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Document 32017R1509

Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

GU L 224 del 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e chiede a tutti gli Stati membri dell'ONU di applicare un certo numero di misure restrittive nei confronti della RPDC. Le successive risoluzioni dell'UNSC (UNSCR) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2371 (2017) hanno esteso ulteriormente queste misure restrittive.

(2)

Conformemente a queste UNSCR, la decisione (PESC) 2016/849 prevede in particolare restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di determinati beni, servizi e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (programmi sulle armi di distruzioni di massa (ADM)), un embargo sui beni di lusso, nonché il congelamento dei beni di persone, entità e organismi collegati ai programmi ADM. Ulteriori misure riguardano il settore dei trasporti, tra cui le ispezioni dei carichi e divieti che interessano navi e aeromobili della RPDC, il settore finanziario, come il divieto di prestare taluni servizi finanziari, e il settore diplomatico, per prevenire abusi di privilegi e immunità.

(3)

Il Consiglio ha inoltre adottato diverse misure restrittive supplementari dell'UE che completano e rafforzano le misure restrittive dell'ONU. A tal fine, il Consiglio ha esteso l'embargo sulle armi, le restrizioni all'importazione e all'esportazione e l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni e ha introdotto divieti relativi ai trasferimenti di fondi e a certi investimenti.

(4)

Ai fini dell'attuazione delle suddette misure restrittive e, in particolare, per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 215 del trattato a livello dell'Unione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) è stato modificato più volte. Vista l'entità delle modifiche introdotte, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroghi e sostituisca il regolamento (CE) n. 329/2007.

(6)

La Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie che sarà adottato dal comitato del CSNU, istituito a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato per le sanzioni»), o dal CSNU e, se del caso, ad aggiungere i codici di nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

(7)

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco dei beni di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sui beni di lusso, tenendo conto degli elenchi di beni di lusso compilati in altre giurisdizioni.

(8)

Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati XIII, XIV, XV, XVI e XVII del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla RPDC e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I; II, III, IV e V della decisione (PESC) 2016/849.

(9)

La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco dei servizi, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

(10)

L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri dell'ONU ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

(11)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(12)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il più alto livello di certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

2)

«servizi di intermediazione»:

a)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o

b)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

3)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:

a)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

b)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

c)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

d)

una domanda riconvenzionale;

e)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

4)

«autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I;

5)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

6)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

7)

«rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri;

8)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;

9)

«ente finanziario»:

a)

un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);

b)

un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

c)

un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

d)

un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;

e)

un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;

f)

le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

10)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

11)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

12)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

a)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

b)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione

g)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

13)

«assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

14)

«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:

a)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

b)

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c)

negoziazione per conto proprio;

d)

gestione del portafoglio;

e)

consulenza in materia di investimenti;

f)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

g)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

h)

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

15)

«beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi;

16)

«ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

17)

«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che prestano servizi di trasferimento di fondi;

18)

«riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

19)

«servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni;

20)

«armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;

21)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

22)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

23)

«trasferimento di fondi»:

a)

una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

i)

bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

ii)

addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

iii)

rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

iv)

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e

b)

qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

24)

«nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:

a)

una nave il cui equipaggio è controllato da:

i)

una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o

ii)

una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

b)

una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.

CAPO II

Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;

b)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;

c)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;

d)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;

e)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;

f)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e

g)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;

2.   La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (14).

La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).

La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a)

l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente di queste transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa e per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento;

b)

le transazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento; e

c)

le transazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016);

ii)

le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni; e

iii)

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

a)

il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o

b)

l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.

2.   È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:

a)

il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC;

b)

il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o

c)

l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

Articolo 7

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

c)

ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

d)

ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 9

1.   In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (16) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (17), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.

2.   Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.

Articolo 10

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;

b)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

Articolo 11

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b)

importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

Articolo 12

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

Articolo 13

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.

Articolo 14

In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Articolo 15

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.

Articolo 16

In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

CAPO III

Restrizioni relative a determinate attività commerciali

Articolo 17

1.   È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:

a)

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;

b)

dal Partito dei lavoratori della Corea;

c)

da cittadini della RPDC;

d)

da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

e)

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e

f)

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);

2.   È vietato:

a)

costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;

b)

concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;

c)

prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e

d)

partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

Articolo 18

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e

b)

fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

Articolo 19

1.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

2.   Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

Articolo 20

1.   È vietato:

a)

dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

b)

prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e

c)

partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:

i)

sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e

ii)

non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.

2.   Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.

CAPO IV

Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari

Articolo 21

1.   È vietato trasferire fondi da e verso la RPDC.

