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Document 32017R1509
Council Regulation (EU) 2017/1509 of 30 August 2017 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Regulation (EC) No 329/2007
Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007
Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007
GU L 224 del 31.8.2017, p. 1–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
31.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO
del 30 agosto 2017
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e chiede a tutti gli Stati membri dell'ONU di applicare un certo numero di misure restrittive nei confronti della RPDC. Le successive risoluzioni dell'UNSC (UNSCR) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2371 (2017) hanno esteso ulteriormente queste misure restrittive. |
(2) |
Conformemente a queste UNSCR, la decisione (PESC) 2016/849 prevede in particolare restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di determinati beni, servizi e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (programmi sulle armi di distruzioni di massa (ADM)), un embargo sui beni di lusso, nonché il congelamento dei beni di persone, entità e organismi collegati ai programmi ADM. Ulteriori misure riguardano il settore dei trasporti, tra cui le ispezioni dei carichi e divieti che interessano navi e aeromobili della RPDC, il settore finanziario, come il divieto di prestare taluni servizi finanziari, e il settore diplomatico, per prevenire abusi di privilegi e immunità. |
(3) |
Il Consiglio ha inoltre adottato diverse misure restrittive supplementari dell'UE che completano e rafforzano le misure restrittive dell'ONU. A tal fine, il Consiglio ha esteso l'embargo sulle armi, le restrizioni all'importazione e all'esportazione e l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni e ha introdotto divieti relativi ai trasferimenti di fondi e a certi investimenti. |
(4) |
Ai fini dell'attuazione delle suddette misure restrittive e, in particolare, per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 215 del trattato a livello dell'Unione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) è stato modificato più volte. Vista l'entità delle modifiche introdotte, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroghi e sostituisca il regolamento (CE) n. 329/2007. |
(6) |
La Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie che sarà adottato dal comitato del CSNU, istituito a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato per le sanzioni»), o dal CSNU e, se del caso, ad aggiungere i codici di nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). |
(7) |
La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco dei beni di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sui beni di lusso, tenendo conto degli elenchi di beni di lusso compilati in altre giurisdizioni. |
(8) |
Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati XIII, XIV, XV, XVI e XVII del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla RPDC e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I; II, III, IV e V della decisione (PESC) 2016/849. |
(9) |
La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco dei servizi, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite. |
(10) |
L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri dell'ONU ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione. |
(11) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
(12) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il più alto livello di certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Definizioni
Articolo 1
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell'Unione; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. |
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio; |
2) |
«servizi di intermediazione»:
|
3) |
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:
|
4) |
«autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I; |
5) |
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata; |
6) |
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo; |
7) |
«rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri; |
8) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi; |
9) |
«ente finanziario»:
|
10) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
11) |
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
12) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
|
13) |
«assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno; |
14) |
«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
|
15) |
«beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi; |
16) |
«ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi; |
17) |
«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che prestano servizi di trasferimento di fondi; |
18) |
«riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; |
19) |
«servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni; |
20) |
«armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave; |
21) |
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
22) |
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo; |
23) |
«trasferimento di fondi»:
|
24) |
«nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:
|
CAPO II
Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni
Articolo 3
1. È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese; |
b) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri; |
c) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC; |
d) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC; |
e) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC; |
f) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e |
g) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC; |
2. La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (14).
La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.
La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).
La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).
L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).
L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).
L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).
L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.
Articolo 4
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
a) |
l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente di queste transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa e per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento; |
b) |
le transazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento; e |
c) |
le transazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:
a) |
il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o |
b) |
l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC. |
2. È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:
a) |
il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC; |
b) |
il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o |
c) |
l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.
Articolo 7
1. È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; |
c) |
ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese; |
d) |
ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese. |
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 9
1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (16) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (17), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.
Articolo 10
1. È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII; |
b) |
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.
Articolo 11
È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi; |
b) |
importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano; |
c) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano. |
Articolo 12
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.
Articolo 13
È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.
Articolo 14
In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
Articolo 15
È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.
