COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,XXX
COM(2018) 476
2018/0254(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2018) 345}
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Document 52018PC0476
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa
COM/2018/476 final - 2018/0254 (COD)
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,XXX
COM(2018) 476
2018/0254(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2018) 345}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi [della proposta]
Il contesto geopolitico dell'UE è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. La situazione nelle sue regioni limitrofe è instabile e l'UE deve far fronte a un contesto complesso e impegnativo in cui l'emergere di minacce nuove, come gli attacchi ibridi e cibernetici, va di pari passo con la recrudescenza delle minacce più convenzionali.
I cittadini dell'UE e i loro leader politici sono concordi nel ritenere che l'UE dovrebbe assumersi collettivamente maggiori responsabilità riguardo alla propria sicurezza. Nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 i leader di 27 Stati membri, congiuntamente al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alla Commissione europea, hanno affermato che l'Unione rafforzerà la sicurezza e la difesa comune e promuoverà un'industria della difesa più competitiva e integrata.
Il settore europeo della difesa deve affrontare notevoli inefficienze del mercato, connesse ad economie di scala non pienamente utilizzate (frammentazione dei mercati nazionali con acquirente unico) e duplicazione delle risorse a livello nazionale. La domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, ma i loro bilanci della difesa, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo (R&S), hanno subito considerevoli tagli negli ultimi dieci anni. Nonostante le recenti indicazioni positive per quanto concerne la stabilizzazione e l'aumento dei finanziamenti nazionali a favore della difesa, sono necessari ulteriori, significativi sforzi per massimizzare l'efficienza di tali investimenti. Nel contempo, i costi dei materiali per la difesa, in particolare nel settore R&S, sono aumentati, mentre la cooperazione tra gli Stati membri in tale ambito e per quanto riguarda gli investimenti nei materiali per la difesa continua ad essere limitata. Nel 2015 solo il 16 % dei materiali per la difesa è stato acquistato attraverso appalti collaborativi a livello europeo: una percentuale ben lontana dal parametro di riferimento collettivo del 35 % concordato nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa (AED). La quota stimata di collaborazione europea nella fase iniziale della ricerca nel settore della difesa ammontava solo al 7,2 % rispetto ad un parametro di riferimento del 20 %.
Tali tendenze si riflettono nelle difficoltà affrontate dal settore, che sono considerevoli per quanto riguarda la ricerca e i progetti di sviluppo nel settore della difesa. Lo sviluppo di prototipi è particolarmente oneroso e connesso ad un notevole rischio di insuccesso. Anche il superamento della "valle della morte" tra la ricerca e lo sviluppo implica considerevoli rischi tecnici e finanziari che i singoli Stati membri potrebbero non voler affrontare in modo autonomo.
Il settore è in larga misura frammentato lungo i confini nazionali, con duplicazioni considerevoli e conseguenti inefficienze in termini di realizzazione di economie di scala e di apprendimento. Malgrado che l'aumento dei costi vada di pari passo con la stagnazione o la contrazione dei bilanci della difesa, la pianificazione, la spesa per le attività di R&S come pure l'acquisto e la manutenzione dei materiali continuano ad essere gestiti in larga misura a livello di singoli Stati membri, fra i quali la cooperazione è estremamente limitata. L'attuale situazione non è sostenibile e lo sviluppo di un ampio sistema di difesa di prossima generazione è sempre più fuori della portata dei singoli Stati membri.
Tale mancanza di cooperazione tra Stati membri indebolisce ulteriormente la capacità dell'industria UE della difesa di sostenere le capacità industriali e tecnologiche necessarie per preservare l'autonomia strategica dell'UE e soddisfare le sue esigenze di sicurezza attuali e future. In risposta a tale situazione, la Commissione ha avviato una serie di iniziative a sostegno di una maggiore cooperazione nel settore della difesa.
Il 7 giugno 2017, in linea con il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Juncker nel 2016, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Istituzione del Fondo europeo per la difesa" 1 , costituito dalle "sezioni" ricerca e capacità. La comunicazione era corredata di una proposta legislativa di regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa nella sezione capacità.
È stato proposto un approccio a due fasi, che comprende:
–un iniziale periodo di prova nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, durante il quale un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa sostiene la collaborazione in tale settore, mentre il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa proposto cofinanzierà progetti collaborativi di sviluppo; e
–un fondo dedicato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che incrementa finanziamenti a favore della ricerca collaborativa in prodotti e tecnologie innovativi della difesa e delle successive fasi del ciclo di sviluppo, tra cui lo sviluppo di prototipi.
La presente proposta è finalizzata all'istituzione del Fondo europeo per la difesa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Il Fondo europeo per la difesa è concepito come uno strumento atto a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale di difesa europea contribuendo al contempo all'autonomia strategica dell'UE. Mira ad avviare programmi di cooperazione che non potrebbero essere realizzati senza un contributo dell'UE e, sostenendo le attività di ricerca e sviluppo, a fornire gli incentivi necessari a promuovere la cooperazione in ogni fase del ciclo industriale.
I progetti collaborativi caratterizzati da una significativa partecipazione transfrontaliera di piccole e medie imprese saranno particolarmente incoraggiati. Ciò garantirà che il Fondo continui ad essere aperto a destinatari di tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro dimensione e dalla loro ubicazione nell'Unione.
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Sebbene la ricerca nel settore della difesa rientri nell'ambito di applicazione del programma quadro di ricerca e innovazione ("Orizzonte Europa"), le corrispondenti disposizioni specifiche relative alla ricerca nel settore della difesa, quali gli obiettivi, le norme che ne disciplinano la partecipazione e i meccanismi di attuazione, sono specificate nella presente proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa.
Al fine di garantire la coerenza e la complementarità nella promozione degli interessi di difesa dell'Unione, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione si adopererà per assicurare le sinergie con altre iniziative dell'UE nel campo delle attività di R&S a scopi civili, quali la sicurezza e la cibersicurezza, il controllo di frontiera, la guardia costiera, il trasporto marittimo e lo spazio.
In particolare, è opportuno ricercare sinergie con:
- il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, con un'attenzione particolare sulle applicazioni civili, in modo che i risultati delle attività di R&S vadano a vantaggio anche della R&S a scopi civili e viceversa;
- il programma spaziale dell'Unione, in particolare le sue componenti di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM), sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) e Copernicus. Tale obiettivo può essere conseguito, segnatamente, assicurando la compatibilità tecnica nei casi in cui i progetti si avvalgano del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e delle capacità di GOVSATCOM, oppure sviluppando sensori migliorati, piattaforme di scambio per dati classificati, applicazioni basate sui dati o informazioni e servizi forniti dalle componenti del programma spaziale;
- le iniziative dell'UE nel settore della cibersicurezza, come quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza 2 . In particolare, il centro di competenza in materia di cibersicurezza di futura istituzione dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto riguardo alle azioni realizzate a titolo del Fondo europeo per la difesa;
- le azioni individuate nel quadro del programma civile e militare coordinato per la ricerca nei settori della sicurezza marittima e del trasporto marittimo; e
- altri pertinenti programmi dell'UE nel campo della sicurezza, come il Fondo di sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
Il Fondo europeo per la difesa sarà realizzato in stretto coordinamento con le attività della Commissione e dell'Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel settore della difesa, tra cui il pacchetto di strumenti finanziari, finalizzato ad agevolare ulteriormente lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. In particolare, i modelli di finanziamento del pacchetto di strumenti per l'acquisizione di capacità fungerà da riferimento facoltativo per gli Stati membri che desiderano acquistare congiuntamente tecnologie e prodotti sviluppati con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.
Vi sarà una stretta correlazione tra il Fondo e i progetti attuati nel quadro della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO). Ai progetti PESCO valutati ammissibili verrà concesso un "bonus PESCO" sotto forma di tasso di finanziamento più elevato. È opportuno invitare la Commissione ad associarsi ai lavori relativi ai progetti per essere consultata, in modo che possa contribuire a valutare l'eventuale ammissibilità di tali progetti ai finanziamenti a titolo del Fondo.
Il Fondo terrà conto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE, che individua le priorità in materia di capacità di difesa, e della revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) dell'UE che, tra l'altro, monitora l'attuazione delle priorità e rileva nuove opportunità di cooperazione. In tale contesto potranno essere prese in considerazione anche le attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora siano al servizio degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa e non escludano la partecipazione di alcuno Stato membro.
Il Fondo tiene conto anche delle attività di difesa realizzate tramite lo strumento europeo per la pace, uno strumento fuori bilancio proposto al di fuori del quadro finanziario pluriennale.
La combinazione del sostegno orientato ai progetti sotto forma di finanziamenti a valere sul Fondo europeo per la difesa e di finanziamenti ben congegnati e mirati nel settore della difesa può contribuire notevolmente a rafforzare la resilienza del settore e a fronteggiare le sue vulnerabilità, in particolare a vantaggio delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione innovative. Le garanzie di bilancio possono costituire una modalità efficiente sotto il profilo fiscale per affrontare i rischi connessi alla catena di approvvigionamento dei subappaltatori coinvolti nei progetti finanziati dal Fondo. Il settore della difesa è stato proposto come settore ammissibile al sostegno mediante garanzie di bilancio a titolo del Fondo InvestEU, che costituisce un quadro intersettoriale e trasversale a sostegno degli investimenti in vari settori strategici e si basa su garanzie di bilancio dell'UE. La presente proposta prevede la possibilità di combinare il sostegno a titolo del Fondo con l'erogazione di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU.
