EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0434

Commission / Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin

Causa C‑434/13 P

Commissione europea

contro

Parker Hannifin Manufacturing Srl

e

Parker-Hannifin Corp.

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Successione di enti giuridici — Imputabilità del comportamento illecito — Riduzione dell’ammenda da parte del Tribunale — Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014

  1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Presupposti

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 83)

  2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Infrazione commessa da un ente che non ha cessato di esistere e proseguita da un altro ente succedutogli nell’attività economica sul mercato interessato – Imputazione dell’intera infrazione a tale altro ente – Ammissibilità – Esistenza di una situazione di continuità economica – Criteri di valutazione – Data rilevante ai fini di tale valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  3. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Infrazione commessa da un ente che non ha cessato di esistere e proseguita da un altro ente succedutogli nell’attività economica sul mercato interessato – Imputazione dell’intera infrazione a tale altro ente – Esistenza di una situazione di continuità economica – Valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dall’ente cedente sull’ente cessionario da esso detenuto al 100% – Natura relativa

    (Art. 81, § 1, CE)

  4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limiti – Rispetto dell’obbligo di motivazione

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  5. Impugnazione – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Obbligo di proporre l’impugnazione incidentale con atto separato

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 176, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 27‑30)

  2.  Il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza riguarda le attività delle imprese, e la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.

    Qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Così, qualora due enti costituiscano uno stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche.

    Per quanto riguarda, più precisamente, il trasferimento, da parte di una società controllante, delle sue attività nel settore oggetto di un’infrazione alle norme sulla concorrenza ad una delle sue controllate, la data rilevante per valutare, onde accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica, se ricorra un trasferimento di attività all’interno di un gruppo oppure un trasferimento tra imprese indipendenti deve essere quella del trasferimento stesso.

    Se è necessario, per affermare l’esistenza di una continuità economica, che a tale data esistano, tra cedente e cessionario, legami strutturali che consentano di ritenere, conformemente al principio della responsabilità personale, che i due enti formino un’unica impresa, non è tuttavia indispensabile, considerata la finalità perseguita dal principio della continuità economica, che tali legami perdurino per tutto il restante periodo dell’infrazione o fino all’adozione della decisione che sanziona l’infrazione. Non è neppure necessario che i legami strutturali che consentono di affermare l’esistenza di una situazione di continuità economica perdurino per un periodo minimo.

    In tale contesto, il principio della certezza del diritto osta alla presa in considerazione, ai fini della configurabilità di una fattispecie di continuità economica, dell’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività. Infatti, la presa in considerazione della motivazione economica all’origine di tale trasferimento introdurrebbe, nell’attuazione del principio di continuità economica, fattori soggettivi incompatibili con un’applicazione trasparente e prevedibile di detto principio.

    (v. punti 39‑41, 50‑53)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57‑65)

  4.  Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, il sindacato di legittimità è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata.

    Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale deve rispettare determinati obblighi. Fra questi rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché il principio della parità di trattamento.

    Orbene, sussiste violazione dell’obbligo di motivazione qualora il Tribunale, esercitando la propria competenza estesa al merito, riduca l’importo a concorrenza del quale una società controllante deve essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile dell’ammenda inflitta a una controllata senza fornire gli elementi necessari per consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni per le quali ha fissato a tale livello l’importo dell’ammenda imputabile alla suddetta società controllante e, dall’altro, alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della riduzione operata.

    (v. punti 74, 77, 84‑86)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 91‑97)

Top

Causa C‑434/13 P

Commissione europea

contro

Parker Hannifin Manufacturing Srl

e

Parker-Hannifin Corp.

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Successione di enti giuridici — Imputabilità del comportamento illecito — Riduzione dell’ammenda da parte del Tribunale — Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014

  1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Riapertura — Presupposti

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 83)

  2. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Infrazione commessa da un ente che non ha cessato di esistere e proseguita da un altro ente succedutogli nell’attività economica sul mercato interessato — Imputazione dell’intera infrazione a tale altro ente — Ammissibilità — Esistenza di una situazione di continuità economica — Criteri di valutazione — Data rilevante ai fini di tale valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  3. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Infrazione commessa da un ente che non ha cessato di esistere e proseguita da un altro ente succedutogli nell’attività economica sul mercato interessato — Imputazione dell’intera infrazione a tale altro ente — Esistenza di una situazione di continuità economica — Valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dall’ente cedente sull’ente cessionario da esso detenuto al 100% — Natura relativa

    (Art. 81, § 1, CE)

  4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata — Limiti — Rispetto dell’obbligo di motivazione

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  5. Impugnazione — Impugnazione incidentale — Ricevibilità — Obbligo di proporre l’impugnazione incidentale con atto separato

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 176, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 27‑30)

  2.  Il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza riguarda le attività delle imprese, e la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.

    Qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Così, qualora due enti costituiscano uno stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche.

    Per quanto riguarda, più precisamente, il trasferimento, da parte di una società controllante, delle sue attività nel settore oggetto di un’infrazione alle norme sulla concorrenza ad una delle sue controllate, la data rilevante per valutare, onde accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica, se ricorra un trasferimento di attività all’interno di un gruppo oppure un trasferimento tra imprese indipendenti deve essere quella del trasferimento stesso.

    Se è necessario, per affermare l’esistenza di una continuità economica, che a tale data esistano, tra cedente e cessionario, legami strutturali che consentano di ritenere, conformemente al principio della responsabilità personale, che i due enti formino un’unica impresa, non è tuttavia indispensabile, considerata la finalità perseguita dal principio della continuità economica, che tali legami perdurino per tutto il restante periodo dell’infrazione o fino all’adozione della decisione che sanziona l’infrazione. Non è neppure necessario che i legami strutturali che consentono di affermare l’esistenza di una situazione di continuità economica perdurino per un periodo minimo.

    In tale contesto, il principio della certezza del diritto osta alla presa in considerazione, ai fini della configurabilità di una fattispecie di continuità economica, dell’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività. Infatti, la presa in considerazione della motivazione economica all’origine di tale trasferimento introdurrebbe, nell’attuazione del principio di continuità economica, fattori soggettivi incompatibili con un’applicazione trasparente e prevedibile di detto principio.

    (v. punti 39‑41, 50‑53)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57‑65)

  4.  Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, il sindacato di legittimità è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata.

    Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale deve rispettare determinati obblighi. Fra questi rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché il principio della parità di trattamento.

    Orbene, sussiste violazione dell’obbligo di motivazione qualora il Tribunale, esercitando la propria competenza estesa al merito, riduca l’importo a concorrenza del quale una società controllante deve essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile dell’ammenda inflitta a una controllata senza fornire gli elementi necessari per consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni per le quali ha fissato a tale livello l’importo dell’ammenda imputabile alla suddetta società controllante e, dall’altro, alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della riduzione operata.

    (v. punti 74, 77, 84‑86)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 91‑97)

Top