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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004.#The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd.#Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - United Kingdom.#Directive 96/9/EC - Legal protection of databases - Sui generis right - Obtaining, verification or presentation of the contents of a database - (In)substantial part of the contents of a database - Extraction and re-utilisation - Normal exploitation - Unreasonable prejudice to the legitimate interests of the maker - Horseracing database - Lists of races - Betting.#Case C-203/02.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 novembre 2004. The British Horseracing Board Ltd e altri contro William Hill Organization Ltd. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito. Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati - Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati - Estrazione e reimpiego - Normale sfruttamento - Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore - Banche di dati ippici - Elenco di corse - Scommesse. Causa C-203/02.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 novembre 2004. The British Horseracing Board Ltd e altri contro William Hill Organization Ltd. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito. Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati - Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati - Estrazione e reimpiego - Normale sfruttamento - Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore - Banche di dati ippici - Elenco di corse - Scommesse. Causa C-203/02.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati — Estrazione e reimpiego — Sfruttamento normale — Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore — Banche di dati ippici — Elenchi di corse — Scommesse»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di investimento collegato
al conseguimento e alla verifica del contenuto di una banca di dati — Mezzi destinati all’elaborazione e alla verifica degli
elenchi di cavalli ammessi a partecipare alle corse ippiche — Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 1)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozioni di estrazione e di reimpiego
del contenuto di una banca di dati — Diritto dell’autore della banca di dati di vietare tali atti — Banca di dati resa accessibile
al pubblico — Ininfluenza su tale diritto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di parte sostanziale
del contenuto di una banca di dati — Valutazione quantitativa e qualitativa
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)
4. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Divieto di estrazione e di reimpiego
di parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati — Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 5)
1. La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica della banche di dati, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati
alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per
la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva
96/9 deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta
nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca
di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della
fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
Nel contesto dell’elaborazione di elenchi di corse ippiche, i mezzi destinati alla determinazione dei cavalli ammessi a partecipare
alla corsa costituiscono un investimento collegato non al conseguimento del contenuto della banca di dati, ma alla creazione
dei dati costitutivi degli elenchi relativi a queste corse. I mezzi destinati a verifiche preliminari all’iscrizione di un
cavallo su un elenco di corsa rientrano nella fase di creazione dei dati costitutivi di questo elenco e non costituiscono
quindi un investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati
(v. punti 30-31, 34, 38, 40-42, dispositivo 1)
2. Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche
di dati, devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione
e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa. Queste nozioni non presuppongono
un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso
non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o
ad una parte sostanziale di tale contenuto.
(v. punto 67, dispositivo 2)
3. La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art.
7 della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, si riferisce al volume dei dati estratti e/o
reimpiegati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati. La nozione di parte sostanziale,
valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato
al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego,
indipendentemente dalla questione se tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale
della banca di dati tutelata.
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione
di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
(v. punti 70-71, 73, dispositivo 3)
4. L’art. 7, n. 5, della direttiva 96/9, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, che vieta in taluni casi l’estrazione
e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, riguarda in particolare
le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire
e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte
sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.
(v. punto 95, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 9 novembre 2004(1)
Nel procedimento C-203/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 24 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2002,
nella causa tra
The British Horseracing Board Ltd e altri
e
William Hill Organization Ltd,
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti
di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30 marzo 2004,viste le osservazioni presentate:
–
per The British Horseracing Board Ltd e a., dal sig. P. Prescott, QC, dalla sig.ra L. Lane, barrister, e dal sig. H. Porter,
solicitor;
–
per la William Hill Organization Ltd, dal sig. M. Platts-Mills, QC, dal sig. J. Abrahams, barrister, dai sigg. S. Kon et T. Usher
e dalla sig.ra S. Turnbull, solicitors;
–
per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Vlaemminck, advocaat;
–
per il governo tedesco, dal sig. W.D. Plessing, in qualità di agente;
–
per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.P. Matos Barros, in qualità di agenti;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 7 e 10, n. 3, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CEE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in
prosieguo: la «direttiva»).
2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra The British Horseracing Board Ltd, il Jockey Club e
Weatherbys Group Ltd (in prosieguo: «BHB e a.»), e la William Hill Organization Ltd (in prosieguo: la «William Hill»). Tale
controversia è sorta dall’uso da parte della William Hill, ai fini dell’organizzazione di scommesse ippiche, di dati provenienti
dalla banca di dati della BHB.
Ambito normativo
3
La direttiva ha per oggetto, in base al suo art. 1, n. 1, la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.
La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, della direttiva, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».
4
L’art. 3 della direttiva istituisce una tutela a norma del diritto di autore a favore delle «banche di dati che per la scelta
o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».
5
L’art. 7 della direttiva istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:
«Oggetto della tutela
1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora
il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo
o quantitativo.
2.
Ai fini del presente capitolo:
a)
per “estrazione”: si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b)
per “reimpiego”: si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima
vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce
il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore
o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere della tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione
a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia
impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5. Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato
ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».
6
L’art. 8, n. 1, della direttiva stabilisce:
«Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all’utente legittimo
della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto
di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l’utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte
della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte».
7
Ai sensi dell’art. 9 della direttiva, «gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa
in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare
una parte sostanziale del contenuto di tale banca:
a)
qualora si tratti di un’estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;
b)
qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la
fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;
c)
qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale».
8
L’art. 10 della direttiva prevede:
«1. Il diritto di cui all’art. 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue
trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento.
(…)
3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare
ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che
si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla
banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione».