Articolo 16
In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
CAPO III
Restrizioni relative a determinate attività commerciali
Articolo 17
1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:
a) |
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC; |
b) |
dal Partito dei lavoratori della Corea; |
c) |
da cittadini della RPDC; |
d) |
da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC; |
e) |
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e |
f) |
da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d); |
2. È vietato:
a) |
costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali; |
b) |
concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; |
c) |
prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e |
d) |
partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione. |
Articolo 18
1. È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.
Articolo 19
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
2. Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.
Articolo 20
1. È vietato:
a) |
dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963; |
b) |
prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e |
c) |
partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:
|
2. Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.
CAPO IV
Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari
Articolo 21
1. È vietato trasferire fondi da e verso la RPDC.
2. Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:
a) |
enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC; |
b) |
succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC; |
c) |
succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC; |
d) |
enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC; |
e) |
enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC. |
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:
a) |
transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari; |
b) |
transazioni relative a rimesse personali; |
c) |
transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento; |
d) |
transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento; |
e) |
transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; e |
f) |
transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. |
Articolo 22
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a f) di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente.
2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:
a) |
una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e |
b) |
una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi. |
3. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.
Articolo 23
1. Nell'ambito delle loro attività con enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:
a) |
applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); |
b) |
garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); |
c) |
chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti; |
d) |
conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849; |
e) |
se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento; |
f) |
segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette; |
g) |
non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente. |
2. Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.
Articolo 24
Agli enti finanziari o creditizi è vietato:
a) |
aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; |
b) |
aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; |
c) |
aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e |
d) |
costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
Articolo 25
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.
Articolo 26
Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:
a) |
chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; |
b) |
chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; |
c) |
chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC; |
d) |
chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e |
e) |
rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
Articolo 27
1. In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
Articolo 28
1. Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.
2. Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.
Articolo 29
1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
i) |
la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e |
ii) |
la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro. |
Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.
3. Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.
5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 30
È vietato:
a) |
autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; |
b) |
concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione; |
c) |
concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013; |
d) |
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e |
e) |
gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
Articolo 31
È vietato:
a) |
vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
|
b) |
fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); |
c) |
assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. |
Articolo 32
È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.
Articolo 33
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
CAPO V
Congelamento di fondi e risorse economiche
Articolo 34
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.
2. Sono oggetto di sequestro tutte le navi elencate nell'allegato XIV.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.
4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC in conformità del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).
L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).
L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII and XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque equivalente disposizione successiva, sono stati riconosciuti dal Consiglio:
a) |
responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti; |
b) |
responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o |
c) |
coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
5. L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.
6. L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.
7. Gli allegati XV, XVI e XVII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
8. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati:
9. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudomini, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
10. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
11. Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
12. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti e |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo, |
Articolo 35
1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:
|
b) |
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione. |
2. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a) |
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; |
b) |
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 36
1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII; |
d) |
il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
e) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII. |
2. In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:
a) |
il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e |
b) |
il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII. |
3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.
Articolo 37
I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.
CAPO VI
Restrizioni ai trasporti
Articolo 38
1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:
a) |
il carico è originario della RPDC; |
b) |
il carico è diretto nella RPDC; |
c) |
la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; |
d) |
persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; |
e) |
il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità. |
2. Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:
a) |
il carico è originario della RPDC; |
b) |
il carico è diretto nella RPDC; o |
c) |
la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico. |
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.
4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.
Articolo 39
1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:
a) |
posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC; |
b) |
battente bandiera della RPDC; |
c) |
per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII; |
d) |
per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento; |
e) |
che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione |
f) |
che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o |
g) |
che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV. |
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) |
in caso di atterraggio di emergenza, |
b) |
se la nave sta tornando al porto di provenienza; |
c) |
se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e). |
Articolo 40
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:
a) |
il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o |
b) |
lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. |
2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.
Articolo 41
1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) |
se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione; |
b) |
in caso di atterraggio di emergenza. |
Articolo 42
In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 43
È vietato:
a) |
concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate; |
b) |
prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC; |
c) |
possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC; |
d) |
registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016); o |
e) |
prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC. |
Articolo 44
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
CAPO VII
Disposizioni generali e finali
Articolo 45
In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) o 2371 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC a norma del paragrafo 46 dell'UNSCR 2321(2016).
