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Document 62019TJ0504
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021.
Crédit lyonnais contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Assenza di esame di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie – Autorità di cosa giudicata – Articolo 266 TFUE.
Causa T-504/19.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021.
Crédit lyonnais contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Assenza di esame di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie – Autorità di cosa giudicata – Articolo 266 TFUE.
Causa T-504/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:185
Causa T‑504/19
Crédit lyonnais
contro
Banca centrale europea
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Assenza di esame di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie – Autorità di cosa giudicata – Articolo 266 TFUE
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 35-38, 124)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Potere di valutazione delle autorità competenti – Applicazione di una metodologia – Regola di condotta indicativa – Obbligo di mantenere un esame specifico di ciascuna situazione individuale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 429, § 14)
(v. punti 92-95)
Atti delle istituzioni – Atti adottati nell’esercizio di un potere discrezionale – Principio di buona amministrazione – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti
(v. punti 99, 106-123)
Sintesi
La Crédit lyonnais, ricorrente, è una società per azioni di diritto francese riconosciuta come ente creditizio. Essa costituisce una controllata della Crédit agricole SA. A tale titolo, essa rientra nella vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE).
Il 5 maggio 2015 la società Crédit agricole ha chiesto alla BCE, in nome proprio e in nome delle entità del gruppo Crédit agricole, tra cui la ricorrente, l’autorizzazione a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni (investimenti) costituite dagli importi rientranti in vari libretti di risparmio sottoscritti presso la stessa [livret A (libretto A), livret de développement durable et solidaire (libretto di sviluppo sostenibile e solidale, LDD) e livret d’épargne populaire (libretto di risparmio popolare, LEP)] e trasferiti alla Caisse des dépôts et consignations (CDC), un ente pubblico francese.
Con decisione del 24 agosto 2016, la BCE ha rifiutato di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso la CDC costituite dalla parte degli importi depositati a titolo dei tre libretti sopra citati.
Con la sentenza Crédit agricole/BCE, del 13 luglio 2018 ( 1 ), il Tribunale ha annullato la decisione della BCE. Esso ha confermato che la BCE disponeva di un potere discrezionale per concedere o meno tale esclusione prevista dal regolamento sui requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi ( 2 ). Tuttavia, esso ha rilevato che la BCE era incorsa in errori di diritto prendendo in considerazione l’obbligo contrattuale della Crédit agricole di rimborsare i depositi dei clienti, senza tener conto della restituzione dei fondi trasferiti alla CDC. Esso ha inoltre ritenuto che la BCE avesse commesso un errore manifesto di valutazione relativo all’esistenza di un periodo di tempo tra il trasferimento dei fondi da parte della CDC alla società Crédit agricole, la quale avrebbe potuto essere costretta a ricorrere a svendite di attività.
Il 26 luglio 2018, la società Crédit agricole, in nome proprio nonché in nome delle diverse entità del gruppo Crédit agricole, fra cui la ricorrente, ha nuovamente chiesto l’autorizzazione ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria gli importi che essa era tenuta a trasferire alla CDC. Il 3 maggio 2019 la BCE ha autorizzato tale esclusione da parte della Crédit agricole e delle suddette entità del gruppo, ad eccezione della ricorrente, per la quale la deroga è stata concessa solo nella misura del 66%. La decisione impugnata è stata adottata dalla BCE che ha applicato una metodologia prendendo in considerazione, in primo luogo, la qualità creditizia dell’amministrazione centrale francese, in secondo luogo, il rischio di svendite e, in terzo luogo, la valutazione della concentrazione delle esposizioni di cui trattasi.
Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della BCE, nei limiti in cui ha negato alla Crédit lyonnais l’autorizzazione ad escludere dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria il 34% delle sue esposizioni verso la CDC. Per la prima volta nel contenzioso della vigilanza prudenziale esso esplicita le condizioni di legittimità di metodologie di limitazione del potere discrezionale.
Giudizio del Tribunale
Dopo aver verificato se la BCE avesse adottato misure di esecuzione della sentenza di annullamento Crédit agricole/BCE, il Tribunale esamina la metodologia che la BCE si è imposta limitandosi ad enunciare una regola di condotta indicativa. Esso precisa che una siffatta metodologia non è assimilabile all’adozione di un atto normativo che eccede l’ambito dei poteri delegati alla BCE e non dispensa quest’ultima da un esame specifico di ciascuna situazione individuale, il quale può portarla a disapplicare tale metodologia.
In risposta al terzo motivo, il Tribunale esamina la motivazione per la quale la BCE ha respinto integralmente la domanda della Crédit lyonnais. Esso ricorda che la BCE doveva esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e procedere ad un’analisi approfondita delle caratteristiche del risparmio regolamentato.
In primo luogo, il Tribunale rileva che la BCE non ha contestato la qualità di «valore rifugio» del risparmio regolamentato, qualità dimostrata in modo giuridicamente adeguato dalla ricorrente che ha presentato elementi di prova. Peraltro, esso sottolinea che giustamente la ricorrente ha rilevato, in sostanza, che tale risparmio è poco idoneo a contribuire alla costituzione di una leva finanziaria eccessiva poiché le somme trasferite alla CDC non possono essere investite in attività rischiose o non liquide. Inoltre, tali somme trasferite alla CDC beneficiano di una duplice garanzia della Repubblica francese.
In secondo luogo, il Tribunale considera che, alla luce di tali elementi, il carattere liquido del risparmio regolamentato non consente, di per sé, di dimostrare il rischio di svendita. Orbene, la BCE ha giustificato la sua decisione con l’esperienza delle crisi bancarie recenti senza tener conto del fatto che, nel caso di specie, il risparmio regolamentato ha un «valore rifugio» nelle situazioni di crisi.
In terzo luogo, il Tribunale rileva che la BCE si è basata su un solo esempio di ritiri massicci durante le crisi bancarie recenti, mentre i depositi menzionati nell’esempio non presentavano caratteristiche sufficientemente simili a quelli effettuati a titolo di risparmio regolamentato.
Il Tribunale conclude che la BCE non ha preso in considerazione tutte le caratteristiche del risparmio regolamentato e, in tal modo, non ha applicato correttamente la sentenza Crédit agricole/BCE.
( 1 ) Sentenza del 13 luglio 2018, Crédit agricole/BCE (T‑758/16, EU:T:2018:472).
( 2 ) Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6).