9
La direttiva è stata recepita nel Regno Unito con l’adozione dei Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, entrati
in vigore il 1° gennaio 1998. Questi Regulations sono formulati in maniera identica alla direttiva.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
10
La BHB e a. hanno il compito dell’organizzazione del settore delle corse ippiche del Regno Unito ed assicurano in tale ambito,
con funzioni diverse, lo sviluppo e la gestione della banca di dati della BHB, la quale banca di dati raggruppa un numero
rilevante di informazioni raccolte presso proprietari di cavalli, allenatori, organizzatori di corse ippiche e altri soggetti
dell’ambiente ippico. Questa banca di dati contiene informazioni che riguardano, in particolare, il pedigree di un milione
di cavalli circa, nonché informazioni denominate «informazioni precorsa» e relative alle corse che si devono svolgere nel
Regno Unito. Queste ultime informazioni riguardano in particolare il nome, il luogo e la data della corsa, la distanza da
percorrere, i criteri di ammissione, la data di chiusura dell’iscrizione, l’importo della tassa di ingresso e quello per il
quale l’ippodromo contribuirà al premio assegnato a conclusione della corsa.
11
La Weatherbys Group Ltd, la società che alimenta e gestisce la banca di dati della BHB, esercita tre attività principali in
relazione alle informazioni precorsa.
12
In primo luogo, essa registra le informazioni relative, in particolare, ai proprietari, agli allenatori, ai fantini, ai cavalli
e alle prestazioni di questi ultimi nel corso delle varie corse.
13
In secondo luogo, essa attribuire un peso ai cavalli iscritti alle varie corse e definisce un handicap.
14
In terzo luogo, essa predispone l’elenco dei cavalli che partecipano a queste corse. Tale operazione viene effettuata da un
call center che le appartiene e presso cui lavorano circa trenta persone, le quali prendono nota per telefono dell’iscrizione
dei cavalli per ciascuna corsa organizzata. L’identità e la qualità di colui che ha effettuato l’iscrizione, nonché la corrispondenza
tra le caratteristiche del cavallo ed i criteri di ammissione alla corsa, sono verificate successivamente. Dopo queste verifiche,
le iscrizioni vengono pubblicate a titolo provvisorio. Per partecipare alla corsa l’allenatore deve confermare per telefono
la partecipazione del cavallo procedendo a una dichiarazione di quest’ultimo entro il giorno precedente la corsa. Gli operatori
devono allora verificare se il cavallo può essere autorizzato a partecipare alla corsa, in funzione del numero di dichiarazioni
già registrate. Un computer centrale attribuisce poi un numero di casacca a ciascun cavallo e determina la sua posizione di
partenza. L’elenco definitivo dei partecipanti viene pubblicato il giorno prima della corsa.
15
La banca di dati della BHB contiene informazioni essenziali non solo per coloro che sono direttamente interessati dalle corse
ippiche, ma anche per gli organismi radiotelevisivi, nonché per le società di scommesse e i loro clienti. I costi collegati
alla gestione della banca di dati della BHB ammontano a circa GBP 4 milioni all’anno. Le commissioni fatturate a terzi per
l’uso delle informazioni che figurano in questa banca di dati coprono circa un quarto di questo importo.
16
La detta banca di dati è accessibile in linea su un sito Internet comune di BHB e Weatherbys Group Ltd. Una parte del suo
contenuto viene diffuso anche settimanalmente nel bollettino ufficiale della BHB. Il contenuto di questa banca di dati viene
messo anche, in tutto o in parte, a disposizione della società Racing Pages Ltd, che è controllata congiuntamente dalla Weatherbys
Group Ltd e dalla Press Association e che, il giorno prima della corsa, trasmette le informazioni a vari aderenti, tra cui
le società di scommesse, sotto forma di «Declarations Feed». La società Satellite Informations Services Ltd (in prosieguo:
«SIS») è autorizzata dalla Racing Pages Ltd a trasmettere informazioni ai propri aderenti sotto forma di informazioni non
elaborate («raw data feed»; in prosieguo: i «RDF»). I RDF contengono un gran numero di informazioni, in particolare i nomi
dei cavalli che partecipano alle corse, i nomi dei fantini, i numeri di casacca e il peso assegnato a ciascun cavallo. I nomi
dei cavalli che partecipano ad una determinata corsa sono messi a disposizione del pubblico il pomeriggio precedente il giorno
della corsa nella stampa o mediante i servizi Ceefax e Teletext.
17
La William Hill, che è abbonata al Declarations Feed e ai RDF, è uno dei principali organizzatori di scommesse «fuori ippodromo»
nel Regno Unito, per clienti britannici e internazionali. Essa ha lanciato un servizio di scommesse in linea su due siti Internet.
Gli interessati possono prendere conoscenza su questi siti delle varie corse organizzate, degli ippodromi interessati, dei
cavalli partenti e delle quote assegnate dalla William Hill.
18
Le informazioni presentate da quest’ultima sui suoi siti Internet sono tratte, da un lato, dai giornali pubblicati il giorno
prima della corsa e, dall’altro, dai RDF forniti dal SIS il mattino della corsa.
19
Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni che figurano sui siti Internet della William Hill rappresentano solo una parte
irrilevante del numero totale di dati contenuti nella banca di dati della BHB, dato che esse riguardano solo i seguenti elementi
di tale banca di dati: i nomi di tutti i cavalli che partecipano alla corsa di cui trattasi, la data, l’ora e/o il nome della
corsa nonché il nome dell’ippodromo. Sempre secondo l’ordinanza di rinvio, le corse ippiche e gli elenchi dei cavalli partecipanti
non vengono presentati allo stesso modo sui siti Internet della William Hill e nella banca di dati della BHB.