Le azioni del Fondo dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, senza duplicare o sostituire i finanziamenti privati, e per apportare un chiaro valore aggiunto europeo. Ciò garantirà la coerenza tra le azioni del Fondo e le norme dell'UE sugli aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il Fondo europeo per la difesa mira a incentivare la competitività e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale dell'Unione sostenendo le attività di R&S orientate alla difesa. Si basa sui titoli "Industria" e "Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio" del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (articoli 173, 182, 183 e 188).
L'articolo 173 del TFUE costituisce la base giuridica per le azioni finalizzate, tra l'altro, a promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI, in tutta l'Unione, e favorevole alla cooperazione tra imprese, come pure a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
Dato che il Fondo europeo per la difesa mira a incentivare la competitività e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale dell'UE sostenendo le attività di R&S orientate alla difesa, le sue finalità e il suo contenuto giustificano la scelta dell'articolo 173 del TFUE come base giuridica. Costituiscono parte integrante del Fondo europeo per la difesa anche le azioni nel campo della ricerca orientata alla difesa, le cui finalità e il cui contenuto giustificano l'articolo 182 del TFUE come ulteriore base giuridica.
A norma del TFUE tutte le attività di ricerca devono rientrare nell'ambito di un programma quadro pluriennale. L'atto di base del programma quadro pluriennale di ricerca e innovazione post-2020 Orizzonte Europa contiene le necessarie disposizioni che stabiliscono i collegamenti tra i programmi specifici, da esso istituiti, relativi alla ricerca nel settore della difesa e all'attuazione di Orizzonte Europa (che è incentrato sulle attività di ricerca e innovazione a scopi civili).
Le disposizioni particolareggiate sui finanziamenti dell'Unione a favore dei progetti di ricerca nel settore della difesa e la relativa dotazione di bilancio sono stabilite nell'attuale progetto di regolamento sul Fondo europeo per la difesa, che definisce anche le norme di partecipazione alla ricerca nel settore della difesa. Le attività di ricerca e innovazione svolte a titolo del Fondo europeo per la difesa sono incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Nel mondo odierno, garantire la sicurezza significa gestire minacce che oltrepassano le frontiere. Nessun paese può affrontarle da solo. L'Unione dovrà assumersi maggiori responsabilità nella protezione dei suoi interessi, dei suoi valori e dello stile di vita europeo, in complementarità e cooperazione con la NATO.
A questo obiettivo contribuiranno gli sforzi tesi a soddisfare il livello di ambizione dell'Unione in materia di sicurezza e difesa (secondo quanto approvato dal Consiglio europeo nel 2016). Per essere pronta a fronteggiare le minacce di domani e per proteggere i suoi cittadini, l'Unione deve rafforzare la propria autonomia strategica. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di tecnologie chiave in settori critici e di capacità strategiche per assicurare la leadership tecnologica. Solo mediante una maggiore cooperazione a tutti i livelli è possibile rispondere alle aspettative dei cittadini dell'Unione.
Promuovendo la cooperazione, l'Unione può contribuire a massimizzare le realizzazioni e la qualità degli investimenti nella difesa effettuati dagli Stati membri. Il Fondo europeo per la difesa apporterà valore aggiunto dell'UE incentivando la ricerca e lo sviluppo congiunti di prodotti e tecnologie nel settore della difesa per rendere più efficiente la spesa pubblica e contribuire così all'autonomia operativa dell'Unione.
Le decisioni sugli investimenti e sui programmi di sviluppo nel settore della difesa continuano a rientrare nelle prerogative e nella sfera di responsabilità degli Stati membri. L'Unione non può e non dovrebbe compensare i bassi livelli di investimento nella difesa degli Stati membri. Tuttavia può integrare, potenziare e consolidare i loro sforzi di collaborazione al fine di sviluppare capacità di difesa atte a sostenere l'industria europea della difesa e a rispondere alle sfide in materia di sicurezza. Ciò consentirebbe di evitare duplicazioni, impiegare in modo più efficiente il denaro dei contribuenti, migliorare l'interoperabilità dei materiali per la difesa, ridurre al minimo la frammentazione e promuovere la competitività e l'innovazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea.
•Proporzionalità
L'approccio strategico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, vale a dire la mancanza di cooperazione transfrontaliera e la necessità di sostenere la competitività dell'industria europea e delle attività collaborative di R&S in materia di difesa. Esso rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati.
L'iniziativa è limitata agli obiettivi che gli Stati membri non possono conseguire in maniera soddisfacente da soli e alle situazioni in cui ci si possa aspettare che l'intervento dell'Unione risulti migliore. Il meccanismo di attuazione proposto, applicato a livello europeo, sarà finalizzato a limitare i costi finanziari ed amministrativi.
•Scelta dell'atto giuridico
Per l'istituzione del Fondo la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo in quanto solo un regolamento, con le sue disposizioni di legge direttamente applicabili, può fornire il grado di uniformità necessario per l'istituzione e il funzionamento di un programma di finanziamento dell'Unione inteso a sostenere un settore industriale in tutta l'Europa.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
I programmi stabiliti nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale sono in vigore da un periodo di tempo limitato e pertanto non offrono grandi opportunità di apprendere e di tenere conto delle esperienze acquisite ai fini dell'elaborazione del presente programma.
Nell'aprile 2017 è stata avviata l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, con un bilancio totale di 90 milioni di EUR ripartito su tre anni. Tale azione ha iniziato a produrre i primi risultati concreti con la firma delle prime convenzioni di sovvenzione nel 2018, ma tutti i progetti sono ancora in corso.
Le risposte agli inviti del 2017 provengono da un'ampia area geografica: soggetti provenienti da 25 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia; elevato è anche il numero dei richiedenti unici: 187 in totale. Nei progetti selezionati per il finanziamento rientrano partecipanti da 17 Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda la tipologia dei richiedenti, le proposte comprendono il settore privato, la piccola e la grande industria, le PMI, enti pubblici, centri di ricerca e università. La percentuale di coinvolgimento delle PMI nelle proposte raggiunge il 30 %, sebbene l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa non imponga norme rigorose per loro partecipazione. Tale tasso si è mantenuto nei progetti selezionati per il finanziamento, ai quali le PMI hanno partecipato al 32 %, per una percentuale del bilancio pari al 14 %. Questi dati indicano che gli inviti a presentare proposte nel primo anno dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa hanno ricevuto una risposta adeguata e hanno suscitato un forte interesse da parte del settore. Da tale buon tasso di risposta è possibile trarre la conclusione preliminare che siano state affrontate tematiche pertinenti in materia di difesa che hanno risvegliato l'interesse del settore.
Il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa proposto per il periodo 2019-2020 avrà una dotazione di bilancio di 500 milioni di EUR. I colegislatori hanno raggiunto un accordo di compromesso il 22 maggio 2018. Il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L'accordo di compromesso ha segnalato la volontà politica dei colegislatori di pervenire rapidamente ad un accordo in tema di bilancio, di determinare e attuare le modalità di gestione di un programma ai fini del cofinanziamento dello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.
La presente iniziativa legislativa comporta un'integrazione di tali due iniziative esistenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. In base all'esperienza maturata con l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e con il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e alla valutazione della misura in cui i due programmi sono allineati, si propone un Fondo unico integrato, che consentirà una razionalizzazione e una semplificazione.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per offrire a tutti i portatori di interessi l'opportunità di presentare osservazioni, dal 13 gennaio al 9 marzo 2018 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica aperta (CPA) sul Fondo europeo per la difesa, nel quadro di un esercizio di consultazione di più ampio respiro riguardante tutti i settori strategici contemplati dal bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027. Numerosi documenti di sintesi sono stati presentati attraverso il portale web della CPA.
Sono stati raggiunti vari gruppi di portatori di interessi, compresi quelli direttamente interessati dal Fondo, come l'industria e gli istituti di ricerca, e quelli che hanno un parere sul tema ma non sono destinatari diretti, come i cittadini e le organizzazioni non governative (ONG). Alcuni di questi ultimi hanno criticato l'iniziativa da un punto di vista etico. Sebbene le loro preoccupazioni siano state opportunamente prese in considerazione (ad es. per quanto riguarda l'etica, la necessità di rispettare le convenzioni internazionali), la Commissione esercita il proprio diritto di iniziativa per rispondere all'appello dei cittadini dell'UE e dei loro leader politici, che chiedono sostegno all'industria della difesa dell'UE e maggiore sicurezza.
