COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.7.2018
COM(2018) 556 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
il 30 marzo 2019
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Document 52018DC0556
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019
COM/2018/556 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.7.2018
COM(2018) 556 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
il 30 marzo 2019
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
il 30 marzo 2019
La decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione crea incertezze che rischiano di provocare turbolenze.
Consiglio europeo (Articolo 50), 29 aprile 2017 1
Il Consiglio europeo invita la Commissione, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a proseguire i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.
Consiglio europeo (Articolo 50), 23 marzo 2018 2
Il Consiglio europeo rinnova l’invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell’Unione
e a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili.
Consiglio europeo (Articolo 50), 29 giugno 2018 3
Sintesi
Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha conseguenze per i cittadini, le imprese e le amministrazioni sia nel Regno Unito sia nell’Unione europea. Le ripercussioni spaziano dall’introduzione di controlli alla (nuova) frontiera esterna dell’UE fino alla validità dei certificati, licenze e autorizzazioni rilasciati dal Regno Unito, passando per le nuove condizioni applicabili ai trasferimenti di dati.
L’Unione europea si sta adoperando per giungere a un accordo su un recesso ordinato e attende con interesse di discutere del quadro delle relazioni future con il Regno Unito.
L’accordo non è tuttavia certo, e anche se sarà raggiunto, il Regno Unito non intratterrà più con l’Unione europea un rapporto da Stato membro: ci si troverà quindi in una situazione fondamentalmente diversa.
Tutti gli interessati devono pertanto prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019. La presente comunicazione s’inserisce nell’invito formulato dai leader dell’UE a 27 a intensificare i preparativi a tutti i livelli e incoraggia tutti i portatori di interessi che potrebbero subire conseguenze dal recesso del Regno Unito a compiere fin da ora i preparativi necessari.
1.Contesto
Il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione europea
Il 30 marzo 2019 4 il Regno Unito lascerà l’Unione europea e diverrà un paese terzo.
Quale che sia lo scenario prospettato, le perturbazioni per i cittadini, le imprese e le amministrazioni europei saranno notevoli. Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese la necessità di compiere i preparativi del caso e il 29 giugno 2018 ha rinnovato agli Stati membri, alle istituzioni dell’Unione e a tutte le parti interessate l’invito a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili 5 . La presente comunicazione descrive l’attività di preparazione in corso, espone i preparativi compiuti finora e indica le diverse sfide future.
Si sta negoziando un accordo di recesso.
Unione europea e Regno Unito negoziano attualmente un accordo di recesso. Il 19 marzo 2018 sono stati divulgati i progressi sul testo giuridico registrati a livello di negoziatori 6 , che comprendono le modalità relative a un regime transitorio per il periodo fino al 31 dicembre 2020 (cfr. infra). Gli ulteriori progressi compiuti sono registrati nella dichiarazione congiunta dei negoziatori dell’UE e del Regno Unito pubblicata il 19 giugno 2018 7 . Nonostante i progressi, restano aperte questioni importanti, tra cui la continuità della tutela, nel Regno Unito, delle varie indicazioni geografiche tutelate durante il periodo di appartenenza all’Unione e le norme sulla protezione dei dati personali trasmessi al Regno Unito durante il periodo di appartenenza all’Unione. Aperte restano anche le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia in corso in materia penale, così come sono ancora insoluti gli aspetti relativi alla governance dell’accordo di recesso, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Non si registrano infine progressi riguardo a un meccanismo di ultima istanza che, quale che sia l’esito dei negoziati sulle relazioni future, scongiuri l’innalzamento di una frontiera fisica nell’isola d’Irlanda.
Parallelamente al progetto di accordo di recesso, l’Unione europea e il Regno Unito hanno iniziato a discutere il contenuto di una dichiarazione politica intesa a delineare un’intesa generale sul quadro delle loro relazioni future.
Stando alle previsioni attuali, Unione europea e Regno Unito dovrebbero convenire sul testo dell’accordo di recesso nel corso del mese di ottobre 2018, corredandolo della dichiarazione politica sulle relazioni future. Questa tempistica lascerebbe tempo sufficiente per la procedura di conclusione in sede di Consiglio dell’Unione europea (previa approvazione del Parlamento europeo) e per la procedura di ratifica nel Regno Unito.
L’iter di conclusione e ratifica di un accordo di recesso è complesso.
Un periodo transitorio è possibile ...
Se Unione europea e Regno Unito confermeranno il progetto di accordo di recesso, vigerà un periodo transitorio fra la data del recesso (30 marzo 2019) e il 31 dicembre 2020, nel quale le norme unionali (il cosiddetto acquis dell’Unione, accordi internazionali compresi 8 ) continueranno in generale ad applicarsi, nella loro forma evolutiva, nei confronti del Regno Unito e al suo interno, e questo anche se il Regno Unito non parteciperà più alla gestione né al processo decisionale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’UE. Un periodo transitorio lascerebbe quindi altri 21 mesi di tempo per prepararsi al giorno in cui il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
... ma dobbiamo essere preparati a tutte le evenienze ...
I portatori di interessi e le amministrazioni nazionali e dell’UE devono prepararsi principalmente a due evenienze:
·se l’accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019 così da poter entrare in vigore a tale data, il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1o gennaio 2021, ossia trascorso un periodo transitorio di 21 mesi i cui termini sono stabiliti nell’accordo di recesso;
·se non sarà possibile convenire su un accordo di recesso o se le due parti non avranno ratificato in tempo l’accordo di recesso, non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 30 marzo 2019 (evenienza detta anche scenario di “nessun accordo” o del “precipizio” ).
Anche nella migliore delle ipotesi, ossia se l’accordo di recesso sarà stato ratificato e nel corso del periodo transitorio sarà concluso un accordo sulle relazioni future, il rapporto del Regno Unito con l’Unione non sarebbe comunque un rapporto da Stato membro: il Consiglio europeo ha ribadito sistematicamente che un paese terzo non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro. È pertanto della massima importanza prepararsi a una realtà in cui il Regno Unito sarà un paese terzo, anche nello scenario che provocherà meno perturbazioni.
