EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0860
Council Decision 2011/860/CFSP of 19 December 2011 amending Decision 2010/800/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
OJ L 338, 21.12.2011, p. 56–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; abrogato da 32013D0183
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/56 |
DECISIONE 2011/860/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. |
(2) |
Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e delle entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che alle persone e entità elencate negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
(4) |
Il Consiglio ha altresì concluso che è opportuno modificare la voce riguardante un’entità inserita nell’allegato II della decisione 2010/800/PESC. |
(5) |
Il Consiglio ha inoltre deciso che altre persone ed entità debbano essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC. |
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone e delle entità riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.
ALLEGATO
La decisione 2010/800/PESC è così modificata:
1) |
l’allegato II è così modificato:
|
2) |
all’allegato III sono aggiunte le seguenti persone nella parte A e le seguenti entità nella parte B: A. Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
B. Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
|