alle attenuazioni dei requisiti esposte qui di seguito.

1)

OPS 1.035 Sistema di qualità: nel caso di un operatore molto piccolo, l'incarico di responsabile della qualità (Quality Manager) può essere ricoperto da un responsabile (Post Holder) designato se si ricorre a auditor esterni. Ciò vale anche quando il dirigente responsabile (Accountable Manager) ricopre uno o più incarichi (posts).

2)

A disposizione

3)

OPS 1.075 Modalità per il trasporto di persone: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

4)

OPS 1.100 Accesso alla cabina di pilotaggio:

i)

l'operatore deve stabilire norme per il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio.

ii)

Il comandante deve assicurare che:

A)

il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio non causi distrazione e/o non interferisca con le operazioni di volo; e

B)

il passeggero che occupa un posto di pilotaggio sia reso familiare con le pertinenti restrizioni e procedure di sicurezza.

5)

OPS 1.105 Trasporto non autorizzato: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

6)

OPS 1.135 Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo:

i)

Per le operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore non sono obbligatori a bordo i seguenti documenti:

A)

Piano di volo operativo;

B)

Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

C)

NOTAM/AIS, informazioni relative al volo;

D)

informazioni metereologiche;

E)

notifica di speciali categorie di passeggeri, ecc., e

F)

notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, ecc.

ii)

Per le operazioni VFR di giorno da A a B dei velivoli monomotore non è obbligatoria a bordo la notifica di speciali categorie di passeggeri di cui alla norma OPS 1.135, lettera a), punto 7.

iii)

Per le operazioni VFR di giorno da A a B, il Piano di volo operativo può essere in forma semplificata e deve soddisfare le esigenze del tipo di operazioni.

7)

OPS 1.215 Uso del servizio del traffico aereo: per le operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore, il contatto non obbligatorio con gli ATS è mantenuto per la durata appropriata alla natura delle operazioni. I servizi di ricerca e soccorso devono essere assicurati in conformità della norma OPS 1.300.

8)

OPS 1.225 Minimi operativi di aeroporto: per le operazioni VFR, i minimi operativi VFR standard copriranno generalmente tale requisito. Se necessario, l'operatore specifica requisiti aggiuntivi tenendo conto di fattori quali la copertura radio, l'orografia del terreno, la natura dei siti di decollo e atterraggio, le condizioni di volo e la capacità ATS.

9)

OPS 1.235 Procedura antirumore: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

10)

OPS 1.240 Rotte e aree di operazioni:

la lettera a), punto 1, non si applica alle operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore.

11)

OPS 1.250 Determinazione delle altitudini minime di volo:

per le operazioni VFR di giorno, tale norma si applica come descritto qui di seguito. L'operatore garantisce che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali è possibile mantenere la separazione minima di sicurezza dal suolo e tiene conto di fattori quali la temperatura, l'orografia del terreno, le condizioni metereologiche sfavorevoli (ad esempio, turbolenza forte e correnti d'aria discendenti, correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto ai valori standard).

12)

OPS 1.255 Rifornimento di combustibile:

i)

per i voli da A ad A — L'operatore specifica la quantità minima di combustibile con cui un volo deve concludersi. Tale riserva finale minima di combustibile non deve essere inferiore alla quantità necessaria per volare per un periodo di tempo di 45 minuti.

ii)

Per i voli da A a B — L'operatore garantisce che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

A)

il combustibile per il rullaggio (taxi fuel) — Combustibile consumato prima del decollo, se significativo;

B)

il combustibile per il volo (trip fuel) — Combustibile consumato dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione; e

C)

il combustibile di riserva (reserve fuel) — Comprendente:

1)

il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel) —

Combustibile non inferiore al 5 % del combustibile previsto per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione o, in caso di ripianificazione in volo, al 5 % del combustibile necessario per la continuazione del volo; e

2)

il combustibile di riserva finale (final reserve fuel) —

Combustibile necessario per prolungare il volo di altri 45 minuti (motori alternativi) o 30 minuti (motori a turbina);

D)

il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) —

Combustibile necessario per raggiungere l'aeroporto alternato alla destinazione, via quello di destinazione, qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione;

E)

il combustibile extra (extra fuel) —

Combustibile che il comandante può richiedere in aggiunta a quello di cui alle lettere da A) a D).

13)

OPS 1.265 Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia: per le operazioni VFR dei velivoli monomotore e qualora non sia previsto il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, l'operatore non è obbligato a definire le procedure per il trasporto di tali tipologie di passeggeri.

14)

OPS 1.280 Sistemazione dei passeggeri: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

15)

OPS 1.285 Informazioni ai passeggeri: la dimostrazione e le informazioni sono fornite in modo appropriato al tipo di operazioni. Nelle operazioni con un solo pilota non possono essere assegnati a quest'ultimo compiti che lo distraggano dalle sue funzioni a bordo.

16)

OPS 1.290 Preparazione del volo:

i)

Piano di volo operativo per le operazioni da A ad A — Non richiesto

ii)

Operazioni VFR di giorno da A a B — L'operatore assicura che per ogni volo sia compilato un Piano di volo operativo in forma semplificata, pertinente al tipo di operazioni.

17)

OPS 1.295 Scelta degli aeroporti:

non si applica alle operazioni VFR. Le istruzioni necessarie per l'uso degli aeroporti e dei siti di decollo e atterraggio devono essere formulate in riferimento alla norma OPS 1.220.

18)

OPS 1.310 Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro:

per le operazioni VFR, le istruzioni in materia sono obbligatorie solo quando sono effettuate operazioni con due piloti.

19)

OPS 1.375 Gestione del combustibile in volo:

l'appendice 1 alla norma OPS 1.375 non si applica alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

20)

OPS 1.405 Inizio e continuazione di un avvicinamento:

non si applica alle operazioni VFR.

21)

OPS 1.410 Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista:

non si applica alle operazioni VFR.

22)

OPS da 1.430 a 1.460, appendici incluse:

non si applicano alle operazioni VFR.

23)

OPS 1.530 Decollo:

i)

la lettera a) si applica con l'aggiunta seguente. L'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata. Le lettere b) e c) si applicano con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo relativi a procedure speciali, presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata.

ii)

L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A)

il tipo di velivolo;

B)

il tipo di operazioni;

C)

l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D)

le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E)

le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F)

che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2005.

iii)

L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

24)

OPS 1.535 Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore:

i)

la lettera a), punti 3, 4 e 5, la lettera b), punto 2, la lettera c), punti 1 e 2 e l'appendice non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno.

ii)

Per le operazioni IFR o VFR di giorno, le lettere b) e c) si applicano con le variazioni seguenti.

A)

La guida visiva di direzione è considerata disponibile quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

B)

La larghezza massima del corridoio richiesta è di 300 m quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

25)

OPS 1.545Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato:

i)

La norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con il Manuale di volo del velivolo, relativo a procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

ii)

L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A)

il tipo di velivolo;

B)

il tipo di operazioni;

C)

l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D)

le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E)

le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F)

che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2005.

iii)

Le operazioni devono essere accettate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

26)

OPS 1.550 Atterraggio — Pista asciutta:

i)

la norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo, relativi alle procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

ii)

L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A)

il tipo di velivolo;

B)

il tipo di operazioni;

C)

l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D)

le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E)

le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F)

che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato anteriormente al 1o gennaio 2005.

iii)

L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

27)

A disposizione

28)

OPS 1.650 Operazioni VFR di giorno:

La norma OPS 1.650 si applica con la seguente aggiunta. L'Autorità può esentare dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere da f) a i) i velivoli monomotore con certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 22 maggio 1995, qualora il rispetto dei suddetti requisiti richieda un adeguamento.

29)

Parte M, norma M.A.704, Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

30)

Parte M, norma M.A.306, Quaderno tecnico di bordo del velivolo.

L'Autorità può approvare una versione semplificata del Quaderno tecnico di bordo del velivolo, pertinente al tipo di operazioni condotte.

31)

OPS 1.940 Composizione dell'equipaggio di condotta.

La lettera a), punti 2 e 4 e la lettera b) non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno; la lettera a), punto 4 deve tuttavia essere applicata integralmente quando la norma OPS 1 richiede 2 piloti.

32)

OPS 1.945 Addestramento di conversione e controllo:

i)

lettera a), punto 7 — Il volo di linea sotto supervisione (LIFUS) può essere condotto su qualsiasi velivolo nell'ambito della classe applicabile. La durata del volo di linea sotto supervisione (LIFUS)richiesta dipende dalla complessità delle operazioni da effettuare.

ii)

Lettera a), punto 8: non richiesta.

33)

OPS 1.955 Nomina a comandante

La lettera a) si applica come descritto qui di seguito. L'Autorità può accettare un corso comando abbreviato in relazione al tipo di operazioni condotte.

34)

OPS 1.960 Comandanti con Licenza di pilota commerciale

La lettera a), punto 1, i) non è applicabile alle operazioni VFR di giorno.

