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Document 32015R0478

Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codificazione)

OJ L 83, 27.3.2015, p. 16–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj

27.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/16


REGOLAMENTO (UE) 2015/478 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2015

relativo al regime comune applicabile alle importazioni

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.

(3)

La Comunità europea concluse l'accordo che istituì l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). L'allegato 1 A dell'accordo contiene tra l'altro l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») e un accordo sulle misure di salvaguardia.

(4)

L'accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX. Detto accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia, che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione.

(5)

L'accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti carbo-siderurgici. Il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia, si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo riguardante specificamente i prodotti carbo-siderurgici.

(6)

I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (5) sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia unionale che internazionale. Essi dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

La Commissione dovrebbe essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza unionale o applicare misure di salvaguardia.

(8)

In tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e, se del caso, le misure da applicare.

(9)

Nel caso in cui sia applicata una vigilanza unionale preventiva, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento, su semplice richiesta dell'importatore, dovrebbe essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non sia modificato il regime d'importazione.

(10)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale.

(11)

Spetta alla Commissione adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell'Unione. Questi ultimi dovrebbero essere valutati nel loro insieme, tenendo conto in particolare di quelli dei produttori dell'Unione, degli utilizzatori e dei consumatori.

(12)

Si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell'OMC solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi talmente maggiori e a condizioni tali che i produttori unionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma.

(13)

È opportuno definire le nozioni di «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «produttori dell'Unione», nonché stabilire criteri precisi per la determinazione del pregiudizio.

(14)

Prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere effettuata un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di applicare in caso d'urgenza misure provvisorie.

(15)

È opportuno prevedere disposizioni più particolareggiate sull'apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull'accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di comunicare le loro osservazioni.

(16)

Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme unionali e nazionali in materia di segreto professionale.

(17)

È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(18)

Quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente, il livello di quest'ultimo non dovrebbe in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni.

(19)

Se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote possono essere fissate d'accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si dovrebbe derogare a tali disposizioni fermo restando l'obbligo di consultazioni nell'ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC.

(20)

È opportuno fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse.

(21)

È opportuno stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non devono essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC.

(22)

Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta l'Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico.

(23)

Ai fini dell'uniformità del regime d'importazione è opportuno che le formalità espletate dagli importatori siano semplici e uguali, quale che sia il luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere in particolare che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.

(24)

I documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza unionale dovrebbero essere validi in tutta l'Unione indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(25)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(26)

Per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

a)

dei prodotti tessili soggetti alle norme specifiche sull'importazione a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

b)

dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (7).

2.   L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, vale a dire non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del capo V.

CAPO II

PROCEDURA UNIONALE DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

Articolo 2

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. L'informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti dall'articolo 9. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

5.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma dell'articolo 16 del presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, quest'ultimo decida in tal senso o una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011 lo richieda. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, quest'ultimo decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.

CAPO III

PROCEDURA UNIONALE D'INCHIESTA

Articolo 4

1.   Fatto salvo l'articolo 7, prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere svolta una procedura unionale d'inchiesta.

2.   L'inchiesta è intesa a determinare, sulla base degli elementi di cui all'articolo 9, se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione interessati.

3.   Si intende per:

a)

«grave pregiudizio», un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori dell'Unione;

b)

«minaccia di grave pregiudizio», l'imminenza evidente di un grave pregiudizio;

c)

«produttori dell'Unione», l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti sul territorio dell'Unione, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota cospicua della produzione unionale complessiva di tali prodotti.

Articolo 5

1.   Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

La Commissione avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione.

2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, dopo aver informato gli Stati membri, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che tale Stato si sia espresso in tal senso.

3.   Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4.   La parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta.

Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

5.   La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle.

6.   Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

7.   Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 6

1.   Al termine dell'inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

2.   Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta è chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia unionale, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

Articolo 7

1.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 10 a 14 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 15, 16 e 17.

Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

a)

quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata; e

b)

quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

La durata di tali misure non può superare 200 giorni.

2.   Le misure in questione assumono la forma di aumenti dei dazi doganali rispetto al livello vigente, sia esso uguale o superiore a 0, sempre che tali provvedimenti possano impedire o porre rimedio al grave pregiudizio.

3.   La Commissione avvia immediatamente le procedure d'inchiesta ancora necessarie.

4.   Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8).

