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Document 32015R2446

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

GU L 343 del 29.12.2015, p. 1–557 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj

29.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 290,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 e 265,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all’articolo 290 del TFUE. Al fine di consentire una chiara e corretta applicazione del codice, la Commissione è pertanto chiamata a esercitare nuovi poteri nel contesto successivo al trattato di Lisbona.

(2)

Durante i lavori preparatori la Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, che hanno contribuito attivamente alla stesura del presente regolamento.

(3)

Il codice promuove l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il quale rappresenta un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Pertanto tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono specifiche relative ai sistemi informativi che coprano l’archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e la necessità di prevedere il campo di applicazione e la finalità dei sistemi elettronici che dovranno essere predisposti di concerto con la Commissione e gli Stati membri. È inoltre necessario che siano fornite informazioni più specifiche per i sistemi specificamente destinati alle formalità o alle procedure doganali o, nel caso di sistemi in cui l’interfaccia armonizzata a livello dell’Unione sia definita come una componente del sistema che offre un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell’Unione, sotto forma di un servizio integrato nel sistema doganale elettronico.

(4)

Le procedure basate sui sistemi elettronici di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) e già applicate nei settori dell’importazione, dell’esportazione e del transito si sono rivelate efficaci. È pertanto opportuno garantire la continuità nell’applicazione di tali norme.

(5)

Allo scopo di facilitare l’utilizzo dei procedimenti informatici e di armonizzarne l’uso, dovrebbero essere stabiliti requisiti comuni in materia di dati per ciascuno dei settori in cui tali procedimenti informatici devono essere applicati. I requisiti comuni in materia di dati dovrebbero essere conformi al diritto unionale e nazionale vigente in materia di protezione dei dati.

(6)

Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori postali e gli altri operatori è opportuno adottare un quadro uniforme per lo sdoganamento degli invii di corrispondenza e delle spedizioni postali che consenta l’uso di sistemi elettronici. Al fine di agevolare gli scambi e nel contempo di prevenire le frodi e tutelare i diritti dei consumatori, si dovrebbero stabilire norme opportune e praticabili per la dichiarazione in dogana delle spedizioni postali, che tengano nel debito conto l’obbligo degli operatori postali di fornire un servizio postale universale in conformità agli atti dell’Unione postale universale.

(7)

Al fine di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, dovrebbe essere possibile consentire l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici in situazioni in cui il rischio di frode è limitato. Tali situazioni dovrebbero riguardare in particolare la notifica dell’obbligazione doganale, lo scambio delle informazioni che stabiliscono le condizioni per lo sgravio del dazio all’importazione, la notifica con gli stessi mezzi da parte delle autorità doganali se il dichiarante ha presentato una dichiarazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la presentazione del numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN) per il transito con modalità diverse rispetto al documento d’accompagnamento transito, la possibilità di presentare a posteriori una dichiarazione di esportazione e di presentare le merci all’ufficio doganale di uscita, nonché la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione o lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative a una domanda e a una decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine.

(8)

Nei casi in cui il ricorso a procedimenti informatici comporterebbe oneri eccessivi per gli operatori economici, per alleviare tali oneri dovrebbe essere consentito l’uso di altri mezzi, in particolare per la prova della posizione doganale di merci unionali per le spedizioni commerciali di valore limitato o l’uso della dichiarazione verbale anche per l’esportazione di merci di natura commerciale, a condizione che il loro valore non superi la soglia statistica. Lo stesso vale per un viaggiatore che non sia un operatore economico e che presenti una domanda di prova della posizione doganale di merci unionali o per navi da pesca fino a una determinata lunghezza. Imporre l’obbligo di utilizzare procedimenti informatici sarebbe inoltre contrario agli accordi internazionali che impongono di effettuare le procedure su carta.

(9)

Al fine di disporre di un’identificazione unica degli operatori economici è opportuno chiarire che ciascun operatore economico deve registrarsi solo una volta con una serie di dati chiaramente definiti. La registrazione degli operatori economici non stabiliti nell’Unione europea e delle persone diverse dagli operatori economici consente il corretto funzionamento dei sistemi elettronici che richiedono un codice EORI come riferimento inequivocabile dell’operatore economico. I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario ed è quindi opportuno prevedere norme per l’annullamento di un codice EORI.

(10)

Il termine per esercitare il diritto ad essere sentiti di una persona che presenta una domanda di decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale (richiedente) dovrebbe essere sufficiente per consentire al richiedente di preparare il proprio punto di vista e presentarlo alle autorità doganali. Tale termine dovrebbe tuttavia essere ridotto nei casi in cui la decisione riguardi i risultati del controllo di merci non debitamente dichiarate alla dogana.

(11)

Al fine di raggiungere un equilibrio tra l’efficacia dei compiti delle autorità doganali e il rispetto del diritto ad essere sentiti, è necessario prevedere alcune deroghe a tale diritto.

(12)

Per consentire alle autorità doganali di adottare nel modo più efficiente decisioni che saranno valide in tutta l’Unione, è opportuno stabilire condizioni chiare e uniformi sia per le amministrazioni doganali che per il richiedente. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare l’accettazione di una domanda di decisione, non solo per quanto riguarda le nuove domande, ma anche tenendo conto di ogni precedente decisione annullata o revocata, in quanto tale accettazione dovrebbe comprendere soltanto le domande che forniscono alle autorità doganali gli elementi necessari per valutare la richiesta.

(13)

Nei casi in cui le autorità doganali chiedono ulteriori informazioni di cui necessitano per giungere a una decisione, è opportuno autorizzare una proroga del termine di cui dispongono per adottare tale decisione al fine di garantire un adeguato esame di tutte le informazioni fornite dal richiedente.

(14)

In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente. Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto.

(15)

Per gli stessi motivi è opportuno individuare con precisione i casi in cui un’autorità doganale ha l’obbligo di riesaminare e, se del caso, sospendere una decisione.

(16)

Al fine di garantire la necessaria flessibilità e per facilitare i controlli basati su revisioni contabili, dovrebbe essere stabilito un criterio supplementare per i casi in cui l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice.

(17)

Per agevolare gli scambi è auspicabile stabilire che le domande di decisioni relative a informazioni vincolanti possano essere presentate anche nello Stato membro in cui le informazioni sono destinate ad essere utilizzate.

(18)

Al fine di evitare l’adozione di decisioni non corrette o non uniformi relative a informazioni vincolanti, è opportuno stabilire che si dovrebbero applicare termini specifici per l’adozione di tali decisioni qualora i termini normali non possano essere rispettati.

(19)

Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell’ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai rischi per la sicurezza associati a un processo specifico. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell’Unione, l’analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda i criteri per la concessione della qualifica, l’AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell’ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell’Unione.

(20)

Con la decisione 94/800/CE (4) il Consiglio ha approvato l’accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L’accordo relativo alle regole in materia di origine stabilisce che le norme specifiche per la determinazione dell’origine di alcuni settori merceologici devono innanzitutto essere basate sul paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un’operazione di trasformazione specifica. Tenuto conto del fatto che l’Unione è parte di tale accordo, è opportuno stabilire disposizioni nella normativa doganale dell’Unione che rispecchino i principi stabiliti nell’accordo stesso per determinare il paese in cui le merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

(21)

Al fine di evitare manipolazioni dell’origine di merci importate allo scopo di eludere l’applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata.

(22)

È opportuno stabilire norme di origine applicabili in relazione alla definizione della nozione di «prodotti originari» e al cumulo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori, al fine di assicurare che le preferenze in questione siano concesse unicamente ai prodotti effettivamente originari di paesi beneficiari dell’SPG e in tali paesi o territori, rispettivamente, e vadano quindi a vantaggio dei destinatari effettivi.

(23)

Allo scopo di evitare costi amministrativi sproporzionati e assicurare nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è necessario, nel contesto della semplificazione e dell’agevolazione, garantire che l’autorizzazione concessa per determinare gli importi specifici relativi al valore in dogana sulla base di criteri specifici sia soggetta a condizioni adeguate.

(24)

È necessario definire metodi di calcolo al fine di determinare l’importo del dazio all’importazione da riscuotere sui prodotti trasformati ottenuti in regime di perfezionamento attivo, nonché nei casi in cui sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo e quando è applicabile un dazio all’importazione specifico.

(25)

Non dovrebbe essere richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea ove ciò non sia giustificato dal punto di vista economico.

(26)

I tipi di garanzia più utilizzati per assicurare il pagamento di un’obbligazione doganale sono un deposito in contanti o il suo equivalente o l’impegno assunto da un fideiussore; tuttavia gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di fornire alle autorità doganali altri tipi di garanzia, purché questi garantiscano in modo equivalente che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri saranno pagati. È pertanto necessario determinare tali altri tipi di garanzie e norme specifiche per quanto riguarda il loro utilizzo.

(27)

Al fine di garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, questi ultimi dovrebbero beneficiare di una riduzione del livello della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia unicamente se soddisfano determinate condizioni che ne dimostrino l’affidabilità.

(28)

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario integrare le norme del codice relative allo svincolo della garanzia quando le merci sono vincolate al regime di transito unionale e quando è utilizzato un carnet CPD o ATA.

(29)

La notifica dell’obbligazione doganale non è giustificata in casi particolari in cui l’importo in questione è inferiore a 10 EUR. In tali casi le autorità doganali dovrebbero pertanto essere esentate dall’obbligo di notifica dell’obbligazione doganale.

(30)

Al fine di evitare procedimenti di recupero ove la concessione dello sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione sia probabile, è necessario prevedere una sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio fino all’adozione della decisione. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, dovrebbe essere richiesta una garanzia per beneficiare di tale sospensione, salvo quando ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali. Lo stesso dovrebbe valere quando l’obbligazione doganale è sorta in seguito a inosservanza, a condizione che alla persona interessata non possano essere attribuite manovre fraudolente o negligenza manifesta.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del codice e di offrire chiarimenti quanto alle norme dettagliate sulla cui base devono essere applicate le relative disposizioni, comprese le specifiche e le procedure da rispettare, è opportuno includere requisiti e chiarimenti in merito alle condizioni per le domande di rimborso o di sgravio, alla notifica delle decisioni di rimborso o di sgravio nonché alle formalità e al termine per l’adozione delle suddette decisioni. Dovrebbero essere applicabili disposizioni generali per i casi in cui le decisioni devono essere prese dalle autorità doganali degli Stati membri, mentre è opportuno definire una procedura specifica per i casi in cui la decisione deve essere adottata dalla Commissione. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa alla decisione di rimborso o di sgravio che deve essere adottata dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo alla Commissione, la notifica della decisione e l’applicazione del diritto ad essere sentiti, tenendo in considerazione l’interesse dell’Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e gli interessi degli operatori economici che agiscono in buona fede.

(32)

Se l’estinzione dell’obbligazione doganale si verifica a seguito di casi di inadempienza che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, in tali casi dovrebbero rientrare, in particolare, casi di inosservanza di taluni obblighi, a condizione che sia possibile porvi rimedio successivamente.

(33)

L’esperienza acquisita con il sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata e con i requisiti per le dogane derivanti dal piano d’azione dell’UE per la sicurezza degli aerei cargo (5) ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità dei dati di tali dichiarazioni, in particolare chiedendo agli attori effettivi della catena di approvvigionamento di motivare la transazione e i movimenti di merci. Poiché le disposizioni contrattuali impediscono al vettore di fornire tutte le indicazioni necessarie, è opportuno definire i casi suddetti e le persone che detengono i dati e che sono tenute a fornirli.

(34)

Al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’analisi dei rischi connessi alla sicurezza per il trasporto aereo e, nel caso dei carichi containerizzati, per il trasporto marittimo, i dati richiesti dovrebbero essere presentati prima del carico dell’aeromobile o della nave, mentre in altri casi di trasporto di merci l’analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono forniti prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Per lo stesso motivo è giustificato sostituire la deroga generale all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate in virtù degli atti dell’Unione postale universale con una deroga per gli invii di corrispondenza e sopprimere l’esenzione basata sul valore delle merci in quanto il valore non può essere un criterio per valutare il rischio di sicurezza.

(35)

Al fine di assicurare un flusso regolare nella circolazione delle merci è opportuno applicare talune formalità e controlli doganali agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (7) e il resto del territorio doganale dell’Unione, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

(36)

Come regola generale, la presentazione delle merci all’arrivo nel territorio doganale dell’Unione e la custodia temporanea delle merci dovrebbero svolgersi nei locali dell’ufficio doganale competente o in strutture di deposito per la custodia temporanea gestite esclusivamente dal titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Tuttavia, per offrire maggiore flessibilità agli operatori economici e alle autorità doganali, è opportuno prevedere la possibilità di approvare un luogo diverso dall’ufficio doganale competente per la presentazione delle merci o un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.

(37)

Al fine di aumentare la chiarezza per gli operatori economici per quanto riguarda il trattamento doganale delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, è opportuno definire norme per i casi in cui la presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica. Si dovrebbero inoltre stabilire norme per i casi in cui le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali quando hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, in modo che gli operatori e le amministrazioni doganali possano trattare tali merci in modo efficiente al rientro delle stesse. Le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere determinate con l’obiettivo di alleviare l’onere amministrativo per gli operatori economici.

(38)

Al fine di facilitare la corretta applicazione del beneficio dell’esenzione dal dazio all’importazione è opportuno stabilire i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e i casi specifici di merci in reintroduzione che hanno beneficiato di misure stabilite dalla politica agricola comune e beneficiano altresì dell’esenzione dal dazio all’importazione.

(39)

Nel caso in cui venga utilizzata regolarmente una dichiarazione semplificata di vincolo delle merci a un regime doganale, il titolare dell’autorizzazione dovrebbe rispettare determinate condizioni e criteri, simili a quelli applicati agli AEO, per garantire l’utilizzo adeguato delle dichiarazioni semplificate. Le condizioni e i criteri dovrebbero essere proporzionati ai benefici derivanti dall’utilizzo regolare di dichiarazioni semplificate. È inoltre opportuno stabilire norme armonizzate per quanto riguarda le scadenze per la presentazione di una dichiarazione complementare e dei documenti di accompagnamento che risultano mancanti al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

(40)

Al fine di giungere a un equilibrio tra agevolazione e controllo, dovrebbero essere stabilite condizioni adeguate, diverse da quelle applicabili ai regimi speciali, per l’utilizzo della dichiarazione semplificata e dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante, come semplificazioni per il vincolo delle merci a un regime doganale.

(41)

A motivo dei requisiti relativi al controllo dell’uscita delle merci, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’esportazione o la riesportazione dovrebbe essere possibile soltanto se le autorità doganali sono in grado di espletare le formalità senza una dichiarazione in dogana sulla base di una transazione e dovrebbe essere limitata a casi specifici.

(42)

Se l’importo del dazio all’importazione è potenzialmente non esigibile a seguito di una domanda di concessione di un contingente tariffario, lo svincolo delle merci non dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una garanzia qualora non vi sia alcun motivo di supporre un esaurimento imminente del contingente.

(43)

Allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità per gli operatori economici e le autorità doganali, ai pesatori di banane autorizzati dovrebbe essere consentito di compilare note di pesatura delle banane che saranno utilizzate come documenti di accompagnamento per la verifica della dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica.

(44)

In alcune circostanze è opportuno che non sorga un’obbligazione doganale e che il dazio all’importazione non sia dovuto dal titolare dell’autorizzazione. Pertanto, in tali casi dovrebbe essere possibile prorogare il termine per l’appuramento di un regime speciale.

(45)

Allo scopo di mantenere il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le amministrazioni doganali e gli operatori economici e quella di garantire la corretta applicazione dei regimi di transito e prevenire gli abusi, è opportuno predisporre semplificazioni del transito per gli operatori economici affidabili, sulla base di criteri armonizzati nella misura più ampia possibile. I requisiti per accedere a tali semplificazioni dovrebbero pertanto essere allineati con le condizioni e i criteri applicabili agli operatori economici che desiderano ottenere la qualifica di AEO.

(46)

Al fine di prevenire eventuali azioni fraudolente nel caso di taluni movimenti di transito connessi all’esportazione, è opportuno definire norme per i casi specifici in cui merci che hanno la posizione doganale di merci unionali siano vincolate al regime di transito esterno.

(47)

L’Unione è parte contraente della convenzione sull’ammissione temporanea (8), anche per quanto riguarda le successive modifiche (convenzione di Istanbul). Pertanto, i requisiti relativi all’uso specifico nell’ambito dell’ammissione temporanea che consentono l’utilizzazione temporanea di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dal dazio all’importazione, stabiliti nel presente regolamento, devono essere conformi alla suddetta convenzione.

(48)

I regimi doganali di deposito doganale, zone franche, uso finale, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo dovrebbero essere semplificati e razionalizzati al fine di accrescere l’attrattiva di tali regimi speciali per gli operatori commerciali. Pertanto, le varie procedure di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso, il sistema della sospensione e la trasformazione sotto controllo doganale dovrebbero essere fusi in un unico regime di perfezionamento attivo.

(49)

La certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli operatori economici rendono necessario indicare i casi in cui occorre procedere a un esame delle condizioni economiche per il perfezionamento attivo e passivo.

(50)

Per offrire agli operatori una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’uso di merci equivalenti, il ricorso a tali merci dovrebbe essere possibile nell’ambito del regime di perfezionamento passivo.

(51)

Al fine di ridurre i costi amministrativi, è opportuno stabilire un periodo di validità delle autorizzazioni per l’uso specifico e la trasformazione più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

(52)

Il conto di appuramento dovrebbe essere richiesto non solo per il regime di perfezionamento attivo, ma anche per l’uso finale al fine di facilitare il recupero di qualsiasi importo di dazio all’importazione e, di conseguenza, tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

(53)

È opportuno determinare chiaramente i casi in cui è consentito il movimento di merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito, in modo che non sia necessario ricorrere al regime di transito unionale esterno che richiederebbe due dichiarazioni doganali aggiuntive.

(54)

Al fine di garantire che l’analisi dei rischi sia il più efficace possibile e rechi il minor disagio possibile, la dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere presentata entro termini che tengano conto della particolare situazione del modo di trasporto interessato. Per il trasporto marittimo, nel caso di merci containerizzate, i dati richiesti dovrebbero essere presentati già entro un termine anteriore al carico della nave, mentre per gli altri tipi di trasporto di merci l’analisi dei rischi può essere effettuata anche quando i dati sono presentati entro un termine subordinato all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. L’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza dovrebbe essere oggetto di esenzione se il tipo di merci, le loro modalità di trasporto o la loro situazione specifica consentono di valutare che non sono necessari dati relativi ai rischi di sicurezza, fermi restando gli obblighi inerenti alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

(55)

Al fine di offrire una maggiore flessibilità alle autorità doganali nel trattamento di determinate irregolarità nel quadro del regime di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale su iniziativa della dogana.

(56)

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali sulla base delle disposizioni del codice e/o sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario stabilire disposizioni transitorie per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

(57)

Per concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare i sigilli doganali e i sigilli di modello speciale, utilizzati per garantire l’identificazione delle merci vincolate a un regime di transito, ai nuovi requisiti prescritti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possano continuare ad utilizzare sigilli rispondenti alle specifiche tecniche stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

(58)

Le norme generali che integrano il codice sono strettamente correlate fra loro; esse non possono essere separate a causa della natura interconnessa del loro oggetto e al tempo stesso contengono norme orizzontali che si applicano a diversi regimi doganali. Al fine di garantire la coerenza giuridica è quindi opportuno raggrupparle in un unico regolamento.

(59)

Affinché il codice possa essere applicato pienamente è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all’allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;

2.

«carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;

3.

«convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;

4.

«convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

5.

«bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;

6.

«codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;

7.

«aeroporto dell’Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;

8.

«porto dell’Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell’Unione;

9.

«convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito (10);

10.

«paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell’Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;

11.

«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

12.

«carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;

13.

«ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;

14.

«ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;

15.

«ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;

16.

«ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell’Unione;

17.

«ufficio doganale di vincolo»: l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione di regime speciale di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;

18.

«codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;

19.

«esportatore»:

a)

la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

c)

negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

20.

«principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;

21.

«merci prive di carattere commerciale»:

a)

merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:

i)

presentano carattere occasionale,

ii)

contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,

iii)

sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b)

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:

i)

presentano carattere occasionale e

ii)

consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l’importazione o l’esportazione possano avere finalità commerciali;

22.

«numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN)»: il numero di registrazione assegnato dall’autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;

23.

«termine per l’appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione;

24.

«merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

25.

«operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;

26.

«invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione;

27.

«perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;

28.

«perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati;

29.

«perfezionamento attivo EX/IM»: l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;

30.

«perfezionamento attivo IM/EX»: l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati;

31.

«privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;

32.

«deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime;

33.

«deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;

34.

«documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell’Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;

35.

«territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

36.

«ufficio doganale di controllo»:

a)

nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;

b)

nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all’articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice, dell’iscrizione nelle scritture di cui all’articolo 182 del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;

37.

«convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;

38.

«operazione TIR»: il trasporto delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione in conformità alla convenzione TIR;

39.

«trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;

40.

«viaggiatore»: una persona fisica che

a)

entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente, o

b)

ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o

c)

lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o

d)

lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;

41.

«cascami e avanzi»:

a)

le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure

b)

nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;

42.

«paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un’unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell’accatastamento con l’impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;

43.

«nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;

44.

«nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

45.

«servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell’Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell’Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell’Unione.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Comunicazione di informazioni

Sottosezione 1

Requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione di dati

Articolo 2

Requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato A.

2.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B.

Sottosezione 2

Registrazione delle persone presso le autorità doganali

Articolo 3

Contenuto dei dati della registrazione EORI

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell’allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.

Articolo 4

Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI

(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)

Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 5

Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione

(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)

1.   Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione si registra prima:

a)

di presentare nel territorio doganale dell’Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:

i)

una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144;

ii)

una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;

iii)

una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito (11) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;

iv)

una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;

b)

di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell’Unione;

c)

di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell’Unione;

d)

di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;

e)

di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l’uso del sistema di gestione delle garanzie.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall’Unione.

6.   Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l’operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.

Articolo 6

Persone diverse dagli operatori economici

(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)

1.   Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;

b)

la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell’allegato A e dell’allegato B.

2.   In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.

Articolo 7

Invalidamento di un codice EORI

(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)

1.   Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:

a)

su richiesta della persona registrata;

b)

quando l’autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.

2.   L’autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Sottosezione 1

Diritto a essere sentiti

Articolo 8

Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1.   Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.

2.   In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.

Articolo 9

Mezzi per la comunicazione dei motivi

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.

Articolo 10

Deroghe al diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)

I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:

a)

se la richiesta di decisione non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 11;

b)

se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;

c)

se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice;

d)

se un codice EORI deve essere invalidato.

Sottosezione 2

Norme generali in materia di decisioni adottate su richiesta

Articolo 11

Condizioni per l’accettazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1.   Una domanda di decisione relativa all’applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’articolo 9 del codice;

b)

se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

c)

la domanda è stata presentata a un’autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell’autorità doganale competente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;

d)

la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all’articolo 38 del codice.