35)

OPS 1.965 Addestramento e controlli periodici

i)

La lettera a), punto 1 si applica alle operazioni VFR di giorno così come descritto qui di seguito. Ogni addestramento e controllo è pertinente al tipo di operazioni e classe del velivolo su cui operano i membri dell'equipaggio di condotta, tenuto debitamente conto dell'eventuale equipaggiamento specializzato utilizzato.

ii)

La lettera a), punto 3, ii) si applica come segue. L'addestramento nel velivolo può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per classe (Class Rating Examiner — CRE), un esaminatore di volo (Flight Examiner — FE) o un esaminatore di abilitazione per tipo (Type Rating Examiner — TRE).

iii)

La lettera a), punto 4, i) si applica come segue. Il controllo di professionalità da parte dell'operatore può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per tipo (TRE), un esaminatore di abilitazione per classe (CRE) oppure da un comandante adeguatamente qualificato designato dall'operatore e accettabile per l'Autorità, addestrato in materia di gestione delle risorse dell'equipaggio (Crew Resource Management — CRM) e nella valutazione delle capacità sotto il profilo di CRM.

iv)

La lettera b), punto 2, è applicabile alle operazioni VFR di giorno come segue. Nei casi in cui le operazioni siano condotte durante stagioni inferiori a 8 mesi consecutivi, è sufficiente un solo controllo di professionalità da parte dell'operatore (operator proficiency check). Tale controllo di professionalità deve essere effettuato prima di avviare le operazioni di trasporto aereo commerciale.

36)

OPS 1.968 Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio:

L'appendice 1 non è applicabile alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

37)

OPS 1.975 Qualificazione di rotta e di aeroporto

i)

Per le operazioni VFR di giorno, le lettere b), c) e d) non sono applicabili, salvo che l'operatore garantisca, nei casi in cui è richiesta un'approvazione speciale dello Stato di ubicazione dell'aeroporto, l'osservanza delle prescrizioni associate;

ii)

per le operazioni IFR o VFR di notte, in alternativa alle lettere b), c) e d), la qualificazione di rotta e di aeroporto può essere rinnovata come segue.

A)

Eccetto per le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi, mediante il completamento di almeno 10 tratte nella zona delle operazioni durante i precedenti 12 mesi oltre all'eventuale autoinformazione (self briefing) richiesta.

B)

Le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi possono essere effettuate solo se:

1)

il comandante è stato qualificato all'aeroporto nei precedenti 36 mesi mediante ricognizione quale membro operativo dell'equipaggio di condotta oppure quale osservatore;

2)

l'avvicinamento è effettuato in VMC dalla prevista altitudine minima di settore, e

3)

prima del volo è stata effettuata un'adeguata autoinformazione.

38)

OPS 1.980 Operazioni su più di un tipo o variante

i)

Non si applica se le operazioni sono limitate alle classi di velivoli a motore alternativo in VFR diurno con un solo pilota.

ii)

Per le operazioni IFR e VFR di notte, il requisito di cui all'appendice 1 alla norma OPS 1.980, lettera d), punto 2, i), relativo all'obbligo di avere al proprio attivo 500 ore sul pertinente posto di pilotaggio prima di applicare i benefici derivanti dalla trascrizione di due abilitazioni sulla licenza, è ridotto a 100 ore o tratte se una delle abilitazioni è correlata ad una classe. Prima di essere assegnato alle funzioni di comandante, il pilota deve completare un volo di controllo.

39)

OPS 1.981 Impiego di elicotteri ed aerei:

La lettera a), punto 1, non è applicabile se le operazioni sono limitate a classi di velivoli a motore alternativo con un solo pilota.

40)

A disposizione

41)

OPS 1.1060 Piano di volo operativo

Non richiesto per le operazioni VFR di giorno da A ad A. Per le operazioni VFR di giorno da A a B la norma è applicabile, ma il Piano di volo può essere in forma semplificata in relazione al tipo di operazioni condotte (cfr. norma OPS 1.135).

42)

OPS 1.1070 Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

43)

OPS 1.1071 Quaderno tecnico di bordo del velivolo

Applicabile come indicato nella parte M, norma M.A.306.

44)

A disposizione

45)

A disposizione

46)

OPS 1.1240 Programmi di addestramento

I programmi di addestramento sono adattati al tipo di operazioni effettuate. Per le operazioni VFR può essere bene accetto un programma autodidattico di addestramento.

47)

OPS 1.1250 Lista di controllo della procedura di ricerca nel velivolo

Non si applica alle operazioni VFR di giorno.

Appendice 1 alla norma OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

Cfr. norma OPS 1.125

In caso di perdita o furto dei documenti specificati nella norma OPS 1.125, le operazioni possono proseguire finché il velivolo non raggiunga la base o il luogo in cui può essere fornita una documentazione sostitutiva.

CAPO C

CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'OPERATORE

OPS 1.175

Certificato di operatore aereo — Regole generali

Nota 1: l'appendice 1 alla presente norma specifica il contenuto e le condizioni del COA.

Nota 2: l'appendice 2 alla presente norma specifica i requisiti in materia di gestione e organizzazione.

a)

L'operatore non utilizza un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in base e in conformità ai termini e alle condizioni di un certificato di operatore aereo (COA).

b)

Il richiedente di un COA o di una modifica del COA permette all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle operazioni proposte.

c)

Il richiedente di un COA deve:

1)

non essere in possesso di un COA rilasciato da un'altra Autorità, salvo accordo specifico delle Autorità interessate;

2)

avere la sede principale di attività e, se del caso, la sede sociale nello Stato responsabile del rilascio del COA;

3)

dimostrare all'Autorità di essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni.

d)

Se l'operatore è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, vengono adottate misure atte a garantire una adeguata sorveglianza ai fini della sicurezza.

e)

L'operatore permette all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e assicura, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutte le imprese di manutenzione certificate parte 145 collegate, al fine di determinare la continua conformità alla norma OPS 1.

f)

Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'operatore possa continuare ad operare in condizioni di sicurezza.

g)

L'operatore deve dimostrare all'Autorità che:

1)

la sua organizzazione e gestione sono adeguate e corrispondono effettivamente alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni; e

2)

sono state definite procedure per la supervisione delle operazioni.

h)

L'operatore deve avere nominato un dirigente responsabile accettabile per l'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate alle operazioni e alla manutenzione possono essere finanziate e condotte secondo le norme richieste dall'Autorità.

i)

L'operatore deve avere nominato dei responsabili (Post Holders), accettabili per l'Autorità, incaricati della gestione e supervisione dei seguenti settori::

1)

le operazioni di volo;

2)

il sistema di manutenzione;

3)

l'addestramento degli equipaggi; e

4)

le operazioni di terra.

(j)

Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile per l'Autorità tuttavia, per gli operatori che impiegano 21 o più persone a tempo pieno, sono necessarie almeno due persone per ricoprire i quattro settori di responsabilità.

(k)

Per gli operatori che impiegano fino a 20 dipendenti a tempo pieno, uno o più incarichi possono essere ricoperti, se accettabile per l'Autorità, dal dirigente responsabile.

l)

L'operatore deve assicurare che ogni volo sia compiuto conformemente alle istruzioni contenute nel Manuale delle operazioni.

m)

L'operatore deve predisporre adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli.

n)

L'operatore deve assicurare che l'equipaggiamento dei propri velivoli e le qualifiche dei propri equipaggi siano tali da rispondere alle esigenze relative all'area e al tipo di operazioni.

o)

L'operatore deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente alla parte M, per tutti i velivoli impiegati in accordo al proprio COA.

p)

L'operatore deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle operazioni conformemente al disposto capo P, nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni.

q)

L'operatore deve predisporre nella base principale delle operazioni mezzi di assistenza operativa adeguati all'area e al tipo di operazioni.

OPS 1.180

Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA

a)

L'operatore non può ottenere un COA o una modifica del COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

i velivoli impiegati hanno un certificato di navigabilità standard rilasciato da uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). I certificati di navigabilità standard rilasciati da un Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21;

2)

il sistema di manutenzione è stato approvato dall'Autorità in conformità della parte M, capo G, e

3)

l'operatore ha dimostrato all'Autorità di essere in grado di:

i)

stabilire e mantenere un'adeguata organizzazione;

ii)

stabilire e mantenere un Sistema di qualità conformemente alla norma OPS 1.035;

iii)

riapplicare i programmi di addestramento richiesti;

iv)

soddisfare i requisiti di manutenzione compatibili con la tipologia e l'ampiezza delle operazioni specificate, ivi compresi gli elementi pertinenti previsti nella norma OPS 1.175, lettere da g) a o), e

v)

soddisfare i requisiti della norma OPS 1.175.

b)

In deroga alle disposizioni della norma OPS 1.185, lettera f), l'operatore deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi della norma OPS 1.185, lettera a).

c)

Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui alla lettera a) della presente norma siano soddisfatti, può richiedere l'effettuazione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.185

Requisiti amministrativi

a)

L'operatore assicura che le seguenti informazioni siano incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:

1)

il nome ufficiale e la ragione sociale, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;

2)

la descrizione delle operazioni proposte;

3)

la descrizione dell'organizzazione;

4)

il nome del dirigente responsabile (Accountable Manager);

5)

i nomi dei principali responsabili (Post Holders), in particolare quelli incaricati delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, dell'addestramento degli equipaggi e delle operazioni di terra, con le loro qualifiche professionali ed esperienze; e

(6)

il Manuale delle operazioni.

b)

Per quanto riguarda specificamente il sistema di manutenzione dell'operatore, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare, devono essere incluse le seguenti informazioni:

1)

la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'operatore;

2)

il programma o i programmi di manutenzione dei velivoli dell'operatore;

3)

il Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

4)

se del caso, le specifiche tecniche del contratto o dei contratti di manutenzione conclusi tra l'operatore ed un'impresa di manutenzione approvata parte 145;

5)

il numero di velivoli.

c)

La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data.

d)

La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, o come diversamente concordato.

e)

La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, o come diversamente concordato.

f)

Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso.