... e ogni evenienza ha conseguenze diverse
Principali conseguenze dell’evenienza 1: recesso il 30 marzo 2019 con accordo di recesso comprensivo di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 ·Il Regno Unito sarà un paese terzo. ·Mantenimento dell’applicazione del diritto dell’UE nei confronti del Regno Unito e al suo interno: nel periodo transitorio il diritto dell’UE continua in generale ad applicarsi. ·Uscita dall’assetto istituzionale: dal 30 marzo 2019 il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell’UE né alle istituzioni dell’UE né alla gestione degli organi e degli organismi dell’UE. ·Gestione del periodo transitorio: le istituzioni dell’UE mantengono la funzione di supervisione e controllo dell’applicazione del diritto dell’UE nel Regno Unito. ·Negoziati sulle relazioni future: l’Unione europea negozia con il Regno Unito un accordo sulle relazioni future che, idealmente, dovrebbe essere operativo (ossia convenuto, firmato e ratificato) al termine del periodo transitorio e applicarsi a partire dal 1º gennaio 2021. |
Principali conseguenze dell’evenienza 2: recesso il 30 marzo 2019 senza accordo di recesso ·Il Regno Unito sarà un paese terzo e il diritto dell’Unione cessa di applicarsi nei suoi confronti e al suo interno 9 . ·Cittadini: non vige nessun regime specifico per i cittadini dell’UE nel Regno Unito o per i cittadini britannici nell’Unione europea. ·Controlli alle frontiere: in quanto paese terzo, alle frontiere con il Regno Unito si applicano la normativa e le tariffe dell’Unione europea, compresi i controlli e le verifiche del rispetto delle norme doganali, sanitarie e fitosanitarie e la verifica di conformità alle norme dell’UE. Le conseguenze sui trasporti tra il Regno Unito e l’Unione europea sono pesanti. I controlli doganali, sanitari e fitosanitari alle frontiere possono causare notevoli ritardi, ad esempio nel trasporto su strada, e difficoltà nei porti. ·Commercio e aspetti normativi: il Regno Unito diventa un paese terzo le cui relazioni con l’Unione europea sono disciplinate dal diritto pubblico internazionale generale, comprese le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio. In particolare nei settori fortemente regolamentati, la conseguenza è un regressione considerevole rispetto all’attuale livello di integrazione dei mercati. ·Negoziati con il Regno Unito: secondo le circostanze che hanno portato al recesso senza accordo, l’UE può decidere di avviare negoziati con il Regno Unito in quanto paese terzo. ·Finanziamenti dell’UE: i soggetti del Regno Unito non sono più ammissibili all’ottenimento di sovvenzioni dell’UE e alla partecipazione alle gare d’appalto dell’UE. I candidati o gli offerenti del Regno Unito possono essere rifiutati salvo disposizione contraria nella regolamentazione vigente. |
2. Differenza tra preparazione ed emergenza
Sciogliere un rapporto costruito sull’arco di oltre quarant’anni comporterà inevitabilmente cambiamenti considerevoli nell’interazione con il Regno Unito a tutti i livelli, compreso sotto il profilo economico e giuridico. Preparandosi non si possono impedire questi cambiamenti, che conseguono alla decisione del Regno Unito, ma soltanto attenuarne gli effetti. Nel negoziare un recesso ordinato con il Regno Unito, l’Unione europea mira a difendere gli interessi di una collettività di 27 Stati membri; anche i cittadini, le imprese e gli Stati membri di quest’Unione dovrebbero prepararsi concretamente. Occorre quindi intensificare immediatamente i preparativi a tutti i livelli prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.
Le conseguenze per i cittadini, le imprese e gli Stati membri avranno intensità variabile: la loro entità dipenderà da molti fattori, tra cui l’eventualità che entri in vigore un accordo di recesso, e dalle relazioni future fra l’Unione europea e il Regno Unito.
Essere preparati significa ipotizzare tutti gli scenari valutandone integralmente i rischi collegati, pianificare la risposta e reagire agli esiti possibili. Si deve fare tutto quanto possibile e necessario affinché i portatori di interessi e le autorità pubbliche dell’Unione pianifichino la risposta e riescano ad attenuare al massimo i rischi. Ognuno deve quindi prepararsi ai cambiamenti che inevitabilmente scaturiranno dall’uscita del Regno Unito dall’UE.
Nello stabilire le iniziative da avviare la Commissione opera una distinzione fra due tipologie diverse di misure: i preparativi e la pianificazione d’emergenza.
a)Preparativi
La necessità di compiere preparativi discende dal recesso del Regno Unito in sé e vige indipendentemente dalla presenza o assenza di un accordo di recesso fra Unione europea e Regno Unito.
Per gli operatori economici che attualmente operano in base a autorizzazioni e certificati rilasciati dalle autorità e dagli organi del Regno Unito, ad esempio, i preparativi potrebbero comprendere la richiesta di autorizzazioni e certificati in uno degli Stati membri dell’UE a 27 così da assicurarsi la continuità di accesso al mercato dell’UE. Agli Stati membri potrebbe risultare utile vagliare misure atte ad alleviare gli oneri amministrativi supplementari che deriverebbero dai nuovi controlli di frontiera e dal maggior numero di richieste di licenze o certificati dell’UE a 27 presentate dagli operatori economici.
A livello di UE, i preparativi consistono, ad esempio, nel ricollocamento delle agenzie decentrate attualmente situate a Londra e nella ridistribuzione dei compiti dalle autorità del Regno Unito alle autorità dell’UE a 27. Si tratta di provvedimenti necessari a prescindere dall’esistenza di un accordo con il Regno Unito, perché non è possibile affidare a un paese terzo tali compiti dell’Unione o fargli ospitare organi dell’Unione.
b)Pianificazione d’emergenza
Sebbene il diritto dell’UE rimanga invariato, l’alea del processo negoziale implica la necessità di prospettare tutti gli scenari.