L'iniziativa è sostenuta dai portatori di interessi direttamente coinvolti. Essi hanno formulato osservazioni sulle materie oggetto di finanziamento ed espresso suggerimenti in merito alla struttura del Fondo e alle modalità di finanziamento. I punti principali sono i seguenti:
–l'accento dovrebbe essere posto sulle priorità di ricerca e sviluppo a medio/lungo termine (spinta tecnologica e innovazione dirompente) nell'ottica della competitività a lungo termine del settore e per offrire capacità innovative. È opportuno definire le priorità del Fondo di concerto con gli Stati membri nel contesto dei programmi di lavoro annuali/pluriennali;
–la struttura del Fondo dovrebbe riflettere un approccio olistico basato sulle capacità che contempli l'intero ciclo tecnologico e si basi su un unico regolamento. Le modalità particolareggiate delle due sezioni dovrebbero essere allineate quanto più possibile;
–i portatori di interessi sono unanimi nel ritenere che occorre adattare al settore della difesa le norme sui diritti di proprietà intellettuale. Le organizzazioni di ricerca hanno chiesto la tutela dei diritti di tutti i partecipanti ai progetti, non solo di quelli provenienti dalla grande industria;
–in merito ai tassi di finanziamento, i portatori di interessi erano concordi nel ritenere che tali tassi debbano tenere conto delle specificità del settore. Gli istituti di ricerca hanno sostenuto la necessità di ricevere contributi finanziari più elevati (fino al 100 %) e di coprire i costi indiretti connessi alle infrastrutture. Dalla relazione elaborata da un gruppo di personalità in merito all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (relazione del gruppo di personalità) 3 emerge la raccomandazione di coprire una percentuale maggiore dei costi indiretti;
–per quanto riguarda le forme del sostegno finanziario, i rispondenti hanno suggerito di valutare opzioni di cofinanziamento da parte degli Stati membri, ad es. attraverso appalti pre-commerciali e operazioni di finanziamento misto gestite mediante InvestEU nei casi che abbiano effetti a livello civile o che riguardino attrezzature di prova.
•Esperti esterni [Assunzione e uso di perizie]
La Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI ha convocato un gruppo di 16 illustri personalità attive nel settore della difesa (provenienti dall'industria, da organizzazioni di ricerca, dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali come pure da istituti strategici), per fornire una consulenza esterna, a breve e a lungo termine, sulle strategie di ricerca nel settore della difesa. A seguito di periodici colloqui e consultazioni, nel gennaio 2016 il gruppo ha pubblicato una relazione dal titolo "European Defence Research - the case for an EU-funded R&T programme" 4 .
Il gruppo ha contribuito a delineare l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa avviata nell'aprile 2017 e ha fornito una consulenza strategica sulle aspirazioni a più lungo termine della ricerca nel settore della difesa finanziata dall'Unione.
•Valutazione d'impatto
In linea con le pratiche attuate dalla Commissione per una migliore regolamentazione, la presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto. Il comitato indipendente per il controllo normativo ha esaminato la relazione sulla valutazione d'impatto l'11 aprile 2018 e ha espresso un parere positivo. Il comitato ha raccomandato di chiarire la base giuridica dell'iniziativa e le potenziali sovrapposizioni con le attività di ricerca finanziate a valere sull'altro programma specifico Orizzonte Europa, al fine di adeguare la logica dei meccanismi di attuazione consentendo un approccio più selettivo e una migliore giustificazione della proposta modalità di gestione diretta del Fondo. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza, in linea con le raccomandazioni del comitato. La sezione 3.2.1 della valutazione d'impatto è stata completamente aggiornata in linea con la prima raccomandazione. La formulazione della sezione 2.4 è stata migliorata e ora illustra chiaramente la delimitazione tra il Fondo europeo per la difesa e il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa per quanto riguarda le applicazioni civili. Per spiegare meglio tale delimitazione come pure i punti di forza e di debolezza delle diverse opzioni, sono state adattate la formulazione della sezione 4.1 e la valutazione delle opzioni nella sezione 4.2, che ora comprende la possibilità di attuare, in modo puntuale e ove opportuno, alcune misure ispirate alla logica dell'opzione 3. Infine, nella sezione 4.1.1 è inserita una formulazione specifica per giustificare il regime di gestione diretta.
La relazione sulla valutazione d'impatto illustra le problematiche e le relative cause che hanno indotto la Commissione a proporre l'iniziativa. Si tratta dei tagli ai bilanci nazionali della difesa e alle spese non coordinate che determinano inefficienze e riducono a livelli critici la disponibilità dei materiali per la difesa. Dalla relazione è inoltre emerso che la mancanza di innovazione nel settore della difesa era problematica e che il calo della cooperazione nelle attività di R&S nel settore della difesa e degli investimenti in materiali ostacola la capacità dell'Unione di sviluppare nuovi sistemi e tecnologie di difesa. La frammentazione della domanda si riflette in un'organizzazione inefficiente sul versante dell'offerta, tra cui duplicazioni di considerevole entità, ridotte scale di produzione e filiere industriali operanti principalmente a livello nazionale. Tutto ciò ha limitato l'interoperabilità dei materiali per la difesa e ha determinato la perdita di economie di scala.
Secondo la relazione, il Fondo contribuirà a correggere la situazione convogliando di 13 miliardi di EUR nella ricerca collaborativa orientata alla difesa e nello sviluppo delle capacità, rendendo così l'Unione uno dei maggiori investitori in ricerca nel settore della difesa a livello di UE, e fungerà da catalizzatore per reindirizzare le spese individuali verso progetti di sviluppo cooperativi dell'UE con requisiti tecnici comuni incentrati sulle priorità dell'UE.
La relazione ha valutato tre opzioni per quanto riguarda la struttura del Fondo e i meccanismi di attuazione che gli consentiranno di affrontare i problemi in modo ottimale:
–opzione 1 – mantenere i due attuali programmi di prova separati esistenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, aumentando tuttavia di oltre sei volte i livelli di spesa;
–opzione 2 – introdurre ulteriori misure di flessibilità e semplificazione. Un Fondo unico consentirebbe la pianificazione integrata della ricerca e dello sviluppo con regole di partecipazione armonizzate. L'opzione 2 tiene conto della preoccupazione dei portatori di interessi in merito al fatto che, nella metodologia applicata allo scenario di base, i livelli di finanziamento per i costi indiretti sono troppo bassi. Dovrebbero essere riconosciute le caratteristiche specifiche del settore, tra cui la dipendenza da un acquirente unico e le notevoli restrizioni allo sfruttamento commerciale dei risultati delle attività di R&S orientate alla ricerca. L'opzione 2 introdurrà la flessibilità che consente una migliore copertura dei costi indiretti. Verrebbero introdotte anche semplificazioni, come le sovvenzioni sotto forma di somme forfettarie, e
–l'opzione 3 – introdurre requisiti più rigorosi, ad es. sostituire un approccio basato su incentivi e bonus con un approccio maggiormente prescrittivo, che affronti in modo più intrusivo le problematiche individuate al fine di conseguire risultati più rapidamente. Tale approccio prescrittivo implica anche rischi significativi, specialmente per quanto riguarda l'utilizzo, il che può limitare la capacità del Fondo di conseguire i propri obiettivi.
In seguito al confronto delle opzioni, la relazione raccomanda l'opzione 2 in quanto massimizza le sinergie e introduce una semplificazione; inoltre l'approccio basato su incentivi è meno rischioso rispetto all'approccio prescrittivo di cui all'opzione 3. L'opzione 2 costituirebbe la modalità migliore per garantire che il Fondo:
–promuova l'integrazione e il rafforzamento della competitività globale della base industriale e tecnologica di difesa europea;
–sostenga lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa nell'Unione fungendo da catalizzatore per i programmi di cooperazione in materia di R&S in aree tecnologiche fondamentali della difesa; ciò dovrebbe condurre a successivi programmi di investimento collaborativi nel settore della difesa che rispondano alle future esigenze in termini di capacità degli Stati membri e rafforzano lo sviluppo di capacità future attraverso una maggiore cooperazione; e
–apporti un valore aggiunto dell'UE, data la sua capacità (senza sostituirsi agli sforzi compiuti a livello nazionale) di coordinare un'ampia gamma di portatori di interessi, che vanno dai ministeri della Difesa (in qualità di clienti esclusivi) alle industrie della difesa (quali fornitori unici dei prodotti della difesa), al fine di conseguire risultati a beneficio di tutti.
•Semplificazione e flessibilità [Efficienza normativa e semplificazione]
Approccio integrato: un Fondo europeo per la difesa che contempli attività di ricerca e sviluppo consente un sostegno integrato e di mutuo rafforzamento, evitando il rischio che i risultati della ricerca vadano perduti in mancanza di un sostegno costante per sviluppare e testare ulteriormente la tecnologia in questione. Si incrementerà in tal modo l'utilizzo dei prodotti e delle tecnologie che ricevono finanziamenti dall'Unione. Un Fondo integrato e più flessibile consentirà inoltre ulteriori forme di sostegno, se del caso, anche attraverso appalti pre-commerciali. Ciò consentirà di individuare le soluzioni di mercato economicamente più vantaggiose per soddisfare le esigenze dell'Unione in termini di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
Specificità della R&S nel settore della difesa prese in considerazione: la concezione e la struttura del Fondo europeo per la difesa si basano sull'esperienza maturata con l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e sulla proposta di regolamento per un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, sui contributi ricevuti dai portatori di interessi, sulle risultanze della valutazione d'impatto come pure, in particolare, sulle caratteristiche specifiche del settore, nel quale gli Stati membri e i paesi associati di norma finanziano interamente tutti i costi relativi a R&S, date le restrizioni allo sfruttamento dei risultati delle attività di R&S. Il Fondo per la difesa consente la flessibilità necessaria ad una migliore copertura dei costi indiretti, stabilendo nel contempo misure finalizzate a garantire che non si verifichino sovracompensazioni.
Le azioni del Fondo attuate durante la fase di sviluppo sono strettamente interconnesse alle strategie e ai processi di pianificazione e acquisto degli Stati membri, compresi i loro contributi finanziari ai progetti multinazionali nel settore degli armamenti. È quindi importante che gli Stati membri siano coinvolti nelle decisioni di attribuzione per quanto riguarda le azioni di sviluppo conformemente alle norme di comitatologia.