Appendice 1 alla norma OPS 1.175

Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo

Il COA specifica:

a)

il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore;

b)

la data di rilascio e il periodo di validità;

c)

il tipo di operazioni autorizzate;

d)

il tipo o i tipi di velivoli autorizzati all'impiego;

e)

le marche di immatricolazione del velivolo o dei velivoli autorizzati; tuttavia gli operatori possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati nell'ambito del proprio COA;

f)

le aree di operazioni autorizzate;

g)

le limitazioni specifiche; e

h)

le autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:

CAT II/CAT III (compresi i minimi autorizzati)

(MNPS) Specifiche delle prestazioni minime di navigazione

(ETOPS) Impiego di velivoli bimotore in operazioni di lungo raggio

(RNAV) Navigazione d'area

(RVSM) Minimi di separazione verticale ridotti

Trasporto di merci pericolose

Autorizzazione ad impartire all'equipaggio di cabina la formazione iniziale in materia di sicurezza e, se applicabile, a rilasciare l'attestato di cui al capo O per gli operatori che impartiscono tale formazione direttamente o indirettamente.

Appendice 2 alla norma OPS 1.175

Gestione e organizzazione di un titolare di COA

a)

Generalità

L'operatore deve disporre di una struttura di gestione ben organizzata ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni di volo. I responsabili (Post Holders) designati devono possedere competenza manageriale e adeguate qualifiche tecniche e operative in materia di aviazione.

b)

Responsabili (Post Holders) designati

1)

Nel Manuale delle operazioni devono essere inclusi i nomi dei responsabili insieme con una descrizione dei rispettivi compiti e responsabilità e l'Autorità deve essere informata per iscritto di ogni cambiamento che si intende effettuare o che si effettua sia nelle nomine che nei compiti.

2)

L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità della supervisione in assenza dei responsabili.

3)

Una persona nominata designata quale responsabile dal titolare di un COA non può essere designata quale responsabile dal titolare di un altro COA, a meno che ciò non sia accettabile per le Autorità interessate.

4)

Le persone designate quali responsabili devono avere un contratto di lavoro per un numero di ore sufficienti a svolgere i compiti di gestione legati alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni.

c)

Adeguatezza e supervisione del personale

(1)

Membri d'equipaggio. L'operatore deve impiegare un numero di equipaggi di condotta e di cabina sufficiente per le operazioni pianificate, addestrati e controllati conformemente alle disposizioni dei capitoli N e O, rispettivamente.

(2)

Personale di terra

i)

L'entità numerica del personale di terra dipende dalla natura e dalle dimensioni delle operazioni. Il settore delle operazioni e quello dei servizi a terra, in particolare, devono essere dotati di personale addestrato e che abbia una profonda consapevolezza e una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità all'interno dell'organismo.

ii)

L'operatore che dà alcuni servizi in appalto ad altre imprese rimane responsabile del mantenimento degli standard appropriati. In tali casi, ad uno dei responsabili deve essere dato il compito di assicurarsi che tutti i subappaltatori rispettino gli standard richiesti.

(3)

Supervisione

i)

Il numero di supervisori da nominare dipende dalla struttura dell'operatore e dal numero dei dipendenti.

ii)

I compiti e le responsabilità dei supervisori devono essere chiaramente definiti ed ogni impegno di volo deve essere pianificato in modo che essi possano delegare le proprie responsabilità in materia di supervisione.

iii)

La supervisione dei membri d'equipaggio e del personale di terra deve essere svolta da persone in possesso di esperienza e qualità personali tali da garantire il rispetto delle norme specificate nel Manuale delle operazioni.

d)

Infrastrutture

1)

L'operatore deve assicurare che in ogni base delle operazioni vi sia spazio sufficiente per lo svolgimento del lavoro del personale addetto alla sicurezza delle operazioni di volo. È necessario tenere conto delle necessità del personale di terra, degli addetti al controllo delle operazioni, all'archiviazione ed esibizione delle registrazioni essenziali e dei documenti relativi alla pianificazione dei voli da parte degli equipaggi.

2)

Gli uffici devono essere dotati di sistemi e servizi in grado di distribuire a chi ne ha necessità, senza ritardo, le istruzioni operative e altri tipi di informazioni.

e)

Documentazione

L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla preparazione dei manuali, degli emendamenti e di altra documentazione.

CAPO D

PROCEDURE OPERATIVE

OPS 1.195

Controllo delle operazioni

L'operatore:

a)

stabilisce e mantiene il metodo per l'esercizio del controllo delle operazioni approvato dall'Autorità.

b)

esercita il controllo delle operazioni su tutti i voli compiuti conformemente al proprio COA.

OPS 1.200

Manuale delle operazioni

L'operatore prepara il Manuale delle operazioni, conforme al capo P, ad uso e guida del personale addetto alle operazioni.

OPS 1.205

Competenza del personale addetto alle operazioni

L'operatore assicura che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un'adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.

OPS 1.210

Criteri per stabilire le procedure

a)

L'operatore stabilisce, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni relative ai compiti del personale di terra e dei membri d'equipaggio per tutti i tipi di operazioni a terra ed in volo.

b)

L'operatore stabilisce un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d'equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, non normali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative riportate nel Manuale delle operazioni.

c)

Durante le fasi critiche del volo, l'operatore non richiede ai membri d'equipaggio di eseguire alcuna attività se non quelle relative alla condotta in sicurezza del velivolo.

OPS 1.215

Uso dei servizi del traffico aereo

L'operatore assicura che, ogniqualvolta disponibili, i servizi del traffico aereo siano utilizzati per tutti i voli.

OPS 1.216

Istruzioni operative in volo

L'operatore assicura che le istruzioni operative in volo da lui impartite e tali da comportare una modifica del piano di volo ATS siano, ove possibile, coordinate con l'appropriata unità dei servizi del traffico aereo prima di essere trasmesse al velivolo.

OPS 1.220

Autorizzazione all'uso di aeroporti

L'operatore autorizza esclusivamente l'uso di aeroporti che siano adeguati ali) tipoi) di velivolo e di operazioni interessate.

OPS 1.225

Minimi operativi di aeroporto

a)

L'operatore specifica i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della norma OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternato il cui uso è autorizzato in conformità della norma OPS 1.220.

b)

Ogni eventuale maggiorazione prescritta dall'Autorità deve essere aggiunta ai minimi stabiliti conformemente alla precedente lettera a).

c)

Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:

1)

sono operative le installazioni al suolo necessarie all'esecuzione della procedura come riportato sulle cartine;

2)

sono operativi i sistemi a bordo del velivolo necessari per l'avvicinamento;

3)

sono rispettate le necessarie norme relative alle prestazioni del velivolo;

4)

l'equipaggio è qualificato per quel tipo di operazioni.

OPS 1.230

Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento

a)

L'operatore assicura che siano utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

b)

In deroga al disposto della precedente lettera a), un comandante può accettare un'autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L'avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita.

c)

Possono essere applicate dall'operatore procedure diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) solo a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall'Autorità.

OPS 1.235

Procedure antirumore

a)

L'operatore stabilisce procedure operative antirumore per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611).

b)

Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'operatore per un dato tipo di velivolo dovrebbero essere le stesse per tutti gli aeroporti.

OPS 1.240

Rotte e aree delle operazioni

a)

L'operatore assicura che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:

1)

le installazioni ed i servizi a terra provvisti, inclusi i servizi meteorologici, sono adeguati alle operazioni previste;

2)

le prestazioni del velivolo che si intende impiegare sono tali da rispettare i requisiti relativi alle altitudini minime di volo;

3)

gli equipaggiamenti del velivolo che si intende impiegare soddisfano i requisiti minimi relativi alle operazioni previste;

4)

sono disponibili mappe e carte appropriate (cfr. norma OPS 1.135, lettera a), punto 9));

5)

se si utilizzano velivoli bimotore, sono disponibili aeroporti adeguati entro i limiti di tempo/distanza previsti nella norma OPS 1.245;

(6)

se si utilizzano velivoli monomotore, sono disponibili aree che permettono di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.

b)

L'operatore assicura che le operazioni siano condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree delle operazioni imposte dall'Autorità.

OPS 1.241

Operazioni in uno spazio aereo definito con separazioni verticali minime ridotte (RVSM)

L'operatore non impiega un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, si applica una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche la norma OPS 1.872.)

OPS 1.243

Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione

L'operatore non impiega un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme di prestazioni minime di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione MNPS/RNP/RNAV). (Vedi anche la norma OPS 1.865, lettera c), punto 2) e la norma OPS 1.870.)

OPS 1.245

Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS

a)

Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla norma OPS 1.246, lettera a) (approvazione ETOPS), l'operatore non impiega un velivolo bimotore su una rotta che comprende un punto la cui distanza da un aeroporto adeguato è superiore, nel caso di:

1)

velivoli con prestazioni di classe A aventi:

i)

una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore o uguale a 20; o

ii)

una massa massima al decollo superiore o uguale a 45 360 kg,

alla distanza percorsa dal velivolo in 60 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b);

2)

velivoli con prestazioni di classe A aventi:

i)

una configurazione massima approvata di posti passeggeri minore o uguale a 19; e

ii)

una massa massima al decollo inferiore a 45 360 kg, alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti oppure, se autorizzato dall'Autorità, in un massimo di 180 minuti per i velivoli a turbogetto alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b);

3)

velivoli con prestazioni di classe B o C,

i)

alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b); o

ii)

300 miglia nautiche, a seconda di quale dei due valori è minore.

b)

L'operatore determina una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di velivolo bimotore impiegato, non superiore a VMO, in base all'effettiva velocità aerodinamica (true airspeed) che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:

1)

atmosfera standard (ISA);

2)

volo livellato:

i)

per i velivoli a turbo-reazione:

A)

a FL 170; o

B)

al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda (gross rate) specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

ii)

Per i velivoli ad elica:

A)

a FL 80; o

B)

al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

3)

spinta o potenza massima continuativa sul motore in funzione;

4)

una massa velivolo non inferiore a quella risultante da:

i)

il decollo a livello del mare alla massa massima al decollo; e

ii)

la salita con tutti i motori funzionanti fino all'altitudine ottimale di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise altitude); e

iii)

la crociera con tutti i motori funzionanti alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise speed) a questa altitudine, fino a che il tempo trascorso dopo il decollo sia uguale alla soglia prescritta alla precedente lettera a).

c)

L'operatore assicura che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, siano inclusi nel Manuale delle operazioni:

1)

la velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla precedente lettera b); e

2)

la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alle precedenti lettere a) e b).