Articolo 12

Autorità doganale competente a prendere la decisione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Articolo 13

Proroga del termine per l’adozione di una decisione

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se, dopo l’accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l’adozione di una decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.

2.   Ove si applichi l’articolo 8, paragrafo 1, il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.

3.   Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un’altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.

4.   Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale e le autorità doganali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.

Articolo 14

Data di decorrenza degli effetti

(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)

La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:

a)

se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l’abbia ricevuta;

b)

se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;

c)

se l’effetto della decisione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Articolo 15

Riesame di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:

a)

in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;

b)

se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;

c)

se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.

2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione.

Articolo 16

Sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:

a)

tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;

b)

tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

c)

il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Articolo 17

Periodo di sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.

Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

a)

il destinatario della decisione;

b)

la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

c)

la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.

2.   Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3.   Se, a seguito della sospensione di una decisione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 27 o all’articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Articolo 18

Fine del periodo di sospensione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

a)

la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

b)

la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

c)

la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.

2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.

Sottosezione 3

Decisioni relative a informazioni vincolanti

Articolo 19

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

2.   Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

3.   Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 20

Termini

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata.

La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un’ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.

2.   Il periodo di tempo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l’analisi che l’autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.

Articolo 21

Notifica delle decisioni IVO

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 22

Limitazione dell’applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione

(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)

Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sottosezione 1

Vantaggi risultanti dalla qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 23

Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza

[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

2.   Se un AEOS presenta per conto di un’altra persona che è anch’essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Articolo 24

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

1.   Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.

2.   Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l’accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all’articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all’AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall’AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

3.   Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l’ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all’AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

4.   Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.

Articolo 25

Esonero dal trattamento favorevole

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

Il trattamento più favorevole di cui all’articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell’Unione.

Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

Sottosezione 2

Domanda per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 26

Condizioni per l’accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1.   Oltre a soddisfare le condizioni per l’accettazione di una domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

2.   Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un’unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 27

Autorità doganale competente

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

Articolo 28

Termine per l’adozione delle decisioni

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.

2.   Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

Articolo 29

Data di decorrenza dell’autorizzazione AEO

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

In deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del codice, l’autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione.

Articolo 30

Effetti giuridici della sospensione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   Se un’autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all’articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell’autorizzazione è sospesa dall’autorità doganale che l’ha adottata.

2.   La sospensione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell’autorizzazione AEO.

3.   Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC) è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è sospesa, ma l’autorizzazione AEOS resta valida.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera e), del codice, l’autorizzazione AEOS è sospesa, ma l’autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

a)

i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g)

le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i)

i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Articolo 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

Articolo 33

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

Articolo 34

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine:

a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c)

i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e)

l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f)

la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h)

il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Articolo 35

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 60 del codice)

1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2.   I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

3.   Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e

b)

sono caratteristici di queste merci e

c)

sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 36

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1.   Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2.   Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (12), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 37

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1.

«paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

2.

«fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

3.

«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

4.

«prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

5.

«merci»: sia i materiali che i prodotti;

6.

«cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell’Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;

7.

«cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell’Unione;

8.

«cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

9.

«cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

10.

«materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

11.

«gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;

12.

«valore in dogana»: il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

13.

«valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;

14.

«prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all’impresa appaltante;

15.

«contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

16.

«peso netto»: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

17.

«capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

18.

«classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

19.

«spedizione»: i prodotti:

a)

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

b)

trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

20.

«esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

21.

«esportatore registrato»:

a)

un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell’esportazione di prodotti nell’ambito del sistema verso l’Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure

b)

un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale; oppure

c)

un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all’interno del territorio doganale dell’Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);

22.

«attestazione di origine»: l’attestazione redatta dall’esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d’origine

Articolo 38

Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d’informazione INF 4

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Le domande di certificati d’informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all’allegato 22-02.

2.   Il certificato d’informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all’allegato 22-02.

Articolo 39

Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l’autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato possono essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originariapplicabile nel quadro dell’SPG dell’Unione

Articolo 41

Principi generali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a)

i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’articolo 44;

b)

i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 45.

Articolo 42

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2.   Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).

3.   I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

b)

i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell’esportazione.

Articolo 43

Assenza di manipolazione

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell’Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica.

2.   I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

3.   Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

4.   Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 44

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;

i)

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k)

i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

b)

che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure

ii)

appartengono a società:

la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Articolo 45

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell’articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell’elenco dell’allegato 22-03.

2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 46

Medie

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   La conformità alle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.

4.   I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 45, le seguenti operazioni:

a)

le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura e pressatura di tessili;

e)

le operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

g)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

la macellazione degli animali;

q)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 48

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   In deroga all’articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a)

il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b)

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell’allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2.   Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell’articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 49

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3.   L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.

Articolo 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 51

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 52

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Sottosezione 3

Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materialiapplicabile nel quadro dell’SPG dell’Unione

Articolo 53

Cumulo bilaterale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell’Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall’Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 54

Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

2.   Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 55

Cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a)

gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b)

gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c)

gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.   Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

al momento dell’esportazione del prodotto verso l’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

b)

ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;

c)

i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i)

a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d)

gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3.   I materiali elencati nell’allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a)

la preferenza tariffaria applicabile nell’Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b)

i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l’Unione.

4.   Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

5.   Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

b)

i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i)

a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6.   Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell’altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest’ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all’allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.

Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.

7.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

8.   Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell’origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

Articolo 56

Cumulo ampliato

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a)

i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

b)

l’impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un’altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2.   Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

Articolo 57

Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all’articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all’articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

Articolo 58

Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» sia identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.

3.   Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:

a)

il titolare fa un qualunque uso improprio dell’autorizzazione; o

b)

il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme d’origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

a)

i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;

b)

i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2.   Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l’origine dei prodotti ottenuti nell’Unione.

Articolo 60

Prodotti interamente ottenuti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell’Unione:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;

h)

i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

i)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

j)

i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

k)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

l)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;

b)

che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

d)

il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;

e)

l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3.   I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4.   Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

Articolo 62

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 61, le seguenti operazioni:

a)

le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e)

le operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

la macellazione degli animali;

q)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.

Articolo 63

Unità di riferimento

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente sottosezione.

2.   L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.

Articolo 64

Tolleranza generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   In deroga all’articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 65

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 66

Assortimenti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 67

Elementi neutri

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Sottosezione 5

Requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 68

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;

b)

i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Articolo 69

Trasporto diretto

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:

a)

i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

b)

i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

c)

i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.

2.   La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:

a)

un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 70

Esposizioni

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.   I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;

c)

i prodotti sono stati spediti nell’Unione, nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali dell’Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

CAPO 2

Valore in dogana delle merci

Articolo 71

Semplificazione

(Articolo 73 del codice)

1.   L’autorizzazione di cui all’articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;

b)

il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.

2.   La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a)

il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;

b)

utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;

c)

dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Insorgenza di un’obbligazione doganale

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione

Articolo 72

Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1.   Al fine di determinare l’importo del dazio all’importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:

a)

se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;

b)

se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a)

la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;

b)

la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.

5.   I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l’operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l’applicazione del metodo della chiave quantitativa.

6.   In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.

Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

a)

la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;

b)

la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.

Ai fini dell’applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell’Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell’Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.

Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

Articolo 73

Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell’esenzione dal dazio o dell’aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell’uso finale conformemente all’articolo 254 del codice.

2.   Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

un’autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e

b)

le condizioni per l’esenzione dal dazio o per l’aliquota ridotta del dazio a motivo dell’uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.

Articolo 74

Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 75

Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione

(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)

Ove uno specifico dazio all’importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l’importo del dazio all’importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.

Articolo 76

Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)

L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;

b)

al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale o di un dazio antidumping, di un dazio compensativo, di un dazio di salvaguardia o di un dazio di ritorsione se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;

c)

non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 166.

Sottosezione 2

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale

Articolo 77

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito unionale

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:

a)

sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione doganale sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

b)

un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.

Articolo 78

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Articolo 79

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull’ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.

Articolo 80

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nei casi diversi dal transito

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:

a)

il termine prescritto per l’appuramento del regime speciale;

b)

il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;

c)

il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;

d)

il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione, qualora il regime non sia stato appurato.

CAPO 2

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 81

Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea

[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]

Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:

a)

se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all’articolo 141;

b)

nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;

c)

nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;

d)

se il precedente titolare dell’autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all’articolo 136 o all’articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.

Articolo 82

Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata.

2.   La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

3.   La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia era costituita.

4.   Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 83

Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1.   Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:

a)

costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

b)

cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

c)

costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

d)

deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

e)

partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale.

2.   Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.

3.   Gli Stati membri accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.

Sezione 2

Garanzia globale e esonero dalla garanzia

Articolo 84

Riduzione dell’importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia

(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1.   Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a)

tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;

b)

dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c)

non è oggetto di una procedura fallimentare;

d)

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;

e)

dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

f)

può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

2.   Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

a)

tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;

b)

dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

c)

assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d)

non è oggetto di una procedura fallimentare;

e)

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;

f)

dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

g)

può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

3.   Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:

a)

tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;

b)

consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;

c)

dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l’ubicazione;

d)

dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

e)

ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

f)

dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;

g)

assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

h)

dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

i)

non è oggetto di una procedura fallimentare;

j)

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;

k)

dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;

l)

può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

4.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il requisito di cui al paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera j), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime secondo la convenzione di Istanbul e la convenzione ATA

Articolo 85

Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1.   Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.

2.   Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell’articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all’operazione di transito unionale.

3.   Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti.

4.   Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

5.   I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 32-04.

I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato 32-05.

6.   In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 86

Richiesta di pagamento a un’associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un’associazione garante nell’ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul

[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1.   In caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal carnet ATA o dal carnet CPD le autorità doganali regolarizzano i documenti relativi all’ammissione temporanea («richiesta di pagamento a un’associazione garante» o «notifica di mancato appuramento» rispettivamente) conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’allegato A della convenzione di Istanbul o, se del caso, agli articoli 7, 8 e 9 della convenzione ATA.

2.   L’importo del dazio all’importazione e delle tasse derivanti dalla richiesta di pagamento a un’associazione garante è calcolato sulla base di un modello di formulario di tassazione.

3.   I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di pagamento a un’associazione garante di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 33-01.

4.   I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di mancato appuramento dei carnet CPD di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 33-02.

5.   In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la richiesta di pagamento a un’associazione garante e la notifica del mancato appuramento dei carnet CPD può essere inviata all’associazione garante interessata tramite mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell’importo del dazio all’importazione e all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Notifica dell’obbligazione doganale e richiesta di pagamento da parte dell’associazione garante

Articolo 87

Mezzi di notifica dell’obbligazione doganale

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

La notifica dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 88

Esonero dalla notifica dell’obbligazione doganale

[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]

1.   Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un’obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell’articolo 79 o 82 del codice quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.

2.   Se l’obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all’importazione o all’esportazione inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l’obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.

3.   La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.

Sezione 2

Pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione

Articolo 89

Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;

b)

se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell’articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.

2.   Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia.

3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.

Articolo 90

Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l’abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all’adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.

Articolo 91

Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.   Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando un’obbligazione doganale è sorta in seguito a un’inosservanza di cui all’articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;

b)

l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 102 del codice;

c)

la persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.

2.   La sospensione è subordinata all’emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:

a)

una garanzia che copre l’intero importo del dazio all’importazione o all’esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;

b)

è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3.   La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

Sezione 3

Rimborso e sgravio

Sottosezione 1

Disposizioni generali e procedura

Articolo 92

Domanda di rimborso o di sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]

1.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui all’articolo 116 del codice è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui l’obbligazione doganale è stata notificata.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.

Articolo 93

Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell’allegato 33-06.

La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 94

Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 95

Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all’espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell’allegato 33-07.

Articolo 96

Mezzi per l’invio delle informazioni sull’espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La risposta di cui all’articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 97

Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Se si applica l’articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all’articolo 98, paragrafo 6.

Se si applica l’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

Sottosezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione

Articolo 98

Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1.   Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi.

2.   Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una sintesi del caso;

b)

informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all’articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;

c)

la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.

3.   La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.

4.   La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.

5.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

6.   La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:

a)

il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l’esame da parte della Commissione;

b)

a norma dell’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;

c)

lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.

Articolo 99

Diritto della persona interessata ad essere sentita

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1.   Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.

2.   La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell’invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.

3.   Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 100

Termini

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1.   La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.

2.   Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d’informazione complementari in conformità all’articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.

3.   Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.

4.   Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all’articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.

Articolo 101

Notifica della decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1.   La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all’articolo 100, paragrafo 1.

2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.

3.   Se la decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Articolo 102

Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all’articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all’articolo 101, paragrafo 1, l’autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.

CAPO 4

Estinzione dell’obbligazione doganale

Articolo 103

Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale

[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

a)

quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;

b)

quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;

c)

quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;

d)

nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull’appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;

e)

se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 104

Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata

[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

a)

energia elettrica;

b)

merci importate mediante conduttura;

c)

invii di corrispondenza;

d)

effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (14), a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell’articolo 135 e dell’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

f)

merci di cui all’articolo 138, lettere da b) a d), o di cui all’articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

g)

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

h)

merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

i)

armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

j)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:

i)

merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;

iii)

articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;

k)

merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

l)

le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:

i)

merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;

ii)

merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;

iii)

prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

m)

merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dai comuni di Livigno e di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

n)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, da navi da pesca dell’Unione;

o)

le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;

p)

merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.

2.   Fino al 31 dicembre 2020, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi.

Se le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ma non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, non si applicano sanzioni. Al momento della presentazione delle merci è effettuata un’analisi dei rischi sulla base, se disponibili, della dichiarazione per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relative a tali merci.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la situazione delle merci contenute in spedizioni postali a norma del presente paragrafo per apportare gli adeguamenti che si rivelassero necessari, tenuto conto dell’impiego di mezzi elettronici da parte degli operatori postali che effettuano la circolazione delle merci.

Articolo 105

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a)

per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione;

b)

per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione;

c)

al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:

i)

Groenlandia;

ii)

Isole Faer Øer;

iii)

Islanda;

iv)

i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;

v)

tutti i porti del Marocco;

d)

per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 106

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

1.   Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata il prima possibile.

L’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è presentato al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione.

2.   Nei casi in cui solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato fornito entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le altre informazioni devono essere fornite entro i termini indicati di seguito:

a)

per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;

b)

per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 107

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

a)

se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;

b)

in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 108

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 109

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 110

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.

Articolo 111

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 112

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.   Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

2.   Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

Articolo 113

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.   Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

2.   Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale e l’operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore postale fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

3.   Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Articolo 114

Scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

Gli Stati membri applicano il presente capo e gli articoli da 133 a 152 del codice agli scambi di merci tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale.

Articolo 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1.   Un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2.   Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Articolo 116

Scritture

(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)

1.   Le scritture di cui all’articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:

a)

il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;

b)

la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;

c)

indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d’identificazione del container necessari per identificare le merci;

d)

ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;

e)

posizione doganale delle merci;

f)

indicazioni relative alle manipolazioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del codice;

g)

con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.

Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.

2.   L’autorità doganale può esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.

Articolo 117

Vendita al dettaglio

(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)

L’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:

a)

le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;

b)

se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;

c)

le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.

Articolo 118

Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea

[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]

In conformità all’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 119

Presunzione di posizione doganale

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1.   La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:

a)

merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;

b)

merci in custodia temporanea;

c)

merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell’uso finale;

d)

prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;

e)

merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell’Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;

f)

prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione.

2.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:

a)

quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

b)

quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell’Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all’articolo 120;

c)

quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

3.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:

a)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea;

b)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale;

d)

gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti;

e)

imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte;

f)

le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.

Sezione 2

Servizio regolare di trasporto marittimo a fini doganali

Articolo 120

Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l’autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali.

2.   L’autorizzazione è concessa soltanto se:

a)

la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell’Unione;

b)

soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;

c)

si impegna a comunicare all’autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione; e

d)

si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell’Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.

3.   Le società di navigazione cui è stata rilasciata un’autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato.

Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all’articolo 121.

Articolo 121

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1.   La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all’autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:

a)

i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;

b)

il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;

c)

i porti di scalo.

2.   La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione.

3.   La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), comunica all’autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l’ora in cui tali modifiche prendono effetto.

Articolo 122

Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell’ambito di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.

Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.

Sezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 123

Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all’articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l’ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.

Articolo 124

Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L’MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a)

un codice a barre;

b)

un documento di registrazione della posizione;

c)

altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.

Sottosezione 2

Prove presentate con mezzi diversi dai procedimenti informatici

Articolo 125

Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.

Articolo 126

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a)

fattura relativa alle merci;

b)

documento di trasporto relativo alle merci.

2.   La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l’ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.

Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.

Articolo 127

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla Convenzione di Istanbul o alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato

Articolo 128

Agevolazione per il rilascio di una prova da parte di un emittente autorizzato

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfi i criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:

a)

il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l’approvazione;

b)

il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l’approvazione e la registrazione della prova da parte dell’ufficio doganale competente.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall’ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

Sottosezione 4

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Articolo 129

Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell’Unione secondo una delle seguenti modalità:

a)

dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;

b)

dalla nave da pesca dell’Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);

c)

dalla nave officina dell’Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);

d)

da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;

e)

da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 130

Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Ai fini della prova della posizione doganale di cui all’articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15), comprendono le seguenti informazioni:

a)

il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell’articolo 129;

b)

i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);

c)

il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).

2.   In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell’Unione o su una nave officina dell’Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.

Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.

Articolo 131

Trasbordo

(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)

1.   In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

2.   Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.

Articolo 132

Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.

Articolo 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Se i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo in cui sono indicate le informazioni seguenti:

a)

l’approvazione dell’autorità doganale del paese terzo;

b)

la data di arrivo nel paese terzo e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

c)

il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell’Unione;

d)

l’indirizzo dell’autorità doganale di cui alla lettera a).

CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Le seguenti disposizioni si applicano agli scambi di merci unionali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice:

a)

titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;

b)

titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;

c)

titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;

d)

titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Qualsiasi persona può adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 mediante la presentazione di una fattura o di un documento di trasporto nei casi seguenti:

a)

quando le merci sono spedite dal territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro;

b)

quando le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro;

c)

quando le merci sono spedite da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso il territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro;

d)

quando le merci sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, dal territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro.

Articolo 135

Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Le dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a)

le merci prive di carattere commerciale;

b)

le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;

c)

i prodotti ottenuti da agricoltori dell’Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

d)

le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2.   Le dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell’esenzione dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione.

Articolo 136

Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Le dichiarazioni in dogana per l’ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a)

palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 213;

b)

gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva di cui all’articolo 219;

c)

materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);

d)

il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all’articolo 222;

e)

gli animali di cui all’articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all’esecuzione di un lavoro o un trasporto;

f)

le attrezzature di cui all’articolo 224, lettera a);

g)

gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 226, paragrafo 1;

h)

i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione;

i)

gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;

j)

imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;

k)

i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell’Unione e riconosciuti dall’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione per l’ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;

l)

altre merci, qualora l’autorità doganale lo autorizzi.

2.   Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.

Articolo 137

Dichiarazione verbale per l’esportazione

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

a)

le merci prive di carattere commerciale;

b)

le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;

c)

i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell’Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;

d)

gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dall’Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

e)

i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell’Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

f)

le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

g)

i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2.   Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.

Articolo 138

Merci che si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141:

a)

le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;

b)

le merci di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);

c)

i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;

d)

gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell’esenzione dal dazio all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;

e)

invii di corrispondenza;

f)

merci contenute nelle spedizioni postali, che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 139

Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.

2.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.

Articolo 140

Merci che si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141:

a)

le merci di cui all’articolo 137;

b)

gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.

2.   Se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141.

Articolo 141

Atti assimilati a una dichiarazione in dogana

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione in dogana:

a)

percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;

b)

passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;

c)

applicare un disco di dichiarazione in dogana o un’etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell’autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali.

2.   Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione.

Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.

3.   Le merci contenute in una spedizione postale, che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009, si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma all’articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

4.   Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all’esportazione sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 142

Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all’articolo 141

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:

a)

le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;

b)

le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri;

c)

le merci soggette a divieti o restrizioni;

d)

le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell’Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

Articolo 143

Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.

Articolo 144

Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore postale può presentare una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a)

il loro valore non supera 1 000 EUR;

b)

non è stata presentata alcuna domanda di rimborso o di sgravio per le stesse;

c)

non sono soggette a divieti o restrizioni.

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Articolo 145

Condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)

1.   L’autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all’articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;

b)

ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

c)

assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

d)

ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d’importazione e d’esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2.   Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.

Articolo 146

Dichiarazione complementare

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.

2.   Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice e la dichiarazione complementare è di natura generale, periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.

3.   Il termine per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 2 è stabilito dall’autorità doganale. Esso non supera 10 giorni dalla fine del periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.

Articolo 147

Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1.   I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1 o 3.

2.   In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali possono autorizzare un termine più lungo di quello previsto al paragrafo 1 per la produzione dei documenti di accompagnamento.

3.   Se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l’autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 1 o 2, tenendo conto della prescrizione di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del codice.

Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Articolo 148

Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci

(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)

1.   Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b)

le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;

c)

al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;

d)

è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell’ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore.

2.   Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;

b)

le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;

c)

lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;

d)

le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.

3.   Se merci che sono state vendute nell’ambito di un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;

b)

le merci sono state esportate per essere rispedite all’indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.

4.   Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:

a)

se le merci sono state svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione;

b)

se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;

c)

se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;

d)

se è concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice;

e)

se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo.

5.   Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all’esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all’importazione, di restituzioni o di altri importi all’esportazione o di altre misure particolari all’esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione,

b)

se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l’accettazione della dichiarazione;

c)

il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;

d)

il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;

e)

eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.

Sezione 4

Altre semplificazioni

Articolo 149

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)

1.   Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell’articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:

a)

immissione in libera pratica;

b)

deposito doganale,

c)

ammissione temporanea;

d)

uso finale;

e)

perfezionamento attivo;

f)

perfezionamento passivo;

g)

esportazione;

h)

riesportazione.

2.   Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all’articolo 150.

Articolo 150

Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1.   L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2.   Affinché sia concessa l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:

a)

immissione in libera pratica;

b)

deposito doganale;

c)

ammissione temporanea;

d)

uso finale;

e)

perfezionamento attivo;

f)

perfezionamento passivo;

g)

esportazione e riesportazione.

3.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’immissione in libera pratica, l’autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:

a)

contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b)

reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

4.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice;

b)

l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita.

5.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l’articolo 30 della direttiva 2008/118/CE.

6.   Un’autorizzazione all’iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell’articolo 181, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.

Articolo 151

Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l’autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

Se un richiedente di cui all’articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, l’autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all’articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.

