This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0055
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/55 of 9 January 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards adding the Republic of Singapore to the third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/8858
GU L 10 del 13.1.2018, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/55 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2018
che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (2) della Commissione elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza. |
(2) |
La Commissione ha accertato che anche la Repubblica di Singapore soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi stabiliti esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3). |
(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998. |
(4) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo adeguato prima che il presente regolamento sia applicabile in considerazione del fatto che potrebbe essere necessario modificare operazioni o infrastrutture, o entrambe, presso gli aeroporti. |
(5) |
Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 6 febbraio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
ALLEGATO
L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
1) |
al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 3-B SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»; |
2) |
al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 4-B PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»; |
3) |
al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 5-A BAGAGLIO DA STIVA PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.». |