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Document 32017R0293

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

    C/2017/0824

    GU L 43 del 21.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/293/oj

    21.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/293 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2017

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «West Wales Coracle Caught Salmon» (IGP) è registrata.

    La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 396 del 27.10.2016, pag. 7.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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