Articolo 152

Formalità e controlli doganali nell’ambito dell’autovalutazione

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell’autorizzazione.

CAPO 3

Svincolo delle merci

Articolo 153

Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia

(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)

Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.

Articolo 154

Notifica dello svincolo delle merci

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2.   Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell’autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 155

Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane

(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali concedono un’autorizzazione per l’emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell’autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;

b)

partecipa all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione;

c)

offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;

d)

dispone di un impianto di pesatura adeguato;

e)

tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.

Articolo 156

Termine

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Articolo 157

Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 158

Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate

(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)

1.   Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.

2.   Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all’uso cui erano destinate.

3.   Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all’importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l’incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 159

Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 204 del codice)

1.   Le merci in reintroduzione che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all’importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le restituzioni o gli altri importi pagati nell’ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell’ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;

b)

le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:

i)

non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;

ii)

sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;

iii)

sono state reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l’esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;

c)

le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.

2.   Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:

a)

merci che rientrano nel territorio doganale dell’Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

b)

merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

c)

merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell’incapacità fisica o giuridica di quest’ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l’esportazione;

d)

merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;

e)

gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.

Articolo 160

Mezzi di comunicazione del bollettino d’informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un documento attestante che le condizioni per l’esenzione dal dazio all’importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]

In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 162

Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.

2.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.

Articolo 163

Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1.   Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all’allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

a)

se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all’articolo 236, lettera b);

b)

se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all’uso finale previsto;

c)

se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;

d)

se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;

e)

se è stata concessa un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;

f)

se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l’operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

a)

dichiarazione semplificata;

b)

sdoganamento centralizzato;

c)

iscrizione nelle scritture del dichiarante;

d)

se è chiesta un’autorizzazione diversa da quella per l’ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;

e)

se è chiesto l’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;

f)

se l’autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice;

g)

se si applica l’articolo 167, paragrafo 1, lettera f);

h)

se è chiesta un’autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.

3.   Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all’articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.

4.   L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:

a)

le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;

b)

le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;

c)

le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.

5.   I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l’ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un’associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell’allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;

b)

il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell’ambito della quale è stato rilasciato;

c)

il carnet è certificato dalle autorità doganali;

d)

il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell’Unione.

Articolo 164

Domanda di rinnovo o modifica di un’autorizzazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.

Articolo 165

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea

(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea in conformità all’articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell’allegato 71-01.

Sezione 2

Adozione della decisione in merito alla domanda

Articolo 166

Esame delle condizioni economiche

(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)

1.   La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:

a)

se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);

b)

se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s);

c)

se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).

2.   La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell’allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.

Articolo 167

Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo

(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)

1.   Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:

a)

la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02;

b)

la riparazione;

c)

la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;

d)

la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;

e)

il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

f)

la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:

i)

l’indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;

ii)

le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;

iii)

gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;

iv)

il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;

g)

la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

h)

la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;

i)

la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

j)

il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;

k)

la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea;

l)

la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio (18);

m)

la trasformazione di merci in campioni;

n)

il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione;

o)

la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710 , 2710 o 2902 ;

p)

la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;

q)

la denaturazione;

r)

le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice;

s)

il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell’allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

2.   L’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:

a)

la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione;

b)

l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;

c)

merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.

Articolo 168

Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo

(Articolo 86, paragrafo 4, del codice)

1.   Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s).

2.   Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione e immessi in libera pratica entro un anno dalla loro riesportazione, l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 169

Autorizzazione all’uso di merci equivalenti

[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.

2.   L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

3.   L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

4.   L’uso di merci equivalenti nell’ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all’allegato 71-02.

5.   L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.

6.   In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:

a)

le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell’impresa del titolare dell’autorizzazione o nell’impresa in cui l’operazione viene effettuata per suo conto;

b)

in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;

c)

merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.

7.   In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.

8.   In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l’autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all’importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.

Articolo 170

Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1.   L’autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l’appuramento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.

Articolo 171

Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

2.   Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.

Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell’autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.

Articolo 172

Effetto retroattivo

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1.   Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2.   In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.

3.   Se la domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un’autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione originaria.

Se, conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.

Articolo 173

Validità dell’autorizzazione

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

1.   Se un’autorizzazione è concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell’autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione prende effetto.

2.   Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l’autorizzazione si riferisca a merci di cui all’allegato 71-02.

Articolo 174

Termine per l’appuramento di un regime speciale

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1.   Su richiesta del titolare del regime, il termine per l’appuramento specificato nell’autorizzazione concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.

2.   Se il termine per l’appuramento scade a una data precisa per l’insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l’appuramento sia automaticamente prorogato per l’insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.

Articolo 175

Conto di appuramento

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1.   Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all’articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell’autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appuramento.

L’ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l’obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.

2.   Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.

3.   Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell’allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall’ufficio doganale di controllo.

4.   Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.

5.   Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l’appuramento, il titolare dell’autorizzazione presenta il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.

6.   Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 176

Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un’autorizzazione per l’uso di un regime di perfezionamento

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:

a)

uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all’articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;

b)

il titolare dell’autorizzazione fornisce all’ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell’allegato 71-05;

c)

se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:

i)

dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;

ii)

dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;

iii)

dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;

iv)

dichiarazioni doganali per l’appuramento del regime di perfezionamento;

v)

dichiarazioni o notifiche di riesportazione.

2.   Le autorizzazioni per l’uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, il titolare dell’autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all’ufficio doganale di controllo di calcolare l’importo del dazio all’importazione conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 177

Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, l’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci.

Sezione 3

Altre disposizioni

Articolo 178

Scritture

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)

1.   Le scritture di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:

a)

se del caso, il riferimento all’autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;

b)

l’MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;

c)

i dati che consentono l’identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;

d)

le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;

e)

ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;

f)

posizione doganale delle merci;

g)

indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;

h)

indicazioni relative all’ammissione temporanea o all’uso finale;

i)

indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;

j)

ove si applichi l’articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;

k)

il tasso di rendimento o, all’occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

l)

indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;

m)

ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull’origine delle merci;

n)

nei casi di ammissione temporanea di cui all’articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;

o)

nei casi di perfezionamento attivo di cui all’articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;

p)

se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all’articolo 218 del codice;

q)

se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;

r)

informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.

2.   Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:

a)

indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;

b)

indicazioni concernenti l’uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l’applicazione di dazi all’importazione o di misure stabilite nell’ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all’articolo 247, paragrafo 2, del codice.

3.   Le autorità doganali possono esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all’uso di un regime speciale.

4.   Nel caso dell’ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.

Articolo 179

Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 219 del codice)

1.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera e).

2.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita.

3.   La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:

a)

tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;

b)

dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure

c)

dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.

La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.

4.   Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all’ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull’uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.

Articolo 180

Manipolazioni usuali

(Articolo 220 del codice)

Le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice sono quelle definite nell’allegato 71-03.

Articolo 181

Scambio di informazioni standardizzato

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   L’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:

a)

il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;

b)

il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.

2.   Se l’autorità doganale competente di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.

3.   Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.

4.   Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all’INF al titolare dell’autorizzazione, su sua richiesta.

Articolo 182

Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale

(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)

Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell’Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.

Articolo 183

Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare

[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]

L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il titolare dell’autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;

b)

la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;

c)

il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Regime di transito esterno e interno

Articolo 184

Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L’MRN di una dichiarazione di transito o di un’operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

a)

un codice a barre;

b)

un documento di accompagnamento transito;

c)

un documento di accompagnamento transito/sicurezza;

d)

in caso di un’operazione TIR, un carnet TIR;

e)

altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.

Articolo 185

Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.

Articolo 186

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.

Articolo 187

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR

(Articolo 230 del codice)

1.   La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

b)

il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR;

c)

il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2.   Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

3.   L’autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell’autorizzazione.

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno

Articolo 188

Territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell’Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all’articolo 227 del codice.

2.   In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 189

Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

Quando merci dell’Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell’Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno di cui all’articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

a)

le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune;

b)

le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell’utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune;

c)

le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all’articolo 118, paragrafo 4, del codice.

Articolo 190

Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all’allegato 72-03.

Articolo 191

Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1.   Le autorizzazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

b)

il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;

c)

il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.

2.   Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Articolo 192

Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.

Articolo 193

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all’articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice.

Articolo 194

Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.

Articolo 195

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.

Articolo 196

Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all’allegato 72-03.

Articolo 197

Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1.   Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

2.   Le autorità doganali accettano, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Articolo 198

Autorizzazione all’uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]

Le autorizzazioni a norma dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l’uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:

a)

il trasporto ferroviario di merci;

b)

il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

Articolo 199

Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a)

il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell’Unione;

b)

il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.

Articolo 200

Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

a)

il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell’Unione;

b)

il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.

CAPO 3

Deposito doganale

Articolo 201

Vendita al dettaglio

(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)

Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:

a)

in esenzione dai dazi all’importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione;

b)

in esenzione dai dazi all’importazione a membri di organizzazioni internazionali;

c)

in esenzione dai dazi all’importazione a membri delle forze NATO;

d)

in esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di accordi diplomatici o consolari;

e)

a distanza, anche via Internet.

Articolo 202

Strutture di deposito appositamente attrezzate

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l’autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.

Articolo 203

Tipo di strutture di deposito

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

L’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell’ambito di ciascuna autorizzazione:

a)

deposito doganale pubblico di tipo I;

b)

deposito doganale pubblico di tipo II;

c)

deposito doganale privato.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 204

Disposizioni generali

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l’uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.

Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime.

Articolo 205

Luogo di presentazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all’autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

2.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell’articolo 136, un atto in conformità all’articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all’articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l’ammissione temporanea.

Articolo 206

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione

[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.

2.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione non è concessa per i prodotti di consumo.

3.   L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è concessa a condizione che l’importo del dazio all’importazione dovuto in conformità all’articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.

Sottosezione 2

Mezzi di trasporto, palette e container, compresi i loro accessori e attrezzature

Articolo 207

Disposizioni generali

(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)

L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all’articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 208

Palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Il beneficio dell’esenzione totale dal dazio all’importazione si applica alle palette.

Articolo 209

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.

Articolo 210

Container

[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   L’esenzione totale dai dazi all’importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

a)

identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;

b)

marchi e numeri d’identificazione del container adottati dal proprietario o dall’operatore;

c)

tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.

Per i container di trasporto merci destinati all’uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l’identificazione del proprietario o dell’operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

2.   Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all’articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell’Unione.

Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell’ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.

Articolo 211

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.

Articolo 212

Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.

2.   Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 136 o di un altro atto in conformità all’articolo 139, l’autorizzazione è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un’altra persona. In questo caso l’autorizzazione è concessa a quest’ultima persona.

3.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.

Articolo 213

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.

Articolo 214

Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo;

b)

per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;

c)

se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;

d)

se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

Articolo 215

Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell’immatricolazione, di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell’immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso.

2.   Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

a)

per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio doganale dell’Unione;

b)

per lasciare il territorio doganale dell’Unione.

3.   Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.

L’uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

4.   Ai fini del presente articolo,

a)

per «uso privato» si intende l’uso di un mezzo di trasporto diverso dall’uso commerciale;

b)

per «uso commerciale» si intende l’uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

Articolo 216

Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

a)

una persona stabilita al di fuori di tale territorio;

b)

una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.

2.   L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 217

Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:

a)

per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;

b)

per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;

c)

per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

i)

da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio;

ii)

da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione;

iii)

negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;

d)

per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;

e)

per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;

f)

per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.

Articolo 218

Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1.   Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell’Unione in esenzione totale dai dazi all’importazione in conformità all’articolo 212 ed è stato restituito a un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione.

Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno del territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.

La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.

2.   Un’autorizzazione per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.

3.   Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

Sottosezione 3

Merci diverse da mezzi di trasporto, palette e container

Articolo 219

Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell’Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;

b)

le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.

Articolo 220

Materiale destinato al conforto dei marittimi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:

a)

il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

b)

è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio;

c)

è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Articolo 221

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 222

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 223

Animali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 224

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:

a)

attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell’Unione in cui le merci devono essere utilizzate;

b)

merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell’Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

Articolo 225

Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:

a)

supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

b)

materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.

Articolo 226

Materiali professionali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

c)

sono utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.

3.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:

a)

la fabbricazione industriale di merci;

b)

l’imballaggio industriale di merci;

c)

lo sfruttamento di risorse naturali;

d)

la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;

e)

lavori di sterro o lavori analoghi.

Le lettere c), d) ed e) non si applicano all’utensileria a mano.

Articolo 227

Materiale pedagogico e scientifico

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:

a)

che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell’insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

c)

che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;

d)

che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.

Articolo 228

Imballaggi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:

a)

imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

b)

imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.

Articolo 229

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:

a)

che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che venga esportato oltre il 50 % della produzione risultante dal loro utilizzo.

Articolo 230

Utensili e strumenti speciali

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:

a)

che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;

b)

che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50 % delle merci risultanti.

Articolo 231

Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:

a)

le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;

b)

le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;

c)

le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Articolo 232

Campioni

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.

Articolo 233

Mezzi di produzione sostitutivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Articolo 234

Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l’esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

2.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell’Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame.

3.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per quanto segue:

a)

oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l’eventuale vendita;

b)

merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all’asta.

Articolo 235

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

Articolo 236

Altre merci

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:

a)

le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;

b)

le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.

Articolo 237

Termini specifici per l’appuramento

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1.   Per le merci di cui all’articolo 231, lettera c), all’articolo 233 e all’articolo 234, paragrafo 2, il termine per l’appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.

2.   Per gli animali di cui all’articolo 223, il termine per l’appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.

Sottosezione 4

Attuazione della procedura

Articolo 238

Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l’appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l’indicazione «AT» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.

2.   Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono riesportate a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 239

Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:

a)

utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;

b)

trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.

CAPO 5

Trasformazione

Articolo 240

Autorizzazione

(Articolo 211 del codice)

1.   Un’autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:

a)

che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

b)

che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.

2.   Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell’articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:

a)

carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;

b)

lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l’aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;

c)

materiali e attrezzature.

3.   Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;

b)

il ricorso al regime non può avere come conseguenza l’elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.

Il primo comma non si applica se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Articolo 241

Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati risultanti sono successivamente vincolati ad un regime doganale che consente l’appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione doganale per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l’indicazione «PA» e il pertinente numero di autorizzazione o numero INF, se del caso.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l’indicazione «M P C».

2.   Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono riesportate a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 242

Perfezionamento passivo (IM/EX)

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1.   Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l’autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.

Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.

2.   L’importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.

Articolo 243

Riparazione nell’ambito del perfezionamento passivo

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d’esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

CAPO 1

Formalità preliminari all’uscita delle merci

Articolo 244

Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza

(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)

1.   La dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 263 del codice è presentata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a)

in caso di trasporto marittimo:

i)

per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell’Unione;

ii)

per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;

iii)

per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;

iv)

per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;

b)

in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;

c)

in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione;

d)

in caso di trasporto ferroviario:

i)

se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita;

ii)

in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (19), essa è presentata presso l’ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.

3.   Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell’Unione:

a)

se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto intermodale);

b)

se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto combinato).

4.   I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 245

Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:

a)

energia elettrica;

b)

merci esportate mediante conduttura;

c)

invii di corrispondenza;

d)

merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale;

e)

effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

f)

le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g)

le merci di cui all’articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:

i)

palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;

ii)

container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;

iii)

mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;

h)

merci corredate di carnet ATA e CPD;

i)

le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

j)

merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

k)

merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

l)

armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

m)

le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:

i)

merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;

ii)

merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;

iii)

articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;

n)

le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o)

le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p)

le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

2.   La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:

a)

se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;

b)

se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;

c)

se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d)

se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

e)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che

i)

il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f)

se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.

CAPO 2

Formalità all’uscita delle merci

Articolo 246

Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci sono presentate all’ufficio doganale di uscita in conformità all’articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:

a)

l’identificazione della dichiarazione di esportazione;

b)

le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.

Articolo 247

Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Al fine di certificare l’uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione può essere fornita all’ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Articolo 248

Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione

(Articolo 174 del codice)

1.   Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all’ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.

2.   Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull’uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.

Articolo 249

Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 250

Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1.   Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.

2.   In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:

a)

le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b)

le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all’articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 251

Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1.   Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a)

per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;

b)

per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione conformemente all’articolo 250, paragrafo 1.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.

Articolo 252

Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016

Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1o maggio 2016.

Articolo 253

Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016

Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell’articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

a)

se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;

b)

se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.

Articolo 254

Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016

Se una decisione o un’autorizzazione rimane valida dopo il 1o maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1o maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all’allegato 90.

Articolo 255

Disposizioni transitorie sull’uso dei sigilli

I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all’allegato 46 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 256

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(4)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(5)  Documento del Consiglio n. 16271/1/10 rev. 1.

(6)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(7)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(8)   GU L 130 del 27 maggio 1993, pag. 1.

(9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 91).

(10)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(11)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(12)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(14)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(15)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(17)  Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO A

Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni 111

ALLEGATO B

Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali 163

ALLEGATO B-01

Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare 227

ALLEGATO B-02

Documento di accompagnamento transito 266

ALLEGATO B-03

Elenco degli articoli 269

ALLEGATO B-04

Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) 271

ALLEGATO B-05

Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLoI») 274

ALLEGATO 12-01

Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone 276

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale 279

ALLEGATO 22-02

Domanda per il certificato d’informazione INF 4 e certificato d’informazione INF 4 338

ALLEGATO 22-03

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario 339

ALLEGATO 22-04

Prodotti esclusi dal cumulo regionale 396

ALLEGATO 22-05

Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili) 400

ALLEGATO 22-11

Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario 401

ALLEGATO 22-13

Dichiarazione su fattura 514

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

ALLEGATO 32-01

Impegno del garante — Garanzia isolata 517

ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati 518

ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globale 519

ALLEGATO 32-04

Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale 520

ALLEGATO 32-05

Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito unionale 521

ALLEGATO 33-01

Richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 522

ALLEGATO 33-02

Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet CPD 523

ALLEGATO 33-03

Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 524

ALLEGATO 33-04

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con ATA/e-ATA 525

ALLEGATO 33-05

Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell’associazione garante dell’obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 527

ALLEGATO 33-06

Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro 528

ALLEGATO 33-07

Sgravio/rimborso 529

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

Nessun allegato

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

ALLEGATO 61-01

Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati 530

ALLEGATO 61-02

Bollettino d’informazione INF 3 — Dati obbligatori 531

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

ALLEGATO 71-01

Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea 537

ALLEGATO 71-02

Merci e prodotti sensibili 539

ALLEGATO 71-03

Elenco delle manipolazioni usuali consentite 541

ALLEGATO 71-04

Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti 543

ALLEGATO 71-05

Scambio standardizzato di informazioni (INF) 546

ALLEGATO 71-06

Informazioni da comunicare nel conto di appuramento 551

ALLEGATO 72-03

TC 11 — Ricevuta 552

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato

TITOLO IX

ALLEGATO 90

Tabella di corrispondenza di cui all’articolo 254 553

ALLEGATO A

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DOMANDE E DECISIONI

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati per domande e decisioni

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.

2.

Le tabelle dei requisiti in materia di dati di cui ai titoli da I a XXI includono tutti gli elementi dei dati necessari ai fini delle domande e delle decisioni trattate nel presente allegato.

3.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.

4.

I requisiti dei dati di cui al presente allegato si riferiscono sia alle domande e alle decisioni presentate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici sia alle domande e alle decisioni in formato cartaceo.

5.

I dati che possono essere forniti per diverse domande e decisioni sono indicati nei requisiti dei dati di cui al capitolo 1, titolo I, del presente allegato.

6.

I dati specifici di alcuni tipi di domande e decisioni sono indicati nei titoli da I a XXI del presente allegato.

7.

Le disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al capitolo 2 dei titoli da I a XXI del presente allegato, non modificano lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Ad esempio, dato 5/8, l’identificazione delle merci è indicata come obbligatoria (stato «A») nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 1, del presente allegato per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento attivo (colonna 8a) e di perfezionamento passivo (colonna 8b); tuttavia tale informazione non viene riportata in caso di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza o di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard, quale descritto nel titolo I, capitolo 2, del presente allegato.

8.

Salvo quando altrimenti indicato nelle annotazioni relative ai dati in questione, i dati riportati nella relativa tabella dei requisiti in materia di dati possono essere utilizzati ai fini sia delle domande sia delle decisioni.

9.

Lo stato dei dati elencato nella tabella dei requisiti in materia di dati che segue non modifica il fatto che taluni dati sono forniti soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. Ad esempio, il dato 5/6, compensazione per equivalenza, è utilizzato soltanto qualora sia richiesto l’uso della compensazione per equivalenza a norma dell’articolo 223 del codice.

10.

Qualora una domanda di utilizzo di una procedura speciale diversa dal transito sia presentata a norma dell’articolo 163, è necessario fornire la serie di dati di cui alla colonna 8f della tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I del presente allegato in aggiunta a quelli richiesti dalla dichiarazione doganale, come stabilito dal titolo I, capitolo 3, sezione 1, dell’allegato B in relazione alla procedura interessata.

TITOLO I

Domande e decisioni

CAPITOLO 1

Legenda della tabella

Colonne

Tipo di domanda/decisione

Riferimento normativo

Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati

Numero d’ordine dei dati

Numero d’ordine del dato in questione

Nome del dato

Nome del dato in questione

Decisioni relative a informazioni vincolanti

1a

Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti

(Decisione ITV)

Articolo 33 del codice

Titolo II

1b

Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

(Decisione IVO)

Articolo 33 del codice

Titolo III

Operatori economici autorizzati

2

Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 38 del codice

Titolo IV

Valutazione in dogana

3

Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

Articolo 73 del codice

Titolo V

Garanzia globale e dilazione di pagamento

4a

Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa

Articolo 95 del codice

Titolo VI

4b

Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Articolo 110 del codice

Titolo VII

4c

Domanda e decisione sul rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Articolo 116 del codice

Titolo VIII

Formalità relative all’arrivo di merci

5

Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Articolo 148 del codice

Titolo IX

Posizione doganale delle merci

6a

Domanda e autorizzazione per istituire servizi regolari di trasporto

Articolo 120

Titolo X

6b

Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato

Articolo 128

Titolo XI

Formalità doganali

7a

Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata

Articolo 166, paragrafo 2, del codice

Titolo XII

7b

Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato

Articolo 179 del codice

Titolo XIII

7c

Domanda e autorizzazione per presentare la dichiarazione in dogana mediante iscrizione di dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Articolo 182 del codice

Titolo XIV

7d

Domanda e autorizzazione di autovalutazione

Articolo 185 del codice

Titolo XV

7e

Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

Articolo 155

Titolo XVI

Procedure speciali

8a

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo

Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice

Titolo XVII

8b

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo

Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice

Titolo XVIII

8c

Domanda e autorizzazione per il ricorso alla procedura di uso finale

Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice

 (1)

8d

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea

Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice

 (1)

8e

Domanda e autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci

Articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice

Titolo XIX

8f

Domanda e autorizzazione per il ricorso ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo in situazioni in cui si applica l’articolo 163

Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice e articolo 163

 (1)

Transito

9a

Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR

Articolo 230 del codice

 (1)

9b

Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato ai fini del transito unionale

Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice

Titolo XX

9c

Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del transito unionale

Articolo 233, paragrafo 4, lettera b) del codice

 (1)

9d

Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale

Articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice

Titolo XXI

9e

Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti

Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice

 (1)

9f

Domanda e autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana

Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice


Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.

