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Document 32008R0351

Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 109 del 19.4.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2023; abrogato da 32023R1020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/351/oj

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/7


REGOLAMENTO (CE) N. 351/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/36/CE introduce un approccio armonizzato in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità attraverso l'armonizzazione delle regole e delle procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e alla scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

(2)

Per ottimizzare l'uso delle limitate risorse a loro disposizione, è opportuno che le autorità di ispezione competenti di ciascuno Stato membro effettuino le ispezioni a terra in via prioritaria su quelle categorie di operatori e aeromobili che hanno maggiori probabilità di presentare carenze in materia di sicurezza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento;

2)

«soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.

Articolo 2

Criteri di definizione delle priorità

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/36/CE, gli Stati membri danno la priorità alle ispezioni a terra dei seguenti soggetti che atterrano presso uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo:

1)

soggetti che costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

2)

i soggetti individuati sulla base di un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che indica la necessità di accertare ulteriormente l'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza attraverso ispezioni a terra sistematiche su detti soggetti. Sono compresi i soggetti che sono stati rimossi dall'elenco dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul territorio della Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 («l'elenco comunitario»);

3)

i soggetti individuati sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri o dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005;

4)

gli aeromobili gestiti nella Comunità dagli operatori che figurano nell'allegato B dell'elenco comunitario;

5)

gli aeromobili gestiti da altri operatori certificati nello stesso Stato di un qualsiasi operatore che figura simultaneamente nell'elenco comunitario.

Articolo 3

Comunicazioni

1.   L'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunica per via elettronica agli Stati membri, almeno ogni quattro mesi, un elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

2.   L'AESA controlla la procedura di definizione delle priorità e fornisce agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, le informazioni necessarie per permettere loro di seguire i progressi realizzati nella Comunità per quanto attiene la priorità data alle ispezioni sui soggetti di cui all'articolo 2, compresi i dati statistici pertinenti in materia di traffico aereo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(3)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.


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