20
Nel marzo 2002 la BHB e a. hanno avviato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito),
un’azione legale contro la William Hill basata su un’asserita violazione del loro diritto sui generis. Esse affermano, da
un lato, che l’uso quotidiano da parte della William Hill di informazioni ippiche tratte dai giornali e dai RDF costituisce
un’estrazione o un reimpiego di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB, incompatibile con l’art. 7,
n. 1, della direttiva. Dall’altro, esse sostengono che le estrazioni individuali effettuate dalla William Hill, anche ammettendo
che non siano sostanziali, devono essere vietate ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva.
21
Con sentenza 9 febbraio 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha dichiarato fondato il ricorso
della BHB e a. La William Hill ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
22
Dovendo far fronte a problemi di interpretazione della direttiva, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’una o l’altra delle espressioni:
–
“parte sostanziale del contenuto di una banca di dati”;
–
“parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati”
di cui all’art. 7 della direttiva possa includere opere, dati o altri elementi ricavati dalla banca di dati, ma che non sono
sistematicamente o metodicamente disposti come nella banca di dati e che non offrono le stesse possibilità di accesso individuale
che presenta la banca di dati.
2)
Che cosa si intende con il termine “conseguimento” di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva. In particolare, se [gli elementi
menzionati al punto 14 della presente sentenza] possano costituire un simile conseguimento.
3)
Se la “verifica” di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva sia limitata a garantire a intervalli di tempo che l’informazione
contenuta in una banca di dati sia, o continui ad essere, corretta.
4)
Che cosa si indenda all’art. 7, n. 1, della direttiva con le espressioni:
–
“una parte sostanziale [del contenuto di una banca di dati] valutata in termini qualitativi”; e
–
“una parte sostanziale [del contenuto di una banca di dati] valutata in termini quantitativi”.
5)
Che cosa si intende all’art. 7, n. 5, della direttiva, con l’espressione “parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati”.
6)
In particolare in ciascun caso:
–
se “sostanziale” significhi qualcosa di più di “insignificante” e, in caso affermativo, che cosa;
–
se non “sostanziale” significhi semplicemente che non è “sostanziale”.
7)
Se il termine “estrazione” di cui all’art. 7 della direttiva si riferisca solo al trasferimento del contenuto di una banca
di dati direttamente dalla banca di dati ad un altro supporto o se riguardi anche il trasferimento di opere, dati o altri
elementi che sono indirettamente ricavati dalla banca di dati, senza avere accesso diretto alla banca di dati.
8)
Se il termine “reimpiego” di cui all’art. 7 della direttiva si riferisca solo alla messa a disposizione del pubblico del contenuto
della banca di dati direttamente a partire dalla stessa o se comprenda anche la messa a disposizione del pubblico di opere,
dati o altri elementi che sono ricavati indirettamente dalla banca di dati, senza avere accesso diretto alla stessa.
9)
Se il termine “reimpiego” di cui all’art. 7 della direttiva sia limitato al primo atto con cui il contenuto della banca di
dati è messo a disposizione del pubblico.
10)
Che cosa si intenda all’art. 7, n. 5, della direttiva con “operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati
o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati”. In particolare
se [i comportamenti descritti ai punti 17-19 della presente sentenza], considerati alla luce [degli elementi di cui al punto
15 della presente sentenza], possano costituire operazioni di tale natura.
11)
Se l’art. 10, n. 3, della direttiva significhi che, in ogni caso di “modifica sostanziale” del contenuto di una banca di dati,
che consente di attribuire alla banca di dati risultante da tale modifica una propria specifica durata di protezione, la banca
di dati risultante debba essere considerata come una nuova e distinta banca di dati in relazione all’obiettivo dell’art. 7,
n. 5».
Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari
23
L’art. 7, n. 1, della direttiva conferisce una tutela specifica, qualificata come diritto sui generis, al costitutore di una
banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva, qualora «il conseguimento, la verifica e la presentazione [del]
contenuto di [quest’ultima] attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo».
24
Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende ottenere un’interpretazione
della nozione di investimento collegato, rispettivamente, al conseguimento e alla verifica del contenuto di una banca di dati
ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
25
L’art. 7, n. 1, della direttiva autorizza il costitutore di una banca di dati tutelata mediante il diritto sui generis a vietare
l’estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa. L’art. 7, n. 5, vieta
del resto le operazioni di estrazione e/o di reimpiego ripetute e sistematiche di parti non sostanziali del contenuto della
banca di dati che sarebbero contrarie alla normale gestione di tale banca di dati o che arrecherebbero un pregiudizio ingiustificato
ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.
26
La settima, l’ottava e la nona questione sottoposte, che occorre esaminare congiuntamente, riguardano le nozioni di estrazione
e di reimpiego. Le nozioni di parte sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati costituiscono,
dal canto loro, il punto centrale della prima, della quarta, della quinta e della sesta questione, che saranno anch’esse esaminate
congiuntamente.
27
La seconda questione si riferisce alla portata del divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva. Con l’undicesima questione
si intende accertare se una modifica sostanziale apportata dal costitutore della banca di dati al contenuto di quest’ultima
consenta di concludere per l’esistenza di una nuova base di dati al fine di valutare, nel contesto dell’art. 7, n. 5 della
direttiva, il carattere ripetuto e sistematico di operazioni di estrazione o di reimpiego relative a parti non sostanziali
della banca di dati.