B

A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione del richiedente: informazioni che i richiedenti possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.


Gruppi di dati

Gruppo

Titolo del gruppo

Gruppo 1

Informazioni sulla domanda/decisione

Gruppo 2

Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni

Gruppo 3

Parti

Gruppo 4

Date, tempi, periodi e luoghi

Gruppo 5

Identificazione delle merci

Gruppo 6

Condizioni e termini

Gruppo 7

Attività e procedure

Gruppo 8

Altri


Marchi

Tipo di marchio

Descrizione del marchio

[*]

Questo dato è utilizzato esclusivamente per la domanda interessata

[+]

Questo dato è utilizzato esclusivamente per la decisione interessata


Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione

1/1

Tipo di codice della domanda/decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Firma/Autenticazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Tipo di domanda

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Validità geografica – Unione

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Numero di riferimento della decisione

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Autorità doganale che adotta la decisione

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni

2/1

Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Documenti allegati

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Numero di identificazione del magazzino di custodia

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 3 – parti

3/1

Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Rappresentante

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identificazione del rappresentante

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Referente responsabile della domanda

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/8

Proprietario delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

[6]

 

 

 

 

 

 

Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi

4/1

Luogo

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

4/2

Data

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

4/3

Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A[*] [5]

A [*] [5] [8]

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

4/4

Luogo in cui sono tenuti i registri contabili

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

4/5

Primo luogo di trasformazione o utilizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [*] [10]

 

A [*] [10]

A [*] [10]

 

A [*] [10]

 

 

 

 

 

 

4/6

Data [richiesta] di avvio della decisione

A [+]

A [+]

A [+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

C [*] A [+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

4/7

Data di scadenza della decisione

A [+]

A [+]

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8

Ubicazione delle merci

 

 

 

 

 

 

A

[*] [11]

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

4/9

Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/10

Ufficio(i) doganale di vincolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/11

Ufficio(i) doganale di appuramento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

4/12

Ufficio doganale di garanzia

 

 

 

 

A

[+]

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/13

Ufficio doganale di controllo

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

4/14

Ufficio(i) doganale di destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

C [*]

A [+]

 

 

A

4/15

Ufficio(i) doganale di partenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

 

 

A

4/16

Termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

A

[+]

A [+] [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

4/17

Periodo per l’appuramento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/18

Conto di appuramento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

[14]

 

A [+]

 

 

A [+]

[15]

 

 

 

 

 

 

Gruppo 5 – Identificazione delle merci

5/1

Codice delle merci

C [*]

A [+]

A

 

A

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

A

A

 

A

A

A

A

C [*]

 

 

 

 

 

 

 

5/2

Descrizione delle merci

A

A

 

A

 

B

A

[*]

A

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/3

Quantità delle merci

A [+]

 

 

 

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

 

A

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4

Valore delle merci

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Tasso di rendimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[16]

 

 

 

 

 

 

5/6

Merci equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/7

Prodotti trasformati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

5/8

Identificazione delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

5/9

Categorie di movimenti di merci esclusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

Gruppo 6 – Condizioni e termini

6/1

Divieti e restrizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[*]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2

Condizioni economiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

6/3

Osservazione di carattere generale.

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Gruppo 7 – Attività e procedure

7/1

Tipo di transazione

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

Tipo di procedure doganali

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3

Tipo di dichiarazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

Numero di operazioni

 

 

 

 

B

[*]

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

7/5

Dettagli relativi alle attività pianificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

Gruppo 8 – Altri

8/1

Tipo di contabilità principale a fini doganali

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

 

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

8/2

Tipo di scritture

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/3

Accesso ai dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

8/4

Campioni ecc.

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

Informazioni supplementari

C [*]

C [*]

 

C

[*]

C

[*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C

[*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

8/6

Garanzia

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A [18]

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/7

Importo della garanzia

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

[18]

A

[12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/8

Trasferimento di diritti e obblighi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/9

Parole chiave

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/10

Informazioni sulle strutture di deposito

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/11

Deposito di merci dell’Unione

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/12

Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/13

Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

A

[19]

 

 

 

 

 

 


Note

Numero della nota

Descrizione della nota

[1]

Questo dato viene completato soltanto nei casi in cui l’autorizzazione a fornire una garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.

[2]

Questo dato è utilizzato nella domanda solo in caso di domanda di modifica, rinnovo o revoca della decisione.

[3]

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d’importazione o di esportazione al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, la domanda deve essere corredata anche di un attestato delle autorità incaricate di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto se:

a)

l’autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola;

b)

il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore che non ha incidenza sull’imputazione di detti titoli.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di riesportazione, di vincolo delle merci in deposito doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci.

[4]

Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è richiesto il numero EORI della persona. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo, salvo nel caso di domanda o decisione in formato cartaceo.

[5]

Tale informazione non deve essere comunicata se il richiedente è un operatore economico autorizzato.

[6]

Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di ammissione temporanea e il diritto doganale ne impone la presentazione.

[7]

Questa informazione è utilizzata solo in caso di domanda in formato cartaceo.

[8]

Questo dato non è utilizzato qualora si intenda fare uso di un deposito doganale pubblico di tipo II.

[9]

Questa informazione non è richiesta nei casi in cui si applica l’articolo 162.

[10]

Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui si applica l’articolo 162.

[11]

Questa informazione può non essere fornita nei casi in cui la legislazione doganale dell’Unione non prevede l’obbligo di presentare le merci.

[12]

In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento passivo questo dato non viene utilizzato a meno che non sia presentata domanda di importazione anticipata di prodotti di sostituzione o di prodotti trasformati.

[13]

Questa informazione è comunicata nella decisione soltanto nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non sia esentato dall’obbligo di presentazione delle merci.

[14]

Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM.

[15]

Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all’uso dei regimi di perfezionamento attivo EX/IM, di perfezionamento attivo EX/IM senza utilizzo dell’INF e di uso finale.

[16]

Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale e prevede la trasformazione delle merci.

[17]

Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo.

[18]

In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento attivo EX/IM questo dato non viene utilizzato salvo quando siano applicabili i dazi all’esportazione.

[19]

Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti in materia di dati

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione

1/1.   Tipo di codice della domanda/decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Domanda:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare per quale autorizzazione o decisione viene presentata domanda.

Decisione:

Indicare il tipo di autorizzazione o decisione utilizzando i codici pertinenti.

1/2.   Firma/Autenticazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

le domande in formato cartaceo sono firmate dalla persona che presenta la domanda. Il firmatario deve precisare la sua funzione.

Le domande presentate utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati sono autenticate dalla persona che presenta la domanda (richiedente o suo rappresentante).

Una domanda presentata mediante l’interfaccia armonizzata a livello UE definita di concerto tra la Commissione e gli Stati membri si considera autenticata.

Decisione:

firma delle decisioni in formato cartaceo o autentica delle decisioni effettuata utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati dalla persona che adotta la decisione che concede l’autorizzazione o la decisione relativa al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.

Colonna 1a della tabella:

se il richiedente dispone di un riferimento lo può inserire qui.

Colonna 2 della tabella:

Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme.

1/3.   Tipo di domanda

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tipo di domanda utilizzando il codice pertinente. In caso di domanda di modifica o, se applicabile, di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, indicare inoltre nei dati il pertinente numero di riferimento della decisione. 1/6 Numero di riferimento della decisione

1/4.   Validità geografica – Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

In deroga all’articolo 26 del codice, indicare se l’effetto della decisione è limitato a uno o più Stati membri, indicando esplicitamente lo o gli Stati membri interessati.

1/5.   Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare i paesi interessati dal regime comune di transito in cui può essere utilizzata l’autorizzazione.

1/6.   Numero di riferimento della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.

1/7.   Autorità doganale che adotta la decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Numero di identificazione o nome e indirizzo dell’autorità doganale che adotta la decisione.

Colonna 1b della tabella:

Numero di identificazione o firma e nome dell’autorità doganale dello Stato membro che ha adottato la decisione.

Colonna 2 della tabella:

Autenticazione e nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro. Il nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.

Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni

2/1.   Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute

Colonna 1a della tabella:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente ha presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe (a quelle riportate nei dati) all’interno dell’Unione. 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati. II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni:

Paese della domanda: il paese in cui è stata presentata la domanda

Luogo della domanda: il luogo in cui è stata presentata la domanda

Data della domanda: la data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma del codice hanno ricevuto la domanda.

numero di riferimento della decisione ITV: numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

indicare se il richiedente ha presentato domanda di decisione IVO e/o ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati. 5/1 Codice delle merci e dati. 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 nel titolo III; fornendo le informazioni pertinenti. In caso affermativo è necessario fornire il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui trattasi.

2/2.   Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari

Colonna 1a della tabella:

Indicare se il richiedente è o no al corrente di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. Le informazioni relative a decisioni ITV esistenti possono essere consultate nella banca dati pubblica EBTI accessibile su Internet.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione ITV: il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, è stata già presentata nell’Unione una domanda di decisione IVO e/o ITV per merci identiche o analoghe, o se tale decisione è stata rilasciata.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV: il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione IVO e/o ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione IVO e/o ITV.

2/3.   Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi

Colonna 1a della tabella:

Indicare se il richiedente è a conoscenza o no di procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell’Unione in relazione alle merci descritte nei dati 5/2. Descrizione delle merci e dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni complementari:

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, le merci descritte nei dati 5/1. Codice delle merci e dati 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 Le condizioni che consentono di determinare l’origine nel titolo III sono soggette a procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in relazione all’origine o una sentenza in materia è già stata pronunciata nell’Unione.

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

2/4.   Documenti allegati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o la data di rilascio del o dei documenti allegati alla domanda o alla decisione. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.

Se il documento contiene il seguito di informazioni fornite altrove nella domanda o nella decisione, indicare il riferimento ai dati di cui trattasi.

2/5.   Numero di identificazione del magazzino di custodia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se pertinente, fornire l’eventuale numero di identificazione assegnato al magazzino di custodia dall’autorità doganale che adotta la decisione.

Gruppo 3 – parti

3/1.   Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.

3/2.   Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) della persona interessata, come stabilito dall’articolo 1, punto 18.

In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, deve essere sempre indicato il numero EORI del richiedente.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.

3/3.   Rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, fornire le pertinenti informazioni sulla persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/4.   Identificazione del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, indicare il numero EORI della persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/5.   Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Estremi di contatto, incluso il numero di fax, se pertinente, della persona interessata, che possono essere utilizzate per ulteriori contatti e comunicazioni relativi a questioni doganali.

3/6.   Referente responsabile della domanda

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.

Queste informazioni sono fornite soltanto quando il referente sia diverso dalla persona responsabile delle questioni doganali indicata nei dati 3/5 Nome e estremi di contatto della persona responsabile per le questioni doganali

Indicare il nome del referente e qualsiasi delle seguenti informazioni: numero di telefono, indirizzo email (di preferenza quello di una casella funzionale di posta elettronica) e, se pertinente, numero di fax.

3/7.   Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Ai fini dell’articolo 39, lettera a), del codice, indicare il nome e tutte le informazioni della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell’impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente della società, consiglio e consiglieri di amministrazione, se pertinente. Tra le informazioni devono figurare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita numero di identificazione nazionale.

3/8.   Proprietario delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se applicabile a norma dell’articolo pertinente, inserire il nome e l’indirizzo del proprietario (non cittadino dell’Unione) delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea, come indicato nei dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. Designazione delle merci

Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi

4/1.   Luogo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

luogo in cui la domanda è stata firmata o altrimenti autenticata.

Decisione:

luogo in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.

4/2.   Data

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.

Decisione:

data in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.

4/3.   Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

La contabilità principale a fini doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall’autorizzazione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.

Indicare l’indirizzo completo del luogo (compreso lo Stato membro) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Colonne 1a e 1b della tabella:

Le informazioni vincolanti devono essere fornite soltanto se il paese è differente da quello indicato nei dati trasmessi per l’identificazione del richiedente.

4/4.   Luogo in cui sono tenuti i registri contabili

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare l’indirizzo completo del luogo o dei luoghi (compreso lo o gli Stati membri) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Queste informazioni sono necessarie per individuare il luogo in cui è conservata la documentazione relativa alle merci che si trovano all’indirizzo indicato nei dati 4/8. Ubicazione delle merci.

4/5.   Primo luogo di trasformazione o utilizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/6.   Data [richiesta] di avvio della decisione

Colonne 1a e 1b della tabella:

La data di inizio della validità della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

Colonna 2 della tabella:

Indicare il giorno, il mese e l’anno, in conformità all’articolo 29.

Colonne 3; 4a; 5; 6a; 6b; da 7a a 7e, da 8a a 8e e da 9a a 9f della tabella:

Domanda:

il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data in cui prende effetto l’autorizzazione.

Colonna 4b della tabella:

Domanda:

il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data di inizio del primo periodo operativo fissato dall’autorità ai fini del calcolo del termine differito di pagamento.

4/7.   Data di scadenza della decisione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

La data di fine validità dell’autorizzazione o della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

4/8.   Ubicazione delle merci

Colonna 4c della tabella:

Indicare il nome e l’indirizzo della località in questione, nonché l’eventuale CAP. Qualora la domanda sia presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, al posto dell’indirizzo può essere indicato il codice pertinente, purché garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Colonna 7e della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo in cui avviene la pesatura delle banane.

Colonne da 7b a 7d della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.

Colonna 9a della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito di un’operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui le merci saranno vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito del regime di transito unionale.

4/9.   Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/10.   Ufficio(i) doganale di vincolo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l’ufficio doganale o gli uffici doganali suggeriti, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 16.

4/11.   Ufficio(i) doganale di appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare gli uffici doganali suggeriti.

4/12.   Ufficio doganale di garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l’ufficio doganale interessato.

4/13.   Ufficio doganale di controllo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l’ufficio doganale competente, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 35.

4/14.   Ufficio(i) doganale di destinazione

Colonne 9a e 9c della tabella:

Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna dal destinatario autorizzato.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di destinazione.

4/15.   Ufficio(i) doganale di partenza

Colonna 9b della tabella:

Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per il luogo in cui le merci sono vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di partenza.

4/16.   Termine

Colonna 6b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale deve effettuare i controlli prima della partenza delle merci.

Colonna 7b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale di presentazione deve informare l’ufficio doganale di controllo della propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonna 7c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale può comunicare la propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonne 9a e 9c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale il destinatario autorizzato riceve l’autorizzazione di scarico.

Colonne 9b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo a disposizione dell’ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato entro il quale le autorità doganali possono procedere agli eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.

4/17.   Periodo per l’appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare (in mesi) il periodo di tempo stimato necessario per le operazioni da effettuare o usare nell’ambito del regime doganale speciale cui si riferisce la domanda.

Indicare se è applicabile la proroga automatica del periodo per l’appuramento a norma dell’articolo 174, paragrafo 2.

Colonna 8a della tabella:

L’autorità doganale che adotta la decisione può specificare nell’autorizzazione che un periodo di appuramento scade l’ultimo giorno del mese/trimestre/semestre successivo al mese/trimestre/semestre nel corso del quale ha preso inizio il periodo di appuramento.

4/18.   Conto di appuramento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare se è necessario utilizzare il conto di appuramento.

In caso affermativo indicare il termine di cui all’articolo 175, paragrafo 1, entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo.

Se pertinente, specificare il contenuto del conto di appuramento in conformità all’articolo 175, paragrafo 3.

Gruppo 5 – Identificazione delle merci

5/1.   Codice delle merci

Colonna 1a della tabella:

Domanda:

indicare il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.

Decisione:

il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate.

Colonna 1b della tabella:

Domanda:

La voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) alla quale sono classificate le merci con un livello sufficiente di dettaglio tale da consentire l’individuazione della regola per la determinazione dell’origine. Se il richiedente una decisione IVO è titolare di una decisione ITV per le stesse merci, indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

Decisione:

La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre quale indicati nella domanda.

Colonna 3 della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, il codice TARIC e, se pertinente, il o i codici aggiuntivi TARIC e il o i codici aggiuntivi nazionali delle merci in questione.

Colonne da 7c a 7d della tabella:

Indicare almeno le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci in questione.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo o passivo.

Il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre deve essere fornito quando:

vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorre al sistema degli scambi standard,

le merci sono contemplate dall’allegato 71-02,

le merci non sono contemplate dall’allegato 71-02 e viene utilizzato il codice 22 delle condizioni economiche (regola de minimis).

Colonna 8c della tabella:

1)

Se la domanda riguarda merci da vincolare a un regime speciale diverso da quello di cui al successivo punto 2), inserire - laddove pertinente - il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre (1a suddivisione), il codice TARIC (2a suddivisione) e, se applicabile, il codice TARIC supplementare (3a suddivisione).

2)

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), i codici della nomenclatura combinata non sono richiesti.

Colonna 8d della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Colonna 8e della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di deposito doganale.

Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci differenti, i dati possono non essere completi. In questo caso si prega di descrivere la natura delle merci da immagazzinare nella struttura di deposito interessata nel dato 5/2 Descrizione delle merci.

Qualora siano utilizzate merci equivalenti nell’ambito di un regime di deposito doganale, è necessario fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

5/2.   Descrizione delle merci

Colonna 1a della tabella:

Domanda:

Descrizione dettagliata della merce che ne permetta l’identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale, includendo anche informazioni dettagliate sulla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano essenziali per la sua classificazione. Eventuali informazioni che il richiedente considera riservate dovrebbero essere inserite nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II.

Decisione:

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione ITV a quelle presentate per lo sdoganamento. Non devono figurare informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda ITV.

Colonna 1b della tabella:

Domanda:

Descrizione dettagliata delle merci tale da consentirne l’identificazione.

Decisione:

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione IVO a quelle presentate.

Colonna 3 della tabella:

Indicare la denominazione commerciale delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale consueta delle merci o la loro descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione doganale riportata nei dati. VIII/1 Titolo per il recupero.

Indicare il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli. Nel caso di merci non imballate, indicare il numero di oggetti o «merce alla rinfusa».

Colonne da 7a a 7d e 8d della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci.

La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.

Colonna 8c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), il richiedente dovrebbe indicare ad esempio: «Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata».

Colonne 5 e 8e della tabella:

Indicare quantomeno se si tratta di prodotti agricoli e/o industriali.

5/3.   Quantità delle merci

Colonna 1a della tabella:

Questo dato viene utilizzato soltanto nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicando le quantità di merci che possono essere sdoganate in tale periodo di uso esteso e le relative unità. Le unità sono espresse in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

Colonna 4c della tabella:

Indicare la quantità netta delle merci espressa in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

Colonne 7b e 7d della tabella:

Indicare la quantità stimata di merci da vincolare a un regime doganale, utilizzando la semplificazione data, su base mensile.

Colonne da 8a a 8d della tabella:

Indicare il quantitativo massimo stimato delle merci da vincolare al regime speciale durante il periodo di validità dell’autorizzazione.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), non è necessario fornire indicazioni sul quantitativo delle merci.

5/4.   Valore delle merci

Colonna 4b della tabella:

Fornire informazioni sul valore stimato delle merci per le quali si chiede l’autorizzazione.

Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:

Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.

Colonna 8c della tabella:

Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.

5/5.   Tasso di rendimento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tasso di rendimento stimato o il tasso medio di rendimento stimato o, se pertinente, il metodo utilizzato per calcolare tale tasso.

5/6.   Merci equivalenti

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito.

Domanda:

Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci equivalenti e le merci che queste ultime sostituiscono.

I codici pertinenti forniti per il dato 5/8 Identificazione delle merci possono essere utilizzati per suggerire misure di sostegno che potrebbero essere utili per tale comparazione.

Indicare se le merci non unionali sarebbero soggette a dazi antidumping, di compensazione o di salvaguardia o a qualsiasi altro dato aggiuntivo derivante da una sospensione delle concessioni, qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di merci equivalenti.

Colonna 8a della tabella:

Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione o in condizioni migliori delle merci unionali (in caso di riparazione), indicare le informazioni pertinenti.

5/7.   Prodotti trasformati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire informazioni su tutti i prodotti trasformati risultanti dalle operazioni, indicando, se del caso, il principale prodotto trasformato e i prodotti secondari trasformati che sono sottoprodotti delle operazioni di perfezionamento diversi dal principale prodotto trasformato.

Codice della nomenclatura combinata e descrizione: note in relazione ai dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. È applicabile la descrizione delle merci.

5/8.   Identificazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici pertinenti.

Colonne della tabella 8a; 8b e 8e:

Non è necessario fornire questa informazione in caso di deposito doganale o di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza. In questo caso si usa invece il dato 5/6 Merci equivalenti.

Non è necessario fornire questa informazione in caso di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard. In questo caso si deve compilare invece il dato XVIII/2 Prodotti di sostituzione di cui al titolo XVIII.

5/9.   Categorie di movimenti di merci esclusi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Utilizzando il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato, specificare le merci escluse dalla semplificazione.

Gruppo 6 – Condizioni e termini

6/1.   Divieti e restrizioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare eventuali divi divieti o restrizioni a livello nazionale o unionale applicabili alle merci e/o Al regime interessati nello o negli Stati membri di presentazione.

Specificare le autorità competenti responsabili dei controlli o formalità da effettuare prima dello sdoganamento delle merci.

6/2.   Condizioni economiche

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Il regime di perfezionamento attivo o passivo può essere utilizzato soltanto quando gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Nella maggior parte dei casi non è necessario un esame delle condizioni economiche. Tuttavia, in alcuni casi tale esame deve essere effettuato a livello unionale.

Per ciascun codice di nomenclatura combinata indicato nei dati deve essere utilizzato almeno uno dei codici pertinenti definiti per le condizioni economiche indicati nel dato 5/1 Codice delle merci Il richiedente può fornire ulteriori indicazioni, in particolare laddove è necessario un esame delle condizioni economiche.

6/3.   Osservazione di carattere generale.

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Informazioni generali sugli obblighi e/o le formalità derivanti dall’autorizzazione.

Obblighi derivanti dall’autorizzazione con particolare riguardo all’obbligo di informare le autorità che adottano la decisione di modifiche dei fatti e delle condizioni sottostanti, come stabilità dall’articolo 23, paragrafo 2, del codice.

L’autorità doganale che adotta la decisione comunica informazioni in merito al diritto di ricorso in conformità all’articolo 44 del codice.

Colonna 4c della tabella:

Indicare i dettagli degli eventuali requisiti alle quali resta soggetta la merce fino all’esecuzione della decisione.

