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Document 32016R2096

Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7649

GU L 326 del 1.12.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2096/oj

1.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/2096 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1) e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 1254/2009 (2) della Commissione è emersa la necessità di chiarire i criteri da usare nelle valutazioni dei rischi e di specificare meglio le modalità di gestione di alcune categorie di traffico aereo elencate nel presente regolamento per migliorare la chiarezza giuridica ed evitare interpretazioni divergenti della normativa.

(2)

In casi eccezionali, tenendo nella debita considerazione la natura specifica del volo, gli Stati membri devono avere la possibilità di derogare ai limiti di peso fissati dal regolamento (UE) n. 1254/2009 per alcune categorie di voli. È opportuno che tali deroghe si fondino su valutazioni dei rischi effettuate caso per caso e permettano agli Stati membri di destinazione di tali voli di esigere una notifica o un'approvazione preventive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1254/2009.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1254/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative che garantiscano livelli di protezione adeguati in base a una valutazione del rischio, approvata dalla competente autorità, in aeroporti o in zone delimitate degli stessi in cui il traffico sia limitato a una o più delle seguenti categorie:»

2)

all'articolo 1, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

voli di Stato, militari e delle forze dell'ordine;»

3)

all'articolo 1, il testo del punto 10 è sostituito dai punti 10, 11 e 12 che seguono:

«10.

voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, di proprietà di un'impresa che li destina al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito al fine di agevolare l'attività dell'impresa stessa;

11.

voli effettuati da aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, interamente noleggiati o presi in locazione da un'impresa presso un operatore aereo con il quale essa ha concluso un accordo scritto finalizzato al trasporto di personale proprio nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito per agevolare l'attività dell'impresa stessa;

12.

voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg, destinati a trasportare il proprietario dell'aeromobile nonché di passeggeri e di merci a titolo gratuito.»

4)

all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma di peso massimo al decollo di 45 500 kg o più, l'autorità competente può in casi eccezionali e in base a una valutazione del rischio effettuata caso per caso, derogare alla limitazione di peso stabilita per le suddette categorie. Gli Stati membri destinatari di tali voli di peso superiore a 45 500 kg possono esigere una notifica preventiva, comprendente copia della valutazione del rischio effettuata, o una loro approvazione preventiva. Il requisito della notifica o dell'approvazione in via preventiva deve essere reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).


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