La pianificazione di emergenza consiste nell’adottare le misure necessarie per attenuare gli effetti che un recesso del Regno Unito dall’Unione in assenza di accordo (e quindi senza periodo transitorio) inevitabilmente comporterebbe intorno alla data del recesso (30 marzo 2019).
In via di principio le misure di emergenza avrebbero durata temporanea, fino alla predisposizione dei necessari adeguamenti a lungo termine. Le misure di emergenza non possono conseguire gli stessi esiti di un recesso ordinato, negoziato mediante un apposito accordo, né possono ricreare la situazione attuale in cui il Regno Unito è uno Stato membro.
La pianificazione di emergenza in preparazione del peggior esito possibile non è un segnale di sfiducia nei confronti dei negoziati. La Commissione investe risorse molto consistenti e si adopera con grande impegno per il raggiungimento di un accordo, che rimane il nostro obiettivo. L’esito dei negoziati non è tuttavia prevedibile.
Non necessariamente le misure di emergenza implicano un intervento legislativo a livello di UE: secondo il settore, la loro adozione può rientrare nella sfera di competenza degli Stati membri. Nella politica doganale, ad esempio, non sarebbe in via di principio necessario modificare il codice doganale dell’Unione, perché prevede già norme sui paesi terzi, mentre per l’attuazione a livello nazionale potrebbe risultare necessario adottare misure di emergenza che permettano di far fronte al rischio di lunghe code di veicoli in attesa alla frontiera per l’adempimento delle formalità doganali. Le misure di emergenza dovrebbero essere predisposte ed attuate in modo coordinato nel rispetto del quadro giuridico instaurato dal codice doganale dell’Unione.
3. Chi deve prepararsi?
Prepararsi al recesso del Regno Unito non è un’esigenza soltanto per le istituzioni dell’Unione europea, è un impegno comune di tutti a livello unionale, nazionale, regionale e locale e tra gli operatori economici. Per prepararsi al recesso e per attutire gli effetti che si verificherebbe nella peggiore delle ipotesi, ossia nello scenario del precipizio, tutti i protagonisti devono assumersi le proprie responsabilità.
Preparativi soprattutto per operatori privati, operatori economici e professionisti.
Sebbene possa sembrare che il recesso del Regno Unito si svolga in astratto su una scena lontana in cui si muovono il Regno Unito e l’Unione europea, le sue conseguenze per i cittadini, i professionisti e gli operatori economici saranno ben concrete. Le economie degli Stati membri sono strettamente interconnesse grazie al mercato unico, con catene di approvvigionamento integrate attraverso le frontiere e una dimensione fortemente transfrontaliera nell’erogazione dei servizi. Il recesso può pertanto produrre effetti rilevanti sugli operatori economici in questione.
È importante che le imprese di tutte le dimensioni, piccole e medie imprese (PMI) comprese, si preparino e attivino fin d’ora. Gli operatori privati, gli operatori economici e i professionisti devono assumersi la responsabilità della propria situazione personale, valutare il potenziale effetto dello scenario del precipizio per il proprio modello di attività, assumere le necessarie decisioni economiche e compiere tutti i passi amministrativi necessari prima del 30 marzo 2019. Anche i cittadini che saranno in qualche modo interessati dal recesso del Regno Unito e le pubbliche amministrazioni cui fanno capo devono prepararsi per il 30 marzo 2019.
Le eventuali domande devono essere rivolte alle autorità competenti. Le associazioni di categoria, sia a livello di UE sia a livello nazionale/regionale, svolgono un ruolo fondamentale per la trasmissione delle informazioni sui preparativi ai propri aderenti, in particolare alle piccole e medie imprese. Un ruolo analogo incombe alle ambasciate, ai consolati e ai servizi demografici per l’informazione dei cittadini.
Si ricorda che vige già un quadro normativo dell’UE applicabile ai paesi terzi, che i portatori di interessi dovrebbero già conoscere e che non cambierà alla data del recesso. La Commissione ha pubblicato avvisi (cfr. infra e nell’allegato) per ricordare le norme che si applicheranno quando il Regno Unito diverrà un paese terzo.
Le autorità pubbliche possono offrire assistenza e orientamenti, chiarendo per quanto possibile il regime giuridico che disciplinerà le relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito, e modificare secondo necessità il quadro giuridico affinché continui a funzionare regolarmente in un’Unione europea di 27 Stati membri, ma non è possibile immaginare che questo quadro possa essere adattato a ciascun interesse commerciale specifico e individuale.
Molte imprese si trasferiscono nell’UE a 27 o espandono le attività nell’UE a 27; altre hanno messo in guardia dagli effetti che una Brexit caotica avrebbe sulle loro attività o sui loro modelli d’impresa.
In alcuni casi, ad esempio, preoccupa le imprese l’esigenza di cambiare l’autorizzazione rilasciata nel Regno Unito con una emanante da un’autorità o un organo dell’UE a 27. I singoli professionisti potrebbero vedersi costretti a cambiare il certificato ottenuto nel Regno Unito con uno rilasciato in uno degli Stati membri dell’UE a 27 o a chiedervi il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito. Con gli avvisi ai portatori di interessi (v. infra) questi soggetti sono stati quindi incoraggiati a prendere al più presto i provvedimenti necessari.
L’Unione europea, le autorità nazionali e regionali e le organizzazioni di categoria hanno pubblicato documentazione informativa e predisposto strumenti per assistere le persone e le imprese, ma restano necessarie ulteriori iniziative, in particolare per le PMI.
