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Document 62015CJ0390

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017.
Causa promossa da Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Punto 6 dell’allegato III – Validità – Procedura – Modifica di una proposta di direttiva del Consiglio a seguito di parere del Parlamento – Assenza di una nuova consultazione del Parlamento – Articolo 98, paragrafo 2 – Validità – Esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica – Principio della parità di trattamento – Comparabilità di due situazioni – Fornitura di libri digitali per via elettronica e su qualsiasi tipo di supporto fisico.
Causa C-390/15.

Court reports – general

Causa C‑390/15

Procedimento promosso da Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trybunał Konstytucyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Punto 6 dell’allegato III – Validità – Procedura – Modifica di una proposta di direttiva del Consiglio a seguito di parere del Parlamento – Assenza di una nuova consultazione del Parlamento – Articolo 98, paragrafo 2 – Validità – Esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica – Principio della parità di trattamento – Comparabilità di due situazioni – Fornitura di libri digitali per via elettronica e su qualsiasi tipo di supporto fisico»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017

  1. Atti delle istituzioni–Procedimento di elaborazione–Consultazione regolare del Parlamento–Nuova consultazione obbligatoria in caso di modifica sostanziale apportata alla proposta iniziale–Portata dell’obbligo

    (Art. 113 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/47, allegato III, punto 6)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi–Applicazione di un’aliquota ridotta alla fornitura di libri digitali o elettronici–Esclusione dell’applicazione di un’aliquota ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica–Ammissibilità

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/47, art. 98, § 2, e allegato III, punto 6)

  1.  L’obbligo di consultare il Parlamento nel corso del procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, implica che esso sia nuovamente consultato ogni volta che l’atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C‑280/93, EU:C:1994:367, punto 38 e giurisprudenza citata).

    Dal raffronto tra i testi rispettivi della proposta di direttiva e del punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata risulta quindi che tale punto si distingue dalla suddetta proposta in quanto non menziona, quali tipi di supporto fisico che possono dar luogo all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, gli «audiolibri, [i] CD, [e i] CD-ROM», elencati dalla proposta, né riguarda espressamente i libri «che riproduca[no] essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati», contrariamente alla suddetta proposta, bensì fa riferimento alla fornitura di libri su «qualsiasi tipo di supporto fisico».

    Tuttavia, da tali differenze non si può dedurre che il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata sia diverso, quanto alla sua stessa sostanza, dal testo contenuto nella proposta di direttiva.

    Infatti, dato che tale proposta precisava che essa riguardava anche i libri forniti su «qualunque supporto fisico analogo» ai libri stampati, agli audiolibri, ai CD e ai CD-ROM, l’elenco contenuto nella suddetta proposta deve essere considerato non tassativo, ma avente ad oggetto di illustrare il fatto che erano compresi tutti i tipi di supporto fisico ipotizzabili, come ha infine stabilito il Consiglio al punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata.

    Di conseguenza, occorre constatare, come ha fatto la Corte al punto 53 della sentenza del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo (C‑502/13, EU:C:2015:143), che il testo del punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata non è altro che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta.

    Da quanto precede risulta che il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata non è invalido per il fatto che il procedimento legislativo che ha portato alla sua adozione sarebbe stato viziato da una violazione delle forme sostanziali.

    (v. punti 26, 30‑32, 34, 36)

  2.  Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, o dell’articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla medesima.

    Si deve anzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51, e del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 35).

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché l’eventuale comparabilità di queste ultime devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni in esame, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 26 nonché giurisprudenza citata).

    Di conseguenza, si deve constatare che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale direttiva, la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall’altro, costituiscono situazioni comparabili.

    Di conseguenza, dal momento che l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale direttiva, ha l’effetto di escludere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica mentre una siffatta applicazione è autorizzata per la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione.

    Qualora si constati una differenza di trattamento tra due situazioni comparabili, il principio della parità di trattamento non risulta tuttavia violato se tale differenza è debitamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 46).

    Ciò avviene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quando la differenza di trattamento sia collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurare una differenza siffatta e quest’ultima sia proporzionata a tale scopo (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 77, e del 22 maggio 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, punto 43).

    In tale contesto, resta inteso che il legislatore dell’Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni menzionate al punto precedente della presente sentenza si deve limitare al controllo dell’errore manifesto [v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 123, nonché del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C‑203/12, EU:C:2013:664, punto 35].

    Come chiarito dal Consiglio e dalla Commissione in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte e in udienza, l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, di cui all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 modificata, va intesa come parte di un sistema particolare di IVA per il commercio elettronico. Dalle spiegazioni date da tali istituzioni risulta infatti che si è ritenuto necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata.

    Il principio di certezza del diritto, sotteso a tale obiettivo, esige infatti che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere senza ambiguità la portata dei propri diritti e obblighi, affinché essi possano regolarsi con cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, Commissione/Regno Unito, C‑582/08, EU:C:2010:429, punto 49 e giurisprudenza citata).

    Inoltre, la Corte ha già riconosciuto la legittimità dell’obiettivo consistente, per un legislatore, nello stabilire norme generali che possano essere facilmente applicate da parte degli operatori economici e agevolmente controllate dalle autorità nazionali competenti (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 33).

    A tale riguardo, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta.

    In simili circostanze, la differenza di trattamento risultante dall’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 modificata, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III a tale direttiva, tra la fornitura di libri digitali per via elettronica e la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico deve essere ritenuta debitamente giustificata.

    (v. punti 41, 42, 49, 51‑54, 57, 59, 60, 66, 70, 72 e dispositivo)

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