Sulla seconda e terza questione, relative alla nozione di investimento collegato al conseguimento o alla verifica del contenuto
di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva
28
Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di investimento collegato alla
nozione o alla verifica del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
29
A tal riguardo, occorre ricordare che l’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal diritto
sui generis, alle banche di dati che rispondono ad un criterio preciso, ossia occorre che il conseguimento, la verifica o
la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.
30
In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, la finalità di quest’ultima, come rileva la William Hill,
è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione» e «gestione» dei dati che contribuiscono allo
sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni
prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività. Ne deriva che la nozione di investimento collegata al conseguimento,
alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati dev’essere intesa, in generale, nel senso che riguarda
l’investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale.
31
In tale contesto, la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una banca di dati, come sottolineano
la William Hill e i governi belga, tedesco e portoghese, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca
di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi istituiti per la
creazione stessa di elementi indipendenti. Il fine della tutela, conferita dal diritto sui generis, introdotta dalla direttiva
è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione
di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati.
32
Questa interpretazione è corroborata dal trentanovesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo il quale l’obiettivo del diritto
sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati ottenuti dall’investimento finanziario e professionale
effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati. Come rileva l’avvocato generale ai
paragrafi 41-46 delle sue conclusioni, nonostante leggere differenze terminologiche, tutte le versioni linguistiche di questo
trentanovesimo ‘considerando’ si pongono a favore di un’interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione
degli elementi contenuti nella banca di dati.
33
Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali
su CD non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis, fornisce un argomento
aggiuntivo a sostegno di questa interpretazione. Ne deriva infatti che i mezzi impiegati per la creazione stessa delle opere
o degli elementi che figurano nella banca di dati, all’occorrenza su un CD, non sono equiparabili ad un investimento collegato
al conseguimento del contenuto della detta banca di dati e non possono quindi essere presi in considerazione per valutare
il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di tale banca di dati.
34
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda
i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo
dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo
di funzionamento della stessa. I mezzi destinati all’operazione di verifica nel corso della fase di creazione di dati o di
altri elementi successivamente raccolti in una banca di dati costituiscono invece mezzi relativi a questa creazione e non
possono pertanto essere presi in considerazione al fine di valutare l’esistenza di un investimento rilevante nell’ambito dell’art. 7,
n. 1, della direttiva.
35
In tale contesto, il fatto che la costituzione di una banca di dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale
nell’ambito della quale il costitutore della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca
di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis,
a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato
ai punti 31-34 della presente sentenza, hanno dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo,
autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi.
36
A tal riguardo, anche se la ricerca di dati e la verifica della loro esattezza al momento della costituzione della banca di
dati non richiedono, in via di principio, dal soggetto che costituisce questa banca di dati l’impiego di mezzi particolari
poiché si tratta di dati che esso ha creato e che sono a sua disposizione, ciò non toglie che la raccolta di questi dati,
la loro disposizione sistematica o metodica nell’ambito della banca di dati, l’organizzazione della loro accessibilità individuale
e la verifica della loro esattezza per tutto il periodo di funzionamento della banca di dati possano richiedere un investimento
rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
37
Nella causa principale il giudice del rinvio chiede se gli investimenti descritti al punto 14 della presente sentenza siano
equiparabili ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca di dati della BHB. Le attrici nella causa
principale insistono a tal riguardo sul carattere sostanziale degli investimenti soprammenzionati.
38
Tuttavia, gli investimenti collegati alla determinazione, ai fini dell’organizzazione di corse ippiche, dei cavalli ammessi
a partecipare alla corsa di cui trattasi si riferiscono alla creazione dei dati costitutivi degli elenchi relativi a queste
corse che figurano nella banca di dati della BHB. Essi non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento del
contenuto della banca di dati. Non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere sostanziale dell’investimento
collegato alla costituzione di questa banca di dati.
39
Certo, il processo di iscrizione di un cavallo su un elenco di corsa richiede un certo numero di verifiche preliminari, relative
all’identità di colui che effettua l’iscrizione, alle caratteristiche del cavallo, nonché alle qualificazioni del cavallo,
del suo proprietario e del fantino.
40
Tuttavia, questo lavoro di verifica preliminare interviene nella fase di creazione dell’elenco relativo alla corsa di cui
trattasi. Esso costituisce quindi un investimento collegato alla creazione di dati, e non alla verifica del contenuto della
banca di dati.
41
Ne deriva che i mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica
che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento e alla verifica del contenuto
della banca di dati nella quale figura questo elenco.
42
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda e la terza questione nel modo seguente:
–
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta
nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto
di una banca di dati.
–
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva,
deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta
nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca
di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della
fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
–
I mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si
inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento ed alla verifica del contenuto
della banca di dati nella quale figura tale elenco.
Sulla settima, ottava e nona questione, relative alle nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva
43
Con la settima, l’ottava e la nona questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’uso di una banca di dati quale
quello effettuato dalla William Hill costituisca un’estrazione e/o un reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva. Il giudice
del rinvio chiede in particolare se la tutela conferita dal diritto sui generis comprenda anche i casi di uso di dati i quali,
benché provenienti da una banca di dati tutelata, sono stati ottenuti dal costitutore presso fonti diverse da quest’ultima.
44
La tutela, conferita dal diritto sui generis, istituita dall’art. 7, n. 1, della direttiva accorda al costitutore di una banca
di dati la possibilità di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto di tale banca di dati, secondo la formulazione del quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva. Inoltre, l’art. 7,
n. 5, della direttiva vieta a talune condizioni l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di parti non sostanziali del
contenuto di una banca di dati.