Dagli scambi infraunionali al commercio con il Regno Unito in quanto paese terzo: predisposizione di procedure nuove
Gli operatori del commercio internazionale sanno che cosa implicano gli scambi con i paesi terzi, al di fuori dell’Unione europea, in termini di dichiarazioni doganali, controlli sanitari e fitosanitari, ecc. Conoscono anche gli obblighi cui è assoggettato l’ingresso dei prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato unico dell’Unione, ad esempio in termini di formalità d’importazione, di rispetto della normativa dell’Unione applicabile e di espletamento delle relative procedure di valutazione della conformità. Sono tuttavia molte le imprese che non hanno esperienza di scambi con i paesi terzi, perché commerciano soltanto all’interno del mercato unico senza frontiere. La necessità di coinvolgere nei preparativi queste imprese è quindi particolarmente acuta, perché sono quelle confrontate alla sfida più impegnativa indotta dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea: dovranno applicare procedure con cui non hanno dimestichezza, ma che sono obbligatorie per gli scambi con i paesi terzi 10 .
Il sito internet della Commissione riporta informazioni sul commercio con i paesi terzi 11 . Anche i governi nazionali (ad es. quelli di Austria, Irlanda e Paesi Bassi) hanno allestito specifiche pagine internet per aiutare le imprese a valutare gli effetti e/o le nuove procedure che conseguiranno al recesso del Regno Unito dall’UE (cfr. infra).
Gli Stati membri e le autorità nazionali e regionali svolgono un ruolo importante ...
Il fatto che il Regno Unito divenga un paese terzo avrà conseguenze considerevoli per l’Unione europea nel suo insieme, ma l’impatto della Brexit sui singoli Stati membri varierà sensibilmente a seconda della vicinanza al Regno Unito e della forza dei legami economici con esso, ad esempio per quanto riguarda le infrastrutture condivise o il controllo della circolazione di merci e persone.
In molti settori politici gli Stati membri condividono con l’Unione europea la competenza dell’attività legislativa, e l’attuazione e l’applicazione dell’acquis dell’Unione sono compiti attribuiti alle autorità nazionali e regionali. Occorrerà adattare le norme nazionali e offrire orientamenti ai portatori di interessi, così come investire in modo consistente nel personale e nelle infrastrutture (ad es., per i controlli doganali, sanitari e fitosanitari alle frontiere, per le autorità competenti incaricate di procedure specifiche, ecc.). Si dovrebbero coinvolgere nei preparativi le autorità regionali, in particolare se dotate di poteri legislativi, ma anche le autorità locali.
Dei particolari e degli aspetti pratici dei preparativi discutono gli esperti degli Stati membri dell’UE a 27 nei seminari di esperti tecnici organizzati dalla Commissione, che costituiscono una piattaforma informale in cui la Commissione può spiegare, ad esempio, il contenuto degli avvisi e gli Stati membri possono sollevare questioni d’interesse, affrontare temi specifici e condividere migliori pratiche. I seminari sono utili per trovare soluzioni europee alle questioni rilevate.
Oltre alle discussioni a livello di UE, vari Stati membri hanno effettuato un’analisi completa delle esigenze nazionali in termini di modifica della normativa e di altro adattamento degli atti giuridici. Alcuni hanno messo a punto strumenti per aiutare gli operatori economici nazionali a prepararsi al recesso del Regno Unito.
Il sito internet irlandese prepareforbrexit.com permette alle PMI di valutare la propria esposizione alla Brexit e di reperire informazioni sugli eventi e sul sostegno disponibili in materia. L’Irlanda offre inoltre alle piccole e medie imprese un finanziamento per un massimo di 5 000 EUR a copertura delle spese indotte dalla necessità di prepararsi alla Brexit (ossia predisposizione di piani, partecipazione ad eventi, allacciamento di nuovi contatti se occorre trovare fornitori alternativi, ecc.). |
Nei Paesi Bassi le autorità hanno creato su internet il Brexit impact scanner, di cui le PMI possono servirsi per valutare la propria esposizione ai potenziali problemi connessi al recesso del Regno Unito. |
... insieme alla Commissione europea, alle altre istituzioni e alle agenzie dell’UE
Nell’UE gli Stati membri mettono in comune la sovranità, creando un quadro coerente in cui essi e i portatori di interessi possono operare. Tuttavia, sebbene l’UE abbia competenza esclusiva a legiferare in alcuni settori (ad es., dogane, commercio, pesca) e competenza concorrente con gli Stati membri in altri (ad es., mercato interno, trasporti, energia, sicurezza), per la predisposizione dei preparativi e delle misure di emergenza i poteri di cui dispone si limitano in molti casi alla sensibilizzazione e alla facilitazione del dibattito e dei preparativi messi in atto dai portatori di interessi.
La Commissione ha individuato diversi filoni di attività in cui ha competenza a intervenire.
a)Modifiche della normativa e altri strumenti
Il primo filone d’attività comporta un’analisi completa dell’acquis dell’Unione, tesa a individuare le misure da adottare per regolare la situazione nei vari settori e nelle varie politiche al fine di garantire che, dopo l’uscita del Regno Unito, le norme dell’UE continuino a funzionare regolarmente in un’Unione a 27.
Nella prima fase la Commissione si è concentrata sulle necessarie modifiche legislative di cui occorreva l’adozione da parte di Parlamento europeo e Consiglio, individuando otto misure per le quali saranno necessari adattamenti a prescindere dall’esito dei negoziati sul recesso 12 . Dati i tempi, si dovrà avanzare rapidamente su queste proposte legislative, in modo che possano essere adottate in anticipo rispetto al 30 marzo dell’anno prossimo.
È importante sottolineare che, dal punto di vista giuridico, non è necessario modificare o sopprimere dalla normativa dell’UE vigente tutti i rimandi al Regno Unito o alle sue istituzioni e ai suoi soggetti: con il recesso, semplicemente tali rimandi diverranno obsoleti e ridondanti. Le opportune modifiche potranno essere inserite successivamente, quando gli atti giuridici in questione saranno rivisti e aggiornati per altri motivi.