Nota: le velocità e le altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.

OPS 1.246

Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)

a)

L'operatore non intraprende operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla norma OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS).

b)

Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'operatore assicura che sia disponibile un aeroporto alternato in rotta ETOPS raggiungibile entro il tempo di dirottamento approvato o entro il tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, a seconda di quale dei due è il più corto. (Vedi anche la norma OPS 1.297, lettera d).)

OPS 1.250

Determinazione delle altitudini minime di volo

a)

L'operatore stabilisce le altitudini minime di volo e definisce i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I.

b)

Ciascun metodo per definire le altitudini minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.

c)

Qualora le altitudini minime di volo stabilite dagli Stati sorvolati siano più alte di quelle stabilite dall'operatore, si applicano i valori più alti.

d)

Per stabilire le altitudini minime di volo, l'operatore considera i seguenti fattori:

1)

la precisione con la quale può essere determinata la posizione del velivolo;

2)

le possibili imprecisioni delle indicazioni degli altimetri utilizzati;

3)

le caratteristiche del terreno (ad esempio cambiamenti improvvisi di elevazione) lungo le rotte o nelle aree dove si conducono le operazioni;

4)

la probabilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli (ad esempio turbolenze forti e correnti d'aria discendenti); e

5)

le possibili imprecisioni delle carte aeronautiche.

e)

Nel soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera d) si tengono in debito conto i seguenti fattori:

1)

le correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto alle condizioni standard;

2)

le richieste dell'ATC;

3)

tutte le eventualità che si possono manifestare lungo la rotta pianificata.

OPS 1.255

Rifornimento di combustibile

a)

L'operatore stabilisce, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, le linee guida per il rifornimento al fine di garantire che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata.

b)

L'operatore assicura che la pianificazione del volo sia basata almeno sui seguenti punti 1) e 2):

1)

le procedure contenute nel Manuale delle operazioni e i dati derivati da:

i)

i dati forniti dal costruttore del velivolo; o

ii)

gli attuali dati specifici del velivolo derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile.

2)

le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

i)

dati realistici sul consumo di combustibile del velivolo;

ii)

masse previste;

iii)

condizioni meteorologiche previste; e

iv)

restrizioni e procedure del servizio del traffico aereo (ATS).

c)

L'operatore assicura che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

1)

il combustibile per il rullaggio (taxi fuel);

2)

il combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel);

3)

il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

i)

il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

ii)

il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

iii)

il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

iv)

il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (ad esempio un volo ETOPS); e

4)

il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

d)

L'operatore assicura che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella pianificata inizialmente, includano:

1)

il combustibile necessario per la continuazione del volo;

2)

il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

i)

il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

ii)

il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

iii)

il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

iv)

il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (ad esempio un volo ETOPS); e

3)

il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

OPS 1.260

Trasporto di persone con mobilità ridotta

a)

L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta.

b)

L'operatore assicura che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:

1)

intralciare i membri dell'equipaggio nello svolgimento dei propri compiti;

2)

ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o

3)

impedire l'evacuazione di emergenza del velivolo.

c)

Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta.

OPS 1.265

Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia

L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.

OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.270)

a)

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro.

b)

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti.

OPS 1.275

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.280

Sistemazione dei passeggeri

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo.

OPS 1.285

Informazioni ai passeggeri

L'operatore assicura che:

a)

Generalità

1)

i passeggeri siano informati verbalmente sulle questioni attinenti alla sicurezza; è consentito fornire tali informazioni, in tutto o in parte, mediante presentazioni audiovisive;

2)

ai passeggeri venga fornita una scheda con le informazioni di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti e delle uscite di emergenza che potrebbero utilizzare;

b)

Prima del decollo

1)

i passeggeri siano informati sui seguenti punti, nei casi in cui è richiesto:

i)

norme sul fumo;

ii)

sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iii)

ubicazione delle uscite di emergenza;

iv)

ubicazione ed utilizzazione dei segnali luminosi sul pavimento indicanti il percorso di evacuazione;

v)

stivaggio del bagaglio a mano;

vi)

restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili; e

vii)

ubicazione e contenuto della scheda con le informazioni di sicurezza; e,

2)

ai passeggeri venga fatta una dimostrazione di quanto segue:

i)

uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, ivi compreso il modo di allacciarle o slacciarle;

ii)

ubicazione e utilizzazione dell'equipaggiamento per l'ossigeno, se richiesto (vedi le norme OPS 1.770 e OPS 1.775). I passeggeri devono anche essere informati sull'obbligo di spegnere sigarette, sigari e pipe in caso di utilizzazione dell'ossigeno; e

iii)

ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (cfr. norma OPS 1.825).

c)

Dopo il decollo

1)

ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

i)

norme sul fumo; e

ii)

l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, inclusi i vantaggi, in termini di sicurezza, di tenere le cinture di sicurezza allacciate quando si è seduti, anche se l'apposito segnale è spento.

d)

Prima dell'atterraggio

1)

ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

i)

norme sul fumo;

ii)

uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza;

iii)

sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iv)

risistemazione del bagaglio a mano; e

v)

restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili.

e)

Dopo l'atterraggio

1)

ai passeggeri sia ricordato quanto segue:

i)

norme sul fumo; e

ii)

uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

f)

In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza.

OPS 1.290

Preparazione del volo

a)

L'operatore assicura che venga compilato il Piano di volo operativo per ogni volo che si intende effettuare.

b)

Il comandante non inizia il volo se non si è assicurato di quanto segue:

1)

il velivolo è idoneo al volo;

2)

il velivolo non è utilizzato in modo non conforme alla lista delle deviazioni di configurazione consentite (CDL);

3)

gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere sono disponibili, conformemente ai capitoli K e L;

4)

gli strumenti e gli equipaggiamenti sono in condizioni di operabilità salvo quanto previsto nella MEL;

5)

le parti del Manuale delle operazioni necessarie per la condotta del volo sono disponibili a bordo;

6)

i documenti, le informazioni addizionali e i moduli richiesti dalle norme OPS 1.125 e OPS 1.135 sono presenti a bordo;

7)

le mappe aggiornate, le carte e la documentazione associata o dati equivalenti, sono disponibili per far fronte alle necessità delle operazioni previste, ivi compresa ogni diversione che si possa ragionevolmente prevedere. Sono incluse le tavole di conversione necessarie a supporto delle operazioni in cui si devono utilizzare altezze, altitudini e livelli di volo espressi in valori metrici;

8)

i servizi e le installazioni a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e adeguati;

9)

per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel Manuale delle operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile, olio ed ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;

10)

il carico è distribuito correttamente e fissato in modo sicuro;

11)

la massa del velivolo, all'inizio della corsa di decollo, è tale che il volo possa essere condotto in conformità delle disposizioni applicabili riportate nei capitoli da F a I;

12)

possono essere rispettate tutte le ulteriori limitazioni operative oltre a quelle previste ai precedenti punti 9 e 11.

OPS 1.295

Scelta degli aeroporti

a)

Per la pianificazione del volo, l'operatore stabilisce le procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla norma OPS 1.220.

b)

L'operatore sceglie e indica sul Piano di volo operativo un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo è ubicato entro:

1)

per velivoli bimotore:

i)

un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo (AFM), in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; o

ii)

il tempo di diversione ETOPS approvato dall'operatore, fatte salve eventuali restrizioni MEL, fino ad un massimo di due ore di volo, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al Manuale di volo del velivolo, in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo, per velivoli ed equipaggi autorizzati ETOPS; o

2)

per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo, in condizioni atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; e

3)

nel caso in cui il Manuale di volo del velivolo non indichi la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continuativa.

c)

L'operatore sceglie almeno un aeroporto alternato alla destinazione per ciascun volo IFR a meno che:

1)

non si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

i)

il tempo di volo previsto, dal decollo all'atterraggio, non eccede le sei ore; e

ii)

a destinazione sono disponibili e agibili due piste separate, e le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo a destinazione, la base delle nubi (ceiling) sarà di almeno 2 000 ft o l'altezza di circuitazione a vista (circling) + 500 ft, a seconda di quale dei due è maggiore, e la visibilità sarà di almeno 5 km;

oppure

2)

l'aeroporto di destinazione non sia isolato e non esista un adeguato aeroporto alternato alla destinazione.

d)

L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:

1)

le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione applicabili; o

2)

non è disponibile nessuna informazione meteorologica.

e)

L'operatore indica nel Piano di volo operativo tutti gli aeroporti alternati richiesti.