Se pertinente, la decisione deve riportare una menzione per informare il beneficiario che deve consegnare l’originale della decisione all’ufficio doganale di esecuzione da lui prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Colonne 7a e 7c della tabella:

La decisione deve specificare che si può derogare all’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare nei casi di cui all’articolo 167, paragrafo 2, del codice.

L’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare può venire meno se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 167, paragrafo 3, del codice.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più di uno Stato membro includono gli obblighi di cui all’articolo 176, paragrafo 1.

Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessano uno Stato membro includono l’obbligo di cui all’articolo 175, paragrafo 5.

Specificare se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica conformemente all’articolo 170, paragrafo 1.

Colonne 9a e 9c della tabella:

Specificare se sono necessari eventuali altri interventi prima che il destinatario autorizzato possa disporre delle merci ricevute.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

Colonna 9b della tabella:

Specificare se lo speditore autorizzato intende presentare una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza prima dello sdoganamento delle merci.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

Colonna 9d della tabella:

Specificare che le pratiche in materia di sicurezza di cui all’allegato A della norma ISO 17712 si applicano all’uso di sigilli di tipo speciale.

Illustrare le modalità per effettuare un controllo e una registrazione adeguati dei sigilli prima della loro applicazione e uso.

Descrivere gli interventi da attuare qualora siano constatate anomalie o manomissioni.

Specificare il trattamento dei sigilli dopo l’utilizzo.

La persona che utilizza i sigilli di tipo speciale non riordina, riutilizza o duplica i numeri o gli identificativi unici dei sigilli, a meno che non ne sia autorizzata dall’autorità doganale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il titolare dell’autorizzazione.

Gruppo 7 – Attività e procedure

7/1.   Tipo di transazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se la domanda fa riferimento a una operazione di importazione o esportazione, specificando per quale operazione si intende utilizzare la decisione ITV o IVO. È necessario specificare il tipo di regime speciale.

7/2.   Tipo di procedure doganali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il pertinente regime doganale che il richiedente intende applicare. Se del caso, inserire il numero di riferimento della pertinente autorizzazione qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

7/3.   Tipo di dichiarazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare il tipo di dichiarazione doganale che il richiedente intende utilizzare (normale, semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante).

Nel caso di dichiarazioni semplificate, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per la dichiarazione semplificata non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

Nel caso iscrizione nelle scritture, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

7/4.   Numero di operazioni (spedizioni)

Colonna 4a della tabella:

Quando la garanzia globale viene utilizzata per coprire obbligazioni doganali in essere o per vincolare le merci a un regime speciale, indicare il numero di spedizioni relative al recente periodo di 12 mesi.

Colonne 6b, 7a, 7c e 7d della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 7b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile (e relativo Stato membro di presentazione) con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 9a della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito di un’operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell’ambito del regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito del regime di transito unionale.

Colonne da 9d a 9f della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente utilizzerà gli accordi sul transito unionale.

7/5.   Dettagli relativi alle attività pianificate

Colonne 8a, 8b, 8c, 8e e 8f della tabella:

Descrivere la natura delle attività o degli utilizzi programmati (ad esempio informazioni sulle operazioni nell’ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo) da eseguire sulle merci nell’ambito del regime speciale.

Il richiedente che intenda effettuare il perfezionamento delle merci nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o uso finale in deposito doganale, a norma dell’articolo 241 del codice, deve fornire tutte le pertinenti informazioni.

Se del caso, indicare nome, indirizzo e funzione di tutte le persone partecipanti.

La manipolazioni usuale delle merci, vincolate in deposito doganale o nell’ambito di un regime di perfezionamento, permette di garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o di prepararle per la distribuzione o la rivendita. Qualora si intenda procedere alla manipolazione usuale nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o passivo, è necessario fare riferimento ai punti pertinenti dell’allegato 71-03.

Colonna 7b della tabella:

Fare il punto sulle operazioni/transazioni commerciali e i movimenti di merci nell’ambito dello sdoganamento centralizzato.

Colonna 8d della tabella:

Descrivere l’uso previsto delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Indicare l’articolo pertinente da applicare per beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione.

Qualora si richieda l’esonero totale dai dazi all’importazione, in conformità agli articoli 229 o 230, fornire la descrizione e i quantitativi delle merci da produrre.

Gruppo 8 – Altri

8/1.   Tipo di contabilità principale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare il tipo di contabilità principale, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

8/2.   Tipo di scritture

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare il tipo di scritture, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

8/3.   Accesso ai dati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Specificare in che modo i dati relativi alla dichiarazione doganale o di transito sono messi a disposizione delle autorità doganali.

8/4.   Campioni ecc.

Colonna 1a della tabella:

Indicare (SÌ/NO) se sono allegati eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile per consentire all’autorità doganale di determinare la corretta classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

Qualora venga fornito un campione, è necessario indicare se ne richiede la restituzione.

Colonna 1b della tabella:

Indicare eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile sulla composizione delle merci e dei loro materiali costitutivi e che possano aiutare a descrivere il processo produttivo o la trasformazione cui sono stati sottoposti i materiali.

8/5.   Informazioni supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire eventuali altre informazioni ritenute utili.

8/6.   Garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare se è richiesta una garanzia per l’autorizzazione in questione. In caso affermativo inserire il numero di riferimento della garanzia fornita in relazione all’autorizzazione di cui trattasi.

8/7.   Importo della garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire l’importo della garanzia individuale o, in caso di garanzia globale, l’importo equivalente alla parte dell’importo di riferimento destinato all’autorizzazione specifica per i regimi speciale o della custodia temporanea.

8/8.   Trasferimento di diritti e obblighi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Domanda:

Qualora si richieda l’autorizzazione al trasferimento dei diritti e degli obblighi tra titolari di un regime in conformità all’articolo 218 del codice, fornire informazioni sulla persona cui tali diritti e obblighi sono trasferiti e sulle formalità proposte per il trasferimento. Tale richiesta può anche essere presentata alle autorità doganali competenti in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione al regime speciale.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può essere effettuato il trasferimento di diritti e obblighi. Se la richiesta di trasferimento di diritti e obblighi è stata respinta, specificarne i motivi.

8/9.   Parole chiave

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare le pertinenti parole chiave con cui le autorità doganali competenti dello Stato membro di rilascio hanno repertoriato la decisione relativa a informazioni vincolanti. Il fatto di repertoriare le decisioni (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l’identificazione delle pertinenti decisioni relative a informazioni vincolanti pubblicate dalle autorità doganali in altri Stati membri.

8/10.   Informazioni sulle strutture di deposito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Fornire informazioni sull’ubicazione delle strutture o su eventuali altri luoghi per la custodia temporanea o il deposito doganale che si intende utilizzare come strutture di deposito.

A questo proposito si possono comunicare informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche delle strutture, sulle attrezzature utilizzate per le attività di stoccaggio e, nel caso di strutture di deposito dotate di attrezzature speciali, altre informazioni necessarie a verificare la conformità agli articoli 117, lettera b) e 202.

8/11.   Deposito di merci dell’Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se si prevede di depositare beni unionali in un deposito doganale o in un magazzino di custodia temporanea.

Una richiesta di custodia di beni unionali può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.

Colonna 8e della tabella:

Autorizzazione:

Se si intende procedere al magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale, e in caso di applicazione delle condizioni di cui all’articolo 177, specificare le condizioni della contabilità separata.

8/12.   Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente a divulgare nell’elenco pubblico di titolari di autorizzazione le seguenti informazioni sull’autorizzazione per cui ha presentato domanda:

Titolare dell’autorizzazione

Tipo di autorizzazione

Data o, se del caso, periodo di validità

Stato membro dell’autorità doganale che adotta la decisione

Ufficio doganale competente/di controllo

8/13.   Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente desidera calcolare l’importo dei dazi all’importazione in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

In caso di risposta negativa, si deve applicare l’articolo 85 del codice, ovvero il calcolo dell’importo del dazio all’importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.

Decisioni:

Qualora il richiedente desideri calcolare l’importo dei dazi all’importazione in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, l’autorizzazione del regime di perfezionamento attivo stabilisce che i pertinenti prodotti trasformati non possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione. Tuttavia, i prodotti trasformati possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

TITOLO II

Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

II/1.

Nuovo rilascio di una decisione ITV

A [*]

II/2.

Nomenclatura doganale

A [*]

II/3.

Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo

C [*] A [+]

II/4.

Giustificazione della classificazione delle merci

A [+]

II/5.

Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV

A [+]

II/6.

Immagini

B

II/7.

Data della domanda

A [+]

II/8.

Data di fine del periodo di uso esteso

A [+]

II/9.

Ragione dell’invalidamento

A [+]

II/10.

Numero di registrazione della domanda

A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

II/1.   Nuovo rilascio di una decisione ITV

Indicare (SÌ/NO) se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV. In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti.

II/2.   Nomenclatura doganale

Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci, contrassegnando una sola casella con una «x».

Sono previste le seguenti nomenclature:

la nomenclatura combinata (NC) che determina la classificazione tariffaria delle merci nell’Unione utilizzando un codice a 8 cifre;

TARIC, con l’aggiunta di una nona e di una decima cifra, che prende in conto misure tariffarie e non tariffarie nell’Unione, quali sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, dazi antidumping ecc.; può comportare inoltre codici aggiuntivi TARIC e codici aggiuntivi nazionali a partire dalla undicesima cifra;

la nomenclatura delle restituzioni all’esportazione che fa riferimento alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.

Se la nomenclatura non figura tra quelle citate, specificare di quale nomenclatura si tratta.

II/3.   Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo

Domanda:

Indicare eventuali informazioni che richiedente ritiene debbano essere considerate riservate, compresi il marchio commerciale e il numero di modello delle merci.

In alcuni casi, compresi quelli in cui sono forniti campioni, l’amministrazione interessata può effettuare riprese fotografiche (ad esempio dei campioni forniti) o chiedere a un laboratorio di effettuare analisi. Il richiedente deve indicare in modo univoco se tali fotografie, analisi, risultati ecc., vadano considerati riservati. Se non sono considerate riservate, le informazioni di cui sopra saranno inserite nella banca dati pubblica EBTI e accessibili su Internet.

Decisione:

Questo campo di dati contiene tutti i particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda ITV come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate.

II/4.   Giustificazione della classificazione delle merci

Indicazione delle pertinenti disposizioni degli atti o misure sulla base dei quali le merci sono state classificate nella nomenclatura doganale di cui al dato 5/1 Codice delle merci nel titolo I.

II/5.   Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV

Indicazione che specifica se la decisione ITV è stata rilasciata sulla base di una descrizione, di opuscoli, fotografie, campioni o altri documenti forniti dal richiedente.

II/6.   Immagini

Se del caso, eventuali immagini relative alle merci che devono essere classificate.

II/7.   Data della domanda

La data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice hanno ricevuto la domanda.

II/8.   Data di fine del periodo di uso esteso

Solo nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicare la data di fine del periodo in relazione al quale può continuare a essere usata la decisione ITV.

II/9.   Ragione dell’invalidamento

Solo nei casi in cui la decisione ITV sia annullata prima della normale scadenza della validità, indicare i motivi dell’annullamento inserendo il codice pertinente.

II/10.   Numero di registrazione della domanda

Riferimento unico della domanda accolta assegnato dall’autorità doganale competente.

TITOLO III

Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

III/1.

Base giuridica

A [*]

III/2.

Composizione delle merci

A

III/3.

Informazioni che consentono di determinare l’origine

A [*]

III/4.

Indicare i dati da trattare con riservatezza

A

III/5.

Paese di origine e quadro giuridico

A [+]

III/6.

Giustificazione della valutazione dell’origine

A [+]

III/7.

Prezzo franco fabbrica

A

III/8.

Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore

A [+]

III/9.

Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine

A [+]

III/10.

Lingua

A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

III/1.   Base giuridica

Indicare il quadro giuridico applicabile ai sensi degli articoli 59 e 64 del codice.

III/2.   Composizione delle merci

Indicare, se necessario, la composizione delle merci e i metodi di esame eventualmente utilizzati per la loro determinazione e il loro prezzo franco fabbrica

III/3.   Informazioni che consentono di determinare l’origine

Fornire informazioni che consentano di determinare l’origine, i materiali utilizzati e la loro origine, la classificazione tariffaria, i valori corrispondenti e una descrizione delle circostanze (norme sulla modifica della voce tariffaria, valore aggiunto, descrizione dell’operazione o processo o qualsiasi altra norma specifica) che consentano di rispettare le condizioni relative alla determinazione dell’origine. In particolare sono menzionate l’esatta norma di origine applicata e l’origine prevista per le merci.

III/4.   Indicare i dati da trattare con riservatezza

Domanda:

Il richiedente può indicare eventuali particolari considerati riservati.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella domanda può essere resa pubblica su Internet una volta rilasciata la decisione.

Decisione:

I particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda IVO, come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate, devono essere indicati come tali nella decisione.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella decisione può essere resa pubblica su Internet.

III/5.   Paese di origine e quadro giuridico

Il paese di origine quale determinato dall’autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un’indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).

Qualora non sia possibile determinare l’origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVI il termine «non originarie» e un’indicazione del quadro giuridico.

III/6.   Giustificazione della valutazione dell’origine

Giustificazione della valutazione dell’origine da parte dell’autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazioni o trasformazioni sufficienti, cumulo dell’origine, altro).

III/7.   Prezzo franco fabbrica

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.

III/8.   Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.

III/9.   Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.

III/10.   Lingua

Indicazione della lingua in cui è redatta la IVO.

TITOLO IV

Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

IV/1.

Forma giuridica del richiedente

A [*]

IV/2.

Data di stabilimento

A [*]

IV/3.

Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.

A [*]

IV/4.

Stati membri in cui sono effettuate attività doganali

A [*]

IV/5.

Informazioni sull’attraversamento di frontiera

A [*]

IV/6.

Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi.

A [*]

IV/7.

Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

A [*]

IV/8.

Ufficio stabile

A

IV/9.

Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale

A [*]

IV/10.

Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica

A [*]

IV/11.

Attività economica

A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

IV/1.   Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell’atto di costituzione.

IV/2.   Data di stabilimento

In cifre – il giorno, il mese e l’anno di costituzione.

IV/3.   Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento.

IV/4.   Stati membri in cui sono effettuate attività doganali

Inserire il pertinente codice del paese/i. Qualora il richiedente gestisca una struttura di deposito o disponga di altri locali in un altro Stato membro, indicare anche gli indirizzi e i tipi di strutture.

IV/5.   Informazioni sull’attraversamento di frontiera

Indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera. Qualora il richiedente sia un rappresentante doganale, indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali utilizzati generalmente da tale rappresentante doganale per l’attraversamento della frontiera.

IV/6.   Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi.

Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell’autorizzazione. Se sono già state concesse agevolazioni, precisarne la natura e il numero del certificato. In caso di approvazione della qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto, indicare l’approvazione concessa: agente regolamentato o mittente conosciuto, indicando il numero dell’approvazione. Qualora il richiedente sia titolare di un certificato equivalente ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi, indicare il numero del certificato e il paese di rilascio.

IV/7.   Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

In caso di risposta affermativa il richiedente deve fornire informazioni sulla traslitterazione del nome e dell’indirizzo della sua impresa.

IV/8.   Ufficio stabile

Se la domanda è presentata conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, è necessario fornire il nome completo del o degli uffici stabili e i numeri di partita IVA.

IV/9.   Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale

Indicare l’indirizzo completo dei pertinenti uffici. Qualora l’ufficio competente a fornire tutta la pertinente documentazione doganale sia diverso da quello in cui è conservata tale documentazione, fornire l’indirizzo completo di tale ufficio.

IV/10.   Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica

Questo dato viene utilizzato soltanto se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice. In questi casi inserire l’indirizzo completo del luogo pertinente.

IV/11.   Attività economica

Inserire informazioni sull’attività economica del richiedente.

TITOLO V

Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

V/1.

Oggetto e natura della semplificazione

A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

V/1.   Oggetto e natura della semplificazione

Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal valore doganale a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.

TITOLO VI

Domanda e autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

VI/1.

Importo del dazio e altri oneri

A [*]

VI/2.

Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime

A [*]

VI/3.

Livello della garanzia

A

VI/4.

Forma della garanzia

C [*]

VI/5.

Importo di riferimento

A

VI/6.

Termine di pagamento

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VI/1.   Importo del dazio e altri oneri

Indicare l’importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione in relazione al recente periodo di 12 mesi. Se tale informazione non è disponibile, indicare il probabile importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione nel recente periodo di 12 mesi.

VI/2.   Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime

Indicare il periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime in relazione al recente periodo di 12 mesi. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale.

VI/3.   Livello della garanzia

Indicare se il livello della garanzia finalizzata a coprire obbligazioni doganali in essere e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 % o al 30 % della parte pertinente dell’importo di riferimento e/o se il livello della garanzia destinata a coprire le potenziali obbligazioni doganali e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 %, al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte pertinente dell’importo di riferimento.

L’autorità doganale di rilascio può, se del caso, formulare osservazioni.

VI/4.   Forma della garanzia

Indicare quale forma avrà la garanzia.

Se la garanzia è fornita in forma di fideiussione, indicare il nome e l’indirizzo completo del fideiussore.

Se la garanzia è valida in più di uno Stato membro, indicare il nome e l’indirizzo completi dei rappresentanti del fideiussore negli altri Stati membri.

VI/5.   Importo di riferimento

Domanda:

Fornire informazioni sull’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del richiedente a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Autorizzazione:

Indicare l’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Se l’importo di riferimento stabilito dall’autorità doganale di rilascio è differente da quello indicato nella domanda, giustificare le ragioni di tale differenza.

VI/6.   Termine di pagamento

Se la garanzia globale è fornita a copertura del dazio all’importazione o all’esportazione pagabile in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:

il periodo normale che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale in conformità all’articolo 108 del codice.

Dilazione di pagamento

TITOLO VII

Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

VII/1.

Tipo di dilazione di pagamento

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VII/1.   Tipo di dilazione di pagamento

Indicare in che modo il richiedente desidera applicare la dilazione del pagamento del dazio dovuto.

Articolo 110, lettera b), del codice, ovvero globalmente per ciascun importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fisso che non può superare 31giorni;

articolo 110, lettera c), del codice, ovvero globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

TITOLO VIII

Domanda e decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

VIII/1.

Titolo per il recupero

A

VIII/2.

Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale

A

VIII/3.

Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

A

VIII/4.

Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

A [+]

VIII/5

Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)

A

VIII/6.

Valore in dogana

A

VIII/7.

Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso

A

VIII/8.

Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione

A

VIII/9.

Base giuridica

A

VIII/10

Uso o destinazione delle merci

A [+]

VIII/11

Termine per l’espletamento delle formalità

A [+]

VIII/12

Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio

A [+]

VIII/13

Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio

A

VIII/14

Banca e coordinate bancarie

A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

VIII/1.   Titolo per il recupero

Indicare l’MRN della dichiarazione doganale o il riferimento a qualsiasi altro documento che ha dato luogo alla notifica di un dazio all’importazione o all’esportazione, per il quale si chiede il rimborso o lo sgravio.

VIII/2.   Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale

Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale presso il quale è stato notificato il dazio all’importazione o all’esportazione a cui fa riferimento la domanda.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.

VIII/3.   Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Queste informazioni sono fornite soltanto quando l’ufficio doganale sia diverso da quello indicato nei dati. VIII/2 Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale

Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.

VIII/4.   Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Questo dato viene compilato nei casi in cui il rimborso o lo sgravio è subordinato alla distruzione, all’abbandono all’erario o al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione di un articolo ma le corrispondenti formalità sono completate soltanto per una o più parti o componenti di tale articolo.

In questo caso indicare il quantitativo, la natura e il valore delle merci che devono rimanere nel territorio doganale dell’Unione.

Qualora le merci siano destinate a un ente di beneficenza, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ente in questione.

VIII/5.   Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)

Fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a), indicare il codice pertinente del regime doganale al quale il richiedente desidera vincolare le merci.

Se il regime doganale è subordinato a un’autorizzazione, indicare l’identificativo di tale autorizzazione.

Indicare se è richiesto l’espletamento previo delle formalità.

VIII/6.   Valore in dogana

Indicare il valore in dogana delle merci.

VIII/7.   Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso

Utilizzando il codice pertinente della valuta nazionale, indicare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/8.   Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il tipo di dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/9.   Base giuridica

Utilizzando il codice pertinente, indicare la base giuridica della domanda di sgravio o rimborso del dazio all’importazione o all’esportazione.

VIII/10.   Uso o destinazione delle merci

Fornire informazioni sull’utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all’occorrenza, sulla base di un’autorizzazione specifica dell’autorità doganale di rilascio.

VIII/11.   Termine per l’espletamento delle formalità

Indicare il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.

VIII/12.   Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio

Se del caso, l’autorità doganale di rilascio indica che il dazio all’importazione o all’esportazione non saranno oggetto di rimborso o sgravio fino a quando l’ufficio doganale di esecuzione non abbia comunicato all’autorità doganale di rilascio il completamento delle formalità cui sono soggetti il rimborso o lo sgravio.

VIII/13.   Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio

Domanda:

Descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la domanda di rimborso o sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.

Questo dato viene compilato nei casi in cui l’informazione non possa essere ricavata da altre parti della domanda.

Decisione:

Qualora le ragioni per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione della decisione siano differenti da quelle della domanda, fornire una descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la decisione.

VIII/14.   Banca e coordinate bancarie

Se del caso le coordinate bancarie per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.

TITOLO IX

Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

IX/1

Circolazione delle merci

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

IX/1.   Circolazione delle merci

Indicare la base giuridica per la circolazione delle merci.

Indicare l’indirizzo della struttura (o strutture) di custodia temporanea di destinazione.

Se è previsto che la circolazione delle merci avvenga a norma dell’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, indicare il numero EORI del titolare dell’autorizzazione a gestire la struttura (o le strutture) di custodia temporanea di destinazione.

TITOLO X

Domanda e autorizzazione di un servizio regolare di trasporto

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

X/1

Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto

A

X/2

Nome delle imbarcazioni

C[*]

X/3

Porti di scalo

C[*]

X/4

Impresa

A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

X/1.   Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto

Indicare gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati.

X/2.   Nome delle imbarcazioni

Indicare le informazioni pertinenti relative alle navi destinate al servizio regolare di trasporto.

X/3.   Porti di scalo

Indicare il riferimento degli uffici doganali responsabili per i porti di scalo delle navi destinate o che si prevede saranno destinate al servizio regolare di trasporto.

X/4.   Impresa

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente si impegna:

a comunicare all’autorità doganale di rilascio le informazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 1 e

a non effettuare scali in nessun porto di territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione e in nessuna zona franca dell’Unione lungo le rotte interessate dal servizio regolare di trasporto, né trasbordi di merci in mare.

TITOLO XI

Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XI/1

Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.

A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XI/1.   Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.

Indicare l’ufficio o gli uffici doganali ai quali l’emittente autorizzato trasmette la prova della posizione doganale delle merci unionali ai fini della sua registrazione.

TITOLO XII

Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XII/1.

Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare

A [+]

XII/2.

Subcontraente

A [1][2]

XII/3.

Identificazione del subcontraente

A [2]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota

Descrizione della nota

[1]

Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI del subcontraente. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo.

