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Document 61998CJ0427

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Sistema di promozione delle vendite che dà luogo, successivamente all'acquisto da parte del consumatore finale, ad un rimborso da parte del produttore, su presentazione di un buono emesso da quest'ultimo - Intervento di uno o più grossisti nella catena di distribuzione tra il produttore e il commerciante al minuto - Base imponibile a livello del produttore costituita dal prezzo di vendita praticato da quest'ultimo, decurtato dell'importo rimborsato

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 11)

Massima

$$Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, nella versione risultante dalla direttiva 95/7 - per quanto riguarda un sistema usato dai produttori per la vendita dei loro prodotti, in base al quale, da un lato, i commercianti al minuto concedono ai consumatori finali una riduzione di prezzo in cambio dei buoni emessi dal produttore, ottenendo poi da quest'ultimo il rimborso del valore nominale dei medesimi e, dall'altro, uno o più grossisti intervengono nella catena di distribuzione tra il produttore e i commercianti al minuto e i buoni sono rimborsati direttamente dal produttore a detti commercianti, senza intervento dei grossisti - uno Stato membro che non adotta le disposizioni che consentono, nel caso del rimborso di buoni sconto, di rettificare la base imponibile del soggetto passivo che ha effettuato detto rimborso.

Infatti, poiché l'imposta sul valore aggiunto mira a gravare unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase d'imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, la base imponibile dell'imposta che dev'essere riscossa dalle autorità tributarie non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale. Di conseguenza, quando un produttore emette buoni sconto che determinano, in seguito all'acquisto da parte del consumatore finale, un rimborso da parte di detto produttore ad un commerciante al minuto che non era ad esso direttamente legato nella catena di distribuzione, la base imponibile del produttore è pari al prezzo di vendita da questo praticato, decurtato dell'importo indicato sul buono e rimborsato.

La detrazione dalla base imponibile degli sconti direttamente concessi al consumatore dal fornitore iniziale, dopo la consegna, ad un grossista o ad un commerciante al minuto non stravolge il sistema dell'imposta sul valore aggiunto, poiché non è necessario riadattare la base imponibile relativa alle operazioni intermedie. Per quanto riguarda tali operazioni, l'applicazione del principio di neutralità è garantita dall'attuazione del regime di detrazioni della sesta direttiva, che consente agli anelli intermedi della catena di distribuzione di detrarre dalla loro base imponibile gli importi pagati da ciascuno al suo fornitore e di restituire così all'amministrazione tributaria la parte dell'imposta che corrisponde alla differenza tra il prezzo che ciascuno ha pagato al suo fornitore e il prezzo al quale egli ha fornito la merce all'acquirente. Di conseguenza, la riduzione della base imponibile del produttore non può essere subordinata alla successiva modifica delle operazioni effettuate dagli anelli intermedi della catena di distribuzione - i quali non sono in alcun modo interessati dalla riduzione del prezzo o dal rimborso del valore del buono - nonché delle relative fatture.

( v. punti 22-23, 28-29, 32-33, 42-43, 79, e dispositivo 1 )

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