45
Le nozioni di estrazione e di reimpiego devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo perseguito dal diritto sui generis.
Quest’ultimo mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro «atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi
del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento» del costitutore stesso, come risulta dal quarantaduesimo
‘considerando’ della direttiva.
46
Dal quarantottesimo ‘considerando’ della stessa direttiva risulta che il diritto sui generis si basa su una giustificazione
economica consistente nell’assicurare al costitutore della banca di dati la tutela e la remunerazione dell’investimento destinato
alla costituzione e al funzionamento della detta banca di dati.
47
In tale contesto, è irrilevante, ai fini della valutazione della portata della tutela conferita dal diritto sui generis, il
fatto che l’operazione di estrazione e/o di reimpiego abbia come fine la costituzione di un’altra banca di dati, concorrente
o meno della banca di dati originaria, di dimensioni identiche o diverse da questa, o che tale operazione si inserisca nell’ambito
di un’attività diversa dalla costituzione di una banca di dati. Il quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva conferma
a tal riguardo che «il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di
esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca
un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento».
48
Occorre anche rilevare che, se la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
(GU 1992, C 156, pag. 4), presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992, limitava, in base al suo art. 2, n. 5, l’ambito
della tutela conferita dal diritto sui generis alle operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate «per
fini commerciali», l’assenza di riferimento, nell’art. 7 della direttiva, ad una tale finalità significa che è irrilevante,
al fine di valutare la liceità di un’operazione in relazione a tale articolo, che l’operazione persegua o meno un fine commerciale.
49
All’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, l’estrazione è definita come «il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma», mentre al n. 2, lett. b), di questo stesso articolo il reimpiego è definito come «qualsiasi forma di messa a disposizione
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio, trasmissione in linea o in altre forme».
50
Il riferimento a «una parte sostanziale» nella definizione delle nozioni di estrazione e di reimpiego dà adito a confusione
in quanto dall’art. 7, n. 5, della direttiva risulta che l’estrazione o il reimpiego può riguardare anche una parte non sostanziale
di una banca di dati. Come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, il riferimento all’art. 7,
n. 2, della direttiva, al carattere sostanziale della parte estratta o reimpiegata non riguarda la definizione di queste nozioni
in quanto tale ma deve essere inteso nel senso che riguarda una delle condizioni di applicazione del diritto sui generis istituito
dall’art. 7, n. 1, della direttiva.
51
L’uso di espressioni quali «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» e «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico»
dimostra che il legislatore comunitario ha voluto conferire un senso ampio alle nozioni di estrazione e di reimpiego. Alla
luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, queste nozioni devono essere quindi interpretate nel senso che si riferiscono
a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza
il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo dei redditi
che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento.
52
In un tale contesto, e contrariamente alla tesi sostenuta dalla William Hill e dai governi belga e portoghese, le nozioni
di estrazione e di reimpiego non possono essere limitate ai casi di estrazione e di reimpiego operati direttamente a partire
dalla banca di dati originaria, lasciando così il soggetto che ha costituito la banca di dati senza tutela nei confronti di
operazioni non autorizzate di copiatura operate a partire da una copia della sua banca di dati. Questa interpretazione è confermata
dall’art. 7, n. 2, lett. b), della direttiva, secondo cui la prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità
da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di «controllare la rivendita» di questa copia
nella Comunità, ma non quello di controllare l’estrazione e il reimpiego del contenuto di questa copia.
53
Dato che operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate da un terzo a partire da una fonte diversa dalla
banca di dati interessata sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca di
dati, da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore di questa banca di dati, occorre ritenere che le nozioni di
estrazione e di reimpiego non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
54
Occorre tuttavia sottolineare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione
e di reimpiego, quali definite all’art. 7, n. 2, della direttiva. Questa tutela non riguarda invece le operazioni di consultazione
di una banca di dati.
55
Certo, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla sua banca di dati o riservare
l’accesso ad essa a determinati soggetti. Tuttavia, se esso stesso rende il contenuto della sua banca di dati o di una parte
di essa accessibile al pubblico, il suo diritto sui generis non gli consente più di opporsi alla consultazione di questa banca
dati da parte di terzi.
56
Lo stesso vale se il costitutore della banca di dati autorizza un terzo a reimpiegare il contenuto della sua banca di dati,
ossia a diffondere quest’ultimo tra il pubblico. Risulta infatti dalla definizione della nozione di reimpiego che figura all’art. 7,
n. 2, lett. b), letto unitamente al quarantunesimo ‘considerando’ della stessa, che l’autorizzazione di questa persona relativa
al reimpiego della sua banca di dati o di una parte sostanziale di essa significa che essa consente a che la sua banca di
dati o la parte interessata sia resa accessibile al pubblico da parte del terzo che beneficia di tale autorizzazione. Autorizzando
il reimpiego, il costitutore della banca di dati crea così per gli interessati una fonte alternativa di accesso al contenuto
della sua banca di dati e di consultazione della stessa.
57
Il fatto che la banca di dati possa essere consultata da terzi presso «qualcuno che la reimpiega» che beneficia di un’autorizzazione
del costitutore della banca di dati non impedisce del resto a quest’ultimo di recuperare il valore del suo investimento. Infatti,
quest’ultimo può fissare una commissione per il reimpiego della totalità o di una parte della banca di dati che tenga conto,
in particolare, delle prospettive di consultazioni successive, e che gli garantisca così una remunerazione sufficiente dei
suoi investimenti.
