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Document 62014CJ0183

Salomie e Oltean

Causa C‑183/14

Radu Florin Salomie

e

Nicolae Vasile Oltean

contro

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dalla Curtea de Apel Cluj)

«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168, 179 e 213 — Riqualificazione di un’operazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA — Principio della certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa che può comportare conseguenze finanziarie

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto e tutela dei singoli – Normativa nazionale emanata in un ambito disciplinato dal diritto dell’Unione – Necessità di formulazione non equivoca

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

  4. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel riqualificare, in esito a un controllo fiscale, un’operazione come attività economica assoggettata all’imposta sul valore aggiunto e nell’imporre maggiorazioni – Ammissibilità – Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento – Insussistenza – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale

  5. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che subordina la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, in caso di identificazione tardiva del soggetto passivo, al rispetto di determinate condizioni – Soddisfacimento dei presupposti del diritto a detrazione e identificazione del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 213 e 214)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 31)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 45)

  4.  I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità.

    (v. punto 53, dispositivo 1)

  5.  La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presentata.

    Infatti, il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Peraltro, il principio fondamentale di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto esige che la detrazione a monte di quest’ultima sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’amministrazione tributaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo. A tale riguardo, la registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, di cui all’articolo 213 di tale direttiva, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui le condizioni materiali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte. Quanto al fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione.

    (v. punti 56, 58‑60, 63, 65, dispositivo 2)

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Causa C‑183/14

Radu Florin Salomie

e

Nicolae Vasile Oltean

contro

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dalla Curtea de Apel Cluj)

«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168, 179 e 213 — Riqualificazione di un’operazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA — Principio della certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa che può comportare conseguenze finanziarie

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto e tutela dei singoli – Normativa nazionale emanata in un ambito disciplinato dal diritto dell’Unione – Necessità di formulazione non equivoca

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

  4. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel riqualificare, in esito a un controllo fiscale, un’operazione come attività economica assoggettata all’imposta sul valore aggiunto e nell’imporre maggiorazioni – Ammissibilità – Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento – Insussistenza – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale

  5. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che subordina la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, in caso di identificazione tardiva del soggetto passivo, al rispetto di determinate condizioni – Soddisfacimento dei presupposti del diritto a detrazione e identificazione del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 213 e 214)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 31)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 45)

  4.  I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità.

    (v. punto 53, dispositivo 1)

  5.  La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presentata.

    Infatti, il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Peraltro, il principio fondamentale di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto esige che la detrazione a monte di quest’ultima sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’amministrazione tributaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo. A tale riguardo, la registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, di cui all’articolo 213 di tale direttiva, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui le condizioni materiali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte. Quanto al fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione.

    (v. punti 56, 58‑60, 63, 65, dispositivo 2)

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