OPS 1.297

Minimi di pianificazione per voli IFR

a)

Minimi di pianificazione per aeroporti alternati al decollo. L'operatore non sceglie un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due non indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo su tale aeroporto, le condizioni meteorologiche sullo stesso saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla norma OPS 1.225. La base delle nubi (ceiling) deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo.

b)

Minimi di pianificazione per aeroporti di destinazione e alternati alla destinazione. L'operatore sceglie l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i alla destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione applicabili, come segue:

1)

minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione, eccetto gli aeroporti di destinazione isolati:

i)

RVR/visibilità specificata conformemente alla norma OPS 1.225; e

ii)

per l'avvicinamento non di precisione o per la circuitazione a vista (circling), la base delle nubi è uguale o superiore alla MDH; e

2)

minimi di pianificazione per aeroporto/i alternato/i alla destinazione e aeroporti di destinazione isolati conformi alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Minimi di pianificazione — Aeroporti alternati in rotta e alla destinazione — Aeroporti di destinazione isolati

Tipo di Avvicinamento

Minimi di pianificazione

Cat II e III

Cat I (nota 1)

Cat I

Non precisione (note 1 e 2)

Non precisione

Non precisione (note 1 e 2) più 200 ft/1 000 m

Circuitazione a vista (circling)

Circuitazione a vista (circling) note 2 e 3)

Nota 1:

RVR.

Nota 2:

la base delle nubi deve essere uguale o superiore alla MDH.

Nota 3:

visibilità

c)

Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra.

d)

Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto ed in accordo all'approvazione ETOPS dell'operatore.

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento

Minimi di pianificazione

[RVR/visibilità richiesta e base delle nubi (ceiling), ove applicabile]

Aeroporto con

 

almeno 2 procedure di avvicinamento separate, basate su 2 radio-assistenze separate che servono 2 piste separate

almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 radio-assistenze separate che servono 1 pista

oppure

almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 radio-assistenza che serve 1 pista

Avvicinamento di precisione di Cat II, III (ILS, MLS)

Minimi di avvicinamento di precisione di Cat I

Minimi di avvicinamento non di precisione

Avvicinamento di precisione di Cat I (ILS, MLS)

Minimi di avvicinamento non di precisione

Minimi di circuitazione a vista (circling) o, se non disponibile, minimi di avvicinamento non di precisione più 200ft/1 000m

Avvicinamento non di precisione

I più bassi fra i minimi non di precisione più 200ft/1 000m ed i minimi di circuitazione a vista (circling)

I più alti fra i minimi di circuitazione a vista (circling) e i minimi di avvicinamento non di precisione più 200ft/1 000m

Avvicinamento con circuitazione a vista (circling approach)

Minimi di circuitazione a vista (circling)

OPS 1.300

Presentazione del piano di volo ATS

L'operatore assicura che nessun volo inizi senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.

OPS 1.305

Rifornimento/prelevamento di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.305)

L'operatore assicura che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non venga effettuata nessuna operazione di rifornimento o prelevamento di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili wide-cut (ad esempio Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi due tipi di combustibile. In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e attuabile possibile.

OPS 1.307

Rifornimento/prelevamento di combustibile in caso di combustibile wide-cut

L'operatore stabilisce le procedure di rifornimento/prelevamento per combustibile wide-cut (ad esempio Jet B o equivalente), se necessario.

OPS 1.308

Push back e traino

a)

L'operatore assicura che tutte le procedure di push back e traino siano conformi alle pertinenti norme e procedure aeronautiche.

b)

L'operatore assicura che il posizionamento del velivolo prima e dopo il rullaggio non sia effettuato da un trattore senza asta di rimorchio a meno che:

1)

il velivolo sia protetto per progetto dai danni al sistema di sterzo del ruotino anteriore causati da operazioni di traino senza asta di rimorchio; o

2)

siano previsti un sistema/una procedura per avvisare l'equipaggio di condotta del velivolo che potrebbe essersi verificato o si è verificato un simile danno; o

3)

il trattore senza asta di rimorchio sia progettato per impedire il verificarsi di danni al tipo di velivolo in questione.

OPS 1.310

Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro

a)

Equipaggio di condotta

1)

Durante il decollo e l'atterraggio tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio devono essere alla propria postazione di lavoro.

2)

Durante tutte le altre fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio rimane alla propria postazione di lavoro, a meno che la sua assenza non sia dovuta all'esecuzione dei compiti assegnatigli in relazione alle operazioni in atto o per bisogni fisiologici, a condizione che almeno un pilota adeguatamente qualificato rimanga sempre ai comandi del velivolo.

3)

In tutte le fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio deve restare vigile. Ove si constati un abbassamento della vigilanza, devono essere prese contromisure appropriate. In caso di affaticamento inatteso si può applicare, ove il carico di lavoro lo consenta, una procedura di riposo controllato organizzata dal comandante. Il riposo controllato di cui si usufruisce in tali eventualità non può in alcun caso essere considerato parte di un periodo di riposo ai fini del calcolo dei limiti del tempo di volo, né essere utilizzato per giustificare alcun periodo di servizio.

b)

Equipaggio di cabina. In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate durante le fasi critiche del volo.

OPS 1.315

Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, siano armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.

OPS 1.320

Sedili, cinture e bretelle di sicurezza

a)

Membri d'equipaggio

1)

Durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere correttamente legato mediante tutte le cinture e bretelle di sicurezza previste a tale fine.

2)

Durante le altre fasi del volo ogni membro dell'equipaggio di condotta mantiene le cinture di sicurezza allacciate mentre si trova alla propria postazione di lavoro in cabina di pilotaggio.

b)

Passeggeri

1)

Prima del decollo, dell'atterraggio e durante il rullaggio e quando ritenuto necessario per la sicurezza, il comandante assicura che ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta con le cinture, o bretelle se disponibili, correttamente allacciate.

2)

L'operatore predispone e il comandante assicura che l'occupazione dei sedili del velivolo da parte di più persone sia autorizzata soltanto su sedili specificati ed esclusivamente nel caso di un adulto e di un bambino di meno di due anni correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo.

OPS 1.325

Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio

a)

L'operatore stabilisce le procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti.

b)

Il comandante assicura che, prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli siano correttamente stivati.

OPS 1.330

Accessibilità degli equipaggiamenti di emergenza

Il comandante assicura che gli equipaggiamenti di emergenza necessari siano facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

OPS 1.335

Autorizzazione a fumare a bordo

a)

Il comandante assicura che nessuna persona a bordo sia autorizzata a fumare:

1)

quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza;

2)

quando il velivolo è al suolo, salvo specifica autorizzazione conformemente alle procedure definite nel Manuale delle operazioni;

3)

nel/i corridoio/i, nelle toilette e fuori dalle aree destinate ai fumatori;

4)

nei compartimenti di carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e

5)

nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno.

OPS 1.340

Condizioni meteorologiche

a)

In un volo IFR il comandante non:

1)

inizia la corsa di decollo; né

2)

nel caso di una ripianificazione in volo, prosegue oltre il punto a partire dal quale entra in vigore un piano di volo modificato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi di pianificazione previsti dalla norma OPS 1.297.

b)

In un volo IFR il comandante non prosegue oltre:

1)

il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura del punto di decisione; o

2)

il punto predeterminato quando si utilizza la procedura del punto predeterminato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili previsti nella norma OPS 1.225.

c)

In un volo IFR il comandante non prosegue verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

d)

In un volo VFR il comandante non inizia la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione, o qualsiasi combinazione delle due, non indichino che le condizioni meteorologiche sulla rotta o sulla parte di rotta da seguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto, saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole.

OPS 1.345

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure a terra

a)

L'operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni del velivolo.

b)

Il comandante non inizia la corsa di decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo.

OPS 1.346

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure in volo

a)

L'operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali.

b)

Il comandante non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni.

OPS 1.350

Rifornimento di combustibile e lubrificante

Il comandante non inizia il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.

OPS 1.355

Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.

OPS 1.360

Applicazione dei minimi di decollo

Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo sia uguale o superiore ai minimi applicabili.

OPS 1.365

Altitudini minime di volo

Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo non conducono il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.

OPS 1.370

Simulazione di situazioni anormali in volo

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni non normali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure non normali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non siano effettuate durante voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.375)

a)

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli del combustibile e sia applicata una gestione del combustibile.

b)

Il comandante verifica che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente durante il volo non sia inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio in sicurezza avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile.

c)

Il comandante dichiara emergenza quando la quantità calcolata di combustibile utilizzabile all'atterraggio è inferiore alla riserva finale.

OPS 1.380

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.385

Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante assicura che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiazioni cosmiche

a)

L'operatore tiene conto dell'esposizione in volo alle radiazioni cosmiche di tutti i membri dell'equipaggio in servizio (compreso il posizionamento) e prende le seguenti misure per i membri dell'equipaggio che potrebbero essere esposti a una dose annua superiore a 1 mSv;

1)

valuta la loro esposizione;

2)

nell'organizzare l'attività di impiego tiene conto dell'esposizione stimata, in modo da ridurre le dosi per i membri dell'equipaggio fortemente esposti;

3)

informa i membri dell'equipaggio interessati dei rischi per la salute connessi con il loro lavoro;

4)

assicura che gli orari di lavoro dei membri dell'equipaggio di sesso femminile che hanno comunicato all'operatore di essere in stato di gravidanza garantiscano che la dose equivalente per il feto sia la minima ragionevolmente possibile e comunque che la dose non superi 1 mSv per tutto il resto della gravidanza;

5)

assicura che vengano registrati i dati di ciascun membro dell'equipaggio che potrebbe essere sottoposto ad esposizioni elevate. I dati relativi alle esposizioni devono essere comunicati all'interessato su base annuale nonché quando questi cessa la propria attività presso l'operatore.

b)

1)

L'operatore non impiega un velivolo ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) a meno che gli equipaggiamenti specificati nella norma OPS 1.680 non siano efficienti o non sia rispettata la procedura prescritta dalla norma OPS 1.680.