2.   Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

a)

enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC;

b)

succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

c)

succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

d)

enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC;

e)

enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:

a)

transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b)

transazioni relative a rimesse personali;

c)

transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;

d)

transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;

e)

transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; e

f)

transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Articolo 22

1.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a f) di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente.

2.   L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

a)

una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e

b)

una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

3.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

4.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.

Articolo 23

1.   Nell'ambito delle loro attività con enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:

a)

applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

b)

garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

c)

chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;

d)

conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;

e)

se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento;

f)

segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;

g)

non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

Articolo 24

Agli enti finanziari o creditizi è vietato:

a)

aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b)

aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c)

aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e

d)

costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 25

1.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.

2.   Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.

Articolo 26

Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:

a)

chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b)

chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c)

chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;

d)

chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e)

rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 27

1.   In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).

2.   Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 28

1.   Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.

2.   Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.

Articolo 29

1.   In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.

2.   In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

i)

la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e

ii)

la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.

Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.

3.   Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 30

È vietato:

a)

autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b)

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c)

concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d)

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e)

gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 31

È vietato:

a)

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i)

la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

la Banca centrale della RPDC;

iii)

qualunque ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

iv)

una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

v)

una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b)

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 32

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

Articolo 33

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

CAPO V

Congelamento di fondi e risorse economiche

Articolo 34

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.

2.   Sono oggetto di sequestro tutte le navi elencate nell'allegato XIV.

3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.

4.   L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC in conformità del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII and XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque equivalente disposizione successiva, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

a)

responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b)

responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c)

coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

5.   L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.

6.   L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.

7.   Gli allegati XV, XVI e XVII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

8.   Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati:

9.   Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudomini, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

10.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

11.   Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

12.   Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti e

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,

Articolo 35

1.   In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:

i)

onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

ii)

diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

2.   In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;

b)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

1.   In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;

d)

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.

2.   In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

a)

il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e

b)

il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.

3.   Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 37

I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.

CAPO VI

Restrizioni ai trasporti

Articolo 38

1.   Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

a)

il carico è originario della RPDC;

b)

il carico è diretto nella RPDC;

c)

la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

d)

persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

e)

il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2.   Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

a)

il carico è originario della RPDC;

b)

il carico è diretto nella RPDC; o

c)

la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

4.   La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

Articolo 39

1.   È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

a)

posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;

b)

battente bandiera della RPDC;

c)

per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;

d)

per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;

e)

che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione

f)

che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o

g)

che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

in caso di atterraggio di emergenza,

b)

se la nave sta tornando al porto di provenienza;

c)

se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

Articolo 40

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:

a)

il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o

b)

lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

Articolo 41

1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

b)

in caso di atterraggio di emergenza.

Articolo 42

In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 43

È vietato:

a)

concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

b)

prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;

c)

possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;

d)

registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016); o

e)

prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC.

Articolo 44

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 45

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) o 2371 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC a norma del paragrafo 46 dell'UNSCR 2321(2016).

Articolo 46

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

b)

modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

c)

modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;

e)

modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

Articolo 47

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, esso modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI e XVII.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.

Articolo 48

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.

Articolo 49

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

Articolo 50

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e

b)

collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 51

La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 52

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

Articolo 53

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV;

b)

qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2.   Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 54

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 55

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

Articolo 56

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Brusxelles, il 30 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

(11)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(12)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(13)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(14)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(18)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(19)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 e 50 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7

PARTE I

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

PARTE II

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra ’virgolette singole’ cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.   BENI

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

II.A0.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.

Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

b.

Lampade a catodo cavo all'uranio.

 

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

 

II.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.

di tenuta;

b.

componenti interni;

c.

apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

N.B: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.

pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c.

compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 

MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

II.A1.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

 

II.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

 

II.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

II.A1.009

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a.

«materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.A

«modulo specifico» superiore a 10 × 106 m; o

2.A

«carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b.

«materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.A

«modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m; o

2.A

«carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

c.

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d.

«materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

e.

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

f.

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);

g.

«materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

a.

costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;

b.

«materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Non utilizzato.

 

II.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.

una massa superiore a 5 kg.

1C226

II.A1.014

«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

 

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

II.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

1.

L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.

tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.

molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

3.

argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

1C117

1C226

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a.

contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b.

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

II.A1.019

Non utilizzato.

 

II.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C) o

b.

acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: l'’acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto’ ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.

1C116

1C216

II.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

II.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

II.A1.025

Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000  m/s.

1C239

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

II.A2.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.

controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.

strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

2B001

2B201

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

 

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.

che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.

«teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale

2B226

2B227

II.A2.006

Non utilizzato.

 

II.A2.007

«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.

fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o «grafite di carbonio»;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio, o

i.

acciai inossidabili.

La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o «grafite di carbonio»;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio,

i.

carburo di silicio;

j.

carburo di titanio o

k.

acciai inossidabili.

questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

ceramica;

c.

ferrosilicio;

d.

fluoropolimeri;

e.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f.

grafite o «grafite di carbonio»;

g.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h.

tantalio o leghe di tantalio;

i.

titanio o leghe di titanio;

j.

zirconio o leghe di zirconio;

k.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

l.

acciai inossidabili;

m.

leghe di alluminio; o

n.

gomma.

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350.i.

II.A2.011

«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio; o

g.

zirconio o leghe di zirconio.

i «separatori centrifughi» includono i decantatori.

2B352.c.

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:

a.

fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b.

agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.

materiale da laboratorio come segue:

1.

apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

2.

apparecchiature per il sequenziamento genetico;

3.

sintetizzatori genetici;

4.

apparecchiature per elettroporazione;

5.

reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

d.

filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

e.

ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

f.

apparecchiature per liofilizzazione.

2B350

2B352

II.A2.015

Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b.

attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c.

attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio;

g.

zirconio o leghe di zirconio.

h.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

i.

acciai inossidabili;

j.

legno o

k.

gomma.

nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350

ELETTRONICA

II.A3.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.001

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;

e.

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.

in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000  Hz e

c.

controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

1.

i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.

La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

SENSORI E LASER

II.A6.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

 

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm — 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a.

laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

1.

I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.

In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm– 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

a.

laser in titanio-zaffiro;

b.

laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

II.A6.011

Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

d.

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

«Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b.

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c.

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

d.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

6A005

6A205

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

II.A7.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o

b.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

3.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

b.

progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

c.

apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000  Hz e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000  Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s)

3.

conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.

1.

a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

«Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

II.A9.

Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

II.A9.002

Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.

 

II.A9.003

Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

9A115

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

 

C.   TECNOLOGIA

Numero

Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

 

PARTE III

Talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

PARTE IV

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

a)   Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

1)   Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1; e

ii.

costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

con un carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);

ii.

in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a)

spessore uguale o inferiore a 0,05 mm; o altezza uguale o inferiore a 25 mm; e

b)

costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

i.

frequenza di uscita polifase;

ii.

in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; e

iii.

in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

1)

i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

2)

La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e

ii.

in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Materiali fibrosi o filamentosi

«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:

i.

«materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1)

«modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m; e

2)

«carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

ii.

Materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i.

macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1)

movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

2)

appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»; e

3)

in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;

ii.

controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);

iii.

mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Apparecchiature per saldatrici laser

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Apparecchiature per il taglio al plasma

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Idruri metallici come l'idruro di zirconio

ex 2850 00 20

b)   Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

1)

Prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica:

Descrizione del prodotto

 

Codice NC

Sodio metallico (7440-23-5)

 

2805 11 00

Triossido di zolfo (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Cloruro di alluminio (7446-70-0)

 

2827 32 00

Bromuro di potassio (7758-02-3)

 

2827 51 00

Bromuro di sodio (7647-15-6)

 

2827 51 00

Diclorometano (75-09-2)

 

2903 12 00

Bromopropano (75-26-3)

ex

2903 39 19

Ossido di isopropile (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoisopropilammina (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilammina (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilammina (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilammina (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetilanilina (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridina (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1.

Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m3/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

b)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

c)

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

d)

vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);

e)

grafite o grafite di carbonio;

f)

tantalio o leghe di tantalio;

g)

titanio o leghe di titanio;

h)

zirconio o leghe di zirconio;

i)

ceramiche;

j)

ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o

k)

niobio (columbio) o leghe di niobio.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

PARTE V

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

NOTA ESPLICATIVA

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o all'allegato II, parte II, del presente regolamento» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione dei beni e delle tecnologie cui fa riferimento.

Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento

Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione.

 

Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN).

 

Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1m.

 

Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi

9A006

Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG).

 

Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche.

 

Fogli di manganese per la brasatura di metalli.

 

Macchine per idroformatura.

 

Forni per trattamento termico — Temperatura >850 °C e una dimensione >1m,

II.A2.005, 2B226, 2B227

Macchine per elettroerosione (EDM)

2B001.d

Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding).

 

Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio

 

Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica

6A003.a.2

Telai di camion con 6 o più assi

9A115 e II.A9.003

Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento

1.

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri,

2B352

2.

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 metri cubi), utilizzabili con materiali biologici.

2B352 e II.A2.014.a.


(1)  I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.