[2]

Queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per i regimi di esportazione in cui la dichiarazione doganale viene presentata dal subcontraente.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XII/1.   Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare

Se del caso, l’autorità doganale di rilascio determina il relativo termine (espresso in giorni).

XII/2.   Subcontraente

Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo del subcontraente.

XII/3.   Identificazione del subcontraente

Indicare il numero EORI della persona interessata.

TITOLO XIII

Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XIII/1

Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri

A [1]

XIII/2

Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione

A

XIII/3

Ufficio(i) doganale di presentazione

A

XIII/4

Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche

C [*] A [+]

XIII/5

Metodo di pagamento dell’IVA

A[+]

XIII/6

Rappresentante fiscale

A [1]

XIII/7

Identificazione del rappresentante fiscale

A

XIII/8

Codice di qualifica del rappresentante fiscale

A

XIII/9

Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise

A [1]

XIII/10

Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota

Descrizione della nota

[1]

Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI della persona interessata. Se è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIII/1.   Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri

Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo delle imprese interessate.

XIII/2.   Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione

Se del caso, indicare il numero EORI delle imprese interessate.

XIII/3.   Ufficio(i) doganale di presentazione

Indicare gli uffici doganali interessati

XIII/4.   Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche

Indicare il nome e l’indirizzo delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche negli Stati membri interessati dall’autorizzazione e indicate nei dati. 1/4 Validità geografica – Unione

XIII/5.   Metodo di pagamento dell’IVA

Gli Stati membri interessati specificano i rispettivi requisiti in materia di presentazione dei dati sull’IVA per l’importazione, indicando il metodo applicabile per il pagamento dell’IVA.

XIII/6.   Rappresentante fiscale

Indicare il nome e l’indirizzo del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione.

XIII/7.   Identificazione del rappresentante fiscale

Indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione. Qualora non sia nominato un rappresentante fiscale, fornire il numero di partita IVA del richiedente.

XIII/8.   Codice di qualifica del rappresentante fiscale

Indicare se il richiedente agisce per conto proprio nelle questioni fiscali o se intende designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione.

XIII/9.   Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise

Indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata del pagamento o della presentazione della garanzia per i diritti di accisa.

XIII/10.   Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise

Indicare il numero EORI della persona interessata, se tale persona dispone di un numero EORI valido e se il richiedente ne è a conoscenza.

TITOLO XIV

Domanda e autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante,anche per la procedura di esportazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XIV/1.

Esonero dalla notifica della presentazione

A

XIV/2.

Esonero dalla dichiarazione di prepartenza

A

XIV/3.

Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli

C [*] A [+]

XIV/4.

Termine di presentazione delle indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa

A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIV/1.   Esonero dalla notifica della presentazione

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se l’operatore desidera beneficiare della dispensa di notifica della disponibilità delle merci per i controlli doganali. In caso affermativo, specificarne le ragioni

Decisione:

Qualora l’autorizzazione non preveda la dispensa di notifica, l’autorità doganale di rilascio determina il termine che intercorre tra il ricevimento della notifica e lo sdoganamento delle merci.

XIV/2.   Esonero dalla dichiarazione di prepartenza

Qualora la domanda riguardi il regime di esportazione o riesportazione, indicare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 263, paragrafo 2, del codice.

XIV/3.   Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli

Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.

XIV/4.   Termine di presentazione delle indicazioni relative a una dichiarazione in dogana completa

L’autorità doganale di rilascio stabilisce nell’autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa all’ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.

TITOLO XV

Domanda e autorizzazione di autovalutazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XV/1.

Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico.

A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XV/1.   Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico.

Indicare a quali condizioni può essere effettuato dal titolare delle autorizzazioni il controllo del rispetto di divieti e restrizioni, quali specificati nel dato 6/1 Divieti e restrizioni.

TITOLO XVI

Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XVI/1.

Attività economica

A

XVI/2.

Apparecchiature di pesatura

A

XVI/3.

Garanzie complementari

A

XVI/4.

Notifica previa alle autorità doganali

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVI/1.   Attività economica

Indicare l’attività economica relativa al commercio di banane fresche.

XVI/2.   Apparecchiature di pesatura

Fornire la descrizione delle apparecchiature di pesatura.

XVI/3.   Garanzie complementari

Documentazione adeguata, quale riconosciuta a norma della legislazione nazionale, attestante che:

sono utilizzate esclusivamente apparecchiature adeguatamente calibrate e conformi ai pertinenti standard tecnici che garantiscono l’accertamento sicuro del peso netto delle banane;

la pesatura delle banane è effettuata solo da pesatori autorizzati in luoghi sotto il controllo delle autorità doganali;

il peso netto delle banane, la loro origine e imballaggio come pure il momento della pesatura e il luogo discarico sono riportati immediatamente nel certificato di pesatura delle banane una volta ultimata la pesatura;

le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all’allegato 61-03;

i risultati della pesatura sono immediatamente riportati nel certificato di pesatura, come previsto dalla legislazione doganale dell’Unione.

XVI/4.   Notifica previa alle autorità doganali

Indicare il tipo di notifica e la copia della stessa.

TITOLO XVII

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine

Nome del dato

Stato

XVII/1

Esportazione anticipata (IP EX/IM)

A

XVII/2

Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento

A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVII/1.   Esportazione anticipata

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono (IP EX/IM). In caso affermativo, indicare il periodo suggerito espresso in mesi entro il quale le merci non unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento e il trasporto nell’Unione.

XVII/2.   Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento

Indicare (SÌ/NO) se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica se non sono stati vincolati a un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del periodo per l’appuramento e se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e l’immissione in libera pratica concessa alla data di scadenza del periodo di appuramento.

TITOLO XVIII

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine

Nome del dato

Stato

XVIII/1

Sistema degli scambi standard

A

XVIII/2

Prodotti di sostituzione

A

XVIII/3

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

A

XVIII/4

Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),

A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XVIII/1.   Sistema degli scambi standard

Domanda:

In caso di riparazione delle merci, un prodotto importato (prodotto di sostituzione) può sostituire un prodotto trasformato (il cosiddetto sistema degli scambi standard).

Indicare (SÌ/NO) se si intende utilizzare il sistema degli scambi standard. In caso affermativo inserire il pertinente codice.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per il sistema degli scambi standard.

XVIII/2.   Prodotti di sostituzione

Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Ai fini di tale comparazione utilizzare almeno uno dei codici pertinenti forniti in relazione al dato 5/8 Identificazione delle merci.

XVIII/3.   Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti di sostituzione ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione dei prodotti difettosi. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale i beni unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo.

XVIII/4.   Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima che le merci unionali siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale le merci unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento delle merci unionali e il loro trasporto all’ufficio di esportazione.

TITOLO XIX

Domanda e autorizzazione all’utilizzo di magazzini di custodiaper il deposito doganale delle merci

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XIX/1

Rimozione temporanea

A

XIX/2

Percentuale di perdite

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XIX/1.   Rimozione temporanea

Domanda:

Indicare (SÌ/NO) se si prevede la rimozione temporanea dal deposito doganale delle merci vincolate a tale regime. Fornire tutte le informazioni necessarie considerate pertinenti per la rimozione temporanea delle merci.

Una richiesta di rimozione temporanea può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può avvenire la rimozione delle merci vincolate al regime del deposito doganale. Se la richiesta è respinta, specificarne i motivi.

XIX/2.   Percentuale di perdite

Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.

TITOLO XX

Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzatoper il transito unionale

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di di speditore autorizzato ai fini del transito unionale

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XX/1

Misure di identificazione

A [+]

XX/2

Garanzia globale

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XX/1.   Misure di identificazione

Dettagli sulle misure di identificazione che deve applicare lo speditore autorizzato. Se lo speditore autorizzato è titolare di un’autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale in conformità all’articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice,l’autorità doganale di rilascio può richiedere l’uso di tali sigilli come misura di identificazione. È necessario indicare il numero della decisione relativa all’uso dei sigilli di tipo speciale.

XX/2.   Garanzia globale

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all’esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

TITOLO XXI

Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d’ordine dei dati

Nome del dato

Stato

XXI/1.

Tipo di sigillo

A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

XXI/1.   Tipo di sigillo

Domanda:

Indicare tutte le informazioni sul sigillo (ad esempio modello, costruttore, prova della certificazione da parte di un organismo competente in conformità con la norma ISO internazionale 17712:2013, «Contenitori per merci», «Sigilli meccanici»).

Decisione:

Conferma dell’autorità doganale di rilascio che il sigillo è conforme alle caratteristiche essenziali e rispetta le specifiche tecniche richieste e che l’utilizzo dei sigilli di tipo speciale è documentato, ad esempio dal fatto che è stabilita una pista di controllo e che è stata approvata dalle autorità di competenti.


(1)  Non sono richiesti dati specifici


ALLEGATO B

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DICHIARAZIONI, NOTIFICHE E PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI

TITOLO I

Requisiti in materia di dati

CAPITOLO 1

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1)

I messaggi di dichiarazione contengono una serie di dati ma soltanto alcuni di essi vengono utilizzati in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

2)

I dati che possono essere forniti per ciascun regime sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate alla voce «Sono utilizzate tutte le colonne della pertinente tabella dei requisiti in materia di dati». Inoltre, le disposizioni che si applicano alle specifiche colonne della tabella sono incluse in sezioni specifiche che fanno riferimento precisamente a tali colonne. Entrambe le serie di disposizioni devono essere combinate per tener conto della situazione di ciascuna colonna della tabella.

3)

I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Per esempio, le unità supplementari (possibilità «A») sono raccolte solo se lo prevede la TARIC.

4)

I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note relative alla tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.

5)

Se lo Stato membro che accetta la dichiarazione doganale lo consente, una dichiarazione doganale (serie delle colonne B e H) o una dichiarazione semplificata (serie delle colonne C e I) possono comprendere articoli di merci soggetti a differenti codici dei regimi doganali, a condizione che tali codici utilizzino tutti la stessa serie di dati definita nella sezione 1 del capitolo 3 e appartengano alla stessa colonna della matrice, quale definita al capitolo 2. Tale possibilità, tuttavia, non viene utilizzata per le dichiarazioni doganali presentate nell’ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 179 del codice.

6)

Lasciando del tutto impregiudicato l’obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l’articolo 15 del codice, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito si devono basare sulle informazioni in possesso dell’operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.

7)

La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita che deve essere presentata per le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ciascuna situazione o modo di trasporto interessati, le informazioni di cui alle colonne A1 e A2 e da F1a a F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.

8)

Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10, del codice.

9)

Le colonne A2, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3, si riferiscono ai dati richiesti forniti alle autorità doganali soprattutto ai fini dell’analisi dei rischi per la sicurezza prima della partenza, dell’arrivo o del carico delle spedizioni per espresso.

10)

Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.

11)

Quando la colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3 si applica al trasporto su strada, la sua applicazione si estende anche ai casi di trasporto multimodale, salvo se disposto diversamente al titolo II.

12)

Le dichiarazioni semplificate di cui all’articolo 166 contengono le informazioni elencate nelle colonne C1 e I1.

13)

L’elenco ridotto dei dati forniti per le procedure delle colonne C1 e I1 non limita né influenza i requisiti indicati per i regimi nelle altre colonne della tabella dei requisiti in materia di dati, segnatamente in relazione alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

14)

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.

15)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui al presente allegato. La Commissione pubblica l’elenco di tali dati.

CAPITOLO 2

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Colonne

Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali

Base giuridica

Numero del dato

Numero d’ordine assegnato al dato in questione

 

Nome del dato

Nome del dato in questione

 

Casella n.

Riferimenti alla casella che contiene il dato in questione nelle dichiarazioni doganali in formato cartaceo. I riferimenti corrispondono alle caselle del DAU o, quando iniziano con una «S», a elementi correlati alla sicurezza nel DAE, nel DES, nel DATS o nel DS.

 

A1

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice

A2

Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso

Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice

A3

Notifica di riesportazione

Articolo 5, paragrafo 14 e articolo 274 del codice

B1

Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

Dichiarazione di esportazione: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 269 del codice

Dichiarazione di riesportazione: articolo 5, paragrafo 13 e articolo 270 del codice

B2

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 259 del codice

B3

Dichiarazione di deposito doganale di merci unionali

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 237, paragrafo 2, del codice

B4

Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali

Articolo 1, paragrafo 3, del codice

C1

Dichiarazione semplificata di esportazione

Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice

C2

Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’esportazione

Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice

D1

Regime speciale - dichiarazione di transito

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210, articolo 226 e articolo 227 del codice

D2

Regime speciale - dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice

D3

Regime speciale – transito – uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (trasporto aereo e marittimo)

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice

E1

Prova della posizione doganale delle merci unionali (T2L/T2LF)

Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice

E2

Manifesto doganale delle merci

Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice

F1a

Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati completa

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F1b

Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal vettore

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F1c

Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, primo comma.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F1d

Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, secondo comma.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F2a

Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati completa

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F2b

Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal vettore

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F2c

Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F2d

Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F3a

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati completa

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F3b

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo1, secondo comma.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F4a

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati completa

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F4b

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale presentata dal vettore

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F4c

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma (1) e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F4d

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale a livello di contenitori presentata prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2.

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

F5

Dichiarazione sommaria di entrata – Strada e ferrovia

Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

G1

Notifica di deviazione

Articolo 133 del codice

G2

Notifica dell’arrivo

Articolo 133 del codice

G3

Presentazione delle merci in dogana

Articolo 5, paragrafo 33 e articolo 139 del codice

G4

Dichiarazione di custodia temporanea

Articolo 5, paragrafo 17, e articolo 145

G5

Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea

Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c)

H1

Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale

Merci dichiarate per l’immissione in libera pratica: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice Dichiarazione per uso finale: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 254 del codice

H2

Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 240 del codice

H3

Regime speciale - uso specifico - dichiarazione per l’ammissione temporanea

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 250 del codice

H4

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento attivo

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 256 del codice

H5

Dichiarazione per l’introduzione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali

Articolo 1, paragrafo 3, del codice

H6

Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice

I1

Dichiarazione semplificata di importazione

Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice

I2

Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione

Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice

Sezione 2

Gruppi di dati

Gruppo

Titolo del gruppo

Gruppo 1

Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Gruppo 2

Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Gruppo 3

Parti

Gruppo 4

Informazioni relative al valore/Imposte

Gruppo 5

Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Gruppo 6

Identificazione delle merci

Gruppo 7

Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Gruppo 8

Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3

Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.

B

A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione degli operatori economici: informazioni che gli operatori economici possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

X

Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

Y

Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

CAPITOLO 3

Sezione 1

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note relative alla presente tabella sono inserite subito dopo la tabella)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

1/1

Tipo di dichiarazione

1/1

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

1/2

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

1/3

Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4

Formulari

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[1] [2]

Y

B

[1] [2]

Y

 

B

[1] [2]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5

Distinte di carico

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[1]

Y

B

[1]

Y

 

B

[1]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6

Numero di articolo

32

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[3]

X

A

[2]

X

A

[2]

X

 

A

[2]

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[3]

X

1/7

Indicatore di circostanze particolari

 

 

A

[4]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

A

[4]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8

Firma/Autenticazione

54

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

1/9

Numero totale di articoli

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[1]

Y

B

[1]

Y

 

B

[1]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10

Regime

37 (1)

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

1/11

Procedura aggiuntiva

37 (2)

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[5]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[5]

X

 


Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

40

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[6]

Y

A

[6]

Y

A

Y

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

[5]

XY

A

XY

2/2

Informazioni supplementari

44

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

B

X

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

2/3

Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

[9]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

X

A

X

A

[7]

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

[7]

X

A

X

A

[7]

[9]

X

 

2/4

Numero di riferimento/UCR

7

A

[10]

XY

 

 

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

C

XY

C

XY

C

XY

 

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

C

XY

 

C

XY

C

XY

 

 

C

XY

 

 

 

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

2/5

LRN

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

2/6

Dilazione di pagamento

48

 

 

 

B

Y

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Y

 

B

Y

B

Y

 

 

 

 

2/7

Identificazione del deposito

49

 

 

 

B

[11]

Y

B

[11]

Y

A

Y

B

[11]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

B

[11]

Y

A

Y

B

[11]

Y

B

[11]

Y

B

[11]

Y

 

 

 


Gruppo 3 – parti

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3/1

Esportatore

2

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

C

Y

B

Y

A

[12]

Y

 

B

XY

 

 

A

[13]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

XY

 

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

 

3/2

N. di identificazione dell’esportatore

2 (n.)

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

B

XY

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

XY

 

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

 

 

3/3

Speditore – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5

Speditore – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6

N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

A

[14]

Y

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/7

Speditore

 

A

[12]

XY

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/8

N. di identificazione dello speditore

 

A

[14]

XY

A

[14]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/9

Destinatario

8

A

[12]

XY

A

[12]

XY

 

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

 

A

[12]

XY

A

[12]

XY

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/10

N. di identificazione del destinatario

8

(n.)

A

[14]

XY

A

[14]

XY

 

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/11

Destinatario – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/12

N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

A

[14]

Y

 

 

A

[14]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/13

Destinatario – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/14

N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

C

[14]

Y

A

[14]

Y

C

[14]

Y

A

[14]

Y

 

A

[14]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/15

Importatore

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

3/16

N. di identificazione dell’importatore

8 (n.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

3/17

Dichiarante

14

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

3/18

N. di identificazione del dichiarante

14 (n.)

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

3/19

Rappresentante

14

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

B

Y

A

[12]

Y

 

A

[13]

Y

A

[13]

Y

A

[13]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

3/20

N. di identificazione del rappresentante

14 (n.)

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

14

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

3/22

Titolare del regime di transito

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [13]

Y

A [13]

Y

A [13]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/23

N. di identificazione del titolare del regime di transito

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/24

Venditore

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

[15] XY

 

C

[12]

[15]

XY

A

[12]

[15]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

[15]

XY

 

 

 

 

 

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

3/25

N. di identificazione del venditori

2 (n.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[15]

XY

 

C

[15]

XY

A

[15]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[15]

XY

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

3/26

Acquirente

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

[15]

XY

 

C

[12]

[15]

XY

A

[12]

[15]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

[15]

XY

 

 

 

 

 

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

3/27

N. di identificazione dell’acquirente

8 (n.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[15]

XY

 

C

[15]

XY

A

[15]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[15]

XY

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

3/28

N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/29

N. di identificazione della persona che notifica la deviazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/30

N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/31

Vettore

 

A

[12]

Y

A

[12]

Y

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

Y

 

A

[12]

Y

 

 

 

A

[12]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/32

N. di identificazione del vettore

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/33

Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

XY

A

[12]

XY

 

 

A

[12]

XY

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/34

N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

 

 

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/35

Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[12]

XY

 

A

[12]

XY

 

A

[12]

XY

 

A

[12]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/36

N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/37

N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

44

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

C

XY

C

XY

C

XY

 

 

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

C

XY

 

 

 

C

XY

 

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

C

XY

 

3/38

N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

 

 

A

XY

A

XY

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/39

N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione

44

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

[3]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

[3]

Y

3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

3/41

N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

3/42

N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/43

Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/44

N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

4/1

Condizioni di consegna

20

 

 

 

B

Y

B

Y

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[16]

Y

 

B

Y

B

Y

A

Y

 

 

 

4/2

Metodo di pagamento delle spese di trasporto

 

A

[14]

XY

A

[14]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[14]

XY

A

[14]

XY

A

[14]

XY

 

A

[14]

XY

A

[14]

XY

 

 

A

[14]

XY

 

 

 

 

 

A

[14]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/3

Calcolo delle imposte – Tipo di imposta

47 (Tipo)

 

 

 

B

[17]

X

B

[17]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[18] [19]

X

 

A

[18] [19]

X

A

[18] [19]

X

A

[18] [19]

X

 

 

 

4/4

Calcolo delle imposte – Base imponibile

47 (Base imponibile)

 

 

 

B

X

B

X

B

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[18] [19]

X

B

X

A

[18] [19]

X

A

[18] [19]

X

A

[18] [19]

X

 

 

 

4/5

Calcolo delle imposte – Aliquota

47 (Aliquota)

 

 

 

B

[17]

X

B

[17]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[18] [17]

X

 

B

[17]

X

B

[17]

X

B

[18] [17]

X

 

 

 

4/6

Calcolo delle imposte – Debito fiscale

47 (Importo)

 

 

 

B

[17]

X

B

[17]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[18] [17]

X

 

B

[17]

X

B

[17]

X

B

[18] [17]

X

 

 

 

4/7

Calcolo delle imposte – Totale

47 (Totale)

 

 

 

B

[17]

X

B

[17]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[18] [17]

X

 

B

[17]

X

B

[17]

X

B

[18] [17]

X

 

 

 

4/8

Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento

47 (MP)

 

 

 

B

X

B

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[18]

X

 

B

X

B

X

B

[18] [17]

X

 

 

 

4/9

Aggiunte e detrazioni

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[20]

[16]

XY

 

 

 

B

XY

 

 

 

4/10

Valuta di fatturazione

22 (1)

 

 

 

B

Y

B

Y

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

[5]

Y

 

4/11

Importo totale fatturato

22 (2)

 

 

 

B

Y

B

Y

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Y

 

C

Y

C

Y

C

Y

 

C

Y

 

4/12

Unità di valuta interna

44

 

 

 

B

Y

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

4/13

Indicatori del valore

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[20]

[16]

X

 

 

A

[21]

X

B

X

 

 

 

4/14

Prezzo/importo dell’articolo

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

A

X

A

X

A

X

 

A

[5]

X

 

4/15

Tasso di cambio

23

 

 

 

B

[22]

Y

B

[22]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[22]

Y

 

B

[22]

Y

B

[22]

Y

 

 

 

 

4/16

Metodo di valutazione

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

B

X

B

X

B

X

 

 

 

4/17

Preferenze

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

C

X

A

[23]

X

A

[23]

X

B

X

 

A

[5]

X

 

4/18

Valore postale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

X

 

C

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

4/19

Affrancatura e spese di spedizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Y

 

C

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 


Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

5/1

Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione

S12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

[24]

Y

A

[24]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/3

Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4

Data della dichiarazione

50,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[1]

Y

B

[1]

Y

 

B

[1]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Luogo della dichiarazione

50,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

[1]

Y

B

[1]

Y

 

B

[1]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/6

Ufficio di destinazione (e paese)

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/7

Uffici di passaggio previsti (e paesi)

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/8

Codice del paese di destinazione

17a

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

[25]

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

 

 

 

5/9

Codice della regione di destinazione

17b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

B

XY

 

 

 

5/10

Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/11

Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

 

A

Y

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/12

Ufficio doganale di uscita

29

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/13

Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/14

Codice del paese di spedizione/esportazione

15a

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

B

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

[5]

XY

 

5/15

Codice del paese di origine

34a

 

 

 

C

[26]

X

C

X

A

X

C

[27]

X

C

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

X

 

C

X

 

 

 

 

 

 

 

A

[28]

X

A

X

A

[28]

X

A

[28]

X

B

[28]

X

C

X

A

[5]

[28]

X

 

5/16

Codice del paese di origine preferenziale

34b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[29]