2)

Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo inizia una discesa appena possibile quando vengono superati i valori limite per le dosi di radiazioni cosmiche specificati nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.395

Rilevamento di prossimità al suolo

Quando un'eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.

OPS 1.398

Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)

L'operatore stabilisce le procedure per assicurare che:

a)

quando l'ACAS è installato ed efficiente, sia usato in volo in modo tale da permettere l'emissione dell'avviso di risoluzione (RA), a meno che tale emissione sia non opportuna considerate le condizioni del momento;

b)

quando l'ACAS rileva un'eccessiva prossimità ad un altro aeromobile ed emette un avviso di risoluzione (RA), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che sia immediatamente iniziata la relativa manovra correttiva per ristabilire una separazione sicura, a meno che l'altro aeromobile non sia stato identificato a vista e sia stato determinato che non costituisce un pericolo.

OPS 1.400

Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio

Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione dell'avvicinamento, dell'atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.405

Inizio e continuazione di un avvicinamento

a)

Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità riportata, ma l'avvicinamento non deve essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione (outer marker), o posizione equivalente, se la RVR/visibilità riportata è inferiore ai minimi applicabili.

b)

Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.430, lettera h).

c)

Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente alla lettera a) di cui sopra, la RVR/visibilità riportata scende sotto i minimi applicabili, l'avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).

d)

In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo decide se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale. Se la MDA/H è pari o superiore a 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto, l'operatore stabilisce, per ogni procedura di avvicinamento, un'altezza al di sotto della quale non si prosegue l'avvicinamento qualora la RVR/visibilità sia inferiore ai minimi applicabili.

e)

L'avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.

f)

La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. Se trasmesse e se attinenti, anche la RVR al punto mediano e quella relativa al punto di fine pista sono vincolanti. Il valore minimo della RVR al punto mediano è di 125 m o è pari alla RVR richiesta per la zona di contatto, se inferiore ed è di 75 m per il punto di fine pista. Per i velivoli dotati di un sistema di guida o di controllo della corsa di decelerazione (roll-out) il valore minimo della RVR al punto mediano è di 75 m.

Nota: “Attinente”, nel presente contesto, si riferisce alla parte della pista usata nella fase ad alta velocità dell'atterraggio e nella fase di decelerazione fino ad una velocità di circa 60 nodi.

OPS 1.410

Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista

L'operatore stabilisce le procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversi la soglia della pista con un margine sicuro, con la configurazione e con l'assetto corretti per l'atterraggio.

OPS 1.415

Giornale di rotta

Il comandante assicura che venga compilato il giornale di rotta.

OPS 1.420

Notifica di eventi

a)

Terminologia

1)

Inconveniente. Un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni.

2)

Inconveniente grave. Un inconveniente occorso in circostanze tali da rivelare che è stato sfiorato l'incidente.

3)

Incidente. Un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifichi fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone sbarcano e nel quale:

i)

una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di:

A)

essere all'interno dell'aeromobile;

B)

venire a contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso; oppure

C)

essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali o siano autoprocurate o procurate da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

ii)

l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale stessa, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione del componente danneggiato, fatta eccezione per i guasti o le avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai sistemi frenanti, alle carenature, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

iii)

l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

b)

Notifica degli inconvenienti. L'operatore stabilisce le procedure per la notifica degli inconvenienti tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

1)

La norma OPS 1.085, lettera b) specifica le responsabilità dei membri dell'equipaggio ai fini della notifica degli inconvenienti che mettono, o potrebbero mettere, a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

2)

Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmette all'Autorità i rapporti relativi a qualsiasi inconveniente che metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

3)

I rapporti devono essere trasmessi entro 72 ore dall'individuazione dell'inconveniente, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

4)

Il comandante assicura che tutti i difetti tecnici e qualsiasi superamento delle limitazioni tecnico-operative, noti o presunti, verificatisi mentre era responsabile del volo vengano registrati nel Quaderno tecnico di bordo del velivolo. Nel caso in cui i difetti o il superamento delle limitazioni tecnico-operative metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni, il comandante deve inoltre provvedere a trasmettere un rapporto all'Autorità conformemente a quanto prescritto alla precedente lettera b), punto 2).

5)

In caso di inconvenienti notificati conformemente alla precedente lettera b), punti 1, 2 e 3, causati da o relativi ad avarie, cattivo funzionamento o difetti del velivolo, dei suoi equipaggiamenti o di parti delle attrezzature di supporto a terra che compromettono o potrebbero compromettere l'aeronavigabilità continua del velivolo, l'operatore deve inoltre informare l'impresa responsabile del progetto o il fornitore o, se del caso, l'ente responsabile dell'aeronavigabilità continua e trasmettere al tempo stesso un rapporto all'Autorità.

c)

Notifica di incidenti e di inconvenienti gravi.

L'operatore stabilisce le procedure per la trasmissione dei rapporti di incidenti e di inconvenienti gravi tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

1)

Il comandante notifica all'operatore qualsiasi incidente o inconveniente grave verificatosi mentre era responsabile del volo. Qualora il comandante non sia in condizione di notificare quanto sopra, la notifica può essere effettuata da qualsiasi altro membro dell'equipaggio in grado di farlo, osservando la linea di comando stabilita dall'operatore.

2)

L'operatore assicura che l'Autorità dello Stato dell'operatore, l'Autorità competente più vicina (se non l'Autorità dello Stato dell'operatore) e qualsiasi altro ente che chieda di essere informato dallo Stato dell'operatore ricevano la notifica di qualunque incidente o inconveniente grave nel modo più rapido possibile e, limitatamente agli incidenti, almeno prima dello spostamento del velivolo, salvo il caso in cui circostanze eccezionali lo rendano impossibile.

3)

Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmettono il rapporto all'Autorità dello Stato dell'operatore entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l'incidente o l'inconveniente grave.

d)

Notifica di eventi specifici

Gli eventi per i quali sono previsti notifica e specifico modo di trasmissione sono i seguenti:

1)

Inconvenienti del traffico aereo. Il comandante notifica senza indugio l'inconveniente all'unità del servizio del traffico aereo interessata e la informa della sua intenzione di trasmettere un rapporto di inconveniente del traffico aereo al termine del volo ogniqualvolta un aeromobile in volo sia stato messo in pericolo da:

i)

una mancata collisione con qualunque altro oggetto volante;

ii)

procedure di traffico aereo difettose o mancato rispetto delle procedure applicabili da parte dei servizi del traffico aereo o da parte dell'equipaggio di condotta;

iii)

avaria degli apparati ATS.

Inoltre, il comandante notifica l'incidente all'Autorità.

2)

Avviso di risoluzione generato dal sistema anticollisione in volo. Il comandante notifica l'evento all'unità del servizio del traffico aereo interessata ed invia un rapporto ACAS all'Autorità ogniqualvolta un aeromobile in volo abbia effettuato le manovre di scampo in seguito ad un avviso di risoluzione ACAS.

3)

Rischi d'impatto ed impatti con uccelli

i)

Il comandante informa immediatamente l'unità locale del servizio del traffico aereo ogniqualvolta rilevi un potenziale pericolo di impatto con uccelli.

ii)

Ove constati che si è verificato un impatto con uccelli, il comandante, dopo l'atterraggio, presenta all'Autorità un rapporto scritto di impatto con uccelli ogniqualvolta l'aeromobile di cui è responsabile abbia subito dall'impatto stesso un grave danno all'aeromobile o la perdita o il cattivo funzionamento di qualsiasi sistema essenziale. Se l'impatto con uccelli è scoperto quando il comandante ha terminato il servizio, la responsabilità di presentare il rapporto ricade sull'operatore.

4)

Emergenze in volo con merci pericolose a bordo. In caso di emergenza in volo e qualora la situazione lo permetta, il comandante informa la competente unità del servizio del traffico aereo dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose. Dopo l'atterraggio dell'aeromobile il comandante, se l'evento era associato e connesso con il trasporto di merci pericolose, deve inoltre conformarsi ai requisiti relativi alla trasmissione di un rapporto di cui alla norma OPS 1.1225.

5)

Interferenza illecita. A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un aeromobile il comandante o, in sua assenza, l'operatore trasmette, appena possibile, un rapporto all'Autorità locale e all'Autorità dello Stato dell'operatore (vedi anche la norma OPS 1.1245).

6)

Situazioni di potenziale pericolo. Il comandante notifica, non appena possibile, alla competente unità del servizio del traffico aereo ogni situazione di potenziale pericolo quale un'irregolarità di funzionamento di un apparato di navigazione o di terra, un fenomeno meteorologico rilevante o una nube di cenere vulcanica incontrata in volo.