I tassi di finanziamento per lo sviluppo di prototipi e per le azioni condotte nelle successive fasi di sviluppo saranno più bassi rispetto a quelli relativi ad altre azioni che precedono la fase dei prototipi. Ciò consentirà di incentivare adeguatamente l'avvio di progetti collaborativi di sviluppo di prototipi, tenendo presente nel contempo l'importante ruolo dei finanziamenti degli Stati membri in questo settore.
Le norme che disciplinano la partecipazione al Fondo europeo per la difesa prenderanno in considerazione la natura specifica del settore della difesa, in particolare per quanto concerne l'assoluta necessità della sicurezza delle informazioni, la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, ecc.
Si presterà particolare attenzione a garantire una partecipazione adeguata delle piccole imprese mediante tassi di finanziamento più elevati per incoraggiare la partecipazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese ai progetti collaborativi.
L'ampio uso di strumenti basati sulle realizzazioni (somme forfettarie uniche e tassi forfettari per le sovvenzioni) consentirà di evitare i controlli contabili ex-post sui costi ammissibili e l'eventuale complessità dei controlli (nulla osta di sicurezza). In particolare, nei casi in cui l'Unione integra una parte minore di un bilancio di previsione già approvato dagli Stati membri (sostegno allo sviluppo di prototipi), la sovvenzione dell'Unione assumerà la forma di una somma forfettaria unica versata per i prodotti finali accettati dagli Stati membri. Di norma, il contributo dell'Unione deve essere versato in funzione dei prodotti finali. In tal modo la gestione del Fondo sarà agevolata, i costi di gestione diminuiranno e il tasso di errore sarà limitato.
La Commissione attuerà il Fondo europeo per la difesa in regime di gestione diretta, in modo da massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione. Gli Stati membri saranno strettamente associati all'attuazione del Fondo europeo per la difesa.
•Diritti fondamentali
Potenziando la sicurezza dei cittadini dell'UE si salvaguardano i loro diritti fondamentali.
Le attività finanziate saranno conformi agli impegni assunti dall'Unione nell'ambito di accordi internazionali e tutte le domande di finanziamento saranno esaminate da esperti etici.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La dotazione di bilancio proposta per il periodo 2021-2027 è di 13 000 000 000 di EUR (a prezzi correnti), di cui:
–4 100 000 000 EUR per le azioni di ricerca;
–8 900 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.
L'incidenza sul periodo del quadro finanziario pluriennale in termini di bilancio e risorse umane necessari è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Nella scheda finanziaria legislativa sono indicate le risorse necessarie nei servizi della Commissione per l'attuazione del Fondo. Fatta salva la conferma dell'efficienza in termini di costi attraverso un'analisi costi-benefici, il Fondo può essere gestito da un'agenzia esecutiva della Commissione.
Ai fini della rendicontazione sulla performance e della relativa valutazione si propone l'istituzione di un programma di monitoraggio. I risultati saranno disponibili progressivamente. I dati di monitoraggio verteranno su:
–indicatori di input (ad es. il numero e la tipologia dei progetti) nei primi anni;
–indicatori di realizzazione a metà del periodo di programmazione (e in funzione della lunghezza dei progetti);
–indicatori di risultato (ad es. future procedure d'appalto degli Stati membri e brevetti) nei successivi anni di operatività del Fondo.
Le valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 5 , nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno utilizzando gli indicatori/obiettivi del programma e analizzando nel dettaglio la misura in cui esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti appresi utili a individuare carenze/problemi o eventuali possibilità per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l'impiego/l'impatto.
Non appena siano disponibili informazioni sufficienti e non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione, verrà effettuata una valutazione intermedia sull'attuazione del Fondo, parallelamente alle valutazioni ex-post dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.
La Commissione effettuerà una valutazione finale al termine del periodo di attuazione, quando la maggior parte dei progetti sarà stata realizzata.
Integrazione delle questioni climatiche
La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle questioni climatiche in tutti i programmi dell'UE, in linea con un obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del presente Fondo al conseguimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l'uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.
Per sfruttare appieno il potenziale del Fondo europeo per la difesa volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del Fondo.
•Data di applicazione
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021.
2018/0254 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri, al fine di sviluppare capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa ("Fondo") per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e nello sviluppo congiunto di tecnologie e prodotti della difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché favorire tra gli Stati membri l'acquisizione e la manutenzione congiunte di materiali per la difesa. Il Fondo integrerebbe i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.
(2)Il Fondo contribuirebbe alla creazione di una base industriale e tecnologica di difesa forte, competitiva e innovativa e andrebbe di pari passo con le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, con le due direttive 6 sugli appalti e sui trasferimenti all'interno dell'UE nel settore della difesa, adottate nel 2009.
(3)Sulla base di un approccio integrato e al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa. Il Fondo dovrebbe mirare a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere la partecipazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione operanti nel settore della difesa.
(4)La fase di ricerca è un elemento cruciale in quanto incide sulla capacità e sull'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali nel settore della difesa. La fase di ricerca collegata allo sviluppo delle capacità di difesa può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e al potenziale di rottura delle tecnologie. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione.
(5)Il Fondo non dovrebbe sostenere la ricerca di base pura, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri regimi, ma può contemplare attività di ricerca di base orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi o possibilità riconosciuti o attesi.
(6)Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione di modernizzazione non sia sottoposto a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe essere possibile concedere il finanziamento dell'Unione.
(7)Per garantire che gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati nell'attuazione del presente regolamento, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero ricevere finanziamenti a titolo del Fondo. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie della difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per sferrare attacchi letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.
(8)La difficoltà di concordare requisiti consolidati in materia di capacità di difesa e specifiche tecniche o norme comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in diversi Stati membri. La mancanza tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, creando ritardi e facendo lievitare i costi, oltre a ridurre l'interoperabilità. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività degli Stati membri finalizzate a stabilire requisiti comuni in materia di capacità di difesa e di studi di supporto, come pure le azioni che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a titolo del Fondo.
(9)Dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività e l'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, anche le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia della difesa, nonché quelle relative al loro sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione, compresa l'interoperabilità, dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.
(10)Dato che il Fondo mira in particolare a migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta Europa, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento solo se è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti tra loro e con sede in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei stabiliti in almeno due diversi Stati membri e/o paesi associati non dovrebbero essere effettivamente controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto o non dovrebbero controllarsi a vicenda. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, il Fondo può sostenere gli appalti pre-commerciali congiunti.
(11)A norma di [riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 7 ] i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(12)Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività, l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai loro subappaltatori in azioni sostenute a titolo del Fondo non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi non associati.
(13)In determinate circostanze, se necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i loro subappaltatori non dovrebbero essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale ottica, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato possono essere idonei se sono soddisfatte pertinenti condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione.
(14)Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile e l'assistenza finanziaria dell'Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto.
(15)Nel caso in cui un'azione di sviluppo sostenuta a titolo del Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe informare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al destinatario, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. In determinate circostanze il responsabile del progetto potrebbe presentare alla Commissione le sue osservazioni sui progressi dell'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.
(16)Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate è necessario che i beneficiari dimostrino che i costi dell'azione che non sono coperti dai finanziamenti dell'Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.
(17)Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. Il pacchetto di strumenti finanziari elaborato dalla Commissione dovrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri possono ricorrere per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall'acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l'avvio di progetti collaborativi nel settore della difesa e aumentare l'efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti finanziati a titolo del Fondo europeo per la difesa.
(18)Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati di norma finanziano per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per incentivare la cooperazione tra imprese di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase di sviluppo dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili.
(19)La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro prodotti o delle loro tecnologie della difesa futuri. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, l'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.
(20)Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all'80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.
(21)I portatori di interessi del settore della difesa si trovano a sostenere costi indiretti specifici, quali i costi per la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di ricerca e di sviluppo, come invece avviene nel settore civile. È pertanto giustificato consentire un tasso forfettario del 25 %, nonché la possibilità, in funzione del progetto, di addebitare costi indiretti calcolati in conformità alle consuete pratiche contabili dei beneficiari, che sono state comunicate alla Commissione, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi a livello nazionale. L'ordinatore responsabile dovrebbe motivare la propria decisione di accettare costi indiretti ammissibili oltre il tasso forfettario del 25 % nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
(22)Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano già acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare ricorrendo a una centrale di committenza.
(23)La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla ricerca nel settore della difesa e alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di attribuzione. All'interno dell'Unione le carenze in materia di ricerca e di capacità di difesa comuni sono individuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), segnatamente attraverso l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva e il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione, quali la revisione annuale coordinata sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente, sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.
(24)Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente (PESCO) nel quadro istituzionale dell'Unione dovrebbero garantire una maggiore cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e contribuire quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionati, questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.
(25)La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo del programma quadro Orizzonte Europa al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire il reciproco arricchimento tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa.
(26)La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l'Alta rappresentante hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell'ambito di applicazione del Fondo e le iniziative dell'Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza. In particolare il centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza, di futura istituzione, dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto in relazione al Fondo europeo per la difesa.
(27)È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell'ambito dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo [58, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"), e del programma di sviluppo del settore industriale della difesa europea, istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di armonizzare le condizioni di partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto innovativo, collaborativo ed economico evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Attraverso tale approccio integrato il Fondo contribuirebbe inoltre a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra ricerca e sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione dirompente, nell'ambito della quale dovrebbero essere accettati eventuali insuccessi.
(28)Gli obiettivi strategici del presente Fondo saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio negli ambiti di intervento [...] del Fondo InvestEU.