ALLEGATO III

Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice

Descrizione

Da 2710 12 31 a 2710 12 59

Benzina

2710 12 70

Carboturbo tipo nafta

2710 19 21

Carboturbo tipo kerosene

2710 19 25

Propellente tipo kerosene


ALLEGATO IV

Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice

Descrizione

ex ex 2530 90 00

Minerali delle terre rare

ex ex 26 12

Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio

ex ex 2614 00 00

Minerale di titanio

ex ex 2615 90 00

Minerale di vanadio

2616 90 00 10

Minerali di oro e loro concentrati


ALLEGATO IV

Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice

Descrizione

ex ex 26 01

Minerale di ferro

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704 00 10

Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7204 10 00

Cascami e avanzi di ghisa

ex ex 7204 30 00

Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

ex ex 7204 41

Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

ex ex 7204 49

Altri cascami e avanzi: Altro

ex ex 7204 50 00

Altri cascami e avanzi: cascami lingottati

ex ex 7205 10 00

Graniglie

ex ex 7205 29 00

Polveri, diverse da quelle di acciai legati

ex ex 7206 10 00

Lingotti

ex ex 7206 90 00

Altro

ex ex 72 07

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

ex ex 72 08

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

ex ex 72 09

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

ex ex 72 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

ex ex 72 11

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

ex ex 72 12

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

ex ex 72 14

Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

ex ex 72 15

Altre barre di ferro o di acciai non legati

ex ex 72 16

Profilati di ferro o di acciai non legati

ex ex 72 17

Fili di ferro o di acciai non legati


ALLEGATO V

Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

 

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici

 

2709

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

 

2712 10

Vaselina

 

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

ex

2712 90

Altro

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

ex

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

ex

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

 

 

Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3403 11

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

3403 19

– –

altre

 

 

Altro

ex

3403 91

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

ex

3403 99

– –

altre

 

 

– – – – –

Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

ex

3824 99 92

– – – – – –

in forma liquida a 20 °C

ex

3824 99 93

– – – – – –

Altro

ex

3824 99 96

– – – – –

Altro

 

3826 00 10

Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

Altro


ALLEGATO VII

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Rame

 

2603

Minerali di rame e loro concentrati

 

74

Rame e lavori di rame

 

8536 90 95 30

Rivetti di contatto

di rame

rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente

con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

 

8544 11

Fili per avvolgimenti di rame

 

 

altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V:

ex

8544 42

– –

muniti di pezzi di congiunzione

ex

8544 49

– –

altro

 

 

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

 

8544 60 10

– –

con conduttori di rame

Nichel

 

2604

Minerali di nichel e loro concentrati

 

 

Ferro-leghe:

 

7202 60

Ferro-nichel

 

 

Fili di acciai inossidabili:

 

7223 00 11

– –

contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

 

75

Nichel e lavori di nichel

 

8105 90 00 10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

Argento

 

2616 10

Minerali di argento e loro concentrati

Zinco

 

2608

Minerali di zinco e loro concentrati

 

79

Zinco e lavori di zinco


ALLEGATO VIII

Beni di lusso di cui all'articolo 10

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1)   Cavalli di razza pura

 

0101 21 00

riproduttori di razza pura

ex

0101 29 90

Altro

2)   Caviale e suoi succedanei

 

1604 31 00

Caviale

 

1604 32 00

Succedanei del caviale

3)   Tartufi e relative preparazioni

 

0709 59 50

Tartufi

ex

0710 80 69

Altro

ex

0711 59 00

Altro

ex

0712 39 00

Altro

ex

2001 90 97

Altro

 

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altro

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

2106 00 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4)   Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Altro

ex

2204 10 94

a indicazione geografica protetta (IGP)

ex

2204 10 96

Altri vini varietali

ex

2204 10 98

Altro

ex

2204 21 00

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex

2204 29 00

Altro

ex

2205 00 00

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex

2206 00 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

ex

2208 00 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

5)   Sigari e sigaretti di alta qualità

ex

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

ex

2402 90 00

Altro

6)   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex

3303 00 00

Profumi e acque da toletta

ex

3304 00 00

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

ex

3305 00 00

Preparazioni per capelli

ex

3307 00 00

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

ex

6704 00 00

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7)   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

ex

4202 00 00

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex

4205 00 90

Altro

ex

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8)   Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale) di alta qualità

ex

4203 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex

4303 00 00

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex

6101 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex

6102 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex

6103 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6104 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex

6105 00 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6106 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex

6107 00 00

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6108 00 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex

6109 00 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex

6110 00 00

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

ex

6111 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

ex

6112 11 00

di cotone

ex

6112 12 00

di fibre sintetiche

ex

6112 19 00

di altre materie tessili

 

