This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CJ0503
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ambiente — Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti — Direttiva 2003/30 — Bioetanolo — Nozione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30, art. 2, n. 2, lett. a)]
2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcoli e bevande alcoliche — Alcole etilico — Nozione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30, art. 2, n. 2, lett. a); direttiva del Consiglio 92/83, art. 19, n. 1]
1. La definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
(v. punto 47, dispositivo 1)
2. Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
(v. punto 66, dispositivo 2)