Articolo 46
La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; |
b) |
modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; |
c) |
modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; |
d) |
modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849; |
e) |
modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite. |
Articolo 47
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, esso modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI e XVII.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.
Articolo 48
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.
Articolo 49
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.
Articolo 50
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e |
b) |
collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 51
La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 52
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
Articolo 53
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV; |
b) |
qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; |
c) |
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b). |
2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 54
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 55
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.
Articolo 56
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 57
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Brusxelles, il 30 agosto 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(6) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(9) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(10) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(11) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(12) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(13) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(14) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(16) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(18) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(19) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 e 50 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
SEAE 07/99 |
1049 Bruxelles, Belgio |
Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
ALLEGATO II
Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7
PARTE I
Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
PARTE II
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
Per le definizioni dei termini tra ’virgolette singole’ cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.
Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
NOTE GENERALI
L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla parte C)
Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.
I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.
Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
A. BENI
MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
II.A0. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
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II.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm. |
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II.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm. |
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II.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. |
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II.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
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0A001 |
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II.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. N.B: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004. |
0A001.j. 1A004.c. |
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II.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. |
0B001.c.6. 2A226 2B350 |
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II.A0.008 |
Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
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II.A0.009 |
Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
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II.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
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II.A0.011 |
Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
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0B002.f.2. 2B231 |
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II.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
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II.A0.013 |
«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
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II.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
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MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
II.A1. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. |
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II.A1.002 |
Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %. |
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II.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
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1A001 |
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II.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. |
1A004.c. |
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II.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. |
1B225 |
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II.A1.006 |
Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A225 1B231 |
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II.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
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II.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
1C003.a. |
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II.A1.009 |
«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:
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1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
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II.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:
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1C010 1C210 |
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II.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
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II.A1.012 |
Non utilizzato. |
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II.A1.013 |
Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:
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1C226 |
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II.A1.014 |
«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. |
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II.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. |
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II.A1.016 |
Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.
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1C116 1C216 |
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II.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
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1C117 1C226 |
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II.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:
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1C003 |
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II.A1.019 |
Non utilizzato. |
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II.A1.020 |
Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. |
0C004 1C107.a. |
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II.A1.021 |
Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l'’acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto’ ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto. |
1C116 1C216 |
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II.A1.022 |
Materiale composito carbonio-carbonio |
1A002.b.1 |
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II.A1.023 |
Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel. |
1C002.c.1.a |
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II.A1.024 |
Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.3 |
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II.A1.025 |
Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202. |
1C002 1C202 |
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II.A1.026 |
Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234. |
1C011 1C111 1C234 |
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II.A1.027 |
Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s. |
1C239 |
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
II.A2. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.
Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
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II.A2.002 |
Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. |
2B001 2B201 |
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II.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. |
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II.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
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II.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
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II.A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C. In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale |
2B226 2B227 |
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II.A2.006 |
Non utilizzato. |
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II.A2.007 |
«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
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II.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:
La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e. |
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II.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue: Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:
questa voce non comprende i radiatori per veicoli. i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d. |
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II.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350.i. |
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II.A2.011 |
«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
i «separatori centrifughi» includono i decantatori. |
2B352.c. |
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II.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. |
2B352.d. |
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II.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine: ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
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II.A2.014 |
Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:
i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.
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2B350 2B352 |
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II.A2.015 |
Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:
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2B005 2B105 3B001.d. |
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II.A2.016 |
Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350 |
ELETTRONICA
II.A3. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A3.001 |
Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.j.5. 3A227 |
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II.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
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0B002.g. 3A233 |
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II.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:
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0B001.b.13. 3A225 |
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II.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
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SENSORI E LASER
II.A6. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A6.001 |
Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). |
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II.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm — 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
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II.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
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II.A6.004 |
Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
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II.A6.005 |
«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
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II.A6.006 |
«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser. |
0B001.h.6. 6A005.b. |
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II.A6.007 |
«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
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II.A6.008 |
«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. |
6A005.c.2.b. |
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II.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
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6A203.b.4. |
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II.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale. il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c. |
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II.A6.011 |
Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
questa voce con comprende gli oscillatori monomodo. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
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II.A6.012 |
«Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
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II.A6.013 |
Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205. |
6A005 6A205 |
MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
II.A7. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:
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7A001 7A003 7A101 7A103 |
MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
II.A9. |
Beni |
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
II.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
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II.A9.002 |
Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati. |
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II.A9.003 |
Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate. questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi. |
9A115 |
B. SOFTWARE
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
II.B.001 |
Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). |
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C. TECNOLOGIA
Numero |
Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
II.C.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). |
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PARTE III
Talune componenti chiave del settore dei missili balistici.