La Commissione può prendere le ulteriori misure necessarie tramite gli atti di esecuzione o gli atti delegati che è autorizzata a adottare grazie ai poteri che Parlamento europeo e Consiglio le hanno conferito negli atti legislativi di base. La tematica è attualmente oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione.
Esempi di modifiche legislative necessarie a seguito del recesso del Regno Unito ·Proposta relativa alla suddivisione fra Regno Unito e UE a 27 dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riferito all’Unione. La proposta è corredata di una raccomandazione relativa a un mandato negoziale conferito dal Consiglio per la condotta di negoziati con altri membri dell’OMC (mandato adottato dal Consiglio il 26 giugno 2018). La suddivisione è un adattamento necessario ai fini della certezza del diritto e della continuità di un funzionamento regolare delle importazioni oggetto di contingenti tariffari sia per l’Unione a 27 sia per il Regno Unito 13 . ·Proposta di regolamento che integra la legislazione dell’UE in materia di omologazione dei veicoli a motore, ecc., grazie al quale i titolare di un’omologazione del Regno Unito potranno chiedere alle competenti autorità dell’UE a 27 di rilasciare una nuova omologazione per lo stesso tipo in base alla documentazione e alle relazioni di prova presentate nel Regno Unito per la precedente omologazione 14 . ·Per quanto riguarda l’efficienza energetica, il recesso del Regno Unito imporrà un adattamento della conversione in valore assoluto dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 (espresso in percentuale). ·Modifica del vigente regolamento che elenca i paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri e i paesi i cui cittadini ne sono esenti per soggiorni di durata non superiore a tre mesi. Il Regno Unito dovrà essere inserito nel primo o nel secondo elenco 15 . ·Proposta di modifica del regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa al fine di rettificare il percorso del corridoio Mare del Nord-Mediterraneo e di tracciare una rotta marittima nuova per collegare l’Irlanda alla parte continentale del corridoio. ·Proposta di modifica del regolamento relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, per trasferire dal Regno Unito all’UE a 27 il compito di partecipare alla valutazione periodica di due organismi riconosciuti. |
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad attribuire priorità all’esame di queste proposte collegate al recesso del Regno Unito.
b)Avvisi sui preparativi emanati dai servizi della Commissione
Nei settori in cui sono necessari interventi degli Stati membri o dei portatori di interessi, la Commissione ha iniziato a fare opera di sensibilizzazione a fine 2017 pubblicando numerosi avvisi tecnici in cui ha esposto le implicazioni giuridiche e pratiche del recesso del Regno Unito dall’UE. Gli avvisi sono stati redatti dai servizi della Commissione, se del caso in collaborazione con l’agenzia competente dell’UE. Sono tutti caricati sul sito internet Europa 16 , quindi disponibili pubblicamente.
Ciascun avviso espone lo stato di cose che regnerà nel settore interessato dopo il recesso, basandosi esclusivamente sulla situazione di fatto e di diritto che si verrebbe a creare in assenza di specifico accordo, senza lanciarsi in interpretazioni dell’esito dei negoziati o dei relativi effetti sulle norme che disciplinano un dato settore. Se la conclusione di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa in questione determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, gli avvisi saranno adattati o ritirati se non più pertinenti.
Finora la Commissione ha pubblicato 68 avvisi, riguardanti ad esempio la salute e la sicurezza alimentare, i trasporti, la stabilità finanziaria e i servizi finanziari, l’ambiente, il mercato interno, le dogane, la giustizia civile, il diritto societario e le qualifiche professionali. In vari casi gli avvisi sono corredati di testi di domande e risposte pubblicati sul sito internet dei competenti servizi e direzioni generali della Commissione ovvero delle competenti agenzie dell’UE.
c)Ricollocamento di agenzie e organi dell’UE
Le questioni istituzionali e di bilancio sono altri importanti settori in cui la Commissione sta vagliando le esigenze e in cui, in alcuni casi, ha già adottato le misure necessarie. Un esempio è il ricollocamento delle due agenzie con sede a Londra: l’Agenzia europea per i medicinali e l’Autorità bancaria europea, che si trasferiranno e dal 30 marzo 2019 lavoreranno, rispettivamente, ad Amsterdam e a Parigi.
Vi sono altri casi in cui il recesso del Regno Unito dall’UE implica un ricollocamento di organi o una ridistribuzione di funzioni, ad esempio il trasferimento del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo o il trasferimento a laboratori degli Stati membri dell’UE a 27 delle funzioni relative a determinate malattie degli animali e alla sicurezza alimentare attualmente svolte da laboratori di riferimento dell’UE che hanno sede nel Regno Unito. Ricollocamento e ridistribuzione dovranno essere ultimati per il 30 marzo 2019, dato che, come già indicato, anche se sarà raggiunto un accordo transitorio, dopo la data del recesso non sarà comunque possibile affidare a un paese terzo tali funzioni dell’Unione o fargli ospitare organi dell’Unione.
d)Altri filoni di attività
La Commissione è impegnata in altri filoni di attività, fra cui quello decisamente concreto dei preparativi interni, in particolare l’opera di disconnessione e adattamento delle banche dati, dei sistemi informatici e delle altre piattaforme di comunicazione e di scambio d’informazioni a cui il Regno Unito non potrà più avere accesso.
La Commissione vaglia le esigenze sotto il profilo dei preparativi nei confronti dell’esterno, tra cui le conseguenze che il recesso comporterà per gli accordi internazionali di cui l’UE è parte (di per sé, insieme agli Stati membri o attraverso gli Stati membri) e che vigono in numerosi settori politici contemplati dal diritto dell’Unione. L’UE intende comunicare ufficialmente ai partner internazionali il recesso del Regno Unito quando conoscerà con sufficiente certezza l’esito dei negoziati al riguardo in corso.
Infine, la rappresentanza della Commissione nel Regno Unito chiuderà i battenti e il 30 marzo 2019 aprirà la delegazione dell’Unione europea nel Regno Unito.
