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Document 62012TJ0293
Syria International Islamic Bank / Consiglio
Syria International Islamic Bank / Consiglio
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio
(causa T‑293/12)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Domanda di risarcimento danni»
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1. |
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso proposto contro un atto abrogato — Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento — Conservazione dell’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2012/335/PESC) (v. punti 35‑41) |
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2. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria — Sindacato giurisdizionale — Portata — Controllo ristretto per le norme generali — Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 544/2012; decisione del Consiglio 2012/335/PESC) (v. punti 54‑57) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione — Mancanza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito e al nesso di causalità — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 72‑75, 83) |
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4. |
Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine — Deposito tardivo delle offerte di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 76‑79) |
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC. |
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2) |
La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank. |
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3) |
La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile. |
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4) |
La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese. |
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5) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank. |
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio
(causa T‑293/12)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Domanda di risarcimento danni»
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1. |
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso proposto contro un atto abrogato — Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento — Conservazione dell’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2012/335/PESC) (v. punti 35‑41) |
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2. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria — Sindacato giurisdizionale — Portata — Controllo ristretto per le norme generali — Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 544/2012; decisione del Consiglio 2012/335/PESC) (v. punti 54‑57) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione — Mancanza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito e al nesso di causalità — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 72‑75, 83) |
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4. |
Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine — Deposito tardivo delle offerte di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 76‑79) |
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC. |
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2) |
La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank. |
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3) |
La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile. |
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4) |
La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese. |
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5) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank. |