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Document 32016R2096
Commission Regulation (EU) 2016/2096 of 30 November 2016 amending Regulation (EU) No 1254/2009 as regards certain criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures (Text with EEA relevance )
Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/7649
GU L 326 del 1.12.2016, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2096 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1) e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Dall'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 1254/2009 (2) della Commissione è emersa la necessità di chiarire i criteri da usare nelle valutazioni dei rischi e di specificare meglio le modalità di gestione di alcune categorie di traffico aereo elencate nel presente regolamento per migliorare la chiarezza giuridica ed evitare interpretazioni divergenti della normativa. |
(2) |
In casi eccezionali, tenendo nella debita considerazione la natura specifica del volo, gli Stati membri devono avere la possibilità di derogare ai limiti di peso fissati dal regolamento (UE) n. 1254/2009 per alcune categorie di voli. È opportuno che tali deroghe si fondino su valutazioni dei rischi effettuate caso per caso e permettano agli Stati membri di destinazione di tali voli di esigere una notifica o un'approvazione preventive. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1254/2009. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:» |
2) |
all'articolo 1, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:
|
3) |
all'articolo 1, il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono:
|
4) |
all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente: «Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di 45 500 kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a 45 500 kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).