OPS 1.425

A disposizione

Appendice 1 alla norma OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

Le procedure stabilite dall'operatore al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:

1)

ogni oggetto imbarcato in cabina passeggeri dev'essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo;

2)

non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi;

3)

gli spazi sotto i sedili non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa;

4)

non devono essere sistemati oggetti nelle toilette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per impedire agli oggetti di spostarsi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia apposta una targa che indichi la massa massima stivabile;

5)

i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da ostacolare la chiusura in sicurezza delle ante;

6)

i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e

7)

prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta i segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” sono illuminati o è impartito un ordine equivalente devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli siano sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dell'aeromobile o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.305

Rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

L'operatore deve stabilire le procedure operative per il rifornimento/scarico del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:

1)

durante le suddette operazioni con passeggeri a bordo, una persona qualificata rimanga in una determinata postazione. Essa dev'essere in grado di gestire le procedure di emergenza relative a protezione antincendio, estinzione incendi, gestione delle comunicazioni, avvio e guida di un'evacuazione;

2)

grazie al sistema di intercomunicazione del velivolo o altro mezzo adeguato venga stabilito e mantenuto un collegamento di comunicazione a due vie tra il personale di terra che sorveglia il rifornimento e il personale qualificato a bordo del velivolo;

3)

l'equipaggio, il personale ed i passeggeri siano avvisati che il rifornimento/scarico del combustibile è imminente;

4)

i segnali “Allacciare le cinture di sicurezza” siano spenti;

5)

i segnali “VIETATO FUMARE” siano accesi, come pure l'illuminazione interna affinché le uscite di emergenza possano essere individuate;

6)

i passeggeri siano informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare;

7)

un numero sufficiente di membri d'equipaggio qualificati sia presente a bordo e pronto per un'immediata evacuazione di emergenza;

8)

se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/scarico di combustibile, l'operazione sia immediatamente interrotta;

9)

l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli rimangano sgombre; e

10)

siano presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura.

Appendice 1 alla norma OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

a)

Controlli del combustibile in volo

1)

Il comandante deve assicurare che vengano eseguiti controlli del combustibile in volo a intervalli di tempo regolari. Il combustibile rimanente dev'essere registrato e valutato al fine di:

i)

confrontare il consumo effettivo con quello previsto;

ii)

controllare che il combustibile rimanente sia sufficiente a completare il volo; e

iii)

valutare il combustibile che resterà a bordo all'arrivo a destinazione.

2)

I dati relativi al consumo di combustibile devono essere registrati.

b)

Gestione del combustibile in volo

1)

Se, dopo un controllo del combustibile in volo, il combustibile calcolato che rimarrà all'arrivo all'aeroporto di destinazione risulta inferiore alla somma del combustibile necessario per il dirottamento e della riserva finale, il comandante deve tener conto del traffico aereo e delle condizioni operative generali in atto all'aeroporto di destinazione, lungo la rotta di diversione verso l'aeroporto alternato e all'aeroporto alternato alla destinazione allo scopo di decidere se procedere verso l'aeroporto di destinazione o dirottare, in modo da atterrare almeno con la riserva finale.

2)

In volo verso un aeroporto isolato:

si stabilisce l'ultimo possibile punto per il dirottamento verso un qualsiasi aeroporto alternato in rotta disponibile. Prima di raggiungere tale punto, il comandante valuta la quantità prevista di combustibile rimanente al di sopra dell'aeroporto isolato, le condizioni meteorologiche, il traffico e le condizioni operative in atto all'aeroporto isolato e in ognuno degli aeroporti in rotta, prima di decidere se proseguire verso l'aeroporto isolato o dirottare verso uno degli aeroporti in rotta.

CAPO E

OPERAZIONI IN OGNI CONDIZIONE METEOROLOGICA

OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto — Generalità

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.430)

a)

L'operatore stabilisce, per ogni aeroporto pianificato per l'impiego, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dev'essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non sono inferiori ai valori eventualmente stabiliti per tali aeroporti dallo Stato in cui l'aeroporto stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato.

Nota: quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano stabiliti in volo purché secondo un metodo accettabile.

b)

Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione, l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1)

tipo, prestazioni e caratteristiche di condotta del velivolo;

2)

composizione, competenza ed esperienza dell'equipaggio di condotta;

3)

dimensioni e caratteristiche delle piste che possono essere utilizzate;

4)

adeguatezza e prestazioni degli aiuti visivi e non visivi disponibili a terra;

5)

gli equipaggiamenti e apparati di bordo per la condotta della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, rispettivamente, durante il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento;

6)

ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita iniziale richieste per l'esecuzione di procedure speciali e la necessaria separazione;

7)

altitudine/altezza di separazione da ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; e

8)

mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche.

c)

Le categorie di velivoli di cui al presente capo devono essere dedotte conformemente al metodo esposto nell'appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera c).

OPS 1.435

Terminologia

Ai termini usati nel presente capo viene attribuito il seguente significato.

1)

Circuitazione a vista (circling): fase di un avvicinamento strumentale condotta a vista per portare un aeromobile in posizione per l'atterraggio su una pista collocata in modo tale da non consentire un avvicinamento diretto.

2)

Procedure in bassa visibilità (LVP): procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire operazioni sicure durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli in bassa visibilità.

3)

Decollo in bassa visibilità (LVTO): decollo con portata visiva di pista (RVR — Runway Visual Range) inferiore a 400 metri.

4)

Sistema per la condotta del volo: sistema composto da un sistema di atterraggio automatico e/o da un sistema di atterraggio ibrido.

5)

Sistema per la condotta del volo passivo all'avaria (fail-passive): un sistema per la condotta del volo è passivo all'avaria se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria di volo, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo passivo all'avaria, il pilota assume il controllo del velivolo.

6)

Sistema per la condotta del volo operativo dopo l'avaria (fail-operational): un sistema per la condotta del volo è del tipo operativo dopo l'avaria se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (alert height), l'avvicinamento, la richiamata e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da fail-operational diventa fail-passive.

7)

Sistema per l'atterraggio operativo dopo l'avaria/ibrido (fail-operational hybrid): sistema per l'atterraggio automatico costituito da un sistema primario passivo all'avaria e da un sistema secondario e indipendente di guida che consente il completamento manuale della manovra da parte del pilota in caso di avaria al sistema primario.

Nota: un tipico esempio di sistema secondario e indipendente di guida è una visualizzazione frontale che dia indicazioni di guida per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione (o di deviazione).

8)

Avvicinamento a vista: avvicinamento in cui tutta o parte della procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene effettuato con riferimento visivo costante al terreno.

OPS 1.440

Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.440)

a)

L'operatore può effettuare operazioni di categoria II o III solo se:

1)

ciascun velivolo interessato è certificato per operazioni con altezze di decisione inferiori a 200 ft o senza altezza di decisione ed equipaggiato conformemente alla CS-AWO per le operazioni in ogni condizione meteorologica o a regolamentazione equivalente accettata dall'Autorità;

2)

è stabilito e mantenuto un adeguato metodo per la registrazione degli avvicinamenti e/o atterraggi automatici, condotti o meno con successo, allo scopo di monitorare la sicurezza globale dell'operazione;

3)

le operazioni sono approvate dall'Autorità;

4)

l'equipaggio di condotta è costituito da almeno due piloti; e

5)

l'altezza di decisione è determinata per mezzo di un radio altimetro.

b)

L'operatore non effettua decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione da parte dell'Autorità.

OPS 1.445

Operazioni in bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti

a)

L'operatore può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se detto aeroporto è stato autorizzato per tali operazioni dallo Stato in cui è ubicato.

b)

L'operatore verifica che le procedure in bassa visibilità (LVP) siano state stabilite e siano in uso in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni in bassa visibilità.

OPS 1.450

Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.450)

Prima di effettuare decolli in bassa visibilità e operazioni di categoria II e III, l'operatore assicura che:

1)

ogni membro dell'equipaggio di condotta:

i)

abbia completato l'addestramento ed i controlli prescritti nell'appendice 1, incluso l'addestramento sul simulatore di volo per operazioni fino a valori limite di RVR e altezza di decisione di categoria II/III, approvate per l'operatore; e

ii)

sia qualificato secondo quanto prescritto nell'appendice 1;

2)

l'addestramento ed i controlli siano eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle operazioni; tale addestramento è complementare a quello prescritto nel capo N; e

3)

la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta sia specifica per il tipo di operazioni e di velivolo.

OPS 1.455

Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.445)

a)

L'operatore deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli in bassa visibilità e le operazioni di categoria II e III. Dette procedure devono essere incluse nel Manuale delle operazioni e devono contemplare i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, richiamata, atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi.

b)

Il comandante assicura che:

1)

lo stato di efficienza degli aiuti visivi e delle altre installazioni sia soddisfacente prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III;

2)

siano in vigore adeguate procedure in bassa visibilità (LVP), conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo, prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III; e

3)

i membri dell'equipaggio di condotta siano adeguatamente qualificati prima di iniziare un decollo in bassa visibilità con una RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D) o un avvicinamento di categoria II o III.

OPS 1.460

Operazioni in bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi

a)

L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo in bassa visibilità o di un avvicinamento di categoria II o III, conformemente al Manuale di volo del velivolo o documento approvato.

b)

Il comandante verifica che lo stato del velivolo e dei relativi sistemi di bordo sia adeguato all'operazione specifica da effettuare.

OPS 1.465

Minimi operativi VFR

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.465)

L'operatore assicura che:

1)

i voli VFR siano condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'appendice 1 alla norma OPS 1.465;

2)

i voli in VFR speciale non vengano iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non continuati quando la visibilità è inferiore a 1,5 km.

Appendice 1 alla norma OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto

a)

Minimi di decollo

1)

Generalità

i)

I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi come valori limite di visibilità o di RVR, tenendo in considerazione tutti i fattori specifici per ogni aeroporto che si intende usare e le caratteristiche del velivolo. Ove vi sia necessità specifica di vedere gli ostacoli in decollo e/o durante un atterraggio forzato, devono essere specificate ulteriori condizioni (ad esempio la base delle nubi).

ii)

Nel caso in cui non sia disponibile un adeguato aeroporto alternato al decollo, il comandante non inizia il decollo a meno che le condizioni meteorologiche sull'aeroporto di partenza non siano uguali o superiori ai minimi applicabili per l'atterraggio su tale aeroporto.

iii)

Quando la visibilità meteorologica riportata è inferiore a quella prescritta per il decollo e la RVR non è fornita, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

iv)

Quando non sono disponibili né la visibilità meteorologica né la RVR, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

2)

Riferimenti visivi. I minimi di decollo devono essere stabiliti allo scopo di assicurare un riferimento sufficiente per il controllo del velivolo, sia in caso d'interruzione del decollo in circostanze avverse, sia in caso di decollo continuato dopo l'avaria al motore critico.