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
7601 |
Alluminio greggio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
7604 |
Barre e profilati di alluminio |
7605 |
Fili di alluminio |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7608 |
Tubi di alluminio |
7609 |
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
7614 |
Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità |
PARTE IV
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
a) Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili
1) Magneti anulari
Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
i. |
magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1; e |
ii. |
costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.
|
2) Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:
i. |
con un carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C); |
ii. |
in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.
|
3) Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
a) |
spessore uguale o inferiore a 0,05 mm; o altezza uguale o inferiore a 25 mm; e |
b) |
costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.
|
4) Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)
Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:
i. |
frequenza di uscita polifase; |
ii. |
in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; e |
iii. |
in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz. |
Note tecniche:
1) |
i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori. |
2) |
La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.
|
5) Leghe di alluminio ad alta resistenza
Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
i. |
carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e |
ii. |
in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm. |
Nota tecnica:
le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.
|
ex 7601 20 80 |
|
ex 7604 29 10 |
|
ex 7608 20 20 |
|
ex 7608 20 81 |
|
ex 7608 20 89 |
6) Materiali fibrosi o filamentosi
«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:
i. |
«materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
ii. |
Materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).
|
7) Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature
Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:
i. |
macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
ii. |
controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a); |
iii. |
mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).
|
8) Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253
|
ex 8463 90 00 |
|
ex 8466 94 00 |
9) Apparecchiature per saldatrici laser
|
ex 8515 80 10 |
|
ex 8515 80 90 |
|
ex 8515 90 00 |
10) Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi
|
ex 8457 10 10 |
|
ex 8457 10 90 |
|
ex 8457 20 00 |
|
ex 8457 30 10 |
|
ex 8457 30 90 |
|
ex 8458 11 20 |
|
ex 8458 11 41 |
|
ex 8458 11 49 |
|
ex 8458 11 80 |
|
ex 8458 19 00 |
|
ex 8458 91 20 |
|
ex 8458 91 80 |
|
ex 8459 10 00 |
|
ex 8459 21 00 |
|
ex 8459 31 00 |
|
ex 8459 41 00 |
|
ex 8459 51 00 |
|
ex 8459 61 10 |
|
ex 8459 61 90 |
|
ex 8460 12 00 |
|
ex 8460 22 00 |
|
ex 8460 23 00 |
|
ex 8460 24 00 |
|
ex 8460 31 00 |
|
ex 8460 40 10 |
|
ex 8460 90 00 |
|
ex 8461 20 00 |
|
ex 8461 30 10 |
|
ex 8461 40 11 |
|
ex 8461 40 31 |
|
ex 8461 40 71 |
|
ex 8461 40 90 |
|
ex 8461 90 00 |
|
ex 8464 20 11 |
|
ex 8464 20 19 |
|
ex 8464 20 80 |
|
ex 8464 90 00 |
11) Apparecchiature per il taglio al plasma
|
ex 8556 40 00 |
|
ex 8515 31 00 |
|
ex 8515 39 90 |
|
ex 8515 80 10 |
|
ex 8515 80 90 |
|
ex 8515 90 00 |
12) Idruri metallici come l'idruro di zirconio
ex 2850 00 20
b) Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche
1) |
Prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica:
|
2) |
Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1.
|
3) |
Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).
|
PARTE V
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
NOTA ESPLICATIVA
Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o all'allegato II, parte II, del presente regolamento» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione dei beni e delle tecnologie cui fa riferimento.
Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento |
Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione. |
|
Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN). |
|
Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1m. |
|
Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi |
9A006 |
Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG). |
|
Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche. |
|
Fogli di manganese per la brasatura di metalli. |
|
Macchine per idroformatura. |
|
Forni per trattamento termico — Temperatura >850 °C e una dimensione >1m, |
II.A2.005, 2B226, 2B227 |
Macchine per elettroerosione (EDM) |
2B001.d |
Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding). |
|
Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio |
|
Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica |
6A003.a.2 |
Telai di camion con 6 o più assi |
9A115 e II.A9.003 |
Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento |
||
|
2B352 |
||
|
II.A2.014.e., 2B350, 2B352 |
||
|
2B352 e II.A2.014.a. |
(1) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.
ALLEGATO III
Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice |
Descrizione |
Da 2710 12 31 a 2710 12 59 |
Benzina |
2710 12 70 |
Carboturbo tipo nafta |
2710 19 21 |
Carboturbo tipo kerosene |
2710 19 25 |
Propellente tipo kerosene |
ALLEGATO IV
Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice |
Descrizione |
ex ex 2530 90 00 |
Minerali delle terre rare |
ex ex 26 12 |
Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio |
ex ex 2614 00 00 |
Minerale di titanio |
ex ex 2615 90 00 |
Minerale di vanadio |
2616 90 00 10 |
Minerali di oro e loro concentrati |
ALLEGATO IV
Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice |
Descrizione |
ex ex 26 01 |
Minerale di ferro |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 10 |
Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
7204 10 00 |
Cascami e avanzi di ghisa |
ex ex 7204 30 00 |
Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati |
ex ex 7204 41 |
Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti |
ex ex 7204 49 |
Altri cascami e avanzi: Altro |
ex ex 7204 50 00 |
Altri cascami e avanzi: cascami lingottati |
ex ex 7205 10 00 |
Graniglie |
ex ex 7205 29 00 |
Polveri, diverse da quelle di acciai legati |
ex ex 7206 10 00 |
Lingotti |
ex ex 7206 90 00 |
Altro |
ex ex 72 07 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
ex ex 72 08 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
ex ex 72 09 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
ex ex 72 10 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
ex ex 72 11 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
ex ex 72 12 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
ex ex 72 14 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
ex ex 72 15 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati |
ex ex 72 16 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
ex ex 72 17 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
ALLEGATO V
Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
|
2707 |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici |
||
|
2709 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
||
|
2710 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
||
|
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
||
|
2712 10 |
Vaselina |
||
|
2712 20 |
Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
||
ex |
2712 90 |
Altro |
||
|
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
||
ex |
2714 |
Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
||
ex |
2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
||
|
|
|
||
|
3403 11 |
|
||
|
3403 19 |
|
||
|
|
|
||
ex |
3403 91 |
|
||
ex |
3403 99 |
|
||
|
|
|
||
ex |
3824 99 92 |
|
||
ex |
3824 99 93 |
|
||
ex |
3824 99 96 |
|
||
|
3826 00 10 |
|
||
|
3826 00 90 |
|
ALLEGATO VII
Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Rame
|
2603 |
Minerali di rame e loro concentrati |
||||||
|
74 |
Rame e lavori di rame |
||||||
|
8536 90 95 30 |
Rivetti di contatto
|
||||||
ex |
8538 90 99 |
Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 |
||||||
|
8544 11 |
Fili per avvolgimenti di rame |
||||||
|
|
|
||||||
ex |
8544 42 |
|
||||||
ex |
8544 49 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
8544 60 10 |
|
Nichel
|
2604 |
Minerali di nichel e loro concentrati |
||||||||
|
|
Ferro-leghe: |
||||||||
|
7202 60 |
|
||||||||
|
|
Fili di acciai inossidabili: |
||||||||
|
7223 00 11 |
|
||||||||
|
75 |
Nichel e lavori di nichel |
||||||||
|
8105 90 00 10 |
Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:
conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale |
Argento
|
2616 10 |
Minerali di argento e loro concentrati |
Zinco
|
2608 |
Minerali di zinco e loro concentrati |
|
79 |
Zinco e lavori di zinco |
ALLEGATO VIII
Beni di lusso di cui all'articolo 10
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
1) Cavalli di razza pura
|
0101 21 00 |
riproduttori di razza pura |
ex |
0101 29 90 |
Altro |
2) Caviale e suoi succedanei
|
1604 31 00 |
Caviale |
|
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
3) Tartufi e relative preparazioni
|
0709 59 50 |
Tartufi |
ex |
0710 80 69 |
Altro |
ex |
0711 59 00 |
Altro |
ex |
0712 39 00 |
Altro |
ex |
2001 90 97 |
Altro |
|
2003 90 10 |
Tartufi |
ex |
2103 90 90 |
Altro |
ex |
2104 10 00 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
ex |
2106 00 00 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4) Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
|
2204 10 11 |
Champagne |
|
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Altro |
ex |
2204 10 94 |
a indicazione geografica protetta (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Altri vini varietali |
ex |