58
Per contro, all’utente legittimo di una banca di dati, ossia all’utente il cui accesso al contenuto della banca di dati per
fini di consultazione si basa sul consenso diretto o indiretto del costitutore, può essere impedito da quest’ultimo, in forza
del diritto sui generis istituito dall’art. 7, n. 1, della direttiva, di effettuare operazioni consistenti nell’estrazione
e/o nel reimpiego a sua volta della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati. Il consenso del
costitutore della banca di dati per quanto riguarda la consultazione di quest’ultima non comporta infatti un esaurimento del
suo diritto sui generis.
59
Quest’analisi è confermata, per quanto riguarda l’estrazione, dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva, secondo
cui, «qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad autorizzazione da parte del
titolare del diritto». Per quanto riguarda il reimpiego, il quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva precisa nello
stesso senso che, «in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda
la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata
con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario della trasmissione».
60
Occorre tuttavia sottolineare che il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva riguarda solo le operazioni di estrazione
e/o di reimpiego relative alla totalità o a una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati che ha richiesto un investimento
rilevante per la sua costituzione. Dall’art. 8, n. 1, della direttiva risulta che, al di fuori dei casi previsti dall’art. 7,
n. 5 della stessa direttiva, il diritto sui generis non vieta ad un utente legittimo di effettuare operazioni di estrazione
o di reimpiego relative a parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati.
61
Da quanto precede deriva che le operazioni di estrazione, ossia il trasferimento del contenuto di una banca di dati su un
altro supporto, e le operazioni di reimpiego, ossia la messa a disposizione del pubblico del contenuto di una banca di dati,
che riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati richiedono l’autorizzazione del costitutore
della banca di dati, anche se quest’ultimo ha reso la sua banca di dati accessibile in tutto o in parte al pubblico o ha autorizzato
uno o alcuni terzi determinati a diffondere questa tra il pubblico.
62
La direttiva contiene una deroga al principio sancito al punto precedente. L’art. 9 definisce in maniera esauriente tre ipotesi
in cui gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una «parte sostanziale» del
contenuto di tale banca. Si tratta dell’estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica, di
un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica e dell’estrazione e/o del reimpiego per fini di sicurezza pubblica
o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.
63
Nella causa principale, dall’ordinanza di rinvio risulta che i dati relativi alle corse ippiche che la William Hill colloca
sul suo sito Internet e che trovano la loro origine nella banca di dati della BHB sono tratti, da un lato, dai giornali pubblicati
la vigilia della corsa e, dall’altro, dai RDF forniti dal SIS.
64
Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni pubblicate nei giornali sono fornite alla stampa direttamente dalla Weatherbys
Group Ltd, la società che gestisce la banca di dati della BHB. Per quanto riguarda l’altra fonte di informazione della William
Hill, va ricordato che la SIS è autorizzata dalla Racing Pages Ltd, controllata in parte dalla Weatherbys Group Ltd, a trasmettere
informazioni relative alle corse ippiche sotto forma dei RDF ai propri aderenti, tra i quali figura la William Hill. I dati
della banca di dati della BHB che riguardano le corse dei cavalli sono stati quindi resi accessibili al pubblico per fini
di consultazione con l’autorizzazione della BHB.
65
Benché la William Hill sia un utente legittimo della banca di dati resa accessibile al pubblico, quanto meno per quanto riguarda
la parte di questa banca di dati corrispondente alle informazioni relative alle corse, dall’ordinanza di rinvio risulta che
essa effettua operazioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva. Da un lato, essa estrae
dati che trovano la loro fonte nella banca di dati dei BHB trasferendoli da un supporto ad un altro. Essa integra infatti
questi dati nel proprio sistema elettronico. D’altra parte, essa reimpiega questi dati mettendoli a sua volta a disposizione
del pubblico tramite il suo sito Internet, al fine di consentire ai suoi clienti di effettuare scommesse su corse ippiche.
66
Ora, dall’ordinanza di rinvio, risulta che queste operazioni di estrazione e di reimpiego sono state effettuate senza l’autorizzazione
della BHB e a. Poiché la presente causa non corrisponde a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 9 della direttiva, operazioni
quali quelle effettuate dalla William Hill potrebbero quindi essere vietate dalla BHB e a. in forza del loro diritto sui generis
a condizione che esse riguardino la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB, ai sensi
dell’art. 7, n. 1, della direttiva. Se tali operazioni riguardano parti non sostanziali di tale banca di dati, esse potrebbero
essere vietate solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva.
67
In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la settima, l’ottava e la nona questione nel modo seguente:
–
Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva devono essere interpretate nel senso che si riferiscono
a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di
dati o di una parte di esso. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
–
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso
non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o
ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati.
Sulla prima, quarta, quinta e sesta questione, relative alle nozioni di parte sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto
di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva
68
Con la quarta, la quinta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul significato delle nozioni di parte
sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati nel contesto dell’art. 7 della direttiva. Con la
prima questione, esso chiede del resto se elementi provenienti da una banca di dati sfuggano alla qualifica come parte, sostanziale
o meno, di questa banca di dati allorché la loro disposizione sistematica o metodica e le condizioni della loro accessibilità
individuale vengono modificate dall’autore dell’estrazione e/o del reimpiego.