(29)Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(30)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.
(31)La Commissione dovrebbe stabilire programmi di lavoro annuali o pluriennali in linea con gli obiettivi del Fondo. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato degli Stati membri. Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, in seno al comitato le sarà conferito lo status di osservatore. Date le specificità del settore della difesa, anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.
(32)Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni di sviluppo selezionate. In particolare, nell'esecuzione delle azioni di sviluppo, dovrebbero essere tenute in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri e/o dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. [182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] 8 .
(33)Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata anche la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione transfrontaliere, sia come membri di consorzi sia come subappaltatori.
(34)La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l'industria al fine di assicurare il successo del Fondo.
(35)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo europeo per la difesa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [nuovo accordo interistituzionale] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 9 .
(36)Salvo diversa indicazione, al presente Fondo si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(37)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
(38)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 11 , (Euratom, CE) n. 2185/96 12 e (UE) 2017/1939 13 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(39)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(40)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del Fondo e una valutazione finale al termine del periodo di attuazione dello stesso, che esamini le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, se possibile in tale momento, di risultati e di impatto. Tale relazione dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti sostenuti a titolo del Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La Commissione può inoltre proporre modifiche al presente regolamento per reagire ad eventuali sviluppi durante l'attuazione del Fondo.
(41)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.
(42)Poiché il Fondo sostiene solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate, a meno che l'assistenza dell'Unione non sia erogata tramite appalti. Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia avere la possibilità di utilizzare i risultati delle azioni finanziate e di partecipare al successivo sviluppo cooperativo; è pertanto opportuno autorizzare deroghe a tale principio.
(43)Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie.
(44)L'uso di informazioni generali sensibili o l'accesso da parte di persone non autorizzate a risultati sensibili generati dai progetti di ricerca può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 16 .
(45)Al fine di poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(46)La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa ("Fondo").
Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"operazioni di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo [2, paragrafo 6,] del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(2)"controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
(3)"azione di sviluppo": qualsiasi azione consistente principalmente in attività orientate alla difesa nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti o tecnologie sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, ad eccezione della fabbricazione o dell'uso di armi;
(4)"tecnologia di rottura per la difesa": una tecnologia la cui applicazione può cambiare radicalmente la nozione e la gestione delle operazioni inerenti alla difesa;
(5)"strutture di gestione esecutiva": l'organo o gli organi - designati conformemente al diritto nazionale - ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza;
(6)"soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;
(7)"impresa a media capitalizzazione": un'impresa che non è né una microimpresa né una piccola né una media impresa ("PMI"), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 17 e che ha un numero di dipendenti fino a 3 000 unità, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;
(8)"appalti pre-commerciali": gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
(9)"responsabile del progetto": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, istituita da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri e/o paesi associati per gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base permanente o puntuale;
(10)"destinatario": qualsiasi soggetto giuridico che riceva finanziamenti a titolo del Fondo;
(11)"azione di ricerca": qualsiasi azione consistente in attività di ricerca incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;
(12)"risultati": qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
(13)"relazione speciale": un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca;
(14)"prototipo di sistema": un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;
(15)"paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
(16)"paese terzo non associato": un paese terzo che non è un paese associato a norma dell'articolo 5;
(17)"soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.
Articolo 3
Obiettivi del Fondo
1.L'obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, sostenendo azioni di collaborazione e la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nonché favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione. Il Fondo dovrebbe altresì contribuire alla libertà operativa e all'autonomia dell'Unione, in particolare in termini tecnologici e industriali.
2.Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:
(a)sostenere i progetti di ricerca collaborativa che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa, compresi quelli di rottura;
(b)sostenere i progetti collaborativi di sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, contribuendo in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione. In ultima analisi, il Fondo porterà a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.
Articolo 4
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo europeo per la difesa nel periodo 2021-2027 è di 13 000 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
(a)fino a 4 100 000 000 EUR per le azioni di ricerca;
(b)fino a 8 900 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.
3.L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4.Fino al 5 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato al sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa.
5.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al Fondo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo [62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 5
Paesi associati
Il Fondo è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.
Articolo 6
Sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa
1.La Commissione attribuisce il finanziamento tramite consultazioni aperte e pubbliche sui settori di intervento definiti nei programmi di lavoro.
2.La Commissione può, caso per caso, trovare la forma di finanziamento più appropriata per finanziare soluzioni innovative.
Articolo 7
Etica
1.Le azioni svolte a titolo del Fondo rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale.
2.Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e sono oggetto di una valutazione etica. L'esame e le valutazioni di natura etica sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti in materia di etica della difesa. La Commissione garantisce la trasparenza delle procedure etiche nella misura del possibile.
3.Prima dell'avvio delle attività pertinenti, i soggetti che partecipano all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati. Tali documenti sono conservati e forniti alla Commissione.
4.Se del caso, i controlli etici sono effettuati dalla Commissione durante l'esecuzione dell'azione. Per le questioni etiche serie o complesse i controlli sono effettuati dalla Commissione con il sostegno di esperti in materia di etica della difesa.
5.Le azioni che non sono accettabili dal punto di vista etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 8
Attuazione e forme di finanziamento dell'UE
1.Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2.Il Fondo può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
Articolo 9
Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati
1.Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal Fondo, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma/fondo dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
(a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo;
(b)rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
(c)non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;
possono ricevere sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [65], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.
CAPO III
SOVVENZIONI
Articolo 10
Soggetti idonei
1.I richiedenti e i loro subappaltatori sono idonei al finanziamento purché siano stabiliti nell'Unione o in un paese associato, siano dotati di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non siano controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato.
2.In deroga al paragrafo 1, un richiedente stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può essere idoneo al finanziamento se ciò è necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione e purché la sua partecipazione non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito a presentare proposte impone al richiedente di fornire informazioni che dimostrino, in particolare, che:
(a)il controllo sul richiedente non sarà esercitato in modo tale da limitare la sua capacità di eseguire e completare l'azione;
(b)sarà impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione, classificate e non classificate; le persone coinvolte nell'azione disporranno di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato;
(c)la proprietà dei risultati dell'azione resti del beneficiario e non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di altri soggetti di paesi terzi non associati durante l'azione e per un determinato periodo dopo il suo completamento.
3.Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati in azioni finanziate a titolo del Fondo devono essere situati sul territorio dell'Unione o di paesi associati. Nell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori cooperano solo con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e non controllati da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati.
4.In deroga al paragrafo 3, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti nel territorio di un paese terzo non associato, se ciò è necessario per conseguire gli obiettivi di un'azione e purché ciò non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Alle stesse condizioni, nell'esecuzione di un'azione ammissibile i beneficiari e i loro subappaltatori possono cooperare con un soggetto stabilito in un paese terzo non associato. I costi connessi all'uso di tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse, nonché quelli connessi a tale cooperazione, non sono ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo.
5.Al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito a presentare proposte o la convenzione di sovvenzione precisa ulteriori condizioni. Tali condizioni riguardano, in particolare, le disposizioni concernenti la proprietà dei risultati dell'azione, l'accesso alle informazioni sensibili, classificate e non classificate, nonché le garanzie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.
6.I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione dei criteri di idoneità e delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
7.Le domande che richiedono le verifiche di cui al paragrafo 2 o 4 possono essere presentate solo previo accordo dello Stato membro o del paese associato in cui è stabilito il richiedente.
8.Nel caso in cui, durante l'esecuzione di un'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri e condizioni, il beneficiario ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri e condizioni continuano ad essere soddisfatti e tiene contro del possibile impatto sul finanziamento dell'azione.
9.Ai fini del presente articolo, per subappaltatori si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un beneficiario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono chiedere l'accesso a informazioni classificate, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.
Articolo 11
Azioni ammissibili
1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2.Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per realizzare la modernizzazione non sia sottoposto, direttamente o indirettamente, a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati.
3.Le azioni ammissibili riguardano uno o più dei seguenti elementi:
(a)attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;
(b)attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, acquisire padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;
(c)studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni o statistiche sull'industria della difesa nuovi o migliorati, nonché progetti per organizzare la raccolta dei dati;
(d)la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
(e)lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di sistema);
(f)il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;
(g)la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa. La qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive attestanti che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;
(h)la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile;
(i)lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;
(j)attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione.
4.Salvo se diversamente previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 27, l'azione è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti, stabiliti in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri e/o paesi associati non devono essere effettivamente controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda.
5.Il paragrafo 4 non si applica alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere c) e j), né alle azioni di cui all'articolo 6.
6.Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili.
Articolo 12
Procedura di selezione e di attribuzione
1.Le sovvenzioni possono essere attribuite senza invito a presentare proposte ai soggetti individuati nel programma di lavoro, conformemente all'articolo [195, lettera e),] del regolamento finanziario.
2.La Commissione attribuisce il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo [195, lettera e),] del regolamento finanziario.
3.Per l'attribuzione del finanziamento per le azioni di sviluppo la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 13
Criteri di attribuzione
1.Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:
(a)contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;
(b)contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;
(c)contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;
(d)contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, in linea con le priorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, se del caso, con gli accordi di cooperazione regionali e internazionali;
(e)contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici, in particolare a favore delle PMI stabilite in Stati membri e/o paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI;
(f)qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.
2.Nel quadro del paragrafo 1, lettera d), possono essere prese in considerazione le priorità regionali e internazionali, con il fine precipuo di evitare inutili duplicazioni, purché siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e non escludano la partecipazione di qualsiasi Stato membro.