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

 

6112 31 00

di fibre sintetiche

 

6112 39 00

di altre materie tessili

 

6112 41 00

di fibre sintetiche

 

6112 49 00

di altre materie tessili

ex

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

ex

6113 00 90

Altro

ex

6114 00 00

Altri indumenti, a maglia

ex

6115 00 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex

6116 00 00

Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex

6117 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex

6201 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

ex

6202 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

ex

6203 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

ex

6204 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex

6205 00 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex

6206 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex

6207 00 00

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex

6208 00 00

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex

6209 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

ex

6210 10 00

di tessuti delle voci 5602 o 5603

 

6210 20 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

 

6210 30 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

 

6211 12 00

per donna o ragazza

 

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6211 32 00

di cotone

ex

6211 33 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 39 00

di altre materie tessili

ex

6211 42 00

di cotone

ex

6211 43 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 49 00

di altre materie tessili

ex

6212 00 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex

6213 00 00

Fazzoletti da naso e da taschino

ex

6214 00 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

ex

6215 00 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6217 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex

6401 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

ex

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6402 99 00

Altro

ex

6403 19 00

Altro

ex

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 59 00

Altro

ex

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 99 00

Altro

ex

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera

ex

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex

6405 00 00

Altre calzature

ex

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex

6505 00 10

di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

ex

6505 00 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex

6505 00 90

Altro

ex

6506 99 00

di altre materie

ex

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

ex

6601 99 00

Altro

ex

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619 00 81

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9)   Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

ex

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

ex

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

ex

5702 31 80

Altro

ex

5702 32 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 39 00

di altre materie tessili

ex

5702 41 90

Altro

ex

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 50 00

Altri, non vellutati, né confezionati

ex

5702 91 00

di lana o di peli fini

ex

5702 92 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 99 00

di altre materie tessili

ex

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

ex

5704 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

ex

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

ex

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10)   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

 

7101 00 00

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7102 00 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

 

7103 00 00

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7104 20 00

Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

 

7104 90 00

Altro

 

7105 00 00

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

 

7106 00 00

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

 

7108 00 00

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

 

7110 11 00

greggi o in polvere

 

7110 19 00

Altro

 

7110 21 00

greggi o in polvere

 

7110 29 00

Altro

 

7110 31 00

greggi o in polvere

 

7110 39 00

Altro

 

7110 41 00

greggi o in polvere

 

7110 49 00

Altro

 

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

 

7113 00 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7116 00 00

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11)   Monete e banconote non aventi corso legale

ex

4907 00 30

Biglietti di banca

 

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex

7118 90 00

Altro

12)   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

8214 00 00

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215 00 00

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13)   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

ex

6912 00 23

di grès

ex

6912 00 25

di maiolica o di terraglia

ex

6912 00 83

di grès

ex

6912 00 85

di maiolica o di terraglia

ex

6914 10 00

di porcellana

ex

6914 90 00

Altro

14)   Articoli di cristallo al piombo

ex

7009 91 00

non incorniciati

ex

7009 92 00

incorniciati

ex

7010 00 00

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

 

7013 22 00

di cristallo al piombo

 

7013 33 00

di cristallo al piombo

 

7013 41 00

di cristallo al piombo

 

7013 91 00

di cristallo al piombo

ex

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex

7018 90 00

Altro

ex

7020 00 80

Altro

ex

9405 10 50

di vetro

ex

9405 20 50

di vetro

ex

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91 00

di vetro

15)   Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

ex

8414 51 00

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altro

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

a compressione

ex

8418 29 00

Altro

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 32 00

Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 39 00

Altro

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altro

ex

8451 21 00

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21 00

con dispositivo stampante

ex

8470 29 00

Altro

ex

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

ex

8471 00 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

ex

8472 90 40

Macchine per l'elaborazione di testi

ex

8472 90 90

Altro

ex

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

di potenza non superiore a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altro

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 40 00

Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altro

ex

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

ex

8517 12 00

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

ex

8517 18 00

Altro

ex

8517 61 00

Stazioni fisse

ex

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex

8517 69 00

Altro

ex

8526 91 00

Apparecchi di radionavigazione

ex

8529 10 31

per ricezione via satellite

ex

8529 10 39

Altro

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altro

ex

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili

ex

8543 70 10

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70 50

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70 90

Altro

 

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

 

9504 90 80

Altro

16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

ex

8519 00 00

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

ex

8521 00 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

ex

8525 80 30

Fotocamere digitali

ex

8525 80 91

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

ex

8525 80 99

Altro

ex

8527 00 00

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o l