69
A tal riguardo, occorre ricordare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda le banche di dati la cui costituzione
ha richiesto un investimento rilevante. In tale ambito, l’art. 7, n. 1, della direttiva, vieta l’estrazione e/o il reimpiego
non solo della totalità di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ma anche di una parte sostanziale, valutata
sotto il profilo qualitativo o quantitativo, del contenuto di quest’ultima. Questa disposizione mira ad evitare, secondo il
quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva, che l’utente, «con i suoi atti, [arrechi] un pregiudizio sostanziale, in termini
quantitativi o qualitativi, all’investimento». Da questo ‘considerando’ risulta che la valutazione, dal punto di vista qualitativo,
del carattere sostanziale della parte di cui trattasi deve, così come la valutazione sotto l’aspetto quantitativo, riferirsi
all’investimento collegato alla costituzione della banca di dati e al pregiudizio arrecato a questo investimento dall’operazione
di estrazione e/o di reimpiego relativa a tale parte.
70
La nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista quantitativo, del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7,
n. 1, della direttiva si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata
in relazione al volume del contenuto totale della stessa. Infatti, se un utente estrae e/o reimpiega una parte quantitativamente
rilevante del contenuto di una banca di dati la cui costituzione ha richiesto l’impiego di mezzi rilevanti, l’investimento
relativo alla parte estratta e/o reimpiegata è, proporzionalmente, anche esso rilevante.
71
La nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista qualitativo, del contenuto della banca di dati si riferisce alla
rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione
di estrazione e/o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale
del contenuto generale della banca di dati tutelata. Una parte quantitativamente trascurabile del contenuto di una banca di
dati può infatti rappresentare, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un considerevole investimento
umano, tecnico o finanziario.
72
Occorre aggiungere che, poiché l’esistenza del diritto sui generis non dà luogo, secondo il quarantaseiesimo ‘considerando’
della direttiva, alla creazione di un nuovo diritto sulle opere, sui dati, o sugli elementi stessi della banca di dati, il
valore intrinseco degli elementi oggetto dell’operazione di estrazione e/o di reimpiego non costituisce un criterio pertinente
per valutare il carattere sostanziale della parte di cui trattasi.
73
Per quanto riguarda la nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati, occorre ritenere che in questa
nozione rientra qualsiasi parte che non risponde alla nozione di parte sostanziale da un punto di vista sia quantitativo sia
qualitativo.
74
A tal riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che gli elementi riportati sui siti Internet della William Hill, che provengono
dalla banca di dati della BHB, rappresentano solo una percentuale irrilevante della dimensione totale di tale banca di dati,
come è stato rilevato al punto 19 della presente sentenza. Da un punto di vista quantitativo, si dovrebbe quindi ritenere
che i detti elementi non costituiscono una parte sostanziale del contenuto di questa banca di dati.
75
Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni pubblicate dalla William Hill riguardano solo gli elementi seguenti della banca
di dati della BHB: i nomi di tutti i cavalli partecipanti alla corsa in questione, la data, l’ora e/o il nome della corsa,
nonché il nome dell’ippodromo come è stato rilevato al punto 19 della presente sentenza.
76
Al fine di valutare se questi elementi rappresentino una parte sostanziale, dal punto di vista qualitativo, del contenuto
della banca di dati della BHB, occorre esaminare se gli sforzi umani, tecnici e finanziari consentiti dal costitutore della
banca di dati per il conseguimento, la verifica e la presentazione di questi dati rappresentino un investimento rilevante.
77
La BHB e a. sostengono a tal riguardo che i dati estratti e/o reimpiegati dalla William Hill sono importanti poiché in mancanza
degli elenchi dei partecipanti le corse ippiche non potrebbero aver luogo. Essi aggiungono che questi dati rappresentano un
investimento rilevante caratterizzato dall’intervento di un call center presso cui lavorano più di 30 dipendenti.
78
Occorre tuttavia ricordare, innanzi tutto, che il valore intrinseco dei dati oggetto dell’operazione di estrazione e/o di
reimpiego non costituisce un criterio pertinente per valutare il carattere sostanziale, da un punto di vista quantitativo,
della parte di cui trattasi. Il fatto che i dati estratti e reimpiegati dalla William Hill siano essenziali per l’organizzazione
delle corse ippiche di cui la BHB e a. sono incaricati è quindi senza pertinenza per valutare se le operazioni della William
Hill riguardino una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB.
79
Inoltre, occorre ricordare che i mezzi destinati alla creazione stessa degli elementi che figurano in una banca di dati non
possono essere presi in considerazione per valutare il carattere sostanziale dell’investimento collegato alla costituzione
di questa banca di dati, così come è stato indicato ai punti 31-33 della presente sentenza.
80
Ora, i mezzi destinati dalla BHB e a. alla determinazione, ai fini dell’organizzazione di corse ippiche, della data, dell’orario,
del luogo e/o del nome della corsa, nonché dei cavalli partecipanti a quest’ultima, corrispondono ad un investimento collegato
alla creazione di elementi contenuti nella banca di dati della BHB. Di conseguenza, e se, come risulta dall’ordinanza di rinvio,
gli elementi estratti e reimpiegati dalla William Hill non hanno richiesto da parte della BHB e a. un investimento autonomo
rispetto ai mezzi richiesti per la loro creazione, si dovrebbe ritenere che questi elementi non rappresentino una parte sostanziale,
valutata sotto il profilo qualitativo, della banca di dati della BHB.
81
In tale contesto, non occorre quindi risolvere la prima questione sottoposta. La modifica apportata dall’autore dell’operazione
di estrazione e di reimpiego alla disposizione o alle condizioni di accessibilità individuale dei dati oggetto di tale operazione
non può, in ogni caso, avere per effetto di trasformare in parte sostanziale del contenuto della banca di dati di cui trattasi
una parte che non riveste tale qualità.