Articolo 14
Tasso di cofinanziamento
1.Il Fondo può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
2.In deroga al paragrafo 1:
(a)per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili dell'azione;
(b)per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da f) a h), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera l'80 % dei costi ammissibili dell'azione.
3.Per le azioni di sviluppo il tasso di finanziamento è aumentato nei seguenti casi:
(a)un'azione sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;
(b)un consorzio beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti i membri del consorzio che non sono PMI;
(c)un consorzio beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti a un quarto della percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle imprese a media capitalizzazione stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti gli altri membri del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione;
(d)l'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un'azione non supera i 30 punti percentuali.
Articolo 15
Capacità finanziaria
In deroga all'articolo [198] del regolamento finanziario:
(a)è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore e solo se il finanziamento dell'Unione richiesto è pari o superiore a 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti o dei coordinatori di azioni di valore inferiore alla soglia di cui alla prima frase;
(b)non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro, né quella delle università;
(c)se la capacità finanziaria è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di quest'ultimo è a sua volta verificata.
Articolo 16
Costi indiretti
1.I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.
2.Se del caso, i costi indiretti ammissibili oltre il tasso forfettario del 25 % possono essere determinati secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali pratiche siano accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi a norma dell'articolo [185] del regolamento finanziario e comunicate alla Commissione.
Articolo 17
Ricorso a una somma forfettaria unica o ad un contributo non collegato ai costi
1.Per le sovvenzioni attribuite alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), e ad altre azioni nel cui quadro gli Stati membri e/o i paesi associati finanziano la parte principale del bilancio, la Commissione può ricorrere:
(a)al contributo non collegato ai costi di cui all'articolo [180, paragrafo 3,] del regolamento finanziario, sulla base del conseguimento di risultati misurato in riferimento ai target precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; o
(b)alla somma forfettaria unica di cui all'articolo [182] del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell'azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l'azione.
2.I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria.
Articolo 18
Appalti pre-commerciali
1.L'Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l'attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE 18 , 2014/25/UE 19 e 2009/81/CE 20 del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.
2.Le procedure di appalto:
(a)sono in linea con le disposizioni del presente regolamento;
(b)possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");
(c)prevedono l'aggiudicazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi.
Articolo 19
Fondo di garanzia
I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].
CAPO IV
ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE
Articolo 20
Condizioni di ammissibilità per gli appalti e i premi
Se necessario per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione definisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti o ai premi finanziati a titolo del Fondo. A tale scopo, un'attenzione particolare è riservata alla necessità che i destinatari siano stabiliti nell'Unione o in paesi associati, si impegnino ad eseguire le azioni pertinenti all'interno dell'Unione e non siano effettivamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Tali condizioni devono figurare nei documenti relativi all'appalto o al premio, a seconda dei casi, e si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne deriva.
Articolo 21
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
APPLICABILI ALLA RICERCA
Articolo 22
Proprietà dei risultati
1.I risultati delle azioni sono di proprietà dei beneficiari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati.
2.Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, i risultati sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano esplicita richiesta.
3.Se giustificato, la convenzione di sovvenzione può esigere che i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non siano soggetti ad alcun controllo o restrizione, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
4.Se giustificato, la convenzione di sovvenzione stabilisce il diritto della Commissione di essere informata del trasferimento di proprietà dei risultati o della concessione di una licenza relativa ai risultati a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato, nonché di poter sollevare obiezioni al riguardo. Tali trasferimenti non devono essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3.
5.Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo aver accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati.
6.Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione, il miglioramento, la modifica, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'accettazione e certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione, lo smaltimento e altri servizi di progettazione e di diffusione dei prodotti, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.
7.I beneficiari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai loro risultati alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, ai fini debitamente giustificati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.
8.Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Le amministrazioni aggiudicatrici beneficiano almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno accesso a titolo gratuito alla relazione speciale. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
APPLICABILI ALLO SVILUPPO
Articolo 23
Ulteriori criteri di ammissibilità
1.Se del caso, il consorzio dimostra che i restanti costi di un'azione ammissibile che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi degli Stati membri e/o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.
2.Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), l'azione si basa su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo dai pertinenti Stati membri e/o paesi associati.
3.Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:
(a)almeno due Stati membri e/o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti;
(b)l'azione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri e/o dai paesi associati che cofinanziano l'azione.
Articolo 24
Ulteriori criteri di attribuzione
In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, il programma di lavoro può anche prendere in considerazione:
(a)il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;
(b)il livello di cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito dell'azione ammissibile.
Articolo 25
Proprietà dei risultati
1.L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle azioni.
2.I risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
3.Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di una licenza a paesi terzi non associati. Tale trasferimento di proprietà o concessione di una licenza non deve essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3; altrimenti si renderà necessario il rimborso del finanziamento erogato a titolo del Fondo.
4.In deroga al paragrafo 1, se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, l'Unione è proprietaria dei risultati e gli Stati membri e/o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dei risultati.
Articolo 26
Informazioni sul responsabile del progetto
Qualora gli Stati membri e i paesi associati abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai destinatari previa informazione del responsabile del progetto.
Titolo IV
GOVERNANCE, MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 27
Programmi di lavoro
1.Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliti in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2.La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 28
Comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore a fornire le proprie opinioni e competenze. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 29
Esperti indipendenti
1.La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nella valutazione delle proposte, a norma dell'articolo [237] del regolamento finanziario. Essa può inoltre nominare esperti indipendenti per fornire consulenza o assistenza in merito al monitoraggio dell'attuazione delle azioni eseguite.
2.Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione, individuati e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a pertinenti organizzazioni quali ministeri della Difesa e agenzie subordinate, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti. In deroga all'articolo [237] del regolamento finanziario, tale elenco non è reso pubblico.
3.Gli esperti indipendenti dispongono del pertinente nulla osta di sicurezza rilasciato da uno Stato membro.
4.Il comitato di cui all'articolo 28 è informato annualmente in merito all'elenco degli esperti.
5.Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati.
Articolo 30
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate
1.Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
(a)ogni Stato membro o paese associato assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE 21 , e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE 22 ;
(b)gli Stati membri e i paesi associati informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a);
(c)le persone fisiche residenti in paesi non associati e le persone giuridiche stabilite in paesi non associati possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale in conformità alla procedura di cui all'articolo 218 del TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;
(d)fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
2.Nel caso di azioni che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte/ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
3.Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili tra la Commissione, i destinatari e, se del caso, gli Stati membri, la Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico.
Articolo 31
Monitoraggio e relazioni
1.Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e i progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.
2.Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 36, per modificare l'allegato allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.
3.La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente dei progressi compiuti. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.
4.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del Fondo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
Articolo 32
Valutazione del Fondo
1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2.La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La relazione di valutazione intermedia, da stilare entro il 31 luglio 2024, conterrà segnatamente una valutazione della governance del Fondo, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di attribuzione dei progetti, compresa la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il loro livello di partecipazione transfrontaliera, nonché i finanziamenti attribuiti in conformità all'articolo [195] del regolamento finanziario. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.
3.Al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo. La relazione di valutazione finale presenta i risultati dell'attuazione del Fondo e, nella misura del possibile tenuto conto delle tempistiche, del relativo impatto. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati a titolo del Fondo, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La valutazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.
4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 33
Audit
Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [127] del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione in conformità all'articolo 287 del TFUE.
Articolo 34
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Un paese terzo che partecipa al Fondo in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Articolo 35
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
TITOLO V
ATTI DELEGATI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 36
Atti delegati
1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 37
Abrogazione
1.Il regolamento (UE) n. .../… (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa) è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.
Articolo 38
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del [regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa] nonché dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori, il [regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa] nonché l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.
3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio, anche dopo il 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3. Natura della proposta/iniziativa
1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5. Durata e incidenza finanziaria
1.6. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Sicurezza e difesa
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
☑ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 23 per la sezione della ricerca applicata alla difesa del Fondo europeo per la difesa
☑ la proroga di un'azione esistente per la sezione relativa allo sviluppo delle capacità di difesa del Fondo europeo per la difesa
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta legislativa che istituisce il Fondo europeo per la difesa si basa sull'articolo 173 del TFUE (industria) e sull'articolo 182 del TFUE (ricerca). L'obiettivo generale del Fondo è migliorare la competitività dell'industria della difesa.
Il regolamento sul Fondo europeo per la difesa consentirà alla Commissione di istituire un programma di finanziamento principalmente attuato attraverso sovvenzioni attribuite successivamente all'annuale invito a presentare proposte e in base ai programmi di lavoro adottati mediante la procedura di comitato.
Deve essere approntata una serie completa di procedure (finanziaria, giuridica, informatica; trattamento di informazioni sensibili), documenti e formulari facendo tesoro dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (2016-2018) e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (2019-2020).
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)
Attualmente i progetti di R&S nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente a livello nazionale e le fasi di ricerca e sviluppo sono le più rischiose. Data la penuria delle risorse di bilancio a livello nazionale, nella maggior parte degli Stati membri tali fasi semplicemente non vengono finanziate; questa situazione provoca la dipendenza dai prodotti disponibili e dai relativi fornitori.
Il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il persistere di duplicazioni. Un rapido sguardo alle industrie della difesa presenti nell'UE consente inoltre di individuare crescenti carenze, tecnologie obsolescenti e l'assenza di nuovi programmi, in particolare programmi di collaborazione. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari.