4. Conclusioni
Quale che sia lo scenario in cui avverrà, prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea è responsabilità di tutti. Il recesso cambierà i rapporti e produrrà effetti rilevanti per i cittadini e le imprese dell’UE a 27 Stati membri, ad alcuni dei quali non sarà possibile rimediare.
È importante quindi intervenire per tempo: dobbiamo tutti - cittadini, imprese, Stati membri e istituzioni dell’UE - fare il necessario per essere pronti e contenere al minimo gli effetti negativi del recesso.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad attribuire priorità all’esame delle proposte legislative collegate all’uscita del Regno Unito dall’UE, così che gli atti possano essere in vigore per la data del recesso.
La Commissione proseguirà i preparativi, intensificandoli e attribuendo loro la massima priorità. È pronta a adattarli in funzione dell’evoluzione dei negoziati, al fine di servire al meglio i 27 Stati membri e i cittadini e le imprese dell’Unione. Riesaminerà la situazione dopo il Consiglio europeo (Articolo 50) dell’ottobre 2018.
Sfide e interventi settoriali nell’attività di preparazione
Preparativi per la Brexit nei trasporti, comparto aereo compreso Per ogni modo di trasporto (aereo, stradale, ferroviario, marittimo e idroviario) l’UE stabilisce norme relative alla sicurezza materiale e delle persone e all’accesso al mercato dell’UE. Tipicamente queste norme operano una distinzione fra gli operatori dell’UE e gli operatori dei paesi terzi e subordinano l’accesso al mercato al soddisfacimento dei requisiti fissati dall’UE. Le imprese di trasporto dell’UE dovrebbero valutare attentamente se il cambiamento di status del Regno Unito (da Stato membro a paese terzo) incida sulle loro attività e dovrebbero compiere i preparativi necessari.
La Commissione ha pubblicato 10 avvisi sui trasporti (trasporti aerei, sicurezza aerea, sicurezza nei trasporti aereo e marittimo, trasporti su strada, trasporto ferroviario, qualifiche della gente di mare, trasporto marittimo, protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri, trasporto idroviario, prodotti industriali), che espongono chiaramente le implicazioni che l’uscita del Regno Unito dal quadro giuridico e regolamentare dell’UE, ad es. in materia di sicurezza aerea, avrebbe in assenza di specifico accordo, offrendo così ai portatori di interessi la chiarezza necessaria circa la situazione base alla quale è suggerito loro di fare riferimento per i necessari adattamenti. La Commissione adotterà in un prossimo futuro proposte modificative di due regolamenti vigenti per i quali l’adattamento sarà necessario in ogni evenienza: la modifica del regolamento relativo al riconoscimento a livello unionale degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi aumenterà la certezza del diritto, garantirà agli armatori interessati la continuità operativa e salvaguarderà la competitività delle bandiere degli Stati membri dell’UE a 27; la proposta di modifica del regolamento istitutivo del meccanismo per collegare l’Europa mira a mantenere la connettività della rete dell’UE sanando la situazione che si verrà a creare con il recesso del Regno Unito, quando l’infrastruttura di trasporto di questo non sarà più situata nell’Unione. |
Preparativi per la Brexit nel settore delle dogane Quando il Regno Unito diverrà un paese terzo, salvo disposizione contraria prevista in un accordo le amministrazioni doganali dell’UE, ossia le autorità doganali nazionali, dovranno applicare le norme dell’UE sia alle esportazioni verso il Regno Unito sia alle importazioni in provenienza da esso. Questo significa che si applicheranno le formalità attualmente applicate agli scambi con i paesi terzi, compresi la presentazione di dichiarazioni in dogana per le spedizioni di merci e i collegati controlli della conformità. Si dovranno mettere in conto i dazi e le imposte, in particolare l’IVA e le accise. Si tratterà di un cambiamento radicale rispetto alla situazione odierna, in cui gli scambi fra Regno Unito e resto dell’UE non implicano tali formalità o oneri finanziari alle frontiere. Le formalità doganali hanno conseguenze in termini di documentazione aggiuntiva e obbligo di raccolta dati per le imprese, di elaborazione e controlli per le dogane e di infrastrutture per entrambe, comprese le infrastrutture informatiche e fisiche necessarie per l’esecuzione di adeguati controlli in base al rischio. Tutti i portatori di interessi dovrebbero prepararsi a una situazione in cui le spedizioni di merci da e verso il Regno Unito sono soggette a procedure e controlli doganali. Le amministrazioni nazionali hanno cominciato a prepararsi a questa nuova situazione, in particolare pianificando nuove assunzioni. Da parte sua, la Commissione ha esaminato con attenzione l’attuale quadro giuridico e la relativa applicazione. Parallelamente all’attività di pubblicazione degli avvisi ai portatori di interessi, si è impegnata in particolare in un’opera di sensibilizzazione degli Stati membri sugli obblighi derivanti dal diritto dell’UE in relazione agli scambi con i paesi terzi. Si sono svolti con gli Stati membri dell’UE a 27 seminari tecnici volti alla sensibilizzazione e all’individuazione dei problemi e si sono tenute discussioni con gli operatori del settore del commercio, in particolare attraverso il gruppo di contatto (Trade Contact Group) della Commissione. Le autorità doganali dell’UE fanno grande affidamento, nel loro lavoro, su sofisticati sistemi informatici interconnessi. La Commissione ha avviato un processo grazie al quale potranno essere apportate, a livello di UE e negli Stati membri, le modifiche atte a rispecchiare il cambiamento di status del Regno Unito. La Commissione svolge infine una funzione di facilitazione per l’adesione del Regno Unito alla convenzione sul regime comune di transito; l’adesione rappresenterebbe un’importante agevolazione del commercio, che permetterebbe una circolazione sufficientemente libera delle merci, in regime di sorveglianza doganale, fra varie giurisdizioni e che risulterebbe particolarmente interessante per le merci trasferite da una parte dell’UE all’altra attraverso il Regno Unito. |