X

C

X

A

[29]

X

A

[29]

X

B

[29]

X

 

A

[5]

[29]

X

 

5/17

Codice della regione di origine

34b

 

 

 

B

X

B

X

 

B

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/18

Codici dei paesi di transito

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/19

Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/20

Codici dei paesi di transito delle spedizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/21

Luogo di carico

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Y

B

Y

B

Y

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/22

Luogo di scarico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/23

Ubicazione delle merci

30

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

B

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

B

Y

 

A

Y

A

Y

5/24

Codice dell’ufficio doganale di prima entrata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/25

Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/26

Ufficio doganale di presentazione

44

 

 

 

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

A

[30]

Y

 

A

[30]Y

A

[30]

Y

5/27

Ufficio doganale di controllo

44

 

 

 

 

A

[31]

Y

A

[31]

Y

 

A

[31]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[31]

Y

A

[31]

Y

A

[31]

Y

A

[31]

Y

A

[31]

Y

A

[31]

Y

 

 

A

[31]

Y

 

5/28

Periodo di validità richiesto per la prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/29

Data di presentazione delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

5/30

Luogo di accettazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppo 6 – Identificazione delle merci

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

6/1

Massa netta (kg)

38

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

[32]

X

 

 

A

[23]

X

 

 

A

[23]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

X

 

C

X

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

A

X

A

[32]

X

C

X

A

[5]

X

 

6/2

Unità supplementari

41

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

[32]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[32]

X

 

A

[5]

X

 

6/3

Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

 

 

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/4

Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

Y

 

A

Y

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/5

Massa lorda (kg)

35

A

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

B

XY

B

XY

B

XY

A

Y

B

XY

A

[33]

XY

6/6

Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

A

X

 

 

A

X

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/7

Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

A

X

 

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/8

Descrizione delle merci

31

A

[34]

X

A

[34]

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[34]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[34]

X

A

[34]

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

6/9

Tipo di imballaggio

31

A

X

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

C

X

A

X

 

A

X

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

A

[33]

X

6/10

Numero di imballaggi

31

A

X

 

 

A

X

A

X

A

X

B

X

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

C

X

A

X

 

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

 

A

X

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[33]

X

6/11

Marchi di spedizione

31

A

X

 

A

[35]

X

A

X

A

X

A

X

B

X

A

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

C

X

A

X

 

A

X

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

B

X

 

A

X

 

6/12

Codice delle merci pericolose (ONU)

 

A

X

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

C

X

A

X

 

A

X

 

A

X

 

A

X

 

 

 

 

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/13

Codice CUS

31

C

X

C

X

 

A

X

C

X

C

X

C

X

C

X

 

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

 

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

 

C

X

 

 

 

C

X

C

X

A

X

C

X

C

X

C

X

C

X

 

C

X

 

6/14

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

33 (1)

A

[36]

X

A

[36]

X

 

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[5]

X

 

A

[37]

X

A

[37]

X

A

[37]

X

A

[23]

X

A

[36]

X

A

X

A

X

A

X

 

A

X

 

A

X

C

X

A

X

C

X

A

X

 

C

X

 

A

X

 

 

 

A

[36]

X

A

[36]

X

A

X

B

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

[5]

X

 

6/15

Codice delle merci – Codice TARIC

33 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

B

X

A

X

A

X

B

X

B

X

A

[5]

X

 

6/16

Codice delle merci – Codice TARIC

33 (3)(4)

 

 

 

A

X

A

X

A

X

 

A

[5]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

B

X

A

X

A

X

B

X

 

A

[5]

X

 

6/17

Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali

33 (5)

 

 

 

B

X

B

X

B

X

 

B

[5]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

X

B

X

B

X

B

X

B

X

 

B

[5]

X

 

6/18

Totale dei colli

6

 

 

 

B

Y

B

Y

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Y

 

B

Y

B

Y

B

Y

 

 

 

6/19

Tipo di merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

X

 

C

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

X

 

 


Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

7/1

Trasbordi

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[38]

Y

A

[38]

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

Container

19

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

7/3

Numero di riferimento del trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

25

 

 

 

A

Y

A

Y

B

Y

B

Y

 

 

A

[39]

Y

A

[39]

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

A

Y

B

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

7/5

Modo di trasporto interno

26

 

 

 

A

[40]

Y

A

[40]

Y

B

[40]

Y

 

 

 

B

[40]

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[41]

Y

B

[41]

Y

A

[41]

Y

A

[41]

Y

B

Y

 

 

 

7/6

Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

18 (1)

 

 

 

B

[42]

Y

B

[43]

Y

A

[43]

Y

 

 

 

A

[43] [44] [45]

XY

A

[43] [44] [45]

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/8

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

18 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[46] [44] [45]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/9

Identità del mezzo di trasporto all’arrivo

18 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

B

[43]

Y

 

B

[43]

Y

B

[43]

Y

B

[43]

Y

 

 

 

7/10

Numero di identificazione del container

31

A

XY

 

A

[35]

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

7/11

Tipo e dimensione del container

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

C

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/12

Situazione del container imballato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

C

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/13

Tipo di fornitore di apparecchiature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

C

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/14

Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

21 (1)

 

 

 

B

[47]

Y

 

A

[46]

Y

 

 

 

B

[46]

XY

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

C

Y

 

 

 

 

 

 

 

A

[48]

XY

A

[48]

XY

 

 

A

XY

A

[24]

Y

A

[24]

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/15

Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

21 (2)

 

 

 

A

[46]

Y

A

[46]

Y

 

 

 

 

A

[46]

XY

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[48]

XY

A

[48]

XY

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

A

[46]

Y

 

A

[46]

Y

A

[46]

Y

B

[46]

Y

 

 

 

7/16

Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/17

Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/18

Numero del sigillo

D

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

A

XY

C

XY

A

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

7/19

Altri incidenti durante il trasporto

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[38]

Y

A

[38]

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/20

Numero di identificazione del contenitore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

A

XY

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

C

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

I

 

Dato n.

Nome del dato

Casella n.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

8/1

Numero d’ordine del contingente

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

 

 

 

A

[5]

X

 

8/2

Tipo di garanzia

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[49]

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

8/3

Riferimento della garanzia

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[49]

Y

A

Y

A

Y

A

Y

 

 

 

 

8/4

Garanzia non valida in

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

Natura della transazione

24

 

 

 

A

XY

A

XY

 

A

[32]

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

B

XY

B

XY

A

XY

A

[32]

XY

 

 

 

8/6

Valore statistico

46

 

 

 

A

[50]

X

A

[50]

X

B

[50]

X

B

[50]

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[50]

X

B

[50]

X

A

[50]

X

A

[50]

X

A

[50]

X

 

 

 

8/7

Cancellazione

44

 

 

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

X

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 2

Note

Numero della nota

Descrizione della nota

[1]

Gli Stati membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto dei regimi basati su supporto cartaceo.

[2]

Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

[3]

Questa informazione non viene richiesta se la dichiarazione doganale è stata introdotta prima della presentazione delle merci a norma dell’articolo 171 del codice.

[4]

Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico.

[5]

Nei casi in cui si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni), gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire tali informazioni ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[6]

Questo dato deve essere fornito quando manca almeno una delle seguenti informazioni:

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Data di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione, quale menzionata nella dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci interessate.

[7]

Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

[8]

Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

[9]

Questa informazione deve essere fornita quando si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni); in questo caso è il numero di autorizzazione per la procedura semplificata. Questo dato, tuttavia, può contenere anche il numero del documento di trasporto interessato.

[10]

Questa informazione deve essere fornita quando non è disponibile il numero del documento di trasporto.

[11]

L’informazione è richiesta se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.

[12]

Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.

[13]

Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.

[14]

Questa informazione è comunicata solo se disponibile.

[15]

Questa informazione non è comunicata in relazione alle merci che rimangono a bordo (FROB) o alle merci trasbordate, la cui destinazione si trova al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

[16]

Gli Stati membri possono esonerare dalla presentazione di tale informazione se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.

[17]

Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi.

[18]

Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l’autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica delle merci in causa.

[19]

Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.

[20]

Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire questa informazione:

quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000  EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;

oppure

se l’importazione è di natura non commerciale

oppure

nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.

[21]

Questa informazione viene fornita soltanto se il dazio doganale è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

[22]

Gli Stati membri possono richiedere questa informazione solo nei casi in cui il tasso di cambio sia fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.

[23]

Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dell’Unione.

[24]

Non è necessario fornire questo dato quando l’MRN è indicato nel dato 2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

[25]

Questa informazione è richiesta solo quando la dichiarazione semplificata non è presentata insieme a una dichiarazione sommaria di uscita.

[26]

Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione.

[27]

Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli soggetti alla restituzione e per le merci per le quali l’Unione richiede l’origine delle merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali.

[28]

Questa informazione è richiesta se

a)

non è applicato alcun trattamento preferenziale, oppure

b)

il paese di origine non preferenziale è differente dal paese di origine preferenziale.

[29]

Questa informazione è richiesta quando è applicato un trattamento preferenziale utilizzando il codice adeguato riportato nel dato 4/17 Preferenza.

[30]

Questa informazione è utilizzata solo in caso di sdoganamento centralizzato.

[31]

Questa informazione è utilizzata solo in caso di dichiarazione di custodia temporanea o di dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un regime speciale diverso dal transito sia presentata in ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di controllo quale indicato nella rispettiva autorizzazione.

[32]

Questa informazione è richiesta soltanto in caso di transazioni commerciali con la partecipazione di almeno due Stati membri.

[33]

Questa informazione è fornita se lo scarico delle merci in custodia temporanea riguarda soltanto parti della dichiarazione di custodia temporanea precedentemente presentata in relazione alle merci interessate.

[34]

Questo dato costituisce un’alternativa al codice delle merci, qualora quest’ultimo non sia fornito.

[35]

Questo dato può essere fornito per identificare le merci contemplate da una notifica di riesportazione di merci in custodia temporanea, qualora non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

[36]

Questo dato costituisce un’alternativa alla descrizione delle merci, qualora quest’ultima non sia fornito.

[37]

Questa suddivisione deve essere compilata:

se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l’indicazione del codice «merce», o

se lo prevede una normativa dell’Unione.

[38]

Questa informazione è fornita solo in relazione a dichiarazioni in formato cartaceo.

[39]

Gli Stati membri possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.

[40]

Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione.

[41]

Questo dato non deve essere fornito se le formalità di importazione sono espletate al punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.

[42]

Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse. [Nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse questa informazione non è richiesta]

[43]

Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.

[44]

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimediale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimediali rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nei dati. 7/10 Numero di identificazione del container.

[45]

Nei seguenti casi gli Stati membri esonerano dall’obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente:

quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC e

quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

[46]

Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.

[47]

Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia. [Nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia questa informazione non è richiesta]

[48]

Gli Stati membri non richiedono questa informazione se il trasporto avviene per via aerea.

[49]

Questa informazione è fornita soltanto in caso di vincolo delle merci al regime di uso finale o in caso di importazione anticipata di prodotti trasformati o di prodotti di sostituzione.

[50]

Lo Stato membro che accetta la dichiarazione può esonerare dall’obbligo di fornire questa informazione se è in grado di fornire una valutazione corretta e ha attuato sistemi di calcolo atti a garantire un sistema compatibile con i requisiti statistici.

TITOLO II

Note in relazione ai requisiti in materia di dati

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

Requisiti in materia di dati

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

1/1.    Tipo di dichiarazione

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/2.    Tipo di dichiarazione supplementare

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/3.    Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire il pertinente codice unionale.

1/4.    Formulari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo inserire il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Se la dichiarazione in formato cartaceo è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5.    Distinte di carico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6.    Numero di articolo

Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella prova della posizione doganale delle merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

Colonne C2 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci all’atto dell’inserimento nelle scritture del dichiarante.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci nei dati CN23 interessati.

1/7.    Indicatore di circostanze particolari

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti indicare la circostanza speciale invocata dal dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2d, F3a, F3b, da F4a a F4d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti indicare la pertinente serie di dati o combinazione di serie di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentata dal dichiarante.

1/8.    Firma/Autenticazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Firma o autenticazione della pertinente dichiarazione, notifica o prova della posizione doganale delle merci unionali.

In caso di dichiarazioni in formato cartaceo sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata nell’ufficio di esportazione/spedizione/importazione deve essere riportata la firma originale autografa della persona interessata seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9.    Numero totale di articoli

Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali che hanno in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

1/10.    Regime

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente, indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci.

1/11.    Regime aggiuntivo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

2/1.    Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita soltanto se le merci in custodia temporanea o in zona franca sono riesportate.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

Colonna A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare i dati di riferimento dei documenti che precedono l’esportazione verso uno Stato terzo/la spedizione verso uno Stato membro.

Se la dichiarazione riguarda merci riesportate, indicare i dati di riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci al precedente regime doganale nel quale erano vincolate. L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.

Colonna da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di dichiarazione di transito indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o i corrispondenti documenti doganali.

Se, nel quadro delle dichiarazioni di transito in formato cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, gli Stati membri possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l’elenco dei riferimenti in questione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale delle merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell’Unione.

Se è fornito l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale delle merci non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione sommaria di entrata, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli se disponibili alla persona che presenta la dichiarazione in formato elettronico.

Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata alle condizioni di cui al titolo I, capitolo 3, del presente allegato.

Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l’articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130 del codice, la dichiarazione di custodia temporanea oppure la o le dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se viene presentato l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la presentazione delle merci non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.

Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Fatto salvo l’articolo 145, paragrafo 4, del codice, indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea dopo la fine del regime di transito conformemente all’articolo 145, paragrafo 11, del codice, deve essere fornito l’MRN della dichiarazione di transito.

Se viene presentato l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di transito o, nei casi di cui all’articolo 130, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, il dichiarante fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci nel luogo in cui il movimento ha avuto inizio.

Se l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione di custodia temporanea in questione, la persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da H1 a H5, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea o altri riferimenti a eventuali documenti precedenti.

L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.

2/2.    Informazioni supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato.

Se il diritto dell’Unione non specifica in quale campo debba essere inserita l’informazione, quest’ultima deve essere specificata nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da A1 a A3, da F1a a F1c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice.

2/3.    Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

a)

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione oltre a riferimenti aggiuntivi.

Nei casi in cui il dichiarante, o l’importatore per dichiarazioni di importazioni o l’esportatore per dichiarazioni di esportazione, è titolare di una valida decisione ITV e/o IVO relativa alle merci contemplate dalla dichiarazione, il dichiarante indica il numero di riferimento della decisione ITV e/o IVO.

b)

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Colonne A1, A3, F5 e G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale dell’Unione.

Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Quando la dichiarazione è presentata da una persona diversa dal vettore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del vettore.

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di riferimento dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Colonne C1 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di riferimento dell’autorizzazione alle dichiarazioni semplificate. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Colonna D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare il riferimento al documento di trasporto relativo al futuro trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione a seguito della presentazione alla dogana della dichiarazione doganale delle merci.

In caso di traffico marittimo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di un accordo contrattuale analogo, il documento di trasporto da fornire fa riferimento al documento di trasporto rilasciato dalla persona che ha concluso un contratto e che ha emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Il numero del documento di trasporto costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Colonne F1a, F2a, F2b, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Se il trasporto di merci è coperto da due o più documenti di trasporto, ad esempio un contratto di trasporto di livello master e uno di livello house, entrambi tali contratti devono essere menzionati. Il numero di riferimento della polizza di carico master, della polizza di carico nominativo, della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F1b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento alla polizza di carico master relativa al trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Il numero di riferimento della polizza di carico master rilasciata dal vettore rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio.

Colonne F1c e F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se, a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo comma, e 113, paragrafo 2, una persona diversa dal vettore presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, è necessario fornire anche il numero della polizza di carico master e della lettera di trasporto aereo master in aggiunta al numero della polizza di carico house e della lettera di trasporto aereo house.

Colonna F1d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se, a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, un destinatario presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata deve presentare il numero corrispondente:

a)

della polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o, se del caso,

b)

della polizza di carico master rilasciata dal vettore e della polizza di carico di livello più basso rilasciata da un’altra persona in conformità all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, qualora una polizza di carico aggiuntiva rilasciata per le stesse merci sia subordinata alla polizza di carico master del vettore.

Colonna F2d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento delle lettere di trasporto aereo house e master, se disponibile al momento della presentazione. In alternativa, qualora non sia disponibile il numero della lettera master al momento della presentazione, la persona interessata può fornire separatamente il numero della lettera di trasporto master e ciò prima che le merci siano caricate sull’aeromobile. In questo caso le informazioni contengono inoltre riferimenti a tutte le lettere di trasporto aereo house che fanno capo al contratto di trasporto master. Il numero di riferimento della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere fornito il numero della lettera di trasporto aereo postale. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero ITMATT che corrisponde alla dichiarazione NC 23 in questione.

Colonna F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero (o numeri ITMATT) che corrisponde dichiarazione NC 23 relativa alle merci contenute nel contenitore con cui sono trasportate.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto su strada tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato l’eventuale numero di identificazione del contratto di vendita delle merci interessate. Se del caso, indicare anche la data del contratto di vendita.

Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita:

quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure

se l’importazione è di natura non commerciale oppure

nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.

Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di produrre informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.

Colonna I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se per le merci riportate nella dichiarazione semplificata si chiede di beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», tutti i documenti richiesti devono essere indicati nella dichiarazione semplificata ed essere a disposizione del dichiarante e delle autorità doganali per consentire al dichiarante di beneficiare del contingente tariffario sulla base della data di accettazione della dichiarazione semplificata.

2/4.    Numero di riferimento/UCR

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Tale indicazione concerne il riferimento commerciale unico attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa. Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

2/5.    LRN

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento locale (LRN) dev’essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

2/6.    Dilazione di pagamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare, se necessario, i dati di riferimento dell’autorizzazione in causa; con dilazione di pagamento si può intendere qui la dilazione di pagamento sia del dazio all’importazione o all’esportazione sia al credito di imposta.

2/7.    Identificazione del deposito

Colonne da B1 a B4, G4 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia seguito dal numero di autorizzazione del deposito o della struttura di custodia temporanea.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia temporanea di destinazione seguito dal pertinente numero di autorizzazione.

Gruppo 3 – parti

3/1.    Esportatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.

Colonna D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nell’ambito del regime di transito unionale l’esportatore è la persona che agisce come mittente.

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito o prove della posizione doganale delle merci unionali in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che sia utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco degli esportatori.

Colonne H1, H3, H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/2.    N. di identificazione dell’esportatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.

Colonne B1, da B2 a B4, C1, D1 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonne H1 e da H3 a H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/3.    Speditore – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

Colonna F3a della tabella dei requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nella lettera di trasporto aereo.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

3/4.    Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/5.    Speditore – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

Colonne F1c, F2c, F2d, F3b e F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

La parte che consegna le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso. Questa persona deve essere differente dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale.

L’indirizzo del mittente deve fare riferimento a un indirizzo al di fuori dell’Unione.

3/6.    N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/7.    Speditore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde al dato 3/1 Esportatore della dichiarazione doganale.

3/8.    N. di identificazione dello speditore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde ai dati 3/2. Numero di identificazione dell’esportatore della dichiarazione doganale.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/9.    Destinatario

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato. 2/2. Informazioni supplementari

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco dei destinatari.

3/10.    N. di identificazione del destinatario

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato 2/2. Informazioni supplementari

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonne B1, da B2 a B4, D1 e D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18. Se il destinatario non è un operatore economico, non è registrato nel sistema EORI, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Colonne B1 e B2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

3/11.    Destinatario – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione e si utilizza invece il dato 3/26 Acquirente.

3/12.    Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata a nome di una parte menzionata»,

a)

nei casi in cui la polizza di carico master è rilasciata dal vettore, può essere indicata come destinatario l’identità dello spedizioniere, dell’operatore del servizio di stazionamento o di altro vettore;

b)

nei casi coperti da una polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o da una polizza di carico house rilasciata dalla persona di cui all’articolo 112, paragrafo1, primo comma, è indicata come destinatario la parte citata.

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione nel dato 3/27 Viene utilizzato il numero di identificazione dell’acquirente.

3/13.    Destinatario – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte che riceve le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

O questa persona è differente dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale o la persona che presenta le indicazioni complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e dell’articolo 113, paragrafi 1 e 2, è indicata nel dato 3/38 N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS.

In caso di polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

3/14.    N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Quando le merci sono trasportate con una polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/15.    Importatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome e indirizzo della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

3/16.    N. di identificazione dell’importatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della persona interessata. Se l’importatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Se l’importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

3/17.    Dichiarante

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.

Se il dichiarante e l’esportatore/speditore sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.

Se il dichiarante e il destinatario sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

3/18.    N. di identificazione del dichiarante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18.

Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Colonne F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI della persona che presenta le indicazioni complementari della ENS a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e 113, paragrafi 1 e 2.

3/19.    Rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20.    Identificazione del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito, dal dato 3/30 Numero di identificazione della persona che presenta le merci in dogana, dal dato 3/42 Numero di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci, dal dato 3/43 Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali o dal dato 3/44 Numero di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.

3/21.    Codice di qualifica del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice pertinente relativo alla situazione del rappresentante.

3/22.    Titolare del regime di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome completo (persona e società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona e società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione in formato cartaceo che deve essere conservata nell’ufficio doganale di partenza.

3/23.    N. di identificazione del titolare del regime di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del titolare del regime di transito, di cui all’articolo 1, punto 18.

Se il titolare di un regime di transito non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Tuttavia, deve essere utilizzato il suo numero di identificazione commerciale quando:

il titolare del regime di transito è stabilito in una parte contraente della convenzione sul regime comune di transito diversa dall’Unione;

il titolare del regime di transito è stabilito a Andorra o a San Marino.

3/24.    Venditore

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Quando il numero EORI del venditore delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/25.    N. di identificazione del venditori

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Indicare il numero EORI del venditore delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare, se disponibile, il numero EORI del venditore delle merci. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/26.    Acquirente

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Quando il numero EORI dell’acquirente delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo dello stesso. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore, indicare il nome e l’indirizzo dell’acquirente delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/27.    N. di identificazione dell’acquirente

Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Indicare il numero EORI dell’acquirente delle merci ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/16 Importatore, questa informazione è data in forma di numero EORI dell’acquirente delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, se tale numero è disponibile.

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/28.    N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

3/29.    N. di identificazione della persona che notifica la deviazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica la deviazione.

3/30.    N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana dopo il loro arrivo.

3/31.    Vettore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

3/32.    N. di identificazione del vettore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante.

Se la dichiarazione sommaria di entrata, o elementi della dichiarazione sommaria di entrata, sono presentati o modificati da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma del codice, o sono presentati in casi specifici a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice, deve essere fornito il numero EORI del vettore.

Il numero EORI del vettore è indicato anche nei casi contemplati dagli articoli 105, 106 e 109.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il vettore e il dichiarante sono la stessa persona.

Colonne da A1 a A3, F3a, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore.