2204 10 98 |
Altro |
ex |
2204 21 00 |
in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
ex |
2204 29 00 |
Altro |
ex |
2205 00 00 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
ex |
2206 00 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
ex |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
ex |
2208 00 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5) Sigari e sigaretti di alta qualità
ex |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
ex |
2402 90 00 |
Altro |
6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
ex |
3303 00 00 |
Profumi e acque da toletta |
ex |
3304 00 00 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
ex |
3305 00 00 |
Preparazioni per capelli |
ex |
3307 00 00 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
ex |
6704 00 00 |
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |
7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità
ex |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
ex |
4202 00 00 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
ex |
4205 00 90 |
Altro |
ex |
9605 00 00 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
8) Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale) di alta qualità
ex |
4203 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
ex |
4303 00 00 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
ex |
6101 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6104 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
ex |
6105 00 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6106 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6107 00 00 |
Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6108 00 00 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6109 00 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
ex |
6110 00 00 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
ex |
6111 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6112 11 00 |
di cotone |
ex |
6112 12 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 19 00 |
di altre materie tessili |
|
6112 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
|
6112 31 00 |
di fibre sintetiche |
|
6112 39 00 |
di altre materie tessili |
|
6112 41 00 |
di fibre sintetiche |
|
6112 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6113 00 10 |
di tessuti a maglia della voce 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Altro |
ex |
6114 00 00 |
Altri indumenti, a maglia |
ex |
6115 00 00 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
ex |
6116 00 00 |
Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
ex |
6117 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
ex |
6201 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
ex |
6204 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
ex |
6205 00 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
ex |
6206 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
ex |
6207 00 00 |
Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
ex |
6208 00 00 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
ex |
6209 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6210 10 00 |
di tessuti delle voci 5602 o 5603 |
|
6210 20 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
|
6210 30 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
|
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
|
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
|
6211 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6211 32 00 |
di cotone |
ex |
6211 33 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6211 42 00 |
di cotone |
ex |
6211 43 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6212 00 00 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
ex |
6213 00 00 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
ex |
6214 00 00 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
ex |
6215 00 00 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6217 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
ex |
6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
ex |
6402 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6402 99 00 |
Altro |
ex |
6403 19 00 |
Altro |
ex |
6403 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
ex |
6403 40 00 |
Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
ex |
6403 51 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 59 00 |
Altro |
ex |
6403 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 99 00 |
Altro |
ex |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera |
ex |
6404 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
ex |
6405 00 00 |
Altre calzature |
ex |
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
ex |
6505 00 10 |
di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
ex |
6505 00 90 |
Altro |
ex |
6506 99 00 |
di altre materie |
ex |
6601 91 00 |
con fusto o manico telescopico |
ex |
6601 99 00 |
Altro |
ex |
6602 00 00 |
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
ex |
9619 00 81 |
Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 473 EUR (1)
ex |
5701 00 00 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
ex |
5702 10 00 |
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
ex |
5702 20 00 |
Rivestimenti del suolo di cocco |
ex |
5702 31 80 |
Altro |
ex |
5702 32 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5702 41 90 |
Altro |
ex |
5702 42 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 50 00 |
Altri, non vellutati, né confezionati |
ex |
5702 91 00 |
di lana o di peli fini |
ex |
5702 92 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 99 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5703 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
ex |
5704 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati |
ex |
5705 00 00 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
