Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TO0600

    Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 settembre 2016.
    Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) e a. contro Commissione europea.
    Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva sulfoxaflor – Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità.
    Causa T-600/15.

    Court reports – general

    Causa T‑600/15

    Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) e a.

    contro

    Commissione europea

    «Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva sulfoxaflor — Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità»

    Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 settembre 2016

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione avente ad oggetto l’approvazione di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva sulfoxaflor – Ricorso proposto da un’associazione di apicoltori e da organizzazioni per la tutela dell’ambiente – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamenti della Commissione n. 540/2011 e 2015/1295)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Criteri – Partecipazione al processo decisionale – Insufficienza per constatare un’incidenza diretta

      (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamenti della Commissione n. 540/2011 e 2015/1295)

    3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di rimettere in discussione le condizioni di ricevibilità attraverso l’invocazione del principio della tutela dell’ambiente e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

      (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 37 e 47)

    4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di rimettere in discussione le condizioni di ricevibilità attraverso l’invocazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Insussistenza

      (Artt. 216, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE; Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3)

    1.  Un’associazione di apicoltori e organizzazioni per la tutela dell’ambiente non sono direttamente interessate, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, pertanto, legittimate a impugnare con ricorso di annullamento il regolamento di esecuzione 2015/1295 che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011.

      Il regolamento di esecuzione 2015/1295, infatti, che ha ad oggetto l’approvazione, a determinate condizioni, della suddetta sostanza attiva quale ingrediente di prodotti fitosanitari in conformità al regolamento n. 1107/2009 e l’iscrizione di detta sostanza nell’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, produce direttamente effetti sulla situazione giuridica degli Stati membri, i quali hanno la possibilità di autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti il sulfoxaflor, qualora sia presentata una domanda in tal senso, nonché sulla situazione giuridica dei potenziali richiedenti un’autorizzazione all’immissione sul mercato di tali prodotti, ma non su quella di tale associazione e di tali organizzazioni.

      Per quanto riguarda gli effetti giuridici di tale regolamento sul diritto di proprietà e sul diritto di esercitare un’attività commerciale di cui sono titolari i membri della suddetta associazione di apicoltori, da un lato, anche ammettendo che l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor sia realmente idoneo a mettere in pericolo le attività commerciali dei membri di tale associazione, dette conseguenze economiche non riguarderebbero la loro situazione giuridica, ma unicamente la loro situazione di fatto. Dall’altro, detta asserita minaccia presuppone anche l’autorizzazione da parte di uno Stato membro di un prodotto fitosanitario contenente il sulfoxaflor. Orbene, il rilascio di una siffatta autorizzazione non è la conseguenza automatica dell’approvazione del sulfoxaflor, ma è subordinata all’esercizio, da parte degli Stati membri, di un potere discrezionale e di un margine di manovra considerevoli.

      Parimenti, per quanto riguarda gli obiettivi di campagna perseguiti da organizzazioni per la tutela dell’ambiente, quand’anche l’atto impugnato incidesse su di essi, si tratterebbe solo di un’incidenza fattuale e non giuridica.

      (v. punti 24‑26, 31‑33, 40‑42, dispositivo 1)

    2.  Nell’ambito della valutazione della legittimazione di un ricorrente ad agire per l’annullamento di un atto dell’Unione, sebbene, in taluni casi, il fatto che un ricorrente abbia partecipato al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione dell’atto impugnato permetta, unitamente ad altre circostanze, di qualificarlo come interessato individualmente da detto atto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una siffatta partecipazione non consente tuttavia di concludere che l’atto di cui trattasi interessi direttamente un ricorrente.

      (v. punto 44)

    3.  Gli articoli 37 e 47 della Carta dei diritti fondamentali non rimettono in discussione l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in particolare, del criterio dell’incidenza diretta, quale risulta dalla costante giurisprudenza dei giudici dell’Unione.

      Per quanto concerne l’articolo 37 della Carta, infatti, esso contiene soltanto un principio che prevede un obbligo generale per l’Unione riguardo agli obiettivi da perseguire nell’ambito delle sue politiche, e non un diritto a presentare ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione in materia ambientale. Quanto all’articolo 47 della Carta, tale disposizione non ha ad oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione.

      (v. punti 47, 49, 52)

    4.  Gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, tra cui la Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, non prevalgono sul diritto primario dell’Unione, cosicché non si possono ammettere deroghe all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sulla base di detta convenzione.

      Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli. Di conseguenza, i privati non possono invocare direttamente l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus dinanzi ai giudici dell’Unione.

      Infine, l’articolo 263, quarto comma, TFUE, come interpretato dai giudici dell’Unione, non è incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus. Infatti, è la stessa Convenzione di Aarhus, tramite la locuzione «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale», che subordina i diritti che l’articolo 9, paragrafo 3, della stessa mira a conferire ai membri del pubblico alla condizione che questi ultimi rispondano ai criteri di ricevibilità derivanti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

      (v. punti 56, 58‑60)

    Top