Oltre a costituire un'importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)
Agire a livello dell'UE consentirà di apportare un valore aggiunto promuovendo ulteriormente la cooperazione in materia di difesa industriale attraverso incentivi positivi per l'innovazione, anche nelle tecnologie con effetti dirompenti, destinati a progetti di ricerca applicata alla difesa e allo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa che non possono essere realizzati a livello nazionale in considerazione dei costi e dei rischi connessi.
Il sostegno dell'Unione europea consentirà all'industria della difesa di stanziare i finanziamenti necessari per progetti che spesso vanno oltre le possibilità di un solo paese; la natura e i costi di tali progetti rendono necessaria la cooperazione transnazionale.
Le specifiche tecniche comuni che saranno rese giuridicamente obbligatorie dal regolamento indirizzeranno gli Stati membri e le rispettive industrie della difesa verso norme comuni, instaurando una collaborazione migliore e più efficiente.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'azione pilota e l'azione preparatoria in materia di difesa per la sezione relativa alla ricerca applicata alla difesa e il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa per la sezione relativa allo sviluppo delle capacità sono programmi analoghi alle azioni proposte: l'esperienza maturata nell'ambito di tali programmi, in particolare per quanto riguarda le modalità di governance, è utilizzata per definire la gestione e il meccanismo di follow-up del Fondo europeo per la difesa.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Vanno cercate sinergie con altri programmi di ricerca e innovazione attuati da altre direzioni della Commissione europea:
- i progetti da finanziare a valere sul Fondo europeo per la difesa possono beneficiare dei risultati conseguiti dai progetti di ricerca a scopi civili o a duplice uso finanziati a titolo del programma Orizzonte Europa, ad esempio nei settori del trasporto aereo e per via navigabile;
- si prevede inoltre l'effetto di reciprocità nei casi in cui i progetti finanziati a titolo del programma Orizzonte Europa possono beneficiare dei risultati conseguiti dai progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa: si riflette in tal modo l'esperienza degli USA relativa all'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata di difesa (DARPA), da cui si evince che i risultati dei progetti nel settore della difesa vanno a vantaggio del settore civile. Il Fondo europeo per la difesa potrebbe avere un impatto sui settori dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, per citarne alcuni.
È importante garantire che i programmi di R&S e innovazione siano ben coordinati per massimizzare le sinergie, la redditività del capitale investito e il coordinamento ai fini di una cooperazione efficace.
Durata e incidenza finanziaria
☑ durata limitata
☑ in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027
☑ incidenza finanziaria dall'1.1.2021 al 31.12.2027 per gli stanziamenti di impegno e dall'1.1.2021 al 31.12.2033 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
Modalità di gestione previste 24
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
☑ a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
◻ a paesi terzi non associati o agli organismi da questi designati;
◻ a organizzazioni internazionali e alle rispettive agenzie (specificare);
◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
◻ a organismi di diritto pubblico;
◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Osservazioni
Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
In funzione dell'esito di una futura analisi costi-benefici, la maggior parte del bilancio potrebbe essere eseguita mediante delega ad un'agenzia esecutiva 25 .
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Conformemente all'articolo 29 della proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027, la Commissione monitorerà regolarmente l'attuazione del programma e renderà conto annualmente dei progressi compiuti, esaminando le attività finanziarie e valutando i risultati conseguiti.
I dati raccolti dovrebbero consentire alla Commissione di rendere conto dei progressi compiuti conformemente all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 966/2012] e in riferimento agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.2 del progetto di regolamento.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Modalità di gestione: la Commissione intende attuare il Fondo europeo per la difesa in regime di gestione diretta (anche tramite agenzie esecutive quale opzione preferita).
Il ricorso alla modalità di gestione diretta per la parte principale del bilancio destinata al Fondo europeo per la difesa chiarisce le responsabilità (attuazione a opera degli ordinatori), abbrevia la catena di esecuzione (tempi di concessione delle sovvenzioni e tempi di pagamento) e riduce i costi di attuazione (nessuna spesa di gestione).
Meccanismi di attuazione del finanziamento: la sovvenzione costituirà lo strumento principale del Fondo europeo per la difesa, anche per quanto riguarda il sostegno agli appalti pre-commerciali indetti dagli Stati membri. Per l'innovazione dirompente possono essere previsti premi.
- Sovvenzioni: la ricerca nel settore della difesa è sottofinanziata, o semplicemente non finanziata, nella maggior parte degli Stati membri e le possibilità che gli investimenti in R&S siano recuperati dall'industria sono scarse (mercato nazionale con acquirente unico, riduzione del bilancio nazionale destinato alla difesa, possibilità di esportazione rischiose. Gli incentivi per la ricerca nel settore della difesa dell'UE devono essere realizzati mediante sovvenzioni che coprono il 100 % dei costi ammissibili. La stessa logica si applicherà, di norma, allo sviluppo di azioni di collaborazione (studi, certificazione comune, ecc.) e al sostegno agli appalti pre-commerciali degli Stati membri, fatta eccezione per le azioni di realizzazione di prototipi, in cui il tasso di cofinanziamento sarà inferiore (approccio integrativo, cofinanziamento dal 20 % al 50 %).
- I premi possono essere utilizzati per incoraggiare l'innovazione dirompente a opera di una serie di portatori di interessi (tra cui università, PMI, centri di ricerca), finalizzata a individuare nuove tecnologie o un nuovo allestimento per tecnologie esistenti che potrebbero soddisfare un'esigenza nel settore della difesa. In tale contesto la stima dei costi è difficile e il premio appare come uno strumento economico rispetto alle sovvenzioni ("winner-take-all" - solo il vincitore prende tutto).
Modalità di pagamento: ove possibile, sarà deciso il ricorso a sovvenzioni basate sulle realizzazioni, tra cui somme forfettarie uniche, al fine di ridurre i costi di attuazione del Fondo europeo per la difesa:
- i risultati attesi e i corrispondenti prodotti finali (documenti) saranno stabiliti nelle convenzioni di sovvenzione al fine di disporre i pagamenti e consentire la liquidazione del prefinanziamento;
- la corretta realizzazione dei risultati attesi concordati verrà stabilita grazie alle competenze in possesso di parti terze designate dalla Commissione in funzione delle loro conoscenze tecniche. Il pagamento verrà successivamente effettuato sulla base di una relazione di valutazione.
Strategia di controllo
Ove possibile, nelle azioni attuate in regime di gestione diretta la Commissione ricorrerà a strumenti (appalti, sovvenzioni, premi) in cui i costi ammissibili sono stimati ex-ante e rimborsati/pagati in base ai prodotti finali (relazioni) attestanti che sono stati conseguiti i risultati attesi definiti nella convenzione di sovvenzione (allegati tecnici). L'ampio ricorso a somme forfettarie e costi unitari concordati ex-ante limiterà il tasso di errore ad una percentuale inferiore al 2 %.
Se del caso, la valutazione qualitativa dei prodotti finali verrà effettuata da esperti indipendenti assunti dalla Commissione o, in casi specifici (prototipi), dal responsabile del progetto designato di concerto con gli Stati membri (allineamento degli interessi).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
I rischi individuati relativi all'attuazione del Fondo europeo per la difesa sono indicati di seguito.
Rischi connessi al calendario: problema di rispetto delle scadenze, ritardi di attuazione.
L'attuazione in regime di gestione diretta dovrebbe ridurre tali rischi, in quanto l'attuazione a opera di ordinatori (tra cui agenzie esecutive) abbrevia i tempi di concessione delle sovvenzioni e i tempi di pagamento rispetto all'attuazione tramite un delegato evitando le seguenti fasi:
- negoziazione, elaborazione e firma di un accordo di delega;
- firma dell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi che precede la messa a disposizione dell'impegno e degli stanziamenti di pagamento per il delegato;
- accordo finanziario sugli accordi correlati di trasferimento dei fondi.
Rischio connesso alla governance e alla non assegnazione:
- mancanza di cooperazione tra gli Stati membri nel corso della procedura di comitato.
La pratica sviluppata nell'ambito dell'azione preparatoria e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, nella quale gli Stati membri sono coinvolti in modo interattivo sin dalla fase di elaborazione dei programmi di lavoro, dovrebbe limitare i rischi;
- mancanza di attrattiva del Fondo europeo per la difesa dinanzi all'industria nazionale, in particolare a motivo della gestione inadeguata di informazioni sensibili da parte della Commissione o eccessiva burocrazia nelle modalità di attuazione.
Verrà istituita/o una rete/un sistema specifica/o per lo scambio di informazioni sensibili e, se del caso, le norme sulla trasparenza verranno sospese per motivi debitamente giustificati (informazioni classificate, protezione dei dati personali, segreto industriale). Per la procedura di valutazione delle domande di sovvenzione la Commissione si avvarrà di esperti indipendenti, in possesso di un adeguato nulla osta di sicurezza rilasciato da uno Stato membro. La Commissione garantirà un'adeguata rotazione di tali esperti.
Ove possibile, la Commissione ricorrerà alle consuete pratiche contabili dei portatori di interessi (costi unitari).
Rischi finanziari:
- costi di gestione elevati, in particolare per quanto riguarda i costi del controllo;
- ridotto utilizzo del bilancio (ritardi, mancanza di attrattiva o definizione inadeguata delle condizioni di ammissibilità);
- tasso di errore elevato a causa dei costi non ammissibili e della scarsa comprensione delle regole finanziarie dell'UE da parte di beneficiari o delegati.