Preparativi per la Brexit nel settore dei servizi finanziari Nel corso degli anni il Regno Unito, in generale, e la City di Londra, in particolare, si sono affermati come importante piazza dei servizi finanziari, anche grazie al mercato unico. Molti operatori, anche di paesi terzi, si sono insediati nel Regno Unito e operano nel resto del mercato unico in base al regime del passaporto e ai diritti che ne conseguono ai sensi della normativa dell’UE sui servizi finanziari. I diritti conferiti dal passaporto decadranno alla data del recesso. Ne consegue che la prestazione di servizi finanziari nell’UE a 27 a partire dal Regno Unito sarà disciplinata dai regimi applicabili ai paesi terzi nel diritto dell’UE e dalle norme e regolamenti nazionali vigenti nello Stato membro del cliente UE. Non ci sarà accesso al mercato unico. Gli operatori di tutti i comparti dei servizi finanziari devono prepararsi a questa evenienza se vogliono scongiurare perturbazioni del proprio modello d’impresa attuale e riuscire a continuare a servire la clientela. Per quanto riguarda i contratti, non sembra al momento sussistere una questione generale quanto alla loro continuità, perché in via di principio l’adempimento degli obblighi esistenti potrà proseguire anche dopo il recesso. Occorre tuttavia esaminare individualmente ciascuna tipologia di contratto. La Commissione ha pubblicato otto avvisi su questo tema. Con una serie di pareri le autorità europee di vigilanza hanno emanato ampi orientamenti supplementari alle autorità nazionali competenti e agli operatori del mercato. La Commissione ha inoltre proposto modifiche di alcuni degli attuali meccanismi di vigilanza per ovviare alle implicazioni per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare dal recesso del Regno Unito. Si esortano i colegislatori a adottare quanto prima le proposte citate 17 . Considerate le possibili implicazioni per la stabilità finanziaria, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, copresieduto dalla Banca d’Inghilterra e dalla Banca centrale europea, che si riunisce periodicamente concentrandosi sulle modalità di gestione del rischio nel settore dei servizi finanziari nel periodo intorno al 30 marzo 2019. Altre autorità partecipano all’analisi specifica di determinate questioni. Il gruppo riferirà sul lavoro svolto alla Commissione e all’autorità competente del Regno Unito. |
Preparativi per la Brexit nel settore della sicurezza alimentare Quando il Regno Unito diverrà un paese terzo, salvo disposizione contraria prevista in un accordo le rigorose norme dell’UE in materia di condizioni e controlli sanitari e fitosanitari sugli animali, le piante e i prodotti da essi derivati gli si applicheranno esattamente come a qualsiasi altro paese terzo. All’importazione nell’Unione europea di animali, piante e prodotti da essi derivati in provenienza dal Regno Unito si applicheranno le norme seguenti: ·lo scambio potrà avvenire soltanto una volta stabilite le condizioni sanitarie e fitosanitarie applicabili al prodotto agroalimentare in questione e adempiuti i corrispondenti obblighi di certificazione e di controllo; ·dovranno essere predisposte le infrastrutture fisiche necessarie affinché qualsivoglia movimento di animali vivi e prodotti di origine animale (compresi gli alimenti di origine animale) e di determinate piante e prodotti vegetali sia indirizzato verso i posti d’ispezione frontalieri (PIF) nei porti marittimi, negli aeroporti o alla frontiera terrestre secondo quanto previsto dalle norme dell’UE. Potrà rivelarsi necessario aumentare la capacità dei posti esistenti e crearne di nuovi. Per sensibilizzare gli operatori del commercio sono stati pubblicati 10 avvisi, e sono stati organizzati un seminario rivolto agli esperti tecnici degli Stati membri dell’UE a 27 e riunioni con i portatori di interessi. |
Preparativi per la Brexit nel settore dei farmaci A norma del diritto farmaceutico dell’UE, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dev’essere stabilito nell’UE e i medicinali fabbricati in un paese terzo sono sottoposti a controlli specifici al momento dell’importazione. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e gli operatori che intervengono nella catena di approvvigionamento devono prepararsi a questa situazione, in particolare accertandosi che nell’UE siano disponibili i necessari centri di test. Per orientare i portatori di interessi, i servizi della Commissione hanno pubblicato in argomento, in stretta collaborazione con l’Agenzia europea per i medicinali, un avviso e vari documenti di domande e risposte. Sono stati altresì organizzati un seminario rivolto agli esperti tecnici degli Stati membri dell’UE a 27 e riunioni con i portatori di interessi. Nell’ambito della più ampia attività di pianificazione preparatoria, l’Agenzia europea per i medicinali ha condotto un’indagine sui medicinali critici. |
Preparativi per la Brexit nel settore dei dati personali Attualmente i dati personali possono circolare liberamente tra gli Stati membri dell’UE purché sia rispettato il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679). Una volta che il diritto dell’UE cesserà di applicarsi al Regno Unito, il trasferimento dei dati personali dall’UE al Regno Unito resterà possibile, ma sarà sottoposto alle condizioni specifiche stabilite dal diritto dell’UE. Le imprese e le autorità degli Stati membri che attualmente trasmettono dati personali al Regno Unito dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che dopo il recesso si tratterà di un “trasferimento” di dati personali a un paese terzo, di cui dovrà essere verificata la legittimità in base alle applicabili norme dell’UE. Se il livello di protezione dei dati personali del Regno Unito risulterà essere sostanzialmente equivalente a quello dell’UE, la Commissione adotterà una decisione di adeguatezza, che consentirà il trasferimento di dati personali verso il Regno Unito senza restrizioni. Tale decisione potrà tuttavia essere adottata soltanto dopo che il Regno Unito sarà divenuto un paese terzo. Le società dovrebbero pertanto valutare se, in mancanza della decisione di adeguatezza, siano necessarie misure per garantire la continuità dei trasferimenti. Le autorità preposte alla protezione dei dati degli Stati membri dovrebbero assistere le imprese nella valutazione. |
Preparativi per la Brexit nel settore delle qualifiche professionali
Il diritto dell’UE prevede un riconoscimento agevolato delle qualifiche professionali conseguite dai cittadini dell’UE in altri Stati membri dell’UE.
