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Document 62016CJ0056

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017.
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP.
Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) – Marchio denominativo dell’Unione europea PORT CHARLOTTE – Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio – Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori “Porto” e “Port” in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale – Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine – Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Nozioni di “uso” e di “evocazione” di una denominazione di origine protetta.
Causa C-56/16 P.

Causa C‑56/16 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

contro

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) – Marchio denominativo dell’Unione europea PORT CHARLOTTE – Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio – Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori “Porto” e “Port” in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale – Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine – Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Nozioni di “uso” e di “evocazione” di una denominazione di origine protetta»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017

  1. Agricoltura–Legislazioni uniformi–Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari–Regolamento n. 1234/2007–Regime di protezione uniforme ed esclusivo

    (Regolamenti del Consiglio n. 510/2006 e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009)

  2. Agricoltura–Legislazioni uniformi–Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari–Regolamento n. 1234/2007–Istituzione di un regime nel diritto nazionale per le denominazioni di provenienza geografica–Ammissibilità–Presupposto–Esclusione delle denominazioni di origine attribuite ai vini

    (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, artt. 118 ter e 118 quaterdecies)

  3. Agricoltura–Legislazioni uniformi–Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari–Regolamento n. 1234/2007–Tutela delle denominazioni registrate–Protezione contro lo sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine o indicazione geografica–Valutazione dell’esistenza di una lesione–Criteri

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii)]

  4. Agricoltura–Legislazioni uniformi–Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari–Regolamento n. 1234/2007–Tutela delle denominazioni registrate–Evocazione di un’indicazione geografica protetta–Nozione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 110/2008, art. 16, b); regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, b)]

  1.  Se è vero che il regime di protezione instaurato dal regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), non è certamente identico a quello previsto dal regolamento n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, questi due regimi presentano tuttavia in sostanza lo stesso carattere, in quanto i loro obiettivi e le loro caratteristiche sono comparabili. A tale riguardo, gli obiettivi del regolamento n. 1234/2007 sono analoghi a quelli di cui al regolamento n. 510/2006 atteso che l’indicazione geografica registrata in forza del regolamento n. 510/2006 offre una garanzia di qualità ai consumatori quanto ai prodotti cui è attribuita.

    Inoltre, le caratteristiche del regime di protezione previsto dal regolamento n. 1234/2007 sono analoghe a quelle instaurate dal regolamento n. 510/2006. In primo luogo, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche in forza del regolamento n. 1234/2007 si basa su una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro considerato e la Commissione, poiché la decisione di registrare una denominazione può essere adottata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata. In secondo luogo, la natura esauriente del sistema di tutela quale previsto dai regolamenti n. 1234/2007 e n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è del pari attestata dalle disposizioni transitorie previste per le denominazioni geografiche vigenti.

    Ne consegue che, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette in forza del regolamento n. 1234/2007, tale regolamento contiene un regime di protezione uniforme ed esclusivo, sicché la commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale non è tenuta ad applicare le regole pertinenti del diritto nazionale all’origine dell’inserimento delle suddette denominazioni di origine nella banca dati E‑Bacchus. Orbene, il regolamento n. 1234/2007 osta all’applicazione di un regime di protezione nazionale di indicazioni geografiche protette in forza di tale regolamento.

    (v. punti 76, 80, 85, 86, 91, 96, 103)

  2.  Sebbene il regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), non osti, in linea di principio, a una protezione in forza del diritto nazionale di un’indicazione di provenienza geografica semplice, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall’altro, e che, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1234/2007, lo stesso non vale tuttavia laddove la controversia verta su una denominazione di origine attribuita a un vino, la quale rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

    (v. punto 107)

  3.  L’incorporazione in un marchio di una denominazione protetta in forza del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale una denominazione di origine vitivinicola, non può essere considerata come tale da sfruttare la notorietà di tale denominazione di origine, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di detto regolamento, qualora tale incorporazione non induca il pubblico pertinente ad associare tale marchio o i prodotti per i quali quest’ultimo è registrato con la denominazione di origine in questione o il prodotto vitivinicolo per il quale essa è protetta.

    (v. punto 115)

  4.  Può esservi evocazione ai sensi della legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra i prodotti in questione, poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica protetta. A tale riguardo, per quanto riguarda la denominazione di origine «port», il criterio essenziale è che, anche se il termine «port» fa parte integrante del marchio contestato, il consumatore medio, supponendo che sia di origine o di lingua portoghese, allorché si troverà di fronte a un whisky con tale marchio, non lo assocerà a un vino di Porto che gode della denominazione di origine in questione.

    (v. punti 123, 124)

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