ex |
5805 00 00 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
|
7101 00 00 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
|
7102 00 00 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
|
7103 00 00 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
|
7104 20 00 |
Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate |
|
7104 90 00 |
Altro |
|
7105 00 00 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
|
7106 00 00 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
|
7108 00 00 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
|
7110 11 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 19 00 |
Altro |
|
7110 21 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 29 00 |
Altro |
|
7110 31 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 39 00 |
Altro |
|
7110 41 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 49 00 |
Altro |
|
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
|
7113 00 00 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7116 00 00 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11) Monete e banconote non aventi corso legale
ex |
4907 00 30 |
Biglietti di banca |
|
7118 10 00 |
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
ex |
7118 90 00 |
Altro |
12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
|
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
8214 00 00 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex |
8215 00 00 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex |
9307 00 00 |
Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 95 EUR (2)
ex |
6911 00 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
ex |
6912 00 23 |
di grès |
ex |
6912 00 25 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6912 00 83 |
di grès |
ex |
6912 00 85 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6914 10 00 |
di porcellana |
ex |
6914 90 00 |
Altro |
14) Articoli di cristallo al piombo
ex |
7009 91 00 |
non incorniciati |
ex |
7009 92 00 |
incorniciati |
ex |
7010 00 00 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
|
7013 22 00 |
di cristallo al piombo |
|
7013 33 00 |
di cristallo al piombo |
|
7013 41 00 |
di cristallo al piombo |
|
7013 91 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7018 10 00 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
ex |
7018 90 00 |
Altro |
ex |
7020 00 80 |
Altro |
ex |
9405 10 50 |
di vetro |
ex |
9405 20 50 |
di vetro |
ex |
9405 50 00 |
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
ex |
9405 91 00 |
di vetro |
15) Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico
ex |
8414 51 00 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Altro |
ex |
8414 60 00 |
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati) |
ex |
8418 10 00 |
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
ex |
8418 21 00 |
a compressione |
ex |
8418 29 00 |
Altro |
ex |
8418 30 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
ex |
8419 81 00 |
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
ex |
8422 11 00 |
di tipo familiare |
ex |
8423 10 00 |
Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex |
8443 12 00 |
Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
ex |
8443 31 00 |
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
ex |
8443 32 00 |
Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
ex |
8443 39 00 |
Altro |
ex |
8450 11 00 |
Macchine completamente automatiche |
ex |
8450 12 00 |
Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex |
8450 19 00 |
Altro |
ex |
8451 21 00 |
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
ex |
8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex |
8470 21 00 |
con dispositivo stampante |
ex |
8470 29 00 |
Altro |
ex |
8470 30 00 |
Altre macchine calcolatrici |
ex |
8471 00 00 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
ex |
8472 90 40 |
Macchine per l'elaborazione di testi |
ex |
8472 90 90 |
Altro |
ex |
8479 60 00 |
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
ex |
8508 11 00 |
di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Altro |
ex |
8508 60 00 |
Altri aspirapolvere |
ex |
8509 40 00 |
Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura |
ex |
8509 80 00 |
Altri apparecchi |
ex |
8516 31 00 |
Asciugacapelli |
ex |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
ex |
8516 60 10 |
Cucine |
ex |
8516 71 00 |
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex |
8516 72 00 |
Tostapane |
ex |
8516 79 00 |
Altro |
ex |
8517 11 00 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex |
8517 12 00 |
Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo |
ex |
8517 18 00 |
Altro |
ex |
8517 61 00 |
Stazioni fisse |
ex |
8517 62 00 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
ex |
8517 69 00 |
Altro |
ex |
8526 91 00 |
Apparecchi di radionavigazione |
ex |
8529 10 31 |
per ricezione via satellite |
ex |
8529 10 39 |
Altro |
ex |
8529 10 65 |
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex |
8529 10 69 |
Altro |
ex |
8531 10 00 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili |
ex |
8543 70 10 |
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex |
8543 70 30 |
Amplificatori d'antenne |
ex |
8543 70 50 |
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex |
8543 70 90 |
Altro |
|
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
|
9504 90 80 |
Altro |
16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
ex |
8519 00 00 |
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
ex |
8521 00 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
ex |
8525 80 30 |
Fotocamere digitali |
ex |
8525 80 91 |
che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera |
ex |
8525 80 99 |
Altro |
ex |
8527 00 00 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o l |