3/33.    Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico master o della lettera di trasporto aereo master. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/34.    N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/35.    Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico house o della lettera di trasporto aereo house. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/36.    N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/37.    N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall’Unione europea.

L’identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

3/38.    N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della persona che rilascia il contratto di trasporto di cui all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, o del destinatario di cui all’articolo 112, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 113, paragrafi 1 e 2 (ad esempio, spedizioniere, operatore postale) che presenta elementi complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell’articolo 112 o 113.

3/39.    N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di autorizzazione e il numero EORI del titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, punto 18.

3/40.    N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se sono utilizzati i codici del regime 42 o 63, è necessario fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

3/41.    N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazione in dogana inoltrata prima della presentazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana nei casi in cui la dichiarazione avviene mediante inserimento nelle scritture del dichiarante.

3/42.    N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci.

3/43.    Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali.

3/44.    N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del vincolo delle merci al regime di custodia temporanea.

Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte

4/1.    Condizioni di consegna

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, fornire indicazioni sui termini del contratto commerciale.

4/2.    Metodo di pagamento delle spese di trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i codici pertinenti che specificano il metodo di pagamento delle spese di trasporto.

4/3.    Calcolo delle imposte – Tipo di imposta

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato, indicare i tipi di imposta per ciascun tipo di dazio o imposta applicabile alle merci in questione.

4/4.    Calcolo delle imposte – Base imponibile

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il dazio o la base imponibile applicabili (valore, peso o altro).

4/5.    Calcolo delle imposte – Aliquota

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

4/6.    Calcolo delle imposte – Debito fiscale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/7.    Calcolo delle imposte – Totale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l’importo totale dei dazi e delle imposte relativi alle merci in questione.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12. Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/8.    Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/9.    Aggiunte e detrazioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Per ciascun tipo di aggiunta o detrazione pertinente per un dato articolo, inserire il codice pertinente seguito dal corrispondente importo in valuta nazionale che non è stato ancora aggiunto al prezzo dell’articolo o dedotto dal medesimo.

4/10.    Valuta di fatturazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta che figura nella fattura commerciale.

Questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e nel dato 4/14 Prezzo/importo dell’articolo, se è necessario per il calcolo dei dazi all’importazione.

4/11.    Importo totale fatturato

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l’importo fatturato per tutte le merci riportate nella dichiarazione nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/12.    Unità di valuta interna

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione dell’introduzione dell’euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l’unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo, un indicatore dell’unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

4/13.    Indicatori del valore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la combinazione degli indicatori da dichiarare se il valore delle merci è determinato da fattori specifici.

4/14.    Prezzo/importo dell’articolo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Prezzo delle merci per l’articolo di cui trattasi espresso nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/15.    Tasso di cambio

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questo dato contiene il tasso di cambio fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.

4/16.    Metodo di valutazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/17.    Preferenze

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il dato riguarda informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se il suo utilizzo è previsto come obbligatorio nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, sezione 1, del presente allegato, tale obbligo vale anche quando non sia richiesto alcun trattamento tariffario preferenziale. Inserire il pertinente codice unionale.

La Commissione pubblica, con cadenza periodica, l’elenco delle combinazioni di codici utilizzabili, unitamente a esempi e note.

4/18.    Valore postale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Valore dichiarato del contenuto: Codice della valuta e valore monetario del contenuto dichiarato a fini doganali.

4/19.    Oneri postali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Articolo; porto pagato: Codice della valuta e importo del porto pagato dal mittente o imputato allo stesso.

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

5/1.    Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l’arrivo nell’Unione del mezzo di trasporto attivo al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare). In caso di trasporto via mare questa informazione si limita alla data di arrivo.

Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione si limita alla data di arrivo nel primo luogo di arrivo nel territorio doganale dell’Unione riportato nella dichiarazione sommaria di entrata.

5/2.    Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l’arrivo della nave nel porto in cui devono essere scaricate le merci.

5/3.    Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali in cui il mezzo di trasporto attivo arriva effettivamente nell’Unione al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare).

5/4.    Data della dichiarazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

5/5.    Luogo della dichiarazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui sono state rilasciate le rispettive dichiarazioni in formato cartaceo.

5/6.    Ufficio di destinazione (e paese)

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha termine l’operazione di transito unionale.

5/7.    Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice dell’ufficio di entrata previsto in ciascuna parte contraente della convenzione di transito diversa dall’Unione (nel prosieguo («paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito») di cui si prevede di attraversare il territorio e dell’ufficio di entrata da quale le merci rientrano nel territorio doganale dell’Unione dopo l’attraversamento di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito o, se la spedizione deve attraversare diverso da quello dell’Unione o di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito, il codice dell’ufficio doganale di uscita da cui la spedizione lascia l’Unione dell’ufficio doganale di entrata da cui rientra nell’Unione.

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8.    Codice del paese di destinazione

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il paese nel quale devono essere consegnate le merci, quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Colonne H1, H2 e H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il codice del paese in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o, se si tratta della colonna H5, dell’immissione in consumo.

Tuttavia, se al momento di redigere la dichiarazione doganale è noto che le merci saranno inviate in un altro Stato membro dopo lo svincolo, inserire il codice di quest’ultimo.

Colonna H3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di ammissione temporanea, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.

Colonna H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di trasformazione.

5/9.    Codice della regione di destinazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di destinazione delle merci all’interno dello Stato membro interessato.

5/10.    Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico master.

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo master.

5/11.    Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico house.

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo house.

5/12.    Ufficio doganale di uscita

Colonne A1, A2 e A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale.

Colonne da B1 a B3 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio fiscale interessato.

5/13.    Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell’Unione.

Questo codice deve essere indicato quando il codice per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera è 1, 4 o 8.

5/14.    Codice paese di spedizione/esportazione

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Tuttavia, se è noto che le merci sono state inviate da un altro Stato membro allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale, indicare l’altro Stato membro, purché

i)

le merci siano state inviate da tale Stato membro esclusivamente a fini di esportazione, e

ii)

l’esportatore è stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale,

iii)

l’ingresso nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale non si configurava come un’acquisizione intraunionale di merci o una transazione ad essa assimilabile, di cui alla direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, quando le merci sono esportate a seguito di un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata la l’ultima attività di trasformazione.

Colonne H1, da H2 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se nel paese intermedio non è avvenuta né una transazione commerciale (ad esempio, vendita o trasformazione), né un blocco delle merci non correlato al trasporto delle stesse, indicare il pertinente codice unionale del paese da cui sono state originariamente spedite le merci allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale. Se si è verificato un tale blocco o transazione commerciale, indicare l’ultimo paese intermedio.

Ai fini di tale requisito in materia di dati, un blocco delle merci per consentirne il consolidamento «en-route» è considerato come relativo al trasporto delle merci.

5/15.    Codice del paese di origine

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale per il paese di origine non preferenziale, di cui al titolo II, capitolo 2 del codice.

5/16.    Codice del paese di origine preferenziale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se un trattamento preferenziale basato sull’origine delle merci è richiesto nel dato 4/17 Preferenza, indicare il paese di origine, come riportato nella prova di origine. Se la prova dell’origine fa riferimento a un gruppo di paesi, indicare tale gruppo utilizzando i pertinenti codici unionali.

5/17.    Codice della regione di origine

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di spedizione o produzione delle merci in questione all’interno dello Stato membro interessato.

5/18.    Codici dei paesi di transito

Colonna A1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

5/19.    Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto

Colonne F1a, F1b, F2a e F2b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i mezzi di trasporto sono trasportati dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

Colonne F3a, F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato soltanto il paese di partenza iniziale del mezzo di trasporto.

5/20.    Codici dei paesi di transito delle spedizioni

Colonne A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a e F5: della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

5/21.    Luogo di carico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando, se richiesto, il codice pertinente, indicare il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera dell’Unione.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Spedizioni postali: non è necessario indicare questo dato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR.

5/22.    Luogo di scarico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

5/23.    Ubicazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

5/24.    Codice dell’ufficio doganale di prima entrata

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo previsto per il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.

Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui, secondo quanto riportato nella dichiarazione sommaria di entrata, è previsto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.

5/25.    Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.

5/26.    Ufficio doganale di presentazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale in cui le merci sono presentate al fine di vincolarle a un regime doganale.

5/27.    Ufficio doganale di controllo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale riportato nella rispettiva autorizzazione a sorvegliare la procedura.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione prende la forma dell’identificativo dell’ufficio doganale di controllo competente per la struttura di custodia temporanea a destinazione.

5/28.    Periodo di validità richiesto per la prova

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il periodo di validità richiesto per la prova della posizione doganale delle merci unionali espresso in giorni, qualora la persona che richiede una prova della posizione doganale di merci unionali desideri fissare un periodo di validità più lungo di quello stabilito all’articolo 123. La giustificazione di questa richiesta deve figurare nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

5/29.    Data di presentazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la data in cui le merci sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 139 del codice.

5/30.    Luogo di accettazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui la persona che rilascia la polizza di carico prende in consegna le merci dalle merci dal mittente.

Identificazione del porto marittimo, autoporto o altro luogo in cui le merci sono consegnate dal mittente, compreso il paese in cui questo luogo è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

6/1.    Massa netta (kg)

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo della pertinente dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/2.    Unità supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se necessario, indicare la quantità dell’articolo in questione espressa nell’unità prevista dalla legislazione dell’Unione e pubblicata in TARIC.

6/3.    Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello master. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/4.    Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello house. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/5.    Massa lorda (kg)

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso l’apparecchiatura del vettore per la dichiarazione.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne da B1 a B4, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.

Quando il peso dei pellet è incluso nei documenti di trasporto, tale peso deve essere incluso inoltre nel calcolo della massa lorda, salvo nei casi indicati di seguito:

a)

il pellet costituisce un articolo distinto nella dichiarazione doganale;

b)

l’aliquota del dazio per l’articolo in questione è basata sul peso lordo e/o il contingente tariffario per l’articolo in questione è gestito in unità di misura «peso lordo».

Colonne A1, A2, E1, E2, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito in formato cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nel primo campo n. 35; gli altri campi n. 35 non vanno compilati. Gli Stati membri possono estendere questa regola a tutte le pertinenti procedure di cui alla tabella del titolo I

6/6.    Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/7.    Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/8.    Descrizione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Colonne B3, B4, C1, D1, D2, E1 e E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

Colonne B1, B2, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Per descrizione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Fatta eccezione per le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale pubblico di tipo I, II e III o in un deposito doganale privato, la descrizione deve essere sufficientemente precisa da consentire l’immediata e univoca identificazione e classificazione delle merci.

Colonne D3, G4, G5 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci.

6/9.    Tipo di imballaggio

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Codice che specifica il tipo di imballaggio.

6/10.    Numero di imballaggi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero totale di imballaggi sulla base dell’unità di imballaggio più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11.    Marchi di spedizione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.

Colonne A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore economico se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico (UCR) o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

6/12.    Codice ONU delle merci pericolose

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

6/13.    Codice CUS

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l’identificativo assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) ai principali e preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

Colonne B1 e H1 della tabella:

Se le merci di cui trattasi sono soggette a una misura TARIC in relazione a un codice CUS, è necessario fornire quest’ultimo codice.

6/14.    Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice della nomenclatura combinata corrispondente all’articolo in questione.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si utilizza il codice della nomenclatura del sistema armonizzato indicando almeno le prime quattro cifre.

Colonne da D1 a D3 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si utilizza il codice della nomenclatura combinata con almeno le prime quattro cifre e fino a un massimo di 8 cifre, conformemente al titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

In caso di regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale.

Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede la legislazione dell’Unione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice corrispondente all’articolo in questione. Se del caso, questa informazione è comunicata in forma di codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. L’operatore può fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre. Se sono disponibili sia la descrizione sia il codice delle merci, di preferenza si deve utilizzare quest’ultimo.

Colonne F1a, F1b, F1c e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Nei casi di trasporto combinato, indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci trasportate dal mezzo di trasporto passivo.

Colonne F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 e G5: della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Questa informazione non è richiesta per le merci di natura non commerciale.

6/15.    Codice delle merci – Codice TARIC

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la sottovoce TARIC corrispondente all’articolo in questione.

6/16.    Codice delle merci – Codici addizionali TARIC

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i codici addizionali TARIC corrispondenti all’articolo in questione.

6/17.    Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali

Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare i codici adottati dallo Stato membro interessato corrispondenti all’articolo in questione.

Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero del codice corrispondente all’articolo in questione.

6/18.    Totale dei colli

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/19.    Tipo di merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Natura della transazione per quanto concerne l’articolo, codice.

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

7/1.    Trasbordi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l’operazione di transito possano proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

Altri incidenti: Utilizzare la casella 56 della dichiarazione doganale in formato cartaceo.

Colonna D3 della tabella:

Indicare le informazioni seguenti quando le merci vengono trasbordate, del tutto o parzialmente, da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro:

paese e luogo di trasbordo conformemente alle specifiche di cui ai dati 3/1 Esportatore e 5/23 Ubicazione delle merci;

identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto conformemente alle specifiche definite per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza e per il dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza;

indicazione del fatto che la spedizione avviene o no in container sulla base dell’elenco di codici per il dato 7/2 Container.

7/2.    Container

Colonne B1, B2, B3, D1, D2 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili all’atto dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito o la presentazione della richiesta di prova della posizione doganale delle merci unionali, utilizzando il pertinente codice unionale.

Colonne H1 e da H2 a H4 della tabella:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la situazione al passaggio della frontiera esterna dell’Unione

7/3.    Numero di riferimento del trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l’operatore della nave e dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di scambio di navi o di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.

7/4.    Modo di trasporto fino alla frontiera

Colonne B1, B2, B3, D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell’Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio fiscale interessato.

Colonne da F1a a F1c, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci entrino nel territorio doganale dell’Unione.

In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nel dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e nel dato 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Colonne da H1a H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio fiscale interessato.

7/5.    Modo di trasporto interno

Colonne B1, B2, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto alla partenza.

Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto all’arrivo.

7/6.    Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo o numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/7.    Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Trasporto aereo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Nome dell’imbarcazione

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile.

Targa di immatricolazione del veicolo

Numero del vagone

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

7/8.    Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/9.    Identità del mezzo di trasporto all’arrivo

Colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Trasporto aereo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Nome dell’imbarcazione

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile.

Targa di immatricolazione del veicolo

Numero del vagone

Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati.

7/10.    Numero di identificazione del container

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346 , l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/11.    Identificazione del tipo e delle dimensioni del container

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Informazioni codificate che specificano le caratteristiche, ovvero le dimensioni e il tipo dell’equipaggiamento per il trasporto (container).

7/12.    Situazione del container imballato

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Informazioni codificate che specificano il livello di riempimento di un elemento dell’equipaggiamento per il trasporto (container).

7/13.    Codice del tipo di fornitore del container

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Codice che identifica il tipo di parte che fornisce l’equipaggiamento per il trasporto (container).

7/14.    Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell’Unione.

Colonne B1, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Trasporto aereo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Nome dell’imbarcazione

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile.

Targa di immatricolazione del veicolo

Numero del vagone

Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Sono utilizzate le definizioni richieste in relazione al dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI).

Colonne G1 e G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Colonna G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/15.    Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Colonne B1, B2, D1, H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

I pertinenti codici sono utilizzati per la nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell’identità.

7/16.    Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nei casi di trasporto combinato, indicare l’identità del mezzo di trasporto passivo che è trasportato sul mezzo di trasporto attico di cui al dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Trasporto aereo

Trasporto su strada

Trasporto ferroviario

Nome dell’imbarcazione

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile.

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio.

Numero del vagone

7/17.    Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.

Nei casi di trasporto combinato, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo, utilizzando il pertinente codice unionale. Il mezzo di trasporto passivo è quello trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione, come previsto dal dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.

Questo dato viene utilizzato se l’informazione sulla nazionalità non è ancora inclusa nell’identità.

7/18.    Numero del sigillo

Colonne A1, da F1a a F1c, F5, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli o al titolare del regime di transito sia garantito l’uso di sigilli di tipo speciale.

7/19.    Altri incidenti durante il trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti nel regime di transito unionale.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell’autorità competente non è necessario.

Colonna D3 della tabella:

Riportare una descrizione degli incidenti durante il trasporto

7/20.    Numeri di identificazione del contenitore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Un contenitore è un’unità di carico adibita al trasporto di invii.

Colonne F4a, F4b e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare i numeri di identificazione dei contenitori che costituiscono una spedizione consolidata assegnata da un operatore postale.

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

8/1.    Numero d’ordine del contingente

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero d’ordine del contingente tariffario sollecitato.

8/2.    Tipo di garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione.

8/3.    Riferimento della garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero di riferimento della garanzia utilizzata per l’operazione, il codice di accesso e l’ufficio di garanzia.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l’importo della garanzia da utilizzare per l’operazione, ad eccezione per le merci trasportate per ferrovia.

8/4.    Garanzia non valida in

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se una garanzia non è valida per i paesi interessati dal regime comune di transito, aggiungere dopo la menzione «Non valido per» i codici relativi al o ai paesi interessati dal regime comune di transito.

8/5.    Natura della transazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, indicare il tipo di transazione effettuato.

8/6.    Valore statistico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il valore statistico espresso nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.

8/7.    Cancellazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all’autorità doganale che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi e i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.


(1)  I dati minimi di precarico corrispondono ai dati CN23.


ALLEGATO B-01

Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali in formato cartaceo

Le dichiarazioni doganali in formato cartaceo contengono la serie di dati di cui all’allegato B e sono corredate dei documenti previsti dall’articolo 163 del codice.

Articolo 2

Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo

1)

La dichiarazione doganale in formato cartaceo deve essere presentata in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

2)

Quando il regime di transito unionale o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

3)

Le serie di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono estratte da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo III del presente allegato.

4)

I formulari di dichiarazione possono essere completati, all’occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all’occorrenza, gli esemplari previsti per l’espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

I fascicoli complementari sono estratti da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo IV del presente allegato.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

(5)

Le note per la dichiarazione doganale in formato cartaceo, redatte sulla base del documento amministrativo unico, sono illustrate nel titolo II.

Articolo 3

Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo per regimi successivi

(1)

Ove si applichi l’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, ciascun interveniente s’impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, titolare del regime di transito o rappresentante dell’uno o dell’altro.

(2)

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento amministrativo unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l’esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l’ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

(3)

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l’autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

Articolo 4

Uso speciale della dichiarazione doganale in formato cartaceo

L’articolo 1, paragrafo 3, del codice si applica, mutatis mutandis, alle dichiarazioni in formato cartaceo. A tal fine i formulari di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato sono utilizzati anche negli scambi di merci unionali consegnate a, da o tra territori fiscali speciali.

Articolo 5

Eccezioni

Le condizioni di cui alla presente sottosezione non precludono la possibilità di stampare dichiarazioni doganali in formato cartaceo e documenti che certificano la posizione doganale di merci unionali per merci che non circolano nell’ambito della procedura di transito unionale interna per mezzo di sistemi di elaborazione dei dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

TITOLO II

Note

CAPITOLO 1

Descrizione generale

(1)

La dichiarazione doganale in formato cartaceo è stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L’opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

(2)

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

(3)

Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

(4)

I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore sui formulari conformi ai modelli di cui titoli III e IV del presente allegato:

gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.

(5)

Gli esemplari sui quali i dati contenuti nei formulari riportati nei titoli III e IV del presente allegato devono figurare a ricalco sono indicati al titolo V, capitolo 1 del presente allegato.

(6)

Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

(7)

Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

(8)

I formulari e i formulari complementari impiegati comprendono gli esemplari necessari all’espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

l’esemplare n. 1, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (spedizione) o di transito unionale,

l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di spedizione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione con un regime fiscale differente;

l’esemplare n. 3, che è consegnato all’esportatore dopo essere stato vistato dall’amministrazione delle dogane,

l’esemplare n. 4, che è conservato dall’ufficio di destinazione dopo l’operazione di transito unionale o è utilizzato come documento per comprovare la posizione doganale delle merci unionali,

l’esemplare n. 5, che costituisce l’esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,

l’esemplare n. 6, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,

l’esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione con un regime fiscale differente;

l’esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, 2 e 3,

Transito unionale esemplari n. 1, 4 e 5,

regimi doganali all’importazione: esemplari n. 6, 7 e 8.

(9)

Inoltre, conformemente all’articolo 125, la posizione doganale delle merci unionali può essere attestata mediante prova scritta stabilita su un esemplare 4.

(10)

Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di far stampare privatamente tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un’informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall’esportatore o dal titolare del regime di transito sull’esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell’informazione sia diverso a seconda della fase dell’operazione in causa), un’informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all’altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

(11)

Quando, in applicazione dell’articolo 5 del presente allegato, le dichiarazioni di vincolo a un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti la posizione doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice doganale dell’Unione o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

il colore della stampa,

l’impiego dei caratteri corsivi,

la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

CAPITOLO 2

Requisiti in materia di dati

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l’applicazione di procedure semplificate, le caselle corrispondenti ai dati che possono essere completati per ciascun regime sono indicate nella tabella dei requisiti in materia di dati dell’allegato B, titolo I. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella corrispondente ai dati quali descritti nell’allegato B, titolo II, si applicano fatto salvo lo stato dei dati di cui trattasi.

FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate durante lo svolgimento delle operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali dati, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

Trasbordi (55)

Altri incidenti durante il trasporto (56)

CAPITOLO 3

Istruzioni per l’uso dei formulari

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell’angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l’inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per i dati che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l’applicazione del regime di transito unionale.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando i dati errati e aggiungendovi, all’occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all’occorrenza, solo le caselle recanti un numero d’ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all’amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell’ufficio di esportazione (o eventualmente nell’ufficio di spedizione) o nell’ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell’interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

l’autenticità dei documenti acclusi, e

l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma del titolare del regime di transito o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti i dati relativi all’operazione di transito unionale risultanti dall’applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice doganale dell’Unione e dal presente regolamento, e descritti all’allegato B, titolo I.

Salvo se diversamente disposto dal capitolo 4, una casella non viene utilizzata deve restare priva di indicazioni o segni.

CAPITOLO 4

Osservazioni relative ai formulari complementari

A.

I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (cfr. casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).

B.

Le osservazioni di cui ai presente titolo si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

la prima suddivisione della casella n. 1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:

il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione della casella n. 1 la sigla «T1 bis », «T2 bis », «T2Fbis» o T2SMbis», a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci in questione,

il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione della posizione doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LFbis» o «T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,

la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto l’eventuale numero di identificazione e/o il nome della persona interessata,

la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull’ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d’imposizione.

C.

Se vengono utilizzati formulari complementari:

le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,

quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l’indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dell’articolo), n. 33 (codice delle merci), n. 35 (massa lorda (kg)], n. 38 (massa netta (kg), n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (informazioni complementari, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 della dichiarazione si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l’indicazione T1 bis, T2 bis, T2Fbis.

TITOLO III

Modello di documento amministrativo unico(serie in otto esemplari)

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