3)

RVR/visibilità richiesta

i)

Per velivoli plurimotore le cui prestazioni siano tali che, in caso di avaria al motore critico in qualsiasi momento durante il decollo, il velivolo possa essere arrestato oppure continuare il decollo fino ad un'altezza sull'aeroporto di 1500 ft rispettando i richiesti margini di separazione dagli ostacoli, i minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi con valori di RVR/visibilità non inferiori a quelli della seguente tabella 1, salvo quanto previsto al seguente punto 4:

Tabella 1

RVR/visibilità per il decollo

RVR/visibilità al decollo

Installazioni

RVR/visibilità

(nota 3)

Nessuna (solo di giorno)

500 m

Luci di bordo pista e/o segnaletica di asse pista

250/300 m

(note 1 e 2)

Luci di bordo pista e di asse pista

200/250 m

(nota 1)

Luci di bordo pista e di asse pista e informazioni multiple di RVR

150/200 m

(note 1 e 4)

Nota 1:

i valori più alti si applicano ai velivoli di categoria D.

Nota 2:

per le operazioni notturne sono obbligatorie almeno le luci di bordo pista e di fine pista.

Nota 3:

l valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

Nota 4:

il valore di RVR richiesto dev'essere disponibile per tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo, fatta salva la disposizione della precedente nota 3.

ii)

Per velivoli plurimotore le cui prestazioni non siano tali da soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera a), punto 3 i), in caso di avaria al motore critico, può insorgere la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati nell'area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di decollo riportati qui di seguito, purché siano in grado di rispettare i criteri applicabili di separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere basati sull'altezza a partire dalla quale può essere costruita la traiettoria netta di decollo con un motore inoperativo. I valori minimi di RVR utilizzati non possono essere inferiori a nessuno di quelli riportati nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 2

Altezze assunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/visibilità

RVR/visibilità al decollo — traiettoria di volo

Altezza assunta di avaria motore al di sopra della pista di decollo

RVR/visibilità

(nota 2)

< 50 ft

200 m

51– 100 ft

300 m

101– 150 ft

400 m

151– 200 ft

500 m

201– 300 ft

1000 m

> 300 ft

1500 m

(nota 1)

Nota 1:

la visibilità di 1500 m si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una traiettoria di decollo con pendenza positiva.

Nota 2:

il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

iii)

Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica riportata, il comandante può iniziare il decollo solo se è in grado di stabilire che le condizioni meteorologiche del momento soddisfano i minimi di decollo applicabili.

4)

Deroghe alla lettera a), punto 3, i):

i)

previa approvazione dell'Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere da a) ad (E) qui di seguito, l'operatore può ridurre i minimi di decollo a 125 m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) quando:

A)

vengano applicate procedure in bassa visibilità;

B)

siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno;

C)

i membri dell'equipaggio di condotta abbiano completato in maniera soddisfacente l'addestramento su un simulatore di volo;

D)

un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio all'inizio della corsa di decollo; e

E)

il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo;

ii)

previa approvazione dell'Autorità, l'operatore di un velivolo che usi per il decollo un sistema di guida laterale approvato può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni di categoria III.

b)

Avvicinamento non di precisione

1)

Minimi base

i)

L'operatore deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento non di precisione, che si basano sull'uso di un ILS senza sentiero di discesa (LLZ soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non siano inferiori ai valori di MDH riportati qui di seguito nella tabella 3.

Tabella 3

Minimi base in caso di avvicinamenti non di precisione

Minimi base — Installazioni

Valore minimo di MDH

ILS (senza sentiero di discesa solo LLZ)

250 ft

SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)

250 ft

SRA (con termine a 1 NM dalla soglia)

300 ft

SRA (con termine a 2 NM dalla soglia)

350 ft

VOR

300 ft

VOR/DME

250 ft

NDB

300 ft

VDF (QDM & QGH)

300 ft

2)

Altezza minima di discesa (MDH). L'operatore deve garantire che l'altezza minima di discesa per un avvicinamento non di precisione non sia inferiore:

i)

all'OCH/OCL stabiliti per la categoria del velivolo; o

ii)

ai minimi base.

3)

Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

i)

elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;

ii)

soglia pista;

iii)

segnaletica di soglia pista;

iv)

luci di soglia pista;

v)

luci d'identificazione soglia pista;

vi)

indicatore ottico di pendenza;

vii)

zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;

viii)

luci della zona di contatto;

ix)

luci di bordo pista; o

x)

altri riferimenti visivi accettati dall'Autorità.

4)

RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve adottare per avvicinamenti non di precisione sono i seguenti:

Tabella 4a

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni complete

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni complete (note 1, 5, 6 e 7)

MDH

RVR/Categoria di velivolo

A

B

C

D

250– 299 ft

800 m

800 m

800 m

1 200 m

300– 449 ft

900 m

1 000 m

1 000 m

1 400 m

450– 649 ft

1 000 m

1 200 m

1 200 m

1 600 m

650 ft e oltre

1 200 m

1 400 m

1 400 m

1 800 m

Tabella 4b

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni intermedie

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni intermedie (note 2, 5, 6 e 7)

MDH

RVR/Categoria di velivolo

A

B

C

D

250– 299 ft

1 000 m

1 100 m

1 200 m

1 400 m

300– 449 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

450– 649 ft

1 400 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

650 ft e oltre

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

Tabella 4c

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni basiche

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni basiche (note 3, 5, 6 e 7)

MDH

RVR/Categoria di velivolo

A

B

C

D

250 — 299 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

300 — 449 ft

1 300 m

1 400 m

1 600 m

1 800 m

450– 649 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

650 ft e oltre

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Tabella 4d

RVR per avvicinamenti non di precisione — nessuna installazione visiva

Minimi di avvicinamento non di precisione Nessuna installazione visiva (note 4, 5, 6 e 7)

MDH

RVR/Categoria di velivolo

A

B

C

D

250 — 299 ft

1 000 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

300– 449 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

450– 649 ft

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

650 ft e oltre

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Nota 1:

le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2:

le installazioni intermedie: comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3:

le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4:

per “nessuna installazione visiva” s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5:

le tabelle sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una guida ottica di planata (ad esempio PAPI) visibile all'altezza minima di discesa (MDH).

Nota 6:

i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla seguente lettera h).

Nota 7:

i valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi, ad esempio per convertire una MDH in MDA.

5)

Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

c)

Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I

1)

Generalità. Per operazione di categoria I s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con un'altezza di decisione non inferiore a 200 ft e una portata visiva di pista non minore di 550 m.

2)

Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per avvicinamenti di precisione di categoria I, l'altezza di decisione non sia inferiore:

i)

all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

ii)

all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

iii)

all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o

iv)

a 200 ft.

3)

Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione di categoria I, determinata secondo quanto specificato alla lettera c), punto 2, solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

i)

elementi del sistema luminoso di avvicinamento;

ii)

soglia pista;

iii)

segnaletica di soglia pista;

iv)

luci di soglia pista;

v)

luci d'identificazione soglia pista;

vi)

indicatore ottico di pendenza;

vii)

zona di contatto o segnaletica della zona di contatto;

viii)

luci della zona di contatto; o

ix)

luci di bordo pista.

4)

RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria I sono i seguenti:

Tabella 5

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione delle installazioni e della DH

Minimi di categoria I

Altezza di decisione (nota 7)

Installazioni/RVR (nota 5)

Complete

(note 1 e 6)

Intermedie

(note 2 e 6)

Basiche

(note 3 e 6)

Nessuna

(note 4 e 6)

200 ft

550 m

700 m

800 m

1 000 m

201– 250 ft

600 m

700 m

800 m

1 000 m

251–300 ft

650 m

800 m

900 m

1 200 m

301 ft e oltre

800 m

900 m

1 000 m

1 200 m

Nota 1:

le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2:

e installazioni intermedie comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3:

le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4:

per “nessuna installazione visiva” s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5:

i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera h).

Nota 6:

la tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale fino a 4o (gradi) inclusi.

Nota 7:

i valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi (per esempio per convertire una DH in DA).

5)

Operazioni con un solo pilota. Per operazioni con un solo pilota, l'operatore deve stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla norma OPS 1.430 e alla presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a meno che non venga impiegato un adeguato autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel qual caso vengono applicati i minimi normali. L'altezza di decisione da applicare non dev'essere inferiore al 125 % dell'altezza minima d'impiego dell'autopilota.

6)

Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

d)

Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria II

1)

Generalità. Per operazione di categoria II s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

i)

un'altezza di decisione inferiore a 200 ft ma non minore di 100 ft; e

ii)

una portata visiva di pista non inferiore a 300 m.

2)

Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria II, l'altezza di decisione non sia inferiore:

i)

all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

ii)

all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

iii)

all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo;

iv)

all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare; o

v)

a 100 ft.

3)

Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione per la categoria II determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera d), punto 2, solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi. Detto riferimento visivo deve includere un elemento laterale della disposizione geometrica delle luci al suolo, ad esempio una barra trasversale delle luci di avvicinamento o la soglia pista oppure una barretta delle luci della zona di contatto.

4)

RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria II sono i seguenti:

Tabella 6

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH

Minimi di categoria II

Altezza di decisione

Avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH (nota 1)

RVR/Categoria velivoli A, B e Consiglio