Articolo 8

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, non divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità dell'Unione facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.

Articolo 9

1.   L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori dell'Unione si basa principalmente sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b)

il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c)

l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

produzione,

utilizzo della capacità produttiva,

scorte,

vendite,

quota di mercato,

prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

utili,

rendimenti dei capitali investiti,

flussi di liquidità,

occupazione;

d)

i fattori diversi dall'andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio ai produttori dell'Unione interessati.

2.   Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale.

A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a)

il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;

b)

la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO IV

VIGILANZA

Articolo 10

1.   Qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:

a)

a vigilanza unionale a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;

b)

a vigilanza unionale preventiva effettuata conformemente all'articolo 11.

2.   La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 11

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore unionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;

b)

all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

c)

una descrizione delle merci, che ne specifichi:

denominazione commerciale,

codice nomenclatura combinata,

origine e provenienza;

d)

i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);

e)

il valore cif frontiera unionale delle merci in euro;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell'Unione»

.

3.   Il documento di vigilanza è valido in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, oppure che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati alla vigilanza supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento, non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

5.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché per le operazioni in questione rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all'atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

6.   Quando la decisione presa a norma dell'articolo 10 lo prevede, l'origine dei prodotti sotto vigilanza unionale deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7.   Quando il prodotto sottoposto a vigilanza unionale preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

8.   I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9.   I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297; l'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che riveli qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10.   Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione.

Articolo 12

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che decida di disporre una vigilanza.

Articolo 13

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore unionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2.   Si applica l'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 14

1.   In caso di vigilanza unionale o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

a)

in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti di vigilanza;

b)

in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2.   Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3.   La Commissione provvede a informare gli Stati membri.

CAPO V

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 15

1.   Se un prodotto è importato nell'Unione in quantitativi talmente maggiori e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori dell'Unione, per la salvaguardia degli interessi dell'Unione la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

a)

abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti di vigilanza di cui all'articolo 11 rilasciati dopo l'entrata in vigore di questa misura;

b)

modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2.   Per quanto riguarda i membri dell'OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso.

3.   Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

a)

dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

b)

del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente capo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

c)

del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo perseguito con l'instaurazione del contingente.

Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali siano disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.

4.   Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni unionali del prodotto in questione.

Diversamente, il contingente è suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni unionali del prodotto in questione nell'arco di un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.

Tuttavia, sempre che si osservi l'obbligo dell'Unione di procedere a consultazioni in sede di comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.

5.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 17, a una o più regioni dell'Unione.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 11, alla presentazione di un documento di vigilanza ne siano effettivamente corredati.

6.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

Articolo 16

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e a norma del capo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione.

Si applica l'articolo 15, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 17

Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all'articolo 9, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 10 e 15, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate a norma degli articoli 10 e 15.

Articolo 18

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni unionali del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione.

Articolo 19

1.   La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dei produttori dell'Unione. Tale periodo non deve comunque superare quattro anni, compreso il periodo d'applicazione di una eventuale misura provvisoria.

2.   Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui al terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 4, qualora sia accertata:

a)

la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio;

b)

l'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione.

3.   Le misure di proroga sono adottate a norma del capo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.

4.   Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata, a intervalli regolari, durante il periodo d'applicazione, compreso quello di proroga.

5.   Il periodo d'applicazione complessivo di una misura di salvaguardia, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.

Articolo 20

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, e al più tardi a metà del periodo di applicazione delle misure di durata superiore a tre anni:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

determinare se e in che modo sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

c)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 10, 12, 15, 16 e 17, essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

1.   Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.

2.   In deroga al paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto:

a)

se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione del prodotto; e

b)

se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti gli Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Articolo 23

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9).

Articolo 24

1.   Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di:

a)

divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b)

speciali formalità in materia di cambio;

c)

formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che prevedono di introdurre o di modificare a titolo del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 25

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione degli atti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative unionali o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2.   Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 e dell'articolo 21 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, per i quali il regime unionale degli scambi con i paesi terzi preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 15, 17 e da 20 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopra citato preveda la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 26

Il regolamento (CE) n. 260/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 marzo 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(4)  Cfr. l' allegato II.

(5)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICAZIONE

Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio

(GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

Limitatamente al punto 19 dell'allegato


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 260/2009

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 23 bis

Articolo 23

Articoli da 24 a 27

Articoli da 24 a 27

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III


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