La Commissione prevede l'attuazione del Fondo tramite ordinatori (tra cui agenzie esecutive) con personale adeguato e formato. Ciò garantisce che il gruppo preposto all'attuazione del Fondo europeo per la difesa conosca adeguatamente le regole finanziarie e le norme contrattuali. Verranno organizzati seminari per garantire che i beneficiari comprendano correttamente i loro obblighi di rendicontazione e le regole finanziarie applicabili.
La Commissione prevede inoltre norme di finanziamento semplificate con strumenti basati sulle realizzazioni [ad esempio somme forfettarie uniche per finanziamenti integrativi (prototipi)], tasso forfettario elevato per i costi indiretti (+/- 25 %). Le realizzazioni attese, chiare e ragionevoli, saranno inserite nelle convenzioni di sovvenzione, sulla cui base verranno effettuati i pagamenti.
In tal modo si dovrebbero limitare i controlli ex-post sugli input (fatture, schede di presenza) per concentrarli sulle realizzazioni (dimostratore, prototipo, relazione di certificazione, ecc.), riducendo così i costi dei controlli e il tasso di errore.
Rischi tecnici: difficoltà in progetti di sviluppo specifici (etica, diritti di proprietà intellettuale), questioni tecniche, basso livello di prestazione in termini di risultati delle attività di R&S.
Norme chiare in materia di diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite nel modello di convenzione di sovvenzione per la ricerca e lo sviluppo. Tutte le domande di sovvenzione verranno sottoposte a controllo da parte di un comitato etico (esperti esterni) prima della selezione, al fine di garantire che le attività siano conformi alle convenzioni internazionali. Sebbene la selezione dei progetti di sviluppo si baserà su opportunità di produzione ragionevoli (necessario cofinanziamento degli Stati membri), la mancanza o la scarsità di risultati riguardano attività di ricerca in cui l'eventuale insuccesso dovrebbe essere accettato.
Rischio di reputazione: difficoltà previste con alcune ONG che contestano la motivazione del Fondo europeo per la difesa e ne contesteranno l'attuazione a tutti i livelli.
La Commissione prevede attività di comunicazione mirate, tra cui il ricorso ai servizi di comunicazione in caso di crisi, per giustificare l'esistenza e il funzionamento del Fondo europeo per la difesa a livello di Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il bilancio principale del Fondo rientrerà nel regime di gestione diretta. Sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione nella gestione delle sovvenzioni, la Commissione stima i costi di controllo generale del Fondo in circa lo 0,1 % dei fondi gestiti.
In termini di tassi di errore attesi, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. La Commissione ritiene che l'attuazione del programma in regime di gestione diretta, con personale adeguato e formato (personale esperto, possibilmente assunto come END) operante sotto la direzione di ordinatori delegati, che applica regole chiare e fa un uso adeguato degli strumenti basati sulle realizzazioni, manterrà il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente a svolgere indagini sulle operazioni sostenute a titolo della presente iniziativa.
Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con soggetti di paesi terzi non associati od organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti o dell'OLAF, se necessario anche in loco. I funzionari della Commissione in possesso di nulla osta di sicurezza condurranno visite in loco.
Infine, l'esame da parte degli Stati membri dell'elenco dei progetti selezionati e la partecipazione di alcuni Stati membri in qualità di cofinanziatori dei progetti più ingenti limiterà il rischio di frode nei confronti degli interessi dei contribuenti (allineamento degli interessi tra donatori). L'attenzione concentrata sui risultati grazie agli strumenti basati sulle realizzazioni limiterà le irregolarità.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della
|
Partecipazione |
|||
|
Numero
|
Diss./Non diss. 26 |
di paesi EFTA 27 |
di paesi candidati 28 |
di paesi terzi non associati |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
13.02.01 - Sviluppo delle capacità |
Diss. |
SÌ |
NO |
NO |
NO |
|
|
13.02.02 – Ricerca nel settore della difesa |
Diss. |
SÌ |
NO |
NO |
NO |
|
|
13.01.01 – Sostegno amministrativo |
Non diss. |
SÌ |
NO |
NO |
NO |
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
|
5 |
Sicurezza e difesa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dopo il 2027 |
TOTALE |
|||
|
13.02.01 - Sviluppo delle capacità |
Impegni |
(1) |
996,515 |
995,939 |
995,357 |
1 095,012 |
1 294,543 |
1 494,266 |
1 993,374 |
8 865,006 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
252,448 |
446,251 |
583,628 |
810,579 |
981,440 |
1 214,568 |
1 409,358 |
3 166,735 |
8 865,006 |
|
|
13.02.02 – Ricerca nel settore della difesa |
Impegni |
(1) |
498,257 |
497,970 |
497,679 |
497,733 |
597,482 |
697,324 |
797,349 |
4 083,794 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
123,978 |
262,396 |
324,408 |
389,666 |
463,085 |
537,022 |
613,865 |
1 369,373 |
4 083,794 |
|
|
13.01.01 – Sostegno amministrativo 29 |
Impegni = Pagamenti |
(3) |
5,228 |
6,091 |
6,964 |
7,255 |
7,975 |
8,410 |
9,277 |
51,200 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma |
Impegni |
=1+3 |
1 500,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
1 600,000 |
1 900,000 |
2 200,000 |
2 800,000 |
13 000,000 |
|
|
Pagamenti |
=2+3 |
381,654 |
714,738 |
915,000 |
1 207,500 |
1 452,500 |
1 760,000 |
2 032,500 |
4 536,108 |
13 000,000 |
|
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dopo il 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
5,768 |
6,631 |
7,711 |
8,002 |
8,722 |
9,156 |
10,024 |
56,014 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,390 |
0,398 |
0,406 |
0,414 |
0,422 |
0,431 |
0,439 |
2,900 |
||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
6,158 |
7,029 |
8,117 |
8,416 |
9,144 |
9,587 |
10,463 |
58,914 |
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dopo il 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
1 506,158 |
1 507,029 |
1 508,117 |
1 608,416 |
1 909,144 |
2 209,587 |
2 810,463 |
13 058,914 |
||
|
Pagamenti |
387,812 |
721,767 |
923,117 |
1 215,916 |
1 461,644 |
1 769,587 |
2 042,963 |
4 536,108 |
13 058,914 |
||
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
|
RUBRICA 7
|
||||||||
|
Risorse umane |
5,768 |
6,631 |
7,711 |
8,002 |
8,722 |
9,156 |
10,024 |
56,014 |
|
Altre spese amministrative |
0,390 |
0,398 |
0,406 |
0,414 |
0,422 |
0,431 |
0,439 |
2,900 |
|
Totale parziale della RUBRICA 7
|
6,158 |
7,029 |
8,117 |
8,416 |
9,144 |
9,587 |
10,463 |
58,914 |
|
Esclusa la RUBRICA 7
30
|
||||||||
|
Risorse umane |
||||||||
|
Altre spese
|
5,228 |
6,091 |
6,964 |
7,255 |
7,975 |
8,410 |
9,277 |
51,200 |
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
5,228 |
6,091 |
6,964 |
7,255 |
7,975 |
8,410 |
9,277 |
51,200 |
|
TOTALE |
11,386 |
13,120 |
15,081 |
15,671 |
17,119 |
17,997 |
19,740 |
110,114 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
|||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
30 |
35 |
41 |
42 |
46 |
48 |
52 |
||
|
Nelle delegazioni |
|||||||||
|
Ricerca |
|||||||||
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 31 Rubrica 7 |
|||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
19 |
21 |
24 |
26 |
28 |
30 |
34 |
|
|
- nelle delegazioni |
|||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 32 |
- in sede |
||||||||
|
- nelle delegazioni |
|||||||||
|
Ricerca |
|||||||||
|
Altro (specificare) |
|||||||||
|
TOTALE |
49 |
56 |
65 |
68 |
74 |
78 |
86 |
||
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. La tabella di cui sopra contiene la stima, per il periodo relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale, dell'ETP necessario.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Funzioni politiche e gestione dei gruppi ai fini dell'attuazione del programma di sovvenzione |
|
Personale esterno |
Attuazione dei regimi di finanziamento delle sovvenzioni |
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Incidenza prevista sulle entrate
◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
☑ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 33 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
-
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
-
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,XXX
COM(2018) 476/2
ALLEGATO
della
proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per la difesa
{SWD(2018) 345/2}
ALLEGATO
Indicatori da utilizzare PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DEL FONDO NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a):
Indicatore 1 Imprese
Misurato in base ai seguenti elementi: numero di imprese coinvolte (per dimensioni, tipo e nazionalità)
Indicatore 2 Ricerca collaborativa
Misurato in base ai seguenti elementi:
2.1 Numero e valore dei progetti finanziati
2.2 Collaborazione transfrontaliera: percentuale di contratti aggiudicati alle PMI e alle società a media capitalizzazione e valore dei contratti di collaborazione transfrontaliera
Indicatore 3 Prodotti innovativi
Misurato in base ai seguenti elementi: numero di nuovi brevetti derivanti da progetti finanziati dal Fondo
Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):
Indicatore 4 Sviluppo collaborativo di capacità
Misurato in base ai seguenti elementi: numero e valore dei progetti finanziati
Indicatore 5 Creazione di posti di lavoro/sostegno all'occupazione
Misurato in base ai seguenti elementi: numero di dipendenti nelle attività di R&S nel settore della difesa che beneficiano del sostegno