82
Sulla base di quanto precede, occorre risolvere la quarta, quinta e sesta questione nel modo seguente:
–
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7
della direttiva si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione
al volume del contenuto totale della banca di dati.
–
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla
rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione
di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale
del contenuto generale della banca di dati tutelata.
–
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione
di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
Sulla decima questione, relativa alla portata del divieto di cui all’art. 7, n. 5 della direttiva
83
Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede quale sia il tipo di operazioni cui si riferisce il divieto di cui all’art. 7,
n. 5 della direttiva. Esso intende inoltre accertare se operazioni quali quelle effettuate dalla William Hill siano interessate
da questo divieto.
84
A tal riguardo, dall’art. 8, n. 1, e del quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, in via di principio,
il costitutore di una banca di dati non può impedire all’utente legittimo della stessa di compiere operazioni di estrazione
e di reimpiego relative ad una parte non sostanziale del suo contenuto. L’art. 7, n. 5, della direttiva, che autorizza il
costitutore di una banca di dati ad opporsi, a talune condizioni, a tali operazioni, figura quindi come un’eccezione rispetto
a questo principio.
85
Nella posizione comune (CE) n. 20/95 definita dal Consiglio il 10 luglio 1995 (GU C 288, pag. 14), si fa presente, al punto
14 della motivazione, che, «per evitare che la mancanza di tutela di parti non sostanziali determini estrazioni o reimpieghi
abusivi, ripetuti e sistematici, delle parti non sostanziali, una clausola di salvaguardia è stata inserita nell’art. 7, paragrafo
5, della posizione comune».
86
Ne deriva che l’art. 7, n. 5 della direttiva ha come scopo di evitare che sia eluso il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della
direttiva. L’obiettivo di questa disposizione è di ostacolare estrazioni e/o reimpieghi ripetuti e sistematici di parti non
sostanziali nel contenuto di una banca di dati, che, per il loro effetto cumulativo, pregiudicherebbero gravemente l’investimento
del costitutore della banca di dati, allo stesso modo delle operazioni di estrazione e/o di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1,
della direttiva.
87
La disposizione vieta quindi le operazioni di estrazione effettuate da utenti della banca di dati, le quali, per il loro carattere
ripetuto e sistematico, finirebbero col ricostituire, senza l’autorizzazione del costitutore, la base di dati nel suo insieme
o, quantomeno, una parte sostanziale della stessa, sia esso al fine della costituzione di un’altra banca di dati o al fine
dell’esercizio di un’attività diversa dalla costituzione di una tale banca di dati.
88
Inoltre, l’art. 7, n. 5, della direttiva vieta ad un terzo di eludere il divieto di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1 della
direttiva, mettendo a disposizione del pubblico in maniera sistematica e ripetuta parti non sostanziali del contenuto della
banca di dati.
89
In tale contesto, le «operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato
ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati» si riferiscono a comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostituire,
mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca
di dati tutelata dal diritto sui generis e/o a mettere a disposizione del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni
di reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente
l’investimento del costitutore di tale banca di dati.
90
Nella causa principale risulta che le operazioni di estrazione e di reimpiego effettuate dalla William Hill, secondo le indicazioni
fornite nell’ordinanza di rinvio, riguardano parti non sostanziali del contenuto della banca di dati della BHB come è stato
rilevato ai punti 74-80 della presente sentenza. In base all’ordinanza di rinvio, esse sono effettuate in occasione di ciascuna
corsa organizzata. Esse presentano quindi un carattere ripetuto e sistematico.
91
Tale operazioni non mirano tuttavia ad eludere il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva. Infatti, è escluso che,
mediante l’effetto cumulativo delle sue operazioni, la William Hill ricostituisca e metta a disposizione del pubblico la totalità
o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB e pregiudichi pertanto gravemente l’investimento destinato
dalla BHB e a. alla costituzione di questa banca di dati.
92
Occorre sottolineare a tal fine che, secondo l’ordinanza di rinvio, gli elementi provenienti dalla banca di dati della BHB
che sono pubblicati quotidianamente sui siti Internet della William Hill riguardano solo le corse del giorno e si limitano
alle informazioni menzionate al punto 19 della presente sentenza.
93
Ora, come è stato esposto al punto 80 della presente sentenza, dall’ordinanza di rinvio risulta che la presenza, nella banca
di dati delle attrici, degli elementi oggetto delle operazioni della William Hill non ha richiesto da parte della BHB e a.
un investimento autonomo rispetto ai mezzi destinati alla loro creazione.
94
Si dovrebbe quindi ritenere che il divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva non riguardi operazioni quali quelle della
William Hill.
95
In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la decima questione posta nel senso che il divieto di cui all’art. 7,
n. 5, della direttiva riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto
cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della
banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente
l’investimento di tale soggetto.
96
In tale contesto, non è necessario risolvere l’undicesima questione sottoposta.
Sulle spese
97
Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle
dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, concernente la tutela giuridica della banche di dati,
deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta
banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca
di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva
96/9 deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta
nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca
di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della
fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
I mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si
inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento e alla verifica del contenuto della
banca di dati nella quale figura tale elenco.
2)
Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 devono essere interpretate nel senso che
si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto
di una banca di dati o di una parte di essa. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui
trattasi.
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso
non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o
ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati.
3)
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7
della direttiva 96/9 si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in
relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla
rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione
di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dalla questione se tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale
del contenuto generale della banca di dati tutelata.
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione
di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
4)
Il divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva 96/9 riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego
che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione
del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano
pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.