I cittadini che hanno ottenuto una qualifica professionale nel Regno Unito dovrebbero vagliare l’ipotesi di farla riconoscere nell’UE a 27 mentre il Regno Unito è ancora uno Stato membro.
La Commissione ha pubblicato un avviso dedicato alle norme dell’UE sulle professioni regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nel quale consiglia ai cittadini dell’UE titolari di qualifiche professionali del Regno Unito conseguite prima della Brexit di consultare le competenti autorità nazionali circa la necessità di ottenere il riconoscimento prima del 30 marzo 2019.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20004-2017-INIT/it/pdf .
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2018-INIT/it/pdf .
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf .
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo all’unanimità decida, d’intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell’applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell’Europa centrale). Finora nulla indica alla Commissione che il Regno Unito intenda chiedere una proroga dell’appartenenza all’Unione europea.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf .
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf
Nel periodo transitorio il Regno Unito rimarrebbe vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui l’UE è parte. L’UE informerà le altre parti che, ai fini di detti accordi, in tale periodo il Regno Unito dev’essere considerato uno Stato membro.
Ne consegue che il regime particolare che disciplina l’associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) nella parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applica più neppure ai PTOM britannici.
Degli aspetti sanitari e fitosanitari si è discusso con le associazioni di categoria dell’UE nel corso della riunione del Forum consultivo sulla catena alimentare e la salute animale e vegetale tenuta il 1º giugno 2018.
http://madb.europa.eu/madb/servicesForSME.htm - la pagina sarà aggiornata in riferimento al Regno Unito a tempo debito, in dell’esito dei negoziati.
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-legislative-preparedness-proposals_it
COM(2018) 312 final.
COM(2018) 397 final.
Deciderà il Consiglio in funzione dell’esito dei negoziati.
COM(2017) 331 final e COM(2017) 536 final.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.7.2018
COM(2018) 556 final
ALLEGATO
della
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
il 30 marzo 2019
Allegato - Avvisi sui preparativi per la Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema
(situazione al 18 luglio 2018) 1
Tema |
|
MERCI |
|
1 |
Prodotti industriali |
2 |
Farmaci (uso umano/uso veterinario) |
3 |
Prodotti fitosanitari |
4 |
Biocidi |
5 |
Autoveicoli |
6 |
Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali |
7 |
Sostanze chimiche industriali (REACH) (pubblicato dall’ECHA) |
8 |
Marchio di qualità ecologica |
9 |
Rifiuti (licenze per spedizione escluse) |
ALIMENTI PER USO UMANO E ANIMALE, ANIMALI VIVI, PIANTE |
|
10 |
Alimenti e produzione biologica |
11 |
Alimenti per animali |
12 |
OGM |
13 |
Acque minerali naturali |
14 |
Materiale riproduttivo vegetale |
15 |
Allevamento/Zootecnia |
16 |
Salute degli animali |
17 |
Salute dei vegetali |
DOGANE E IMPOSIZIONE INDIRETTA |
|
18 |
Norme d’origine |
19 |
Dogane e IVA |
20 |
Licenze d’importazione/d’esportazione |
21 |
Esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES) (importazione e esportazione) |
22 |
Importazione di legname |
23 |
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali |
SERVIZI FINANZIARI |
|
24 |
Revisione legale dei conti |
25 |
Agenzie di rating del credito |
26 |
Gestione patrimoniale |
27 |
Servizi di post-negoziazione |
28 |
Servizi d’investimento |
29 |
Servizi bancari e di pagamento |
30 |
(Ri)assicurazione |
31 |
Fondi pensione professionali |
DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI, GIUSTIZIA CIVILE |
|
32 |
Protezione dei dati personali |
33 |
Diritto societario |
34 |
Diritto internazionale privato |
35 |
Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri |
PROPRIETÀ INTELLETTUALE |
|
36 |
Marchi e disegni e modelli comunitari |
37 |
Varierà vegetali |
38 |
Diritto d’autore |
39 |
Certificato di protezione complementare |
QUALIFICHE PROFESSIONALI |
|
40 |
Qualifiche professionali |
41 |
Qualifiche del personale dei macelli |
42 |
Qualifiche dei trasportatori di animali |
43 |
Qualifiche della gente di mare |
TRASPORTI |
|
44 |
Trasporti aerei (accesso) |
45 |
Sicurezza aerea |
46 |
Sicurezza nei trasporti aereo e marittimo |
47 |
Trasporti stradali |
48 |
Trasporti marittimi (accesso e sicurezza) |
49 |
Trasporti ferroviari |
50 |
Trasporti idroviari |
AMBIENTE DIGITALE E INFORMAZIONE |
|
51 |
Nomi di dominio di primo livello .eu |
52 |
Commercio elettronico (servizi della società dell’informazione) |
53 |
Telecomunicazioni |
54 |
Servizi di media audiovisivi |
55 |
eIDAS/servizi fiduciari |
56 |
Sicurezza delle reti |
57 |
Blocchi geografici |
ENERGIA |
|
58 |
Questioni Euratom |
59 |
Mercato dell’energia elettrica e del gas |
60 |
Garanzie di origine |
ALTRO |
|
61 |
Sostanze di origine umana |
62 |
Appalti pubblici |
63 |
Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) |
64 |
Riciclaggio delle navi |
65 |
Iniziativa dei cittadini europei |
66 |
Acquis nel settore della pesca |
67 |
Comitati aziendali europei |
68 |
Sicurezza industriale (ICUE) |