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Document 62005CJ0305

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Diritto comunitario — Interpretazione — Metodi

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio — Direttiva 91/308

(Art. 6, n. 2, UE; direttiva del Consiglio 91/308, artt. 2 bis, punto 5, e 6, nn. 1 e 3, secondo comma)

Massima

1. Qualora una norma di diritto comunitario derivato ammetta più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato rispetto a quella che porta a constatare la sua incompatibilità con il Trattato stesso. Gli Stati membri sono infatti tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario.

(v. punto 28)

2. Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio di capitali previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva 2001/97, e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 6, n. 2, UE.

Dall’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 risulta che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi ultimi assistano i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare indicate da tale disposizione, alla lett. a), o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo.

Inoltre, sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo che le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.

Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario, e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva, tali esigenze sono preservate.

(v. punti 33-35, 37 e dispositivo)

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